Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai Ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della la cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione contratto e del contratto, per il risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finalestesse, fatta salva comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàdanno. La garanzia coprirà fideiussoria deve essere conforme ai modelli previsti dalla normativa e non saranno accettate polizze difformi dagli schemi tipo contenuti nell’allegato A del decreto citato (art. 1, comma 4). La garanzia deve essere prestata da soggetti autorizzati ex lege come di seguito indicato: quali Banche e − Intermediari finanziari e Confidi maggiori autorizzati, iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB, cd. “albo unico”, nonché Compagnie di Assicurazioni autorizzate Normativa di riferimento: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari), D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209: L’Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell’Aggiudicatario. L’Azienda ha inoltre gli oneri il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti da inadempienze contributive dalla inosservanza di norme e retributive del Fornitore prescrizioni dei contratti collettivi, fatto salvo l’esperimento di altre azioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L’incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte della Societàdell’Azienda senza necessità di dichiarazione giudiziale. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità In ogni caso la cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e fino all’emissione del Certificato di cui all’artregolare esecuzione; sarà svincolata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’Art. 93 comma 2 del D. Lgs103 D.Lgs. 50/2016, potrà . Nel caso di rinnovo il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’artrinnovato per lo stesso periodo di tempo. 93 comma 3 del D. LgsLa fidejussione/polizza definitiva dovrà contenere una garanzia c.d. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione prima richiesta” ossia dovrà prevedere essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile principale e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Azienda, quale impegno diretto autonomo e irrevocabile, con esclusione di collegamento funzionale tra garanzia prestata e rapporti tra le parti. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatagaranzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, entro 60 giorni dal collaudo definitivoin corso d’opera, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere sia stata incamerata, totalmente parzialmente o parzialmentetotalmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàdall’Azienda.

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Samples: Gara Europea Per Servizi Di Sterilizzazione

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto Prima della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per Contratto il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale Contraente deve costituire una garanzia, se non rilasciata denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 comma commi 2 e 3 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss. mm. e ii., potrà nella misura di cui all’art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da uno dei dai soggetti previsti di cui all’art. 93 comma 3 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Onerin. 50/2016 e ss. Questa cauzione dovrà mm. e ii.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile e civile, nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La dichiarazione liberatoria documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di Offerta, da parte della Società sarà rilasciatastazione appaltante, entro 60 giorni che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal collaudo definitivomancato rispetto delle obbligazioni stesse, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del personale e verificata la non sussistenza Contraente in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di contenzioso in attodiffida o di procedimento giudiziario, con comunicazione allo stesso Contraente a mezzo PEC. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione Su richiesta della cauzione per quanto soprastazione appaltante, il Fornitore Contraente è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi tenuto a reintegrare la cauzione stessacauzione, nel caso in cui la stazione appaltante stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dalla stazione appaltante, pena il pagamento della penale dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro. Il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto. La stazione appaltante autorizza lo svincolo e la rescissione restituzione del contratto a discrezione della Societàdocumento di cauzione all’avente diritto solo quando tra la stazione appaltante stessa e il Contraente siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie (al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara) e non risultino danni imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Contraente debba rispondere. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi 1. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. Lgs n. 50/2016, la ditta affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di ammontare servizio, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del contrattorispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L’importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte ridotto nei termini e con le riduzioni modalità previste all’artdall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte dichiarazione o mediante copia della Societàcertificazione. 3. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino istituti a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente la espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Ente a causa dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - clausola di pagamento a semplice richiesta dell’Ente, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedalla richiesta; 4. La dichiarazione liberatoria mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l’Amministrazione procede all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 5. Lo svincolo della Società cauzione definitiva sarà rilasciataeffettuato dal Comune di Sorso solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale; entro detto termine il Comune di Sorso procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’impresa, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e verificata la non sussistenza di contenzioso dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l’Amministrazione si sia avvalsa della stessa in attotutto o in parte. 6. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione stipula del contratto a discrezione della Societàcontratto.

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Samples: Servizio Di Pulizia

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai Ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di ammontare cauzione definitiva pari al 10% (dieci percentoundecimo) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi alla garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle norme e delle prescrizioni maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società mentre non è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme integrata in caso di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro aumento degli stessi importi fino alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine concorrenza di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàun quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. L’Affidatario, all’atto al momento della stipula sottoscrizione del contratto medesimopresente Contratto, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artdichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 2. La cauzione viene prestata a garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeContratto. In caso di violazione delle norme risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta. 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e delle prescrizioni contrattualicorretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto. 4. In particolare, la cauzione potrà essere incameratarilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, totalmente o parzialmenteanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto inoltre di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 5. La garanzia opera nei confronti dalla Regione a far data dalla stipula del Contratto. 6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, dalla SocietàRegione, per quanto di ragione, verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La Società è autorizzata a prelevare cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. 8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabiligaranzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione. 9. Conseguentemente alla riduzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il Fornitore è obbligato nel termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dalla Regione. 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàRegione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Contract for Services and Supplies

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentareA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, all’atto della stipula l’esecutore del contratto medesimo, sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artsecondo quanto previsto dall’Art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006 e ss.m.i. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàramo cauzioni. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima; b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del c.c. c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualslasi altra causa, la rinuncia all’eccezione Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all’artall'Art. 1957 comma 2 113 del codice civile DLgs 163/2006 e l’operatività ss.m.i., determinerà la revoca dell’affidamento e l' incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteprovvisoria. La dichiarazione liberatoria da parte della Società garanzia fidejussoria sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica progressivamente svincolata secondo il disposto del corretto assolvimento da parte comma 3 dell'Art. 113 del Fornitore degli obblighi contributivi D.Lgs. 163/2006 e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàss.m.i.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto Prima della stipula del contratto l’Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria, mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, del 10% del valore della Concessione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., pari ad Euro 370.832,14 e per una durata pari a presentare, quella contrattuale. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artContratto. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo La mancata costituzione della cauzione è determinato definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’Istituto Cassiere o in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia sede di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016Gara. La cauzione viene prestata a garanzia garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione contratto e del contratto, per il risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finalestesse, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta de La Sapienza, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCodice Civile. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi Sapienza ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Istituto Cassiere in dipendenza del personale e verificata la non sussistenza Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di contenzioso in attodiffida o di procedimento giudiziario. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeL’Istituto Cassiere è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualital caso, la cauzione potrà definitiva dovrà essere reintegrata dall’Istituto Cassiere, per la parte incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Societàentro il termine previsto al precedente articolo. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal corrispettivo tutte le somme soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di cui diventasse creditore nei riguardi un documento di identità del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro dichiarante in corso di validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La Sapienza darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente al termine della durata contrattuale e, nel caso in cui non risulteranno danni imputabili all’Istituto Cassiere, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per quanto sopracui lo stesso Istituto debba rispondere E’ fatto salvo, in tal caso, il Fornitore è obbligato nel termine diritto all’esperimento di 10 giorni naturali consecutivi ogni altra azione a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàtutela de La Sapienza.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Cassa Ed Incasso Delle Tasse E Dei Contributi Universitari

Cauzione definitiva. Il 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 10% del valore dell’Ordinativo di Fornitura al netto degli oneri fiscali, a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi norma dell’art. 103 113 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratton. 163/2006. 2. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo L’importo della cauzione è determinato ridotta del 50% per il Fornitore in accordo alle previsioni dell'artpossesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 103 75, comma 1 del 7, D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti n. 163/06 comprovato da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeidonea documentazione. In caso di violazione R.T.I. la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/06 comprovata dalla relativa documentazione. 3. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e delle prescrizioni contrattualicomunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Societàdefinitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni. 4. La Società cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è autorizzata prestata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le somme obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di cui diventasse creditore Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 6. La garanzia prestata opera nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti e, comunque, sino alla stessa imputabilicompleta ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito di piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. Conseguentemente alla riduzione In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto medesimoe del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, garanzia fidejussoria costituita il Concessionario, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% della somma corrispondente al canone di concessione aggiudicato per il numeri di anni di concessione, rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i.. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria, anche sottoforma di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contrattofidejussione. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo La mancata costituzione della cauzione è determinato definitiva determina, in accordo alle previsioni dell'artogni caso, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel bando/disciplinare di gara si applica quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D. LgsD.lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 2. La cauzione viene prestata rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a garanzia favore dell’Amministrazione comunale per il regolare ed esatto adempimento del perfetto adempimento degli impegni assunti con Concessionario e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la sottoscrizione scadenza del contratto, dietro richiesta del Concessionario ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo; resta inteso che l’Amministrazione comunale ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento l’applicazione delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàpenali. 3. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive può essere svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione fino nel limite massimo del Fornitore 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino all’avvenuto corretto ripristino dei luoghi dal punto di vista ambientale a fine concessione, fatto salvo l’esperimento a seguito di altre azioni formale attestazione dell’avvenuto adempimento da parte della Societàdegli uffici comunali competenti. 4. Tale garanzia, se Il deposito cauzionale non rilasciata sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le modalità di cui all’artstesse cedole con le quali sono stati presentati. 5. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà La fideiussione può essere rilasciata da uno dei soggetti imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti all’art. 93 comma 3 dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016decreto legislativo 1° settembre 1993, con espressa dichiarazione n. 385, che essa avrà validità fino svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a dichiarazione liberatoria scritta revisione contabile da parte della Società Appaltantedi una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, ovvero fino n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare: - avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia - essere specificamente riferita alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà gara dell’appalto in oggetto; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2°, del codice civile e l’operatività civile; - prevedere l’impegno alla liquidazione della cauzione stessa entro 15 giorni a somma garantita su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciataStazione Appaltante, entro 60 il termine di giorni dal collaudo definitivo15 (quindici) dalla richiesta medesima; - essere escussa dall’Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all’Impresa giustificazione alcuna a supporto di contenzioso tale escussione in attoordine al contratto d’appalto , trattandosi di garanzia a prima richiesta. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva Quanto sopra, anche nell’ipotesi di conclusione del rapporto contrattualeeccezioni o contestazioni dell’Impresa o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale organismo arbitrale. 6. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiescussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa ha l’obbligo di integrare la cauzione potrà essere incameratastessa, totalmente o parzialmentefino all’importo stabilito; in mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, dalla Societàfino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. La Società è autorizzata In alternativa, in caso di garanzia costituita da cauzione, qualora l’amministrazione dovesse rivalersi su di essa a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi norma del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro precedente comma 2, sarà obbligo del concessionario – a semplice richiesta dell’amministrazione - provvedere alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione ricostituzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato a termini contrattuali entro 30 giorni dalla data di escussione. In caso di inadempimento alla predetta obbligazione nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessacongruo assegnato, pena la rescissione del è facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto a discrezione della Società.ai sensi dell’art. 1456 cod.civ..

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Samples: Concessione in Gestione Di Area Ad Uso Campeggio

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 . Alla e s.m.i., ha costituito a favore della CUCRS e dell’Aziende Sanitarie una garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni autenticata da parte della Società. Tale garanziadi notaio, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. 2. La dichiarazione liberatoria cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeessa derivanti. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualirisoluzione, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Societàdefinitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni. 3. La Società cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è autorizzata prestata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le somme obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore Fornitura ricevuti. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per inadempienze contrattuali o danni o altro tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla stessa imputabilicompleta ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. Conseguentemente alla riduzione La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CUCRS. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la cauzione stessa, pena CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione e l’Ordinativo di fornitura.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto 1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva a favore del contratto medesimoComune di Andria., garanzia fidejussoria costituita rilasciata da , polizza n. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 2. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione della Convenzione. 3. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 4. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contrattoD.lgs.50/2016; 5. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo l’ammontare della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di cui penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per reintegro entro il risarcimento termine di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Stazione Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. 6. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto soprainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, il Fornitore è obbligato nel termine Comune di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare Andria dichiarerà risolta la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Emungimento, Trasporto E Smaltimento Del Rifiuto Liquido Denominato Percolato

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 113 del D. LgsD.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore del Re.t.l.a. 50/2016 una garanzia fideiussoria. Alla Detta garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene è stata prestata alle seguenti condizioni: - sottoscritta e autenticata dal notaio; - intestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti favore della Stazione appaltante; - incondizionata e irrevocabile; - con la sottoscrizione clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del contratto, per il risarcimento soggetto aggiudicatario ovvero di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, terzi aventi causa; - con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante2, c.c.. 2. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatacauzione definitiva si intende, entro 60 giorni dal collaudo definitivopertanto, ad avvenuta verifica costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeservizio. 3. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiparticolare, la cauzione potrà essere incameratarilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, totalmente o parzialmenteanche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, dalla Societàpertanto, resta espressamente inteso che il Re.t.l.a. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. 4. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi non può essere svincolata, fino alla scadenza del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabilicontratto e, comunque fino all’attestazione della regolare esecuzione dell’ultimo adempimento contrattuale. 5. Conseguentemente alla riduzione Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per quanto sopraeffetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione dal ricevimento della Societàrelativa richiesta. 6. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. LgsD.lgs. 50/2016 . Alla e s.m.i., ha costituito in favore dell’Azienda Sanitaria Roma 6 una garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. 2. La dichiarazione liberatoria cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei Contratti e dei relativi Ordinativi di Fornitura ricevuti. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamenteinteso che l’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto in precedenza, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, dei Contratti attuativi e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Azienda Sanitaria Roma 6. 7. Qualora l’ammontare della Società sarà rilasciatacauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro 60 il termine di 10 (dieci) giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualedell’Azienda Sanitaria. 8. In caso di violazione inadempimento delle norme e delle prescrizioni contrattualiobbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda Sanitaria ha la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme facoltà di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.dichiarare risolto rispettivamente l’Accordo Quadro ed il/i Contratto/i attuativo/i.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo12 mesi dalla scadenza del contratto, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale impiegato nell’appalto e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della Entro il termine indicato per la stipula del contratto medesimocontratto, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 l’affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103 comma 1 del D. Lgs. D.Lgs 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata e s.m.i., a garanzia del perfetto dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al Fornitore rispetto alla liquidazione finalepagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàdelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 93 comma all’art.93, commi 2 e 3 del D. D Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ai termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile C.C. e l’operatività della cauzione stessa la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatagaranzia fideiussoria, entro 60 giorni dal collaudo definitivobancaria o assicurativa, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contributivi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Le garanzie fideiussorie e retributivi nei confronti le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del personale Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualedei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di violazione delle norme decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e delle prescrizioni consecutivi dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione potrà dovrà essere incameratarinnovata, totalmente o parzialmentealle stesse condizioni previste nel presente articolo, dalla Societàper un periodo non inferiore alla proroga. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le somme di cui diventasse creditore nei riguardi disposizioni del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabiligià richiamato art. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione 103 del contratto a discrezione della Società.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgsd.lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i., ha costituito a favore dell’Agenzia la polizza fideiussoria definitiva, incondizionata ed irrevocabile. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere polizza è stata rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ……………….. al numero ……………… con espressa dichiarazione che essa avrà validità durata fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere al ……………….. e prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. 2. La dichiarazione liberatoria cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Agenzia per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine l’Agenzia redige di norma semestralmente, l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, produce apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Agenzia. 7. Qualora l’ammontare della Società sarà rilasciatacauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro 60 il termine di 10 (dieci) giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualedell’Agenzia. 8. In caso di violazione inadempimento delle norme obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il Contratto e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme l’Ordinativo di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàfornitura.

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Samples: Determina a Contrarre

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentareA garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artdell’ art. 103 del D. Lgs. 50/2016N. 50/2016 e s.m.i., l’Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società di ammontare pari Assicurazioni – Agenzia di . La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al 10% presente atto sotto la lettera “ ”. La Società di Assicurazioni - agenzia di e per essa il suo legale rappresentante Sig. nato a il (dieci percentodiconsi euro ) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo corrispondente all’ammontare della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'artdefinitiva da prestarsi dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società medesima con la stipulazione del presente Accordo Quadro. 103 comma 1 L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella cauzione di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’artsono conformi a quanto disposto dall’art. 93 comma 7 103 del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. La cauzione viene prestata a garanzia garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive presente Accordo Quadro e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerataescussa, totalmente o parzialmente, dalla Societàda A.I.Po nei casi previsti dall’art.103 commi 1 e 2. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione garanzia avrà validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art.103 comma 5 fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopraqualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il Fornitore è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione lavorativi dal ricevimento della Societàrelativa richiesta effettuata da A.I.Po.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore 1. L’Arranger è tenuto obbligato a presentarecostituire idonea garanzia, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016Codice degli Appalti, di ammontare per un valore pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo della fornitura del compenso omnicomprensivo offerto, calcolato secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11 del Capitolato e 5 del Disciplinare. 2. La garanzia di cui al precedente comma copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contrattopresente Contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che Lazio Innova ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali. 3. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del Codice degli Appalti, decorso il termine di cui al precedente articolo 12, paragrafo 1, la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 1 è svincolata in ragione dell’effettivo importo del portafoglio dei Minibond in modo che la garanzia definitiva sia costituita sempre nella misura pari al 10% l'importo della cauzione è determinato del compenso espresso in accordo alle previsioni dell'artpercentuale dell’Arranger ( %) sul portafoglio dei Minibond. 103 Tale svincolo, ove sussistano i requisiti affinché sia effettuato, verrà operato ad ogni semestre a decorrere dal primo anniversario del completamento del portafoglio di Minibond ed emissione delle relative Note su richiesta dell’Arranger, senza necessità di nulla osta da parte di Lazio Innova. 4. La garanzia dovrà essere mantenuta ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D. LgsCapitolato e dell’art. 50/2016 16, comma 11 del Disciplinare, per l’intera durata dell’Operazione che, ai sensi dell’art. Alla 10, comma 1 del Capitolato e del precedente articolo 6 e pari complessivamente a massimo 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Arranger dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Lazio Innova. 6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, Lazio Innova ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, previa comunicazione all’Arranger mediante PEC. 7. Nel caso di integrazione del contratto, l’Arranger deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo di cui al precedente art. 22, paragrafo 4, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. 8. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel Disciplinare. Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste all’artdell’art. 93 comma 7 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a Codice degli Appalti per la garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàprovvisoria.

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Samples: Contratto Di Servizio

Cauzione definitiva. Il 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto costituisce una cauzione definitiva in favore della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, Agenzia di ammontare importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo del valore della fornitura oggetto eventualmente incrementata ai sensi del contrattoD.Lgs. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore 163/2006 e s.m., art. 113 (al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016netto degli oneri fiscali). 2. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con deve essere vincolata per tutta la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento durata della Convenzione e comunque di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti tutti i contratti di fornitura da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualederivanti. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualirisoluzione del contratto, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Societàdefinitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Strutture contraenti. 3. La Società cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è autorizzata prestata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le somme obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Strutture regionali contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Strutture regionali a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Strutture regionali contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Strutture regionali contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabilirisulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 8. Conseguentemente alla riduzione In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia. 9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia. 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Strutture regionali contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/20161. La cauzione viene prestata definitiva costituita dal Concessionario ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento sua scelta sotto forma di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 comma all'articolo 93, commi 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma e 3 del D. LgsCodice, e pari ad € 180.000,00 è posta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mancato pagamento dei canoni, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio. 2. 50/2016La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s’intenderà automaticamente prorogata qualora, con espressa dichiarazione che essa avrà validità entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa a cui è affidato il servizio. 3. Resta salvo per l’Amministrazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidato il servizio è obbligata a reintegrare la cauzione nella misura in l’appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta del Concessionario a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltantecui è affidato il servizio. 6. La cauzione, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la rinuncia al somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, principale previsto dall’art. 1944 del c.c. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la rinuncia all’eccezione di cui scadenza dell’obbligazione principale secondo quanto prescritto all’art. 1957 1957, 2° comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantec.c. 7. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica polizza di assicurazione dovrà essere stipulata per l’esecuzione del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàpresente affidamento.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Bar

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentareLa ditta aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 163/2006, di ammontare dovrà costituire una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo della fornitura oggetto contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia D.Lgs n. 163/2006, ovvero, di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste importo ridotto del 50% (cinquanta per cento) nel caso di quanto previsto all’art. 93 75 comma 7 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 163/2006. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 113 del D. Lgs. 50/2016D.Lgs n. 163/2006 mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, potrà essere a prima richiesta e rilasciata da uno dei soggetti previsti all’artun Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. 93 comma 3 In caso di R.T.I. la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del D. Lgsraggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dello stesso. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 del debitore principaleC.C.) nei riguardi della ditta obbligata., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e C.C., nonché l’operatività della cauzione stessa entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dovrà essere prorogata nel caso di rinnovo del contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società sarà rilasciatastazione appaltante, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Questo Ente si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il deposito cauzionale nei casi contemplati dagli artt. Ordini e penalità del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàpresente Capitolato.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Un Sistema Diagnostico

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto 1.L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'Appalto, qualunque sia la natura o la causa. 2. E' a presentarecarico dell'Impresa l'adozione, all’atto della stipula nella esecuzione delle prestazioni del contratto medesimopresente capitolato, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artdi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto sull'Impresa, restandone del tutto esonerata l'Amministrazione comunale. 3. In ottemperanza di quanto prescritto dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, di ammontare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia valore Comune di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto Terracina Dipartimento V contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiL’importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall’art. 93, la cauzione potrà essere incameratacomma 7, totalmente o parzialmente, dalla Societàdel D.Lgs. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàn. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, all’atto dell'eventuale risarcimento di danni, del rimborso di somme che il Comune di Sagama dovesse eventualmente sostenere durante la gestione della stipula struttura per fatto ritenuto dal Comune causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria deve costituire una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto medesimodi appalto, ricalcolato in ragione dell'offerta economica presentata, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, con scadenza alla fine del semestre successivo a quella prevista per il termine del contratto. 2. La cauzione, quale idonea garanzia fidejussoria degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere costituita ai anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, la cauzione deve contenere, tra l'altro, la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Sagama e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. 3. Qualora il Comune di Sagama, in corso di contratto, dovesse riscuotere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata, a cura della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedervi, a proprie spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni. 4. Il Comune di Sagama potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno. 5. È facoltà del Comune adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio, tale importo dovrà essere integrato ovvero dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non fosse stata regolarmente reintegrata dalla ditta aggiudicataria. 6. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo la ditta aggiudicataria, ai fini della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento dovrà costituire cauzione definitiva, alternativamente e a sua scelta, mediante: a) assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016Sagama; b) fideiussione bancaria, con previsione espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile principale e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni sua operabilità a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento appaltante nonché dell'impegno da parte del Fornitore degli fideiussore a rilasciare successivamente garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione; c) polizza assicurativa, con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante nonché dell'impegno da parte dell'assicuratore a rilasciare successivamente garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. 7. La cauzione definitiva di cui al comma precedente è richiesta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contributivi previsti dal presente Capitolato, del risarcimento dei danni e retributivi nei confronti del personale rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse pagare per fatto della ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi. Scaduto il contratto d’appalto, il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato sino a quando verrà definita ogni eventuale eccezione e verificata controversia. Gli interessi delle somme spetteranno comunque al Comune. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno per il Comune. 8. La ditta aggiudicataria è, comunque, obbligata a reintegrare la non sussistenza cauzione di contenzioso cui il Comune si fosse dovuto avvalere, in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione tutto o in parte, durante l'esecuzione del rapporto contrattualecontratto, entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di violazione delle norme mancata reintegrazione nel predetto termine, l'Amministrazione comunale vi provvederà d'ufficio, mediante prelievo dell'importo necessario dalla successiva rata mensile del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria e delle prescrizioni contrattualirelativo versamento presso la Tesoreria Comunale. 9. La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza contrattuale e sarà restituito al termine della stessa, purché non risultino a carico della ditta aggiudicataria inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione, 10. Per lo svincolo della cauzione é necessario il visto della regolare esecuzione del servizio apposta dal Responsabile del Servizio Sociale comunale. 11. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria previsti dalla legge o dal presente Capitolato, l'Amministrazione comunale incamererà la cauzione potrà essere incamerataa titolo di penalità, totalmente o parzialmente, dalla Societàsalvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni azione legale nel caso in cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàrisultasse insufficiente.

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, l’appaltatore si obbliga a presentarecostituire una garanzia fideiussoria, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 93 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàe s.m.i. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1944 del c.c. c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile c.c. La garanzia fideiussoria garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche qualora venissero applicate le penali di cui al successivo art. 16. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedeiussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e l’operatività s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàprovvisoria.

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Samples: Appalto Per La Gestione Del Servizio Di Asilo Nido

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da UBI BANCA – Unione Banche Italiane S.p.A, polizza n°. 55224/231, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del contratto debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16. 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna. 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia fidejussoria costituita prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento; 5) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo l’ammontare della cauzione è determinato in accordo definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A.. 6) In caso di inadempimento alle previsioni dell'art. 103 comma 1 obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contrattodichiarare risolto il Contratto di Fornitura, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàArticolo 18.

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Samples: Odf

Cauzione definitiva. Il Fornitore 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l’aggiudicatario è tenuto a presentareversare, all’atto prima della stipula del contratto medesimocontratto, garanzia fidejussoria costituita una cauzione definitiva d’importo pari a un’annualità di canone (relativo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, primi tre anni) calcolato sull’importo di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016aggiudicazione. 2. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contrattodefinitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per il risarcimento che dovrà recare espressa clausola: a) di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la . b) di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e l’operatività della cauzione stessa civile. c) di operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Amministrazione comunale. 3. Essa deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 4. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatacauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi al reintegro predetto entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata dal Comune, entro 60 giorni quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal collaudo definitivopresente Capitolato. 5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore una volta accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàsalariali e previdenziali.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentareA garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, all’atto della stipula del contratto medesimol'Affidatario ha costituito, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione per l’intera durata del contratto, a mezzo di polizza fidejussoria solidale, indivisibile, incondizionata, a prima domanda, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione contenuta nel secondo comma dell’art. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore 1957 cc, dell’importo di €.92.000,00 corrispondente al 104% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 dell’importo contrattuale, ridotto ai sensi dell'art.93, comma 7 del D. LgsLgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., nella misura del 50%, a seguito del possesso dell'intero Raggruppamento del certificato di qualità conforme alla norma ISO 9000, e nella misura cumulativa del 20%, a seguito del possesso del certificato di qualità conforme alla norma ISO 14000, mediante garanzia n° 2218725 rilasciata in data 16.07.2018 da Assicurazioni COFACE, cod. 50/2016Agenzia 072/001 di Bari con validità sino al 16.07.2019 e relativa appendice integrativa alla stessa, riportante il nome del corretto beneficiario, che sono da intendersi parti integranti del presente atto, anche se materialmente non allegate allo stesso. La cauzione viene definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore all'esecutore rispetto alla alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàverso l'Affidatario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penalità”, può rivalersi sulla cauzione. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive opera per tutta la durata del contratto e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte sarà svincolata a seguito della Societàpiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’artIn ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività Qualora l’ammontare della cauzione stessa definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario deve provvedere al reintegro entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione lavorativi dal ricevimento della Societàrelativa richiesta.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, di ammontare gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito delladisciplina del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato presente atto riguardante la “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016deroga. La cauzione viene prestata definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del perfetto adempimento degli impegni presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti con dagli esecutori, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la sottoscrizione del contratto, Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento l’applicazione delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, penali. È fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla Societàgaranzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. La Qualora l’ammontare della garanzia coprirà inoltre prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il termine di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice solari dalricevimento della relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeeffettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, dichiarare risolto il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàpresente atto.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto Prima della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato dlgs 163/2006 da costituirsi in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia uno dei modi di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata alla Legge 348/82 a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento dell’osservanza delle obbligazioni stesse assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, dell’eventuale risarcimento dei danni nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva che il la risarcibilità stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del maggior danno subito dalla Societàservizio. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento, fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità conseguenze di cui all’artlegge, e l’aggiudicazione della appalto al concorrente che segue in graduatoria. 93 comma 2 La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione pattizia del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della Codice Civile. Resta salva la facoltà del Gal Tuscia Xxxxxx di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanterisultasse insufficiente. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, ditta è obbligata a reintegrare entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore 30 gg. la cauzione per l’importo di cui il Gal Tuscia Xxxxxx abbia dovuto eventualmente avvalersi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. LgsD.lgs. 50/2016 . Alla e s.m.i., ha costituito in favore dell’Azienda Sanitaria Roma 6 una garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. 2. La dichiarazione liberatoria cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei Contratti e dei relativi Ordinativi di Fornitura ricevuti. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamenteinteso che l’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto in precedenza, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Azienda Sanitaria Roma 6. 7. Qualora l’ammontare della Società sarà rilasciatacauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro 60 il termine di 10 (dieci) giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualedell’Azienda Sanitaria. 8. In caso di violazione inadempimento delle norme e delle prescrizioni contrattualiobbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda Sanitaria ha la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme facoltà di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.dichiarare risolto rispettivamente l’Accordo Quadro ed il/i Contratto/i attuativo/i.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto Prima della stipula stipulazione del contratto medesimodeve costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all’art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016 in rapporto all’importo del contratto attuativo, a garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dell’adempimento di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 obbligazioni dello stesso e del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore all’appaltatore rispetto alla alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, fatta comunque salva la risarcibilità delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva dovrà risultare conforme allo schema tipo del maggior danno subito dalla SocietàD.M. 31/18. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive fideiussoria sarà svincolata previa approvazione dal parte del Fornitore , fatto salvo l’esperimento Consiglio di altre azioni Amministrazione del certificato di collaudo La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’aggiudicazione dell’contratto attuativo da parte della Societàdell’AMC S.p.A.. La garanzia fideiussoria sarà incamerata in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile 2, c.c.. e l’operatività della cauzione stessa la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la L’eventuale mancato pagamento dei premi non sussistenza di contenzioso può in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualenessun caso essere opposto al Beneficiario. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiescussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione potrà essere incameratastessa sino all’importo convenuto; in difetto, totalmente o parzialmenteAMC S.p.A. tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, dalla Societàfino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o presentazione della garanzia fideiussoria non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione suo ammontare anche se superiore all’importo della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione garanzia stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Pronto Intervento E Manutenzione Delle Reti Afferenti Gas, Acqua E Fognatura

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della 1. Con la stipula del contratto medesimoContratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Regione rilasciata in data da n. di importo pari ad € , corrispondente al del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo valore della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore (al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 netto degli oneri fiscali). 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 dall'articolo 93, comma 7 7, per la garanzia provvisoria e gli incrementi previsti dall’art.103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. 3. La cauzione viene prestata a garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeContratto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualirisoluzione, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, definitiva viene trattenuta dalla SocietàRegione. 4. La Società cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è autorizzata prestata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le somme obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente Contratto. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui diventasse creditore nei riguardi penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 6. La garanzia opera per tutta la durata del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro Contratto, e, comunque, sino alla stessa imputabilicompleta ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. Conseguentemente alla riduzione La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. 8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione. 9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione. 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàRegione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Contract for the Acquisition of Digital Products Services

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentareL’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàaggiudicazione. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore fideiussoria, fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata prevista con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e l’operatività civile, nonché l'operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all'appaltante. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La dichiarazione liberatoria mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società sarà rilasciatastazione appaltante, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., l’Appaltatore deve produrre una cauzione definitiva. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione attiverà e la sottoscrizione del contrattoregolare esecuzione dei contratti applicativi affidati, per nonché il risarcimento di eventuali danni derivanti del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Societàmedesime. La garanzia coprirà inoltre cauzione definitiva, da redigersi secondo gli oneri derivanti schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da inadempienze contributive e retributive un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della SocietàD.Lgs. Tale garanzia, se non rilasciata con 385/93 secondo le modalità di cui all’artal D.P.R. 115/04, per l’importo che sarà definito dal RAD. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile e civile, nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteFacoltà. Deve altresì prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Facoltà, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede la Facoltà stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di procedura civile citato nella stessa in relazione al Foro competente si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e La Facoltà non rientra in tale fattispecie. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Facoltà può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Facoltà senza necessità di dichiarazione liberatoria giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. La Facoltà può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della Società sarà rilasciataFacoltà, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàgraduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. Il 1. Ai sensi dell’art. 36 L.P. 16/2015, la cauzione definitiva viene fissata in misura pari al 2% dell’importo a base d’asta. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal fornitore con la stipula della convenzione e dei relativi contratti di somministrazione, pertanto, il Fornitore è tenuto a presentaremedesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 25/01/2018 da BNL Gruppo BNP Paribas, all’atto della stipula del contratto medesimoavente n. 094700000023845 di importo pari ad Euro 73.455,90= (settantatremilaquattrocentocinquantacinque/90), garanzia fidejussoria costituita ai il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara e nella presente convenzione. 2. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs4 D.Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La la cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contrattodell’esecuzione, per rilasciata in favore delle Amministrazioni contraenti e dell’Agenzia, ed il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finalecui importo è indicato nel precedente comma 1, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile e l’operatività Codice civile, nonché l'operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedelle Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia. La dichiarazione liberatoria detta cauzione è estesa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 3. La garanzia opera nei confronti dell’Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a far data dal perfezionamento del Contratto di fornitura. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e dei contratti di somministrazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di somministrazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione all’Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità. L’Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza semestrale soltanto a seguito della Società sarà rilasciatapresentazione, entro 60 giorni dal collaudo definitivorelativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. 5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza dovrà provvedere al reintegro entro il termine di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia a mezzo PEC. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la cauzione potrà essere incamerataconvenzione e, totalmente o parzialmentedel pari, dalla Societàle singole amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di somministrazione, fermo restando il risarcimento del danno. 6. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o Per quanto non espressamente previsto dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabilipresente articolo si applica l’art. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società103 D.Lgs.50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro

Cauzione definitiva. Il 1.Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” di importo pari a presentare, all’atto 10% del valore della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell’artdel D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 del D. Lgs(al netto degli oneri fiscali). 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla 2.Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/20167, per la garanzia provvisoria. 3. La cauzione viene deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. 0.Xx cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del perfetto adempimento degli impegni Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli di Fornitura ricevuti. 0.Xx particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti con dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 0.Xx garanzia opera per tutta la sottoscrizione del contrattodurata dei singoli contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il risarcimento Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 0.Xx cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. 8.Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di eventuali danni derivanti dall’eventuale penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”. 0.Xx caso di inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento previste nel presente articolo l’Azienda Ospedaliera di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ha facoltà di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàl’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Neuroradiologia

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla committenza e delle Amministrazioni una garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, co. 2, Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, co. 2, Cod. 1957 comma 2 del codice civile e Civ., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCentrale regionale di committenza. 2. La dichiarazione liberatoria cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono la Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza. 7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza Centrale regionale di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualecommittenza. 8. In caso di violazione inadempimento delle norme e delle prescrizioni contrattuali, obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o la cauzione potrà essere incamerata, totalmente Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. L’Affidatario, all’atto al momento della stipula sottoscrizione del contratto medesimopresente Contratto, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’artdichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016n.50/2016. 2. La cauzione viene prestata a garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeContratto. In caso di violazione delle norme risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta. 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e delle prescrizioni contrattualicorretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto. 4. In particolare, la cauzione potrà essere incameratarilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, totalmente o parzialmenteanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, dalla Societàpertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 5. La Società è autorizzata garanzia prestata opera nei confronti dalla Regione a prelevare far data dalla stipula del Contratto. 6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di dalla Regione, per quanto di ragione, verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili80%. 8. Conseguentemente alla riduzione In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione. 9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il Fornitore è obbligato nel termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dalla Regione. 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàRegione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Contract for Services

Cauzione definitiva. Il 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 10% del valore dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. valore del contratto) al netto degli oneri fiscali, a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi norma dell’art. 103 113 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratton. 163/2006. 2. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo L’importo della cauzione è determinato ridotta del 50% per il Fornitore in accordo alle previsioni dell'artpossesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 103 75, comma 1 del 7, D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti n. 163/06 comprovato da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeidonea documentazione. In caso di violazione R.T.I. la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/06 comprovata dalla relativa documentazione. 3. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e delle prescrizioni contrattualicomunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Societàdefinitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni. 4. La Società cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è autorizzata prestata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le somme obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di cui diventasse creditore Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 6. La garanzia prestata opera nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti e, comunque, sino alla stessa imputabilicompleta ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito di piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. Conseguentemente alla riduzione In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per quanto sopraeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è obbligato nel deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a reintegrare dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàConvenzione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della Entro il termine indicato per la stipula del contratto medesimocontratto, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 l’affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. D.Lgs 50/2016. La cauzione viene prestata , a garanzia del perfetto dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finaleuna delle modalità di cui all’art.93, fatta comunque salva la risarcibilità commi 2 e 3 del maggior danno subito dalla SocietàD Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà deve espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ai termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile C.C. e l’operatività della cauzione stessa la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatagaranzia fideiussoria, entro 60 giorni dal collaudo definitivobancaria o assicurativa, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contributivi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Le garanzie fideiussorie e retributivi nei confronti le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del personale Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualedei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di violazione delle norme decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e delle prescrizioni consecutivi dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione potrà dovrà essere incameratarinnovata, totalmente o parzialmentealle stesse condizioni previste nel presente articolo, dalla Societàper un periodo non inferiore alla proroga. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le somme di cui diventasse creditore nei riguardi disposizioni del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabiligià richiamato art. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione 103 del contratto a discrezione della SocietàD.Lgs. 50/2016.

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Samples: Servizio Di Noleggio E Lavaggio

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare1. L'aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’arte per le finalità di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 deve costituire, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo prima della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finalecauzione o di fideiussione, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’artall'art. 93 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Società Appaltantestazione appaltante, ovvero fino alla data che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 3. L’importo della garanzia definitiva è calcolato, in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’OneriD.Lgs. Questa cauzione dovrà n. 50/2016, applicando le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, dello stesso X.Xxx. 50/2016 per la garanzia provvisoria. 4. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della stazione appaltanteconformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 5. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 6. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 7. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatacauzione dovrà essere reintegrata nell’intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in attoanche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine predetto deve intendersi come data effettiva perentorio di conclusione del rapporto contrattuale15 giorni. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualirinnovo o proroga della concessione, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione scadenza della cauzione per dovrà essere corrispondentemente prorogata fino al nuovo termine della gestione in concessione. 8. Si applica, altresì, tutto quanto sopraprevisto dal suddetto art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, che regola la costituzione, la quantificazione, i requisiti, la durata, l’utilizzo, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la reintegro e lo svincolo della cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàdefinitiva.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, polizza n°. 0006091000792, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del contratto debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16. 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna. 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia fidejussoria costituita prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento; 5) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo l’ammontare della cauzione è determinato in accordo definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A.. 6) In caso di inadempimento alle previsioni dell'art. 103 comma 1 obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contrattodichiarare risolto il Contratto di Fornitura, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della SocietàArticolo 18.

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Samples: Convenzione Per l'Acquisto Di Carta E Cancelleria

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la stipula del contratto medesimocontratto, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Società medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di ammontare importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016ad euro ( / ). 2. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contrattodell’esecuzione, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate rilasciata in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finalefavore dell’IGEA, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'articolo 1957, secondo comma, cod. 1957 comma 2 del codice civile e civ., nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’IGEA. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciatadetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, entro 60 giorni a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal collaudo definitivocontratto. 3. In particolare, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi contributivi e retributivi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti dell’IGEA a far data dalla sottoscrizione del personale contratto e verificata per tutta la non sussistenza durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 113 del Codice. 5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’IGEA. 6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di contenzioso in atto. Il penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione. 7. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattualiinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la cauzione potrà essere incameratal’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi fermo restando il risarcimento del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàdanno.

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Samples: Fornitura in Acquisto

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, di ammontare gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito delladisciplina del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato presente atto riguardante la “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016deroga. La cauzione viene prestata definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del perfetto adempimento degli impegni presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti con dall’esecutore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la sottoscrizione del contratto, Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento l’applicazione delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, penali. È fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla Societàgaranzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. La Qualora l’ammontare della garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, fatto salvo l’esperimento o perqualsiasi altra causa, l’esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività della cauzione stessa entro 15 giorni a semplice solari dalricevimento della relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattualeeffettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, dichiarare risolto il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Societàpresente atto.

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Samples: Fornitura Di Aghi Cannula

Cauzione definitiva. Il Fornitore è tenuto a presentare, all’atto Prima della stipula del contratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per Contratto il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive del Fornitore , fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale Contraente deve costituire una garanzia, se non rilasciata denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 comma commi 2 e 3 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, potrà nella misura di cui all’art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia offerto in sede di gara. Con riferimento all’eventuale maggior periodo di garanzia previsto per il tubo di raggi X, la cauzione sarà limitata all’importo del solo valore del tubo stesso. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da uno dei dai soggetti previsti di cui all’art. 93 comma 3 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante, ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Questa cauzione dovrà La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile e civile, nonché l’operatività della cauzione stessa garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Dipartimento. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La dichiarazione liberatoria da parte documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della Società sarà rilasciatastipula del Contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, entro 60 giorni dal collaudo definitivopresentata in sede di Offerta, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi Dipartimento, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e retributivi l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. Il Dipartimento ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del personale e verificata la non sussistenza Contraente in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di contenzioso in attodiffida o di procedimento giudiziario, con comunicazione allo stesso Contraente a mezzo PEC. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione Su richiesta del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopraDipartimento, il Fornitore Contraente è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi tenuto a reintegrare la cauzione stessacauzione, nel caso in cui il Dipartimento stesso abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dal Dipartimento, pena il pagamento della penale dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un max di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro del Dipartimento, il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto. Il Dipartimento autorizza lo svincolo e la rescissione restituzione del contratto a discrezione della Societàdocumento di cauzione all’avente diritto solo quando tra il Dipartimento stesso e il Contraente siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie (al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara) e non risultino danni imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Contraente debba rispondere. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto