Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena Ferme restando le modalità di esclusionepresentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una garanzia fideiussoria cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale presenta offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente accordo quadrodisciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sub-lotto/i per il quale viene presentata offerta:
A per la partecipazione ad un solo lotto, ovvero, se previsto, uno o più sub-lotti nell’ambito del singolo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari ad al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta offerta.
B per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto uno o più sub-lotti nell’ambito di più lotti: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto deve calcolare un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa A Suturatici meccaniche cutanee € 120.000,00166.800,00 B Suturatici lineari per chirurgia aperta € 4.096.048,00 C Suturatici circolari per chirurgia aperta € 2.278.940,00 Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa D Suturatici lineari per videochirurgia € 1.599.788,00 E Suturatici meccaniche - altre € 1.141.640,00 F Applicatori multipli di clips per chirurgia aperta € 209.180,00 G Applicatori multipli di clips per videochirurgia € 1.069.200,00 Ai sensi del medesimo art. La garanzia provvisoria75 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 di tale articolo. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena d’esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere costituita preferibilmente inserita, a pena d’esclusione, nella busta “A” – “documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT 94 Z 01015 04800 000070066559, ovvero • mediante fideiussione originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’A.S.L. Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.codice civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;
b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, nonché l’operatività ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
c) il caso di mancata produzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice documentazione richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertala stipula del contratto, nel rispetto termine stabilito;
d) e, comunque, il caso di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artmancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 75; ⎯ essere corredataCome già indicato, a pena è necessario anche allegare l’impegno di esclusione, dell’impegno del un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, testo vigente). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’A.S.L. Cagliari deliberi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatala predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o consorzio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casopresentata, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà R.T.I. costituendo, da una delle Imprese raggruppande ed essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono costituendo raggruppamento; in possesso della certificazione caso di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualitàconsorzio, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiledal consorzio medesimo.
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Samples: Fornitura Di Suturatrici Meccaniche E Clips Per Emostasi
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti la costituzione di cui all’artuna cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, una garanzia fideiussoria il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) dell’importo del presente accordo quadrocomplessivo dell’appalto 3.236.210,00) e, pari ad pertanto, ammonta a € 120.000,0064.724,20. La garanzia provvisoriacauzione provvisoria può essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativaassicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, ovvero con debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia sottoposto costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a revisione contabile da pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998raggruppamento stesso. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile.;
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere Codice Civile;
5) la validità per di almeno 180 giorni, giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 delle offerte e contenere l’impegno del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, garante a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare rinnovare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione ulteriori 180 giorni su richiesta del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006soggetto beneficiario, qualora il concorrente risultasse affidatarioal momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere quale beneficiario la “Regione Basilicata – Ufficio Amministrazione Digitale – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 ‐ 85100 ‐Potenza. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del cinquanta per cento 50% per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di che trattasiesclusione, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso devono allegare copia autenticata della certificazione in corso del sistema di validità. In assenzaqualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualitàqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel In caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o del consorzio ordinario. In tal casomeno, inoltreper beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàqualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita ove previsto. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte 4 e 46, c. 1‐bis del raggruppamento o del consorzio ordinarioCodice dei contratti. In tal casoPertanto, inoltrel'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualitàcosì come prevista dal Codice dei contratti, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilesarà esclusa.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Connettività
Cauzione provvisoria. Il concorrente il soggetto partecipante dovrà costituireprodurre cauzione provvisoria dell’importo di € 53.400,00, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00D.Lgs. n. 50/2016 La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. D.Lgs n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 161 2 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia D.P.R. n. 115/2004, dovrà: ⎯ ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ ⮚ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 7593; ⎯ ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 93 comma 8 del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatasopra, corredata da organismi accreditati ai sensi copia delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualitàcertificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Caricamento E Trasporto Dei Rifiuti
Cauzione provvisoria. Il Ciascun concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadrolotto per il quale partecipa. L’importo della cauzione provvisoria è di seguito espresso: ✓ Macro attività 1: per ognuno dei Lotti (1, 2, 3 e 4) previste la cauzione è pari ad € 120.000,00310.000,00 (trecentodiecimila); ✓ Macro attività 2: per ognuno dei Lotti (5, 6 e 7) previste la cauzione è pari ad € 60.000,00 (sessantamila). La garanzia provvisoria, dovrà deve essere costituita preferibilmente mediante con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireA garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria che deve, a pena di esclusione, ai sensi e : - avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria la presentazione dei plichi; - essere rilasciata per un importo pari al 2% dell’importo dell’entità totale dell’appalto (Euro 600.000,00); - essere prestata, ai sensi dell’art. 75 comma 3 del presente accordo quadroD.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione fidejussione (bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto una compagnia autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero dell’Industria e del Commercio ai sensi della Legge 10/6/1982, n. 348, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto 385/93); - essere corredata dall’impegno di un fideiussore a revisione contabile da parte rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, per l’esecuzione del Contratto, di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artcui all’art. 161 113 del D. LgsD.Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ 163/2006 s.m.i.. - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima ; - avere operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artRegione. Ai sensi dell’art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusionecomma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia che disponga di cui al presente punto può essere ridotto Certificazione del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema Sistema di qualità Qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000. Per fruire , rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di che trattasigara). Il concorrente, dovrà essere accertataal fine di fruire di tale beneficio, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso è tenuto ad inserire all’interno del plico di cui all’art. 6 del presente documento copia conforme all’originale della certificazione rilasciata da un organismo accreditato ed in corso di validità. In assenza, il La cauzione provvisoria prestata dall’Aggiudicatario e dal concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi secondo in graduatoria verrà svincolata al momento della sottoscrizione del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualitàContratto. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltrein cui l’Aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltreRegione tratterrà, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di qualitàulteriori danni. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita contestualmente alla comunicazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileAggiudicazione definitiva.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software
Cauzione provvisoria. Il concorrente L’impresa partecipante alla gara in sede di presentazione dell’offerta dovrà costituire, versare una cauzione provvisoria paria a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria € 170.525,00 pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente: - versamento presso il conto di tesoreria intestato all’Università degli Studi di Urbino “Xxxxx Xx”: “Banca delle Marche s.p.a. Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 47, BBAN I 06055 68700 c.c.n. 000000013137”; - polizza fideiussoria assicurativa di pari importo rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del presente accordo quadroramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private, che possiedano i requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348 e siano comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Industria in data 15/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di gara; - fideiussione bancaria di pari ad € 120.000,00importo rilasciata da Aziende di Credito, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizio avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di gara; - da garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da quelle su indicate. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ . La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno a rinnovare la garanzia, per uguale periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di caso in cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatarioal momento della scadenza non sia ancora intervenuta aggiudicazione. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatache si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, da organismi accreditati comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di soggetti plurimi la cauzione potrà essere dimezzata ai sensi delle norme europee del citato art. 75 alla condizione che tutti i partecipanti siano in possesso della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la prevista certificazione del di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000qualità. Per fruire del di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, alternativamente: a) copia, con dichiarazione di che trattasiconformità Si accetta incondizionatamente…………..…………………. all’originale, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione di qualità in corso di validità; b) dichiarazione ex DPR. In assenza445/2000 che attesti il possesso della certificazione, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi con l’indicazione del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema suo oggetto e dalla data di qualitàscadenza. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casoLa garanzia, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dell’impegno a rilasciare garanzia per l’esecuzione del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàcontratto ex art. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese 113 X.Xxx. 163/2006 e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore posto a pena base d’asta e precisamente di esclusioneimporto pari ad € 2.400,00, ai sensi e per gli effetti salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
8.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
8.1.4) avere validità per 180 giorni
8.1.5) prevedere espressamente:
1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità ;
8.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8.1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
8.1.9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per almeno 180 ulteriori 90 giorni, decorrenti nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 . L’importo della garanzia e del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra imprese quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e consorzi ordinari quindi è causa di tipo verticale esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota non autorizzato ad esse riferibileimpegnare il garante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti da una garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006all’art.93, una garanzia fideiussoria D.Lgs.50/2016, pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad stimato a base di gara e precisamente di € 120.000,001.248,00. La garanzia provvisoriaprovvisoria può essere costituita, dovrà essere costituita preferibilmente a scelta dell’offerente, sotto forma:
a) di Cauzione, mediante fideiussione deposito in contanti della somma dovuta presso la Tesoreria comunale – Banco di Sardegna Filiale di Ozieri, Via Xxxxxxx (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito, da produrre in sede di gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta “A” - Documentazione amministrativa di gara);
b) di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 dall’art.161 del D. Lgs. 58/1998D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. La garanzia dovràFideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ . La Fideiussione deve avere validità per di almeno 180 giorni, decorrenti giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il Beneficiario della garanzia che deve essere indicato nella fideiussione è il COMUNE DI OZIERI (C.F. 00247640907). A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del dall’impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria “definitiva” per l’esecuzione del contratto e contratto, di cui all’art. 113 all’arrt.103 del D. Lgs. n. 163/2006D.Lgs.n.50/2016, qualora il concorrente l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la Fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il RTP. L’importo della garanzia di cui al presente punto può provvisoria, ai sensi dell’art.93 comma 7 del codice dei contratti pubblici, potrà essere ridotto del cinquanta 50% per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatai concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI XXX XX XXX/Iec 17000, la certificazione del sistema XXX 00000. L’operatore economico dovrà segnalare in sede di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. gara il possesso della certificazione delle certificazioni che danno il beneficio alla riduzione di cui sopra o di ulteriori condizioni di riduzione. Si specifica che in corso caso di validità. In assenzapartecipazione di Raggruppamenti temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 può beneficiare della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la riduzione della garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del i soggetti che costituiscono il raggruppamento o del il consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàqualità aziendale. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la La garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte copre la mancata sottoscrizione del raggruppamento o contratto per fatto dell’aggiudicatario. Sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del consorzio ordinario. In tal casocontratto, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione mentre ai concorrenti non aggiudicatari verrà restituita entro il termine di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiletrenta giorni dall’aggiudicazione.
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Samples: Bando / Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente In sede di busta di qualifica dovrà costituire, a pena di esclusione, essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs.n. 50/2016 di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria importo pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00posto a base d’asta. La garanzia provvisoriacauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita preferibilmente a favore della Comune Sarroch – Area Tecnica, Xxx Xxxxxx, 0 – 09018 CAGLIARI - Codice fiscale: 80006310926. La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 all’articolo 106 del D. Lgs. decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385/1993 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. dall’articolo 161 del D. Lgs. 58/1998decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà: ⎯ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Inoltre, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertaai sensi dell’art. 93, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 8 del richiamato artD.Lgs. 75; ⎯ essere corredatan. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di esclusioneimpegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’impegno qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non è alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per l’esecuzione impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del contratto D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/Consorzio la cauzione e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, qualora il concorrente risultasse affidatariofermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta 50% per cento per gli operatori economici ai le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000EN ISO 9000 (Parametro R1). Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (Parametro R1). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (Parametro R2). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4). Per fruire del beneficio delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di che trattasiofferta, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. L’importo della certificazione cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in corso ragione della formula seguente: C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) Dove: C = cauzione Cb = cauzione base R1, R2, R3 e R4 = Parametri di validitàsconto, come sopra indicati. In assenzaSi precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale corrispondente valore di R1, R2, V nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.P.R. decreto legislativo n. 445/2000 della 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di qualità. Nel caso gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti per gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di qualitàgestione della sicurezza delle informazioni. Se solo alcune imprese sono Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in possesso della certificazione formato elettronico attraverso il sistema: • come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale; • in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di qualità, esse potranno godere autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileconcorrente.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti la costituzione di cui all’artuna cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, una garanzia fideiussoria il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (Duepercento) dell’importo del presente accordo quadrocomplessivo dell’appalto (€ 4.972.000,00) e, pari ad pertanto, ammonta a € 120.000,0099.440,00. La garanzia provvisoriacauzione provvisoria può essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativaassicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, ovvero con debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia sottoposto costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a revisione contabile da pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998raggruppamento stesso. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944,comma 2, del Codice Civile.;
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere Codice Civile;
5) la validità per di almeno 180 giorni, giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 delle offerte e contenere l’impegno del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, garante a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare rinnovare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione ulteriori 180 giorni su richiesta del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006soggetto beneficiario, qualora il concorrente risultasse affidatarioal momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere quale beneficiario la “Regione Basilicata – Ufficio Amministrazione Digitale – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 ‐ 85100 ‐Potenza. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del cinquanta per cento 50% per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di che trattasiesclusione, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso devono allegare copia autenticata della certificazione in corso del sistema di validità. In assenzaqualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualitàqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel In caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o del consorzio ordinario. In tal casomeno, inoltreper beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàqualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita ove previsto. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte 4 e 46, c. 1‐bis del raggruppamento o del consorzio ordinarioCodice dei contratti. In tal casoPertanto, inoltrel'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualitàcosì come prevista dal Codice dei contratti, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilesarà esclusa.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Supporto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a pena base di esclusionegara, ai sensi e per gli effetti salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; ⎯ avere - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità per almeno 180 giornidell’offerta e della garanzia fideiussoria, decorrenti il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 . L’importo della garanzia e del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra imprese quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e consorzi ordinari quindi è causa di tipo verticale esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota non autorizzato ad esse riferibileimpegnare il garante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% del valore massimo dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00), sotto forma di esclusionecauzione o fideiussione, ai sensi a scelta dell'offerente e per gli effetti con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto banca- rio o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale di- chiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag- gruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la man- cata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della docu- mentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiara- zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante acces- so ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo rag- gruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa- mente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo sche- ma tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
10.1.4) avere validità per 180 giorni
10.1.5) prevedere espressamente:
1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione stazio- ne appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore ;
10.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal mede- xxxx xxxxxxx;
10.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione (NON DOVUTA SE DIGITALE). La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per l’esecuzione impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del contratto d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di- chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideius- xxxxx, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in so- stituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di pre- sentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la certificazione riduzione del 50% per il possesso della certi- ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Co- dice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di posses - so da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvi- xxxxx e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia- no stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore econo- mico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di sca - denza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in confor- mità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra imprese quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, ca- renza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e consorzi ordinari quindi è causa di tipo verticale esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota non autorizzato ad esse riferibileimpe- gnare il garante.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. Il Ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, costituire una garanzia fideiussoria cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, ed è svincolata al momento della sottoscrizione del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La garanzia provvisoriacauzione, dovrà con periodo di validità pari a 120 giorni, potrà essere costituita preferibilmente mediante deposito in tesoreria, contanti, titoli di debito pubblico o titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno dei deposito o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con clausola di pagamento, a semplice richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere intestata al raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni impresa associanda. La garanzia copre la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mancata sottoscrizione del contratto e di cui all’art. 113 per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatariocontratto medesimo. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 50% per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio di che trattasitale beneficio, dovrà essere accertatal’operatore economico segnala, attraverso l’attestazione S.O.A. in sede di offerta, il possesso della certificazione in corso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di validità. In assenzaesclusione, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema dall’impiego di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale un fidejussore a rilasciare la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte fideiussoria per l’esecuzione del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casocontratto, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilequalora l’offerente risultasse affidatario.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione dell'importo previsto nel bando di gara, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti da prestare in una delle modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006precedente punto A, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nei casi previsti al comma medesimo. Il Comune a il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e definitiva di cui all’art. 113 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del D. Lgscontratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta. n. 163/2006Il concorrente è tenuto, qualora in sede di offerta, ad indicare il concorrente risultasse affidatarionominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali Se il deposito è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, stato costituito tramite versamento presso la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenzaTesoreria, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del D.P.R. n. 445/2000 Sig. nato il rappresentante della certificazione del sistema di qualitàDitta che non è risultata aggiudicataria dell’appalto”. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo Negli stessi termini il fideiussore è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileliberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il comune.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. Il concorrente L’offerta dovrà costituire, a pena di esclusione, essere corredata dalla cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 75 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria dell’importo di € 77.576,35 pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00presunto dei lavori a base di gara. La garanzia provvisoria, Tale cauzione dovrà essere costituita preferibilmente nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero dovrà essere presentata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e che sia sottoposto a revisione contabile da parte conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di una società presentazione di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998assegno circolare, lo stesso dovrà essere “NON TRASFERIBILE” ed intestato all’Azienda Sanitaria di Nuoro. La garanzia dovràprovvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore), deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente: ⎯ prevedere espressamente - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 – comma 2, 2 del c.c., nonché Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e UNI CEI EN 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato S.O.A.. Per la riduzione della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema garanzia per i raggruppamenti di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio imprese orizzontali o consorzi di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinariodevono presentare la certificazione di cui sopra. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi Per i soli raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la riduzione della garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le applicabile alle sole imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. In caso di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della predetta certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilese non risultante dall’Attestato S.O.A., comporta l’esclusione dalla gara.
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Samples: Concessione Di Progettazione, Costruzione E Gestione
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 75 93 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell’importo dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad €. 5.714,29 cinquemilasettecentoquattordici/29). L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del presente accordo quadro50% ai sensi dell’art. 93, pari ad € 120.000,00comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima codice civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artdell’Amministrazione. 75; ⎯ essere L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto e contratto, di cui all’art. 113 agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 163/2006codice, qualora il concorrente l'offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireE’ richiesta la presentazione di una garanzia, a pena di esclusioneesclusione dalla gara, ai sensi e per gli effetti un importo minimo di cui all’art€. 75 del D. Lgs. n. 163/200610.982,00 (diecimilanovecentoottantadue/00), una garanzia fideiussoria pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo riferito alla durata certa (trenta mesi) dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita a scelta dell’offerente secondo le modalità di seguito riportate. Si fa presente accordo quadroche per le Imprese certificate, pari ad € 120.000,00ai sensi del predetto art. La garanzia provvisoria75, comma 7, l’importo della cauzione può essere ridotto del 50%. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate ex art. 2602 del codice civile o da riunirsi o da consorziarsi, il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da TUTTE le imprese.
1) mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna – Capoterra che rilascerà un certificato di deposito provvisorio, il quale dovrà essere costituita preferibilmente allegato in originale alla documentazione di gara.
2) mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LgsD.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo N.B.: per le polizze assicurative, come previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 1888 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniè necessaria la “prova scritta”. Il concorrente, pertanto, dovrà produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante, anche qualora: - il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato distanza” (art. 75; ⎯ essere corredata10, a pena di esclusionecomma 4, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione Regolamento ISVAP del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. 19 marzo 2010, n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.34);
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Supporto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a pena base di esclusionegara del lotto a cui si partecipa, ai sensi salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. N.B. In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere prodotta un’unica garanzia provvisoria, purché la polizza riporti nell’oggetto i lotti per i quali si concorre e per gli effetti l’importo garantito sia cal- colata sulla somma dei prezzi posti a base di gara dei singoli lotti.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- xxx, a rilasciare garanzia fideiussoria pari definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualo- ra il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozio- ne di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settem- bre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro- vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valo- re deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legi- slativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog- getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xx- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le ban- che e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nel- le more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo sche- ma tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, do- vrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione;
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il pote- re di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti for- me: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; ⎯ avere - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le moda- lità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu- mento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digita- le (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità per almeno 180 giornidell’offerta e della garanzia fideiussoria, decorrenti il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel rispetto caso di quanto previsto dal possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 5 2, lett. b) e c) del richiamato artCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 75; ⎯ essere corredataÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a pena rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di esclusionescadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, dell’impegno la data e l’ora di formazione del fideiussore documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteri- stiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clauso- le obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora o non autorizzato ad impegnare il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilegarante.
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Samples: Disciplinary Agreement
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00), sotto forma di esclusionecauzione o fideiussione, ai sensi a scelta dell'offerente e per gli effetti con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Co- dice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un isti- tuto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Co- dice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rila- sciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Co- dice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tem- poranei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la man- cata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto ri- conducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richie- sta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una se- zione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bo- nifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assi- curative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxx- ziarie/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rap- presentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal De- creto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima entro quindici giornil. 11 febbraio 1994, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Co- dice);
10.1.4) avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5
10.1.5) prevedere espressamente: 0.0.0.x.xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e debitore princi- pale di cui all’art. 113 1944 del D. Lgs. n. 163/2006codice civile, qualora volendo ed intendendo restare obbli- gata in solido con il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.debitore;
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 75 93 del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., una coordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia fideiussoria provvisoria” per un importo pari al 2all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente accordo quadrocapitolato). L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 93. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, pari ad € 120.000,00in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, allegando la necessaria attestazione. La garanzia provvisoriacopre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di RTI o Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaintestata a tutte le imprese che intendono costituirsi e pertanto, ovvero contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente. In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il raggruppamento. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. In caso di Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere prodotta da una delle imprese consorziande con polizza indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. In particolare si precisa che la garanzia fideiussoria potrà essere: • rilasciata da un intermediario finanziario iscritto imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 106 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artdal D.Lgs. 161 n. 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; • rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del D. Lgsdebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. 58/1998In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. La Qualora la garanzia dovràsia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente: ⎯ prevedere espressamente • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del c.c., nonché Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data . Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione dell’offertadelle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda. La garanzia provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel rispetto termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di quanto previsto dal comma 5 ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’originale del richiamato artdocumento che attesta i poteri del sottoscrittore della fidejussione. 75; ⎯ La cauzione provvisoria dovrà essere corredataaccompagnata, a pena l’esclusione, dalla contestuale dichiarazione di esclusione, dell’impegno disponibilità del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia cauzione definitiva di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatasuccessivo punto, da organismi accreditati in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.s.m.i..
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Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, a pena di esclusionecon beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, ai sensi 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e per gli effetti con le modalità di cui all’art. 75 del 93 D. Lgs. n. 163/200650/2016, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadroprimo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad € 120.000,00esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La garanzia provvisoria, dovrà cauzione provvisoria potrà essere costituita preferibilmente prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385/1993 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31;
4. avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con impegno del Garante a rinnovare la garanzia dovrànel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5. prevedere espressamente: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo comma 2del codice civile, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; ⎯ avere validità ;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per almeno 180 giornile micro, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertapiccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dal che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 5 8, del richiamato artD.Lgs. 75; ⎯ 50/2016). La cauzione provvisoria potrà essere corredataprestata tramite versamento, mediante bonifico bancario, a pena favore di esclusione, dell’impegno del Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del 103 e 104 D. Lgs. n. 163/200650/2016 (salvo che per le micro, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatapiccole e medie imprese, da organismi accreditati che ne sono esonerate ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la certificazione cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000debito pubblico garantiti dallo Stato. Per fruire Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del beneficio di che trattasicodice, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte copre la mancata sottoscrizione del raggruppamento contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del consorzio ordinariopossesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. In tal casoL’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, inoltreal di fuori dei casi di cui all’art. 89, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte comma 1, del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso codice, non comporta l’escussione della predetta certificazione del sistema di qualitàgaranzia provvisoria. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la La garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del raggruppamento o d. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria, costituita in uno dei modi sopra descritti, si intenderà automaticamente svincolata, senza necessità di ulteriore comunicazione: - nei confronti del consorzio ordinarioconcorrente aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. In tal caso93, inoltrecomma 6, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso codice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, all’atto della certificazione di qualitàcomunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità76, esse potranno godere comma 5, del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilecodice.
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Cauzione provvisoria. Il concorrente il soggetto partecipante dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari produrre cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo dei lotti oggetto di gara, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del presente accordo quadro, pari ad D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi relativi a ciascun lotto sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG 708218973E € 120.000,00. 1.685,24 LOTTO 2 - CIG 70822043A0 € 1.431,67 LOTTO 3 - CIG 7082256E86 € 1.004,01 La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. D.Lgs n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 161 2 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia D.P.R. n. 115/2004, dovrà: ⎯ ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ ⮚ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 7593; ⎯ ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 93 comma 8 del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatasopra, corredata da organismi accreditati ai sensi copia delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualitàcertificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria La cauzione dovrà essere intestata presentata per ogni lotto cui l’impresa intende partecipare. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente bando facendo attenzione a tutti dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel caso specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”). In alternativa alla dichiarazione di cui al punto A.2 gli operatori facenti parte economici potranno presentare il Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del raggruppamento o del consorzio ordinarioD.Lgs. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se 50/2016; il DGUE dovrà contenere tutte le imprese facenti parte informazioni e i dati richiesti dall’ASM relativi ai requisiti di ammissione alla gara, con particolare riferimento all’art. 80 del raggruppamento sono in possesso D.Lgs. 50/2016, pena l’avvio della certificazione procedura di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileregolarizzazione (soccorso istruttorio).
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Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 75 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria garanzia, pari al 2% due per cento dell’importo del presente accordo quadrodei lavori indicato nel bando o nell’invito, pari ad € 120.000,00da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ .
2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti giorni dalla data di prevista per la presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal .
4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 5 2 del richiamato citato art. 75; ⎯ essere corredata75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a pena prestare la cauzione definitiva di esclusionecui al successivo articolo A16.
5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, dell’impegno conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del fideiussore D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a rilasciare costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per l’esecuzione cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del contratto e di cui all’artD.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
3. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al presente punto comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile.
6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere ridotto aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilequinto d’obbligo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena Ferme restando le modalità di esclusionepresentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una garanzia fideiussoria cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale presenta offerta ai sensi dell’art. 75 del presente accordo quadroD.Lgs. n. 163/2006:
A per la partecipazione ad un solo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta offerta.
B per la partecipazione a più di un lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i quali presenta l’offerta e, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoriasul totale così ottenuto, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativadeve calcolare un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%.
a. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,
b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di cui all’art. 107 capacità morale, economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti,
c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertacontratto, nel rispetto termine stabilito;
d. e, comunque, il caso di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artmancato adempimento di ogni altro obbligo inerente la partecipazione alla gara. 75; ⎯ essere corredataCome già indicato, a pena è necessario anche allegare l’impegno di esclusione, dell’impegno del un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui L’ASL Cagliari deliberi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatala predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casopresentata, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà raggruppande ed essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono costituendo raggruppamento; in possesso della certificazione caso di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualitàConsorzio, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiledal Consorzio medesimo.
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Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireAi sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" distinta per ciascun lotto cui intende partecipare pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria scelta dell'offerente: 1 69785891D3 € 3.256.351,00 65.127,02 2 69786070AE € 3.415.917,00 68.318,34 3 697863796D € 1.136.864,00 22.737,28 pari al 2% dell’importo dell’ importo di ciascun lotto dell’appalto ai sensi dell’art.93 del presente accordo quadroD.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari ad € 120.000,00per ciascun lotto, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. La garanzia provvisoriaTale sottoscrizione, di ciascuna garanzia/lotto, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o polizza assicuratival’impresa assicuratrice. Le medesime garanzie potranno essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari, ovvero sempre con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 107 106 del D. Lgs. n. 385/1993 Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo all’albo previsto dall’artdall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. 161 In ogni caso, la garanzia, di ciascun lotto dell’appalto, dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del D. Lgsfideiussore all’eccezione di cui all’art. 58/19981957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà: ⎯ copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria, dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. Nel caso di garanzia provvisoria in formato digitale, la stessa dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La fideiussione, inoltre, dovrà prevedere, espressamente, i dati identificativi dell’appalto (Stazione appaltante, oggetto, base d’asta dell’appalto, lotto, ecc.), dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del c.c.codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ed essere operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni. Deve, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertainoltre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredataallegata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui sopra, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto e di cui all’artagli artt. 113 103 e 105 del D. Lgsd.lgs. n. 163/200650/2016, qualora il concorrente l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la Qualora le fideiussioni o polizze relative alla garanzia provvisoria dovrà si riferiscano a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi Ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, esse dovranno essere intestata tassativamente intestate a tutti gli operatori facenti parte economici che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione d’Imprese di rete, il Consorzio o il GEIE od i partecipanti con idoneità plurisoggettiva. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casoCodice, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileavvenuta aggiudicazione.
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Samples: Servizi Comunali
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore posto a pena base d’asta e precisamente di esclusioneimporto pari a € 11.200,00, ai sensi e per gli effetti salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.8.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.8.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.8.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
10.8.1.4) avere validità per 180 giorni
10.8.1.5) prevedere espressamente: • .la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; • la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità ;
10.8.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
10.8.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
10.8.1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
10.8.1.9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per almeno 180 ulteriori 90 giorni, decorrenti nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 . L’importo della garanzia e del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinariocui all’art. In tal caso45, inoltrecomma 2, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilelett.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti la costituzione di cui all’artuna cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, una garanzia fideiussoria il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (Duepercento) dell’importo del presente accordo quadrocomplessivo dell’appalto (€ 872.000,00) e, pari ad pertanto, ammonta a € 120.000,0017.440,00. La garanzia provvisoriacauzione provvisoria può essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativaassicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, ovvero con debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia sottoposto costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a revisione contabile da pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998raggruppamento stesso. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944,comma 2, del Codice Civile.;
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere Codice Civile;
5) la validità per di almeno 180 giorni, giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 delle offerte e contenere l’impegno del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, garante a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare rinnovare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione ulteriori 180 giorni su richiesta del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006soggetto beneficiario, qualora il concorrente risultasse affidatarioal momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere quale beneficiario la “Regione Basilicata – Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 ‐ 85100 ‐Potenza. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del cinquanta per cento 50% per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di che trattasiesclusione, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso devono allegare copia autenticata della certificazione in corso del sistema di validità. In assenzaqualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualitàqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel In caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o del consorzio ordinario. In tal casomeno, inoltreper beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàqualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita ove previsto. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte 4 e 46, c. 1‐bis del raggruppamento o del consorzio ordinarioCodice dei contratti. In tal casoPertanto, inoltrel'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualitàcosì come prevista dal Codice dei contratti, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilesarà esclusa.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Supporto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire1. A garanzia della sottoscrizione del contratto, a pena di esclusionele imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 D.Lgs.50/2016 in sede di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006gara, dovranno presentare, quale cauzione provvisoria, una garanzia polizza fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadrocomplessivo d’appalto, pari ad € 120.000,00che può essere ridotto ai sensi della normativa vigente.
2. La garanzia provvisoria, cauzione provvisoria dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di credito o polizza assicurativaimprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.107 del D.P.R. 554/99, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/199801.09.1993, n.385.
3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: - che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente fideiussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario; - che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del c.c., nonché codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta della stazione scritta dell’Ente appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità.
4. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 93, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e consorzi ordinari di tipo orizzontale successive modifiche ed integrazioni, la garanzia provvisoria polizza fideiussoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileimprese.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 75 93 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell’importo del presente accordo quadrodell'importo base dell’appalto e, pari pertanto, ammonta ad € 120.000,003.532,73 (tremilacinquecentotrentadue/73). La L'importo della garanzia provvisoriaprovvisoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 comma 7 del D. Lgs. n. 385/1993 50/2016 e ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che sia sottoposto in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a revisione contabile da parte pena di esclusione, una società validità minima di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà: ⎯ dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima codice civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artdell’Amministrazione. 75; ⎯ essere L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto e contratto, di cui all’art. 113 agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 163/2006codice, qualora il concorrente l'offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireNel caso di GEIE/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario non ancora costituiti nelle forme di legge al momento della presentazione dell’offerta, la cauzione provvisoria deve essere presentata dall’impresa designata quale Capogruppo mandataria, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti intestata espressamente alle imprese mandanti, o consorziande, o che costituiranno il GEIE. - In caso di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006GEIE, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleImprese/Consorzio ordinario già costituiti, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ cauzione deve essere corredatarilasciata, a pena di esclusione, dell’impegno dall’Impresa mandataria del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria R.T.I., Consorzio o GEIE, espressamente in nome e per l’esecuzione conto anche delle mandanti/consorziate. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del contratto D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia che disponga di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità qualità, conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce, allegando detti documenti in copia conforme, del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di gara). Per fruire del beneficio di che trattasiusufruire della riduzione, dovrà la certificazione deve essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. posseduta: - In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese Geie e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinarioGeie /raggruppamento. - In tal casocaso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] non ancora costituito, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualitàConsorzio. Nel - In caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese Consorzio costituito [Lett. b) e consorzi ordinari c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] dal solo Consorzio. I predetti soggetti, al fine di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal casofruire di tale beneficio, inoltresono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso all’interno della Busta A, copia della certificazione di qualitàcui sopra. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere Pagamento del beneficio della riduzione solo Contributo a favore dell’Autorità per la quota ad esse riferibilevigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. 1 lettera b) della deliberazione del 24 gennaio 2008 del Consiglio dell’Autorità. - In caso di R.T.I. formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo; - In caso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria; - In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Mandataria; - In caso di Consorzio [Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] il pagamento è unico e deve essere effettuato soltanto dal Consorzio. Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993. - In caso di Geie, RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006] e Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, almeno una delle dichiarazioni deve essere rilasciata in favore della mandataria o capogruppo.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, a pena come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di esclusioneimporto pari ad € 2.726,86, ai sensi e per gli effetti salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Tesoreria Comunale;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del debitore principaleCodice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
1.5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità ;
1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
1.7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per almeno ulteriori 180 giorni, decorrenti nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 . L’importo della garanzia e del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinariocui all’art. In tal caso45, inoltrecomma 2, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilelett.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireAi sensi dell’art. 93, a pena di esclusionecomma 10, del D. Lgs 50/2016, ai sensi e per gli effetti servizi di cui all’art. 75 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 163/200650/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, una e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93. Pertanto, l'offerta va corredata da garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% dell’importo 2 per cento del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00prezzo base indicato nel disciplinare relativo alla sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione direzione lavori ed aggiornamento catastale. La garanzia provvisoria, cauzione dovrà essere costituita preferibilmente mediante prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui all’art. 107 il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Xxxxxxx. La garanzia dovrà: ⎯ cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957 co. 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonchè l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatariocodice civile. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000UNI CEI ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, tali benefici il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contestualmente alla presentazione della certificazione del sistema cauzione provvisoria attestare il possesso di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiletali certificazioni.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Cauzione provvisoria. Si rimanda al Disciplinare di Gara. Il concorrente dovrà FORNITORE deve costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 prima dell’inizio delle attività oggetto del D. Lgs. n. 163/2006presente appalto, una garanzia fideiussoria bancaria “a prima richiesta” per il contratto sottoscritto con DEA S.p.A., contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. pari al 210% dell’importo contrattuale, a garanzia del presente accordo quadromancato o non completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. Tale garanzia dovrà essere redatta in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e avrà validità fino alla fine del contratto, pari ad € 120.000,00avvero fino al termine dei periodi di manutenzione – correttiva ed adeguativa - degli applicativi. La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti darà luogo alla risoluzione del contratto per colpa del FORNITORE con diritto per DEA S.p.A. di pretendere il risarcimento dei danni subiti. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata cesserà di avere efficacia dal momento della conclusione del contratto. L’Appaltatore garantisce che i beni forniti sono immuni da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui vizi in conformità a quanto previsto dagli art. 1490 s.s. c.c. In deroga all’art. 107 del D. Lgs1495 c.c., DEA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare il collaudo e di notificare gli eventuali vizi entro 60 giorni dalla scoperta degli stessi. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile L’Appaltatore garantisce ai sensi dell’art. 1512 c.c. per la durata di 24 mesi dalla data di positivo esito di collaudo funzionalità “NON CORE” (fine fase D), il buon funzionamento dell’Ambiente software, tale da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998assicurarne la completa funzionalità. La garanzia dovràsi intende estesa all’intero sistema: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto l’appaltatore garantisce che i vari componenti siano compatibili tra loro e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia che interagiscano in modo tale da soddisfare tutti i requisiti di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciataCapitolato. Durante il periodo di garanzia e qualora si renda necessario, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione l’Appaltatore deve ripristinare le funzionalità del sistema in modo tale da riportarle allo stesso stato di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000efficienza che avrebbero dovuto avere (in conformità ai requisiti descritti al paragrafo 6). Per fruire del beneficio Gli interventi devono essere effettuati nei tempi e nei modi richiesti nel servizio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito manutenzione “in totofull service” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile(vedi paragrafo 8).
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Samples: Software Supply Agreement
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireL’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, a pena come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’impor- to del lotto per il quale si concorre, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di esclusioneimpegno, ai sensi e per gli effetti da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 75 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o polizza assicurativaconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documenta - zione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara pri- ma dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 107 89 comma 1 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998Codice, non compor - terà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazio - ni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Tesoreria del debitore principaleComune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppa- mento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che par- tecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codi- ce, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente con- cordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere inte- grata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debi- tore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore ap- paltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per l’esecuzione impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del contratto d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il ga- rante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap- posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichia- razione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiusso- ria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostitu - zione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presenta- zione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art. 113 93, comma 7 del D. LgsCodice. n. 163/2006, qualora Per fruire di dette riduzioni il concorrente risultasse affidatariosegnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. L’importo della garanzia In caso di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000partecipazione in forma associata, la certificazione riduzione del 50% per il possesso della certi- ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasicui all’articolo 93, dovrà essere accertatacomma 7, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione si ottiene:
a. in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari partecipazione dei soggetti di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito Codice solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario sono o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel certificazione;
b. in caso di costituendi raggruppamenti temporanei partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codi- ce, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provviso- ria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di for- mazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più ca- ratteristiche tra imprese quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e consorzi ordinari quindi è causa di tipo verticale esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinarionon autorizzato ad impe- gnare il garante. In tal casoQUALORA SI PARTECIPI AD UN NUMERO DI LOTTI PARI O SUPERIORE A TRE, inoltre, DOVRA’ ESSE- RE PARI AL 2% DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI TRE LOTTI DI MAGGIORE VALORE PER I QUALI SI PARTECIPA (al fine di garantire la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione copertura di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione un numero massimo di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiletre lotti nell’ipotesi residuale di lotti infruttuosi).
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Cauzione provvisoria. Il concorrente In sede di gara l’operatore economico dovrà costituireprodurre una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione: - la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - la fideiussione bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D .Lgs. 50/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dalla dichiarazione di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, un istituto bancario oppure di una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D. lgs. 385/1993 e smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 107 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e smi. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 385/1993 50/2016 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte smi o di una società aggregazioni di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione imprese di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenzarete, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo per se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 e smi e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la quota ad esse riferibilepredetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireI candidati, a pena di esclusioneper essere ammessi alla selezione, ai sensi e dovranno prestare nel rispetto delle vigenti norme deposito cauzionale per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria un importo pari al 2% dell’importo del presente accordo quadrovalore a base d’asta, pari ad ovvero € 120.000,00. La 280.000,00 (duecentottantamila/00) mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2 e recante la causale “Versamento cauzione provvisoria per asta pubblica n. …/2017”) o a mezzo di garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità348. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale R.T.I., in particolare se ancora da costituire, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata segnatamente a tutti gli operatori facenti parte i partecipanti e presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra di essi. La fidejussione dovrà contenere l’espressa condizione che il garante è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista, con esclusione, altresì, del raggruppamento o beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della facoltà di cui all’art. 1957 2°comma c.c. La cauzione provvisoria è posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce sia la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del consorzio ordinariotermine previsto per la sottoscrizione stessa. Le cauzioni provvisorie depositate dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria saranno trattenute sino alla stipulazione del contratto ed alla contestuale produzione della cauzione definitiva; quelle presentate dagli altri concorrenti saranno svincolate in seguito all’adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento entrambi i casi non verrà riconosciuto alcun interesse o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata altre somme a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento qualsiasi titolo o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilepretese.
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Samples: Concessione
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, a pena di esclusionecon beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, ai sensi 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e per gli effetti con le modalità di cui all’art. 75 del 93 D. Lgs. n. 163/200650/2016, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadroservizio, di ogni singolo lotto per il quale intendono partecipare escluso l’opzione di incremento e l’eventuale secondo contratto applicativo e pertanto pari a, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016: − LOTTO 1 - Depurazione € 7.806,16; − LOTTO 2 – Reti € 7.274,02; Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti è ammessa la presentazione di un’unica cauzione cumulativa dell’importo di € 120.000,0015.080,18. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La garanzia provvisoria, dovrà cauzione provvisoria potrà essere costituita preferibilmente prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385/1993 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31;
4. avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con impegno del Garante a rinnovare la garanzia dovrànel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5. prevedere espressamente: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo comma 2del codice civile, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; ⎯ avere validità ;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per almeno 180 giornile micro, decorrenti dalla data di presentazione dell’offertapiccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dal che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 5 8, del richiamato artD.Lgs. 75; ⎯ 50/2016). La cauzione provvisoria potrà essere corredataprestata tramite versamento, mediante bonifico bancario, a pena favore di esclusione, dell’impegno del Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del 103 e 104 D. Lgs. n. 163/200650/2016 (salvo che per le micro, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatapiccole e medie imprese, da organismi accreditati che ne sono esonerate ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la certificazione cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000debito pubblico garantiti dallo Stato. Per fruire Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del beneficio di che trattasicodice, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte copre la mancata sottoscrizione del raggruppamento contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del consorzio ordinariopossesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. In tal casoL’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, inoltreal di fuori dei casi di cui all’art. 89, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte comma 1, del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso codice, non comporta l’escussione della predetta certificazione del sistema di qualitàgaranzia provvisoria. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la La garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del raggruppamento o d. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria, costituita in uno dei modi sopra descritti, si intenderà automaticamente svincolata, senza necessità di ulteriore comunicazione: - nei confronti del consorzio ordinarioconcorrente aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. In tal caso93, inoltrecomma 6, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso codice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, all’atto della certificazione di qualitàcomunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità76, esse potranno godere comma 5, del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibilecodice.
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Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’artL’offerta è corredata da:
1. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria provvisoria, pari al 2% dell’importo del presente accordo quadrolotto al quale si partecipa, pari ad € 120.000,00salvo quanto previsto all’art. La garanzia provvisoria93, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 107 93, comma 3 del D. LgsCodice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. n. 385/1993 Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artmedie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 161 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleCodice, la rinuncia all’eccezione garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con-tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 195789 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 21 del Codice, del c.c., nonché l’operatività della anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia medesima entro quindici giorniprovvisoria è costituita, a semplice richiesta scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 il valore deve esse-re al corso del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno giorno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e deposito;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 113 93, comma 3 del D. LgsCodice. n. 163/2006In ogni caso, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al presente punto può essere ridotto all’art. 103, comma 9 del cinquanta per cento per gli Codice. Gli operatori economici ai quali è stata rilasciataeconomici, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000prima di procedere alla sottoscrizione, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di sono tenuti a verificare che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono soggetto garante sia in possesso della predetta certificazione del sistema dell’autorizzazione al rilascio di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
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Samples: Licensing Agreements
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituirePer la partecipazione all’appalto è richiesta una cauzione provvisoria da prestare al momento della presentazione dell’offerta. L'offerta sarà appunto corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari a € 100.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a pena scelta dell'offerente e con esclusione di esclusionequalsiasi riduzione sull’importo predetto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, una la garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo deve riguardare tutte le imprese del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria, dovrà fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. dall’articolo 161 del D. Lgs. 58/1998decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovràdeve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere sottoscritta da soggetto in possesso di necessari poteri per impegnare il garante. La cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente: ⎯ prevedere espressamente a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.cCod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima ; c) la piena operatività entro quindici giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore d) l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e cauzione definitiva in caso di cui aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 113 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 per le M.P.M.I. La cauzione provvisoria fornita dai non aggiudicatari si intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006n 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, qualora il concorrente risultasse affidatarioper fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo L'importo della garanzia di cui al presente punto può essere garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En UNI CEI EN 45000 e della serie Uni Cei EnUNI CEI EN ISO/Iec IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire del beneficio delle riduzioni di che trattasicui al presente comma, dovrà essere accertatal'operatore economico segnala, attraverso l’attestazione S.O.A. in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della certificazione garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in corso possesso del rating di validità. In assenzalegalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. decreto legislativo n. 445/2000 della 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di qualità. Nel caso gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti per gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di qualitàgestione della sicurezza delle informazioni. Se solo alcune In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese sono in possesso e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della certificazione garanzia di qualitàcui al comma 1, esse potranno godere tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all’art. 93 del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto espressamente derogato dal presente CSA.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusioneL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di una garanzia fideiussoria cauzione provvisoria di € 30.000,00 (euro trentamila/00), pari al 2all’1% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data nonché la dichiarazione di presentazione dell’offertaun istituto bancario, nel rispetto ovvero di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredatauna compagnia di assicurazioni, a pena oppure di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 113 107 del D. Lgs. n. 163/2006385/1993, qualora contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva concernente il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia Contratto normativo nonché le successive cauzioni definitive relative ai contratti attuativi in favore dell’Università degli Studi di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualitàPalermo. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari raggruppamento temporaneo ovvero di tipo orizzontale consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, ovvero già costituiti, la garanzia fideiussione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del i componenti il raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibileil consorzio.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituire, Concessionario è obbligato a pena di esclusioneprodurre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, d.lgs. 50/2016, in fase di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006presentazione dell’offerta, una garanzia fideiussoria pari cauzione provvisoria d’importo non inferiore al 2% dell’importo del presente accordo quadrovalore dell’investimento, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgsd.lgs. n. 385/1993 385/1993, dei soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998della Programmazione Economica. La garanzia dovrà: ⎯ cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Concedente, per la durata ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione è svincolata automaticamente al Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorniscritta del Concedente. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, decorrenti dalla data oppure di presentazione dell’offertauna compagnia di assicurazione, nel rispetto oppure di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 113 107 del D. Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 163/2006385, qualora il concorrente risultasse affidatariocontenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della Concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’importo della garanzia Sono fatte salve le riduzioni di cui al presente punto può essere ridotto all’art. 93, co. 7, del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000d.lgs. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile50/2016.
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Samples: Project Financing Agreement
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituireLe ditte concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’arta garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari a €. 139.000,00 con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgsd.lgs. n. 163/2006163/2006 e smi.. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: le generalità anagrafiche, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo la qualifica ed i poteri del presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e soggetto che sia sottoposto sottoscrive la fideiussione; validità non inferiore a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente 180 giorni dal termine ultimo per partecipare alla gara; la rinuncia al la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giornicodice civile; l’obbligo di versare alla RAO, a semplice richiesta senza eccezione alcuna o ritardi, l’ammontare della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data somma garantita. Inoltre l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006contratto, qualora il concorrente l’offerente risultasse affidatario. L’importo Per beneficiare della garanzia riduzione di cui al presente punto può essere ridotto comma 7 dell’art. 75 del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciatad.lgs. 163/2006, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 la concorrente dovrà contestualmente documentare il possesso dei requisiti. Tale garanzia sarà restituita, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, a tutte le ditte partecipanti ad eccezione dell’aggiudicataria e della serie Uni Cei En/Iec 17000seconda classificata, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee quali ultime sarà restituita all’acquisizione della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualitàcauzione definitiva. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese rinuncia all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibiledelle eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Cauzione provvisoria. Il concorrente dovrà costituiredeve prestare una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo presunto del servizio. Tale importo è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.vo n. 50/2016, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La cauzione può essere costituita, a pena scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di esclusionetesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, ai sensi e per gli effetti a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 75 all'articolo 107 del D. Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 163/2006385, una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadroche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, pari ad € 120.000,00a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del c.c.codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⎯ . La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato artdell'offerta. 75; ⎯ essere L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto e contratto, di cui all’art. 113 all’articolo 93 comma 8 del D. Lgs. Lgs n. 163/200650/2016, qualora il concorrente l'offerente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la quota ad esse riferibile.
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Samples: Capitolato d'Onere