Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante: 1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato; 2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 A garanzia della stipulazione del D.lgs.163/2006 sscontratto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). mmAlla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. per gli appalti sopra soglia comunitaria40, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m. secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire: • tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.; • tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN XX00X00000 00000000000000000) con causale "Cauzione provvisoria affitto ramo d'azienda Bar Tavola calda - Camping Spiaggia Lago di Molveno"; • mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale. I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ssTitolo II del D.lgs. mm.01.09.1993, l’offerta da presentare n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; • intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall'art. mm107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia dell'Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataFinanze.
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Samples: Public Tender for Lease Agreement, Public Auction for Lease Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 A norma dell’art. 93 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione n. 50/2016 l'offerta dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% del prezzo 2 per cento dell’importo a base dei lavoridi gara (€ 4.060,00). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia provvisoria può essere costituita mediantecostituita, a scelta dell’offerente, sotto forma:
1a) cauzione di Cauzione, mediante deposito in contanti o della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune committente (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito), che dovrà essere prodotta in titoli pubblici garantiti dallo Statosede di gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta di qualifica, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 93 del Codice;
2b) fideiussione di Fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale all’albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. Il Beneficiario della garanzia che deve essere indicato nella fideiussione è il COMUNE DI OZIERI con sede in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - C.F. 00247640907. Si precisa in ogni caso che ove la cauzione provvisoria venga emessa in favore della Centrale Appalti dell’Unione del Logudoro, non si provvederà all’esclusione o alla richiesta di regolarizzazione, bensì è stabilito che a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanzegaranzia della sottoscrizione dell’appalto nei confronti del Comune committente, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta da parte del medesimo Ente committente di escussione della stazione appaltante e rinuncia cauzione provvisoria, questa centrale provvederà a formulare tale richiesta alla compagnia che presta la garanzia provvisoria, trasferendo le somme garantite al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione suddetto Ente. Si precisa infine che le fideiussioni devono essere prodotte secondo lo schema tipo di polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, di cui all’art.1957103, comma 29, codice civileD.Lgs. 50/2016 (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Disciplinary Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 Con riferimento all’Art.. 75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaD. X.xx 163/2006, valevole anche per gli appalti il concorrente che partecipa alla gara proponendo offerta, è tenuto a corredare la propria offerta di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta stessa, prefissato in Euro 3.519,00 (Tremilacin- quecentodiciannove/00), sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.forma di cauzione o fideiussione, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavoria scelta dell’offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita mediantecon versamento diretto di som- me a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice con le seguenti modalità :
1) cauzione . in contanti o contanti, tramite bonifico in favore della Sede Regionale I.N.P.S. Xxxxxxx, xxx X/X 000000 presso la Banca Nazionale del Lavoro,
2. in titoli pubblici del debito pubblico o garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di pagamento tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a prima richiesta (operatività entro 15 giorni titolo di pegno a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile)favore delle stazioni appaltanti;
3) fideiussione . fidejussione bancaria con clausola prestata da Istituto di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione Credito di cui all’art.1957diritto pubblico, comma 2o Banca di in- teresse nazionale, codice civile)o azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Banca Popola- re;
4) fideiussione con . polizza assicurativa fidejussoria, prestata da primaria compagnia di assicurazione a ciò autorizzata.
5. polizza assicurativa fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’Art. mm. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero Ministe- ro dell’Economia e delle finanzeFinanze. Il deposito cauzionale provvisorio, con clausola ove costituito mediante fideiussione bancaria o poliz- za fideiussoria assicurativa, dovrà essere corredato :
1) della dichiarazione di pagamento un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a prima richiesta (operatività entro 15 giorni rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a semplice richiesta scritta favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante e appaltante;
2) della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la princi- pale,
3) della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’Art. 1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnatadel CODICE CIVILE, e prevedere
4) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a pena semplice ri- chiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria . Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La cauzione provvisoria, sarà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatarie, entro il termine di esclusione30 (trenta) giorni decorrenti dalla aggiudicazione provvisoria, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mentre, nei confronti dell’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioappalto e della costituzione della cauzione definitiva. La garanzia cauzione provvisoria prestata mediante fideiussionedeve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ricorrendo i casi previsti dall'Art. 75, Comma 7 del D. X.xx 163/2006, la cauzione prov- visoria è ridotta del 50% (cinquantapercento). In tal caso il concorrente deve corredare obbligatoriamente il deposito cauzionale di im- porto ridotto del 50%, della documentazione comprovante il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000 idonea a consentire la riduzione. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala in sede di offerta, il possesso del re- quisito, e lo documenta allegando la certificazione del sistema di qualità in originale o fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di copia conforme all’originale posse- duto, e da documento di identità del dichiarante in corso di validità.
1. la mancanza del documento della cauzione provvisoria;
2. cauzioni costituite con durata della stessa ed importo garantito inferiori alla durata ed all’importo minimo previsto ;
3. cauzione priva della dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione ap- paltante;
4. cauzioni prive della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale,
5. cauzioni prive della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
6. cauzioni che non prevedano la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali con- secutivi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria .
7. cauzioni di importo ridotto del 50% ai sensi dell’Art. 75, comma 7 del D. X.xx 163/2006, ma :
7.1. non corredate del documento di possesso della certificazione di qualità xxxxxx- xxx;
7.2. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia e non corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale pos- seduto;
7.3. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia, a sua volta corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale posseduto,ma priva del documento di identità del dichiarante, o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacon documento di identità con validità scaduta.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 A norma dell’art. 93 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione n. 50/2016 l'offerta dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% del prezzo base dell’appalto calcolato per ciascuno dei lavori. seguenti lotti: - LOTTO N° 1 – Recupero Edificio n. 04 sito in Via Maroncelli – CUP E52E11000110005 – CIG: 73999117BB - Importo cauzione provvisoria € 4.762,10 (Quattromilasettecentosessantadue/01); - LOTTO N° 2 – Recupero Edificio n. 22 sito in Via Grixoni - CUP E52E11000110005 – CIG: 73999285C3 - Importo cauzione provvisoria € 3.011,11 (Tremilaundici/11); - LOTTO N° 3 – Recupero Edificio n. 08 sito in Via Barore Mannu - CUP E52E11000110005 – CIG: 73999339E2 - Importo cauzione provvisoria € 1.714,07 (Millesettecentoquattordici/07); La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia provvisoria può essere costituita mediantecostituita, a scelta dell’offerente, sotto forma:
1a) cauzione di Cauzione, mediante deposito in contanti o della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune di Ozieri (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito, che dovrà essere prodotta in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola sede di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957garanzia definitiva, comma 2, codice civileinclusa nella Busta “1 – Documentazione”);
3b) fideiussione di Fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale all’albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia n.58 e delle finanze, con clausola che abbiano i requisiti minimi di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. Il Beneficiario della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta garanzia che deve essere altresì accompagnataindicato nella fideiussione è il COMUNE DI OZIERI con sede in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - C.F. 00247640907. Nell’oggetto della polizza suddetta deve essere fatto riferimento al singolo lotto a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.si partecipa;
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Samples: Public Procurement Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del D.lgs.163/2006 sscontratto in caso di aggiudicazione - della CAUZIONE PROVVISORIA. mmL’ammontare della cauzione provvisoria a norma dell’art. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 93 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici n.50/2016 e s.m. è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza): pertanto l’ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a euro 216.849,26. Si ricorda che l’art. 93, comma 7, del prezzo base dei lavoriD.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce: - ove pertinente - una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa. A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce: «microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine. La garanzia copre la mancata sottoscrizione costituzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia suddetto deposito cauzionale può essere costituita medianteavvenire:
1A. tramite deposito in contanti, con versamento diretto presso il Tesoriere dell’Amministrazione (UNICREDIT X.x.x. - xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all’originale, a comprova dell’avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. In tal caso deve essere essere presentato, a pena di esclusione, anche l’impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta favore della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957(fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 28, codice civiledel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
3) B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso deve essere essere presentato, a pena di esclusione, anche l’impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957(fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 28, codice civiledel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
4C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale. Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti: soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) fideiussione con polizza rilasciata dagli ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’Albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall'art. mm106 del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, e che sono sottoposti a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle finanze, con clausola che abbiano i requisiti minimi di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e secondo quanto stabilito dall'A.NA.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione. L'Amministrazione si riserva la rinuncia all’eccezione facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui all’art.1957sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, comma 2nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, codice civilela compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il n. 10 al presente bando un fac-simile di dichiarazione); L’offerta deve essere altresì accompagnata. I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo
1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impegno dal soggetto fideiussore (Compagnia di un assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole: • il fideiussore verso il concorrente rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • impegno del garante a rilasciare rinnovare la garanzia fideiussoria su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per l’esecuzione un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l’aggiudicazione. Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti: • il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l’Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.; • la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; • il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta; • il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione appaltante e che indichino quale foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa. Si ricorda che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art.113 all’art. 2602 del D.lgs.163/2006 sscodice civile, l’eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. mm93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioin cui il raggruppamento o il Consorzio sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica. La garanzia prestata In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento. Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale. In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante fideiussionedeposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, bancaria o assicurativasi precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:
1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel facsimile di istanza di cui al numero 1 utilizzando l'allegato fac - simile – allegato n. 7 al presente bando);
2) ricevute le coordinate bancarie predette, contenente clausole limitative l'Amministrazione dispone lo svincolo della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente. Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatadata di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L’offerta è corredata da da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’impor- to del prezzo base lotto per il quale si concorre, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei lavorirequisiti generali e speciali; la mancata produzione della documenta - zione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara pri- ma dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non compor - terà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia copre provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazio - ni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la mancata sottoscrizione Tesoreria del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è svincolata automaticamente conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al momento della sottoscrizione del contratto medesimorilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale In caso di prestazione di garanzia può essere costituita mediantefideiussoria, questa dovrà:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Statocontenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppa- mento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che par- tecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codi- ce, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente con- cordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione assicurativa redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere inte- grata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debi- tore;
b. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (c. la loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio ap- paltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della preventiva escussione sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del debitore principale fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la rinuncia all’eccezione dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il ga- rante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante ap- posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichia- razione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiusso- ria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostitu - zione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presenta- zione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art.1957all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certi- ficazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, codice civilelett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’art. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195745, comma 2, codice civilelett. b) e c) del Codi- ce, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provviso- ria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di for- mazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale); L’offerta deve essere altresì accompagnata. È sanabile, a pena altresì, la presentazione di esclusioneuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più ca- ratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, dall’impegno carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore verso il concorrente soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto o non autorizzato ad impe- gnare il garante. QUALORA SI PARTECIPI AD UN NUMERO DI LOTTI PARI O SUPERIORE A TRE, DOVRA’ ESSE- RE PARI AL 2% DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI TRE LOTTI DI MAGGIORE VALORE PER I QUALI SI PARTECIPA (al fine di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatagarantire la copertura di un numero massimo di tre lotti nell’ipotesi residuale di lotti infruttuosi).
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 dell’Art.75 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm163/06 e ss.mm.ii., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da il concorrente dovrà costituire una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, ed è svincolata al momento della sottoscrizione del prezzo base contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione, con periodo di validità pari a 120 giorni, potrà essere costituita mediante deposito in tesoreria, contanti, titoli di debito pubblico o titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno dei lavorideposito o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con clausola di pagamento, a semplice richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere intestata al raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di ogni impresa associanda. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta L’importo della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle finanzenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con clausola la certificazione del sistema di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta qualità conforme alle norme europee della stazione appaltante serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e rinuncia al beneficio della preventiva escussione tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del debitore principale requisito, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta deve essere è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall’impiego di un fideiussore verso il concorrente fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataaffidatario.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L’offerta è corredata da da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara del lotto a cui si partecipa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. N.B. In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere prodotta un’unica garanzia provvisoria, purché la polizza riporti nell’oggetto i lotti per i quali si concorre e l’importo garantito sia cal- colata sulla somma dei lavoriprezzi posti a base di gara dei singoli lotti.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. La 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- xxx, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualo- ra il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozio- ne di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settem- bre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per fatto dell’aggiudicatario ed la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro- vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valo- re deve essere al momento della sottoscrizione corso del contratto medesimogiorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legi- slativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. Ai non aggiudicatari 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la cauzione garanzia fideiussoria è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneconforme allo schema tipo di cui all’art. Tale 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog- getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xx- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . In caso di prestazione di garanzia può essere costituita mediantefideiussoria, questa dovrà:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Statocontenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ov- vero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le ban- che e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nel- le more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione assicurativa redatta secondo lo sche- ma tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, do- vrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 l’art. 93 del Codice);
5) avere validità per 180 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (c. la loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) riportare l’autentica della preventiva escussione sottoscrizione;
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del debitore principale fideiussore che attesti il pote- re di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la rinuncia all’eccezione dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti for- me: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le moda- lità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del docu- mento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digita- le (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.1957all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, codice civilelett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’art. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195745, comma 2, codice civilelett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costi- tuiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento infor- matico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale); L’offerta deve essere altresì accompagnata. È sanabile, a pena altresì, la presentazione di esclusioneuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteri- stiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, dall’impegno carenza delle clauso- le obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore verso il concorrente soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatanon autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinary Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ssL’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. mm93 D. Lgs. per gli appalti sopra soglia comunitaria50/2016, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base dei lavoridell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia copre deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola cosiddetta di “pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della stazione appaltante e somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione c.c. La fidejussione bancaria con clausola o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di pagamento ogni variazione inerente il fideiussore quale, a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssgarante. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusionel’esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 all’art. 103 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mmn. 50/2016. nel Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso l’offerente risultasse aggiudicatariodi prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata mediante fideiussioneda imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, bancaria ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o assicurativaesclusiva attività di rilascio di garanzie, contenente clausole limitative e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della responsabilità dell’istituto fideiussoreConvenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, comporterà l’esclusione ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla gara dell’impresa partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che l’abbia costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 L’offerta, come meglio precisato all’art. 7 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariadisciplinare di gara, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al ad euro 14.641,41 (2% dell’importo totale dell’appalto) L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del prezzo base contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Le garanzie fideiussorie, dovranno: - essere rilasciata da istituto bancario, compagnia di assicurazione o società di intermediazione iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei lavorinuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. La garanzia copre 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del d. lgs. 50/2016) e s.m.i.; - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la mancata sottoscrizione del contratto la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; - avere validità per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari 180 giorni dal termine ultimo per la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediantepresentazione dell’offerta; - prevedere espressamente:
1a) cauzione la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa solido con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e il debitore la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e appaltante;
b) la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile);
4c) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (la loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; La cauzione provvisoria, in qualsiasi delle suddette modalità venga presentata, deve essere accompagnata da dichiarazione di un soggetto fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art.106 del d. l.vo 385/1993 a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – autorizzazione da presentare in copia in uno con la polizza) contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva, in favore del soggetto appaltante e rinuncia valida sino all'approvazione del certificato di collaudo delle opere eseguite. Alla ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata al beneficio momento della preventiva escussione sottoscrizione del debitore principale e contratto. Ai non aggiudicatari la rinuncia all’eccezione cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nel caso di cui all’art.1957associazioni temporanee non ancora costituite la predetta garanzia, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione intestata e sottoscritta da tutte le imprese del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacostituendo raggruppamento.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL'offerta, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dell’art. 93 del D.lgs.163/2006 ss. mm.D. Lgs n° 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo fissato a base di gara, per singolo lotto di gara. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del prezzo base dei lavoridebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislati- vo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58. La fideiussione prevede, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, l’obbligo in soli- do, col debitore principale. La garanzia deve, inoltre, prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preven- tiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quin- dici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneAll'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sono applicabili le riduzioni previste dall’art. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola 93 comma 7 del D. Lgs n° 50/2016. Per fruire di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione tale beneficio, l'Operatore Economico produce le certificazioni di cui all’art.1957sopra, in formato elettronico, attraverso il sistema, come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n° 82/2005, sottoscritto con firma digitale ovvero in alternativa come scansione del documento cartaceo, corredato da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del Operatore Economico concorrente (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18- 19 del D.P.R. n° 445/2000) o mediante specifica auto-dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, dal Legale Rappresentante, attestante il possesso delle certificazioni richieste, firmata digitalmente. In caso di partecipazione in RTI (costituito o costituendo) o Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, codice civile);
3lett. e) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al del D. Lgs. n° 50/2016 è possibile godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Impresa, secondo le modalità sopra indicate. In caso di Consorzio di cui all’art.1957alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 è possibile usufruire del beneficio della riduzione solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della certificazione, da attestare secondo le predette modalità. L'offerta ai sensi dell’art. 97, comma 28, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssdel D. Lgs. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzian° 50/2016, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente contratto, qualora l'Offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative cauzione provvisoria è svincolata automaticamente entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataDeliberazione/Determinazione di aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L’offerta è corredata da da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base dei lavoridi gara, salvo quanto previsto all’art. La 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per fatto dell’aggiudicatario ed la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al momento della sottoscrizione corso del contratto medesimogiorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. Ai non aggiudicatari 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la cauzione garanzia fideiussoria è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneconforme allo schema tipo di cui all’art. Tale 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia può essere costituita mediantefideiussoria, questa dovrà:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Statocontenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione assicurativa redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (c. la loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della preventiva escussione sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del debitore principale fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la rinuncia all’eccezione dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.1957all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, codice civilelett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’art. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195745, comma 2, codice civilelett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale); L’offerta deve essere altresì accompagnata. È sanabile, a pena altresì, la presentazione di esclusioneuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, dall’impegno carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore verso il concorrente soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatanon autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L’offerta è corredata da da:
a. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Battipaglia), come definita dall’art. 93 del Codice, pari al a 2% del prezzo base dei lavoridell’appalto, salvo quanto previsto all’art. La 93, comma 7 del Codice;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per fatto dell’aggiudicatario ed la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione costituita, a scelta del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita medianteconcorrente:
1) cauzione in contanti o a. in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo StatoStato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2) fideiussione assicurativa b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Battipaglia)- IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf • xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e. prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
f. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (g. la loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
h. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
i. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante e rinuncia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al beneficio momento della preventiva escussione del debitore principale sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la rinuncia all’eccezione dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
a. in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
b. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia da contraente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.1957all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, codice civilelett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’art. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195745, comma 2, codice civilelett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale); L’offerta deve essere altresì accompagnata. È sanabile, a pena altresì, la presentazione di esclusioneuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, dall’impegno carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore verso il concorrente soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatanon autorizzato ad impegnare il garante.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da In sede di gara l’operatore economico dovrà produrre una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 2% del prezzo dell’importo posto a base dei lavoridi gara. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione: - la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - la fideiussione bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D .Lgs. 50/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario ed riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneLa garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195789, comma 21 del D.lgs. 50/2016 e smi, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssanche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dalla dichiarazione di un fideiussore verso istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D. lgs. 385/1993 e smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e smi. Per fruire di dette riduzioni il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del contratto D.lgs. 50/2016 e smi, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.113 all’art. 45, co. 2, lett. e) del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs. mm. 50/2016 e smi o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioin cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. La 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 e smi e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatanel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.6.1 Per ciascun lotto, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia cauzione provvisoria, riportante le condizioni stabilite dall’art. 75 del D. lgs. n. 163/2006, d’importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato posto a base del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto lotto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere il quale si partecipa e, dunque, pari a: Lotto 1 - Euro 17.361,00 Lotto 2 - Euro 64.038,39 Lotto 3 - Euro 33.000,00 Lotto 4 - Euro 3.629,19 Lotto 5 - Euro 78.236,23 Lotto 6 - Euro 14.100,00 Lotto 7- Euro 13.254,00 Lotto 8 - Euro 6.240,00 Lotto 9 - Euro 4.800,00 Lotto 10 - Euro 17.465,02 costituita mediantealternativamente:
1) cauzione A. in contanti o in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo Stato;Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, prestata a titolo di pegno, a favore di Equitalia. In caso di versamento in contanti, la relativa operazione dovrà essere eseguita sul conto corrente bancario intestato ad Equitalia S.p.A., codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., Filiale n. 4835 Roma, c.a.p. 00144 e riportare la seguente causale: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia_Lotto…..”
2) B. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto albo di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 cui all’art. 106 del D. lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dalla data di scadenza del termine presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà prevedere:
i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale;
ii. la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (iii. la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile)Equitalia;
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssiv. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno l'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del contratto concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art.113 al successivo paragrafo 7, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacertificato di collaudo/verifica di conformità.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente Nel caso di GEIE/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario non ancora costituiti nelle forme di legge al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari presentazione dell’offerta, la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta provvisoria deve essere altresì accompagnatapresentata dall’impresa designata quale Capogruppo mandataria, a pena di esclusione, dall’impegno e intestata espressamente alle imprese mandanti, o consorziande, o che costituiranno il GEIE. - In caso di un fideiussore verso GEIE, Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere rilasciata, a pena di esclusione, dall’Impresa mandataria del R.T.I., Consorzio o GEIE, espressamente in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che disponga di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce, allegando detti documenti in copia conforme, del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a rilasciare base di gara). Per usufruire della riduzione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione certificazione deve essere posseduta: - In caso di Geie e di RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, da tutte le Imprese facenti parte del contratto Geie /raggruppamento. - In caso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] non ancora costituito, da tutte le Imprese che faranno parte del Consorzio. - In caso di Consorzio costituito [Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] dal solo Consorzio. I predetti soggetti, al fine di fruire di tale beneficio, sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, all’interno della Busta A, copia della certificazione di cui all’art.113 sopra. Pagamento del D.lgs.163/2006 ssContributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. mm1 lettera b) della deliberazione del 24 gennaio 2008 del Consiglio dell’Autorità. nel - In caso l’offerente risultasse aggiudicatariodi R.T.I. formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo; - In caso di Consorzio ordinario [Lett. La garanzia prestata mediante fideiussionee) art. 34 D.Lgs. 163/2006] formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria; - In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Mandataria; - In caso di Consorzio [Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] il pagamento è unico e deve essere effettuato soltanto dal Consorzio. Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993. - In caso di Geie, bancaria RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006] e Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, almeno una delle dichiarazioni deve essere rilasciata in favore della mandataria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacapogruppo.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL’offerta dovrà essere corredata, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.pena l’esclusione dalla gara, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione di una garanzia cauzione provvisoria - pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta I.V.A. esclusa - da prestarsi a favore del prezzo base dei lavoriGAL Tuscia Xxxxxx con le seguenti modalità:
a) con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385;
b) con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia copre - a pena di esclusione - deve prevedere espressamente la mancata sottoscrizione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del GAL Tuscia Romana. La garanzia, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a pena di esclusione, dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per fatto dell’aggiudicatario ed è l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di costituendo R.T.I. - a pena di esclusione - dovrà essere indicata la denominazione di tutti i componenti il Raggruppamento medesimo. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. La cauzione provvisoria versata dal soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimoquando verrà sostituita con quella definitiva. Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, il GAL Tuscia Xxxxxx tratterrà a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione è verrà restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1entro 30 (trenta) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatadall’aggiudicazione definitiva dell'appalto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaNella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la cauzione provvisoria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.che la Ditta concorrente dovrà costituire a garanzia dell’offerta, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo degli importi quinquennali, nei seguenti termini: Lotto Importo a base d'asta Importo cauzione provvisoria 2% Dovranno essere presentate tante cauzioni quanti sono i lotti a cui la Ditta intenda partecipare oppure un’unica cauzione il cui importo corrisponda alla somma degli importi (come sopra indicati) relativi a ciascun lotto a cui si intenda partecipare. Dovranno altresì essere indicati i numeri dei lavorilotti a cui si fa riferimento. La cauzione potrà essere costituita, nei modi stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, mediante: polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993). La fideiussione dovrà essere intestata a: Regione Veneto – Giunta Regionale, Xxxxxxxxx, 0000 – VENEZIA; bonifico bancario intestato a “Servizio Tesoreria della Regione Veneto” – UNICREDIT BANCA S.p.A., versato sul conto corrente IBAN: XX00X0000000000000000000000, specificando nella causale di versamento: “Procedura aperta , per l’affidamento dei servizi di gestione operativa delle reti automatiche di monitoraggio di arpav lotto/i n. ***” ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento in titoli, a titolo di pegno, a favore di Regione Veneto – Giunta Regionale, Xxxxxxxxx, 0000 – VENEZIA. Sarà consentita la regolarizzazione di eventuali cauzioni irregolari. E’ ammessa la riduzione dell’importo della garanzia copre ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. conforme all’originale della/e Certificazione/i. In caso di R.T.I. la mancata sottoscrizione riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione. La cauzione dovrà: avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta; prevedere espressamente la rinuncia del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari Codice Civile; prevedere espressamente la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile; prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssStazione appaltante. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve dovrà essere altresì accompagnata, a pena di esclusioned’esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 all’art. 103 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm. nel caso 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussioneStazione Appaltante, bancaria nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva a favore delle Aziende Sanitarie e l’IRCCS IOV che la richiederanno. Solo in seguito a quest’ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata In caso di R.T.I. o assicurativaConsorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata: in caso di R.T.I. costituito, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussoredalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatada una delle Ditte raggruppande ed essere intestata a tutte le Ditte del costituendo raggruppamento; in caso di Xxxxxxxxx, dal Consorzio medesimo ed essere intesta a quest’ultimo.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita costitutita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD.lgs. mmn. 163/2006. per gli appalti sopra soglia comunitariaIn caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici deposito cauzionale è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori(duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto 3.236.210,00) e, pertanto, ammonta a € 64.724,20. La cauzione provvisoria può essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso. La cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile.;
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile;
5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere quale beneficiario la “Regione Basilicata – Ufficio Amministrazione Digitale – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 ‐ 85100 ‐Potenza. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai , mentre ai non aggiudicatari sarà restituita ove previsto. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine di avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Si precisa che la cauzione provvisoria è restituita elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1‐bis del Codice dei contratti. Pertanto, l'offerta non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) corredata dalla cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957provvisoria, comma 2così come prevista dal Codice dei contratti, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatasarà esclusa.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Connettività
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria Per la partecipazione a ciascun lotto di gara è richiesta una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.121 art.75, D.Lgs. 163/06 pari a € 8.000,00 (Lotto n° 1 - Lotto n° 2) e € 11.500,00 (Lotto n° 3) da prestarsi in contanti oppure in titoli del D.lgs.163/2006 ssdebito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria della AOU, oppure – a scelta dell’offerente - nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107, X.Xxx. mm.385/93 e autorizzati a sensi d.p.r. 115/04, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia con durata pari al 2% del prezzo base dei lavorialmeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari Qualora la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione provvisoria sia prestata in contanti o oppure in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola , dovrà essere corredata, a pena di pagamento esclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore a prima richiesta (operatività entro 15 giorni rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento costituendo, il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o dal futuro capogruppo. In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e pena di esclusione: ✓ l’impegno incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ex art.1944 cod.civ.; ✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività cod.civ.; ✓ l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante. L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e rinuncia al beneficio della preventiva escussione serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del debitore principale sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e la rinuncia all’eccezione tra loro correlati di cui all’art.1957tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta «a) documentazione amministrativa», il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (anche mediante autodichiarazione a sensi DPR 445/00) In caso di «soggetti gruppo» art.34, comma 21, codice civilelett. d);
4) fideiussione con polizza , e), f), D.Lgs. 163/06 per beneficiare della predetta riduzione è necessario che ciascun componente indicato a svolgere le attività oggetto di appalto sia certificato UNI EN ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La garanzia fideiussoria dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dal fideiussore attestante l’identità ed i poteri di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssrappresentanza del funzionario firmatario la fideiussione, oppure copia della procura rilasciata dal fideiussore al funzionario firmatario la fideiussione. mmNon sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività In caso di rilascio di garanziaraggruppamento costituendo, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione a sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06 dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria a sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06, dovrà essere prodotta dal capogruppo. La mancanza della cauzione, la non conformità di essa a quanto sopra indicato, ovvero la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, comporta l’esclusione. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’AOU Sassari deliberi di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionenon procedere ad alcuna aggiudicazione, bancaria o assicurativala predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatada presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.
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Samples: Disciplinare d'Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria (ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs. mm.n. 163/2006): Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% della base d’asta, della durata di GIORNI 180 valida sino al giorno 20/03/2010. L’importo della garanzia è ridotto del prezzo base dei lavori50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo mediante copia autenticata del certificato o autocertificazione. La garanzia fidejussoria dovrà: ∼ essere corredata da espressa attestazione, recante l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006; ∼ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; ∼ l’operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato e in caso di dichiarazioni mendaci rese da parte delle Imprese partecipanti alla gara. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai Lo svincolo della cauzione provvisoria nel caso in cui l’offerente non aggiudicatari dovesse risultare affidatario è automatico alla scadenza dei 180 gg. di validità, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’offerente, del documento. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante e non potrà essere imputato all’Amministrazione. Nel caso di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e RTI non ancora costituito la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, assicurativa a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente dovrà essere intestata a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione tutte le imprese facente parti del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataR.T.I. costituendo e firmata da tutti i legali rappresentanti delle stesse.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaCiascuna offerta dovrà essere corredata, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm.163/2006 e ss.mm.ii, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia dalla documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria, pari ad € 63.000,00 corrispondenti al 2% del prezzo base dei lavorivalore del contratto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai non aggiudicatari La garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto al comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e al comma 1 dell’art. 21 del Regolamento n. 30/R del 27.05.2008. La cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneprovvisoria garantisce il versamento delle sanzioni di cui all'art. Tale garanzia può 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006. La cauzione potrà essere costituita mediante:
1) cauzione in uno dei seguenti modi: • In contanti, mediante deposito provvisorio con beneficiario la Tesoreria Comunale di Montespertoli – Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni codice IBAN: IT 23 E 08673 71880 090999999999. In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. • In titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. (Il presente bando autorizza l'intestatario al versamento suddetto). In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. • mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La polizza o fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (2 c.c. nonché la sua operatività entro 15 entro15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio appaltante. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della preventiva escussione copertura del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. Ai sensi dell’art. 75, comma 25, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssdel D.Lgs. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzian. 163/2006, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta cauzione deve essere altresì accompagnata, corredata dall’impegno del garante a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare rinnovare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto la durata di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. centottanta giorni, nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionein cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataprocedura.
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Samples: Contract for Availability
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL'offerta, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ss. mmD. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, come indicato nell’art. 7 del prezzo base dei lavoripresente Capitolato, ovvero: La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e xx.xx. e ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. L.vo 24 febbraio 0000 X. 00. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta L'importo della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle finanzenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con clausola la certificazione del sistema di pagamento a prima richiesta qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civileD.P.R. n° 445/2000); L’offerta deve essere . L'offerta è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataaffidatario.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD.lgs. mmn. 163/2006. per gli appalti sopra soglia comunitariaIn caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici deposito cauzionale è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori(Duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 4.972.000,00) e, pertanto, ammonta a € 99.440,00. La cauzione provvisoria può essere prestata ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso. La cauzione deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’espresso riferimento alla gara in oggetto;
2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944,comma 2, del Codice Civile.;
4) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile;
5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere quale beneficiario la “Regione Basilicata – Ufficio Amministrazione Digitale – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 4 ‐ 85100 ‐Potenza. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del gruppo. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai , mentre ai non aggiudicatari sarà restituita ove previsto. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine di avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Si precisa che la cauzione provvisoria è restituita elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1‐bis del Codice dei contratti. Pertanto, l'offerta non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) corredata dalla cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957provvisoria, comma 2così come prevista dal Codice dei contratti, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatasarà esclusa.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Supporto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. e per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 effetti dell'art. 75 comma 1 del D.lgs.163/2006 ssd. lgs. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è 163/06 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di Euro 713,20 pari al 2% del prezzo base dell'importo stimato dei lavori. La garanzia copre servizi costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, a pena di esclusione, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento clausola della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'art. 1957, comma 2, del codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss"SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta La garanzia provvisoria deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 all'art 113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente d.lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia prestata mediante fideiussioneper la durata di ulteriori 180 giorni, bancaria qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro il termine di validità iniziale. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fidejussoria definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art.75 comma 7 del d.lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o assicurativaconsorzio ordinario di tipo orizzontale, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussoreper poter usufruire del suddetto beneficio, comporterà l’esclusione la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatagara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
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Samples: Servizio Di Brokeraggio Assicurativo
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., : l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavoridell’importo dell’appalto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL’offerta deve essere corredata, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.a pena di esclusione, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia provvisoria, di cui all’art.93, D.Lgs.50/2016, pari al 2% del prezzo dell’importo stimato a base dei lavoridi gara e precisamente di € 1.248,00. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia provvisoria può essere costituita mediantecostituita, a scelta dell’offerente, sotto forma:
1a) cauzione di Cauzione, mediante deposito in contanti o della somma dovuta presso la Tesoreria comunale – Banco di Sardegna Filiale di Ozieri, Via Xxxxxxx (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito, da produrre in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola sede di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione garanzia definitiva, inclusa nella Busta “A” - Documentazione amministrativa di cui all’art.1957, comma 2, codice civilegara);
3b) fideiussione di Fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale all’albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia n.58 e delle finanzeche abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e ai sensi del comma 4, dell’art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole: la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile); L’offerta l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il Beneficiario della garanzia che deve essere altresì accompagnataindicato nella fideiussione è il COMUNE DI OZIERI (C.F. 00247640907). A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria “definitiva” per l’esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 all’arrt.103 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso D.Lgs.n.50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la Fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il RTP. L’importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art.93 comma 7 del codice dei contratti pubblici, potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. L’operatore economico dovrà segnalare in sede di gara il possesso delle certificazioni che danno il beneficio alla riduzione di cui sopra o di ulteriori condizioni di riduzione. Si specifica che in caso di partecipazione di Raggruppamenti temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE, il concorrente può beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso della certificazione di qualità aziendale. La garanzia prestata mediante fideiussioneprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatamentre ai concorrenti non aggiudicatari verrà restituita entro il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.
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Samples: Bando / Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria L’offerta dovrà essere corredata dalla cauzione provvisoria ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm.n. 163/2006, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia dell’importo di € 77.576,35 pari al 2% del prezzo dell’importo presunto dei lavori a base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazionedi gara. Tale garanzia può cauzione dovrà essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957polizza assicurativa, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’art. mm107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia competente e delle finanzeconforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di assegno circolare, lo stesso dovrà essere “NON TRASFERIBILE” ed intestato all’Azienda Sanitaria di Nuoro. La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore), deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con clausola la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 – comma 2, codice civile)2 del Codice Civile; L’offerta deve essere altresì accompagnata- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a pena semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioNuoro. La garanzia prestata mediante fideiussioneprovvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, bancaria ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato S.O.A.. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o assicurativaconsorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui sopra. Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, contenente clausole limitative per la quota parte ad esse riferibile. In caso di riduzione della responsabilità dell’istituto fideiussoregaranzia provvisoria, comporterà la mancata presentazione della predetta certificazione di qualità, se non risultante dall’Attestato S.O.A., comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatagara.
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Samples: Concessione Di Progettazione, Costruzione E Gestione
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL’offerta è corredata, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.a pena d'esclusione, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% del prezzo base valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Co- dice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un isti- tuto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Co- dice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila- sciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Co- dice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tem- poranei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la man- cata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto ri- conducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei lavorirequisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richie- sta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia copre la mancata sottoscrizione provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione costituita, a scelta del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita medianteconcorrente:
1) cauzione in contanti o a. in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo StatoStato depositati presso una se- zione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bo- nifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assi- curative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxx- ziarie/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rap- presentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal De- creto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Co- dice);
10.1.4) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e avere validità per 180 giorni
10.1.5) prevedere espressamente: 0.0.0.x.xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione princi- pale di cui all’art.1957, comma 2, all’art. 1944 del codice civile), volendo ed intendendo restare obbli- gata in solido con il debitore;
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 Nella Busta di Qualifica di cui all’art. 13 del D.lgs.163/2006 ss. mm. presente Disciplinare di gara dovrà essere allegata la cauzione provvisoria, distinta per gli appalti sopra soglia comunitariaogni singolo lotto di gara al quale si partecipa, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria costituita ai sensi dell’art.121 dell’art. 93 del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs. mm.50/2016 e ss.mm.ii, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia di importo pari al 2% dell’ammontare dell’appalto posto a base di gara di ogni singolo lotto, nei seguenti importi: - Lotto 1: € 3.157,27; - Lotto 2: € 1.841,74; - Lotto 3: € 2.631,05; - Lotto 4: € 2.367,95; La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del prezzo base dei lavoriLavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926 e riportare l’indicazione del lotto di partecipazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione Fermo restando il limite all'utilizzo del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione contante di cui all'articolo 49, comma 1, del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione costituita, a scelta dell'offerente, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo Stato;
2) fideiussione Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall'art. mm106 del D. Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58. La garanzia, da prestarsi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, deve prevedere espressamente:
1. L’impegno del fidejussore a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanzerilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e nel caso il concorrente risultasse aggiudicatario.
2. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la principale;
3. La rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'art. 1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnatadel Codice Civile;
4. L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a pena semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Validità per almeno 180 gg dalla data di esclusionepresentazione dell’offerta. Nel caso di costituendi RTC, dall’impegno di consorzi ordinari di concorrenti, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. Del Codice Civile la garanzia dovrà essere almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per l’esecuzione impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo, reso conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto, legittimato ad impegnare il concorrente nella presente procedura. L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto: • del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali e stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000; • del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; • del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; • per i soli contratti di servizi o forniture del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; • del 15% (quindici per cento) (anche cumulabile con la riduzione di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ssai periodi primo, secondo, terzo e quarto) per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. mm. nel In caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionedi cumulo delle riduzioni, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatariduzione precedente.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 1%, dell’importo posto a base d’asta per gli appalti sopra soglia comunitariail singolo Lotto, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ssdell’art. mm.54 della L.R. n. 5/2007, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia ovvero pari al 2allo 0,5% del prezzo base dei lavorinella ipotesi prevista dal comma 11 dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007, secondo i seguenti importi: Descrizione lotto IMPORTO TOTALE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISORIA 1% TOTALE LOTTO CAUZIONE PROVVISORIA 0,5% TOTALE LOTTO DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA € 750.000,00 € 7.500,00 € 3.750,00 Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto cauzione provvisoria, che deve avere validità per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere costituita mediante:
1) cauzione prestata: • in contanti contanti, con assegno circolare o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, cod. IBAN XX00X00000 00000 000000000000, ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, ad effettuare il versamento della stazione appaltante e somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione principale, in deroga al disposto di cui all’art.1957all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile)civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,
b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,
c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
3d) fideiussione bancaria con clausola e, comunque, il caso di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione mancato adempimento di cui all’art.1957ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziaprevia relativa richiesta, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta seguito della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di cui all’art.113 Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: • l’importo della cauzione, e del D.lgs.163/2006 sssuo eventuale rinnovo, è pari allo 0,5%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 11 dell’art. mm54 della L.R. n. 5/2007. nel In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve specificare, in sede di offerta (busta “A”), il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione; • in caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionedi R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, bancaria o assicurativain caso di R.T.I. costituito, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussoredalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ssPer la partecipazione all’appalto è richiesta una cauzione provvisoria da prestare al momento della presentazione dell’offerta. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è L'offerta sarà appunto corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari a € 100.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e con esclusione di qualsiasi riduzione sull’importo predetto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere sottoscritta da soggetto in possesso di necessari poteri per impegnare il garante. La cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2% , Cod. civ.; c) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; d) l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, del prezzo base dei lavoriD.Lgs. n. 50/2016 per le M.P.M.I. La cauzione provvisoria fornita dai non aggiudicatari si intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell’aggiudicatario dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa cumulabile con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione quella di cui all’art.1957al primo periodo, comma 2anche nei confronti delle microimprese, codice civile);
3) fideiussione bancaria piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione riduzione di cui all’art.1957al primo periodo, comma 2per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), codice civile);
4ai sensi del regolamento (CE) fideiussione n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale la riduzione di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziaL'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, anche cumulabile con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione riduzione di cui all’art.1957ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, comma 2l'operatore economico segnala, codice civile); L’offerta in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L'offerta è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 agli articoli 103 e 104 del D.lgs.163/2006 ssCodice, qualora l'offerente risultasse affidatario. mmIl presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioLe garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia prestata mediante fideiussionedi cui al comma 1, bancaria o assicurativatempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, contenente clausole limitative anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatagaranzia. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto espressamente derogato dal presente CSA.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., D.Lgs n. 163/2006 l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo dell’importo a base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita medianted’asta, costituita, a pena di esclusione dalla gara, con una delle seguenti modalità:
1a) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Statofideiussione bancaria;
2b) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all’articolo 107 del D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia del Tesoro, del Bilancio e delle finanzedella Programmazione Economica ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115. A pena di esclusione dalla gara dell’offerente, con clausola dovranno essere indicati nella medesima fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione ministeriale;
c) polizza assicurativa originale rilasciata da Imprese di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze di cui ai punti a), b) e c) devono prevedere integralmente ed espressamente le seguenti condizioni: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la di cui all’art. 1944 del codice civile; - rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata- impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria Comunale, a pena di esclusionesemplice e prima richiesta scritta dell’Ente appaltante, dall’impegno di un entro quindici giorni dalla richiesta medesima; - impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ssall’art. mm113 D.Lgs. nel caso 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. La garanzia prestata mediante fideiussione75, bancaria o assicurativacomma 8, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione del D.Lgs. 163/2006; - validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatadata di scadenza per la presentazione dell’offerta.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria I soggetti partecipanti ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm.12.04.2006, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da n. 163 dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al due per cento (2% del prezzo base dei lavori%) dell’importo contrattuale presunto (€ 900,00, I.V.A. di legge esclusa) con validità 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara nonché l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento a seguito della sottoscrizione stipula del contratto medesimoe della prestazione della cauzione definitiva. Ai non aggiudicatari la La cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può provvisoria potrà essere costituita medianteprestata:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Statomediante deposito infruttifero presso Cassa di Risparmio di Savigliano, Agenzia di Carignano (TO), IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 ;
2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno di Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale;
3) fideiussione bancaria oppure assicurativa con clausola oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di pagamento cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale e valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la quale dovrà prevedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla procedura (eventualmente a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e mezzo di separata dichiarazione debitamente sottoscritta da parte del fideiussore ed allegata alla fideiussione stessa), la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale . La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 75, comma 28, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnatadel D.lgs 12.04.2006, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarion. 163. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della responsabilità dell’istituto fideiussore, cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataprocedura.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 A norma dell’art. 93 del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione n. 50/2016 l'offerta dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% del prezzo 2 per cento dell’importo a base dei lavoridi gara (€ 1.215,48). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia provvisoria può essere costituita mediantecostituita, a scelta dell’offerente, sotto forma:
1a) cauzione di Cauzione, mediante deposito in contanti o della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune committente (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito), che dovrà essere prodotta in titoli pubblici garantiti dallo Statosede di gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta di qualifica, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 93 del Codice;
2b) fideiussione di Fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale all’albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. Il Beneficiario della garanzia che deve essere indicato nella fideiussione è il COMUNE DI OZIERI con sede in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - C.F. 00247640907. Si precisa in ogni caso Si precisa infine che le fideiussioni devono essere prodotte secondo lo schema tipo di polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanzeInfrastrutture, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957103, comma 29, codice civileD.Lgs. 50/2016 (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione L’offerta dei Lavori Pubblici è concorrenti deve essere corredata da una garanzia cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta per ogni lotto e precisamente:
1) Lotto n. 1 Polizza RCTO € 5.379,00
2) Lotto n. 2 Polizza RC PATRIMONIALE € 828,80
3) Lotto n. 3 Polizza ALL RISKS € 1.760,28
4) Lotto n. 4 Polizza KASKO € 45,31
5) Lotto n. 5 Polizza INFORTUNI € 627,20
6) Lotto n. 6 Polizza TUTELA LEGALE € 2.250,40
7) Lotto n. 7 Polizza RCA € 1.740,36 La cauzione sarà costituita nei modi previsti dallo stesso art. 93 del prezzo base dei lavoriCodice con riduzione nei casi di cui al comma 7 del medesimo articolo e come meglio specificato al punto 10.3. La garanzia copre Per beneficiare delle riduzioni dovrà essere dichiarato il possesso delle certificazioni in corso di validità alla data di scadenza di presentazione delle offerte che consenta le riduzioni della cauzione ai sensi dell’art. di cui sopra. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa la mancata sottoscrizione stessa dovrà essere firmata digitalmente dalla persona autorizzata (qualifica e titolo) a rappresentare ed impegnare il fideiussore nei confronti della S.A.; dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione attestante che la firma è stata apposta da persona legittimata a sottoscrivere in nome e per conto del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è fideiussore con indicazione completa delle generalità e dell’incarico rivestito dal firmatario (dichiarazione attestante i poteri di firma). Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del d.lgs 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione stipula del contratto medesimocontratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.195793, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività 9 del citato D.lgs verrà svincolata entro 15 trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacomunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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Samples: Disciplinary Tender
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaL'offerta, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs. mmn° 163/2006 e ss.mm.ii., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è dovrà essere corredata da una garanzia garanzia, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, come indicato nell’art. 3 del prezzo base dei lavoripresente Capitolato Speciale, ovvero: LOTTO UNICO € 575.000,00 (+ IVA di Legge) € 11.500,00 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta L'importo della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle finanzenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con clausola la certificazione del sistema di pagamento a prima richiesta qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione documentazione in copia conforme all'originale, scannerizzata, firmata digitalmente, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civileD.P.R. n° 445/2000); L’offerta deve essere . L'offerta è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataaffidatario.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici la partecipazione al- la gara d’appalto è corredata da subordinata alla costi- tuzione di una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% (Euro 1.000,00) dell’importo a base d’asta, da costituirsi secondo una delle se- guenti modalità: fidejussione esclusiva- mente assicurativa o bancaria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del prezzo base dei lavoriD.lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rila- scio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data della gara d’appalto (scadenza il giorno 17.05.2004), oppure versamento in con- tanti o titoli di debito pubblico effettuato presso la Tesoreria Regionale – UNICRE- DIT BANCA – Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 XXXXX o assegno circolare intesta- to a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clausola di non trasferibilità; non sono ammessi assegni bancari. La garanzia copre fi- dejussione bancaria od assicurativa dovrà contenere, pena l’esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’offe- rente risultasse aggiudicatario, una garan- zia fidejussoria del 5% dell’importo della fornitura al netto del ribasso d’asta e pre- vedere espressamente la mancata sottoscrizione rinuncia al bene- ficio della preventiva escussione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari debi- tore principale e la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sta- zione appaltante. gné xxx xx xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx à cacheter ou les éventuels cachets apposés sur le rabat ne valent pas signature). Le numéro d’im- matriculation IVA, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957raison sociale et le siège de l’entreprise doivent également être indiqués. Il doit être déclaré explicitement, comma 2sous peine d’exclusion, codice civileque l’offre est valable et engage le soumissionnaire pendant 3 mois à compter de la date de sa présenta- tion. Aucun autre document ne doit être placé dans ledit pli, sous peine d’exclusion. Chaque pli doit porter la mention OFFRE ; e.1.3 Pièces à annexer à l’offre :
e.1.3.1. Déclaration établie sur le modèle fourni par la collectivité passant le marché, portant la signature du représentant légal de l’entre- prise (accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité du signataire, sous peine d’exclusion);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionedéclaration susdite atteste l’absence de toute cause d’exclusion des marchés au sens de l’art. 11 du décret lé- gislatif n° 358/1992, bancaria o assicurativamodifié par le décret législatif n° 402/1998, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacondition requise sous peine d’exclusion.
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Samples: Concorso Pubblico
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. I candidati, per gli appalti sopra soglia comunitariaessere ammessi alla selezione, valevole anche dovranno prestare nel rispetto delle vigenti norme deposito cauzionale per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia un importo pari al 2% del prezzo valore a base d’asta, ovvero € 280.000,00 (duecentottantamila/00) mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2 e recante la causale “Versamento cauzione provvisoria per asta pubblica n. …/2017”) o a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti in possesso dei lavorirequisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Nel caso di R.T.I., in particolare se ancora da costituire, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata segnatamente a tutti i partecipanti e presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra di essi. La fidejussione dovrà contenere l’espressa condizione che il garante è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista, con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della facoltà di cui all’art. 1957 2°comma c.c. La cauzione provvisoria è posta a garanzia copre della corretta partecipazione alla gara e garantisce sia la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del termine previsto per la sottoscrizione stessa. Le cauzioni provvisorie depositate dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria saranno trattenute sino alla stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento alla contestuale produzione della sottoscrizione cauzione definitiva; quelle presentate dagli altri concorrenti saranno svincolate in seguito all’adozione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la provvedimento definitivo di aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti In entrambi i casi non verrà riconosciuto alcun interesse o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento altre somme a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva qualsiasi titolo o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatapretese.
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Samples: Concessione
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaFerme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.fini dell’ammissione alla gara, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto per il quale presenta offerta ai sensi dell’art. 75 del prezzo D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sub-lotto/i per il quale viene presentata offerta:
A per la partecipazione ad un solo lotto, ovvero, se previsto, uno o più sub-lotti nell’ambito del singolo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta offerta.
B per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto uno o più sub-lotti nell’ambito di più lotti: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lavorilotti per i quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto deve calcolare un’unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa A Suturatici meccaniche cutanee € 166.800,00 B Suturatici lineari per chirurgia aperta € 4.096.048,00 C Suturatici circolari per chirurgia aperta € 2.278.940,00 Lotto Descrizione LOTTO VALORE LOTTO, iva esclusa D Suturatici lineari per videochirurgia € 1.599.788,00 E Suturatici meccaniche - altre € 1.141.640,00 F Applicatori multipli di clips per chirurgia aperta € 209.180,00 G Applicatori multipli di clips per videochirurgia € 1.069.200,00 Ai sensi del medesimo art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale relativa al calcolo della cauzione provvisoria è pari all’1% per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 di tale articolo. • In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena d’esclusione. Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella busta “A” – “documentazione Amministrativa”. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto cauzione provvisoria, che deve avere validità per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere costituita mediante:
1) cauzione prestata: • in contanti contanti, con assegno circolare o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: IT 94 Z 01015 04800 000070066559, ovvero • mediante originale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività alle seguenti necessarie condizioni: - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’A.S.L. Cagliari, ad effettuare il versamento della stazione appaltante e somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione principale, in deroga al disposto di cui all’art.1957all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile)civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;
3b) fideiussione bancaria con clausola il caso di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile)tecnico-organizzativa richiesti;
4c) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale il caso di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssmancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziaCome già indicato, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso qualora l’offerente risultasse aggiudicatarioaffidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, testo vigente). La garanzia prestata mediante fideiussionecauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, bancaria previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’A.S.L. Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I. o assicurativaconsorzio, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussorela cauzione provvisoria dovrà essere presentata, comporterà l’esclusione in caso di R.T.I. costituito, dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataImpresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle Imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di consorzio, dal consorzio medesimo.
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Samples: Fornitura Di Suturatrici Meccaniche E Clips Per Emostasi
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 Con riferimento all’Art.. 75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaD. X.xx 163/2006, valevole anche per gli appalti il concorrente che partecipa alla gara proponendo offerta, è tenuto a corredare la propria offerta di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta stessa, prefissato in Euro 7.098,25 (Settemilaze- ronovantotto/25), sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.forma di cauzione o fideiussione, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavoria scelta dell’offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita mediantecon versamento diretto di somme a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice con le seguenti modalità :
1) cauzione . in contanti o contanti, tramite bonifico in favore della Sede Regionale I.N.P.S. Xxxxxxx, xxx X/X 000000 presso la Banca Nazionale del Lavoro,
2. in titoli pubblici del debito pubblico o garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di pagamento tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a prima richiesta (operatività entro 15 giorni titolo di pegno a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile)favore delle stazioni appaltanti;
3) fideiussione . fidejussione bancaria con clausola prestata da Istituto di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione Credito di cui all’art.1957diritto pubblico, comma 2o Banca di in- teresse nazionale, codice civile)o azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Banca Popola- re;
4) fideiussione con . polizza assicurativa fidejussoria, prestata da primaria compagnia di assicurazione a ciò autorizzata.
5. polizza assicurativa fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall’Art. mm. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanzeFinanze. Il deposito cauzionale provvisorio, con clausola ove costituito mediante fideiussione bancaria o poliz- za fideiussoria assicurativa, dovrà essere corredato :
1) della dichiarazione di pagamento un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a prima richiesta (operatività entro 15 giorni rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a semplice richiesta scritta favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante e appaltante;
2) della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la princi- pale,
3) della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’Art. 1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnatadel CODICE CIVILE, e prevedere
4) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, a pena semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria . Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La cauzione provvisoria, sarà restituita alle ditte concorrenti non aggiudicatarie, entro il termine di esclusione30 (trenta) giorni decorrenti dalla aggiudicazione provvisoria, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione mentre, nei confronti dell’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioappalto e della costituzione della cauzione definitiva. La garanzia cauzione provvisoria prestata mediante fideiussionedeve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ricorrendo i casi previsti dall'Art. 75, Comma 7 del D. X.xx 163/2006, la cauzione prov- visoria è ridotta del 50% (cinquantapercento). In tal caso il concorrente deve corredare obbligatoriamente il deposito cauzionale di im- porto ridotto del 50%, della documentazione comprovante il possesso della certificazio- ne del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000 idonea a consentire la riduzione. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala in sede di offerta, il possesso del re- quisito, e lo documenta allegando la certificazione del sistema di qualità in originale o fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di copia conforme all’originale posse- duto, e da documento di identità del dichiarante in corso di validità.
1. la mancanza del documento della cauzione provvisoria;
2. cauzioni costituite con durata della stessa ed importo garantito inferiori alla durata ed all’importo minimo previsto ;
3. cauzione priva della dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a favore del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione ap- paltante;
4. cauzioni prive della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale,
5. cauzioni prive della espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del CODICE CIVILE,
6. cauzioni che non prevedano la sua operatività entro 15 (quindici) giorni naturali con- secutivi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante beneficiaria .
7. cauzioni di importo ridotto del 50% ai sensi dell’Art. 75, comma 7 del D. X.xx 163/2006, ma :
7.1. non corredate del documento di possesso della certificazione di qualità xxxxxx- xxx;
7.2. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia e non corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale pos- seduto;
7.3. corredate del documento di possesso della certificazione di qualità richiesta, in fotocopia, a sua volta corredata della dichiarazione di copia conforme all’originale posseduto,ma priva del documento di identità del dichiarante, o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatacon documento di identità con validità scaduta.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ssGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. mm93 D. Lgs. per gli appalti sopra soglia comunitaria50/2016, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo del prezzo base dei lavoriservizio, di ogni singolo lotto per il quale intendono partecipare escluso l’opzione di incremento e l’eventuale secondo contratto applicativo e pertanto pari a, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016: − LOTTO 1 - Depurazione € 7.806,16; − LOTTO 2 – Reti € 7.274,02; Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti è ammessa la presentazione di un’unica cauzione cumulativa dell’importo di € 15.080,18. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La garanzia copre cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la mancata sottoscrizione polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del contratto Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della sottoscrizione del contratto medesimocompagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. Ai non aggiudicatari la La cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia così costituita può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti rilasciata da imprese bancarie o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola assicurative che rispondano ai requisiti di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31;
4. avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle finanzeofferte, con clausola di pagamento impegno del Garante a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della stazione appaltante e sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5. prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, secondo comma del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 28, codice civiledel D.Lgs. 50/2016); L’offerta deve . La cauzione provvisoria potrà essere altresì accompagnataprestata tramite versamento, mediante bonifico bancario, a pena favore di esclusione, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 all’art. 103 e 104 D. Lgs. 50/2016 (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs.163/2006 ssD.Lgs. mm50/2016). nel caso l’offerente risultasse aggiudicatarioSono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia prestata mediante fideiussioneprovvisoria copre, bancaria o assicurativaai sensi dell’art. 89, contenente clausole limitative comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria, costituita in uno dei modi sopra descritti, si intenderà automaticamente svincolata, senza necessità di ulteriore comunicazione: - nei confronti del concorrente aggiudicatario, all’atto della responsabilità dell’istituto fideiussoresottoscrizione del contratto, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, all’atto della comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del codice.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L’offerta è corredata da da:
1. una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo del prezzo base dei lavorilotto al quale si partecipa, salvo quanto previsto all’art. La 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto con-tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per fatto dell’aggiudicatario ed la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione costituita, a scelta del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita medianteconcorrente:
1a) cauzione in contanti o in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo StatoStato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve esse-re al corso del giorno del deposito;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3c) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.1957all’art. 93, comma 23 del Codice. In ogni caso, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è conforme allo schema tipo di cui all’art.113 all’art. 103, comma 9 del D.lgs.163/2006 ssCodice. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.accesso ai seguenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx • xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
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Samples: Licensing Agreements
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 (art. 75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaCodice dei Contratti) COME INDICATO NEL BANDO DI GARA, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavoridell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed prestazione di cauzioni provvisorie di importo inferiore a quello richiesto è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:causa di esclusione dalla gara.
1a) cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli pubblici del debito pubblico o garantiti dallo StatoStato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
2b) fideiussione fideiussione, a scelta degli offerenti, bancaria o assicurativa con clausola o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pagamento cui all’art. 107 D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a prima richiesta (ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, e della Programmazione, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionedeve inoltre avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, bancaria pena l'esclusione. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. L'impresa dovrà allegare, pena l'esclusione, la certificazione di qualità qualora non indicato nell'attestazione SOA. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti con le previste responsabilità in materia di associazione orizzontale e/o assicurativaverticale. PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussoreDOVRA’ ESSERE PRODOTTA APPOSITA BUSTA AFFRANCATA O IN ALTERNATIVA LA STESSA POTRA’ ESSERE RITIRATA PERSONALMENTE DA DELEGATO DELL’IMPRESA PRESSO IL SETTORE APPALTI, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataPREVIO APPOSITO APPUNTAMENTO TELEFONICO (070-988015). Le cauzioni potranno essere svincolate solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
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Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 La garanzia (cauzione provvisoria) prescritta dall’art. 93 del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs. mm. 18/04/2016, n. 50, per gli appalti sopra soglia comunitariaun importo di € 199.661,74 (euro centonovantanovemilaseicentosessantuno,settantaquattro), valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre (due per cento) dell’importo complessivo in appalto di € 9.983.086,83 indicato al precedente punto 5.7 (trattandosi di appalto di sola esecuzione, l’importo su cui calcolare la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari somma da garantire con la cauzione provvisoria è restituita dato dalla sommatoria fra l’importo dei lavori in appalto di € 9.339.257,60 indicato al precedente punto 5.8 e l’importo degli oneri di sicurezza da non appena avvenuta assoggettare a ribasso indicato al precedente punto 5.9), al netto dell’I.V.A., la aggiudicazione. Tale garanzia può quale dovrà essere costituita mediante:
1) cauzione alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente: - versamento in contanti o in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo Stato;
2) fideiussione Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; - fidejussione rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti garanti che possiedano i requisiti prescritti dal combinato disposto dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 127 del D.P.R. n. 207/2010; - garanzia bancaria rilasciata da un Istituto Bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385; - garanzia prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione; - garanzia fidejussoria rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La suddetta fidejussione, a pena di esclusione dalla gara, deve possedere i requisiti prescritti dall’art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e deve essere redatta conformemente allo schema denominato “SCHEMA TIPO 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” con clausola la propria relativa scheda tecnica denominata “SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEDA TECNICA 1.1 - Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” entrambi approvati in allegato al D.M. 12/03/2004 n. 123. N.B.: Ai sensi dell’art. 84 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria suindicata può essere ridotto nelle misure previste per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, una o più delle certificazioni indicate nel suddetto comma. La suddetta garanzia, a pena di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e esclusione, deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
3; - l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione appaltante; - la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del debitore principale e la rinuncia all’eccezione concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.1957agli articoli 103 del Codice e 123 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta garanzia provvisoria deve avere validità per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti. Questa stazione appaltante prescrive ai sensi dello stesso art. 93, comma 5, 2° periodo, codice civile);
4dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di rinnovo della garanzia provvisoria ivi indicato e, pertanto, prescrive che l’offerta sia corredata dell'impegno del garante (qualora la garanzia sia stata prestata mediante fidejussione) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di del concorrente aggiudicatario (qualora la garanzia sia stata prestata direttamente dal concorrente mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) a rinnovare detta garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanzeper la durata già indicata, con clausola di pagamento a prima nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, da avanzare su richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio nel corso della preventiva escussione procedura. La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 8, del debitore principale e D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, solo qualora la rinuncia all’eccezione cauzione provvisoria sia stata prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, deve essere resa esclusivamente da un Istituto Bancario ovvero, da una Compagnia di Assicurazione ovvero, da un Intermediario Finanziario aventi i requisiti sopra indicati, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto prescritta dall’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. La dichiarazione prevista dall’art. 93, comma 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, resa esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente (o, in caso di riunione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.1957all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 28, codice civiledel D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare solo qualora la garanzia fideiussoria provvisoria sia stata prestata mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, da effettuare secondo le modalità indicate nella Parte 2^ del presente disciplinare di gara, contenente l’impegno a rinnovare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta, per l’esecuzione del contratto la durata di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. ulteriori n. 180 (centottanta) giorni, nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionein cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell’appalto, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative su richiesta da avanzare dalla stazione appaltante nel corso della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataprocedura.
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Samples: Public Works Contract
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss1. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici Per la partecipazione alla gara è corredata da richiesta una garanzia cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 93 comma 1 del prezzo base dei lavoriD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da presentarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate dal citato articolo, secondo lo schema tipo 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato con D.M. Ministero Attività produttive n. 31 del 19/01/2018. La garanzia copre cauzione provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la mancata sottoscrizione sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
2. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di Fidejussione/Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 31 del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo19/01/2018.
3. Ai non aggiudicatari la La cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia provvisoria può essere costituita mediante:ridotta nei casi e con le modalità previste dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche.
1) 4. La cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 93 comma 4 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione cosi’ come disposto dall’art. 1957 comma 2 del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957Codice civile, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice seguito di richiesta scritta della stazione appaltante appaltante.
5. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957successive eventuali modifiche, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere l’offerta è altresì accompagnatacorredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ssall'art. mm. nel caso 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataaffidatario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 dell’art. 93, comma 10, del D.lgs.163/2006 ssD. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all’art. mm3, comma 1, lett. per gli appalti sopra soglia comunitariavvvv) del D. Lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93. Pertanto, l'offerta va corredata da garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.121 art. 93 D. Lgs. 50/2016, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del D.lgs.163/2006 ssprezzo base indicato nel disciplinare relativo alla sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione direzione lavori ed aggiornamento catastale. mm.La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una garanzia pari al 2% dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del prezzo base dei lavoriXxxxxxx. La garanzia copre cauzione dovrà prevedere espressamente la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957 co. 2 c.c., comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (la sua operatività entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia appaltante, nonchè l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al beneficio momento della preventiva escussione sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del debitore principale e la contratto. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di L’importo della garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle finanzenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con clausola la certificazione del sistema di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta qualità conforme alle norme europee della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione serie UNI CEI ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 co. 7 del debitore principale e la rinuncia all’eccezione D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma. Per fruire di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso tali benefici il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto dovrà contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria attestare il possesso di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentatatali certificazioni.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 1. Per partecipare alla gara, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitariaCodice dei contratti, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm.è richiesta, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia pari al a tutela dell’affidabilità dell’offerta, UNA PER OGNI LOTTO PER CUI SI PARTECIPA, nella misura del 2% del prezzo base dei lavoridell’importo massimo stimato per il primo biennio di ogni lotto per cui si partecipa, al netto di IVA, e segnatamente: Lotto 1 euro 880,00 Lotto 2 euro 2.860,00 Lotto 3 euro 2.280,00 Lotto 4 euro 4.800,00 Lotto 5 euro 1.300,00 Lotto 6 euro 2.400,00 Lotto 7 euro 320,00 Lotto 8 euro 400,00 Lotto 9 euro 480,00 Lotto 10 euro 280,00
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita mediante:costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione.
1) cauzione 3. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o in titoli pubblici del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della CUC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
4. Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa deve essere costituita mediante accreditamento sul c.c. n. 3152699 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IBAN: XX00X0000000000000000000000) ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria n. 7700000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – Cauzione provvisoria gara Servizio di manutenzione e riparazione”.
5. La ricevuta comprovante il versamento della cauzione provvisoria o, se il pagamento avviene on line, la stampa di conferma dell’avvenuto pagamento, ovvero la copia del titolo del debito pubblico garantito dallo Stato;, deve essere inserita nella Busta A.
26. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a) fideiussione assicurativa con clausola bancaria (rilasciata da istituti di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione credito di cui all’art.1957, comma 2, codice civileal Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93);
3b) fideiussione bancaria con clausola polizza assicurativa (rilasciata da impresa di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/1959 e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civiless.mm.ii.);
4c) fideiussione con polizza rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ssall'articolo 106 del D.Lgs. mm. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziagaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanzen. 58.
7. La fideiussione deve: ⮚ essere prodotta in originale, con clausola espressa menzione dell’oggetto e della somma garantita; ⮚ essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di pagamento a prima impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della CUC; ⮚ avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, prorogabile di ulteriori 180 giorni, in caso di richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante e CUC, qualora i tempi della procedura di affidamento siano prolungati; ⮚ prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’articolo 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957all’articolo 1957 del c.c.;
c. la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della CUC;
d. prevedere espressamente anche il pagamento, a favore della CUC, dell’importo della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 38, comma 22 bis e 46, codice civile); L’offerta comma 1 ter del Codice dei contratti, a seconda del lotto cui si partecipa.
8. Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’articolo 36 del Codice dei contratti la fideiussione deve essere altresì accompagnataintestata al consorzio ed alle consorziate per le quali il consorzio concorre e deve essere sottoscritta dal consorzio.
9. Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’articolo 37 del Codice dei contratti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o aggregarsi e firmata dalla Capogruppo, a pena così come previsto dall’articolo 128 Regolamento attuativo.
10. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di esclusione, dall’impegno qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
11. Per fruire di un fideiussore verso tale beneficio il concorrente a rilasciare deve inserire nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, unitamente alla cauzione provvisoria, la copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
12. Si precisa che in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. solo nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussionein cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentataattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione