Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità previste dall’artdi cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della garacauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziarioassicurativa, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigentequeste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale82/2005, a titolo esemplificativofavore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’artnell’elenco speciale (D. Lgs. 106 del citato D.Lgs1/9/1993 n. 385 – art. n. 385/1993106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D.Lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58/199858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.dovrà:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 21%, dell’importo posto a base d’asta per il singolo Lotto, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007, ovvero pari allo 0,5% dell’importo complessivo nella ipotesi prevista dal comma 11 dell’art. 54 della garaL.R. n. 5/2007, secondo i seguenti importi: Descrizione lotto IMPORTO TOTALE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISORIA 1% TOTALE LOTTO CAUZIONE PROVVISORIA 0,5% TOTALE LOTTO DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA € 750.000,00 € 7.500,00 € 3.750,00 Detta cauzione dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa , dovrà essere prestata prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, cod. IBAN XX00X00000 00000 000000000000, ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 20, c.cx.x., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. codice civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.:
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità previste dall’artdi cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio, di ogni singolo lotto per il quale intendono partecipare escluso l’opzione di incremento e l’eventuale secondo contratto applicativo e pertanto pari a, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016: − LOTTO 1 - Depurazione € 7.806,16; − LOTTO 2 – Reti € 7.274,02; Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti è ammessa la presentazione di un’unica cauzione cumulativa dell’importo di € 15.080,18. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della garacauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziarioassicurativa, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigentequeste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale82/2005, a titolo esemplificativofavore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’artnell’elenco speciale (D. Lgs. 106 del citato D.Lgs1/9/1993 n. 385 – art. n. 385/1993106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del D.Lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58/199858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.dovrà:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareAi sensi dell’art. 93, secondo comma 10, del D. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le modalità disposizioni previste dall’artdal medesimo art. 93. Pertanto, l'offerta va corredata da garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% dell’importo complessivo della gara2 per cento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alla sole attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione direzione lavori ed aggiornamento catastale. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziariointermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, costituita nel rispetto iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di quanto previsto dalla legislazione vigenteatto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il potere di impegnare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Xxxxxxx. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto principale di cui all’art. 1944, comma 2, 1944 c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957 co. 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonchè l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.cdel codice civile. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte L’importo della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzionegaranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità ai sensi conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e/o delle norme europee, come meglio specificate all’artpercentuali previste dall’art. 93, comma 7, 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 50/2016 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie le imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedentecertificazioni previste nel citato comma. Per fruire di tale riduzioni la ditta tali benefici il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione dovrà contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in attestare il possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garatali certificazioni.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestarePer partecipare alla gara è richiesta, secondo le modalità previste dall’arta pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell’importo complessivo dell'importo base dell’appalto e, pertanto, ammonta ad € 3.532,73 (tremilacinquecentotrentadue/73). L'importo della gara. La cauzione garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione è ridotto del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai 50% ai sensi dell’art. 93 93, comma 8 7 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimpresee ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito alboorganismi accreditati, ai sensi degli artt. 13 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneserie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artdel D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo Si precisa che in caso di RTI la riduzione della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per garanzia sarà possibile solo se tutte le ditte concorrenti imprese siano certificate o in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artdella dichiarazione. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche imprese (non cumulabile con la riduzione quella di cui al primo periodopunto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per gli operatori economici in possesso la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)cui all’art. 1957, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigliocomma 2, del 25 novembre 2009codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, o del 20 per cento per gli operatori in possesso a semplice richiesta dell’Amministrazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoesclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche cumulabile con diverso da quello che ha rilasciato la riduzione garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al primo periodoagli articoli 103 e 104 del codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualora l'offerente risultasse affidatario.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareSi rimanda al Disciplinare di Gara. Il FORNITORE deve costituire, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016prima dell’inizio delle attività oggetto del presente appalto, una cauzione provvisoria garanzia fideiussoria bancaria “a prima richiesta” per il contratto sottoscritto con DEA S.p.A., contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. pari al 210% dell’importo complessivo della garacontrattuale, a garanzia del mancato o non completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa Tale garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche redatta in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui conformità all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 50/2016 e avrà validità fino alla fine del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimpresecontratto, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso avvero fino al termine dei periodi di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documentomanutenzione – correttiva ed adeguativa - degli applicativi. La copia semplice mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti darà luogo alla risoluzione del certificato contratto per colpa del FORNITORE con diritto per DEA S.p.A. di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero pretendere il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativarisarcimento dei danni subiti. La garanzia bancaria è prestata cesserà di avere efficacia dal momento della conclusione del contratto. L’Appaltatore garantisce che i beni forniti sono immuni da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte vizi in apposito albo, ai sensi degli arttconformità a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del D.Lgs1490 s.s. n. 385/1993c.c. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui In deroga all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/19931495 c.c., che svolgono in via prevalente o esclusiva attività DEA S.p.A. si riserva la facoltà di rilascio effettuare il collaudo e di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti notificare gli eventuali vizi entro 30 (trenta) 60 giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazionescoperta degli stessi. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante L’Appaltatore garantisce ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti1512 c.c. • In tal caso, per la ditta concorrente deve specificare, in sede durata di offerta24 mesi dalla data di positivo esito di collaudo funzionalità “NON CORE” (fine fase D), il possesso del/buon funzionamento dell’Ambiente software, tale da assicurarne la completa funzionalità. La garanzia si intende estesa all’intero sistema: l’appaltatore garantisce che i requisito/vari componenti siano compatibili tra loro e che interagiscano in modo tale da soddisfare tutti i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste cui al presente Capitolato. Durante il periodo di mandatariagaranzia e qualora si renda necessario, ovvero l’Appaltatore deve ripristinare le funzionalità del sistema in modo tale da riportarle allo stesso stato di efficienza che avrebbero dovuto avere (in caso conformità ai requisiti descritti al paragrafo 6). Gli interventi devono essere effettuati nei tempi e nei modi richiesti nel servizio di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garamanutenzione “full service” (vedi paragrafo 8).
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestarePer partecipare alla gara è richiesta, secondo le modalità previste a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, come previsto dall’art. 93 D. Lgs75 del D.lgs. 50/2016n. 163/2006. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, una cauzione provvisoria il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo della garadell’appalto 3.236.210,00) e, pertanto, ammonta a € 64.724,20. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai ai sensi dell’art. 93 comma 8 75 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimpreseCodice dei Contratti, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente mediante fideiussione bancaria (rilasciata da microimprese, piccole e medie imprese. In caso Istituti di prestazione della cauzione Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con fidejussione bancaria il D. Lgs 385/93) o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. D.P.R. 13.02.1959, n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da intermediari iscritti nell’albo Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 106 107 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993385/93, che svolgono svolge in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Basilicata. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a revisione contabile pena di esclusione, corredate da parte idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e del Consigliocomunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, del 25 novembre 2009a pena di esclusione, o del 20 per cento per gli operatori da fotocopia di un documento d’identità in possesso corso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001validità dei suddetti soggetti. L’importo della garanzia In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centol’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, anche cumulabile con la riduzione assolvimento dell’imposta di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazionibollo. In caso di cumulo delle riduzioniraggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire cauzione dovrà essere, a pena di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalareesclusione, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme facenti parte del raggruppamento da costituirsi)stesso. La cauzione deve contenere, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.a pena d’esclusione:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. L’impresa Il concorrente dovrà prestarecostituire, secondo le modalità previste dall’arta pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006, una cauzione provvisoria garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo complessivo della garadel presente accordo quadro, pari ad € 120.000,00. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertagaranzia provvisoria, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata costituita preferibilmente mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata ovvero con polizza rilasciata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 107 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, 385/1993 e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.LgsD. Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere escussa corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 cui all’art. 113 del D.LgsD. Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) 163/2006, qualora il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaconcorrente risultasse affidatario. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi presente punto può essere ridotto del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 cinquanta per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della norma UNI ENISO14001. L’importo serie Uni Cei En 45000 e della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoserie Uni Cei En/Iec 17000, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela qualità conforme alle norme europee della sicurezza e serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della salute dei lavoratoricertificazione in corso di validità. In assenza, o di il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il del sistema di gestione dell'energia qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o UNI CEI 11352 riguardante del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioniqualità. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano Se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaquota ad esse riferibile.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareAi sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, una denominata "garanzia provvisoria" distinta per ciascun lotto cui intende partecipare pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione provvisoria o di fideiussione, a scelta dell'offerente: 1 69785891D3 € 3.256.351,00 65.127,02 2 69786070AE € 3.415.917,00 68.318,34 3 697863796D € 1.136.864,00 22.737,28 pari al 2% dell’importo complessivo della garadell’ importo di ciascun lotto dell’appalto ai sensi dell’art.93 del D.lgs. La 50/2016 prestata sotto forma di cauzione provvisoria deve avere validità o di fideiussione, per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data ciascun lotto, conformi agli schemi di presentazione dell’offertapolizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione dal procuratore del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’artfideiussore. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione socialeTale sottoscrizione, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativaciascuna garanzia/lotto, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativaautenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito alboLe medesime garanzie potranno essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari, ai sensi degli artt. 13 e 14 sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniquale siano altresì accertati i poteri, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo all’albo previsto dall’artdall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. 161 In ogni caso, la garanzia, di ciascun lotto dell’appalto, dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del D.Lgsfideiussore all’eccezione di cui all’art. n. 58/19981957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. La cauzione provvisoria potrà può essere escussa e copre: (i) il caso costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione sottoscrizione del contratto medesimo. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria, dovranno essere, a pena di informazione antimafia interdittiva emessa esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli articoli 84 e 91 del D.Lgsstessi. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offertaSi intendono per soggetti firmatari gli agenti, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiestii broker, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. Nel caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi garanzia provvisoria in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneformato digitale, la predetta cauzione sarà restituita stessa dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La fideiussione, inoltre, dovrà prevedere, espressamente, i dati identificativi dell’appalto (Stazione appaltante, oggetto, base d’asta dell’appalto, lotto, ecc.), dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ed essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve, inoltre, essere allegata, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui sopra, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Qualora le fideiussioni o polizze relative alla garanzia provvisoria si riferiscano a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi Ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, esse dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione d’Imprese di rete, il Consorzio o il GEIE od i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiestapartecipanti con idoneità plurisoggettiva. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, da presentarsi solo dopo ovvero la data presentazione di tale determinazioneuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai Ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artdell’art. 93, comma 79, D.Lgs. n.50/2016. l’importo del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della cauzionestipula del contratto, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, mentre per gli operatori economici in possesso altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaavvenuta aggiudicazione.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente In sede di gara l’operatore economico dovrà prestareprodurre una garanzia provvisoria, secondo le modalità previste come definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/201650/2016 e smi, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della posto a base di gara. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore o fideiussione: - la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari) o presso le aziende autorizzate, a 240 giorni dalla data titolo di presentazione dell’offertapegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa è rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 194493, comma 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 1957103, comma 2, c.c9 del D .Lgs. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 93 93, comma 8 6 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimpresee smi, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione la garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsdecreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della La garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del regolamento (CE) n. 1221/2009 D.lgs. 50/2016 e smi, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Parlamento europeo D. lgs. 385/1993 e smi, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del Consiglioconcorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001contratto. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione secondo le misure e le modalità di cui al primo periodoall’art. 93, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione comma 7 del D.lgs. 50/2016 e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedentesmi. Per fruire di tale dette riduzioni la ditta il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le relative certificazioni e documentazionisuddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e degli altri requisiti previstismi, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. • In tal caso45, la ditta concorrente deve specificareco. 2, in sede lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e smi o di offertaaggregazioni di imprese di rete, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la concorrente può godere del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria è possibile garanzia solo se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazionedella predetta certificazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (- in caso di partecipazione nelle forme in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento da costituirsi)raggruppamento; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, da ognuna delle comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 e smi e di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garacon organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, Per la partecipazione all’appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari da prestare al 2% dell’importo complessivo momento della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L'offerta sarà appunto corredata da una garanzia fideiussoria, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria denominata "garanzia provvisoria" pari a € 100.000,00, sotto forma di cauzione o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualefideiussione, a titolo esemplificativo, cambio scelta dell'offerente e con esclusione di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresequalsiasi riduzione sull’importo predetto. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativaraggruppamento medesimo. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere prestata anche rilasciata da intermediari iscritti nell’albo un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, 385/1993 che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artdall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 161 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere sottoscritta da soggetto in possesso di necessari poteri per impegnare il garante. La cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. civ.; c) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; d) l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 58/1998. 50/2016 per le M.P.M.I. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di fornita dai non aggiudicatari si intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 sottoscrizione del D.Lgscontratto medesimo. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione L'importo della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzionegaranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità ai sensi delle conforme alle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedentedi cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondoprecedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento cento, anche cumulabile con le riduzioni precedenti la riduzione di cui ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti Per fruire delle riduzioni di servizi cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e forniture, l'importo lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire L'offerta è altresì corredata, a pena di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalareesclusione, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata dall'impegno di un organo comune fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. La stazione appaltante, nell'atto con potere cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di rappresentanza cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste efficacia della garanzia. Per il resto si applicano le funzioni disposizioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo cui all’art. 93 del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto espressamente derogato dal presente CSA.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente Ciascuna offerta dovrà prestareessere corredata, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 93 D. Lgs75 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e ss.mm.ii, una dalla documentazione attestante il versamento della cauzione provvisoria provvisoria, pari ad € 63.000,00 corrispondenti al 2% dell’importo complessivo del valore del contratto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della garasottoscrizione del contratto. La garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto al comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e al comma 1 dell’art. 21 del Regolamento n. 30/R del 27.05.2008. La cauzione provvisoria deve avere garantisce il versamento delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006. La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi: • In contanti, mediante deposito provvisorio con beneficiario la Tesoreria Comunale di Montespertoli – Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni codice IBAN: IT 23 E 08673 71880 090999999999. In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. • In titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. (Il presente bando autorizza l'intestatario al versamento suddetto). In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. • mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità per un periodo non inferiore a 240 almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionedelle offerte. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria La polizza o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, nonché la sua operatività entro15 giorni a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta della stazione appaltante al garanteappaltante. La Tale cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare copre la garanzia fideiussoria mancata sottoscrizione del contratto per l’esecuzione del contratto, di cui all’artfatto dell’aggiudicatario. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In Nel caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleGEIE, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 raggruppamento temporaneo d’impresa o di certificazione social accountability 8000, o consorzio ordinario di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante concorrenti la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva fideiussione deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso , oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio. Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comunecentottanta giorni, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garamomento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garasu richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà prestareessere corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena d'esclusione, da una cauzione provvisoria garanzia pari al 2% dell’importo complessivo della garapresunto dell’appalto, come indicato nell’art. 7 del presente Capitolato, ovvero: La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore può essere costituita, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalescelta dell'Offerente, in deroga contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al disposto corso del giorno del deposito, presso una sezione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria tesoreria provinciale o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualepresso le aziende autorizzate, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garantepegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione provvisoria deve fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’artall'art. 103 107 del D.LgsDecreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e xx.xx. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998D. L.vo 24 febbraio 0000 X. 00. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 sottoscrizione del D.Lgscontratto medesimo. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione L'importo della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzionegaranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità ai sensi delle conforme alle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo europee della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione serie UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione elementi significativi e tra loro correlati di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedentetale sistema. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, attestare mediante specifica dichiarazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazionidel requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previstidi qualità – vedi artt. • In tal caso18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, la ditta concorrente deve specificarea pena di esclusione, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata dall'impegno di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garafideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualora l'offerente risultasse affidatario.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente In sede di busta di qualifica dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’artessere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs.n. 50/2016, una cauzione provvisoria 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della garastazione appaltante e dovrà essere costituita a favore della Comune Sarroch – Area Tecnica, Xxx Xxxxxx, 0 – 09018 CAGLIARI - Codice fiscale: 80006310926. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà potrà essere prestata costituita mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da un intermediario finanziarioparte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigenten. 58. In particolare la La garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, c.cdel codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 stazione appaltante si riserva di ogni variazione inerente il fideiussore qualeeffettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a titolo esemplificativopena d’esclusione, cambio produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non si applica è alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionalenonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sottoforma di documento informatico, ovvero ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e iscritte in apposito alboresa, ai sensi degli artt. 13 artt.46 e 14 76 del D.Lgs. D.P.R. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniautentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgssu richiamato Decreto; • in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. n. 209/2005In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La L’importo della cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, rinnovo è ridotta ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità ai conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1). Ai sensi delle norme europeedell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedentedi cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseimprese (Parametro R1). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodosopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CEregolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 20% (venti per cento cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001ENISO14001 (Parametro R2). L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondopunti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 50%(cinquanta per cento cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20092009 (Parametro R3). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 14064- 1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 1406714067 (parametro R4). Nei contratti Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di servizi offerta, il possesso dei relativi requisiti e forniturelo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, l'importo che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) Dove: C = cauzione Cb = cauzione base R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, V nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso Le certificazioni di cumulo delle riduzionicui sopra, la riduzione successiva deve devono essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalareprodotte in formato elettronico attraverso il sistema: • come documento informatico, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione82 sottoscritto con firma digitale; • in caso alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaconcorrente.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente il soggetto partecipante dovrà prestareprodurre cauzione provvisoria dell’importo di € 53.400,00, secondo corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 La garanzia provvisoria, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ovvero fideiussione da polizza rilasciata da un intermediario finanziariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigenteautorizzato con le modalità indicate dall’art. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta della stazione appaltante al garanteappaltante; ⮚ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. La cauzione provvisoria deve 93; ⮚ essere altresì corredata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno di un dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, contratto e di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseE’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 93 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) legale rappresentante nella quale attesta il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di capacità morale richiesticui sopra, (iii) il corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta per costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la stipula della Contrattogaranzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneinoltre, la predetta cauzione sarà restituita a riduzione dell’importo è consentito solo se tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di predetta certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualità.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006, di una cauzione provvisoria di € 30.000,00 (euro trentamila/00), pari al 2all’1% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertastimato dell’appalto, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso costituita alternativamente: - da versamento in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, costituita nel rispetto di quanto previsto avente validità per almeno 180 giorni dalla legislazione vigentedata stabilita per la celebrazione della gara. In particolare la garanzia Tale documentazione deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredataappaltante, pena l’esclusione, dall’impegno nonché la dichiarazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattoistituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 103 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti contenente l’impegno a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentatarilasciare, in caso di R.T.I. costituitoaggiudicazione dell’appalto, dalla Impresa mandataria ed essere intestata a richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla medesima; cauzione definitiva concernente il Contratto normativo nonché le successive cauzioni definitive relative ai contratti attuativi in favore dell’Università degli Studi di Palermo. Nel caso di R.T.I. costituendo e raggruppamento temporaneo ovvero di Consorzio consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed di concorrenti non ancora formalmente costituiti, ovvero già costituiti, la fideiussione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza tutti i componenti il raggruppamento o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garail consorzio.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimpresee s.m.i., piccole coordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria” per un importo pari all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato). L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 93. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, allegando la necessaria attestazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione RTI o Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documentogaranzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente. La copia semplice del certificato di deposito in In caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativaraggruppamento. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli arttIn caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) e) dell’art. 13 e 14 45 del D.Lgs. n. 385/199350/2016 e s.m.i. La la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. In caso di Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere prodotta da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. In particolare si precisa che la garanzia assicurativa è prestata fideiussoria potrà essere: • rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, bancarie o assicurative che rispondono ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993385/1993 che svolgono, che svolgono in via prevalente esclusiva o esclusiva prevalente, attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del dal D.Lgs. n. 58/199858/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; • rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; • l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda. La cauzione garanzia provvisoria potrà essere escussa e coprenei seguenti casi: (i) il caso di • mancata sottoscrizione della Convenzione del contratto per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.concorrente; (ii) il caso di • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, (iii) il caso di ; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, del contratto nel termine stabilitostabilito o in quello eventualmente prorogato; (iv) e, comunque, il caso di • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garapresente procedura. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazionerichiedere l’originale del documento che attesta i poteri del sottoscrittore della fidejussione. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla contestuale dichiarazione di disponibilità del fideiussore a rilasciare la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione definitiva di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possessosuccessivo punto, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioniaggiudicazione della gara, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 103 del D.Lgs. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola 50/2016 e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.s.m.i..
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Samples: www.asst-franciacorta.it
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareL'offerta, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo della garastimato dell’appalto, come indicato nell’art. 3 del presente Capitolato Speciale, ovvero: LOTTO UNICO € 575.000,00 (+ IVA di Legge) € 11.500,00 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore fideiussione, a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertascelta dell'Offerente, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da un intermediario finanziarioparte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigenten° 58. In particolare la La garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativaappaltante. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate deve avere validità per almeno 180 giorni dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993data di presentazione dell'offerta. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 sottoscrizione del D.Lgscontratto medesimo. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione L'importo della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzionegaranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità ai sensi delle conforme alle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo europee della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione serie UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione elementi significativi e tra loro correlati di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedentetale sistema. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, attestare mediante specifica dichiarazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazionidel requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso scannerizzata, firmata digitalmente, delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previstidi qualità – vedi artt. • In tal caso18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, la ditta concorrente deve specificarea pena di esclusione, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata dall'impegno di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaFideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualora l'offerente risultasse affidatario.
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Samples: Deliberazione Di Indizione Gara Deliberazione c.s. N° 173 Del 07/04/2016
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, Per la partecipazione a ciascun lotto di gara è richiesta una cauzione provvisoria ai sensi art.75, D.Lgs. 163/06 pari a € 8.000,00 (Lotto n° 1 - Lotto n° 2) e € 11.500,00 (Lotto n° 3) da prestarsi in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 2% dell’importo complessivo corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria della garaAOU, oppure – a scelta dell’offerente - nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107, X.Xxx. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore 385/93 e autorizzati a 240 sensi d.p.r. 115/04, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualecorredata, a titolo esemplificativo, cambio pena di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusioneesclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del all’articolo 113, D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese163/06, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresequalora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di prestazione della raggruppamento costituendo, il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione con fidejussione bancaria provvisoria in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documentodal futuro capogruppo. La copia semplice del certificato di deposito in In caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionaleprodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere, a pena di esclusione: ✓ l’impegno incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 cod.civ.; ✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, cod.civ.; ✓ l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta «a) documentazione amministrativa», il documento originale se prestato tramite possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (anche mediante autodichiarazione a sensi DPR 445/00) In caso di «soggetti gruppo» art.34, comma 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 163/06 per beneficiare della predetta riduzione è necessario che ciascun componente indicato a svolgere le attività oggetto di appalto sia certificato UNI EN ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La garanzia fideiussoria dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario la fideiussione, oppure copia della procura rilasciata dal fideiussore al funzionario firmatario la fideiussione. Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria a sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06 dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione bancaria o polizza assicurativadei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria a sensi dell’art.75, D.Lgs. 163/06, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativaprodotta dal capogruppo. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albomancanza della cauzione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzionila non conformità di essa a quanto sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo ovvero la cauzione di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993importo inferiore a quanto richiesto, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998comporta l’esclusione. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione verrà restituita e/o svincolata a seguito della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 stipula del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garacontratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 l’AOU Sassari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Samples: Disciplinare D’appalto
Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della dell'importo previsto nel bando di gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso da prestare in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto una delle modalità di cui all’art. 1944precedente punto A, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni nei casi previsti al comma medesimo. Il Comune a il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs34, comma 2, della l.r. n. 50/201612/96 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998data. La cauzione provvisoria potrà essere escussa prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora quella prestata dai soggetti non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti aggiudicatari entro 30 (trenta) 10 giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di tale determinazionevalidità dell’offerta. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, Il concorrente è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalaretenuto, in sede di offerta, ad indicare il possesso dei relativi requisiti nominativo e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante ai sensi dell’artdella Ditta a ritirare la cauzione provvisoria. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante Se il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, deposito è stato costituito tramite versamento presso la ditta concorrente deve specificare, in sede di offertaTesoreria, il concorrente dovrà procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso del/i requisito/i e produrre recante la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. Si precisa nato il rappresentante della Ditta che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria non è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimorisultata aggiudicataria dell’appalto”. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena d'esclusione, da una cauzione provvisoria garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo della garadel valore massimo dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. La cauzione provvisoria deve avere validità per 93 del Codice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria istituto banca- rio o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del assicurativo o altro soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 194493, comma 23 del Codice, c.c., − prevedere espressamente anche diverso da quello che ha rilasciato la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualegaranzia provvisoria, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattodefinitiva ai sensi dell’articolo 93, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.LgsCodice, qualora il concorrente risulti affidatario. n. 50/2016 s.m. tale disposizione Tale di- chiarazione di impegno non si applica è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti rag- gruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice comma 6 del certificato di deposito in caso di cauzione Codice, la garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionalecopre la mancata sottoscri- zione del contratto, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativadopo l’aggiudicazione, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, ovvero qualora non venga fornita tra l’altro, la man- cata prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di generali e speciali; la mancata produzione della documentazione docu- mentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contrattodel contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso al di mancato adempimento fuori dei casi di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, 89 comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e 1 del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per centoCodice, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo comporterà l’escussione della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti89, comma 1 del Codice, anche le dichiara- zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione La garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte costituita, a scelta del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.concorrente:
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente L’offerta dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una essere corredata dalla cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’importo di € 77.576,35 pari al 2% dell’importo complessivo della presunto dei lavori a base di gara. La Tale cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata costituita nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di assegno circolare, lo stesso dovrà essere “NON TRASFERIBILE” ed intestato all’Azienda Sanitaria di Nuoro. La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore), deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la quale un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche definitiva in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 – comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale2 del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a titolo esemplificativo, cambio semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione AmministrativaNuoro. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte i concorrenti in possesso di certificazioni del sistema che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo europee della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione serie UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall’attestato S.O.A.. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di gestione dell'energia imprese orizzontali o UNI CEI 11352 riguardante consorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di operatività in qualità cui sopra. Per i soli raggruppamenti temporanei di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazionidocumentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. In caso di cumulo delle riduzioniriduzione della garanzia provvisoria, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire mancata presentazione della predetta certificazione di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualità, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatarianon risultante dall’Attestato S.O.A., se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla comporta l’esclusione dalla gara.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareIl Concessionario è obbligato a produrre, secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 93 D. Lgs93, d.lgs. 50/2016, una in fase di presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria pari d’importo non inferiore al 2% dell’importo complessivo del valore dell’investimento, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, dei soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della garaProgrammazione Economica. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Concedente, per la durata ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazionel’aggiudicazione definitiva. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione La cauzione è svincolata automaticamente al Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co. 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garantesemplice richiesta scritta del Concedente. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno accompagnata da una dichiarazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattoistituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 103 107 del D.Lgsd.lgs. 1 settembre 1993, n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese385, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresecontenente l’impegno a rilasciare, piccole e medie imprese. In in caso di prestazione aggiudicazione della cauzione con fidejussione bancaria Concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente valida fino alla data di emissione del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativacollaudo provvisorio. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo Sono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma co. 7, D.Lgsdel d.lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. - p 16 Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della garacauzione provvisoria è ridotta all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena di esclusione. L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue: lotto Descrizione lotto COSTO TOTA- LE LOTTO, iva esclusa CAUZIONE PROVVISO- RIA SINGOLO LOTTO A COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE STERILE € 95.010,00 € 1.900,20 € 950,10 B COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE NON STE- RILE € 388.800,00 € 7.776,00 € 3.888,00 C GARZA IN COTONE IDROFILO, IN COMPRESSE CON PIE- GATURA TIPO AMERICANO 16 STR € 1.200,00 € 24,00 € 12,00 D GARZA IN COTONE IDROFILO, IN COMPRESSE CON PIE- GATURA TIPO AMERICANO , 12 STR € 150.902,00 € 3.018,04 € 1.509,02 E COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE BIANCO STERILE, 16 STRATI € 168.000,00 € 3.360,00 € 1.680,00 F COMPRESSE DI GARZA IDROFILA DI COTONE BIANCO STERILE, 8 STRATI € 13.200,00 € 264,00 € 132,00 G GARZA IDROFILA DI COTONE DI COLORE BIANCO, NON STERILE, IN PEZZE LAPARATOMICHE CON ORLO RIPIE- GATO, 4 STRATI, € 81.600,00 € 1.632,00 € 816,00 H GARZA IDROFILA DI COTONE DI COLORE VERDE, NON STERILE, IN PEZZE LAPARATOMICHE € 1.188,00 € 23,76 € 11,88 I GARZE IN COTONE IDROFILO NON STERILI DI COLORE BIANCO IN COMPRESSE € 7.800,00 € 156,00 € 78,00 Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”. La cauzione provvisoria provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa , dovrà essere prestata prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, ovvero • mediante fidejussione originale di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa - essere irrevocabile, - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 20, c.cx.x., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. codice civile La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.:
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Cauzione provvisoria. L’impresa Ciascun concorrente dovrà prestarecostituire, secondo le modalità previste dall’arta pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 75 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006, una cauzione provvisoria garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo complessivo del lotto per il quale partecipa. L’importo della garacauzione provvisoria è di seguito espresso: ✓ Macro attività 1: per ognuno dei Lotti (1, 2, 3 e 4) previste la cauzione è pari ad € 310.000,00 (trecentodiecimila); ✓ Macro attività 2: per ognuno dei Lotti (5, 6 e 7) previste la cauzione è pari ad € 60.000,00 (sessantamila). La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offertagaranzia provvisoria, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione costituita preferibilmente con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata ovvero con polizza rilasciata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 107 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, 385/1993 e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.LgsD. Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75; ⎯ essere escussa corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 cui all’art. 113 del D.LgsD. Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) 163/2006, qualora il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garaconcorrente risultasse affidatario. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi presente punto può essere ridotto del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 cinquanta per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della norma UNI ENISO14001. L’importo serie Uni Cei En 45000 e della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoserie Uni Cei En/Iec 17000, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela qualità conforme alle norme europee della sicurezza e della salute dei lavoratoriserie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, o di certificazione OHSAS 18001dovrà essere accertata, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante attraverso l’attestazione S.O.A. il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema in corso di gestione della sicurezza delle informazionivalidità. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offertaassenza, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e degli altri requisiti previsticonsorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificareinoltre, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria dell’importo è possibile consentito solo se tutte le Ditte Concorrenti tutti gli operatori economici facenti parte del R.T.I. siano raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso della predetta certificazione del sistema di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualità.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà Le ditte concorrenti dovranno prestare, secondo a pena di esclusione, a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari a €. 139.000,00 con le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs75 del d.lgs. 50/2016163/2006 e smi.. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: le generalità anagrafiche, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; validità per un periodo non inferiore a 240 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui dal termine ultimo per partecipare alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente gara; la rinuncia al la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno 2 del codice civile; l’obbligo di versare alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualeRAO, a titolo esemplificativosemplice richiesta senza eccezione alcuna o ritardi, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte l’ammontare della stazione appaltante al garantesomma garantita. La cauzione provvisoria deve Inoltre l’offerta dovrà essere altresì corredata, pena l’esclusione, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’artqualora l’offerente risultasse affidatario. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione Per beneficiare della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi comma 7 dell’art. 75 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001d.lgs. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni163/2006, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, dovrà contestualmente documentare il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazionirequisiti. Tale garanzia sarà restituita, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal casoad aggiudicazione provvisoria avvenuta, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in ditte partecipanti ad eccezione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, alle quali ultime sarà restituita all’acquisizione della cauzione definitiva. Nel caso di Consorzio ordinario costituito rinuncia all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaeventuali maggiori spese sostenute dall’Ente.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareL’offerta è corredata, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016a pena d'esclusione, da una cauzione provvisoria garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo della garadel valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. La cauzione provvisoria deve avere validità per 93 del Co- dice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria isti- tuto bancario o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del assicurativo o altro soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 194493, comma 23 del Co- dice, c.c., − prevedere espressamente anche diverso da quello che ha rilasciato la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualegaranzia provvisoria, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la rila- sciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattodefinitiva ai sensi dell’articolo 93, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.LgsCo- dice, qualora il concorrente risulti affidatario. n. 50/2016 s.m. tale disposizione Tale dichiarazione di impegno non si applica è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei tem- poranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice comma 6 del certificato di deposito in caso di cauzione Codice, la garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionalecopre la man- cata sottoscrizione del contratto, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativadopo l’aggiudicazione, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile ri- conducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgsd. lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, ovvero qualora non venga fornita tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta richie- sta e necessaria per la stipula della Contrattodel contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso al di mancato adempimento fuori dei casi di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, 89 comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e 1 del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per centoCodice, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo comporterà l’escussione della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione La garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte costituita, a scelta del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.concorrente:
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una La cauzione provvisoria di €. 35.512,18 , pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art 75 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate. La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La cauzione provvisoria deve avere garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: - A pena di esclusione dalla gara, le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente: - 1. validità per un periodo non inferiore a 240 almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con ; 2. impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare del fidejussore a rilasciare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 3. xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore qualedel Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante al garantee senza possibilità di porre eccezioni. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare Qualora la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattosia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a). ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanziegaranzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze, queste dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a revisione contabile da parte norma di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artlegge. 161 Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.LgsD. Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta163/2006, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso della certificazione di certificazioni qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europeeeuropee della serie UNI CEI EN 45000, come meglio specificate all’artrelativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 9340, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo del Codice dei Contratti, usufruiscono della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con legale rappresentante attestante la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), conformità all’originale ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. A.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano imprese sono certificate o in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA. Nel caso di R.T.I. o Consorzio: raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2006. Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b). Nella busta denominata “B – Offerta economica ”, devono essere presentatacontenuti, in caso a pena di R.T.I. costituitoesclusione, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Impresei seguenti documenti: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.-
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari Nel caso di GEIE/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario non ancora costituiti nelle forme di legge al 2% dell’importo complessivo momento della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredatapresentata dall’impresa designata quale Capogruppo mandataria, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno e intestata espressamente alle imprese mandanti, o consorziande, o che costituiranno il GEIE. - In caso di un fideiussore GEIE, Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere rilasciata, a rilasciare la garanzia fideiussoria pena di esclusione, dall’Impresa mandataria del R.T.I., Consorzio o GEIE, espressamente in nome e per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016conto anche delle mandanti/consorziate. Ai sensi dell’art. 93 75, comma 8 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole 163/2006 e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.ms.m.i.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso concorrente che disponga di mancato adempimento certificazione del sistema di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce, allegando detti documenti in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazionecopia conforme, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della cauzionegaranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del in misura pari al 50% per le ditte concorrenti in possesso (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europeegara). Per usufruire della riduzione, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. deve essere posseduta: - In caso di cumulo delle riduzioniGeie e di RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006], la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo sia costituiti che risulta dalla riduzione precedentecostituendi, da tutte le Imprese facenti parte del Geie /raggruppamento. Per - In caso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] non ancora costituito, da tutte le Imprese che faranno parte del Consorzio. - In caso di Consorzio costituito [Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] dal solo Consorzio. I predetti soggetti, al fine di fruire di tale riduzioni beneficio, sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, all’interno della Busta A, copia della certificazione di cui sopra. Pagamento del Contributo a favore dell’Autorità per la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti1 lettera b) della deliberazione del 24 gennaio 2008 del Consiglio dell’Autorità. • - In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate unico e ne producano la relativa documentazionedeve essere effettuato dalla Capogruppo; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in - In caso di Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006] formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e di Consorzio stabile deve essere effettuato dal Consorzio medesimo. o dalla futura consorziata mandataria; - In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Mandataria; - In caso di Rete Consorzio [Lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006] il pagamento è unico e deve essere effettuato soltanto dal Consorzio. Dichiarazione di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993. - In caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)Geie, da ognuna RTI [Lett. f) e d) art. 34 D.Lgs. 163/2006] e Consorzio ordinario [Lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006], sia costituiti che costituendi, almeno una delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garadichiarazioni deve essere rilasciata in favore della mandataria o capogruppo.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente il soggetto partecipante dovrà prestareprodurre cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo dei lotti oggetto di gara, secondo da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi relativi a ciascun lotto sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG 708218973E € 1.685,24 LOTTO 2 - CIG 70822043A0 € 1.431,67 LOTTO 3 - CIG 7082256E86 € 1.004,01 La garanzia provvisoria, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ovvero fideiussione da polizza rilasciata da un intermediario finanziariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigenteautorizzato con le modalità indicate dall’art. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte semplice richiesta della stazione appaltante al garanteappaltante; ⮚ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. La cauzione provvisoria deve 93; ⮚ essere altresì corredata, a pena l’esclusionedi esclusione, dall’impegno di un dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, contratto e di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseE’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 93 del D.Lgs. n. 385/199350/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa cauzione dovrà essere presentata per ogni lotto cui l’impresa intende partecipare. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel ramo cauzionicaso specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”). In alternativa alla dichiarazione di cui al punto A.2 gli operatori economici potranno presentare il Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 85 del D.Lgs. n. 58/199850/2016; il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni e i dati richiesti dall’ASM relativi ai requisiti di ammissione alla gara, con particolare riferimento all’art. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 80 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m50/2016, pena l’avvio della procedura di regolarizzazione (soccorso istruttorio).; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestareI candidati, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016per essere ammessi alla selezione, una cauzione provvisoria dovranno prestare nel rispetto delle vigenti norme deposito cauzionale per un importo pari al 2% dell’importo complessivo del valore a base d’asta, ovvero € 280.000,00 (duecentottantamila/00) mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della garaCittà di Torino presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2 e recante la causale “Versamento cauzione provvisoria per asta pubblica n. …/2017”) o a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Nel caso di R.T.I., in particolare se ancora da costituire, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata segnatamente a tutti i partecipanti e presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra di essi. La fidejussione dovrà contenere l’espressa condizione che il garante è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista, con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della facoltà di cui all’art. 1957 2°comma c.c. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore è posta a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui garanzia della corretta partecipazione alla sua scadenza non gara e garantisce sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del termine previsto per la sottoscrizione stessa. Le cauzioni provvisorie depositate dall’aggiudicatario e 91 dal concorrente che segue in graduatoria saranno trattenute sino alla stipulazione del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata contratto ed alla contestuale produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilitocauzione definitiva; (iv) e, comunque, il caso quelle presentate dagli altri concorrenti saranno svincolate in seguito all’adozione del provvedimento definitivo di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/entrambi i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale casi non verrà riconosciuto alcun interesse o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. altre somme a qualsiasi titolo o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garapretese.
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Cauzione provvisoria. L’impresa concorrente dovrà prestarePer partecipare alla gara è richiesta, secondo le modalità previste dall’arta pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della gara. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ASL Roma 1, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.S.L. Roma 1 di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.me ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad €. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese5.714,29 cinquemilasettecentoquattordici/29). In caso di prestazione L'importo della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice garanzia provvisoria è ridotto del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, 50% ai sensi degli arttdell’art. 13 e 14 93, comma 7 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa 50/2016 e ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è prestata stata rilasciata, da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioniorganismi accreditati, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per ogni fatto dell’aggiudicatario riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.; (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Contratto, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’ASL Roma 1 deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazioneserie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artdel D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo Si precisa che in caso di RTI la riduzione della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per garanzia sarà possibile solo se tutte le ditte concorrenti imprese siano certificate o in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’artdella dichiarazione. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche imprese (non cumulabile con la riduzione quella di cui al primo periodopunto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per gli operatori economici in possesso la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)cui all’art. 1957, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigliocomma 2, del 25 novembre 2009codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, o del 20 per cento per gli operatori in possesso a semplice richiesta dell’Amministrazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centoesclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche cumulabile con diverso da quello che ha rilasciato la riduzione garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al primo periodoagli articoli 103 e 104 del codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. • In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla garaqualora l'offerente risultasse affidatario.
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