Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo. 2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. 3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione del Contratto relative alla realizzazione dei lavori iniziali accessorilavori, fatta salvadel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% (dieci per cento) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 previsti dall’articolo 93, comma 1 7, del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una A garanzia fideiussoria a titolo dell’adempimento di cauzione definitivatutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salvae del rimborso delle somme di cui all’articolo 28 eventualmente pagate in eccedenza, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 131, del Codice, nelle modalità di cui all’art. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 93, commi 2 e 3 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è Codice, per un importo pari al 10,00[10% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 5 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni Codice] dell’importo biennale dei Corrispettivi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice28. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni casoinoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Contratto Di Concessione
Cauzioni. 1Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. Il Concessionario ha prestato una 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordoquadro. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’accordo quadro. Per l’aggiudicatario invece sarà restituita a seguito della presentazione della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del Codice, valida per tutta la durata dell’accordo quadro e della firma del contratto. Tale garanzia definitiva, quale man mano svincolabile, è posta a garanzia dell’adempimento del rispetto degli obblighi di tutte cui al presente capitolato ed in particolare dell’assunzione nei termini ed alle condizioni previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà la stazione appaltante nel caso in cui l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoeventuali penali applicate all’aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo Ai sensi dell’art. 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione e dell’art. 123 del Contratto. L’importo della Regolamento, la garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci coprirà gli oneri per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi il mancato o inesatto adempimento e cesserà di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla avere effetto solo alla data di emissione del Certificato certificato di Collaudo.
2collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni Le garanzie fideiussorie di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnaal presente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in ogni casocorso d’opera, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice siano state incamerate, parzialmente o comunque richieste ai sensi della normativa vigentetotalmente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedalla stazione appaltante.
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Cauzioni. 1Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno93 e dell’art. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordoquadro. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’accordo quadro. Per l’aggiudicatario invece sarà restituita a seguito della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del Codice valida per tutta la durata dell’accordo Quadro e della firma del contratto. Tale garanzia verrà svincolata dalla definitiva, man mano svincolabile, è posta a garanzia del rispeto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare dell’assunzione nei termini e alle condizioni previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà la stazione appaltante nel caso in cui l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. Ai sensi dell’art.103 del Codice e dell’art.123 del regolamento, la garanzia coprirà gli oneri per il mancto o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato certificato di Collaudo.
2collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni Le garanzie fideiussorie di cui all’articolo 103 comma 1 ai commi 2 e 3 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnapresente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in ogni casocorso d’opera, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice siano state incamerate, parzialmente o comunque richieste ai sensi della normativa vigentetotalmente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedalla stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato A garanzia dell’adempimento del contratto, l’appaltatore è tenuto a versare una garanzia fideiussoria a titolo cauzione partecipativa (provvisoria) e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva, entrambe infruttifere.
1) La cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, è stabilita nella misura del 5% dell’importo a base d’asta (€. 10.455,00) per il quale concorre, da corrispondersi in una delle seguenti modalità: - Assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ilbono; - Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da azienda di credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
2) La cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessoridegli obblighi contrattuali, fatta salva, comunque, la risarcibilità è stabilita nella misura del maggior danno10% dell’importo del contratto (I.V.A. esclusa). Detta cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) Generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo soggetto che impegna il fideiussore;
b) Estremi della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci con indicazioni del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata. La garanzia deve: - Espressamente prevedere la rinuncia per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicecod. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannocivile; - Espressamente escludere, ai sensi dell’articolo 183dell’art. 1944 cod. civ., comma 13il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; - Espressamente prevedere, in deroga all’art. 1945 cod. civ., l’esclusione per il fideiussore di opporre all’Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del Codiceservizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di variazioni di chilometraggio o riduzioni/aumenti di percorso, l’importo della cauzione non viene modificato. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza del Codice ed è contratto e comunque fino a che non sia stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicedefinita ogni eventuale eccezione o controversia.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato fornitore deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di ai sensi dell'art. 113 del codice. La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoprovvisoria procedendo altresì all’aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci copre gli oneri per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’Azienda nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 25. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all’art. 1382 del codice civile. La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio contrattuali. Nel caso di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunquefornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la risarcibilità cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del maggior dannoperiodo di garanzia convenuto. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura. E’ ammessa, ai sensi dell’articolo 183della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 137, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del CodiceIn tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Forniture Di Beni E Servizi
Cauzioni. 1Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (D.lgs 163/06) La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da istituto autorizzato. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell’importo complessivo stimato per il quinquennio di affidamento del servizio; la cauzione definitiva sarà invece pari, al 10% dell’importo netto del canone complessivo per i cinque anni di contratto. La cauzione provvisoria prestata dalla Ditta Aggiudicataria dovrà essere versata al Comune e verrà svincolata automaticamente al momento della avvenuta sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. In caso di rifiuto dell’Aggiudicatario a titolo di stipulare il contratto, la cauzione definitiva, quale provvisoria verrà incamerata dal Comune. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessorinascenti dal contratto, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal singolo Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da eventuali inadempienzeterzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, fatta salva, comunquein tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva, a richiesta dell’appaltatore, potrà essere annualmente ridotta dell’importo corrispondente al canone complessivo annuale dell’anno precedente. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la risarcibilità cauzione, ad insindacabile giudizio del maggior dannoComune, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnarestare vincolata, in ogni casotutto o in parte, a versare tutte garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo Dprevidenziali.
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo a titolo base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, prevista dall'art. 93, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione definitiva, quale provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs 159/2011. L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro deve costituire una garanzia da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali con l’Accordo quadro e con i relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contrattocontratti d’appalto attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salvanonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l’aggiudicatario. In particolare, ai sensi dell’articolo 183la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario sia in virtù della sottoscrizione dell’Accordo Quadro che in virtù della sottoscrizione dei contratti di appalto specifici, comma 13anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, del Codicepertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo deve riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’Accordo quadro, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo citato Qualora l’ammontare della garanzia fideiussoria dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è pari ridotto al 10,00% (dieci 50 per cento) dell’importo totale dei servizi previsto cento per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Trova applicazione l’art. 93, comma 5 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di riduzione dell’importo delle garanzie provvisoria e definitiva. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico senza necessità di benestare del committente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. L’importo , con la sola condizione della garanzia potrà subire le riduzioni preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’aggiudicatario, degli stati di cui all’articolo 103 comma 1 del Codiceavanzamento dei lavori o di analogo documento, attestanti l’avvenuta esecuzione.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzioni. 1 Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare la garanzia definitiva. Il Concessionario ha prestato Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata dai concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria, pari al 2% dell’importo a titolo base di gara, sotto forma di cauzione definitivao di fideiussione, quale garanzia dell’adempimento di tutte a scelta dell’offerente, con le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità modalità previste dai commi 2 e 3 del maggior dannomedesimo articolo 93 del D.Lgs 50/2016. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 103 1957, comma 2, del Codice codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla riduzione dell’importo della garanzia per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ivi indicate. della A tal fine l’impresa dovrà produrre la certificazione prescritta dalle disposizioni sopra richiamate, in originale o in copia autentica, inserendola nella busta contenente la documentazione amministrativa. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è stata presentata in originale svincolata automaticamente al Concedente prima momento della formale sottoscrizione del Contrattocontratto medesimo. L’importo della Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto l’esecuzione del Contratto, eventualmente ridotto nei casi contratto di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicemedesimo decreto. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2 Garanzia definitiva. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai Ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della , l’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia potrà subire definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le riduzioni modalità di cui all’articolo 103 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzione previste dall’articolo 93, comma 1 del Codice.
37, per la garanzia provvisoria. 8 Assicurazioni L’aggiudicatario è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile verso terzi, a garanzia di eventuali a copertura dei danni che possano derivare a bambini e a terzi durante la frequenza della struttura. Il Concessionario si impegnamassimale assicurato ammonterà a € 2. 500.000,00. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, in ogni casoper tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al comune, prima della stipula del contratto. Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune sia considerato “terzo” a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitetutti gli effetti.
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Samples: Bando Disciplinare Di Gara
Cauzioni. 1Il soggetto partecipante alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta, è tenuto a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara calcolato sulla base del numero di cani da prendere in carico, per il numero di giorni 365 x 4 anni. Il Concessionario ha prestato una L’aggiudicatario, a garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitivadell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessoriprima della stipula del contratto, fatta salvadovrà costituire, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è di legge, una cauzione definitiva pari al 1010 % (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell’offerta ex art. 113 del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del CodiceD.Lgs. nr. 163/2006. Tale garanzia verrà cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dalla data e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di emissione danno derivante da inadempienze dell’ aggiudicatario, l’Amministrazione ha facoltà di incamerare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall’invito, sempre che la Stazione Appaltante non determini la risoluzione del Certificato contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. L’Amministrazione ha facoltà di Collaudo.
2esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora l’aggiudicatario, benefici ai quali lo stesso rinuncia. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti da eventuali inadempienzedalla risoluzione del rapporto obbligatorio. L’aggiudicatario che, fatta salvaper qualsiasi motivo, comunquereceda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale, la risarcibilità del maggior dannosenza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale risarcimento dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicemaggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzioni. 1a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. Il Concessionario ha prestato L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 75, D.lgs. n. 163/2006 e smi, da una garanzia pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; detta cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere corredata – a pena di esclusione – dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un ulteriore anno, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs.. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui alla presente lettera a), tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
b) Garanzia per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 113, D.lgs. n. 163/2006 e smi, è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunqueaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la risarcibilità garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del maggior dannodebitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 svincolata nel limite del Codice ed 75 per cento dell’iniziale importo garantito a conclusione del secondo anno di garanzia e solo nel caso di offerte aggiudicate che prevedano una durata della garanzia stessa maggiore di due anni. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è stata presentata automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante la maturazione del diritto allo svincolo stesso. L’ammontare residuo, pari al Concedente prima 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della formale sottoscrizione documentazione analoga costituisce inadempimento del Contrattogarante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. L’importo La mancata costituzione della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 103 al precedente comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo“a” da parte della SA, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato fornitore deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di ai sensi dell'art. 113 del codice La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoprovvisoria procedendo altresì all’aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci copre gli oneri per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’Azienda nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 25. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all’art. 1382 del codice civile. La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio contrattuali. Nel caso di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunquefornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la risarcibilità cauzione definitiva è da intendersi svincolata allo scadere del maggior dannoperiodo di garanzia convenuto. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto o 12 mesi dalla data del collaudo o alla scadenza della garanzia, secondo la tipologia della fornitura. E’ ammessa, ai sensi dell’articolo 183della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 137, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del CodiceIn tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali Contratto relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione e alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contrattodell’Opera, e nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 131, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La Si dà atto che il Concessionario è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015 e della serie ISO 14001:2015, valide fino al 15 luglio 2021, entrambe rilasciate da RINA Services S.p.A.; pertanto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 da costituire, pari al 10 per cento del Codice ed valore della concessione, viene ridotto del 50 per cento e di un ulteriore 20 per cento e risulta pari ad € 717.040,00 (settecentodiciassettemilaquaranta Eu- ro). Detta cauzione è stata presentata costituita mediante fideiussione bancaria n. FDI 270170/21 emessa in originale al Concedente data 7 maggio 2021 dalla Banca Popolare di Sondrio (P.G. n. 111782 del 12 maggio 2021). -------------
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 20 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della formale sottoscrizione del ContrattoFase di Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 1, del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire Codice con le riduzioni modalità di cui all’articolo 103 comma 1 all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10 per cento dell’importo annuale dei Corrispettivi di cui al precedente articolo 20. Tale cauzione ha validità minima annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. La garanzia di cui al comma 1 sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del Codice. -----
4. Il Concessionario si impegna, in ogni casoinoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Cauzioni. L’offerta relativa a ciascun Lotto dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo a base d’asta, equivalente a EURO 50.080,00 (cinquantamilaottanta/00) per il Lotto 1, e EURO 17.000,00 (diciassettemila/00) per il Lotto 2, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva107 D.Lgs. 385/93, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoavente validità per almeno 180 giorni dalla data della gara (compreso). La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima Civile e l’impegno del Garante a pagare l’importo dovuto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della formale sottoscrizione semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere prestata nella misura del Contratto2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. L’importo n.163/06. Nelle stesse forme e clausole della garanzia fideiussoria è cauzione provvisoria l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto di aggiudicazione, avente validità per l’intera durata della convenzione. La S.A. si riserva di chiedere all’aggiudicatario una proroga della cauzione stessa nel caso di proroga della Convenzione. La cauzione definitiva è posta a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del Contrattopagamento delle penali previste dal presente capitolato. La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: ⮚ in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario; ⮚ in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, eventualmente ridotto nei casi economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti; ⮚ in caso di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di mancata produzione della cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Cauzioni. 1Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità valore del maggior danno. La garanzia fideiussoria deposito cauzionale è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale pari al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto2% (duepercento): euro 4.268,00. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi non cumulabile con quella di cui all’articolo 103 al primo periodo del comma 1 7 dell’articolo 93, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.1 Per fruire del Codicebeneficio della riduzione, l’operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso del requisito. Tale In caso di certificazioni è necessario presentare copia della stessa, con copia con- forme all’originale della detta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rap- presentante legale attestante il possesso del beneficio con firma elettronica digitale. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione. Il Concessionario ha prestato deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, a scelta dell'offerente, con una garanzia fideiussoria delle seguenti modalità: cauzione o fideiussione a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codicescelta dell’offerente. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnaL'offerta, in ogni caso, deve essere, a versare tutte pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le altre cauzioni previste aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si specifica che, in caso di: - Assegno circolare deve essere intestato al Comune di Sarroch; - Attestazione di bonifico avente come beneficiario Il Comune di Sarroch – Tesoreria Comunale c/o Banco di Sardegna – Codice IBAN: IT 62 c 01015 43990 000000000824. Nel caso di versamento su c/c intestato al Comune di Sarroch, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune di Sarroch dovrà appoggiare il mandato di pagamento. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di almeno pari a 180 giorni, decorrente dal Codice giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: - essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 (dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); - La cauzione provvisoria potrà essere presentata alternativamente o comunque richieste ai sensi tramite la diretta produzione del documento informatico (file con estensione P7M, firmato digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore), oppure tramite la produzione della normativa vigentescansione del documento cartaceo originale, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedichiarazione di conformità da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente, firmata digitalmente.
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Cauzioni. 1Ai sensi del D.L. 76 del 16/07/2020 comma 4 non è dovuta la garanzia provvisoria. Il Concessionario ha prestato L’appaltatore dell’Accordo Quadro nella fase di perfezionamento deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di denominata “garanzia definitiva” o cauzione definitiva, quale con eventuale riduzione valevole come da art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii.., da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 103 del codice dei contratti. Detta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali con l’accordo quadro e con i relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contrattocontratti d’appalto attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salvanonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l’’appaltatore. In particolare, ai sensi dell’articolo 183la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore sia in virtù della sottoscrizione dell’Accordo Quadro che in virtù della sottoscrizione dei contratti di appalto specifici disciplinati dal presente capitolato speciale, comma 13anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, del Codicepertanto, resta espressamente inteso che l’A.O.U. Senese in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo deve riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 cit. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione certificato di collaudo provvisorio o del Contrattocertificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’accordo quadro. L’importo Qualora l’ammontare della garanzia fideiussoria è pari dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al 10,00% reintegro della stessa entro il termine di 15 (dieci per centoquindici) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo giorni dal ricevimento della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.relativa richiesta effettuata dall’A.O.U.S..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzioni. 1Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità valore del maggior danno. La garanzia fideiussoria deposito cauzionale è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale pari al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto2% (duepercento): euro 4.248,00. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Si applica la riduzione del 50 per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi non cumulabile con quella di cui all’articolo 103 al primo periodo del comma 1 7 dell’articolo 93, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.1 Per fruire del Codicebeneficio della riduzione, l’operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso del requisito. Tale In caso di certificazioni è necessario presentare copia della stessa, con copia con- forme all’originale della detta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rap- presentante legale attestante il possesso del beneficio con firma elettronica digitale. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione. Il Concessionario ha prestato deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, a scelta dell'offerente, con una garanzia fideiussoria delle seguenti modalità: cauzione o fideiussione a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codicescelta dell’offerente. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnaL'offerta, in ogni caso, deve essere, a versare tutte pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le altre cauzioni previste aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si specifica che, in caso di: - Assegno circolare deve essere intestato al Comune di Sarroch; - Attestazione di bonifico avente come beneficiario Il Comune di Sarroch – Tesoreria Comunale c/o Banco di Sardegna – Codice IBAN: IT 62 c 01015 43990 000000000824. Nel caso di versamento su c/c intestato al Comune di Sarroch, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune di Sarroch dovrà appoggiare il mandato di pagamento. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di almeno pari a 180 giorni, decorrente dal Codice giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: - essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 (dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); - La cauzione provvisoria potrà essere presentata alternativamente o comunque richieste ai sensi tramite la diretta produzione del documento informatico (file con estensione P7M, firmato digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore), oppure tramite la produzione della normativa vigentescansione del documento cartaceo originale, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedichiarazione di conformità da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente, firmata digitalmente.
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Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria La ditta partecipante all’appalto, in uno con i documenti che saranno richiesti a titolo di corredo dell’offerta, dovrà presentare cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoprovvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. La cauzione sta in garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto dell’esatto adempimento di tutti gli degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, assunti con la partecipazione all’incanto e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione dall’inadempimento. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo netto dei lavori ed in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Appaltante. Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del DPR 29/07/1948, n. 1309 e del DPR 22/05/1956, n. 635) o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione. La suddetta garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l’Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di primaria importanza e di gradimento dell’Amministrazione, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da eventuali inadempienzequalsiasi causa, fatta salvache preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a: € 516.456, 90 per danni a persone e per ciascuna persona, € 516.456,90 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, € 51.645,70 per danni ad animali. La polizza, da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l’intera durata del contratto. L’appaltante è, comunque, la risarcibilità del maggior dannoresponsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, ai sensi dell’articolo 183restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, comma 13senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicesalvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato A garanzia dell’offerta il concorrente è tenuto a versare una garanzia fideiussoria a titolo cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva, entrambe infruttifere.
1) La cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base d’asta (€ 5.882,27=) per il quale garanzia dell’adempimento concorre, da corrispondersi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da azienda di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate. Detta cauzione copre la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale mancata sottoscrizione del Contrattocontratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. L’importo della garanzia fideiussoria cauzione provvisoria è pari al 10ridotto del 50% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 al comma 1 7 dell’art. 75 del CodiceD.Lgs. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo163/2006.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di ) La cauzione definitiva, quale a garanzia delle penali relative al mancato degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell’importo del contratto (I.V.A. esclusa). Detta cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione polizza assicurativa. La garanzia deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) Generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del servizio di illuminazione Pubblica soggetto che impegna il fideiussore;
b) Estremi della garanzia con indicazioni del tipo e Semaforica oggetto dell’oggetto della garanzia prestata. La garanzia deve: - Espressamente prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior dannoc.c.; - Espressamente escludere, ai sensi dell’articolo 183dell’art. 1944 c.c., comma 13il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; - Espressamente prevedere, in deroga all’art. 1945 c.c., l’esclusione per il fideiussore di opporre all’Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del Codiceservizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ente appaltante. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza del Codice ed è contratto e comunque fino a che non sia stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicedefinita ogni eventuale eccezione o controversia.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. 1L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il Concessionario ha prestato valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara di un singolo lotto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori G economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ASIA. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (dieci 12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 13. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi la garanzia fideiussoria è aumentata di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia verrà svincolata di che trattasi dovrà essere corredata dalla G autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ASIA, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato certificato di Collaudo.
2regolare esecuzione. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione ) dovranno riportare l’indicazione del servizio di illuminazione Pubblica numero e Semaforica oggetto del presente Contrattodell’oggetto della gara, e dovranno contenere:
a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, debitore principale;
c) la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 132;
d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell’ASIA, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicegenere.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia fideiussoria provvisoria secondo le modalità e l'importo di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 113 del D. Lgs 12.4.2006 n. 163. La cauzione che verrà resa solo al termine del contratto a titolo seguito di cauzione definitivaverifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, quale è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessoriogni adempimento della Ditta assunto con la sottoscrizione del contratto con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, fatta salva, comunquenonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somma da parte del Comune, la risarcibilità Ditta deve provvedere al reintegro entro 30 giorni. In caso di inadempimento, l’Amministrazione Comunale procederà d’Ufficio al reintegro dell’importo necessario dal corrispettivo dell’appalto salva e impregiudicata la risoluzione del maggior dannocontratto. La garanzia fideiussoria è prestata nelle Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata dalle leggi in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% materia (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contrattocontanti, eventualmente ridotto nei casi titoli di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazioni e ciò autorizzate); Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione contratto e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103e restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, comma 5 dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del CodiceServizio che ha usufruito dell’appalto.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune, mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una garanzia fideiussoria a titolo compagnia o altro istituto autorizzato ai sensi di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudolegge.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo La cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di cauzione definitivaasta pubblica, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contrattolicitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l’ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima valore della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicebase d’asta.
3. La cauzione definitiva, sempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso e quanto previsto nel Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
4. Le cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
5. A garanzia dell’adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
6. Il Concessionario si impegna, fideiussore è sempre obbligato in ogni caso, solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore sia tenuto a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire giudizialmente e con le modalità ivi stabilitesenza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzioni. 1L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il Concessionario ha prestato valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, G presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ASIA. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 s.m.i. (dieci 24 mesi dalla cessazione dell’appalto). L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi la garanzia fideiussoria è aumentata di cui all’articolo 103 comma 1 del Codicetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia verrà svincolata di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ASIA, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato certificato di Collaudo.
2regolare esecuzione. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione ) dovranno riportare l’indicazione del servizio di illuminazione Pubblica numero e Semaforica oggetto del presente Contrattodell’oggetto della gara, e dovranno contenere:
a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, debitore principale;
c) la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 132;
d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell’ASIA, del Codiceed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.G
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzioni. 1Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno93 e dell’art. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordo quadro. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’accordo quadro. Per l’aggiudicatario invece sarà restituita a seguito della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del Codice valida per tutta la durata dell’accordo Quadro e della firma del contratto. Tale garanzia verrà svincolata dalla definitiva, man mano svincolabile, è posta a garanzia del rispeto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare dell’assunzione nei termini e alle condizioni previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà la stazione appaltante nel caso in cui l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. Ai sensi dell’art.103 del Codice e dell’art.123 del regolamento, la garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato certificato di Collaudo.
2collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni Le garanzie fideiussorie di cui all’articolo 103 comma 1 ai commi 2 e 3 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnapresente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in ogni casocorso d’opera, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice siano state incamerate, parzialmente o comunque richieste ai sensi della normativa vigentetotalmente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedalla stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Adeguamento E Manutenzione
Cauzioni. 1L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il Concessionario ha prestato una valore di tale garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 102% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 comma 7 per fruire del Contrattobeneficio della dimidiazione del valore della cauzione, eventualmente ridotto “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei casi modi prescritti dalle norme vigenti”. In caso di cui all’articolo 103 comma 1 del Codiceriunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. Tale A garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 113 del servizio D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto cui al secondo comma dell’art. 29 del presente ContrattoD. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunquefatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la risarcibilità del maggior dannocauzione definitiva dovrà essere presentata, ai sensi dell’articolo 183su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, comma 13, del Codicein nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in originale capo al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103garante, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente, nelle forme . Entrambe le garanzie dovranno riportare l’indicazione del numero e con le modalità ivi stabilite.dell’oggetto della gara. G
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzioni. 1. Il Concessionario ha prestato Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limita- tamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’Accordo quadro.
2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’Accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’Accordo quadro. Per l’Appaltatore invece sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell’Accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi Contratti applicativi. In particolare la cau- zione provvisoria di cui al presente comma garantirà la Stazione Appaltante nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’Appaltatore non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. L’importo della cauzione provvi- xxxxx potrà essere ridotto, a cura dell’Appaltatore, di un quarto dell’importo al termine di ogni anno di vigenza del presente Accordo quadro.
3. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve produrre una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento . La cauzione definitiva dovrà essere prodotta per ciascuno dei Contratti applicativi dell’Accordo quadro così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto. Per i Contratti applicativi il cui importo lavori sia pari o inferiore a 40.000 € non verrà richiesta la cauzione definitiva; la stessa potrà essere sostituita con presentazione di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità copia della Polizza RCT-O aziendale accompagnata dall’Attestazione di paga- mento del maggior dannopremio per l’anno in corso.
4. La garanzia fideiussoria coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 103 del Codice.
5. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme previste all’articolo 103 di cui all’art. 93, comma 3, del Codice ed dei Contratti, in os- servanze alle clausole di cui agli schemi 1.2/1.2.1 contenuti nell’allegato “A –Schemi tipo” al D.M. n. 31 del 19/1/2018. La garanzia è stata presentata in originale al Concedente prestata dalla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contrattocontratto, anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/0.0.0.
6. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi Le garanzie fideiussorie di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.
2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica ai commi 2 e Semaforica oggetto 3 del presente Contrattoarticolo, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice.
3. Il Concessionario si impegnadovranno essere tempestiva mente reintegrate qualora, in ogni casocorso d’opera, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice siano state incamerate, parzialmente o comunque richieste ai sensi della normativa vigentetotalmente, nelle forme e con le modalità ivi stabilitedalla Stazione Ap- paltante.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento