Clausola di continuità del servizio Clausole campione

Clausola di continuità del servizio. Fatti salvi casi di forza maggiore, l’appaltatore non può abbandonare o sospendere il servizio oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione del RUP. L’arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del Committente ai fini della risoluzione contrattuale e possono dare luogo alla surroga del Comune nei confronti dell’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l’appaltatore s’impegna ad informare il RUP con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, l’appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all’individuazione di un nuovo gestore. Non costituiscono ipotesi di inadempimento contrattuale dell’appaltatore e non danno luogo alla risoluzione del contratto, i seguenti casi di interruzione del servizio:
Clausola di continuità del servizio. Riveste una sua autonomia nell’ambito della esecuzione del contratto di servizio la clausola sulla “continuità del servizio”. Tale disposizione evidenzia la sostanziale struttura triangolare del contratto di servizio: la disciplina dei reciproci obblighi (tra ente pubblico da un lato e soggetto gestore dall’altro) risente del fatto che il contratto di servizio ha una natura di contratto “quadro” definitorio di obblighi a carico del soggetto gestore nell’interesse di terzi. Questa è la ragione per cui circostanze, che in altre sedi avrebbero consentito a una delle parti di sospendere l’esecuzione della propria prestazione o addirittura di chiedere lo scioglimento del contratto, non producono effetto alcuno nei rapporti con i consumatori/utenti. La clausola di continuità del servizio è, quindi, elemento di garanzia per l’utenza, la quale non deve subire pregiudizio dall’intervento di circostanze sospensive o interrutive del rapporto giuridico in essere tra ente pubblico affidante e gestore. Eventuali cause sospensive o interrutive del rapporto non devono pertanto avere conseguenze negative intollerabili a carico dell’utenza. Con riferimento a questo obiettivo prioritario si deve predisporre un articolato che assoggetti il gestore a proseguire l’erogazione a favore dell’utenza a prescindere dalle predette cause sospensive o interruttive. Naturalmente ciò non esclude disposizioni relative a sospensione/interruzioni del servizio a richiesta dell’ente pubblico o dovute a caso fortuito o a cause di forza maggiore. In ogni caso di sospensione, a qualunque causa dovuta, il gestore ha oneri di informazione pronta, tempestiva ed efficace. A questo proposito il contratto di servizio deve prevedere la prescrizione di contenuti e modalità comunicative minime (cartelli tradizionali, luminosi, comunicazioni telematiche, avvisi vocali, sms); all’utente sono dovute informazioni su modalità alternative di fruizione del servizio, sui tempi di ripristino, sulle modalità per attivare richieste di rimborso. Inoltre, in ogni caso di sospensione/interruzione del servizio, qualora il gestore non sia in grado di ripristinare lo stesso nei tempi previsti dagli standard di qualità pattuiti (per sua esplicita ammissione, per le caratteristiche dell'evento che è causa della sospensione/interruzione, per valutazione insindacabile dell'ente pubblico assunta dopo avere ascoltato il gestore e dopo avere assunto adeguati pareri tecnici) l'ente pubblico potrà sostituirsi, direttamente o indir...
Clausola di continuità del servizio. 11 Articolo 11 Requisiti dei profili professionali 11 Articolo 12 Organizzazione e gestione del personale 12 Articolo 13 Formazione del personale 12 Articolo 14 Sostituzioni del personale 13 Articolo 15 Clausola di salvaguardia 13 Articolo 16 Sede operativa 13 Articolo 17 Garanzie assicurative 14 Articolo 18 Penali 14 Articolo 19 Allegati 14
Clausola di continuità del servizio. Il contratto di servizio deve necessariamente prevedere una clausola di continuità del servizio, pendente il contenzioso, al fine di salvaguardare la posizione dell’utenza. Si veda l’allegato.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.