Consiglio d’amministrazione Clausole campione

Consiglio d’amministrazione. 1. Il Consiglio d’amministrazione dipende dal Consiglio dei rappresentanti. È composto di tre rappresentanti dei Membri finanziatori, di tre rappresentanti dei Membri partecipanti e del direttore esecutivo in carica. I Membri del Consiglio d’amministrazione vi partecipano a titolo personale e i candidati sono proposti in funzione delle loro qualifiche professionali nell’ambito dell’OMC o delle relazioni commerciali internazionali o in materia di sviluppo. 2. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia necessario, almeno una volta all’anno, per: (a) prendere le decisioni necessarie per garantire il buon funzionamento dell’ACICI conformemente al presente Accordo; (b) esaminare regolarmente la situazione finanziaria dell’ACICI; (c) elaborare il bilancio ordinario annuale e il programma di lavoro annuale dell’ACICI per esame da parte del Consiglio dei rappresentanti; (d) presentare proposte al Consiglio dei rappresentanti concernenti la ricostitu- zione dei fondi dell’ACICI, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11; (e) approvare gli elementi materiali e finanziari dei progetti speciali, ossia i progetti finanziati mediante fonti non previste nel bilancio preventivo; (f) sorvegliare l’elaborazione del rapporto d’attività annuale dell’ACICI; (g) designare il direttore esecutivo d’intesa con i Membri; (h) sottoporre per esame al Consiglio dei rappresentanti regolamenti su: (i) le procedure del Consiglio d’amministrazione, (ii) gli obblighi e le condizioni d’impiego del direttore esecutivo, dei Membri del personale dell’ACICI e dei consulenti assunti dall’ACICI; (iii) il regolamento e le procedure finanziarie.
Consiglio d’amministrazione. Presidente Xxxx Xxxx - xxxx.xxxx@xxxxxx.xx Vicepresidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxxx.xx COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE GENERALE Area Amministratzione, Finanza e Controllo - Resp.le Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Area Commerciale Resp.le Xxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Area Crediti Resp.le Xxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Area Monitoraggio e Gestione Crediti Anomali - Resp.le Xxxxx Xxxxx - xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Contro-garanzie e Mitigazione del Rischio - Resp.le Xxxxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Relazioni Esterne – Resp.le Celeste Morea – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Risk Management - Resp.le Xxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx _________________________________ Delibere del Direttore Generale XXXXXX.XX (fino a € 100.000) 1 – 8 – 15 – 22 – 2Y Giugno 2022 COSA OFFRIAMO * alle condizioni contrattuali come da fogli informativi presenti su xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/ Polizze fideiussorie in favore di enti pubblici per contributi in c/capitale rilasciate a favore prevalentemente della Regione per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate alle Ditte/Società/Cooperative a titolo di anticipo di contributi in conto capitale a valere sulle leggi regionali che prevedono agevolazioni alle imprese. La Fideiussione è rilasciata a favore della Regione nell’interesse delle imprese ammesse alle agevolazioni, a garanzia dell’importo ricevuto a titolo di anticipo.
Consiglio d’amministrazione. 1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 111 persone così individuate: dieci (10) in rappresentanza dei Comuni, una (1) in rappresentanza della ASL AV/2 di Avellino. 2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica per tre anni dalla stipula della Convenzione e dunque dalla nascita del Consorzio. Decorso il periodo verrà rieletto e fino ad allora vige il regime di prorogatio.
Consiglio d’amministrazione. Sezione 1 Decisioni riservate al Consiglio d’amministrazione (a) determinare periodicamente quale frazione di riserve eventuali del Fondo deve essere accumulata ed investita, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, sezione 2; (b) approvare il bilancio di funzionamento del Fondo seguendo il principio secondo il quale le spese di gestione non possono eccedere i redditi d’interessi e di commissioni; (c) dare al Governatore le direttive d’ordine generale o particolare; (d) stabilire il regolamento interno del Fondo e specialmente le condizioni di con- cessione di mutui o di garanzie di mutui; (e) presentare annualmente al Rappresentante Speciale, per essere sottoposto al Comitato dei Ministri, il rapporto elaborato dal Governatore del Fondo.
Consiglio d’amministrazione. Gli Amministratori incaricati sono:  Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Presidente)  Xxxxxxxxxx Xxxxxxx  Xxxxxx Xxxxxxxxxxx  Xxxx Xxxxxxx Gli Amministratori del Fondo sono responsabili della sua gestione e supervisione, nonché della determinazione delle politiche di investimento. Essi sottoporranno a revisione le operazioni del Fondo e della Società di gestione.
Consiglio d’amministrazione. 1. Il Consiglio d’Amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali dell’Organizzazione. Tra le sessioni del Consiglio di Studio, il Consiglio d’Amministrazione segue l’attuazione delle politiche e delle decisioni di detto Con- siglio. 2. Senza pregiudizio della portata generale del capoverso 1 del presente articolo, il Consiglio d’Amministrazione esercita le funzioni seguenti: a) nominare il direttore generale dell’Organizzazione; b) nominare, su raccomandazione del direttore generale, i direttori in seno all’Organizzazione, nonché quelli degli istituti e degli uffici; c) nominare, su raccomandazione del direttore generale, i verificatori esterni dei conti; d) esaminare e approvare i conti e il preventivo annui dell’Organizzazione, preparati dal direttore generale; e) autorizzare l’Organizzazione a contrarre mutui e a garantirli per mezzo dei suoi averi; e f) autorizzare la conclusione d’accordi e di convenzioni con altre organizza- zioni internazionali. 3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo III del presente Accordo, il Consiglio d’Amministrazione può delegare ai comitati o al direttore generale una o parecchie delle sue funzioni e delle sue responsabilità. Il Consiglio d’Amministrazione agisce per il tramite del direttore generale che è responsabile dell’attuazione delle politiche e delle decisioni del Consiglio. 4. Il Consiglio d’Amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Governo membro. Elegge tra i suoi membri un presidente il cui mandato è fissato a un anno. 5. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno ed even- tualmente in qualsiasi altro momento, se lo ritiene opportuno. Qualsiasi membro del Consiglio d’Amministrazione può domandare al presidente di convocare una riunio- ne che è allora convocata appena le condizioni lo permettono. Il direttore generale informa in tempo utile, i membri del Consiglio d’Amministrazione sulle riunioni del Consiglio e sui temi da trattare. 6. Il Consiglio d’Amministrazione fissa il suo regolamento interno.
Consiglio d’amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente per la corretta gestione dell’Ente, nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e delibera a maggioranza sull’attività di carattere scientifico. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri più il Presidente, si riunisce almeno due volte l’anno, di cui una dedicata alla sessione di rendiconto. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale che svolge altresì il compito di redigere i verbali delle riunioni. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con Ordine dei lavori scritto almeno 8 giorni prima della data di riunione mediante lettera raccomandata. Il Consiglio si può autoconvocare con lettera autografa di almeno cinque componenti il consiglio stesso. I Consiglieri di Amministrazione svolgono la loro mansione a titolo gratuito.
Consiglio d’amministrazione. Il Consiglio d’amministrazione del Fondo.
Consiglio d’amministrazione. (a) Il Consiglio d’amministrazione è responsabile della conduzione delle opera- zioni della Società e all’uopo esercita i poteri conferitigli dal presente Accordo o delegatigli dall’Assemblea dei governatori; (b) Gli Amministratori e i loro Supplenti sono eletti o designati tra gli Ammini- stratori della Banca e i loro Supplenti salvo nei casi seguenti: (i) un Paese o un gruppo di Paesi membri della Società è rappresentato al Consiglio d’amministrazione della Banca da un Amministratore e un Supplente, cittadini di Paesi non Membri della Società; (ii) vista la diversa struttura di partecipazione e di composizione, i Paesi membri di cui alla sezione 4(c (iii) qui appresso possono, secondo il sistema di rotazione deciso tra di loro, designare ai posti che spettano loro i propri rappresentanti al Consiglio d’amministrazione della Società qualora non possano essere rappresentati adeguatamente dagli Amministratori della Banca o dai loro Supplenti; (c) Il Consiglio d’amministrazione della Società è composto di: (i) un Amministratore designato dal Membro in possesso del maggior numero d’azioni della Società; (ii) nove Amministratori eletti dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo; e (iii) due Amministratori eletti dai Governatori degli altri Paesi membri. A maggioranza di almeno due terzi dei voti, l’Assemblea dei governatori adotta il regolamento per la procedura di elezione degli Amministratori. I Governatori dei Paesi membri di cui al comma (iii) qui sopra possono eleggere un Amministratore aggiuntivo alle condizioni e secondo il termine stabiliti dal regolamento precitato. Se tali condizioni non possono essere soddisfatte, l’Amministratore può essere eletto dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo, giusta il disposto di detto regolamento. Ogni Amministratore nomina un supplente che, in sua assenza, ha pieni poteri di agire in sua vece. (d) Xxxxxx amministratore può svolgere simultaneamente le proprie funzioni e quelle di governatore della Società; (e) Gli Amministratori eletti hanno un mandato di tre anni e sono rieleggibili; (f) Ogni Amministratore può emettere il numero di voti di cui dispongono il Membro o i Membri della Società i cui voti hanno contato per la sua ele- zione o designazione; (g) I voti di cui dispone un Amministratore sono emessi in blocco; (h) In caso di assenza temporanea di un Amministratore e del suo Supplente, l’Amministratore o all’occorrenza il suo Supplente può nominare una per- sona per rappresentarlo; (i...

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  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 410 del 08-07-2021 Oggetto INT.18 P.T. 2019-2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE MONTALETTIGHE PRESSO IL PADIGLIONE N. 13 “CLINICA MEDICA” CIG 8642844C7C - CUP D15F18001220005. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA DI XXXXXX SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.277,471 OLTRE IVA DI LEGGE AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 411 del 09-07-2021 Oggetto Proroga contrattuale dal 01/07/2021 al 31/12/2021 del servizio di rimozione forzata dei veicoli nelle aree interne dell’AOU Careggi all’XXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx/Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, CIG n. 455253785F. AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 412 del 12-07-2021 Oggetto Inserimento in attività assistenziale del ricercatore a tempo determinato di tip. b) dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx presso la SODc Rumatologia del DAI Medico-Geriatrico AREA AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO n° 413 del 13-07-2021 Oggetto ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO LA DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI GESTIONE DELLA REGIONE TOSCANA, A FAR DATA DAL 01.08.2021 FINO AL 31.07.2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 414 del 13-07-2021 Oggetto Accettazione in comodato d’uso di apparecchiatura da utilizzare nell’ambito di uno studio clinico e approvazione del relativo schema di contratto AFFARI GENERALI PROVVEDIMENTO n° 415 del 13-07-2021 Oggetto INT. 11 P.T. 2021-2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI COLLEGAMENTI VERTICALI (SCALE E ASCENSORI) NEL PADIGLIONE 25 (C.T.O.) CIG 8830180F0A CUP D18I18000190001. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 416 del 14-07-2021 Oggetto ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.LGS N. 151/2001, DELLA SIG.RA XXXX XXXXXXXXX, OSS A T.I. DI QUESTA AZIENDA, PRESSO L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PER UN PERIODO DI UN ANNO, DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza