Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Servizio Di Telefonia Fissa, Telecommunications, Telecommunications

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)Allegato D. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 82 “Definizioni”. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateeffettuata. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzionevigenti. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra Per le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 5. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.

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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. 11.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura Corrispettivi e le condizioni economiche del Servizio SpidItalia sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (nella documentazione fornita dal Gestore all’interno del sito web del Gestore al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx. Il Gestore si riserva, durante il periodo di validità del presente Contratto, la facoltà di variare i Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgsall’art. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione10. 411.2 Salvo diverso specifico accordo, il Corrispettivo dovrà essere versato a Register all’atto dell’acquisto del Servizio SpidItalia, qualora fosse previsto un corrispettivo per l’acquisto, o all’atto del rinnovo del Servizio SpidItalia stesso. 11.3 Il Cliente accetta le modalità di pagamento indicate da Register in xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx, salvo specifiche restrizioni o variazioni comunicate al Cliente durante la procedura di acquisto. 11.4 Generalmente non sono richiesti al Cliente depositi o altre garanzie finanziarie, tuttavia qualora nascesse la necessità di procedere con tali richieste, sarà cura di Register di informare prontamente il Cliente con avvisi sul sito ed a mezzo e-mail. 11.5 Qualora il Cliente intenda rinnovare il Servizio SpidItalia, lo stesso si impegna a versare a Register il Corrispettivo secondo le tempistiche indicate sul sito di Register o altrimenti comunicate da Register al Cliente, in ogni caso con un congruo anticipo rispetto al termine di scadenza del Servizio medesimo al fine di evitare la sua cessazione per scadenza, considerando i differenti tempi di accredito delle somme a seconda del mezzo di pagamento utilizzato. 11.6 Alcuna contestazione potrà essere sollevata dal Cliente e/o dal Titolare finché non siano correttamente eseguiti dal Cliente i pagamenti previsti dal Contratto. 11.7 Qualora il pagamento del Corrispettivo non venga eseguito, oppure non venga ricevuto, accreditato o confermato in favore di Register, quest’ultima si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere l’erogazione del Servizio SpidItalia con effetto immediato. In L’interruzione del Servizio SpidItalia comporta la Revoca dell’Identità Digitale eventualmente rilasciata. 11.8 Il Cliente che abbia beneficiato di un periodo iniziale di gratuità del Servizio SpidItalia prende atto ed accetta che, trascorso il periodo di iniziale gratuità, in caso di ritardorinnovo del Contratto, da parte dell’Amministrazione Contraenteegli sarà tenuto a versare a Register il Corrispettivo per l’annualità del Servizio SpidItalia, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito secondo le condizioni di Contratto ed i Corrispettivi vigenti al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generalimomento del rinnovo. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Condizioni Generali Di Servizio, Condizioni Generali Di Servizio

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)sub E. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 82 “Definizioni”. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)vigenti. 34. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000041836, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000IT38E0310401618000000041836. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 45. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 56. I A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore sono oggetto non inadempiente richiedere di revisione prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di un’istruttoria condotta recedere dal contratto attuativo in considerazione dei dati caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumocrediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 611. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 4 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0allo 0,000001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 34. 712. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente addebito SEPA Direct Debit (SEPASDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0allo 0,000001%. 813. Le Amministrazioni ContraentiAi sensi dell’art. 35, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52comma 18, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuatividel Codice, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dell’Ordinativo di tale modalitàFornitura, un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo stesso. 17. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico. 18. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni. 19. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione delle prestazioni, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” sub E. 2. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (Corrispettivi e tariffedual billing). 3. Tali Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone. 4. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente ai precedenti articolo 2 “Definizioni” ed articolo 7, comma 86. 25. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateContraenti. Ciascuna fattura, dovrà fattura potrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3fornitura. I termini predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità ricevimento della fattura e della documentazione di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentariContraente, sul conto corrente n. 65101432, intestato al Fornitore a Telecom Italia S.p.A. – Divisione Mobile, presso Deutsche Bank - filiale Banca di Xxxxxx - Xxxxx XxxxxxxxRoma, 00Filiale Torino 2, Codice A.B.I. 03002, C.A.B. 01015, CIN Y, IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. In caso A parziale deroga di ritardoquanto previsto nell’art. 9, comma 6 delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene convenzionalmente stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 7. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore ha facoltà di non dare seguito a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi da parte dell’Amministrazione Contraente, una Amministrazione Contraente che sia in ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generalimaturati in ragione di un contratto attuativo della presente Convenzione. 58. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi comma 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti Il corrispettivo per il Servizio Base, relativamente al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti lotto […], è fissato in via presuntiva in € […],[…], IVA esclusa dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore sicurezza da interferenza non soggetti a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8ribasso. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza All’Appaltatore verrà corrisposto un Canone fisso bimestrale posticipata comprensivo delle attività descritte al Capitolato tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente all’offerta tecnica, ribassato in materia sede di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)gara. 3. Per i servizi di supporto a progetto e servizi specialistici, l’Appaltatore si intende remunerato a consumo secondo le tariffe di cui all’offerta economica per le attività definite sulla base delle esigenze dell’istituto. 4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura bimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel bimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del bimestre di riferimento. 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio dei servizi erogati e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 8. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore. 9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). 11. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 14. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 415. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 18. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 519. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell’Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for System Support Services

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto all’Appaltatore il seguente importo unitario pari ad Euro …… (Euro ……/00), oltre IVA, come indicato nell’offerta economica allegata, per la prestazione dei servizi oggetto fornitura di ciascun Ordinativo una Carta tachigrafica personalizzata ed effettivamente consegnata, fino ad un corrispettivo massimo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”Euro ….…………….. XXX xxxxxxx, di cui al precedente articolo 7, comma 8€ 0 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata Il corrispettivo sarà computato a misura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax sarà pertanto commisurato al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)delle carte tachigrafiche effettivamente fornite, personalizzate e consegnate dall’Appaltatore, che, conseguentemente, non avrà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito. 3. I termini L’Appaltatore, provvederà ad emettere apposita fattura, contenente il dettaglio delle attività svolte, con cadenza mensile posticipata. 4. Gli importi sopra indicati saranno corrisposti al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 5. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi, come sopra determinati, sono da intendere onnicomprensivi di ogni e qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto nonché della normativa vigente. 6. Tutti gli importi indicati nel Contratto s’intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A. 7. L’Appaltatore s’impegna ad emettere fatture ad InfoCamere complete del riferimento C.I.G. 8. Prima di ogni pagamento, il Responsabile del Contratto, provvederà alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente. 9. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 10. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento d’importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento delle predette fatture per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno definiti secondo le modalità corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 11. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente (D.Lgsall’art. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3 della Legge 13 23 agosto 2010 2010, n. 136 e s.m.i.. Le generalità ., che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente conto corrente (bancario o postale) dedicato 12. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegatasul predetto conto corrente sono: ⮚ nome , costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzionecognome , nato a , il c.f ; ⮚ nome , cognome , nato a , il c.f . 413. In caso InfoCamere effettuerà i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ritardoricevimento della fattura, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione prestazioni ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) 307 D.P.R. 207/2010 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumos.m.i. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for the Supply of Tachograph Cards and Related Services

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti Il corrispettivo del presente Contratto è fissato, al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti netto delle eventuali proroghe contrattualmente previste, in Euro […],[…](Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali Euro […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore sicurezza da interferenza non soggetti a decorrere dalla “Data di accettazione”ribasso, di cui al precedente articolo 7, comma 8risultante dai prezzi unitari ribassati come da Asta Elettronica. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturaquanto descritto al Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza nel pieno ed esatto adempimento delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52e delle prescrizioni contrattuali, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)generale, inerente alla Fornitura affidata. 3. I prezzi offerti hanno natura fissa e immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. La fatturazione della Fornitura delle nuove licenze avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo. 5. La remunerazione relativa al servizio di manutenzione avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento. 6. La fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei valori economici di composizione. 7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 8. La fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore. 9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 10. Il pagamento della fattura avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento della fattura fino a 60 (sessanta) giorni. 11. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredata dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul della fattura presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 14. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 415. In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 18. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentela fattura delle società componenti il R.T.I. dovrà essere consegnata a cura della società mandataria. Il pagamento della fattura avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 519. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell’Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Software

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)economica. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8Attivazione. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. LgsD.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. LgsX.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul sul: • conto corrente n. 000500012803, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxla Banca Unicredit S.p.A., 00Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; • conto corrente n. 000000047217, intestato al Fornitore presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 57. I corrispettivi dovuti In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore sono oggetto entro il termine di revisione cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di un’istruttoria condotta diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in considerazione caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei dati Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumocrediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 611. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali – limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale. 12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione: a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto pari a 0%S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 714. Alle Amministrazioni Contraenti che che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto pari “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. 15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a 0%Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 816. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata. 17. Gli atti di cessione del credito di cui al D. Lgscomma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera t) dell’art. 20 febbraio 2004 n. 522 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, cui si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàriferisce l’atto.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica Economica. In particolare: a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d’uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell’Amministrazione contraente in ordine al sistema operativo; b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e tariffe)quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 82 “Definizioni”. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, dovrà corredata della eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, potrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3fornitura. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgsvigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale sui conti correnti: Italware s.r.l. Unicredit S.p.A. 000004096984 XX00X0000000000000000000000 Computer Gross Italia S.p.A. Monte dei Paschi di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Siena 000002255740 XX00X0000000000000000000000 Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le In riferimento al fornitore Italware S.r.l. mandataria del costituito RTI con Computer Gross Italia S.p.A. le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione autorizzazione, rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. In riferimento al fornitore Computer Gross Italia S.p.A. mandante nel costituito RTI con Italware S.r.l., il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 87, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Fornitura in Acquisto Di Personal Computer E Servizi Connessi

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti Il corrispettivo per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7all’art. 3, comma 8.1°, del presente Contratto è complessivamente e presuntivamente fissato in € […],[…], IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, risultante dai seguenti prezzi unitari indicati in sede di Offerta Economica: 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturaquanto descritto al Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza nel pieno ed esatto adempimento delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52e delle prescrizioni contrattuali, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)generale, inerente alla Fornitura affidata. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, , si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (eurozero/00), trattandosi di prestazioni non erogate presso le sedi dell’Istituto. 4. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di Fornitura inferiori rispetto a quelli sopra indicati, come meglio specificati nel Capitolato Tecnico. 5. I termini prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di pagamento quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle predette prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 6. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fatture saranno definiti in riferimento alla Fornitura effettuata secondo le modalità indicate al successivo comma 8. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio dei servizi erogati, il codice di regolare esecuzione e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. La fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore. 7. La fatturazione della Fornitura avverrà: - con riferimento ai servizi di supporto e manutenzione, dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento; - con riferimento alla fornitura di nuove licenze, comprensive del supporto e della manutenzione: • nella misura del 20% dell'importo aggiudicato, alla avvenuta consegna delle licenze, comprovata dai relativi documenti trasmessi dall’Appaltatore e controfirmati dal personale dell'Istituto; • nella misura del restante 80% all'avvenuto collaudo con esito positivo delle apparecchiature, comprovato dalla presentazione dell’apposito verbale da parte del Fornitore; 8. Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. 9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dall’Istituto medesimo. 10. Le fatture per i servizi erogati in favore dell’Istituto dovranno essere inviate in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’Inps è individuato con un codice univoco “UF5HHG”, unico per tutto l’ente, che identifica l’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA), con le modalità che verranno successivamente comunicate, per la liquidazione con periodicità bimestrale in via posticipata. 11. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate. 12. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla normativa vigente (verifica del rispetto dei livelli di servizio. 13. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 14. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i231/02, ossia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.) 15. I corrispettivi saranno accreditatiIl pagamento delle fatture è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a spese dell’Amministrazione Contraente o in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del Fornitore ove sia previsto D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da norme parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di legge o regolamentariquantità e qualità, sul rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 16. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 17. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 18. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 419. In riferimento ai commi 18° e 19° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 20. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 21. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 22. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 523. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell’Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for the Enhancement of the Emc Avamar Backup Infrastructure

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione Il Concessionario assume sia i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione ed alla commercializzazione dei servizi oggetto servizi, sia i rischi industriali connessi ai costi di ciascun Ordinativo esercizio ed alla gestione dell’attività di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8impresa. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità Il pagamento annuale delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, royalties dovute all’Amministrazione dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste effettuato dal D. LgsConcessionario entro il mese di maggio dell’anno successivo. 20 febbraio 2004 n. 52Tale pagamento dovrà essere accompagnato da documentazione dalla quale risulti il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal Concessionario, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e così come determinati dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata contratti attivati (PECsia con gli utenti finali sia con altri operatori che hanno richiesto accesso alla rete). 3. I termini di Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, le prestazioni e, comunque, delle attività previste nel Contratto. 4. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con comunicazione trasmessa tramite PEC o raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione. 5. Fatte salve le altre disposizioni del presente documento e del contratto, la cauzione definitiva resterà vincolata fino al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo royalties per l’ultimo anno di esercizio in concessione della rete. 6. Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari dell’Amministrazione, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. 7. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 8. Le violazioni alla L. 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge. 9. Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008. 10. Ogni eventuale cessione di credito relativa alla presente concessione potrà effettuarsi con le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgsall’art. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati106, a spese dell’Amministrazione Contraente o co. 13 del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneD.Lgs 50/2016. 411. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Concessionario e dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali soggetti titolari di subappalti e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati cottimi di cui all’art. 730, commi 4, lettco. 5 e co. 6 del D.Lgs 50/2016 è previsto l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione nei termini e con le modalità stabilite dall’art. c) 30 co. 5 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoco. 6 dello stesso D.Lgs 50/2016. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 812. Le Amministrazioni Contraenti, diverse proposte migliorative offerte dal concorrente in sede di gara ed oggetto di valutazione dell’offerta tecnica sono da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàintendersi dovute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.

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Samples: Gestione in Concessione Della Rete Infrastrutturale a Banda Larga

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per Per la prestazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei servizi corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8effettiva prestazione in favore dell’Istituto. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo Il valore annuo indicativo del presente Contratto è pari a € […] (Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la normativa vigente in materia sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un complessivo valore per i 36 mesi di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturadurata pari a € […] (Euro […]/00), dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52IVA esclusa, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)ribasso. 3. I termini In particolare, all’Appaltatore verrà corrisposto un Canone annuo per il Servizio per un importo pari ad € […],[…] (Euro […]/00), oltre IVA, erogato in 12 ratei mensili di importo pari a € […](Euro […]/00), oltre IVA, come da Offerta Economica formulata dall’Appaltatore in corso di procedura. 4. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà unicamente in base al Canone di cui sopra, indipendentemente dal numero di prestazioni rese dall’Appaltatore su base mensile o annuale. 5. Il Corrispettivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione del Servizio secondo le attività descritte nel Capitolato di Xxxxx, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente al Servizio affidato. 4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all’Istituto entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta. 5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 6. Il pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i231/02, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.) 7. I corrispettivi Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti che saranno accreditatisvolti dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme e relative disposizioni di legge o regolamentariattuazione; 8. E’ facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 9. Ove corredate dai dettagli richiesti, sul l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 10. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 411. In riferimento ai commi 9 e 10 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro […] dal verificarsi delle stesse. 12. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 13. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto. 14. In caso di ritardoaggiudicazione dell’appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 515. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell’Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Service Agreement

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi oggetto postali utilizzati (Raccomandata Online, Posta1online, Posta4online, Telegramma Online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” Poste Italiane (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PECxxx.xxxxx.xx). 3. I termini 5.2 Il servizio di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo Raccomandata Online e le modalità relative prestazioni di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 stampa e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i imbustamento sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 115 10 co. 1 n. 16 del DPR n. 633/1972. I servizi di Posta4online e Posta1online sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 16 del DPR n. 633/1972, le relative prestazioni di stampa e imbustamento sono imponibili ad IVA con aliquota ordinaria. Il servizio di Telegramma Online è imponibile ad IVA con aliquota ordinaria. 5.3 Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’acquisto di ciascun prodotto di Postaonline con una delle seguenti modalità: - carta di credito Visa e MasterCard tutti i giorni dalle 00.15 alle 23.45; - carta Postepay tutti i giorni dalle 00.15 alle ore 23.45; - addebito su Conto BancoPostaOnline attraverso la piattaforma BPOL tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 22.30. L’acquisto di ciascun servizio è subordinato al buon esito dell’operazione di pagamento, con conseguente esonero di Poste da qualsiasi responsabilità in caso di esito negativo dipendente anche da mancata capienza del conto del Cliente o da problemi relativi alla carta di pagamento utilizzata. Poste emette verso il Cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 52 del 20/02/2004 che saranno inviate in modalità differita, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lettera a) del DPR 633/1972. Il Cliente, obbligato ai sensi di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’artquanto previsto dall’art. 71, commi 4comma 909 Legge 27 dicembre 2017, lettn. 205 che ha modificato l’art. c) e 5 1 del D.LgsD.lgs. n. 163/2006 o127/2015, riceverà la fatturazione elettronica a far data dal 01/01/2019 tramite il Sistema di interscambio mediante il Codice Destinatario e/o l’indirizzo PEC necessari allo scopo o messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. La fattura, intestata al Cliente, sarà inoltre inserita sulla bacheca assegnata all'atto della registrazione al sito. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in mancanzaaggiunta ai prezzi previsti per il servizio, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumol’imposta di bollo nella misura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Postaonline Consumer Service Agreement

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, applicando la scontistica ed i ribassi indicati nell’offerta economica, fino ad un importo massimo di euro 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) i.v.a. esclusa. L’ammontare contrattuale non vincola l’Amministrazione, che potrà effettuare acquisti di importi complessivamente inferiori e non è vincolata né a garantire l’affidamento di un quantitativo minimo di servizio né al raggiungimento della soglia contrattualmente indicata. Pertanto, il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa, al riguardo, nei confronti dell’Amministrazione. La fatturazione mensile comprende tutte le attività effettuate nel mese di riferimento, qualora positivamente verificate dall’Amministrazione, previa detrazione delle penali eventualmente maturate. I corrispettivi dovuti al saranno liquidati mediante emissione di ordinativi diretti in favore del fornitore, a seguito della positiva verifica di conformità e la conseguente emissione del Certificato di regolare esecuzione. Il Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica dovrà emettere una fattura elettronica ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 213, del Decreto del Ministero dell’economia e nel documento riepilogativo allegato “D” delle finanze del 03.04.2013 (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente Regolamento in materia di Contabilità emissione e ricevimento della fattura elettronica da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell’economia e delle Amministrazioni Contraenti finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 37, prot. n. 89719 del 04.11.2013 instradata sul seguente “codice univoco ufficio”: HSDWH0 (Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto C.F. 80417530583). La fattura dovrà contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217, nonché della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 8 del 18.11.2010 e n° 10 del 22.12.2010, il riferimento al codice identificativo di gara (C.I.G.) di seguito indicato 784931105A. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità rilascio di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3D.U.R.C. regolare. I termini di pagamento pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione/accettazione delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I fatture, mediante accredito dei corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità . Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 prestazione degli stessi o, in mancanzacomunque, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoopportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Bando Di Gara

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti pagamenti del compenso dovuto, per la prestazione dei servizi oggetto regolare esecuzione del servizio, avverranno in rate mensili posticipate e saranno disposti dal Comuni di ciascun Ordinativo Rolo mediante mandato, previa presentazione di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica regolare fattura. In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e tariffe)l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti In ottemperanza al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia da intestare a: Comune di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti Rolo – X.xx Repubblica 39 – 00000 Xxxx P. IVA/C.F 00440750354 Codice Univoco ufficio: UFDB66 Ogni fattura dovrà contenere l’indicazione dell’impegno e previo accertamento del capitolo di spesa indicati dall’Amministrazione. Ai sensi del d.lgs n. 192 del 9 novembre 2012 il pagamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità fattura per il servizio di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, in oggetto sarà effettuato a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme 30 gg dalla data di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto ricevimento della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattualestessa, previa verifica della regolarità del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini DURC: nel caso si verifichi una situazione di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativiDURC non regolare, si obbligano, sin d'ora, procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. L’impresa si impegna ad assolvere a ricevere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato. Considerato quanto previsto nell’art. 4 del DPR n. 207/2010 si esplicita che si provvederà in sede di stesura dei singoli contratti a definire le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di modalità operative per adempiere a tale modalitànormativa.

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Samples: Concessione in Gestione

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” calcolati sulla base: A. per le Utenze Multiorarie, della somma: i. dello spread offerto ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i (Corrispettivi e tariffe)per il Lotto i-esimo) espressi in Euro/MWh; ii. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere del valore assunto, per ciascuna fascia di consumo, dalla “Data media aritmetica mensile dei prezzi di accettazione”, acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al precedente articolo 7“Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, comma 8nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP); B. per le Utenze Monorarie, della somma: i. dello spread offerto ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i (per il Lotto i-esimo) espressi in Euro/MWh; ii. del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo, il tutto, per entrambe le tipologie d’utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo Lo spread (ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i) per ciascuna regione o gruppo di regioni, corrisponde allo spread offerto dal fornitore per la normativa vigente medesima regione o gruppo di Regioni. Entrambi i valori sopramenzionati sono espressi in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)Euro/MWh. 3. I termini Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l’Opzione Verde s’impegnano inoltre al pagamento dell’ulteriore corrispettivo V, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l’energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000termine della fornitura. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip per tutta la quale ancorché durata dell’Accordo Quadro. Il corrispettivo V non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzioneè soggetto all’applicazione delle Perdite di Rete. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni GeneraliIl costo dell’attivazione dell’Opzione Verde è nullo. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, s’impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da quelle intendersi incluso nel corrispettivo di cui al D. Lgsprecedente comma 1. 6. 20 febbraio 2004 n. 52I corrispettivi contrattuali, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 5. 7. Oltre ai corrispettivi di cui al D. Lgsprecedente comma 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente: a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. 7 marzo 2005 n. 82 Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile; b. il servizio di trasmissione, distribuzione e successivi decreti attuatividi misura, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, TRAS, UC) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor; c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. 8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si obbliganoriferisce, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore si avvalga di tale modalitàconcordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura. 9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s’impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale. 10. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente: • per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo; • per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, lettera B, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche). Gli oneri di cui al precedente comma 7 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro-tempore.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti Il corrispettivo dovuto da ASL Cagliari al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione dei servizi oggetto delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta è indicato in dettaglio nell’allegato “prospetto di aggiudicazione” per un importo complessivo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa,risultante dal prezzo dell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data presentata dell’Aggiudicatario in corso di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8.procedura; 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a: - euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante. - oppure euro , 3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi ad ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in materia di Contabilità originale. 5. L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateprestazioni erogate per singola Sede destinataria. 6. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, indicando 3MZC2I quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA), per la debita liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto- Legge n. 66 del 24 aprile 2014, dovrà essere inviata trasmessa alla Sede di ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti dell’Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva. 7. Ciascuna fattura dovrà avere in forma elettronica in osservanza allegato il documento di trasporto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore di cui all’art. 6 comma 10. 8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 9. Il pagamento delle modalità previste fatture avverrà entro i termini previsti dal D. LgsD.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi231/02. Per i soggetti non obbligati al rispetto esigenze di ASL Cagliari, dovute all’organizzazione funzionale delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità strutture interne deputate alle attività di trasmettere le verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata 60 (PEC)sessanta) giorni. 310. I Il pagamento della fattura è subordinato: - alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’ASL Cagliari; - alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; 11. all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’ASL Cagliari provvederà al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 13. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 414. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare ad ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 gg. dal verificarsi delle stesse. 15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 16. L’ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare ad ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti ad ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell’art. 12 del CGA. 17. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere tutte le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove delle società componenti il Fornitore si avvalga R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata di tale modalitàASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

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Samples: Contract for the Supply of Medical Equipment

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all’Allegato “D”. Tali corrispettivi comprendono: a) il canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna macchina fotocopiatrice nella configurazione richiesta; b) il canone trimestrale posticipato aggiuntivo di ciascun dispositivo e servizio opzionale; c) eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)Disciplinare di Gara. 2. Tali In caso di risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore, fermo restando l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’ulteriore danno, i canoni non ancora maturati non saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore. 3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di accettazione”, installazione. 4. Tutti i corrispettivi di cui al precedente articolo 7, comma 81 sono ridotti dell’1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito di Consip S.p.A.. 25. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento e, comunque, a n. 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità della eventuale documentazione di cui alla normativa vigente (D.Lgsall’art. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentariContraente, sul conto corrente corrente, intestato al Fornitore alla Olivetti S.p.A., n° 001563000785 - CIN F, presso Deutsche Bank - filiale di la Xxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00XXX 00000, Codice IBAN CAB 00000, XXXX XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 57. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi comma 4, lett. c) e 5 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi pressi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Fornitura in Noleggio Di Fotocopiatrici Digitali

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti II pagamento deI corrispettivo sarà effettuato in più tranche: - per la prestazione dei servizi oggetto € 5.745,76 oItre iva 22%, reIativo aIIe prestazioni da effettuarsi neI xxxxx xxX 0000, xX xxxxxxx xxXXx prima fase; La rata di ciascun Ordinativo saIdo verrà corrisposta a seguito deIIˇemissione deI Certificato attestante Iˇavvenuta uItimazione deI servizio e a seguito di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica emissione e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)approvazione deIIˇAttestazione di regoIare esecuzione deI servizio. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore Eˇ comunque a decorrere dalla “Data discrezione deIIa Stazione AppaItante effettuare un numero di accettazione”ripetizioni inferiori a tre, di cui al precedente articolo 7, comma 8in questo caso saranno remunerate aIIˇAffidatario soItanto Ie attività reIative aIIe ripetizioni effettivamente eseguite senza che questˇuItimo possa pretendere uIteriori costi o rimborsi. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52intestata, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per inviata, aI Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e MobiIità – Via ManneIIi, 119/i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità – , compIeta deI numero di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo impegno di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)spesa. 3. I termini II pagamento avverrà, aI termine dei dovuti controIIi con esito positivo (es. DURC), entro 30 giorni daIIa data di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgsarrivo deIIa stessa aIIa Direzione Nuove Infrastrutture e MobiIità. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneEventuaIi contestazioni sospenderanno taIe termine. 4. In caso di ritardoAi fini deI pagamento deI suddetto corrispettivo IˇAggiudicatario dovrà utiIizzare uno o più conti correnti bancari o postaIi dedicati aIIe commesse pubbIiche, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’artsecondo quanto previsto daII'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali3 deIIa Legge n.136 deI 13/08/10. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione LˇAggiudicatario dovrà pertanto comunicare aIIa Stazione AppaItante, prima deIIa stipuIa deI contratto: gIi estremi dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) conti correnti bancari o postaIi dedicati e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoIa generaIità o iI codice fiscaIe deIIe persone deIegate ad operare sugIi stessi. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for Seismic Investigations

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta calcolati sulla base dell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)così come specificato al successivo comma 6. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data data di accettazione”accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00UNICREDIT, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo dovuto al Fornitore, per entrambi i lotti 2 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall’Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano e secondo le modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al paragrafo 4 Modalità di calcolo dei corrispettivi del Capitolato Tecnico. 7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 35, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 58. I A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore sono oggetto non inadempiente richiedere di revisione prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 <il termine indicato unitamente a quello di cui all’art. 3 comma 12 non deve essere inferiore a 30 giorni> giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di un’istruttoria condotta recedere dal contratto attuativo in considerazione dei dati caso di sospensione. 11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumocrediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 613. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini Euro/litro 0,001 al netto di cui al comma 3IVA. 714. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle Euro/litro 0,001 al netto di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàIVA.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carburante

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti Il corrispettivo del presente Contratto è fissato, al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti netto delle eventuali proroghe contrattualmente previste, in Euro […],[…](Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali Euro […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore sicurezza da interferenza non soggetti a decorrere dalla “Data di accettazione”ribasso, di cui al precedente articolo 7, comma 8risultante dai prezzi unitari ribassati come da Asta Elettronica. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturaquanto descritto al Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza nel pieno ed esatto adempimento delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52e delle prescrizioni contrattuali, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)generale, inerente alla Fornitura affidata. 3. I prezzi offerti hanno natura fissa e immutabile, nei limiti di quanto previsto dall‟art. 115 del D.Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. La fatturazione della Fornitura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo. 5. La fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all‟esatta comprensione dei valori economici di composizione. 6. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 7. La fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell‟esecuzione e dall‟Appaltatore. 8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all‟art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 9. Il pagamento della fattura avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell‟Istituto, dovute all‟organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell‟Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l‟Appaltatore termini per il pagamento della fattura fino a 60 (sessanta) giorni. 10. Il pagamento della fattura è subordinato:  alla verifica del D.U.R.C. dell‟Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell‟art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall‟Istituto;  alla verifica di regolarità dell‟Appaltatore ai sensi dell‟art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;  all‟accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 11. È facoltà dell‟Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 12. Xxx corredata dai dettagli richiesti, l‟Istituto provvederà al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul della fattura presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all‟Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell‟art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 13. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 414. In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, è obbligo dell‟Appaltatore comunicare all‟Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 15. L‟Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all‟art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell‟ultimo comma di tale norma, l‟Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 16. L‟Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell‟art. 1241 c.c., quanto dovuto all‟Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest‟ultimo sia tenuto a versare all‟Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all‟Istituto. 17. In caso di ritardoaggiudicazione dell‟Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentela fattura delle società componenti il R.T.I. dovrà essere consegnata a cura della società mandataria. Il pagamento della fattura avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell‟Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 518. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L‟Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell‟Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Enterprise License Agreement (Ela)

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi le forniture oggetto di ciascun Ordinativo degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Approvvigionamento sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8Catalogo. 2. I corrispettivi predetti saranno soggetti ad adeguamento annuale, secondo le modalità indicate nell’Allegato H del Capitolato Tecnico. Inoltre, per le categorie: Carni fresche Bovino, Carni fresche Vitellone, Carni fresche Vitello, Carni fresche suine, Carni fresche avicunicole, è prevista una revisione mensile dei prezzi sempre secondo le modalità indicate nell’Allegato H del Capitolato Tecnico. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti il secondo lunedì del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le consegne dei Prodotti. Nel caso in cui le fatture siano emesse contestualmente alla consegna, il secondo lunedì del mese dovrà essere predisposto un documento riepilogativo delle fatture emesse il mese precedente. In tal caso, i termini del pagamento decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazioni Contraente (o delle Unità Approvvigionanti delegate al pagamento) di tale documento riepilogativo. 4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti (o delle Unità Approvvigionanti delegate al pagamento) secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento e, comunque, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata ovvero, in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52caso di fatturazione contestuale alla consegna, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati dalla data di ricevimento del documento riepilogativo di cui al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). precedente comma 3. I termini Peraltro, qualora per effetto di accordi sottoscritti presso il Ministero delle Attività Produttive dalle organizzazioni della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici maggiormente rappresentative a livello nazionale il predetto termine di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgsrisulti minore, troverà applicazione tale minore termine. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditatiIl pagamento verrà effettuato mediante accredito, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentariContraente, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00A.B.I. , Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.A.B. . 45. In caso A parziale deroga di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’artquanto previsto nell’art. 9, comma 8, 6 delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei caso di ritardo nei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3precedente comma, il tasso di mora viene determinato ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 76. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo Nel caso in cui le fatture siano saldate in anticipo rispetto ai tempi previsti, il Fornitore applicherà sull’importo della fattura successiva, per ogni n. 30 (trenta) giorni di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto anticipo, uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove equivalente all’1% del valore dei Prodotti oggetto della fattura pagata con il Fornitore si avvalga di tale modalitàpredetto anticipo.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Derrate Alimentari

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per Per la prestazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei servizi corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8effettiva prestazione in favore degli Enti. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata per il Servizio sono così di seguito fissati: ▪ € […],[…] (Euro […]/[…]), IVA esclusa, quale prezzo unitario offerto per le Mystery call; ▪ € […],[…] (Euro […]/[…]), XXX xxxxxxx, quale prezzo unitario offerto per le Mystery mail; Quale corrispettivo presuntivo totale per la prestazione del Servizio nel corso della durata contrattuale, è convenuto l’importo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa, a titolo di importo di aggiudicazione del Servizio risultante dai prezzi unitari offerti in corso di procedura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)quantità presuntive indicate dagli Enti. 3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (zero/00), trattandosi di servizi erogati presso le sedi dell’Appaltatore. 4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura emessa al termine di ogni campagna di rilevazione sulla base dei volumi effettivamente erogati per singolo servizio relativo a ciascuna campagna. 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa agli Enti, ciascuno per la quota di propria competenza, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui si è conclusa la campagna, in originale e a mezzo posta e dovrà contenere l’esatta indicazione dei servizi erogati per ciascuno degli Enti cui si riferisce. 7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 8. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del singolo Ente e dall’Appaltatore. 9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze degli Enti, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). 11. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dagli Enti; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredate dai dettagli richiesti, gli Enti provvederanno al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 14. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 415. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare agli Enti eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, gli Enti potranno opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. Gli Enti potranno compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare agli Enti a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti agli Enti. 18. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata degli Enti al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 519. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7fatturazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 orelativa trasmissione, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta degli Enti. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for the Provision of Services

Corrispettivi e modalità di pagamento. 108.1. I corrispettivi dovuti Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti netto del ribasso unico offerto del , per cento, ammonta complessivamente ad €. . , (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi): --------------------------------- 08.1.a) per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” progettazione definitiva è fissato il compenso netto pari ad €. . , (Corrispettivi e tariffeoneri previdenziali ed I.V.A. esclusi); --------------------------------- 08.1.b) per la progettazione esecutiva è fissato il compenso netto pari ad €. . , (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore --------------------------------- 08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a decorrere dalla “Data di accettazione”, variazioni. 08.3. L’appaltatore riconosce ed accetta che il corrispettivo di cui al precedente articolo 7art. 08.1. è comprensivo di ogni spesa, comma 8trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’incarico. 208.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.1 lettere a) e b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016 ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d’asta per l’attività di progettazione - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto. 08.5. I predetti pagamenti dei corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia sono disposti a seguito di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna emissione di fattura, dovrà in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 assicurativa e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)fiscale dell’appaltatore. 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 408.6. In caso di ritardoinadempienza, da parte dell’Amministrazione Contraentecontestata all’appaltatore tramite posta elettronica certificata, nel pagamento il Comune di Villafranca Piemonte può sospendere i pagamenti dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliobblighi contrattuali. 508.7. I corrispettivi dovuti L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di Legge, relativo alle prestazioni di progettazione definitiva, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento: I. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art. 08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Fornitore sono oggetto Comune di revisione Villafranca Piemonte successivamente al raggiungimento del quarantesimo giorno dall’avvio della progettazione definitiva e comunque solo dopo autorizzazione del responsabile unico del procedimento ad emettere fattura. II. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art. 08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente alla consegna al Comune di Villafranca Piemonte medesimo del progetto definitivo verificato di cui all’art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; III. pagamento del saldo pari al venti per cento del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 115 08.4., entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte ad avvenuta approvazione del D.Lgsprogetto definitivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte. 08.8. n. 163/2006 sulla base L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di un’istruttoria condotta Legge, relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento: I. pagamento in considerazione dei dati acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art. 708.1.b), commi 4come depurato dello sconto offerto in sede di gara, lettentro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente al raggiungimento del quindicesimo giorno dall’avvio della progettazione esecutiva e comunque solo dopo autorizzazione del responsabile del procedimento ad emettere fattura; II. c) pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art. 08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente alla consegna al Comune di Villafranca Piemonte medesimo del progetto esecutivo verificato di cui all’art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e 5 sue successive modifiche ed integrazioni; III. pagamento del D.Lgssaldo pari al venti per cento del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. n. 163/2006 o08.4., in mancanzaentro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi che potrà essere inviata al consumoComune di Villafranca Piemonte ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte. 608.9. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX). Il Comune di Villafranca Piemonte è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dei commi da 209 a 214, dell’art. 1, della Legge 24.12.2007, n. 244 ed il pagamento dell'importo indicato in Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UF34QP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente contratto, il codice unitario di progetto e il codice identificativo di gara. ------- 08.10. Il Comune di Villafranca Piemonte non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. -------------- 08.11. In base al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto diciottesimo comma, dell’art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stabilita l’anticipazione del prezzo pari a 0%al venti per cento, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori della prestazione. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del Fornitore tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini lavori della prestazione e rilasciata dai soggetti di cui al comma 3citato diciottesimo comma, dell’art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con sottoscrizione del fideiussore legalizzata da notaio. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, oltre interessi legali, se l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non procede secondo i tempi sopra indicati, per ritardo a lui imputabile. 708.12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo In caso di Fornitura si impegnano raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico al Comune di Villafranca Piemonte ed il capogruppo del raggruppamento provvederà a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante verificare ed a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite separato bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%favore di ciascun membro del raggruppamento. È, infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del raggruppamento a favore del capogruppo. -------------- 808.13. Le Amministrazioni Contraentiparti riconoscono sin d’ora che, diverse qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da quelle parte dell’ordine professionale competente, l’ordine professionale da interpellare è quello che ha sede nella Città Metropolitana di cui al D. LgsTorino. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.----------------------------------------

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Architettura Ed Ingegneria

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto Il corrispettivo del presente Contratto Attuativo è fissato in € […], […] (Euro […]/00), IVA esclusa, risultante dai prezzi unitari dichiarati dall’Appaltatore in sede di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” presentazione dell’offerta economica (Corrispettivi e tariffeIVA esclusa). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità unitari indicati si riferiscono all'esecuzione delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturaprestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza nel pieno ed esatto adempimento delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52e delle prescrizioni contrattuali, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 per tutto il periodo di durata contrattuale, e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità sono comprensivi di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 3. I quantitativi di cui al presente Contratto Attuativo potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 106, D.Lgs. n. 50/16. 4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del servizio. 5. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 7- bis (Revisione del corrispettivo) dell’Accordo quadro. 6. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di apposita fattura. 7. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle predette fatture, in relazione alla parte di fattura contestata. 8. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo, la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, utilizzando il codice univoco IPA: UF5HHG”. 9. Il pagamento delle fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).) 10. I corrispettivi saranno accreditatiAi fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a spese dell’Amministrazione Contraente o cura dell’Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti. 11. Il pagamento della fattura è subordinato: • alla verifica del Fornitore ove sia previsto D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; • alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; • all’accertamento, da norme parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di legge o regolamentariquantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1 e 7, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 14. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 415. In riferimento ai commi 11 e 12 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 18. In caso di ritardoaggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 519. I corrispettivi dovuti Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, al Fornitore sono oggetto momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse; - variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di revisione ai sensi dell’artfatturazione in corso. 20. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione Per la congruenza dei dati fatturati dagli Appaltatori dei vari Lotti con le risultanze del SICEM si rinvia a quanto previsto nel capitolato di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) gara 6.06 “Servizi trasversali Sviluppo e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumomanutenzione dell’applicazione di monitoraggio (SICEM)”. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for Integrated Management and Delivery Services of Automated Correspondence

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato e, comunque, determinati applicando le tariffe riepilogative di cui all’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)”. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazioneAccettazione”, di cui al precedente articolo 78, comma 85. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuateContraenti. Ciascuna fattura, dovrà fattura potrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3fornitura. I termini predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentariContraente, sul conto corrente n. 000005256355, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Banca a UniCredit S.p.A, Agenzia 25, X.xx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx.0, 00XXX 00000, Xxxx (Xxxxxx), Codice IBAN XXXX XX00X0000000000000000000000. Il Xx Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 e s.m.i.. . Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 87, delle Condizioni Generali. Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno A parziale deroga di quanto previsto all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, preso atto delle obiettive difficoltà di adattare il pagamento dell'importo indicato sistema di fatturazione del Fornitore all’esigenza di inserire in fattura in un termine inferiore fattura, così come richiesto dal richiamato articolo delle Condizioni Generali, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello indicato della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, il Fornitore medesimo si impegna a redigere entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione un piano di fattibilità contenente tra l’altro il termine entro cui il proprio sistema di fatturazione risulterà adeguato. Tale termine dovrà comunque essere anteriore al precedente termine di validità della presente Convenzione. Nelle more di quanto sopra Consip autorizza il Fornitore a non applicare la prescrizione di cui all’art. 9, comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto5, fatto salvo diverso accordo tra le partidelle Condizioni Generali, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattualeparte in cui è previsto che sia inserito nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, previa verifica n. 3 , fermo rimanendo l’obbligo del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini stesso di cui al comma 3aggiornare costantemente Consip sullo stato di avanzamento delle suddette attività. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Telecommunications

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi Allegato E. In particolare, per ogni apparecchiatura, durata contrattuale e tariffe)livello di produttività sono indicati: • Il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura; • Eventuale corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti il quantitativo stabilito; • Il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna eventuale opzione. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 82 “Definizioni”. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). .. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche The Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxof Tokyo‐Mitsubishi Ltd, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (XX), Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, CIN BOTKITMX. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui i predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzionealle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali. 46. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 35, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006. 12. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. 13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 614. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%0,00001% (zero/00001 percento) sul canone di noleggio. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 715. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata 0,00001% (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàzero/00001 percento).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti Quale corrispettivo per la prestazione dei servizi oggetto Servizi è convenuto l’importo di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta euro […], (….), IVA esclusa, come da Offerta Tecnico/Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8allegata. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione del Servizio come descritto nel Capitolato tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia nell’Offerta Tecnico/Economica, per tutto il periodo di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturagenerale, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)inerente all’affidamento. 3. I termini Si specifica che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 209- 213 della L. 244/07 e nel Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 6 giugno 2014 gli operatori economici dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in modalità elettronica e l’Istituto dovrà procedere al pagamento delle predette sole fatture saranno definiti secondo pervenute in tale modalità. Altre informazioni, necessarie alla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, sono disponibili nel portale istituzionale sezione “Aste, gare e fornitori>Fatturazione elettronica” e sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, dove sono indicate le modalità ulteriori operazioni che le società e gli operatori economici devono svolgere ai fini di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzioneuna corretta trasmissione all’Istituto delle fatture elettroniche. 4. In caso L’art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», in corso di ritardoconversione, da parte dell’Amministrazione Contraenteha, nel inoltre, rafforzato tale obbligo per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti oltre delle fatture elettroniche che non riportano il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni GeneraliCodice identificativo di gara (CIG). 5. I corrispettivi dovuti Le fatture relative al Fornitore sono oggetto servizio saranno emesse, applicando l’Iva di revisione legge. 6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data fattura, previa verifica della Fornitura, del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità,ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall’Istituto e della regolarità dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte dell’Appaltatore, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del credito, in deroga a quanto disposto dall’art.4 del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dello stesso D.L., gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l’invio di una formale messa in mora all’Istituto da parte dell’Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R. 7. Tali interessi saranno calcolati, a decorrere dalla data di esigibilità della fattura, sulla base di quanto previsto dalla legge 9/11/2012 n.192 8. Le fatture: • dovranno esporre il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo; • dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 9. per i pagamenti si specifica che la fatturazione sarà vincolata alla rendicontazione mensile dei deliverables raggiunti dalla ditta nell’erogazione della fornitura e a quanto disposto nell’ ARTICLE II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS del Framework Partnership Agreement e di seguito specificato. In particolare, in esito al pagamento della somma relativa al prefinancing da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta: a. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 a) il 50% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1 b. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 b) il 50% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2 c. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 50% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3 In particolare, in esito al pagamento della somma relativa all’Interim Payment da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta: d. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 a) il 30% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1 e. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 b) il 30% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2 f. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 30% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3 In particolare, in esito al pagamento della somma relativa al Payment of the Balance da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta: g. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 a) il 20% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1 h. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 b) il 20% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2 i. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 20% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3 j. il pagamento per I servizi di cui all’Art. 4, comma 3 d) ed e) sarà corrisposto nella misura del 100% in esito alla conclusione delle attività previste nel piano dei lavori presentato dalla ditta offerente e vincolato all’accettazione da parte della Commissione Europea nonché all’approvazione da parte dell’Amministrazione della relazione riguardante la consuntivazione delle singole fasi. 10. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso la IBAN dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 Commi 1° e 7° della legge n. 136 del 13 Agosto 2010. 11. Il corrispettivo contrattuale resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 163 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo2006. 612. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il Il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3corrispettivi sarà vincolato alla revisione e accettazione da parte della Comunità Economica Europea della documentazione trasmessa dall’Appaltatore all’Istituto. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contratto Di Servizi Amministrativi

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti Il corrispettivo per il Servizio Base è fissato in via presuntiva in € […],[…] (Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore sicurezza da interferenza non soggetti a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8ribasso. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza All’Appaltatore verrà corrisposto un Canone fisso bimestrale posticipata comprensivo delle attività descritte al Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fatturaall’offerta tecnica, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52pari a € […],[…] (Euro […]/00), dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC)IVA esclusa. 3. Per i servizi di supporto a progetto e servizi specialistici, l’Appaltatore sarà remunerato a consumo secondo le tariffe di cui all’offerta economica, per le attività definite sulla base delle esigenze dell’istituto. 4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura bimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel bimestre di riferimento, da trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del bimestre di riferimento. 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovrà contenere il dettaglio dei servizi erogati e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione. 7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio. 8. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore. 9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio. 10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). 11. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore all’Appaltatore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx[…], 00IBAN […], Codice IBAN XX00X0000000000000000000000dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto 3, commi 1° e 7°, della Legge legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 136 2010. 14. Ai sensi e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale delper gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i ad operare sulalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sui predettosono il/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegataDott. […], costituisce parte integrante e sostanziale della ConvenzioneC.F. […]. 415. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 16. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 17. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 18. In caso di ritardoaggiudicazione dell’Appalto ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, da parte dell’Amministrazione Contraentetutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, nel e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generaliin favore della sola mandataria. 519. I corrispettivi dovuti Sarà facoltà della Stazione Appaltante: ▪ prevedere, al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 momento della sottoscrizione del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta Contratto ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avverrà in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 ofavore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in mancanzarelazione alle fatture singolarmente emesse; ▪ variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso. 20. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoformato telematico su richiesta dell’Istituto. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

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Samples: Contract for the Assignment of Services

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)calcolati sulla base dell’Offerta Economica, così come specificato al successivo comma 7. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà fattura potrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo nell’Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3fornitura. I termini predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 42261, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale la banca B.N.L. Gruppo BNP Paribas, Agenzia Filiale di Xxxxxx - Xxxxx XxxxxxxxMilano, 00, Codice codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla a Consip la quale quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al Fornitore sono oggetto contratto di revisione ai sensi dell’artfornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, nonché rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati La sospensione di cui all’artal precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno n. 15 giorni di preavviso. 7Resta inteso che il Fornitore, commi 4non appena si sia provveduto al detto pagamento, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi provvederà al consumotempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 3 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per tutti i lotti, verrà riconosciuto uno calcolato sottraendo lo sconto pari a 0fisso, comprensivo di IVA al 21%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le partidi Euro 0,0726 per litro di Carburante per Autotrazione, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52come risultante dall’Offerta Economica, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativiprezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano: • relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata 410/30 per il gasolio); • indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - “Rilevazione quindicinale” (PEC) ove il Fornitore si avvalga periodo di tale modalità.rilevazione più recente);

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carburante

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati determinati applicando la percentuale di sconto indicata nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo pari a 2,62% (due/62 per cento) relativamente al Listino Government Open License di Microsoft, in appendice al Capitolato Tecnico, così come eventualmente revisionato ai sensi del successivo articolo 16. 2. I Servizi Connessi si intendono remunerati con i corrispettivi erogati per la fornitura dei Prodotti Software, così come risultanti dallo sconto offerto al Listino Microsoft allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)in appendice al Capitolato Tecnico. 3. Tali I predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore saranno fatturati a decorrere dalla “Data di accettazioneAccettazione della Fornitura”, previo esito positivo della verifica di cui al precedente articolo 7conformità, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, a inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000770024, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00DEUTSCHE BANK, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 35, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 57. I A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore sono oggetto non inadempiente richiedere di revisione prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di un’istruttoria condotta recedere dal contratto attuativo in considerazione dei dati caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumo. 6crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. Alle 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/201 .Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%0,1% (zero/1). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al precedente comma 34. 712. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata 0,1% (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàzero/1).

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Samples: Adesione Al Lotto 2 Della Convenzione

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)economica. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8Attivazione. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. LgsD.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. LgsX.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul sul:  conto corrente n. 000500012803, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxla Banca Unicredit S.p.A., 00Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;  conto corrente n. 000000047217, intestato al Fornitore presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 57. I corrispettivi dovuti In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore sono oggetto entro il termine di revisione cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di un’istruttoria condotta diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in considerazione caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei dati Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumocrediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 611. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali – limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale. 12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione: a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto pari a 0%S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 714. Alle Amministrazioni Contraenti che che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto pari “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. 15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a 0%Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 816. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata. 17. Gli atti di cessione del credito di cui al D. Lgscomma 10, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera t) dell’art. 20 febbraio 2004 n. 522 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, cui si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàriferisce l’atto.

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Samples: Convenzione Consip Per Fornitura Di Energia Elettrica

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta calcolati sulla base dell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)così come specificato al successivo comma 4. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 34. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). .. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00UNICREDIT, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 45. In caso A parziale deroga di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’artquanto previsto nell’art. 9, comma 8, 4 delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto , il corrispettivo, per entrambi i lotti 1 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base IVA (22%), di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati Euro 0,07198 per litro di cui all’art. 7Carburante per Autotrazione, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52come risultante dall’Offerta Economica, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativiprezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano: • relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata 410/30 per il gasolio ); • indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - “Rilevazione quindicinale” (PEC) ove il Fornitore si avvalga periodo di tale modalità.rilevazione più recente);

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carburante

Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati saranno calcolati secondo quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe)Economica. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazioneAttivazione della Fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 23. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. LgsD.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. LgsX.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i soggetti non obbligati al rispetto dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle soprarichiamate disposizioni normative rimane vigenti. 4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di trasmettere ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 35. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente sui seguenti conti correnti: • n. 000000000200, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale la Banca Popolare di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00Milano, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. ; • n. 000000003301 intestato al Fornitore presso Ubi Banca, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; • n. 000013528X42 intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN XX00X0000000000000000000X00; • n. 018000063152 intestato al Fornitore presso Rovigo Banca, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000; Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i dei soggetti delegati ad operare sul/sui predetto/i conto/i predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 46. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 57. I corrispettivi dovuti In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore sono oggetto entro il termine di revisione cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 115 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di un’istruttoria condotta diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in considerazione caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei dati PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 7, commi 43 comma 1, lett. c) e 5 d), del D.Lgs. n. 163/2006 o50/2016, in mancanzanell’Ordinativo di fornitura, in ragione dell’indice ISTAT accettano preventivamente la cessione dei prezzi al consumocrediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 611. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all’art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell’Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio. 12. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l’interruzione della fornitura da parte del Fornitore. 13. In conformità all’art. 39 bis dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto pari a 0%S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 715. Alle Amministrazioni Contraenti che che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto uno previa verifica del Fornitore dell’effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto pari anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. 16. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a 0%Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 817. Le Alle Amministrazioni Contraenti, Contraenti diverse da quelle di cui al D. Lgsprecedente comma 10 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 20 febbraio 2004 106, comma 13, del D.Lgs. n. 5250/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,02 eurocent/smc, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto. 18. Le Amministrazioni Contraenti, al D. Lgsfine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. 7 marzo 2005 n. 82 Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata. 19. Tutti gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10 e successivi decreti attuativi17 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitàriferisce l’atto.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi