Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla...
Cose assicurabili a condizioni speciali. Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, opere d’arte. Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita “Beni Mobili”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), l’Assicuratore rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dall’Assicuratore soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Cose assicurabili a condizioni speciali. Si intendono compresi nella somma assicurata anche i seguenti beni:
a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
d) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. Relativamente ai beni di cui alle lettere a) - b) - c) l’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo". La Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Relativamente ai beni di cui alla lettera d) l’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo". Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli s...
Cose assicurabili a condizioni speciali. Per le cose assicurabili a condizioni speciali, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con i sottolimiti indicati all’art. 14, Sez. 1 C.P.P..
Cose assicurabili a condizioni speciali. Nell’ambito della somma assicurata per Macchinario Attrezzatura ed Arredamento, L’Impresa risponde senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.34 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, del costo di riparazione o di ricostruzione delle “Cose assicurabili a condizioni speciali” ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L'indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.
Cose assicurabili a condizioni speciali. Relativamente a • archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; • schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; • modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate. Agli effetti della presente garanzia, l’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Cose assicurabili a condizioni speciali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; • schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
Cose assicurabili a condizioni speciali. Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, xxxxxx, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
Cose assicurabili a condizioni speciali. Sono compresi in garanzia e pertanto indennizzabili: - entro il limite dell’1 per cento del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; - entro il limite del 2 per cento del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite.
Cose assicurabili a condizioni speciali sono compresi nell’assicurazione di cui alla partita “Macchinario, Attrezzature, Arredamento” fino alla concorrenza dei limiti previsti nel paragrafo “Limiti di risarcimento” con i seguenti sottolimiti per:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, fino al limite di € 15.600,00,
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, fino al limite di € 26.000,00,
c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici e per personal computer, fino al limite di € 26.000,00,
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, fino al limite di € 52.000,00,
e) pellicce, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, xxxxxx, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre, oggetti di metalli preziosi, metalli preziosi, oggetti d’arte e cose aventi valore artistico od affettivo, fino al limite complessivo di € 26.000,00, con il sottolimite di € 5.200,00 per singolo oggetto. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. Relativamente a tali cose la Società corrisponderà l’indennizzo soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno state riparate, ricostruite o sostituite.