Cose assicurabili a condizioni speciali Clausole campione

Cose assicurabili a condizioni speciali. Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:
Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
Cose assicurabili a condizioni speciali. Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per “Cose assicurabili a condizioni speciali”, l’Impresa risponde fino alla concorrenza di tale somma, del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L’indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1.34 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.“Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, e rende inoperante l’omonima Condizione Speciale all’art. 1.9).
Cose assicurabili a condizioni speciali. Per le cose assicurabili a condizioni speciali, non verrà liquidata somma maggiore di € 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Cose assicurabili a condizioni speciali. La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo di monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, ricette e/o fustelle, buoni pasto e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
Cose assicurabili a condizioni speciali. A parziale deroga dell'art., 3 b), c), d), e) delle Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti, la Società risponde, nei limiti della somma indicata in Scheda di Polizza senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti del solo del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
Cose assicurabili a condizioni speciali si intendono compresi nella partita Contenuto anche i se- guenti beni:
Cose assicurabili a condizioni speciali. Xxxxxx intendersi comprese in garanzia le cose di seguito precisate: La Società risponde, fino alla concorrenza di € 25.000,00 e senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative, comprese le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, software, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.
Cose assicurabili a condizioni speciali. La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 60.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose:
Cose assicurabili a condizioni speciali. Per la cose assicurabili a condizioni speciali, si applica una franchigia di € 258,00 con uno scoperto del 10%.