ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. Art. 14
1. Sono Organi del Fondo: - ?l'Assemblea dei Delegati - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente e il Vice Presidente - il Collegio dei Sindaci
2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli Organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. Art. 14 (Organi del Fondo)
1. Sono Organi del Fondo:
a) l'assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. Organi del Fondo
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. Art. 13 - Organi del Fondo.
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori.
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. 1.1 Organigramma e composizione degli Organi
1. UniCredit mette a disposizione del Fondo il Vice Direttore Generale nonché l’altro Personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.
2. Il trattamento economico di detto personale e del Direttore Generale, come pure le spese generali inerenti all’ordinaria amministrazione del Fondo, vengono sostenute da UniCredit che provvede poi a rivalersi pro quota nei confronti delle altre Aziende del Gruppo, in ragione del rispettivo numero dei Partecipanti.” Analizzata la normativa sulle esternalizzazioni, di cui al D.lgs. 252/2005 ed alle Direttive Generali Covip del 29/07/2020, il Fondo ha fondatamente deciso di non considerare esternalizzata l’attività svolta dalle risorse messe a disposizione dalla Banca ai sensi dell’art. 44 dello Statuto. Infatti, il personale coinvolto nella gestione del Fondo, dettagliato funzionalmente nel seguente organigramma, è dedicato all’Ente ed è a diretto ed esclusivo riporto degli Organi del Fondo. I ruoli ricoperti e le attività svolte dal personale risultano segregati rispetto alle linee gerarchiche e di riporto di UniCredit spa, né quest’ultima ha potere organizzativo o di indirizzo o valutativo sulle loro mansioni e sui loro compiti svolti presso il Fondo. Tale aspetto risolve, altresì, i potenziali conflitti di interesse con il soggetto istitutore. Le suddette valutazioni, coerenti con quanto dichiarato nel documento sulle esternalizzazioni, risultano ulteriormente avvalorate dalla considerazione che l’operato delle risorse è valutato direttamente dagli organi di amministrazione e controllo del Fondo. Inoltre, il personale addetto, ancorché alle dipendenze della Banca, è a tutti gli effetti impiegato esclusivamente nelle attività funzionali dell’Ente, seguendo linee di indirizzo e di intervento (ed i relativi perimetri) stabilite dalla Direzione Generale del Fondo. La descritta impostazione non si concilia con le previsioni in materia di esternalizzazione, che mirano a monitorare, verificare e regolamentare i compiti di un fornitore esterno su cui gravano, prioritariamente ed in via prevalente, obblighi il cui mancato rispetto comporta l’assunzione di una responsabilità di natura contrattuale. Il Personale è dotato delle specifiche necessarie professionalità e svolge le seguentiattività: Gestione Rischi, Attuariale, Compliance, Finanza, Contabilità Pianificazione e Controllo di Gestione, Gestione Immobiliare, Amministrazione, Organizzazione e Comunicazione, come da...
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. Gli organi del Pondo sono: un consiglio di governatori, un consiglio di amministrazione ed un presidente. Il Pondo utilizza, per adempiere alle proprie funzioni, i funzionari e gli impiegati della Banca nonché la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni e, se il consiglio di am ministrazione riconosce la necessità di personale supplementare, il Pondo disporrà di tale personale, che sarà assunto dal Presidente in conformità del comma (V) del paragrafo 4 dell’articolo 30. A rticolo 23.
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Il Consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al Con siglio di amministrazione, ad eccezione del potere:
(i) di ammettere nuovi partecipanti e di fissare le condizioni per la loro ammissione;
(ii) di autorizzare sottoscrizioni aggiuntive a norma dell’articolo 7
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. ART. 30 –
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. ORGANIGRAMMA ORGANI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. 3 ORGANIGRAMMA 3 ORGANI SOCIALI 4 DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE DEL FONDO 6 COMITATI 6 FUNZIONI FONDAMENTALI 9 SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL FONDO 10 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO 11 SOGGETTI INCARICATI DELL’EROGAZIONE DELLE RENDITE 12
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO. ORGANIGRAMMA Si riporta di seguito l’Organigramma del Fondo.