DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE SOLUZIONI TECNICHE RICHIESTE Clausole campione

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE SOLUZIONI TECNICHE RICHIESTE. ART. 03:
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE SOLUZIONI TECNICHE RICHIESTE. La procedura sarà gestita secondo le modalità dell'outsourcing, ovvero il server e le procedure necessarie al corretto funzionamento del servizio dovranno risiedere in una sede di competenza dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. La sede, le attrezzature e l'organizzazione del sistema sono di competenza e responsabilità dell'impresa aggiudicataria per il servizio di outsourcing offerto. L’accesso alla procedura deve avvenire tramite l’utilizzo di un browser in modalità Http (Microsoft Explorer o Netscape Navigator o altro), sia per il personale del Comune avente diritti di amministratore del sistema, sia per le imprese autorizzate alla partecipazione della gara on line. Il Servizio di Assistenza agli utenti (Help Desk) sarà raggiungibile attraverso un call center, contattabile mediante numero verde, predisposto dall’aggiudicataria ed una casella di posta elettronica. L’aggiudicataria dovrà assicurare dei livelli di servizio che rientrino almeno nei seguenti standard: - Un “Livello di Servizio”, calcolato su base mensile come il rapporto fra le chiamate risposte in meno di 20 secondi e la somma delle chiamate risposte e quelle abbandonate in più di 14 secondi (conteggiati dopo il messaggio di xxxxxxxxx), maggiore o uguale all’80%; - Un “Tasso di Abbandono”, calcolato su base mensile come il rapporto fra le chiamate abbandonate in più di 14 sec e la somma delle chiamate risposte e quelle abbandonate in più di 14 sec (conteggiati dopo il messaggio di xxxxxxxxx), minore o uguale al 5 %; - Una disponibilità del servizio che renda disponibili operatori telefonici almeno per 11 ore al giorno dal lunedì al venerdì. La piattaforma elettronica dovrà essere in grado di:

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.