Donne Clausole campione

Donne. 1. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 47 -quinquies ord. penit. ...................... p. 323
Donne. Tabella riepilogativa Misura Tipologia ed entità Target Tempistica e scadenze Incentivi per l’assunzione di donne Incentivo contributivo Riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato N.B. in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato potrebbe risultare più conveniente accedere all’incentivo contributivo previsto dalla legge 208/15 (esonero dei contributi per un periodo di 24 mesi, nella misura del 40%) Donne - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle aree svantaggiate; ovvero - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro, ovunque residenti; ovvero - disoccupate da oltre dodici mesi con almeno cinquant’anni di età, ovunque residenti Nessuna scadenza Per l’incentivo di cui alla legge 208/15, l’assunzione deve essere effettuata entro il 31.12.16 Tabelle di dettaglio
Donne. Per le donne di cui all’Avviso "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori", assunte a seguito della stipula del CdR è prevista l’erogazione di un bonus di conciliazione, per le spese di cura dei figli nel primo periodo di inserimento lavorativo. Tale periodo è comunque non superiore a 6 mesi. Le modalità di accesso al bonus sono descritte nella sezione B del presente Avviso.
Donne. Nella procedura di licenziamento collettivo è vietato licenziare una percentuale di donne più alta di quella già occupata in precedenza (una sorta di “quota rosa” stabilita in tema di licenziamenti). . Anche questo aspetto andrà valutato nell’ impugnativa per le lavoratrici. La norma di legge è l’ art. 5, comma 2, della legge 223/91:
Donne. Descrizione La legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 12, prevede che in caso di assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle aree svantaggiate o impiegate in una professione o in un settore caratterizzati da un’accentuata disparità di genere; ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“ per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel biennio 2021/2022 è previsto l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Donne. La riduzione contributiva di cui sopra si applica anche alle assunzioni (o alle somministrazioni) di: − donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti comunitari o nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lett. e) del Regolamento CE n. 800/2008 (professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo- donna in tutti i settori economici dello Paese), individuate annualmente da un decreto dei Ministri del Lavoro e dell’Economia; − donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Le agevolazioni per gli over-50 e per le donne si applicano nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008, che individua le condizioni affinché gli aiuti previsti da norme nazionali, a settori e tipologie di imprese, non violino le regole comunitarie sulla libera concorrenza. Fin d’ora si possono pronosticare alcune problematiche, già emerse in relazione al contratto di inserimento, che lo sgravio contributivo per le donne ricorda molto, per ciò che concerne l’esatto significato da attribuire alla formula privo di impiego regolarmente retribuito, non ancora oggetto di chiarimenti amministrativi e la necessità di un decreto ministeriale annuale, che troppo spesso arriva con grave ritardo. Non sembra viceversa problematico affermare che le agevolazioni di cui sopra saranno fruibili da qualsiasi datore di lavoro e non solamente da quelli costituiti in forma d’impresa.
Donne. La condizione delle donne adulte e minori detenute e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiede una particolare attenzione sia in riferimento a problemi legati alla specificità dell'essere donna (casi di maternità e cura del figlio in situazione di detenzione, sia in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti. Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria assicurano pari opportunità di trattamento alle donne detenute adulte e minorenni e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, garantendo: 1. la consulenza materno-infantile e le iniziative formative-educative realizzate dai consultori familiari delle unità sanitarie locali; 2. la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi formativi; 3. l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 della L. 354/75 modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno; 4. la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della territorializzazione della pena, attraverso la previsione di un adeguato numero di sezioni detentive femminili. Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria convengono sulla necessità di dare una risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari. L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio- educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la comunità esterna, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni di volontariato.
Donne. In tema di occupazione femminile, l’Italia, con il suo 46,3% rispetto al 57,4% dell’Europa, è ancora lontana dagli obiettivi del 60% entro il 2010, indicati come prioritari dalla Conferenza di Lisbona. Nelle politiche nazionali si impone, dunque, un radicale cambio di rotta che porti ad un sostanziale aumento dell’occupazione femminile ,equiparando condizioni di partenza nella società tra uomini e donne e, soprattutto, includendo la dimensione di genere in un nuovo patto intergenerazionale (Rapporto “Donne, Innovazione e Crescita – Nota aggiuntiva di Lisbona). Il mercato del lavoro si connota sempre di più come una questione di forte competitività e qualità dove il genere è il fattore nuovo cui guardare con attenzione. Flessibilità e mercati possono essere la grande occasione per una “rivoluzione” dell’organizzazione del lavoro all’interno della quale il genere, può giocare un ruolo fondamentale di rinnovamento e di inclusione sociale. La partita che l’Europa sta giocando basa le sue prospettive di successo sulla capacità di ciascun paese membro di tenere il passo con la globalizzazione ma questo, in Italia, può attuarsi solo se le politiche di genere entreranno a pieno titolo nell’Agenda del Governo perché ritenute “risorsa importante” per lo sviluppo più generale del Paese. L’Italia delle donne continua a viaggiare a due velocità: al nord il tasso di occupazione femminile raggiunge anche il 74,3% contro un tasso rilevato nel Mezzogiorno del 34,7%. È perciò improrogabile colmare i molti gap occupazionali - soprattutto al Sud coniugando flessibilità e sicurezza attraverso norme certe e condivise da tutti gli attori coinvolti (imprenditori, sindacato, istituzioni locali) - e ridare fiducia alle nuove generazioni che, in molti, troppi, casi, hanno addirittura perso la speranza e la voglia di cercarsi un lavoro. Ridare prospettiva alla strategia di Lisbona è l’obiettivo prioritario della politica oggi. E favorire l’occupazione femminile significa, oggi come ieri, tenere conto dell’obiettivo di valorizzare le risorse umane nel lavoro e consentire a donne e uomini di poter lavorare ed occuparsi della famiglia”, già presente nel precedente quarto programma di azione per le pari opportunità tra donne e uomini (1996/2000) e ripreso negli obiettivi dei quattro pilastri della Strategia di Lisbona: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità. Quanto sopra citato è stato già specificato non solo nella possibilità di conciliare il lavoro con la vita...

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  • Segue La contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio di una pratica commerciale. L’accertamento della natura sleale o scorretta della pratica di utilizzazione di clausole vessatorie ai sensi della clausola generale di cui agli artt. 5, para 2, della direttiva e 20, comma 2°, cod. cons. impone di soffermarsi su significato e portata dei due elementi che testualmente la compongono: i) la contrarietà alla diligenza professionale e ii) l’idoneità a falsare in misura rilevante (o 23.11.2016; Università Popolare di Milano-Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Provvedimento n. 26197 del 29.09.2016; Exquisa Latticino-Solo0,0025% di colesterolo, Provvedimento n. 26147 del 27.07.2016). 264 V. infra, successivo § 2.1. 265 Come già evidenziato, sembra innegabile che il criterio della diligenza professionale operi come «valore ermeneutico ordinante all’interno del sistema della nuova disciplina» (così S. ORLANDO, Le informazioni, cit., p. 143) e che, come tale, esso giochi un ruolo interpretativo decisivo delle fattispecie di p.c. scorrette (G. DE XXXXXXXXXX, sub art. 20, in Commentario breve al diritto dei consumatori, cit., 13, p. 154; X. XXXXXXX, sub art. 20, in Codice commentato della concorrenza e del mercato, cit., p. 1701; M XXXXXXXXX, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 85). In questa ottica deve dunque leggersi quella giurisprudenza della Corte di Giustizia passata in rassegna sotto la precedente nota: l’accertamento della ricorrenza di una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 6, o aggressiva ai sensi dell’art. 7 o ancora di una delle p.c. elencate nell’allegato I (art. 5, para 5), non rende necessario verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima giacché detto ultimo accertamento è implicito nella ricorrenza dei requisiti delle fattispecie particolari di p.c. sleali. In questo senso X. XXXXXXX, o.u.c., p. 142 rileva come «i comportamenti ingannevoli e aggressivi, come rappresentati nelle fattispecie generali degli artt. 21, 22 e 24 del Codice del consumo e nelle fattispecie tipiche di cui alle liste nere degli articoli 23 e 26 Codice consumo, sono comportamenti vietati come p.c. scorrette in quanto ritenuti dal legislatore contrari per definizione alla diligenza professionale» (corsivo dell’Autore). Ancora, secondo lo stesso A.: «Mentre è vero che di fronte a comportamenti generalmente o tipicamente ingannevoli o aggressivi l’interprete non deve chiedersi se essi siano vietati, deve riconoscersi che tale soluzione è valida solo in quanto la sussunzione di comportamenti concreti nelle varie fattispecie di p.c. ingannevoli o aggressive sia operata sulla base di una corretta interpretazione delle relative norme, e cioè a condizione che le norme che rappresentano in astratto i vari comportamenti ingannevoli e aggressivi siano rettamente intese alla luce del concetto della contrarietà alla diligenza professionale» (ID., o.u.c., p. 142).

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • IL PRESIDENTE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.