DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA Clausole campione

DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. Ai sensi della legge n. 123 del 3/08/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l’Azienda ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito DUVRI), Allegato 3 al presente CSA, e ha quantificato i costi per evitare i rischi da interferenza in € 1.000,00/anno (IVA inclusa) per la sola Azienda Ospedaliera Niguarda. Tale somma, compresa nella base d’asta, non è soggetta a ribasso e l’impresa è tenuta a utilizzarla per adottare gli accorgimenti indicati nel DUVRI al fine di ridurre i rischi da interferenza. Il DUVRI, e i costi in esso quantificati, potranno essere aggiornati dall’Azienda entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva anche su proposta dell’Impresa. I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica. L’impresa dovrà presentare i documenti richiesti nel DUVRI relativi alla sicurezza, in base a quanto indicato nei successivi articoli del presente CSA.
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. Si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente capitolato quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto dell’appalto. Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione della rete stradale dell’ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell’Azienda Ospedaliera. Dette interferenze sono regolate da specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dall’Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare. I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica.
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. La stazione appaltante dopo attenta valutazione ritiene che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI e per la quantificazione degli oneri per la sicurezza in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L'impresa tuttavia dovrà tenere conto nella formazione dell'offerta economica dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta. Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. La Ditta appaltatrice è tenuta, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle eventuali normative vigenti e/o che saranno approvate relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19. Nel presente appalto, quindi, la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti.
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. Il Comune di Aidomaggiore, in qualità di stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo degli oneri della sicurezza imputabili ad interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n° 81/2008, ed alla redazione del DUVRI in quanto il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. Tale documento potrà essere redatto su proposta dell'esecutore del contratto in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, a seguito di valutazione del committente. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero, mentre gli oneri di sicurezza in capo alla ditta sono ricompresi e coperti nell'importo indicato a base d'asta. L'appaltatore avrà l'obbligo della dotazione ed osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in ordine al proprio personale. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale dovrà dimostrare in sede di verifiche dell'anomalia delle offerte che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. L’Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008. L’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni, permanenti, di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Il personale operante in biblioteca dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi. E’ obbligo dell'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta e sono a suo carico tutti gli on...
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. Il Comune di Samassi, in qualità di stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo degli oneri della sicurezza imputabili ad interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n° 81/2008, ed alla redazione del DUVRI in quanto il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. Tale documento potrà essere redatto su proposta dell'esecutore del contratto in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, a seguito di valutazione del committente (indicare in sede di gara). Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero, mentre gli oneri di sicurezza in capo alla ditta sono ricompresi e coperti nell'importo indicato a base d'asta. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale dovrà dimostrare in sede di verifiche dell'anomalia delle offerte che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. 19 34. SOPRALLUOGO 20
DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA. Non sono stati riscontrati rischi da interferenza e pertanto non è stato redatto il DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza Art. 13 - Cauzione Si dà atto che, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 l’Impresa ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro….(…) mediante….Detta polizza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata, è conservata agli atti della Direzione XXXXX.

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  • ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

  • REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

  • Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità