Orario di lavoro del personale Clausole campione

Orario di lavoro del personale. Per quanto attiene all’orario di lavoro da dedicare alle attività accessorie al funzionamento del Nido si rimanda alla normativa specifica emanata a livello nazionale, regionale e comunale (all. 2 della Delibera 400 del 3 agosto 2007 del Comune di Roma e ss.mm.ii), nonché al presente Capitolato. In particolare, l’OEA deve prevedere nell’orario di lavoro dei dipendenti in organico al Nido: - per ogni unità di personale con funzione educativa , almeno n. 43 ore annue per le attività accessorie al funzionamento del Nido (di cui 18 ore per la programmazione, 10 ore per gli incontri con le famiglie, 15 ore per la formazione in servizio) - per ogni unità di personale con funzioni ausiliarie, almeno n. 20 ore annue per le attività accessorie della funzione tra cui l’aggiornamento professionale e le riunioni organizzative.
Orario di lavoro del personale. Art. 34 – Organizzazione del personale Art. 35 – Orario flessibile del personale
Orario di lavoro del personale. L'orario di lavoro del personale e la relativa turnazione sono definite alla fine del periodo di ambientamento dei bambini/e, e costituiscono un allegato di questo disciplinare. L'orario di lavoro garantisce sempre e comunque la compresenza degli insegnanti nella fascia dell'assemblea del mattino e della didattica (orientativamente dalle 9,00 alle 12,00). Si possono prevedere deroghe scritte e motivate. Il personale a tempo pieno lavora presso il Nido per 35 ore settimanali di cui 30 con i bambini e 5 in attività definite di «monteore» che contemplano la progettazione educativa, la documentazione, la formazione in itinere, gli incontri con i genitori e quelli con il gruppo di lavoro e il Coordinatore Pedagogico.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Orario di lavoro del personale. A.T.A. 1.l'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico; nella sua definizione si deve tener conto sia delle necessità di servizio (copertura di tutte le attività didattiche inserite nel P.O.F. e delle iniziative organizzate dall’Istituto) sia delle esigenze dei lavoratori 2.esso si articola in 36 ore settimanali di norma antimeridiane (è prevista la riduzione a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o nelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana: condizioni che si verificano nei plessi di Scuola dell’Infanzia, nel plesso di Scuola Primaria LA PIRA ed in quello di Scuola Secondaria PEA; la riduzione alle 35 ore si ha ovviamente solo nei periodi in cui il servizio è effettivamente strutturato in tale modo; le ore di servizio effettuate oltre le 35 ore settimanali, là dove spettano, sono recuperate come indicato al successivo punto 3 3.le ore prestate in eccedenza all’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, dietro richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, nei periodi di sospensione dell’attività didattica e delle lezioni, comunque non oltre il 30 giugno. Possono essere recuperate oltre il 30 giugno solo se vanno a coprire dei prefestivi.
Orario di lavoro del personale. L’orario di lavoro del personale è funzionale all’orario di servizio e di apertura della scuola all’utenza. L’orario di lavoro è di norma di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario d’obbligo, devono di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. Nell’organizzazione dei turni e degli orari si dovrà tener conto delle seguenti esigenze di funzionalità dell’istituto, indicate per ciascuna tipologia di personale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.