Anticorruzione. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Anticorruzione. Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Anticorruzione. Ai sensi del vigente Piano comunale di Anticorruzione, approvato con atto di Giunta municipale n. 3 del 22.01.2019, è fatto divieto all'ASP S.p.A., durante l’esecuzione del presente contratto, di intrattenere rapporti di servizio e fornitura o professionali in genere, con gli Amministratori e Dirigenti e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
Anticorruzione. 15.1 I Partner si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).
15.2 A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i Partner si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto alla presente Convenzione che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.
15.3 Ciascun Partner dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento degli altri Partner e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
15.4 I Partner riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà i Partner adempienti a tali obblighi a risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Anticorruzione. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l’appaltatore non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Anticorruzione. L’Aggiudicatario deve attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASST pubblicato sul sito istituzionale dell’ASST e si impegna al completo rispetto degli stessi da parte dei professionisti che effettuano le prestazioni. Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all’immagine e onorabilità dell’ASST.
Anticorruzione. 1. Le parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell’Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Anticorruzione. Il Fornitore dichiara che: non ha violato alcuna legge e regolamento relativi all’anticorruzione; non è stato soggetto a sanzioni civili o penali, in Italia o all'estero, per violazione di leggi e regolamenti relativi all’anticorruzione; non sono state avviate nei suoi confronti indagini o procedimenti che potrebbero portare a sanzioni di tal tipo; per quanto di sua conoscenza, nessun funzionario o dirigente della sua società è stato soggetto a sanzioni civili o penali, in Italia o all'estero, per violazione di leggi e regolamenti in materia di corruzione, né sono state avviate nei loro confronti indagini o procedimenti che potrebbero scaturire nell’applicazione di tali sanzioni. Il Fornitore garantisce che: rispetta e rispetterà le disposizioni di legge in materia di lotta alla corruzione in conformità alla Convenzione OCSE del 1997 e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) portante la data del 2003; non ha corrisposto e non corrisponderà, direttamente o indirettamente, alcuna donazione, regalo, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi tipo a qualsiasi persona al fine o in ragione di addivenire alla conclusione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà informare il Dipartimento Risk & Compliance di ARaymond di qualsiasi donazione, regalo, pagamento, remunerazione o utilità di qualsiasi tipo che gli venga richiesto di offrire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dipendente, funzionario o rappresentante di ARaymond o a qualsiasi persona che possa influenzare le loro decisioni in relazione all'esecuzione del Contratto.
Anticorruzione. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori, il Codice di comportamento aziendale del Comune di Lucca approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2014 e disponibile on−line nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet xxx.xxxxxx.xxxxx.xx. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'art. f3, comma 16 ter del D.Lgs. 16f/2001.
Anticorruzione. Le Parte si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”). A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Protocollo che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento delle altre Parti e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni. Le Parti riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà le Parti adempienti a tali obblighi a risolvere unilateralmente il presente Protocollo ai sensi dell’art. 1456 c.c.