Garanzie del Fornitore Clausole campione

Garanzie del Fornitore. Il Fornitore sarà garante nei confronti del Factor, con espressa rinuncia ad ogni eccezione: a) che i Crediti, anche futuri, oggetto di Cessione siano certi, liquidi ed esigibili a scadenza; b) che l’importo dei Crediti sia incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore e che il Fornitore medesimo non sia a conoscenza di fatti e/o notizie relativi ad insolvenza in atto o potenziale del Debitore; c) che i contratti in base ai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno siano validamente stipulati e dal Fornitore medesimo adempiuti esattamente e puntualmente nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti; d) che i Crediti, anche futuri, oggetto di Cessione siano nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore e legittimamente e liberamente trasferibili, né soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli a favore di terzi, né sussistano altrui diritti o vincoli di sorta su beni, merci ecc. e documenti cui i Crediti stessi si riferiscano; e) che non vi siano da parte del Debitore ragioni opponibili al Factor di compensazione, sia pure parziale, dei Crediti oggetto di Cessione; f) che i Crediti oggetto di Cessione rappresentino la totalità dei Crediti del Fornitore nei confronti di ogni singolo Debitore; g) della solvenza di ogni Debitore, salvo quanto previsto alla sezione IV del presente contratto, per tutti indistintamente i Crediti oggetto di Cessione.
Garanzie del Fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce ad AstraZeneca quanto segue: a. Il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e assensi necessari per stipulare la presente Convenzione e per fornire i Servizi qui previsti; e b. I termini della presente Convenzione non sono in contrasto con gli altri accordi contrattuali; inoltre il Fornitore non stipulerà alcun contratto di fornitura Servizi che in qualsiasi modo ne comprometta in maniera sostanziale la capacità di portare a termine i Servizi con puntualità; e c. Il Fornitore dispone delle strutture, il personale e l'esperienza quantitativamente e qualitativamente sufficienti per svolgere tutti i Servizi di cui alla presente Convenzione con puntualità. Su richiesta del Promotore, il Fornitore fornirà una copia del curriculum vitae del soggetto responsabile; e d. il Fornitore svolgerà i Servizi in modo competente, professionale e diligente e nel rigoroso rispetto della presente Convenzione, di tutti i termini e le disposizioni del Protocollo, di tutte le leggi, regolamenti, linee guida, standard professionali, buone pratiche cliniche o di laboratorio, a seconda del caso, di tutti i requisiti della struttura e di qualsiasi altro standard professionale, delle linee guida, delle istruzioni di AstraZeneca (nell’insieme, le "Leggi e regolamenti applicabili"); e e. Tutto il personale del Fornitore assegnato all’esecuzione dei Servizi previsti dalla presente Convenzione è qualificato e adeguatamente formato.
Garanzie del Fornitore. 8.1 In aggiunta a ogni altra garanzia prevista in altre clausole delle presenti condizioni generali o dalla legge, il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e i Servizi sono: (a) realizzati e forniti in conformità alla Normativa Applicabile e soddisfano i requisiti ivi richiesti, (b) conformi alle specifiche, progetti, descrizioni e requisiti approvati e richiesti dalla Società e sono idonei agli scopi per i quali sono previsti e realizzati, (c) eseguiti e prestati a regola d’arte, secondo i più alti standard qualitativi, (d) esenti da vizi e/o difformità tali da rendere, in tutto o in parte, inidonea la relativa fruizione da parte della Società, e (e) non violano alcun brevetto, licenza, diritto di brevetto industriale, modello o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. 8.2 I Beni e i Servizi sono garantiti per vizi e/o difetti per un periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Fornitura o, se successiva a quest’ultima, dalla data di effettiva consegna dei Beni e/o di effettivo completamento dei Servizi (purché approvate per iscritto dalla Società), salvo diversa e maggiore determinazione del periodo di garanzia prevista dalla legge italiana. La suddetta garanzia non opererà nell’ipotesi in cui i vizi derivino direttamente dall’applicazione delle specifiche tecniche e istruzioni fornite dalla Società per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi, in relazione alle quali il Fornitore, ancor prima della fornitura dei Beni e/o dei Servizi, abbia declinato per iscritto ogni responsabilità a suo carico. Anche in deroga alle diverse disposizioni di legge, il termine entro il quale la Società potrà denunciare i vizi e/o le difformità al Fornitore è di sessanta (60) giorni dalla data della relativa scoperta. 8.3 Qualora, durante il periodo di garanzia di cui al precedente paragrafo 8.2, vengano riscontrati vizi e/o difformità nei Beni e/o Servizi forniti, la Società, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge e/o dalle presenti condizioni generali (ivi incluso il diritto di risolvere le presenti condizioni generali e/o il relativo Ordine di Acquisto), e salvo il diritto di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, potrà a sua discrezione (i) ottenere il rimborso del Prezzo pagato, o (ii) esigere che il Fornitore, a sue spese e nel più breve tempo possibile, ponga in essere qualsiasi attività necessaria per eliminare e/o porre rimedio a tali vizi e...
Garanzie del Fornitore. 7.1 Il Fornitore garantisce che i crediti ceduti sono esistenti ed esigibili e garantisce la validità dei sottostanti rapporti contrattuali da cui questi derivano. 7.2 Il Fornitore garantisce di essere l’unico legittimo titolare dei diritti di credito ceduti e di avere pieno titolo sugli stessi i quali risultano liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi. 7.3 Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
Garanzie del Fornitore. 5.1 Fatto salvo per quanto diversamente indicato da GFT nell’Ordine di Acquisto, il Fornitore garantisce che i beni e/o i servizi forniti sono conformi alle Specifiche Tecniche, sono esenti da vizi e/o difetti e assicurano un buon funzionamento per un periodo di dodici mesi dalla loro consegna. 5.2 Qualora, durante il periodo di garanzia indicato nel paragrafo 5.1, i beni forniti risultino affetti da deficienze, vizi e/o difetti, mancanze di qualità o malfunzionamento, GFT ha il diritto, in alternativa ed a suo insindacabile giudizio, di: (i) di ottenere dal Fornitore, a cura e spese di quest’ultimo, la sostituzione ovvero la riparazione dei beni difettosi senza alcun onere aggiuntivo a carico di GFT, fermo restando il diritto di GFT di addebitare al Fornitore gli eventuali danni subiti in conseguenza del suo inadempimento; oppure (ii) di ottenere dal Fornitore una riduzione del corrispettivo a questi dovuto per la fornitura dei beni e/o dei servizi affetti da deficienze, vizi e/o difetti, mancanze di qualità o malfunzionamento in misura proporzionale alla loro diminuzione di valore; (iii) di risolvere l’Ordine di Acquisto per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente obbligo del Fornitore (1) a restituire prontamente a GFT il corrispettivo percepito per la fornitura, (2) a corrispondere a GFT un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto al Fornitore per la fornitura se questa fosse stata correttamente eseguita (fatta salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno) e (3) a ritirare prontamente propria cura, responsabilità e spese al ritiro dei beni difettosi forniti (con diritto di GFT ad addebitare al Fornitore un equo compenso per il deposito e la custodia di tali beni sino al loro ritiro). 5.3 Nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia costituito da servizi, il Fornitore garantisce a GFT che tali servizi saranno eseguiti (i) in conformità alle Specifiche Tecniche, a regola d’arte e con la diligenza di cui all’articolo 1176 secondo comma del codice civile; (ii) per mezzo dell’autonoma organizzazione del Fornitore che quest’ultimo dichiara essere perfettamente idonea allo scopo e che sarà mantenuta tale adeguandola di volta in volta all’evoluzione del settore e delle esigenze del mercato; (iii) per mezzo di personale dipendente del Fornitore dotato della necessaria preparazione e specializzazione tecnica. In ogni caso, il Fo...
Garanzie del Fornitore. 9.1 Il Fornitore garantisce – senza limitazione alcuna - che l’oggetto della Fornitura ed ogni sua parte o componente non sono affetti da vizi che ne compromettano il valore, l’idoneità all’uso o la corretta utilizzabilità. In particolare, il Fornitore garantisce: i) che le caratteristiche e le specifiche dei beni sono conformi a quelle indicate nell'Ordine, ii) l’idoneità e l’adeguatezza dei beni rispetto al loro normale utilizzo, iii) la conformità dei beni ai requisiti tecnici richiesti, anche tenuto conto dello specifico processo produttivo cui sono destinati. Il Fornitore garantisce che il prodotto è conforme alle disposizioni normative e regolamentari. 9.2 Ove i beni manifestino dei vizi, Brenntag avrà il diritto di esercitare ogni azione di garanzia, riservandosi la facoltà di scegliere il modo attraverso cui il Fornitore debba porre rimedio. Nel caso in cui il Fornitore si rifiuti di rimediare al difetto, decorsi 10 giorni lavorativi (o altro termine fissato da Brenntag), Brenntag avrà titolo a porvi rimedio diretto oppure a ricorrere all’ausilio di un soggetto terzo, con ogni spesa a totale carico del Fornitore. 9.3 Il Fornitore sarà responsabile per ogni comportamento imputabile a un proprio fornitore/subappaltatore/subfornitore/dipendente/collaboratore/consulente.
Garanzie del Fornitore. 6.1 Il Venditore si impegna a produrre gabbiette di elevati standard qualitativi, realizzate con filo in acciaio dolce zincato o laccato e di banda stagnata per il cappellotto. 6.2 Il Venditore garantisce che i suoi prodotti sono immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati. 6.3 Il Venditore garantisce la qualità delle gabbiette a condizione che siano correttamente utilizzate dall’Acquirente secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali e dalle Norme d’impiego. 6.4 Il Venditore garantisce l’integrità del filo metallico della gabbietta e del suo trattamento sino ad una temperatura massima di 70° centigradi (Celsius) e senza l’impiego di sostanze corrosive che entrino in contatto con il Prodotto. 6.5 Il Venditore garantisce per due anni il Prodotto, decorrenti dalla consegna, sempre che la conservazione avvenga nel rispetto delle indicazioni delle presenti Condizioni Generali e delle Norme d’impiego.
Garanzie del Fornitore. 11.1 In aggiunta ad ogni altra garanzia di legge, il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni, all’atto della Consegna , (i) saranno pienamente conformi alle specifiche tecniche e qualitative di Spal Automotive S.r.l.;
Garanzie del Fornitore. 8.1. Il Fornitore garantisce al compratore la piena proprietà degli apparati e degli impianti forniti e la libertà di essi da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi. 8.2. Il Fornitore garantisce la perfetta idoneità all’uso degli apparati forniti e che gli stessi sono immuni da vizi. Tale garanzia opera, per tutte le apparecchiature, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente articolo 2.5 relativo alla prima apparecchiatura consegnata e con durata sino a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente articolo 2.5 relativo all’ultima apparecchiatura consegnata ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 lett. b), ovvero per il superiore termine offerto dal Fornitore in sede di gara.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Obbligazioni generali del Fornitore Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Atti di Adesione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti; d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza; f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche all’Accordo Quadro e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • OBBLIGHI DEL FORNITORE 14.1 Il Fornitore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività. 14.2 Il fornitore si obbliga inoltre a: • eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi; • dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; • adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto; • curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, il Fornitore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione; • comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese ad ENEL ai fini dell’affidamento del Contratto. Inoltre, il Fornitore accetta che ENEL potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità e la attualità delle dichiarazioni fornite, e si impegna a produrre su richiesta di ENEL, sin dalla stipula del contratto, eventuale idonea ulteriore documentazione. Qualora dovesse emergere il mancato aggiornamento delle informazioni e/o la loro non veridicità ENEL, potrà, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, adottare - a suo insindacabile giudizio - provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione di ENEL, nonché di risoluzione immediata e di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto/i Contratti assegnati sulla base delle dichiarazioni infedeli. 14.3 Resta fermo, pertanto, che il Fornitore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte. 14.4 Il Fornitore, durante l’esecuzione del contratto, è tenuto a comunicare preventivamente ad ENEL eventuali modifiche di uno o più prodotti presenti nel catalogo ed oggetto del contratto, evidenziando tutte le novità introdotte rispetto alla fornitura originaria oggetto del contratto. Il fornitore garantisce in ogni caso, che le novità introdotte non pregiudicheranno in alcun modo l’installazione del prodotto rispetto alla versione precedente e non creeranno pregiudizio alla sicurezza e all’ambiente. ENEL si riserva di valutare le modifiche proposte prima dell’accettazione. In ogni caso il fornitore si impegna a mantenere invariati i prezzi originariamente riportati nel contratto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.