Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Service Agreement

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato: • per il Lotto n. 2, garanzia ai sensi delle disposizioni definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A avente n. 1198298 di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilquattrocento/00); • per il Lotto n. 3, incondizionata garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A avente n. 1198308 di importo pari ad Euro 1.318.400,00 = (unmilionetrecentodiciottomilaquattrocento/00); in favore di Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 78. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 89. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 910. L’Impresa si impegna espressamente Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a manlevare quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e tenere indenne INPDAP regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le conseguenze derivanti informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. 11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla eventuale inosservanza garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 13. A garanzia del pagamento delle norme verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato: • per il Lotto n. 2, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e prescrizioni tecnichedi importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00); • per il Lotto n. 3, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di sicurezza importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e sanitarie vigentidei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Garanzia. 1. Al fine 6.1 Alla sottoscrizione del Contratto Definitivo, a garanzia dell’esatto adempimento di assicurare l’esatto adempimento delle tutte le obbligazioni assunte nel presente contrattoassunte, l’Impresa la sub-concessionaria si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni fornire evidenza e consegnare copia a SOGEAAL di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo o assicurativa con primario istituto a prima e semplice richiesta pari ad euro ,00 ( /00Euro 236.000,00 (duecentotrentasemila/00). 6.2 Detta fideiussione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e per l’ulteriore periodo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del medesimo accordo, incondizionata e prevedente espressamente dovrà espressamente: 1. contenere la rinuncia al beneficio della clausola di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art; 2. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezionedi SOGEAAL; 3. escludere la possibilità che siano opposte eccezioni o riserve di qualsiasi natura o genere o la facoltà di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione; 4. escludere che possano altresì costituire riserva od ostacolo alla escussione del fideiussore né eccezioni o contestazioni da parte della sub-concessionaria in qualunque forma mosse, anche in deroga all’art.1945 cod. civné la pendenza di procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria. 26.3 La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del contratto definitivo potrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto del Contratto Definitivo per inadempienza della sub-concessionaria. 6.4 C.F. : 00977680917 In caso di escussione anche parziale della fideiussione la sub-concessionaria si obbliga fin da ora, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del Contratto Definitivo, al pronto reintegro della medesima garanzia e/o alla stipula di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e per condizioni, a quella originaria. La garanzia fideiusssoria mancata reintegrazione della fideiussione o la sua sostituzione come sopra indicata conferirà a SOGEAAL, nella sua sola discrezionalità, la facoltà di cui risolvere il Contratto Definitivo dandone semplice comunicazione al concessionario per mezzo di lettera raccomandata A./R. o per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) e la sub- concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno. In tale eventualità, ovvero laddove tale facoltà venga esercitata, il sub-concessionario rimarrà altresì obbligato al pagamento di una penale per un valore pari a quello del canone che, in base al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 4.1 della presente scrittura, sarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, così occorso, anticipato termine del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa contratto e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi quello della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto naturale scadenza del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Sub Concession Agreement

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento (a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP presta, con effetto immediato, in favore dell’Intermediario Garantito, che accetta, una [contro-garanzia]22/[una garanzia]23 autonoma, diretta, a prima richiesta e senza eccezioni (la “Garanzia”): (i) fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (ii) e (iii), a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia [dall’Intermediario Garantito nei confronti di ciascun Finanziatore Sottostante ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163presente Accordo]24/[da ciascun Beneficiario Finale nei confronti dell’Intermediario Garantito ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]25; (ii) fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (iii), mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo massimo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all’80% dell’ammontare iniziale in linea capitale [garantito ai sensi di ciascuna Garanzia Confidi di volta in volta inclusa nel Portafoglio]26/[di ciascun Finanziamento Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio]27; (iii) anche ai fini di cui all’art. 1957, comma 2 all’Articolo 1938 del codice civilecivile e nonostante ogni altra previsione del presente Accordo, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorninei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi, il Cap Prime Perdite di volta in volta applicabile; e (iv) per una durata non eccedente, in relazione a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezioneciascun Rapporto Garantito Incluso, anche in deroga all’art.1945 cod. civil relativo Termine Ultimo di Escussione. 2. La (b) Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di garanzia fideiusssoria autonoma e non di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)Codice Civile non sono applicabili alla Garanzia. 3. L’Impresa si impegna (c) La Garanzia viene rilasciata da CDP a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi titolo gratuito e proroghe, per tutta la durata del presente contratto pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta a CDP da parte dell’Intermediario Garantito [e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo/o dai Finanziatori Sottostanti]28 e/o da ciascun Beneficiario Finale. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Financing Agreement

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 definitiva rilasciata in data 9 ottobre 2018 dalla ArgoGlobal SE avente n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un A20180700101102595di importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata Euro 1.056.811,00 = (unmilionecinquantaseimilaottocentoundici/00) in favore della Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 8. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 79. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 810. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. 911. L’Impresa La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si impegna espressamente a manlevare riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla ArgoGlobal SE in data 9 ottobre 2018 e tenere indenne INPDAP avente n. A20180700101102594pari ad un importo di Euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza parte del Fornitore delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigentifatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi

Garanzia. 1. Al fine La Provincia può richiedere la costituzione di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita una garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione mediante: • fidejussione bancaria; • fidejussione assicurativa; • fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.Lgs. 385/1993, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorniche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scritta dell’Istituto ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e senza alcuna eccezionedelle finanze; per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, anche da escutere in deroga all’art.1945 cod. civipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati. 2. La garanzia fideiusssoria garanzia, comunque costituita, ha validità temporale a partire dalla denuncia di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale fine lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione i termini di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei seguito indicati: • 6 mesi per attraversamenti o utenze singole; • 12 mesi per le restanti opere; è immediatamente escussa dalla Provincia a seguito di semplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultimo ed è svincolata su richiesta dell’interessato previa verifica della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)regolare esecuzione dei lavori. 3. L’Impresa Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria: − l’estinzione si impegna ottiene solo a tenere valida ed efficace la predetta polizzaseguito di assenso scritto di liberazione da parte della Provincia; − vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte della Provincia, mediante rinnovi e proroghesi applica l’art. 1944 del Codice civile; − vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, per tutta la durata a seguito di avviso da parte della Provincia, senza necessità di preventivo consenso da parte del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù titolare del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimoprovvedimento autorizzativo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali La garanzia è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso decurtata delle eventuali spese che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate la Provincia sopporta per il pagamento delle penali medesimeripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell’autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato. 5. Qualora l’ammontare Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle garanzie dovesse ridursi per effetto relative pertinenze che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del pagamento delle penalisopralluogo, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per nonché tutti i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerataderivati da tali difformità. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Regolamento Per l'Organizzazione E Lo Svolgimento Delle Funzioni Provinciali in Materia Di Autorizzazioni, Concessioni E Nulla Osta Stradali

Garanzia. 114.1 La presente garanzia (di seguito “Garanzia”) copre il Prodotto (ed i suoi singoli componenti) al quale è materialmente acclusa al momento dell’acquisto. 14.2 La Garanzia, prevista dall’art. Al fine 1495 del Codice civile, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni ogni altro diritto di cui all’art 113 eventualmente goda il Consumatore e, in particolare, non pregiudica la “Garanzia legale di conformità” prevista dall’art. 132 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00206/2005 (c.d. Codice del Consumo), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria per i difetti di conformità, della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto, spetta ai consumatori così come individuati e definiti nel Codice del Consumo, ovvero “alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta”. La Garanzia legale di conformità deve essere fatta valere dal Consumatore entro 2 (due) mesi dalla scoperta del difetto. 14.3 Con la presente Garanzia invece, Bresciani garantisce l’Acquirente da eventuali “vizi” del Prodotto, intendendosi come tali quei vizi e/o difetti che riguardano i materiali, la lavorazione e/o la fabbricazione, tali da rendere il Prodotto inidoneo all’uso a cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale è destinato e che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto (di seguito anche “Periodo di garanzia”), ma la condizione per la sua operatività è che il prezzo del Prodotto sia stato pagato secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione i termini di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato pagamento pattuiti. 14.4 Qualora nel corso del contrattoPeriodo di Garanzia l’Acquirente dovesse riscontrare vizi e/o difetti del Prodotto, Bresciani – eseguite le opportune verifiche e accertata la fondatezza del reclamo/segnalazione avanzato dall’Acquirente – provvederà, a sua discrezione, a riparare oppure a sostituire il Prodotto, o i suoi singoli componenti, nei termini e alle condizioni sotto riportate, senza alcun addebito di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)spese per l’Acquirente. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione 14.5 Eventuali contestazioni non daranno diritto all’Acquirente di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, sospendere o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, ritardare in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti parte il pagamento nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incameratatermini pattuiti. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 43. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 54. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 65. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 76. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 87. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i. 98. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Contract for the Provision of Integrated Support System

Garanzia. 118.1. Al fine Non si accettano reclami trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civquanto fornito. 218.2. Salvo urgenze di produzione, nel caso di segnalazione/reclamo, il materiale viene da noi ritirato al primo giro utile di consegna, senza incorrere in costi di deposito o stoccaggio. 18.3. La garanzia fideiusssoria per i vizi e i difetti dei prodotti è di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art12 (dodici) mesi ed eventuali vizi o difetti dovranno essere segnalati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 113 1495 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)Codice Civile. 318.4. L’Impresa Nel caso in cui venga riconosciuto il vizio o difetto entro i termini di garanzia, SAVER si impegna impegnerà, a tenere valida ed efficace la predetta polizzasua discrezione, mediante rinnovi a sostituire o riparare i prodotti o le parti di questi che presentino vizi o difetti entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'arrivo della merce difettosa presso SAVER, oltre ad eventuali tempi di lavorazioni esterne, trattamenti superficiali e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimotermici. 418.5. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’ImpresaLa garanzia non ha effetto e il committente decade dalla garanzia se inizia il montaggio/assemblaggio con operazioni che alterano in modo permanente il prodotto (per esempio saldatura, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione incollaggio, cianfrinatura, ecc) o effettua ulteriori lavorazioni/trattamenti. 18.6. In ogni caso, il valore massimo riconosciuto sarà il valore del prodotto fatturato al momento dell’acquisto. 18.7. Salvo accordo diverso scritto tra le parti, XXXXX non risponde di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate o addebiti per il pagamento delle penali medesimenon conformità. 518.8. Non si accettano contestazioni assegnabili alla qualità delle materie prime riconducibili a contaminazioni occulte, controllo integrità superficiale o controllo sanità interna, se non espressamente richiesto in fase d'offerta. 18.9. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penaliSAVER avesse autorizzato il reso, totale o per qualsiasi altra causaparziale, l’Impresa la merce dovrà provvedere al reintegroin ogni caso essere restituita tempestivamente nelle identiche condizioni di fornitura, entro il termine perentorio priva di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzionedanneggiamenti, segni d’usura o manomissione. 618.10. INPDAP ha diritto Xxxxx considera fisiologico uno scarto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio produzione fino ad un massimo dello 0,3% del lotto. A tal fine provvede a consegnare dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerataparticolari aggiuntivi come descritto al paragrafo §8.3 delle presenti CGV. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato: • per il Lotto n. 2, garanzia ai sensi delle disposizioni definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367177 di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00Euro 2.797.200,00 = (duemilionisettecentonovantasettemiladuecento/00); • per il Lotto n. 3, incondizionata garanzia definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367221 di importo pari ad Euro 2.576.000,00 = (duemilionicinquecentosettantaseimila/00); • per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367227 di importo pari ad Euro 2.189.600,00 = (duemilionicentottantanovemilaseicento/00); • per il Lotto n. 6, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367236 di importo pari ad Euro 2.172.800,00 = (duemilionicentosettantaduemilaottocento/00); • per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367245 di importo pari ad Euro 2.919.200,00 = (duemilioninovecentodiciannovemiladuecento/00); in favore della Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 78. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 89. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. 910. L’Impresa si impegna espressamente In alternativa a manlevare quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e tenere indenne INPDAP regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le conseguenze derivanti informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore. 11. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato: • per il Lotto 2, cauzione rilasciata dalla eventuale inosservanza Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367313 pari ad un importo di Euro 9.400,00 = (novemilaquattrocento/00); • per il Lotto 3, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367315 pari ad un importo di Euro 17.400,00 = (diciasettemilaquattrocento/00); • per il Lotto 5, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367322 pari ad un importo di Euro 17.750,00 = (diciasettemilasettecentocinquanta/00); • per il Lotto 6, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367325 pari ad un importo di Euro 6.700,00 = (seimilasettecento/00); • per il Lotto 10, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367326 pari ad un importo di Euro 11.050,00 = (undicimilacinquanta/00). 13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle norme e prescrizioni tecnicheverifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di sicurezza e sanitarie vigentitale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica

Garanzia. 17.1. Al fine Veco garantisce il Cliente per ogni vizio di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contrattofabbricazione, l’Impresa si impegna difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di cui all’art 113 del D.LgsConsegna. 7.3. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata Se il Cliente ha usufruito e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesaldato il servizio di Commissioning, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’artoggetto di nuova garanzia per 7.5. 113 del D.LgsPer attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. 163/2006ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del software sviluppato nel corso produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del contrattoProdotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penalifurti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola quelli originati da un mancato rispetto delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e sanitarie vigentiprudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte nel con il presente contratto, l’Impresa si impegna il Comune di Genova è obbligato a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e prorogherilasciare, per tutta la durata del presente contratto emutuo, comunquedelegazione di pagamento pro solvendo – da redigersi in conformità al modello che debitamente sottoscritto dalle parti e da me ufficiale rogante qui si allega sotto la lettera “--”) per farne parte integrante e sostanziale, sino a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. 2. A tal fine, il Comune di Genova deve provvedere a notificare al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù proprio Tesoriere, immediatamente dopo la stipula del presente contratto, pena apposito atto di delega di pagamento, non soggetto ad accettazione. In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere del Comune di Genova è obbligato a versare a favore di ……………..gli importi dovuti alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 5 in caso di ritardato pagamento, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dovute dal Comune di Genova ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. 3. Il Comune di Genova si obbliga: ad iscrivere annualmente in bilancio quanto dovuto in dipendenza del mutuo, per tutta la risoluzione sua durata. Qualora il Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, il Comune di diritto Genova deve provvedervi direttamente ed immediatamente, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte di ; ad inserire in ogni contratto di Tesoreria stipulato durante il periodo di vigenza del medesimo.mutuo, l’obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al presente articolo. Una copia certificata conforme all’originale dei suddetti contratti, nonché le nuove delegazioni di pagamento, munite della relata di notifica al nuovo Tesoriere, devono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della nuova Convenzione di Tesoreria, a ; ad adottare ogni semestre la deliberazione prevista dall’art. 159, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo e notificandola al Tesoriere nonché a rispettare, nell’emissione dei mandati a titolo diverso da quelli vincolati, l’ordine cronologico delle fatture come pervenute per il pagamento o, se non è prevista fattura, dei provvedimenti di impegno; ad inviare, su richiesta di , una copia certificata del conto consuntivo, nonché una copia certificata del conto del patrimonio, entro 30 giorni dalla relativa data di approvazione; 4. Le Il Comune di Genova – qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, deve prestare idonee garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione alternative considerate da ………………equivalenti all’originaria delegazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesimepagamento. 5. Qualora l’ammontare Il Comune di Genova dichiara che il Tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penaliindicazioni contenute nell’atto di delega, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere esegue i pagamenti di cui al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data presente articolo anche in cui si verifica tale riduzioneassenza dei relativi mandati. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Mutuo

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa L’affittuario si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni rilasciare alla stipula del contratto, a favore di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Aspo – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo una cauzione pari ad euro ,00 ( /00)300.000,00= (trecentomila) , incondizionata e prevedente nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo. La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante fideiussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, il puntuale e senza alcuna eccezioneregolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, anche il pagamento di penali ed indennizzi ed il risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in deroga all’art.1945 cod. civ. 2genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione; resta salvo per “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e la risoluzione del presente contratto. La cauzione resterà a disposizione di “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” non solo per tutto il periodo di durata del contratto di affitto, pena la risoluzione bensì fino all’adempimento di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze obbligazioni derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichee/o aventi causa dal contratto medesimo, di sicurezza e sanitarie vigentinel caso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Garanzia. 1. Al fine 6.1 A garanzia dell’esatto adempimento di assicurare l’esatto adempimento delle tutte le obbligazioni assunte nel con il presente contratto, l’Impresa la sub-concessionaria si impegna fornire evidenza e consegnare copia a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni SOGEAAL di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto a prima e semplice richiesta pari Euro 236.000,00 (duecentotrentasemila/00). 6.2 Detta fideiussione dovrà essere stipulata ed essere valida per un importo pari ad euro ,00 ( /00)tutta la durata del contratto e per l’ulteriore periodo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del medesimo accordo, incondizionata e prevedente espressamente dovrà espressamente: 1. contenere la rinuncia al beneficio della clausola di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art; 2. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b).SOGEAAL; 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace escludere la predetta polizzapossibilità che siano opposte eccezioni o riserve di qualsiasi natura o genere o la facoltà di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione; 4. escludere che possano altresì costituire riserva od ostacolo alla escussione del fideiussore né eccezioni o contestazioni da parte della sub-concessionaria in qualunque forma mosse, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata pendenza di procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria. 6.3 La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del presente contratto epotrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto dello stesso per inadempienza della sub-concessionaria. 6.4 C.F. : 00977680917 In caso di escussione anche parziale della fideiussione la sub-concessionaria si obbliga fin da ora, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del presente contratto, pena al pronto reintegro della medesima garanzia e/o alla stipulazione di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e per condizioni, a quella originaria. La mancata reintegrazione della fideiussione o la risoluzione sua sostituzione come sopra indicata conferirà a SOGEAAL, nella sua sola discrezionalità, la facoltà di diritto risolvere il presente contratto dandone semplice comunicazione al concessionario per mezzo di lettera raccomandata A./R. o per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) e la sub-concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno. In tale eventualità, ovvero laddove tale facoltà venga esercitata, il sub-concessionario rimarrà altresì obbligato al pagamento di una penale per un valore pari a quello del canone che, in base al precedente comma 4.1 della presente scrittura, sarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, così occorso, anticipato termine del contratto e quello della naturale scadenza del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Sub Concession Agreement

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria il Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive rilasciate in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710005/426081/3592-2017 per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata di Euro 1.614.056,40= (unmilioneseicentoquattordicimilacinquantasei/40) per il Lotto 2 e prevedente n 8312/8200/710007/426083/3594-2017 per un importo di Euro 922.318,00= (novecentoventiduemilatrecentodiciotto/00) per il Lotto 3 in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 78. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 89. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 910. L’Impresa si impegna espressamente Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a manlevare seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni rilasciata dalla in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710006/426082/3593-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 2 e tenere indenne INPDAP n 8312/8200/710008/426084/3595-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza parte del Fornitore delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigentifatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carburante

Garanzia. 1. Al fine 6.1 Per un periodo di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni 6 mesi dalla data di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00consegna (“Periodo di garanzia”), incondizionata il Venditore garantisce quanto segue: 6.1.1 al momento della consegna, i Beni sono conformi alle specifiche stabilite dal Venditore per tali Beni nella Conferma d'ordine o come descritto nella relativa scheda tecnica (“Specifiche”); e prevedente espressamente 6.1.2 i Servizi sono forniti con ragionevole cura e professionalità (la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b“Garanzia”). 36.2 Tutte le descrizioni, illustrazioni, specifiche tecniche (diverse dalle Specifiche) e pubblicità prodotte dal Venditore o contenute nelle brochure o nei cataloghi del Venditore, hanno il solo scopo di fornire un'idea indicativa dei Beni in essi rappresentati o descritti. L’Impresa Tali elementi non fanno parte del Contratto e non danno luogo ad una vendita per campione. 6.3 Il Venditore si impegna riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle Specifiche dei Beni nel caso in cui: 6.3.1 debbano conformarsi a tenere valida ed efficace qualsiasi requisito di sicurezza, di funzionamento, legale o normativo, applicabile; e/o 6.3.2 la predetta polizzaqualità dei Beni non venga materialmente alterata, mediante rinnovi e proroghee, in caso tali modifiche venissero apportate, l'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare i Beni. 6.4 Qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente in merito a consegne a breve termine, violazioni o sospette violazioni della Garanzia (ciascuna, un “Difetto”) dovrà essere presentato per tutta la durata iscritto al Venditore entro: 6.4.1 14 giorni dalla consegna, laddove evidente; o 6.4.2 14 giorni dal momento in cui l’Acquirente venisse a conoscenza del Difetto, laddove non evidente. 6.5 Fermo restando il restante contenuto del presente contratto earticolo 6, comunquese durante il Periodo di Garanzia venisse dimostrato, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù con ragionevole soddisfazione del presente contrattoVenditore, pena che i Beni non rispettano la risoluzione di diritto del medesimoGaranzia, il Venditore potrà, a sua discrezione, sostituire o riparare tali Beni difettosi o rimborsare il Prezzo dei Beni difettosi. 46.6 Il Venditore non è da ritenersi responsabile per la mancata conformità dei Beni alla Garanzia, e l'Acquirente non ha il diritto di rifiutare i Beni nel caso in cui: 6.6.1 il Difetto in questione sia stato causato da danni subiti durante il trasporto dopo la consegna; o 6.6.2 il Difetto derivi da danni intenzionali o negligenza dell'Acquirente, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori (i "Rappresentanti"); o 6.6.3 il Difetto rilevante sia stato causato o esacerbato da uno scorretto uso, gestione, alterazione, manutenzione, conservazione o mancato rispetto delle istruzioni fornite o date dal Venditore da parte dell’Acquirente o dei suoi Rappresentanti in relazione ai Beni (se del caso); o 6.6.4 il Difetto in questione non venisse notificato al Venditore in conformità all’articolo 6.5; o 6.6.5 l'Acquirente (o i suoi Rappresentanti) continuassero a utilizzare i Beni in questione dopo aver scoperto il Difetto. 6.7 Qualsiasi Xxxx sostituito apparterrà al Venditore, il quale potrà richiedere, come condizione per qualsiasi sostituzione o rimborso, che i Beni difettosi vengano restituiti al Venditore. Le garanzie disciplinate dal Qualsiasi Xxxx sostitutivo sarà idoneo alla sostituzione o al rimborso secondo i termini specificati dall’articolo 6.7 per la parte non scaduta del Periodo di garanzia originale. 6.8 Salvo quanto stabilito dall’articolo 8.4, i rimedi stabiliti nel presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresarappresentano i soli ed esclusivi rimedi a disposizione dell'Acquirente in relazione 6.9 Qualsiasi suggerimento o dichiarazione in merito a qualsivoglia possibile uso o applicazione dei Beni resa dal Venditore nel contesto di documenti commerciali o di marketing o in risposta a una specifica richiesta o consulenza tecnica (sia orale che scritta) è stata prodotta in buona fede, ivi ricompresi quelli a fronte ma spetta esclusivamente all'Acquirente il compito di verificare la piena idoneità dei quali Beni per qualsiasi scopo particolare, anche laddove tale scopo fosse noto al Venditore. Se il Venditore determina che qualsiasi bene restituito non è prevista l’applicazione di penali ecoperto dalla garanzia, pertanto, resta inteso che INPDAP ha il Venditore si riserva il diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate addebitare all'acquirente tutti i costi e le spese ragionevoli sostenute dal venditore per il pagamento delle penali medesimeesaminare e gestire tali beni. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contrattocon il Contratto di Anticipazione ex art. 8, l’Impresa comma 6, D.L. 78/2015, l’Ente si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgsad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione ex art. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19578, comma 2 del codice civile6, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorniD.L. 78/2015, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezionele somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione ex art. 8, anche in deroga all’art.1945 cod. civcomma 6, D.L. 78/2015. 2. La garanzia fideiusssoria CDP, per ogni Data di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l’esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’artciascuna Data di Pagamento non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 18, comma 16, lett. b)D.L. 78/2015. 3. L’Impresa Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizzacomunicare a mezzo telefax, mediante rinnovi e proroghesenza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere. 4. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nonché a soddisfare per tutta la durata del presente contratto edell'Anticipazione ex art. 8, comunquecomma 6, sino D.L. 78/2015 medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesimerate previsti dall’Articolo 159, comma 3, del TUEL. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzioneL’Ente prende atto che, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche mancata corresponsione della rata di una sola ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l’Agenzia delle obbligazioni previste nel presente articoloEntrate provvederà a carico dell’Ente a trattenere le relative somme, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richiestedi cui all’articolo 1, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocomma 13, del D.L. 35/2013. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Addendum to the Convention for the Management of Loans and Transferred Relationships

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato garanzia ai sensi delle disposizioni definitiva rilasciata in data 27/06/2018 dalla COFACE avente n. 2216491 di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata Euro 10.377.029,50= (diecicimilionitrecentosettantasettemilaventinove/50) in favore della Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A. 8. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 79. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 810. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. 911. L’Impresa si impegna espressamente Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a manlevare quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e tenere indenne INPDAP regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le conseguenze derivanti informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. 12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla eventuale inosservanza COFACE in data 27/06/2018 e avente n. 2216492 pari ad un importo di Euro 75.250,00= (settantacinquemiladuecentocinquanta/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al periodo precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle norme e prescrizioni tecnicheverifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di sicurezza e sanitarie vigentitale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Adesione Al Lotto 3 Della Convenzione Consip Con Telecom Italia

Garanzia. 1. Al fine 10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contrattogas naturale oggetto del Contratto, l’Impresa il CLIENTE si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o costi- tuire una fideiussione bancaria per a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari ad euro ,00 ( /00)all’am- montare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, incondizionata comprensivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quin- dici) giorni prima della data di inizio della fornitura e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche dovrà restare in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, vigore per tutta la durata del presente contratto eContratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, comunquesenza riserva al- cuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, sino secondo il testo standard per la fideiussione al- legato al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimoContratto. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa10.2 In alternativa, ivi ricompresi quelli il CLIENTE si impegna a fronte dei quali è prevista l’applicazione versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di penali epari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesimee maturerà i relativi interessi legali. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. 10.3 In caso di inadempimento anche escussione, totale o parziale, da parte di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto GELSIA del- la garanzia prestata il presente contrattoCLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla. 810.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occa- sione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art5.2 delle presenti Condizioni Generali. 10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facol- tà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs1456 c.c. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenticessare la Fornitura.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Gas Naturale

Garanzia. PROVVISORIA‌ L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a: Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTI FINANZIARI DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DAI PROGRAMMI COMUNITARI HORIZON 2020 E HORIZON EUROPE, E DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI”, indicando il/i CIG del/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta. In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. In questa ipotesi dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, ai fini della restituzione della garanzia. La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 secondo comma, del codice Codice civile, nonché ; 3. l’operatività della cauzione medesima stessa entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7stazione appaltante. In caso di inadempimento anche richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una sola delle obbligazioni previste nel presente articolonuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richiestein sostituzione della precedente, INPDAP avrà facoltà a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di dichiarare risolto il presente contrattopresentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. 8a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le conseguenze derivanti imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla eventuale inosservanza certificazione. b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle norme imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e prescrizioni tecnicheinserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di sicurezza e sanitarie vigentiesclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzia. 18.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, X.X. xxxxxxxxxx che i Prodotti a marchio “M.M.” sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da M.M.) per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna/acquisto dei medesimi al Cliente finale (farà fede il giustificativo di vendita). 8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di M.M. relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di M.M., (v) fine del normale ciclo vitale e normale usura e deterioramento derivato dal uso del prodotto, (vi) utilizzo di acqua non pulita o fluidi aggressivi, gelo, componenti installati impropriamente, uso di ricambi non originali o accessori non conformi alle specifiche M.M., uso di componenti non forniti o prodotti da M.M. 8.3 A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e no- tificato nei termini di cui al presente articolo, X.X.xx impegnerà, a sua discrezione, a riparare o sostituire ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contrattoI componenti forniti in sostituzione possono essere nuovi o revisionati. Nel caso la riparazione non dovesse essere possibile, l’Impresa M.M. si impegna a costituire apposita sostituire il prodotto difettoso con uno nuovo di pari valore e/o prestazioni. In nessun caso l’onere a carico di 8.4 Con l’obbligazione di garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 il Venditore si impegna a riparare o so- stituire il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e presente contratto senza alcuna eccezioneulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzio- ne, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata danni a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. bcose o persone ecc). 3. L’Impresa 8.5 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a M.M., inviando una mail a xx@xxxxxxx.xx / xxxxx@xxxxxxx.xx, la presenza di vizi o difetti entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti se si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizzatratta di vizi o difetti palesi, mediante rinnovi e prorogheoppure, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte entro 5 giorni dalla scoperta in virtù del presente contratto, pena la risoluzione caso di diritto del medesimovizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa8.6 Nel caso ne venga fatta espressa richiesta da parte di M.M., ivi ricompresi quelli i prodotti og- getto di denuncia dovranno essere senza indugio inviati presso la xxxxxx- ca di M.M., o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a fronte costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a M.M. l’espletamento dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesimenecessari controlli. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali8.7 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso M.M. se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si verifica tale riduzioneriferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. 68.8 M.M. non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. INPDAP ha diritto Nessun’altra garanzia, espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di incamerare la cauzionebuon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerataè concessa con riferimento ai Prodotti. 78.9 Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, M.M. non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In caso ogni caso, M.M. non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articoloqualsi- asi natura quali, ovvero qualora a titolo esemplificativo, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto perdite derivanti dall’inattività del Cliente o il presente contrattomancato guadagno. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria definitiva rilasciata in data 09/01/2019dalla Deutsche Bank SpA ed avente n 896BGI1900053 per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata di Euro 1.000.000,00= (unmilione/00)in favore della Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 78. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 89. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 910. L’Impresa si impegna espressamente Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza semestrale a manlevare seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank SpA in data 18/01/2019 e tenere indenne INPDAP avente n. 896BGI1800512 per un importo pari ad Euro 2.800,00= (duemilaottocento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza parte del Fornitore delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigentifatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Adesione Al Lotto 2 Della Convenzione

Garanzia. 1Il concessionario aggiudicatario, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in sede di assegnazione, dovrà versare prima della stipula della concessione un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Al fine Tale importo sarà restituito all’atto della regolare riconsegna dell’immobile previa verifica, da parte del Servizio competente all’amministrazione del patrimonio dell’assenza di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contrattodanni al bene concesso. La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme: a) mediante deposito presso la Tesoreria del Comune Banca Popolare di Milano - P.zza Trento e Trieste, l’Impresa in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo), o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in provincia di Monza, o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i titoli di Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito; b) mediante polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, avente validità almeno sino alla scadenza della concessione dalla quale risulti, a pena esclusione: – che il fideiussore si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16315 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo dovranno essere corrisposti gli interessi pari ad euro ,00 ( /00al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Euro sistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti. - l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 1944 c.c.; - l’esclusione della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 coddecadenza di cui all'art. civ1957 c.c.; - l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. 2. La garanzia fideiusssoria c) Fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni o dagli intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 385/1993 a ciò autorizzati, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lettera b). In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Impresa. Nella fattispecie di cui alla precedente comma lettera a) dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuto versamento presso il tesoriere. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte incarta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006apposta la relativa marca da bollo e corredate, previa deduzione pena decadenza, di crediti autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattualigaranzia. Si precisa intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, emette il titolo di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7garanzia. In caso di inadempimento anche di una sola irregolarità delle obbligazioni previste nel presente articolodichiarazioni sopra indicate, ovvero l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contrattospese sostenute dall’Ente per l’affidamento della concessione a terzi. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Concession Agreement

Garanzia. 1PROVVISORIA‌ Ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 12° e 13° del presente articolo. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:  in contanti, con versamento sul seguente conto corrente intestato all’ASL: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Xxx Xxxxxx, 00 - xxxxxxx 00000, Xxxxxxx 01100, IBAN: XX00X0000000000000000000000; BIC: XXXXXXXX;  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Al fine di assicurare l’esatto adempimento comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre copia dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle obbligazioni assunte nel presente contrattorelative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi delle disposizioni requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art 113 all'articolo 106 del D.Lgsdecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 12 aprile 2006 n. 163La medesima fideiussione, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00)comunque rilasciata, incondizionata e prevedente espressamente dovrà in particolare:  avere quale beneficiaria l’ASL di Viterbo;  essere specificamente riferita alla gara in oggetto;  prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;  prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2°, del codice civile, nonché l’operatività ;  prevedere l’impegno alla liquidazione della cauzione medesima entro 15 giorni, a somma garantita su semplice richiesta scritta dell’Istituto della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;  avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;  prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, nonché, e senza alcuna eccezionepiù in generale, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria dovuta ad ogni fatto comunque riconducibile all’affidatario ovvero all’adozione di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 163/2006159/2011.  recare la sottoscrizione del garante. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, previa deduzione l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di crediti esclusione, dall’impegno di INPDAP verso l’Impresa e sempre un fideiussore, anche diverso da quello che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuoha rilasciato la garanzia provvisoria, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in a rilasciare la garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, fideiussoria di cui all’art. 1103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula: Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4) Dove:  Gr = Importo della garanzia ridotto  Gb = Importo base della garanzia  R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  R2 = riduzione: del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:  del rating di legalità;  dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;  di certificazione social accountability 8000;  di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione XXXXX 00000;  di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In conformità a quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella prevista dal primo periodo del predetto comma 7), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 11° e 12°, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 13°, lett. e), del presente Disciplinare. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c). 3, l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti. L’Impresa si impegna a tenere valida Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed efficace la predetta polizzaentro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara. Ai sensi dell’art. 103, mediante rinnovi e proroghecomma 6°, per tutta la durata del presente contratto eCodice, comunqueai fini del pagamento della rata di saldo, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del presente contratto, pena la risoluzione tasso di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate interesse legale applicato per il pagamento delle penali medesimeperiodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

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Samples: Disciplinary Agreement

Garanzia. 1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nel presente contrattodal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, l’Impresa si impegna a costituire apposita il Fornitore medesimo ha prestato garanzia ai sensi delle disposizioni definitiva rilasciata in data 13/09/2018 dalla Tokyo Marine HCC avente n. 28019941116 0000 di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata Euro 178.362,82= (centosettantottomilatrecentosessantatre/82) in favore della Consip S.p.A. e prevedente delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e senza alcuna eccezionecorretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche in deroga all’art.1945 future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. 2. La garanzia fideiusssoria di cui al precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa nascenti dalla Convenzione e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dall’esecuzione dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)singoli contratti attuativi. 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace In particolare, la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresadal Fornitore, ivi ricompresi anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che INPDAP ha le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali medesimeleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare delle garanzie della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto del pagamento delle dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, reintegro entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data in cui si verifica tale riduzioneConsip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 6. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 78. In caso di inadempimento anche di una sola delle alle obbligazioni previste nel presente articoloarticolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, ovvero qualora del pari, le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente contrattocontratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 89. Resta fermo tutto La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall’artstabilito all’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 910. L’Impresa si impegna espressamente Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a manlevare seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Tokyo Marine HCC in data 19/09/2018 e tenere indenne INPDAP avente n. 28019941117 0000 pari ad un importo di Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00). 13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza parte del Fornitore delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigentifatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet