Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 09/01/2019dalla Deutsche Bank SpA ed avente n 896BGI1900053 per ogni vizio un importo di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveEuro 1.000.000,00= (unmilione/00)in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Il Prodotto Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è garantito estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per 12 (dodici) mesi gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Data di ConsegnaConvenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 7.33. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningIn particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank SpA in data 18/01/2019 e avente n. 896BGI1800512 per un importo pari ad Euro 2.800,00= (duemilaottocento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Adesione Al Lotto 2 Della Convenzione

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Cliente Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015. 2. La CDP, per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito Pagamento e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate previa comunicazione da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i inviarsi almeno 30 (trenta) mesi dalla giorni prima della relativa Data di ConsegnaPagamento, comunica l’esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015. 7.43. Il Prodotto Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere. 4. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in sostituzione sarà oggetto bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di nuova garanzia perammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’Articolo 159, comma 3, del TUEL. 7.55. Per attivare la procedura L’Ente prende atto che, in caso di garanziamancata corresponsione della rata di ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini comma 6, D.L. 78/2015, l’Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell’Ente a trattenere le relative somme, con le modalità di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscrittoall’articolo 1, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Vecocomma 13, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni eccD.L. 35/2013.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Addendum to the Convention for the Management of Loans and Transferred Relationships

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio PROVVISORIA‌ L’offerta è corredata, a pena di fabbricazioneesclusione, difformità o difetto da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia importo pari a: Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso XX00X0000000000000000000X00, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTI FINANZIARI DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DAI PROGRAMMI COMUNITARI HORIZON 2020 E HORIZON EUROPE, E DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI”, indicando il/i CIG del/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta. In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. In questa ipotesi dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, ai fini della restituzione della garanzia. La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al punto 7.1 potrà rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate emessa e firmata da Veco un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o da personale dalla stessa incaricatoconsorzio ordinario o GEIE, e temporalmente fino ovvero a 24 (ventiquattrotutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) mesi del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d) avere validità per 180 giorni dalla data di consegna da parte presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Cliente debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei certificati termini di Commissioningcui all’articolo 1957, accettati da Veco; secondo comma, del Codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione temporale chedella durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in ogni casosostituzione della precedente, non può superare i 30 (trenta) mesi a condizione che abbia espressa decorrenza dalla Data data di Consegna. 7.4presentazione dell’offerta. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata è ridotto nei termini di seguito indicati. a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui al 3.6all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. ed attendere specifiche istruzioni Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di Veco. Se un soggetto non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili legittimato a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui rilasciare la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatinon autorizzato ad impegnare il garante. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzia. 7.11. Veco garantisce il Cliente La Provincia può richiedere la costituzione di una garanzia mediante: • fidejussione bancaria; • fidejussione assicurativa; • fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze; per ogni vizio un importo stimato sul valore delle spese di fabbricazioneripristino, difformità o difetto da escutere in ipotesi di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveinottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati. 7.22. Il Prodotto La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale a partire dalla denuncia di fine lavori, secondo i termini di seguito indicati: • 6 mesi per attraversamenti o utenze singole; • 12 mesi per le restanti opere; è garantito per 12 (dodici) mesi immediatamente escussa dalla Data Provincia a seguito di Consegnasemplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultimo ed è svincolata su richiesta dell’interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori. 7.33. Se Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria: − l’estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Provincia; − vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il Cliente ha usufruito e saldato il servizio termine di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da Veco o da personale dalla stessa incaricatoparte della Provincia, e temporalmente fino si applica l’art. 1944 del Codice civile; − vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a 24 (ventiquattro) mesi dalla data seguito di consegna avviso da parte della Provincia, senza necessità di preventivo consenso da parte del Cliente dei certificati di Commissioningtitolare del provvedimento autorizzativo. 4. La garanzia è decurtata delle eventuali spese che la Provincia sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, accettati da Veco; estensione temporale chequalora il titolare dell’autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in ogni casomodo inadeguato. 5. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non può superare rilevate all'atto del sopralluogo, nonché tutti i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnadanni derivati da tali difformità. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Regolamento Per l'Organizzazione E Lo Svolgimento Delle Funzioni Provinciali in Materia Di Autorizzazioni, Concessioni E Nulla Osta Stradali

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente per ogni vizio Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 27/06/2018 dalla COFACE avente n. 2216491 di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveimporto pari ad Euro 10.377.029,50= (diecicimilionitrecentosettantasettemilaventinove/50) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A. 8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. 11. Il Prodotto è garantito per 12 Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (dodici) mesi dalla Data numero fattura, numero contratto, mensilità di Consegnariferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. 7.312. Se La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Cliente Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha usufruito prestato cauzione rilasciata dalla COFACE in data 27/06/2018 e saldato il servizio avente n. 2216492 pari ad un importo di Commissioning, la Euro 75.250,00= (settantacinquemiladuecentocinquanta/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatoperiodo precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Adesione Al Lotto 3 Della Convenzione Consip Con Telecom Italia

Garanzia. 7.118.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio Non si accettano reclami trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttivequanto fornito. 7.218.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data Salvo urgenze di Consegnaproduzione, nel caso di segnalazione/reclamo, il materiale viene da noi ritirato al primo giro utile di consegna, senza incorrere in costi di deposito o stoccaggio. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.618.3. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente i difetti dei prodotti è di 12 (dodici) mesi ed eventuali vizi o difetti dovranno essere segnalati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione scoperta, come previsto dall'art. 1495 del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatiCodice Civile. 7.718.4. Qualora Nel caso in cui venga riconosciuto il Cliente rivesta la qualità di consumatore vizio o difetto entro i termini di decadenza garanzia, SAVER si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare i prodotti o le parti di questi che presentino vizi o difetti entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'arrivo della merce difettosa presso SAVER, oltre ad eventuali tempi di lavorazioni esterne, trattamenti superficiali e prescrizione qui riportati termici. 18.5. La garanzia non ha effetto e il committente decade dalla garanzia se inizia il montaggio/assemblaggio con operazioni che alterano in modo permanente il prodotto (per esempio saldatura, incollaggio, cianfrinatura, ecc) o effettua ulteriori lavorazioni/trattamenti. 18.6. In ogni caso, il valore massimo riconosciuto sarà il valore del prodotto fatturato al momento dell’acquisto. 18.7. Salvo accordo diverso scritto tra le parti, XXXXX non risponde di penali o addebiti per non conformità. 18.8. Non si adegueranno automaticamente accettano contestazioni assegnabili alla qualità delle materie prime riconducibili a quelli previsti inderogabilmente per leggecontaminazioni occulte, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida controllo integrità superficiale o controllo sanità interna, se non espressamente richiesto in fase d'offerta. 18.9. Qualora SAVER avesse autorizzato il reso, totale o parziale, la disciplina della garanzia riportatamerce dovrà in ogni caso essere restituita tempestivamente nelle identiche condizioni di fornitura, priva di danneggiamenti, segni d’usura o manomissione. 18.10. Xxxxx considera fisiologico uno scarto di produzione fino ad un massimo dello 0,3% del lotto. A tal fine provvede a consegnare dei particolari aggiuntivi come descritto al paragrafo §8.3 delle presenti CGV.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 7.1. Veco garantisce 14.1 La presente garanzia (di seguito “Garanzia”) copre il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive(ed i suoi singoli componenti) al quale è materialmente acclusa al momento dell’acquisto. 7.214.2 La Garanzia, prevista dall’art. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data 1495 del Codice civile, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia ogni altro diritto di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatoeventualmente goda il Consumatore e, e temporalmente fino a in particolare, non pregiudica la “Garanzia legale di conformità” prevista dall’art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). La garanzia per i difetti di conformità, della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data consegna del Prodotto, spetta ai consumatori così come individuati e definiti nel Codice del Consumo, ovvero “alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta”. La Garanzia legale di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 conformità deve essere fatta valere dal Consumatore entro 2 (trentadue) mesi dalla Data di Consegnascoperta del difetto. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare 14.3 Con la procedura di garanziapresente Garanzia invece, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni Bresciani garantisce l’Acquirente da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo eventuali “vizi” del Prodotto, ed intendendosi come tali quei vizi e/o difetti che riguardano i materiali, la lavorazione e/o la fabbricazione, tali da rendere il Prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato e che ne diminuiscono in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (esmodo apprezzabile il valore. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui Tale garanzia ha la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione consegna del Prodotto (di seguito anche “Periodo di garanzia”), ma la condizione per la sua operatività è che il prezzo del Prodotto sia stato pagato secondo i termini di pagamento pattuiti. 14.4 Qualora nel corso del Periodo di Garanzia l’Acquirente dovesse riscontrare vizi e/o difetti del Prodotto, Bresciani – eseguite le opportune verifiche e accertata la fondatezza del reclamo/segnalazione avanzato dall’Acquirente – provvederà, a sua discrezione, a riparare oppure a sostituire il Prodotto, o i suoi singoli componenti, nei termini e alle condizioni sotto riportate, senza alcun addebito di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie spese per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatil’Acquirente. 7.7. Qualora 14.5 Eventuali contestazioni non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il Cliente rivesta la qualità di consumatore i pagamento nei termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportatapattuiti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. 7.1. Veco garantisce 6.1 A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Cliente per ogni vizio presente contratto, la sub-concessionaria si impegna fornire evidenza e consegnare copia a SOGEAAL di fabbricazione, difformità fideiussione bancaria o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili assicurativa con primario istituto a difformità produttiveprima e semplice richiesta pari Euro 236.000,00 (duecentotrentasemila/00). 7.2. Il Prodotto è garantito 6.2 Detta fideiussione dovrà essere stipulata ed essere valida per 12 tutta la durata del contratto e per l’ulteriore periodo di 6 (dodicisei) mesi dalla Data scadenza del medesimo accordo, e dovrà espressamente: 1. contenere la clausola di Consegnapreventiva escussione del debitore principale; 2. prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta di SOGEAAL; 3. escludere la possibilità che siano opposte eccezioni o riserve di qualsiasi natura o genere o la facoltà di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione; 4. escludere che possano altresì costituire riserva od ostacolo alla escussione del fideiussore né eccezioni o contestazioni da parte della sub-concessionaria in qualunque forma mosse, né la pendenza di procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria. 7.36.3 La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del presente contratto potrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto dello stesso per inadempienza della sub-concessionaria. 6.4 C.F. : 00977680917 In caso di escussione anche parziale della fideiussione la sub-concessionaria si obbliga fin da ora, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del presente contratto, al pronto reintegro della medesima garanzia e/o alla stipulazione di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e per condizioni, a quella originaria. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningLa mancata reintegrazione della fideiussione o la sua sostituzione come sopra indicata conferirà a SOGEAAL, nella sua sola discrezionalità, la garanzia facoltà di cui risolvere il presente contratto dandone semplice comunicazione al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco concessionario per mezzo di lettera raccomandata A./R. o da personale dalla stessa incaricatoper il tramite di posta elettronica certificata (PEC) e la sub-concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno. In tale eventualità, e temporalmente fino ovvero laddove tale facoltà venga esercitata, il sub-concessionario rimarrà altresì obbligato al pagamento di una penale per un valore pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte quello del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale canone che, in ogni casobase al precedente comma 4.1 della presente scrittura, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnasarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, così occorso, anticipato termine del contratto e quello della naturale scadenza del medesimo. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Sub Concession Agreement

Garanzia. 7.11. Veco garantisce il Cliente Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per ogni vizio un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di fabbricazionecui all’art. 1957, difformità o difetto di qualità essenziali comma 2 del Prodotto oggettivamente imputabili codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a difformità produttivesemplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 7.22. Il Prodotto è garantito L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per 12 (dodici) mesi dalla Data tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di Consegnadiritto del medesimo. 7.33. Se Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il Cliente ha usufruito e saldato pagamento delle penali medesime. 4. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il servizio termine perentorio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino 10 (dieci) giorni a 24 (ventiquattro) mesi decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 5. INPDAP ha diritto di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale cheincamerare la cauzione, in ogni casotutto o in parte, non può superare per i 30 (trenta) mesi dalla Data danni che essa affermi di Consegnaaver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7.46. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto In caso di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura inadempimento anche di garanziauna sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del produttore (ad esD.Lgs. pompe, vasi di espansione, accessori aria 163/2006 e acqua); (ii) i vizi o difformità originati s.m.i. 8. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni eccsanitarie vigenti.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Contract for the Provision of Integrated Support System

Garanzia. 7.11. Veco garantisce il Cliente Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per ogni vizio un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di fabbricazionecui all’art. 1957, difformità o difetto di qualità essenziali comma 2 del Prodotto oggettivamente imputabili codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a difformità produttivesemplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ. 7.22. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la La garanzia fideiusssoria di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco precedente comma sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di INPDAP verso l’Impresa e sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine dei 12 mesi della manutenzione in garanzia del software sviluppato nel corso del contratto, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). 3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 4. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime. 5. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o da personale dalla stessa incaricatoper qualsiasi altra causa, e temporalmente fino l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a 24 (ventiquattro) mesi decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione. 6. INPDAP ha diritto di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale cheincamerare la cauzione, in ogni casotutto o in parte, non può superare per i 30 (trenta) mesi dalla Data danni che essa affermi di Consegnaaver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 7.47. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto In caso di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura inadempimento anche di garanziauna sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del produttore (ad esD.Lgs. pompe, vasi di espansione, accessori aria 163/2006 9. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e acqua); (ii) i vizi o difformità originati tenere indenne INPDAP da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni eccsanitarie vigenti.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Service Agreement

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente Fornitore medesimo ha prestato garanzie definitive rilasciate in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710005/426081/3592-2017 per ogni vizio un importo di fabbricazione, difformità o difetto Euro 1.614.056,40= (unmilioneseicentoquattordicimilacinquantasei/40) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710007/426083/3594-2017 per un importo di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveEuro 922.318,00= (novecentoventiduemilatrecentodiciotto/00) per il Lotto 3 in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Il Prodotto Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è garantito estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per 12 (dodici) mesi gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Data di ConsegnaConvenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 7.33. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningIn particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni rilasciata dalla in data 20/12/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n 8312/8200/710006/426082/3593-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 2 e n 8312/8200/710008/426084/3595-2017 per un importo di Euro 20.600,00= (ventimilaseicento/00) per il Lotto 3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Carburante

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente Fornitore medesimo ha prestato: • per ogni vizio il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A avente n. 1198298 di fabbricazioneimporto pari ad Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilquattrocento/00); • per il Lotto n. 3, difformità o difetto garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A avente n. 1198308 di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveimporto pari ad Euro 1.318.400,00 = (unmilionetrecentodiciottomilaquattrocento/00); in favore di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 10. Il Prodotto è garantito per 12 Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (dodici) mesi dalla Data numero fattura, numero contratto, mensilità di Consegnariferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. 7.311. Se Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 12. In ogni caso il Cliente garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha usufruito prestato: • per il Lotto n. 2, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e saldato di importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00); • per il servizio Lotto n. 3, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di Commissioning, la importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente 8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, X.X. xxxxxxxxxx che i Prodotti a marchio “M.M.” sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da M.M.) per ogni vizio un periodo di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna consegna/acquisto dei medesimi al Cliente finale (farà fede il giustificativo di vendita). 8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di M.M. relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da parte soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di M.M., (v) fine del normale ciclo vitale e normale usura e deterioramento derivato dal uso del prodotto, (vi) utilizzo di acqua non pulita o fluidi aggressivi, gelo, componenti installati impropriamente, uso di ricambi non originali o accessori non conformi alle specifiche M.M., uso di componenti non forniti o prodotti da M.M. 8.3 A condizione che il reclamo del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi sia coperto dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata e no- tificato nei termini di cui al 3.6presente articolo, X.X.xx impegnerà, a sua discrezione, a riparare o sostituire ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. ed attendere specifiche istruzioni I componenti forniti in sostituzione possono essere nuovi o revisionati. Nel caso la riparazione non dovesse essere possibile, M.M. si impegna a sostituire il prodotto difettoso con uno nuovo di pari valore e/o prestazioni. In nessun caso l’onere a carico di 8.4 Con l’obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a riparare o so- stituire il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzio- ne, danni a cose o persone ecc). 8.5 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a M.M., inviando una mail a xx@xxxxxxx.xx / xxxxx@xxxxxxx.xx, la presenza di vizi o difetti entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 5 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. 8.6 Nel caso ne venga fatta espressa richiesta da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscrittoM.M., le riparazioni in garanzia verranno eseguite i prodotti og- getto di denuncia dovranno essere senza indugio inviati presso la sede xxxxxx- ca di VecoM.M., o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a M.M. l’espletamento dei necessari controlli. 8.7 In ogni caso il Cliente dovrà quindi non potrà far pervenire valere i diritti di garanzia verso M.M. se il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxxprezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed anche nel caso in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. 8.8 M.M. non riconosce alcuna garanzia rimanecirca la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. Nessun’altra garanzia, in espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti. 8.9 Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, M.M. non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, inderogabilmente M.M. non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte qualsi- asi natura quali, a titolo esemplificativo, le spese legate alla movimentazione perdite derivanti dall’inattività del Prodotto e/Cliente o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatiil mancato guadagno. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 7.1. Veco garantisce 10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale oggetto del Contratto, il Cliente CLIENTE si impegna a costi- tuire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’am- montare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni vizio singolo Punto di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per Prelievo nei 12 (dodici) mesi dalla Data antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di ConsegnaI.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quin- dici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva al- cuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione al- legato al Contratto. 7.3. Se 10.2 In alternativa, il Cliente ha usufruito CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e saldato il servizio per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 10.3 In caso di Commissioningescussione, totale o parziale, da parte di GELSIA del- la garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla. 10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occa- sione di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali. 10.5 In caso di mancata o da personale dalla stessa incaricatoinvalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data o di consegna mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del Cliente dei certificati di CommissioningCLIENTE, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore entro i termini previsti, sarà facol- tà di decadenza GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida cessare la disciplina della garanzia riportataFornitura.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Gas Naturale

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio 6.1 Alla sottoscrizione del Contratto Definitivo, a garanzia dell’esatto adempimento di fabbricazionetutte le obbligazioni assunte, difformità la sub-concessionaria si impegna a fornire evidenza e consegnare copia a SOGEAAL di fideiussione bancaria o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili assicurativa con primario istituto a difformità produttiveprima e semplice richiesta pari ad Euro 236.000,00 (duecentotrentasemila/00). 7.2. Il Prodotto è garantito 6.2 Detta fideiussione dovrà essere valida per 12 tutta la durata del contratto e per l’ulteriore periodo di 6 (dodicisei) mesi dalla Data scadenza del medesimo accordo, e dovrà espressamente: 1. contenere la clausola di Consegnapreventiva escussione del debitore principale; 2. prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta di SOGEAAL; 3. escludere la possibilità che siano opposte eccezioni o riserve di qualsiasi natura o genere o la facoltà di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione; 4. escludere che possano altresì costituire riserva od ostacolo alla escussione del fideiussore né eccezioni o contestazioni da parte della sub-concessionaria in qualunque forma mosse, né la pendenza di procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria. 7.36.3 La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del contratto definitivo potrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto del Contratto Definitivo per inadempienza della sub-concessionaria. 6.4 C.F. : 00977680917 In caso di escussione anche parziale della fideiussione la sub-concessionaria si obbliga fin da ora, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del Contratto Definitivo, al pronto reintegro della medesima garanzia e/o alla stipula di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e per condizioni, a quella originaria. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningLa mancata reintegrazione della fideiussione o la sua sostituzione come sopra indicata conferirà a SOGEAAL, nella sua sola discrezionalità, la garanzia facoltà di cui risolvere il Contratto Definitivo dandone semplice comunicazione al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco concessionario per mezzo di lettera raccomandata A./R. o da personale dalla stessa incaricatoper il tramite di posta elettronica certificata (PEC) e la sub- concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno. In tale eventualità, e temporalmente fino ovvero laddove tale facoltà venga esercitata, il sub-concessionario rimarrà altresì obbligato al pagamento di una penale per un valore pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte quello del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale canone che, in ogni casobase al precedente comma 4.1 della presente scrittura, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnasarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, così occorso, anticipato termine del contratto e quello della naturale scadenza del medesimo. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Sub Concession Agreement

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveFornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 9 ottobre 2018 dalla ArgoGlobal SE avente n. A20180700101102595di importo pari ad Euro 1.056.811,00 = (unmilionecinquantaseimilaottocentoundici/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Il Prodotto Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è garantito estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per 12 (dodici) mesi gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Data di ConsegnaConvenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 7.33. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningIn particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. 11. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla ArgoGlobal SE in data 9 ottobre 2018 e avente n. A20180700101102594pari ad un importo di Euro 31.500,00 = (trentunmilacinquecento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi

Garanzia. 7.1L’affittuario si impegna a rilasciare alla stipula del contratto, a favore di Aspo – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, una cauzione pari ad euro 300.000,00= (trecentomila) , nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante fideiussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali cui all’art. 1944 del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioningcodice civile, la garanzia rinuncia all’eccezione di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatoall’articolo 1957, e temporalmente fino comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 24 (ventiquattro) mesi dalla data semplice richiesta scritta della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanziaobbligazione contrattuale, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. puntuale e regolare pagamento dei canoni ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Vecooneri accessori convenuti, il Cliente dovrà quindi far pervenire pagamento di penali ed indennizzi ed il bene da riparare presso tale sederisarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione; ad insindacabile giudizio resta salvo per “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” l’esperimento di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del presente garanzia contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e la risoluzione del presente contratto. La cauzione resterà a disposizione di “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – solo per cui si applicheranno le garanzie tutto il periodo di durata del produttore (ad es. pompecontratto di affitto, vasi bensì fino all’adempimento di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto obbligazioni derivanti e/o di altri macchinari e/aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatiparzialmente. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente per ogni vizio Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 13/09/2018 dalla Tokyo Marine HCC avente n. 28019941116 0000 di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveimporto pari ad Euro 178.362,82= (centosettantottomilatrecentosessantatre/82) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Il Prodotto Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è garantito estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per 12 (dodici) mesi gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Data di ConsegnaConvenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 7.33. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningIn particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Tokyo Marine HCC in data 19/09/2018 e avente n. 28019941117 0000 pari ad un importo di Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00). 13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio 6.1 Per un periodo di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) 6 mesi dalla data di consegna (“Periodo di garanzia”), il Venditore garantisce quanto segue: 6.1.1 al momento della consegna, i Beni sono conformi alle specifiche stabilite dal Venditore per tali Beni nella Conferma d'ordine o come descritto nella relativa scheda tecnica (“Specifiche”); e 6.1.2 i Servizi sono forniti con ragionevole cura e professionalità (la “Garanzia”). 6.2 Tutte le descrizioni, illustrazioni, specifiche tecniche (diverse dalle Specifiche) e pubblicità prodotte dal Venditore o contenute nelle brochure o nei cataloghi del Venditore, hanno il solo scopo di fornire un'idea indicativa dei Beni in essi rappresentati o descritti. Tali elementi non fanno parte del Contratto e non danno luogo ad una vendita per campione. 6.3 Il Venditore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle Specifiche dei Beni nel caso in cui: 6.3.1 debbano conformarsi a qualsiasi requisito di sicurezza, di funzionamento, legale o normativo, applicabile; e/o 6.3.2 la qualità dei Beni non venga materialmente alterata, e, in caso tali modifiche venissero apportate, l'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare i Beni. 6.4 Qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente in merito a consegne a breve termine, violazioni o sospette violazioni della Garanzia (ciascuna, un “Difetto”) dovrà essere presentato per iscritto al Venditore entro: 6.4.1 14 giorni dalla consegna, laddove evidente; o 6.4.2 14 giorni dal momento in cui l’Acquirente venisse a conoscenza del Cliente dei certificati di CommissioningDifetto, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, laddove non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnaevidente. 7.46.5 Fermo restando il restante contenuto del presente articolo 6, se durante il Periodo di Garanzia venisse dimostrato, con ragionevole soddisfazione del Venditore, che i Beni non rispettano la Garanzia, il Venditore potrà, a sua discrezione, sostituire o riparare tali Beni difettosi o rimborsare il Prezzo dei Beni difettosi. 6.6 Il Venditore non è da ritenersi responsabile per la mancata conformità dei Beni alla Garanzia, e l'Acquirente non ha il diritto di rifiutare i Beni nel caso in cui: 6.6.1 il Difetto in questione sia stato causato da danni subiti durante il trasporto dopo la consegna; o 6.6.2 il Difetto derivi da danni intenzionali o negligenza dell'Acquirente, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori (i "Rappresentanti"); o 6.6.3 il Difetto rilevante sia stato causato o esacerbato da uno scorretto uso, gestione, alterazione, manutenzione, conservazione o mancato rispetto delle istruzioni fornite o date dal Venditore da parte dell’Acquirente o dei suoi Rappresentanti in relazione ai Beni (se del caso); o 6.6.4 il Difetto in questione non venisse notificato al Venditore in conformità all’articolo 6.5; o 6.6.5 l'Acquirente (o i suoi Rappresentanti) continuassero a utilizzare i Beni in questione dopo aver scoperto il Difetto. 6.7 Qualsiasi Xxxx sostituito apparterrà al Venditore, il quale potrà richiedere, come condizione per qualsiasi sostituzione o rimborso, che i Beni difettosi vengano restituiti al Venditore. Il Prodotto Qualsiasi Xxxx sostitutivo sarà idoneo alla sostituzione o al rimborso secondo i termini specificati dall’articolo 6.7 per la parte non scaduta del Periodo di garanzia originale. 6.8 Salvo quanto stabilito dall’articolo 8.4, i rimedi stabiliti nel presente articolo rappresentano i soli ed esclusivi rimedi a disposizione dell'Acquirente in sostituzione sarà oggetto relazione 6.9 Qualsiasi suggerimento o dichiarazione in merito a qualsivoglia possibile uso o applicazione dei Beni resa dal Venditore nel contesto di nuova garanzia per 7.5documenti commerciali o di marketing o in risposta a una specifica richiesta o consulenza tecnica (sia orale che scritta) è stata prodotta in buona fede, ma spetta esclusivamente all'Acquirente il compito di verificare la piena idoneità dei Beni per qualsiasi scopo particolare, anche laddove tale scopo fosse noto al Venditore. Per attivare la procedura di Se il Venditore determina che qualsiasi bene restituito non è coperto dalla garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini Venditore si riserva il diritto di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria addebitare all'acquirente tutti i costi e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie ragionevoli sostenute dal venditore per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione esaminare e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatigestire tali beni. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il Cliente presente contratto, il Comune di Genova è obbligato a rilasciare, per ogni vizio tutta la durata del mutuo, delegazione di fabbricazionepagamento pro solvendo – da redigersi in conformità al modello che debitamente sottoscritto dalle parti e da me ufficiale rogante qui si allega sotto la lettera “--”) per farne parte integrante e sostanziale, difformità o difetto di qualità essenziali a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttivebilancio annuale. 7.22. Il Prodotto A tal fine, il Comune di Genova deve provvedere a notificare al proprio Tesoriere, immediatamente dopo la stipula del presente contratto, apposito atto di delega di pagamento, non soggetto ad accettazione. In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere del Comune di Genova è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data obbligato a versare a favore di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio ……………..gli importi dovuti alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di Commissioning, la garanzia mora di cui al punto 7.1 potrà successivo art. 5 in caso di ritardato pagamento, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dovute dal Comune di Genova ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. 3. Il Comune di Genova si obbliga: ad iscrivere annualmente in bilancio quanto dovuto in dipendenza del mutuo, per tutta la sua durata. Qualora il Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, il Comune di Genova deve provvedervi direttamente ed immediatamente, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte di ; ad inserire in ogni contratto di Tesoreria stipulato durante il periodo di vigenza del mutuo, l’obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al presente articolo. Una copia certificata conforme all’originale dei suddetti contratti, nonché le nuove delegazioni di pagamento, munite della relata di notifica al nuovo Tesoriere, devono essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatotrasmesse, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi entro 30 giorni dalla data di consegna decorrenza della nuova Convenzione di Tesoreria, a ; ad adottare ogni semestre la deliberazione prevista dall’art. 159, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo e notificandola al Tesoriere nonché a rispettare, nell’emissione dei mandati a titolo diverso da parte quelli vincolati, l’ordine cronologico delle fatture come pervenute per il pagamento o, se non è prevista fattura, dei provvedimenti di impegno; ad inviare, su richiesta di , una copia certificata del Cliente conto consuntivo, nonché una copia certificata del conto del patrimonio, entro 30 giorni dalla relativa data di approvazione; 4. Il Comune di Genova – qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei certificati proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità, deve prestare idonee garanzie alternative considerate da ………………equivalenti all’originaria delegazione di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnapagamento. 7.45. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto Comune di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura Genova dichiara che il Tesoriere, ai sensi di garanzialegge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di delega, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini esegue i pagamenti di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni presente articolo anche in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni eccassenza dei relativi mandati.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Mutuo

Garanzia. 7.1Il concessionario aggiudicatario, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in sede di assegnazione, dovrà versare prima della stipula della concessione un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Veco garantisce Tale importo sarà restituito all’atto della regolare riconsegna dell’immobile previa verifica, da parte del Servizio competente all’amministrazione del patrimonio dell’assenza di danni al bene concesso. La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme: a) mediante deposito presso la Tesoreria del Comune Banca Popolare di Milano - P.zza Trento e Trieste, in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo), o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in provincia di Monza, o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i titoli di Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito; b) mediante polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, avente validità almeno sino alla scadenza della concessione dalla quale risulti, a pena esclusione: – che il Cliente fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Euro sistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per ogni vizio tempo vigente, maggiorato di fabbricazione, difformità o difetto 2 (due) punti. - l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttivecui all’art. 1944 c.c.; - l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; - l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodicic) mesi dalla Data Fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia Credito di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, D.lgs. n. 385/1993 e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto successive modificazioni e/o integrazioni o dagli intermediari di altri macchinari ecui agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 385/1993 a ciò autorizzati, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lettera b). In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Impresa. Nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuto versamento presso il tesoriere. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte incarta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o modifiche dei luoghi necessarie Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzatil’affidamento della concessione a terzi. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Concession Agreement

Garanzia. 7.1PROVVISORIA‌ Ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. Veco garantisce L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 12° e 13° del presente articolo. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:  in contanti, con versamento sul seguente conto corrente intestato all’ASL: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Xxx Xxxxxx, 00 - xxxxxxx 00000, Xxxxxxx 01100, IBAN: XX00X0000000000000000000000; BIC: XXXXXXXX;  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2Concorrente dovrà produrre copia dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. Il Prodotto è garantito deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:  avere quale beneficiaria l’ASL di Viterbo;  essere specificamente riferita alla gara in oggetto;  prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;  prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;  prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;  avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per 12 il termine di ricezione delle Offerte;  prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (dodicicentottanta) mesi dalla Data giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, nonché, e più in generale, dovuta ad ogni fatto comunque riconducibile all’affidatario ovvero all’adozione di Consegna. 7.3informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. Se il Cliente 159/2011.  recare la sottoscrizione del garante. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha usufruito rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e saldato il servizio medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di Commissioningpartecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula: Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4) Dove:  Gr = Importo della garanzia ridotto  Gb = Importo base della garanzia  R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  R2 = riduzione: del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:  del rating di legalità;  dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;  di certificazione social accountability 8000;  di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione XXXXX 00000;  di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In conformità a quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella prevista dal primo periodo del predetto comma 7), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Veco o da personale dalla stessa incaricatomicroimprese, piccole e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data medie imprese. Per fruire dei benefici di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioningcui ai precedenti commi 11° e 12°, accettati da Veco; estensione temporale chel’Operatore Economico segnala, in ogni casosede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 13°, lett. e), del presente Disciplinare. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti. Verso i Concorrenti non può superare i Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla Data giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di Consegna. 7.4quanto disposto dall’art. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.593, comma 9°, del Codice. Per attivare la procedura di garanziaVerso l’Aggiudicatario, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimaneprovvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, in ogni casoai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte secondo le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto modalità previste da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di decadenza gara. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina l’assunzione del carattere di definitività della garanzia riportatamedesima.

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Samples: Disciplinary Agreement

Garanzia. 7.11. Veco garantisce A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Cliente Fornitore medesimo ha prestato: • per ogni vizio il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367177 di fabbricazioneimporto pari ad Euro 2.797.200,00 = (duemilionisettecentonovantasettemiladuecento/00); • per il Lotto n. 3, difformità o difetto garanzia definitiva rilasciata in data 17/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367221 di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttiveimporto pari ad Euro 2.576.000,00 = (duemilionicinquecentosettantaseimila/00); • per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367227 di importo pari ad Euro 2.189.600,00 = (duemilionicentottantanovemilaseicento/00); • per il Lotto n. 6, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367236 di importo pari ad Euro 2.172.800,00 = (duemilionicentosettantaduemilaottocento/00); • per il Lotto n. 5, garanzia definitiva rilasciata in data 13/12/2018 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2367245 di importo pari ad Euro 2.919.200,00 = (duemilioninovecentodiciannovemiladuecento/00); in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 7.22. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. 9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di Consegnaverificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. 7.310. Se In alternativa a quanto sopra, il Cliente Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore. 11. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. 12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha usufruito prestato: • per il Lotto 2, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e saldato avente n. 2367313 pari ad un importo di Euro 9.400,00 = (novemilaquattrocento/00); • per il servizio Lotto 3, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367315 pari ad un importo di CommissioningEuro 17.400,00 = (diciasettemilaquattrocento/00); • per il Lotto 5, la cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 06/12/2018 e avente n. 2367322 pari ad un importo di Euro 17.750,00 = (diciasettemilasettecentocinquanta/00); • per il Lotto 6, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367325 pari ad un importo di Euro 6.700,00 = (seimilasettecento/00); • per il Lotto 10, cauzione rilasciata dalla Euler Hermes S.A. in data 17/12/2018 e avente n. 2367326 pari ad un importo di Euro 11.050,00 = (undicimilacinquanta/00). 13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricatocomma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di consegna tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Cliente Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegnacosti delle predette verifiche ispettive. 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte le spese legate alla movimentazione del Prodotto e/o di altri macchinari e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzati. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica

Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio di fabbricazione(a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive. 7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna. 7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di CommissioningCDP presta, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale checon effetto immediato, in ogni casofavore dell’Intermediario Garantito, non può superare i 30 che accetta, una [contro-garanzia]22/[una garanzia]23 autonoma, diretta, a prima richiesta e senza eccezioni (trenta) mesi dalla Data di Consegna.la “Garanzia”): 7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per 7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico; 7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione e (iii), a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte [dall’Intermediario Garantito nei confronti di ciascun Finanziatore Sottostante ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del Prodotto; presente Accordo]24/[da ciascun Beneficiario Finale nei confronti dell’Intermediario Garantito ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]25; (ii) fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (iii), per un importo massimo pari all’80% dell’ammontare iniziale in linea capitale [garantito ai sensi di ciascuna Garanzia Confidi di volta in volta inclusa nel Portafoglio]26/[di ciascun Finanziamento Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio]27; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissionianche ai fini di cui all’Articolo 1938 del codice civile e nonostante ogni altra previsione del presente Accordo, furtinei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, o al trasporto del Prodottoin aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi, il Cap Prime Perdite di volta in volta applicabile; e (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe durata non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimaneeccedente, in ogni casorelazione a ciascun Rapporto Garantito Incluso, inderogabilmente il relativo Termine Ultimo di 12 Escussione. (dodicib) mesi dalla Data Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di Consegna; garanzia autonoma e non di fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non sono applicabili alla Garanzia. (ixc) tutte le spese legate La Garanzia viene rilasciata da CDP a titolo gratuito e pertanto in relazione alla movimentazione del Prodotto stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta a CDP da parte dell’Intermediario Garantito [e/o di altri macchinari dai Finanziatori Sottostanti]28 e/o modifiche dei luoghi necessarie per rendere agevole l’accesso al Prodotto da parte del Tecnico; (x) interventi di modifica, installazione e riparazione del Prodotto parte di soggetti differenti da Veco o suoi tecnici convenzionati e/o autorizzaticiascun Beneficiario Finale. 7.7. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore i termini di decadenza e prescrizione qui riportati si adegueranno automaticamente a quelli previsti inderogabilmente per legge, rimanendo quindi invariata e perfettamente valida la disciplina della garanzia riportata.

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Samples: Financing Agreement