Common use of Garanzie definitive Clause in Contracts

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’opera.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore Prima della stipula del contratto è obbligato a costituire l’Appaltatore dovrà prestare una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale derivati dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di valersi aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, l’importo della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoresarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 117 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. 36/2023. Ai sensi del medesimo art. 117, comma 3, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti garanzia cessa di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo avere effetto solo alla data di cui all'art. 106 emissione del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoriacertificato di verifica di conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutorecorrispondere. La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione sarà svincolata soltanto con le modalità previste dall’articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. Lo svincolo verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la redazione completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori verifica di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzaconformità della fornitura. La cauzione resterà comunque vincolatamancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, in tutto o in parteche aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaai sensi dell’art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

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Samples: Contratto Di Fornitura Software, Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari

Garanzie definitive. Ai Per la sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso ogni Azienda Committente, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di SienaCodice. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. In conformità a quanto stabilito all’art. 103, comma 1, del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per centola garanzia provvisoria. Ai sensi dell’artPer fruire di tali benefici, la ditta deve allegare copia dei certificati in corso di validità. 103 In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La riduzione dell’importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all’istituto dell’avvalimento. La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’aggiudicatario, con una delle seguenti modalità: ▪ fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 5 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso lstituto Tesoriere dell’Azienda contraente; ▪ mediante assegno circolare; ▪ mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito; ▪ mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 50/2016385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionerinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolocomma 2, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze semplice richiesta scritta della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'artex art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016Codice. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria Tale cauzione è garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l’Azienda Sanitaria dovessero sostenere a causa di inadempimento o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione inesatto adempimento dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operasuoi obblighi.

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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura in Service Di Dispositivi Da Point of Care Testing

Garanzie definitive. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Impresa Aggiudicataria deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’artdell’art.103 del D.Lgs. 103 comma 1 50/2016 e secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore . Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata nei termini e nei modi programmati, in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’artLa cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 103 comma 5 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del D. Lgscertificato di regolare esecuzione. n. 50/2016La stazione appaltante può richiedere all’Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell’aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa aggiudicataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel In caso di risoluzione del contratto disposta raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto nome e per conto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina tutti i concorrenti ferma restando la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita responsabilità solidale tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaimprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e relative agli interventi di riqualificazione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all’art. La stazione appaltante ha 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo totale degli interventi di riqualificazione – - ossia il diritto 10% di valersi € 716.533,92 o di altro importo derivante dal Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara. Inoltre, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’impianto sportivo, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari a € 47.140,00 (calcolata applicando la percentuale del 10% al valore annuo della concessione, come risultante da Piano economico finanziario redatto dal Comune di Asti). Tale garanzia deve avere validità annuale; il concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione, annualmente, prima della scadenza della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso definitiva in corso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivivalidità, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993una nuova polizza. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento presentazione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione definitiva comporterà l’attivazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso procedura di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori risoluzione contrattuale di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra successivo art. 19 Cessazione anticipata del contratto. Tali garanzie devono essere costituite prima della formale sottoscrizione del contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operagaranzie risultassero insufficiente.

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Samples: Concessione Dell’impianto Sportivo

Garanzie definitive. Ai Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. Decreto Legislativo 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 10% dell’importo medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; la polizza deve essere presentata . Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in originale forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione conclusione del contratto nei termini e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia provvisoria; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle delle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 5% dell'importo totale dei lavori risultante dal conto finale per come liquidato in sede di collaudo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione almeno dieci giorni prima della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o in parte; in caso della distruzione totale o parziale di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a valere sui ratei base di prezzo gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da corrispondere all'esecutoreassicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo polizza del presente comma deve assicurare la redazione stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente appalto comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali la durata di dieci anni e assicurativi a favore della mano d’operacon un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie definitive. Ai L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. D.lgs 50/2016, l’esecutore denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo D.lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria. L'Ente Appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Committente potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può richiedere essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al soggetto aggiudicatario beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la reintegrazione rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia ove questa sia venuta meno medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data della regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in tutto originale o in parte; copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei ATI dalla mandataria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di prezzo applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Committente, l’appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta dello stesso, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaadempiere.

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Samples: Capitolato Speciale

Garanzie definitive. L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta della singola Amministrazione e per ciascun lotto aggiudicato. La garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto 50/2016 testo vigente l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione contrattuale del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto singolo lotto o altra percentuale prevista dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentemedesimo articolo, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’A.T.S. capofila all’aggiudicatario del lotto 1 contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e dalle XX.XX.XX. mandanti in seguito alla presa d’atto dell’esito della presente procedura, ciascuna per i lotti di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatainteresse. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di tutte le obbligazioni cui all’art. 1957 c. 2 del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993semplice richiesta scritta dell’ATS. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’incameramento l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoriacomunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte; in caso parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di prezzo penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da corrispondere all'esecutoreparte dell’ATS interessata. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: - quietanza del versamento oppure fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del certificato di regolare esecuzione dei lavori D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al presente appalto D.M. 31/2018; - ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXXXXX&xxxxxxxx Url. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzaprocedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; - ricevuta di versamento con Pago PA a favore dell’ATS di Pavia in base alla normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) effettuata accedendo alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Pavia: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXX&xxxxxxxxXxx=x ome.html In questa pagina, sarà possibile scegliere il tipo di pagamento spontaneo (ALTRE PRESTAZIONI) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; - ricevuta di versamento con Pago PA a favore dell’ATS della Val Padana in base alla normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) effettuata accedendo alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Val Padana: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx In questa pagina, sarà possibile scegliere il tipo di pagamento spontaneo (ALTRE PRESTAZIONI) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. La cauzione resterà comunque vincolatadeve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio di trasporto refrigerato e/o congelato, in tutto o in partenonché a temperatura ambiente, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operadi campioni prelevati nell’ambito del controllo ufficiale di acque ed alimenti dell’ATS – Lotto ”.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; L'appaltatore per la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la sua scelta sotto forma di cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore o fideiussione pari al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata103. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto con le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle delle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata così come stabilito dal capitolato speciale di appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione almeno dieci giorni prima della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o in parte; in caso della distruzione totale o parziale di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreimpianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la redazione stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 euro. Per le opere preesistenti la somma da assicurare è pari a € 500.000,00. Per le opere di demolizione e sgombero è pari a € 50.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (DM n. 31 del 19/01/18). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le cauzioni dovranno essere prodotte: in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento; in caso di R.T.I. costituendo, dall’impresa capogruppo con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppande; in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui al presente appalto all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo. Tali garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione. b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e sempre c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Per usufruire delle suddette riduzioni l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che sia stata definita tra dà titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l’ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia. L’operatore economico potrà altresì produrre la/le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, certificazioni in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e assicurativi a favore della mano d’operainserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

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Samples: Disciplinary Agreement for Framework Agreement

Garanzie definitive. Ai Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. Decreto Legislativo 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia fideiussoria definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 10% dell’importo medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; la polizza deve essere presentata . Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in originale forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione conclusione del contratto nei termini e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia provvisoria; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle delle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione almeno dieci giorni prima della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o in parte; in caso della distruzione totale o parziale di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a valere sui ratei base di prezzo gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da corrispondere all'esecutoreassicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo polizza del presente comma deve assicurare la redazione stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente appalto comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali la durata di dieci anni e assicurativi a favore della mano d’operacon un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie definitive. Ai L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore 50 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo18 aprile 2016, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata10% dell'importo contrattuale. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti cauzione definitiva non dovrà contenere una data di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del D.lgs n. 385/1993contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e sempre che sia stata definita dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le parti ogni controversia o pendenzaimprese. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a garanzia campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operasottoscrittori.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 A tutela dell’effettivo svolgimento del D. Lgs. n. 50/2016servizio e a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel Contratto, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire con la sola esclusione degli obblighi relativi ai progetti di cui al TITOLO V, l’OE ha costituito una garanzia fideiussoria fidejussoria in ragione del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale complessivo annuale delle compensazioni degli obblighi di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificatoservizio. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione valore della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto precedente comma 63.1 dovrà essere aggiornato annualmente in funzione del valore annuale delle compensazioni degli obblighi di servizio calcolato sulla base del PEA approvato per l’anno di competenza. E’ ammessa la possibilità di emettere garanzie di durata annuale con clausola di rinnovo senza soluzione di continuità, ed adeguamento annuale dell’ammontare complessivo. A garanzia dell’effettuazione degli investimenti di cui al TITOLO V-Capo I, l’OE ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € (sommatoria del valore degli ammortamenti inseriti nel PEF per gli investimenti in nuovo materiale rotabile come indicato nell’Allegato 9.) La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, entro 30 gg dalla richiesta dell’OE, proporzionalmente all’entità della quota parte del programma degli investimenti in materiale rotabile già attuato e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzagià rendicontato. A garanzia dell’attuazione dei Progetti di cui al precedente TITOLO V-Capo II (Progetti specifici), l’OE ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € (sommatoria del valore dei Progetti specifici inseriti nel PEF). La cauzione resterà comunque vincolatagaranzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, su richiesta dell’OE, proporzionalmente all’entità della quota parte dei Progetti specifici attuati. Schema di contratto Rev. 2 Tutte le garanzie dovranno permanere fino alla chiusura delle attività oggetto del Contratto e lo svincolo delle stesse sarà autorizzato con apposite determinazione dirigenziale al saldo dell’ultima fattura, in tutto o in parteassenza di controversia. Tutte le garanzie fidejussorie prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operasemplice richiesta scritta dell’EC.

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Samples: Contratto Di Servizio

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016vo 50 del 18 aprile 2016 , l’esecutore pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata nei termini e nei modi programmati in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti garanzia definitiva non dovrà contenere una data di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del D.lgs n. 385/1993contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può richiedere essere rilasciata dai soggetti di cui al soggetto aggiudicatario comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la reintegrazione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia ove questa sia venuta meno medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in tutto originale o in parte; copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in caso deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di inottemperanza avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la redazione data di emissione del certificato di regolare esecuzione collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. E' facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzaprecisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a garanzia campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operasottoscrittori.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto Accordo Quadro disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’opera.

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Samples: Appalto

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, l’esecutore 50/2016 con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro relativo al presente lotto, l’Impresa è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata dell’accordo quadro medesimo. Nel caso in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, cui il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta offerto sia superiore al 10 dieci per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 10%, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, cui al precedente punto 12.1.1 da parte dell'appaltatore, degli stati dell’Amministrazione che aggiudica l’accordo quadro ed i successivi ordini di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari lavoro al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataconcorrente che segue nella graduatoria. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del derivanti dal contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali ordini di lavoro che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli ordini di lavoro affidati, nonché del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia, nonché a garanzia inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme pagate che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risarcibilità del maggior dannocauzione risultasse insufficiente. La stazione appaltante L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento le spese dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, addetti all’esecuzione dell’appalto. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai sensi dell'artsingoli ordini di lavoro eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura prevista all’art. 103 comma 2 5 del D.Lgs D.lgs. n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo ordine di lavoro. Attesa la possibilità che risponda ai requisiti nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo emissione del certificato di cui all'artcollaudo dell’ultimo ordine di lavoro eseguito. 106 Qualora a seguito dell'accordo quadro del D.lgs presente xxxxx non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro del presente xxxxx sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.lgs. n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina 50/2016 la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione all’Appaltatore l’integrazione della garanzia ove cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte; in . In caso di inottemperanza inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreall’ Appaltatore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione predetta garanzia di cui all’articolo 12.1.2 dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/98. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori collaudo provvisorio del contratto stipulato. Le garanzie di cui agli artt. 12.1.1 e 12.1.2 devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui all’art. 12.1.2 deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al presente appalto 2° comma. dell’art. 1957 c.c. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operascoperti dovranno far carico all’appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103 103, comma 1 1, D.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, l’esecutore ossia: • del contratto è obbligato a costituire una 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO 9001); • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata solo nel caso in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze cui tutti gli operatori economici che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Sienalo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per centoraggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centosu mandato irrevocabile, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993imprese. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura. Sono espressamente a carico della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; ditta aggiudicataria: - Manutenzione e riparazione degli automezzi, sostituzione dei mezzi in caso di inottemperanza avaria; - Controlli periodici dei mezzi di trasporto al fine di garantire il funzionamento, la reintegrazione si effettuerà sicurezza, la continuità e regolarità del servizio; - Spese per il ricovero dei mezzi; - Imposte, tasse, spese di carburante; - Oneri e contributi per il personale e relative assicurazioni nel rispetto dei contratti di categoria; - Stipula di apposita polizza contro i rischi derivanti a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione persone o cose per l’espletamento del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto servizio o in parteconseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata l’Amministrazione Comunale; - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore carico della mano d’operaDitta appaltatrice, senza diritto di rivalsa.

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Samples: Service Agreement

Garanzie definitive. L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta della singola Amministrazione, per ciascun lotto aggiudicato. La garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto 50/2016 testo vigente l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione contrattuale del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto singolo lotto o altra percentuale prevista dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentemedesimo articolo, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’A.T.S. capofila all’aggiudicatario del lotto 1 contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e dalle XX.XX.XX. mandanti in seguito alla presa d’atto dell’esito della presente procedura, ciascuna per i lotti di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatainteresse. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di tutte le obbligazioni cui all’art. 1957 c. 2 del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993semplice richiesta scritta dell’ATS. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’incameramento l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoriacomunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte; in caso parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di prezzo penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da corrispondere all'esecutoreparte dell’ATS interessata. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: - quietanza del versamento oppure fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del certificato di regolare esecuzione dei lavori D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al presente appalto D.M. 31/2018; - ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXXXXX&xxxxxxxx Url. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzaprocedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; - ricevuta di versamento con Pago PA a favore dell’ATS di Pavia in base alla normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) effettuata accedendo alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Pavia: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXX&xxxxxxxxXxx=x ome.html In questa pagina, sarà possibile scegliere il tipo di pagamento spontaneo (ALTRE PRESTAZIONI) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; - ricevuta di versamento con Pago PA a favore dell’ATS della Val Padana in base alla normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) effettuata accedendo alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Val Padana: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx In questa pagina, sarà possibile scegliere il tipo di pagamento spontaneo (ALTRE PRESTAZIONI) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. La cauzione resterà comunque vincolatadeve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio di trasporto refrigerato e/o congelato, in tutto o in partenonché a temperatura ambiente, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operadi campioni prelevati nell’ambito del controllo ufficiale di acque ed alimenti dell’ATS – Lotto ”.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie definitive. L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta della singola Amministrazione, per ciascun lotto aggiudicato. Tale garanzia deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/201650/2016 testo vigente, l’esecutore del contratto l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione contrattuale del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto singolo lotto o altra percentuale prevista dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentemedesimo articolo, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificatoesecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataD. Lgs. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario dall’Amministrazione cui il lotto aggiudicato fa riferimento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione per quanto riguarda l’ATS della Città Metropolitana di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo Milano e alla comunicazione di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993presa d’atto per quanto riguarda l’ATS dell’Insubria. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’incameramento l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoriacomunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte; in caso parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di prezzo penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da corrispondere all'esecutoreparte dell’ATS interessata. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: - quietanza del versamento oppure fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del certificato di regolare esecuzione dei lavori D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra D.M. 31/2018; - ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le parti ogni controversia o pendenzaseguenti modalità. La cauzione resterà comunque vincolatanormativa vigente (Decreto Semplificazione, in tutto o in parteD.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXXXXX&xxxxxxxx Url. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e assicurativi procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; - ricevuta di versamento a favore della mano d’opera.dell’ATS Insubria tramite PagoPA, accedendo al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS Insubria. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari dell’ATS – lotto

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie definitive. Ai L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore 50 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo18 aprile 2016, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata10% dell'importo contrattuale. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannodanno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale. La stazione appaltante ha può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti cauzione definitiva non dovrà contenere una data di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del D.lgs n. 385/1993contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’opera.

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Samples: Disciplinary Agreement

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 A garanzia della corretta esecuzione del D. Lgs. n. 50/2016presente appalto, l’esecutore l’Affidatario dovrà costituire, alla stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria contratto, fideiussione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; contrattuale per la polizza realizzazione del servizio. La predetta garanzia deve essere presentata riferita alla gara in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere oggetto ed avere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione soggetto beneficiario l’Amministrazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’artLa fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 103 comma 5 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del D. Lgsdebitore principale di cui all’art. n. 50/20161944 del codice civile, la cauzione definitiva è rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’ 80 del 75 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva previa consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 25 per cento dell’iniziale importo garantito garantito, è svincolato dalla secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 10. nonché l’aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaesecuzione.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Garanzie definitive. Ai La Ditta aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto di concessione deve stipulare cauzione definitiva, a favore dell'Ente relativamente all'oggetto del contratto de quo, da costituirsi ai sensi dell’artdall’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 e ss.mm.ii. secondo una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto delle modalità ivi previste. Tale cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. espressamente riportare la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze condizione che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla sua validità ed efficacia si protrae fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque esecuzione. La garanzia rimane vincolata fino a 12 mesi dalla data tale termine. Salvo quanto sopra, la garanzia definitiva sarà svincolata al termine del servizio e solo a seguito di ultimazione certificazione del Responsabile del Servizio dell’Ente che attesti la regolarità dell’esecuzione dello stesso. L'aggiudicatario è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose,tanto dell'Ente appaltante che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ritenendo compreso tra i terzi anche l'Ente appaltante, a copertura dei lavori risultante da relativo certificatorischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a euro 1.500.000,00 e validità per l'intera durata del contratto. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati In alternativa alla specifica polizza di avanzamento cui sopra, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCTV già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate nel comma precedente per quella specifica e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre le prestazioni oggetto dell'appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti al massimale annuo per danni. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento appendice di tutte le obbligazioni polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Ente appaltante prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio delle operazioni di espletamento del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaservizio.

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Samples: Capitolato Prestazionale Per l'Affidamento Della Fornitura Di Biciclette a Pedalata Assistita

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fideiussoria del definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per centoil possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. Ai sensi dell’art93 co. 7 del d.lgs. 103 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 5 2, del D. Lgscodice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa. n. 50/2016, Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionee ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. Ove nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticola stazione appaltante, senza necessità bisogno di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori ulteriori formalità o di analogo documentopreavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data graduatoria con ogni conseguenza di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatalegge. La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dannoed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. La stazione appaltante ha il diritto di valersi L’ammontare residuo della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del commitente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario escussione parziale la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreavviene ai sensi dell’art. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione 103, comma 1 penultimo capoverso del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzacodice. N.B. La cauzione resterà comunque vincolatadefinitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà, in tutto o in parteessere corredata di autentica notarile circa la qualifica, a garanzia i poteri e l’identità dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operasoggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.

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Samples: Brokerage Service Agreement

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 fini della sottoscrizione del D. Lgs. n. 50/2016contratto, l’esecutore del contratto è obbligato a l’Impresa Aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione fideiussione, ai sensi dell’art.103 del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale D.Lgs.vo 50/2016 e secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione conclusione del contratto nei termini e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004nei modi programmati, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. Ai sensi dell’artLa cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 103 comma 5 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del D. Lgscertificato di regolare esecuzione. n. 50/2016L’Amministrazione Comunale può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa Aggiudicataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stazione appaltante. medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di emissione del certificato di regolare esecuzione concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificatoloro rappresentanze. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel In caso di risoluzione del contratto disposta raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto nome e per conto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina tutti i concorrenti ferma restando la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita responsabilità solidale tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operaimprese.

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Samples: Service Agreement

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore Prima della stipula del contratto è obbligato a costituire l’Appaltatore dovrà prestare una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia garan- zia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque cui la risarcibilità del maggior dannocauzione risultasse insufficiente. La stazione appaltante ha il diritto cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di valersi aggiudica- zione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni pre- viste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatorequalsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente inte- grata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La stazione appaltante ha inoltre il diritto cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante poliz- za assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla data di valersi inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servi- zio. Lo svincolo della cauzione per provvedere al pagamento verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 rego- lare esecuzione del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993servizio. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’opera.s.m.i..

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Samples: Servizio Di Manutenzione

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016La garanzia definitiva, l’esecutore del contratto da prestare con le medesime modalità della garanzia provvisoria, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; costituita per la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà tale obbligazione deve essere conforme indicata negli atti e documenti a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004base di affidamento di lavori, n. 123di servizi e di forniture. È confermato in linea generale l’importo pari al 10% dell’importo contrattuale e i relativi aumenti qualora il ribasso ecceda il 10%, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente nonché le riduzioni come previste per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria provvisoria; è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo confermato lo svincolo progressivo automatico della garanzia fino all’80% dell’importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità La garanzia cessa di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato dalla avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (lavori) o certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data (servizi e forniture). Xxx l’aggiudicatario non provveda alla reintegrazione della garanzia se questa è venuta meno, la reintegrazione si effettua sui ratei di ultimazione dei lavori risultante prezzo da relativo certificatocorrispondere. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per comma 2 elenca tutti i casi in cui la quale la garanzia è prestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale SA può rivalersi sulla Garanzia definitiva: maggiore spesa sostenuta per il completamento dei i lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto danno; mancato pagamento cui la SA dovrà provvedere in caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la definitiva costituisce decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione l’acquisizione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto provvisoria. Il comma 4 conferma che nell’ambito dei lavori il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o in parte; di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Tale previsione è estesa anche nei contratti di servizi e forniture. Per i lavori, è confermata la costituzione della polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della polizza RC. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria è prevista inoltre la polizza indennitaria decennale. Il comma 11 prevede la facoltà di esonerare l’aggiudicatario dalla costituzione della garanzia definitiva in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei soggetto di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato comprovata solidità nonché per le forniture che debbano essere acquistate nel luogo di regolare esecuzione dei produzione o fornite direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenzaprecisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. La cauzione resterà comunque vincolata, in tutto o in parte, a L’esonero dalla prestazione della garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali e assicurativi a favore della mano d’operadeve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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Samples: Legislative Decree

Garanzie definitive. Ai sensi dell’art1. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale; la polizza deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123, del Ministero della attività produttive. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi dell’artSi applica l'articolo 104 del decreto legislativo n. 50/2016. 2. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 comma 5 commi 1 e 2 del D. Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, deve prevedere espressamente la cauzione definitiva rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. 3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 103 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016. 4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 6. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel limite massimo dell’ 80 corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Provincia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e della somma assicurata per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità opere con un minimo di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati 500.000 euro ed un massimo di avanzamento dei lavori o 5.000.000 di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneeuro. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da dal relativo certificato. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati Qualora sia previsto un periodo di avanzamento garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante garanzia nei confronti dell'impresa della Provincia. 7. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto per la quale la garanzia liquidazione della rata di saldo è prestata. La cauzione viene prestata obbligato a garanzia dell’adempimento stipulare, con decorrenza dalla data di tutte le obbligazioni emissione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto certificato di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da impresa bancaria collaudo provvisorio o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di cui al presente appalto rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi secondo quanto indicato all'articolo 103 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. 8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sempre che sia stata definita dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le parti ogni controversia o pendenzaimprese. 10. La cauzione resterà comunque vincolata, E' facoltà della Provincia in tutto o in parte, a casi specifici non richiedere una garanzia dei diritti per gli eventuali crediti degli Enti previdenziali appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e assicurativi lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a favore operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della mano d’operagaranzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 11. Si richiama altresì quanto disposto dall'articolo 103 “Garanzie definitive” e 104 “Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore” del decreto legislativo n. 50/2016.

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