Common use of INADEMPIMENTI E PENALI Clause in Contracts

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme piena aderenza a quanto previsto contenuto nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: Per ogni giorno di ritardo rispetto alla somministrazione o sostituzione di personale richiesto, è prevista una penale pari € 500,00/giorno. In caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro indicato da SPL da parte dei lavoratori forniti in somministrazione, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 Per tutti i restanti inadempimenti, sarà comminata all’Appaltatore una penale in ragione della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto. La Stazione Appaltante potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulla fattura da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva di seguito meglio descritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal presente CapitolatoResponsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate all’Aggiudicatario le penali sopra indicate. Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera avrà l’insindacabile facoltà di contestazione via PECdichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati e ad adottare dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenutomedesime modalità, le proprie controdeduzioni entro un deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedentesiano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior dannodurata dello stesso. La Stazione appaltante si riserva la facoltà potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di applicare una penale variabile cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile parte della Stazione appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo non esonera la Ditta in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo a richiedere il risarcimento di tutti i danni patitidegli eventuali maggiori danni.

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Samples: Contratto Tra

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora la società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dalla Capitolato speciale d’appalto, l'Ulss potrà applicare nei confronti della società Aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione: • in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00=; • in cui il servizio caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori della società, verrà applicata una penale fino a €. 2.500,00=; • in caso di violazioni o modifiche delle procedure non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e preventivamente concordate con il livello qualitativo previsti dal direttore dell’esecuzione , verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00=; • in caso di verifica negativa del servizio ai sensi dell’art. 12 del presente Capitolato capitolato verrà applicata una penale fino a €. 3.000,00=. Il Direttore dell’esecuzione dell’Ulss n.9 Scaligera contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro fissando un termine non superiore inferiore a 5 giorni dalla stessa contestazione7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le contro deduzioni scritte, valutate le quali, l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale. XxxDelle penali applicate sarà data comunicazione alla società a mezzo PEC. La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Ulss in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della società Aggiudicataria. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in esito al procedimento caso di cui al paragrafo precedentegrave inadempimento, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentosecondo quanto previsto dall’art. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 ( Logo Aggiudicatario ) ALLEGATO 1A1 Richiesta n° /201 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIOda trasmettere all’aggiudicatario fax. 045 ); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: Patto Di Integrità

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari allo 0,5 per mille del valore dell’ordine emesso, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell’ordine emesso , fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. La Stazione appaltante si riserva la facoltà Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)cui al presente paragrafo, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: pti.regione.sicilia.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Per quanto riguarda le consegne di FDG, in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: -1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a fornire entro 120 minuti backup da altro sito; -dal 2° ritardo (oltre i 60 min): penale di € 1500; -per ogni mancata consegna: penale di € 2500; -dopo 5 mancate consegne, l’ IRCCS CROB potrà procedere alla rescissione del contratto La Ditta ha l’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione. La UOC di Medicina Nucleare rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati. Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all’atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo. Nel caso in cui il servizio fornitore non venga svolto provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Istituto potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l’Istituto avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara. In modo analogo si procederà in caso di reiterata mancata consegna. Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’operatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a regola d’arte richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sostituire quelli difettosi. In caso di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa ripetute inosservanze dei termini contrattuali l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo la risoluzione del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla da eccepire e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva Subentrerà nella fornitura la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitiditta risultata seconda aggiudicataria.

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Samples: www.crob.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con garantito il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, il singolo Consorzio chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e a presentarel'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’Aggiudicatario entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive richieste, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare , il Consorzio potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile parametrata al livello di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)gravità dell'inadempimento e sino al 2 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra. In ogni caso, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale netto contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il singolo Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentoinadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell’Aggiudicatario. L’applicazione della L'Aggiudicatario solleva il singolo Consorzio da ogni eventuale responsabilità penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempientee civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Saranno considerate inadempienze, Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento carico del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardoConsorzio, oltre i 10 giorni naturali al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per il Consorzio di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatosalvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. Il Consorzio, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione definitiva interruzione del contratto e avvio del servizio; - ritardoservizio da parte dell'Aggiudicatario, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva per un importo pari e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a quello delle penali applicate; - compensazione titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitidefinitiva.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale prestazionale e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà al Concessionario penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 450,00 ad un massimo di € 5.000,00. L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue: In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte Concessionario si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 450,00 in considerazione della gravità della violazione e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentorecidiva. L’applicazione della penale non esonera penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, la quale si è resa inadempienteditta non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento Resta ferma la facoltà del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatoComune, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede gravi violazioni, di stipulazione concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e xx.xx.) l’esecuzione del contratto servizio alla Ditta e avvio del servizio; - ritardodi affidarlo ad altra Ditta, oltre i 10 giorni naturali con costi a carico dell’inadempiente. Non verranno applicate penalità e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento relative spese nel caso in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penalela ditta dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento pagamento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta penale dovrà essere reintegrata effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla Ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sulla polizza fidejussoria. In tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti10 (dieci) giorni.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni tali inconvenienti entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazioneperentorio che verrà assegnato dal Direttore del DSM . Xxx, in esito al procedimento L’ASL di Taranto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al paragrafo precedentepresente contratto con quanto dovuto l’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. o alle eventuali altre garanzie rilasciate dl’aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Stazione appaltante accerti casi Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto contrattualmente stabilito ed accordato. Ai fini dell’applicazione delle penali verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. L’ASL di inadempimento contrattuale, la stessa Taranto si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo pari allo 0,3 per mille del 1% corrispettivo massimo del Contratto di appalto, fino ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore pari al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione (diecipercento) del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienzecorrispettivo medesimo e comunque nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016, a titolo esemplificativo ma non esaustivoin particolare: − Slittamento dell’avvio − Mancato invio di comunicazioni relative agli operatori Per il mancato invio, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnicatrimestrale, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento dell’elenco del servizio personale impiegato presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme eCRAP/o COMUNITA’ ALLOGGIO/CENTRO DIURNO, con indicazione del cartellino profilo professionale, l’orario settimanale, l’evidenza del personale cessato, anche parzialmente, dal servizio − Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio tutela della comunicazione sul personale impiegato, in caso privacy Trattandosi di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio un requisito essenziale per l’espletamento del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione alla segnalazione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione verificarsi del credito con quanto dovuto al Contraentemancato rispetto del segreto, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione comunicazione scritta, l’ASL di Taranto chiederà l’immediato allontanamento della penalepersona e la sua sostituzione. Il provvedimento con − Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui sia stato disposto l’incameramento al D.Lgs 81/2008, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale Ai fini dell’applicazione della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal ricevimento personale incaricato della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitiverifica.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora la Società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nella presente Capitolato speciale d’appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dalla Capitolato Speciale d’Appalto, l'Ulss potrà applicare nei confronti della società Aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione: - in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un10 livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino ad € 2.000,00; - in cui il servizio caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino ad € 2.500,00; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e preventivamente concordate con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato Direttore della Funzione Ospedaliera o suo delegato, verrà applicata una penale fino ad € 1.000,00; Il Direttore della Funzione Ospedaliera o suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro fissando un termine non superiore inferiore a 5 giorni dalla stessa contestazione7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le contro deduzioni scritte, valutate le quali, l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale. XxxDelle penali applicate sarà data comunicazione alla Società a mezzo PEC. La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Ulss, in esito al procedimento caso di cui al paragrafo precedentedisservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria. È fatta salva la Stazione appaltante accerti casi possibilità di inadempimento contrattualericorrere, la stessa si riserva in caso di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentograve inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentosecondo quanto previsto dal seguente art. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti10.

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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a regola d’arte e comunque in maniera allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il ri- sarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoalle modalità indicate nel Contratto, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PECsarà dovuta, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentareogni singolo prodotto non conforme, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessi- vo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corri- spondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non ri- chiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda con- traente si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile nuova procedura concorsuale. Un ritardo di aggiudicazione 15 (importo quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni al- tra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ra- gioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Forni- tore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto : 24 mesi)relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l’Accordo quadro per il lotto medesimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata conse- gna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si accertino inadempienze riservano co- munque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In as- senza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o carenze nell’esecuzione caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore ina- dempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo ri- spetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o nella qualità del servizio prestatodanno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le pro- prie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo dette dedu- zioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata ri- sposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al pre- sente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi matu- rati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: Patto Di Integrita’

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’appaltatore. Qualora l’appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta la Regione Campania lo può costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso in cui di ritardi o inadempimenti. Allorquando l’appaltatore non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l’altro, il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatopersonale da impiegare, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a documentazione da presentare, se ritenuto, gli orari ed ai tempi da osservare per le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento attività oggetto di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la contratto l’Amministrazione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto e le diverse penalità previste all’art. 7 del citato capitolato d’oneri approvato con decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n… del…… per le inadempienze delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità - una penale variabile da un importo minimo proporzionata alla entità del 1% disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50 dell’importo contrattuale per ogni episodio. Le penalità sono notificate all’appaltatore con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti dell’appaltatore. Mancando crediti o essendo insufficienti l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. Qualora l’appaltatore intenda richiedere l’abbandono di penalità in dipendenza della esecuzione del 5contratto, deve presentare istanza, con le modalità di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, indirizzata alla Regione Campania ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell’abbandono. Le istanze di abbandono di penalità munite delle controdeduzioni dell’appaltatore possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione notifica all’appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento con applicazione di penali. Le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’accoglimento od al diniego delle istanze di abbandono delle penalità sono insindacabili. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all’Amministrazione. E’ fatta salva la facoltà della Amministrazione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall’applicazione di penali. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del canone mensile valore dell’appalto. E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione dopo il terzo episodio applicativo di aggiudicazione (importo penalità, di dichiarare risolto il contratto : 24 mesi)in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fatte salve tutte le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base ulteriori azioni alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitiquali l’inadempienza dell’appaltatore possa dar luogo.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto e negli atti di gara. Queste le possibili penali applicabili: - per ogni giorno di ritardo nella consegna degli apparati o dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 100,00 (euro cento); - per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparati rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 6 o in altre parti del presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta); - per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00); - fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui il al presente Capitolato o nel caso di servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque reso in maniera non conforme modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolatonel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera negli atti di contestazione via PECgara o nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee Zètema, per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentareciascuna contestazione, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale variabile da un fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo minimo del 1% sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un importo massimo del 510% (dieci per cento) del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatocorrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva prodotta al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione momento della stipula del contratto per grave inadempimentoContratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione della penale La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera la Ditta in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo richiedere il risarcimento di tutti i danni patitidegli eventuali maggiori danni.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 36 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali ovvero difformità dalle vigenti disposizioni di legge in materia, la Fondazione-Idis applicherà nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti penali: proposti dall’aggiudicatario in sede di gara o loro difformità rispetto a quanto proposto dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica; mancata o difforme realizzazione dei corsi di formazione obbligatori ai sensi del presente Capitolato e di quelli eventualmente offerti dall’aggiudicatario in sede di gara; ogni caso di presenza in cui il servizio magazzino di prodotti scaduti; Per “indisponibilità” dai piatti fissi e delle preparazioni gastronomiche previste dal menù giornaliero si intende la mancanza -per esaurimento- di una o più portate previste dal menù giornaliero (primi, secondi, contorni) ovvero delle pietanze previste relativamente ai “piatti fissi” e alle “diete leggere”. La Fondazione effettuerà periodici controlli ad hoc in orario compreso fra le ore 14 e le ore 14h50. L’eventuale inadempienza contrattuale sarà certificata dalla sottoscrizione di un apposito verbale da parte di un rappresentante della Fondazione e di un rappresentante dell’aggiudicatario. La sottoscrizione del verbale avverrà contestualmente al riscontro dell’inadempienza. La penale si applicherà se, in occasione di tali controlli, tale indisponibilità verrà riscontrata per più di due volte in un mese. Per “non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme conformità” del menù si intende ogni qualsivoglia difformità rispetto a quanto previsto dagli suddetti articoli relativamente ai “piatti fissi” e alle “diete leggere” nonché dal presente Capitolatomenù giornaliero. La Fondazione effettuerà periodici controlli ad hoc volti a verificare la conformità del menù. L’eventuale inadempienza contrattuale sarà certificata dalla sottoscrizione di un apposito verbale da parte di un rappresentante della Fondazione e di un rappresentante dell’aggiudicatario. La sottoscrizione del verbale avverrà contestualmente al riscontro dell’inadempienza. La penale si applicherà se, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera in occasione di contestazione via PECtali controlli, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure tale non conformità verrà riscontrata per più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenutodi due volte in un mese. Al fine dell’applicazione delle penali, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxxinadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta della Fondazione, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva l’aggiudicatario avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni (naturali) dalla notifica. Le penali indicate sopra verranno inderogabilmente applicate se l’aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio della Fondazione-Idis, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile Procedimento e notificata per iscritto all’aggiudicatario. Al fine dell’applicazione delle penali di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesicui alle lettere e) ed f), qualora la ripetuta “indisponibilità” o “non conformità” verrà contestata per iscritto all’aggiudicatario al termine del mese in cui si accertino sono riscontrate le inadempienze contrattuali. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni (naturali) dalla notifica. Trascorso tale termine troverà applicazione quanto previsto al precedente paragrafo. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere che gli importi delle penali eventualmente applicate siano devoluti dall’aggiudicatario, al finanziamento di iniziative a favore dei fruitori della mensa da definire di concerto con la Fondazione stessa (es. offerta di dolci o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatoaltre pietanze aggiuntive rispetto a quanto previsto dai documenti di gara). Qualora l’importo La Fondazione potrà applicare penali nei confronti dell’aggiudicatario sino a concorrenza della penale sia superiore misura massima pari al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere del valore del contratto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimentostesso. L’applicazione Resta salvo in ogni caso il diritto della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempienteFondazione al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dal d.lgs. Saranno considerate inadempienze50/2016. L’aggiudicatario effettuerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni nelle modalità che saranno indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito nell’offerta tecnica presentata in sede di stipulazione gara, periodiche rilevazioni di gradimento del contratto e avvio servizio al fine di identificare eventuali soluzioni migliorative da adottare. La Fondazione-Idis si riserva di effettuare essa stessa iniziative volte a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti relativamente alla qualità del servizio; - . I risultati di tali rilevazioni potranno essere utilizzati per identificare possibili interventi migliorativi. Per tutto quanto innanzi non previsto, le penali da applicare saranno stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire non preclude in base alle seguenti modalità: - escussione ogni caso azioni giudiziarie da parte della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al ContraenteStazione Appaltante, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa nonché richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitimateriali e morali.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in cui il servizio non venga svolto caso di gravi azioni a regola d’arte e comunque danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera caso di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro fissando un termine non superiore inferiore a 5 giorni dalla stessa contestazione7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Xxx, Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in esito sede di liquidazione delle fatture in corso al procedimento momento del ricevimento della nota di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior dannoaccredito. La Stazione appaltante si riserva Resta salva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatoinsindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di stipulazione del contratto e avvio ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio; - ritardo. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, oltre i 10 giorni naturali e consecutiviin caso di grave inadempimento, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perdurialla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti28.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a euro 2.000,00=; - in cui il servizio non venga svolto caso di gravi azioni a regola d’arte e comunque danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’affidatario, verrà applicata una penale sino a euro 2.500,00=; - in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera caso di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro fissando un termine non superiore inferiore a 5 giorni dalla stessa contestazione7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Xxx, Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in esito sede di liquidazione delle fatture in corso al procedimento momento del ricevimento della nota di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior dannoaccredito. La Stazione appaltante si riserva Resta salva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatoinsindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di stipulazione del contratto e avvio ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio; - ritardo. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, oltre i 10 giorni naturali e consecutiviin caso di grave inadempimento, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perdurialla risoluzione dell’atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti28.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento

INADEMPIMENTI E PENALI. Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020, il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ai concorrenti che seguono in graduatoria, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo nuova procedura concorsuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione giorni 2 (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatodue) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel In caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattualenell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentol’Istituzione Scolastica, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva , avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)seguito descritte, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione applicherà le seguenti manchevolezzepenali: - rilievi sulla carente Inadempienza Importo penale (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici 30,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di ritardo nell ’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o incompleta esecuzione colpa dell’Operatore Economico Aggiudicatario 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia Prima infrazione 50,00 € Infrazioni successive 70,00 € D Mancata corresponsione del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme Contributo annuo entro le scadenze stabilite 5,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo E Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio 200,00 € per ogni violazione accertata F Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardoregolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e sicurezza degli alimenti, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare tali da compromettere la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattualequalità, la Stazione appaltante si riserva regolarità e la facoltà continuità del Servizio 300,00 € per ogni violazione accertata G Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Bando e dalla normativa vigente 50,00 € per ogni violazione accertata H Presenza nei Distributori di risolvere Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il contrattoprodotto deve essere consumato 10,00 € per ogni violazione accertata I Presenza nei Distributori di bevande, salvo il risarcimento snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando 50,00 € per ogni violazione accertata Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tutti i danni patititracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

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Samples: Patto Di Integrita’

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. - mancata consegna. Per quanto riguarda le consegne di radiofarmaci marcati con fluoro, in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: -1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a fornire entro 120 minuti backup da altro sito; -dal 2° ritardo (oltre i 60 min): penale di € 1000; -per ogni mancata consegna: penale di € 2000; -dopo 5 mancate consegne, l’ IRCCS CROB potrà procedere alla rescissione del contratto Nel caso in di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il servizio Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. E’ fatta salva la facoltà, per l’IRCCS CROB , di non venga svolto attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a regola d’arte e comunque in maniera terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a quanto previsto carico dell’aggiudicatario. In caso di ritardi reiterati, l’IRCCS CROB, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’IRCCS CROB, a fronte dell’obbligo di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxxemissione di apposita nota di accredito ovvero, in esito al procedimento difetto, avvalersi della cauzione di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior dannoprecedente art. 4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà richiesta e/o pagamento delle penali di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)cui al presente paragrafo, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: www.crob.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio Le segnalazioni di non venga svolto conformità di qualunque genere all’Aggiudicataria da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento contrattualeche potranno dare xxxxx xxx'xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/x, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata xxx xxxx xx xxxxxxxx gravità, alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora l’Aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all'oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R., con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute. In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel corso termine massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Aggiudicataria non fossero ritenute valide e/o soddisfacenti dal Comune, si potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi occorsi: • in caso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi del servizio in maniera difforme da quanto previsto nel presente capitolato, potrà essere applicata una penale da € 50,00 a € 100,00 per ciascuna contestazione; • in ogni caso di contestazione di inadempimento contrattualerelativa ad obblighi di gestione dei servizi e delle attività affidate, ivi compresa la Stazione appaltante si riserva formazione del dipendenti comunali, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata; • per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente contratto non specificata sopra potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata; In caso di inadempimento è inoltre prevista la facoltà possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti nel contratto da altra ditta in possesso dei necessari requisiti. La spesa sostenuta per l'inadempimento o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso comune mediante corrispondente riduzione automatica sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Aggiudicataria inadempiente. Mancando crediti dell’aggiudicataria o in caso di insufficienza, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato. Articolo 19 - Risoluzione del contratto In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche diversi, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiticontratto parzialmente o totalmente e ritenere definitivamente la cauzione.

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Samples: www.comune.perugia.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari allo 0,5 per mille del valore dell’ordine emesso, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 0,5 per mille del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. La Stazione appaltante si riserva la facoltà Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)cui al presente paragrafo, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: www.regione.sicilia.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro è sogget- to all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel con- tratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della mi- sura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il ri- sarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile nuova procedura concorsuale. Un ritardo di aggiudicazione 15 (importo quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il forni- tore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornito- re abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto : 24 mesi)relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute di risolvere l’Accordo quadro per il lotto me- desimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si accertino inadempienze riser- vano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o carenze nell’esecuzione caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebi- tata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o nella qualità del servizio prestatodanno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo Qualo- ra dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispet- tivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: Patto Di Integrita’

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel In caso di mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato, l’Impresa è soggetta all'applicazione delle penali sotto indicate, graduate in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata relazione alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo importanza delle irregolarità del pregiudizio danno arrecato al regolare normale funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziariripetersi delle manchevolezze. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Impresa appaltatrice per eventuali danni subiti. In particolare: l’esecuzione delle prestazioni richieste dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti. Il mancato rispetto dei termini concordati per l’esecuzione delle prestazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di: − € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva pianificata nel Programma di manutenzione, oltre il decimo giorno rispetto al piano concordato; − € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre il decimo giorno, nel cambio dei filtri; − € 80,00 per ogni giorno solare di ritardo sull’intervento; − € 160,00 per ogni giorno solare di ritardo sulla riparazione; − la mancata pubblicazione sulla piattaforma software di gestione manutenzione, entro 48h solari, di tutti i rapporti di lavoro, controfirmati dal tecnico che ha eseguito il lavoro e dal responsabile della camera iperbarica o suo delegato, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni rapporto di lavoro mancante; − per la mancata presentazione del Piano Manutenzione Preventiva (PMP) sarà applicata una penale pari al valore 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale annuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l’Azienda sanitaria riterrà applicabili. In caso di reiterazione delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguiteinadempienze di cui alle sopraccitate penalità in numero maggiore di due nell’arco di un mese, salvo il risarcimento del maggior dannol’AORN. La Stazione appaltante si riserva la ha facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentocontratto. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempienteLe inadempienze rilevate, con l’applicazione delle relative penali, saranno notificate tramite pec. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione L'ammontare delle prestazioni indicate nel penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi al presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in servizio. In caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede ritardo dell’esecuzione dell’intervento di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardomanutenzione, oltre i 10 giorni naturali e consecutiviquando l'urgenza lo richieda, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenzal'AORN di Xxxxxxx potrà ordinare pari intervento ad altra impresa, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito addebitandone il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione maggior costo sui crediti della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva Società aggiudicataria fatta salva la facoltà per l'AORN di risolvere il contratto, salvo Caserta di richiedere il risarcimento di tutti i per eventuali ulteriori danni patitisubiti a causa del ritardo.

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Samples: www.soresa.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentodell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine d'immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1dell’1 % ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 diviso 12 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo l'importo della penale sia superiore al 10% dell’importo dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione L'applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezzemanchevolezze verificatesi anche in un contesto di crisi aziendale: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo nell'articolo 26 (MODALITA' DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO)) comprese ; - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, - in caso di modifiche dell’elenco dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenzadell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione all'applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento l'incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto dell'appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: www.procurasiena.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tali eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda contraente. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del 1% ad un importo massimo Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del 5% del canone mensile Fornitore. Le Aziende potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, qualora si accertino inadempienze quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente paragrafo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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Samples: www.umbriasalute.com

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in cui il servizio non venga svolto volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a regola d’arte € 70,00 e comunque pari a € 100,00 per le consegne in maniera non conforme a urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolatoper la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, la Stazione appaltante provederà ad inviare è prevista una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee penale pecuniaria pari a € 300,00. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la stessa si riserva prestazione, né di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato richiedere al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo Fornitore il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)danno e, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale comunque, sia superiore il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme eritardi/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento omissioni in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione causa del credito Fornitore, con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PECprestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, con invito l’Azienda Sanitaria può, a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PECsuo insindacabile giudizio, pena la risoluzione del risolvere in ogni momento il contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiticolpa del Fornitore inadempiente.

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Samples: www.aslroma6.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Le singole aziende provvederanno alla valutazione degli interventi di mediazione linguistico - culturale attraverso la compilazione di schede di intervento che verranno illustrate alla ditta aggiudicataria all’avvio del servizio. Le Aziende Sanitarie potranno altresì procedere ad effettuare controlli sull’effettiva rispondenza dei requisiti professionali del personale impiegato nel servizio, nonché più in generale, atti ad appurare il regolare e corretto svolgimento del servizio. Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali nonché eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli effettuati secondo le modalità di cui al presente Capitolato, , oltre a non dar corso al pagamento del corrispettivo per il periodo corrispondente, potranno dare luogo all’applicazione di penalità come di seguito descritte: IRREGOLARITÀ IMPORTO PENALITÀ MASSIMI PER OGNI CONTESTAZIONE COMMINAZIONE ritardo nell’effettuazione dell’intervento di mediazione € 100 Per ogni evento programmato (oltre 15 minuti rispetto a quanto pianificato) ritardo nell’effettuazione dell’intervento di mediazione urgente (oltre i 60 minuti previsti) € 500 Per ogni evento mancata reperibilità del coordinatore del servizio € 200,00 Per ogni evento inefficienza del sistema di attivazione del servizio di mediazione che comporti ostacoli o disservizi alle aziende nell’effettuazione della richiesta 0,1 % del valore fatturato nel mese di riferimento Per ogni evento mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo € 200,00 Per ogni giorno di ritardo sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva approvazione dell’Ente € 2.000,00 mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto € 3.000,00 Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio € 1.000,00 per ogni altra inadempienza € 300,00 Ad evento L’applicazione di n. 5 penali anche cumulabili tra loro (riferite all’arco di 12 mesi) legittimerà l’Azienda a risolvere il contratto. Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell’Azienda ad ottenere il risarcimento di eventuali e/o ulteriori danni subiti. La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell’Azienda ed il Responsabile della Ditta. Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi e a tutela dell’utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da un confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: • Segnalazione, trasmessa via pec dall’Azienda alla Ditta, della contestazione relativa all’inadempienza, precisandone le circostanze, l’irregolarità rilevata, ecc.. • entro 10 gg. la Ditta dovrà presentare idonee giustificazioni; Nel caso in cui il servizio le giustificazioni non venga svolto a regola d’arte e comunque siano ritenute soddisfacenti o nel caso in maniera cui l‘Appaltatore non conforme ottemperi a quanto previsto contestato, l’Azienda provvederà entro i 15 gg. successivi a comunicare alla Ditta le proprie determinazioni e l’eventuale applicazione della penalità prevista dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera articolo. Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze note di addebito da parte dell’ente e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo scontate mediante decurtazione del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito corrispettivo convenuto in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento pagamento dello stesso. Nei casi in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda, per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraentequalsiasi motivo, mediante trattenuta EGAS si rivarrà sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitideposito cauzionale definitivo.

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Samples: arcs.sanita.fvg.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 diviso 7 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza -inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non ­non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo­ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo-ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento ­comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - -- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione -compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: www.procurasiracusa.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in cui il servizio non venga svolto volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a regola d’arte € 70,00 e comunque pari a € 100,00 per le consegne in maniera non conforme a urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolatoo per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, la Stazione appaltante provederà ad inviare è prevista una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee penale pecuniaria pari a € 300,00. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la stessa si riserva prestazione, né di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato richiedere al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo Fornitore il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)danno e, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale comunque, sia superiore il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme eritardi/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento omissioni in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione causa del credito Fornitore, con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PECprestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, con invito l’Azienda Sanitaria può, a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PECsuo insindacabile giudizio, pena la risoluzione del risolvere in ogni momento il contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiticolpa del Fornitore inadempiente.

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Samples: www.aslroma6.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Le attività oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nel Contratto, ferme restando, ove migliorative per Zètema, le tempistiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara. Di seguito sono riportate le possibili penali applicabili per le ipotesi di inadempimento: - per ogni giorno di ritardo nella piena e corretta consegna e messa in funzione del sistema e di tutti gli apparati, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, rispetto alla tempistica indicata nell’art. 4, da ritenersi essenziale ai fini della buona riuscita dell’evento che dovrà essere inaugurato presumibilmente il giorno 21/04/2018, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad € 2.000,00; - per ogni ora di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparecchi mal funzionanti, danneggiati, smarriti o rubati rispetto alla tempistica indicata nell’art. 7 per i guasti bloccanti, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale oraria pari ad € 50.00; - per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparecchi mal funzionanti, danneggiati, smarriti o rubati rispetto alla tempistica indicata nell’art. 7, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari ad € 50.00; - per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00); - nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e a presentarenel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nell’Offerta presentata in sede di gara, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare applicherà una penale rapportata commisurata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 510% (dieci per cento) del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatocorrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva prodotta al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione momento della stipula del contratto per grave inadempimentoContratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione della penale La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera la Ditta in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo richiedere il risarcimento di tutti i danni patitidegli eventuali maggiori danni.

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Samples: www.zetema.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora la fornitura venga effettuata con oltre 5 (cinque) giorni di ritardo dai tempi concordati con l’A.O.U. e in caso di inadempimento relativamente all’attività di manutenzione in garanzia, le penali da applicare saranno stabilite dal RUP in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora la merce consegnata non corrisponda esattamente alle caratteristiche di quanto richiesto o presenti difetti di qualsiasi natura essa sarà respinta dall'A.O.U. che applicherà la predetta penale fino al giorno dell'esatta consegna, fatta salva la risoluzione del contratto. L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in mancanza, sulla cauzione prestata. In caso di ritardo del fornitore nella consegna, quando l'urgenza lo richieda, l'A.O.U. potrà ordinare gli stessi prodotti ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della società aggiudicataria o - in mancanza - sul deposito cauzionale, fatta salva la facoltà per l'A.O.U. di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo. In caso di esito non positivo del collaudo nei termini indicati, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'aggiudicatario, salvo il maggior danno. In caso di inadempienza relativa alla mancata attività di formazione entro i termini stabiliti, verrà applicata al fornitore una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Inoltre, per il ritardo nella consegna all'AOU del verbale di avvenuta formazione, verrà applicata al fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte ordine alla manutenzione preventiva, correttiva e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera tempo di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito risoluzione guasti verrà applicata al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare fornitore una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentogiornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà Nel caso in cui il numero di applicare giorni di fermo macchina o singolo sistema accessoriale sia superiore a 15 annui, comprensivi anche dei giorni relativi alle verifiche periodiche, verrà applicata al Fornitore una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto fornitura emesso per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino ogni giorno solare di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento maggior danno. Nel caso in cui il totale dei giorni di tutti i danni patitifermo macchina (DT) di cui sopra, ottenuto sommando il numero di giorni di fermo per l'apparecchiatura e sistemi accessoriali, sia superiore a 30 annui, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto dell'ordinativo di fornitura emesso, per ogni giorno solare di ritardo, salvo il maggior danno.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio la fornitura non venga svolto svolta a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta l’Operatore Economico ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto la fornitura venga espletata con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. XxxOve, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio la fornitura e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziarialla Stazione Appaltante, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta l’Operatore Economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa reso inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni forniture indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO)Capitolato; - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: www.noto.ira.inaf.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: ▪ in caso mancato rispetto dei termini previsti nel presente Capitolato Tecnico per la consegna dei dispositivi nonché dei termini di volta in cui il servizio non venga svolto volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a regola d’arte e comunque 1 per mille del valore del contratto; ▪ in maniera non conforme caso mancato rispetto dei termini previsti nel presente Capitolato Tecnico per la consegna dei delle pompe nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a 1 per mille del valore del contratto; ▪ in caso di consegna di prodotti difformi da quelli aggiudicati e/o oggetto di ordine di consegna, è prevista una penale pecuniaria pari a 1 per mille del valore del contratto, oltre a quanto indicato nei punti che precedono; ▪ in caso mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolatodall’art. 6 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare è prevista una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopecuniaria pari a 0,3 per mille del valore del contratto. In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale delle singole Aziende Sanitarie, sotto IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il profilo del pregiudizio arrecato diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo Fornitore il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)danno e, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale comunque, sia superiore il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme eritardi/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento omissioni in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione causa del credito Fornitore, con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitiprestata.

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Samples: www.aslroma1.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel EventuaIi disservizi imputabiIi aI Fornitore o inadempienze saranno formaImente riIevate e contestate daI DEC neIIe modaIità descritte aIIo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti daII’art. 4 deI presente CapitoIato Tecnico per Ia consegna dei prodotti nonché dei termini di voIta in cui il servizio non venga svolto voIta indicati daI DEC per Ia sostituzione di materiaIe contestato/respinto per difformità quaIitative rispetto aIIe caratteristiche dei prodotti richieste daI CapitoIato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penaIe pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a regola d’arte € 70,00 e comunque pari a € 100,00 per Ie consegne in maniera non conforme a urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dal daII’art. 6 deI presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee CapitoIato Tecnico per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, Ia sostituzione dei prodotti in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede innovazione tecnoIogica, è prevista una penaIe pecuniaria pari a € 300,00; In ogni caso I’importo compIessivo deIIe penaIi appIicate non può superare iI 10% (dieci per cento) deII’importo contrattuaIe, IVA escIusa, deI Lotto interessato. DeIIe penaIi appIicate è data comunicazione aI Fornitore a mezzo PEC. L’importo di stipulazione del contratto dette penaIi viene recuperato aII’atto deII’emissione deI mandato di pagamento deIIa prima fattura utiIe, ovvero suI deposito cauzionaIe definitivo. L’appIicazione deIIe penaIi non pregiudica iI diritto deII’Azienda OspedaIiera di ottenere Ia prestazione, né di richiedere aI Fornitore iI risarcimento deI maggior danno e, comunque, sia iI rimborso dei costi sopportati daII’Azienda OspedaIiera per ovviare aI disservizio prodotto daII’inadempimento sia iI risarcimento deIIe sanzioni amministrative e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato pecuniarie dovute a seguito di procedimento ritardi/omissioni in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva I’Azienda OspedaIiera medesima dovesse incorrere per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PECcausa deI Fornitore, con invito I’incameramento deIIa cauzione prestata. Xxx Xx inadempienze e Xx vioIazioni contrattuaIi dovessero ripetersi, I’Azienda OspedaIiera può, a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PECsuo insindacabiIe giudizio, pena la risoluzione del risoIvere in ogni momento iI contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi In taI caso è corrisposto aI Fornitore iI corrispettivo contrattuaIe per Ie forniture regoIarmente eseguite fino aI giorno deIIa risoIuzione, previa detrazione deII’importo deIIe penaIi appIicate e deIIe necessarie maggiori spese che I’Azienda OspedaIiera sarà costretta a sostenere a causa deII’anticipata risoIuzione per fatto o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiticoIpa deI Fornitore inadempiente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in cui ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non venga svolto eseguito a regola d’arte e comunque spese dell'aggiudicataria. L’ammontare delle penali applicate potrà essere portato in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore per le misure più idonee prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento l’esecuzione del contratto di cui al paragrafo precedenteprecedente art. A.4. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione al lotto, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattualealla tipologia, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata entità e complessità della prestazione e alla gravità dell’inadempimentodei relativi inadempimenti. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, sotto Ausl, Autorità Giudiziaria) e da altri soggetti incaricati, operanti presso il profilo del pregiudizio arrecato canile/gattile e vengono inoltrate al regolare funzionamento del servizio Comune, che provvede in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziaridal presente capitolato, oltre che al valore procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguiteprescrizioni, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, intendono a titolo esemplificativo ma e non esaustivo, le seguenti manchevolezze): - richiamo scritto in caso di : - rilievi sulla carente • primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIOproposta progettuale allegata al bando); - inosservanza applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio : • mancato rispetto degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sedeobblighi di cui all’art. A3; • mancata fornitura dei dati di cui all'art. A7; • mancata apposizione cartelli nei box; • mancata comunicazione di variazione dell'organico; • ritardo nelle adozioni degli animali; • uso di guinzagli inidonei; • somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato; • mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando; - applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio : • ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta); • mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; • mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta; • ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati (es. inidonea decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, ingresso e uscita di animali secondo modalità difformi da quanto previsto all'art. A.1; • animali provenienti da altri canili o da altri territori; • mancata o non utilizzo dell’uniforme corretta somministrazione di terapie o in modo continuato/sistematico; • somministrazione di alimenti avariati; • mancato rispetto di indicazioni veterinarie; • uscita di animali non concordata con AUSL e/o Direttore Sanitario; • mancata manutenzione del cartellino di riconoscimentobene affidato; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio • materiale abbandonato al termine del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: Convenzione Con Associazione Di Volontariato

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 diviso 18 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: www.procuragenerale.trieste.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel In caso di mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato, l’Impresa è soggetta all'applicazione delle penali sotto indicate, graduate in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata relazione alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo importanza delle irregolarità del pregiudizio danno arrecato al regolare normale funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore ripetersi delle manchevolezze. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Impresa appaltatrice per eventuali danni subiti. In particolare: l’esecuzione delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguiterichieste dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti. Il mancato rispetto dei termini concordati per l’esecuzione delle prestazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di: − Il mancato aggiornamento periodico dei registri, salvo il risarcimento del maggior dannocome previsto al punto 4.1, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00; − La mancata esecuzione delle procedure di prevenzione relative ai rischi connessi alla terapia iperbarica che riguardano i pazienti comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00; − La mancata esecuzione delle procedure previste ai precedenti punti 4.2, 4.3 e 4.6, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00. La Stazione appaltante si riserva la In caso di reiterazione delle inadempienze di cui alle sopraccitate penalità in numero maggiore di due nell’arco di un mese, l’AORN ha facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentocontratto. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempienteLe inadempienze rilevate, con l’applicazione delle relative penali, saranno notificate tramite pec. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione L'ammontare delle prestazioni indicate nel penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi al presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in servizio. In caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio ritardo dell’esecuzione del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutiviquando l'urgenza lo richieda, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenzal'AORN di Xxxxxxx potrà ordinare pari intervento ad altra impresa, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito addebitandone il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione maggior costo sui crediti della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva Società aggiudicataria fatta salva la facoltà per l'AORN di risolvere il contratto, salvo Caserta di richiedere il risarcimento di tutti i per eventuali ulteriori danni patitisubiti a causa del ritardo.

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Samples: www.soresa.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Le attività oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nel Contratto. In caso di eventuali inadempimenti da parte dell’Appaltatore, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare le penali di seguito individuate: - per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto ultimato, rispetto alla tempistica di 20 giorni naturali e consecutivi indicata nel presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 300,00 (euro trecento); - per ogni ora lavorativa di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione dei componenti rispetto alle tempistiche indicate nell’offerta presentata in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte sede di gara e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal nel presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una formale lettera penale oraria di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine importo pari a: o € 15,00 (euro quindici) in caso di malfunzionamenti non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazionebloccanti; o € 50,00 (euro cinquanta) in caso di malfunzionamenti bloccanti. Xxx- fermo restando quanto sopra, in esito al procedimento caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al paragrafo precedentepresente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattualeSocietà appaltante, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentoper ciascuna contestazione, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale variabile da un fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo minimo del 1% sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un importo massimo del 510% (dieci per cento) del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatocorrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva prodotta al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione momento della stipula del contratto per grave inadempimentoContratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione della penale La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera la Ditta in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo richiedere il risarcimento di tutti i danni patitidegli eventuali maggiori danni.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in cui il servizio non venga svolto volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a regola d’arte € 70,00 e comunque pari a € 100,00 per le consegne in maniera non conforme a urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal dall’art. 6 del presente Capitolato e a presentareTecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare è prevista una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopecuniaria pari a € 300,00; In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale delle singole Aziende Sanitarie, sotto IVA esclusa, del Lotto interessato. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il profilo del pregiudizio arrecato diritto dell’Azienda Sanitaria di ottenere la prestazione, né di richiedere al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo Fornitore il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)danno e, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale comunque, sia superiore il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda Sanitaria per ovviare al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme eritardi/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento omissioni in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva l’Azienda Sanitaria medesima dovesse incorrere per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione causa del credito Fornitore, con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PECprestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, con invito la singola Azienda Sanitaria può, a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PECsuo insindacabile giudizio, pena la risoluzione del risolvere in ogni momento il contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda Sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiticolpa del Fornitore inadempiente.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile nuova procedura concorsuale. Un ritardo di aggiudicazione 15 (importo quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto : 24 mesi)relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l’Accordo quadro per il lotto medesimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si accertino inadempienze riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o carenze nell’esecuzione caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o nella qualità del servizio prestatodanno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitipenale medesima.

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INADEMPIMENTI E PENALI. La mancata o parziale esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, darà luogo all'applicazione delle penali da parte del Comune di Agropoli, fermo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile. In particolare si procederà per le seguenti violazioni all’applicazione delle penali indicate a fianco di ciascuna fattispecie: • Mancato ritiro della corrispondenza in partenza dall’Ufficio Protocollo: € 500,00 oltre il rimborso del costo sostenuto dal Comune di Agropoli per l’invio della corrispondenza a mezzo del fornitore del Servizio Universale. • Xxxxxxx nella consegna della posta registrata e/o atti giudiziari rispetto ai termini di capitolato e sino a 30 giorni di ritardo (il ritardo verrà calcolato sulla base dei dati esposti nel sistema di tracciatura con verifica sui corrispondenti avviso di ricevimento) : Tariffa dell’invio moltiplicata per il numero dei plichi e per ogni giorno di ritardo. • Mancata consegna entro il giorno lavorativo successivo all’accettazione della copia delle distinte di consegna e con l’attestazione dell’avvenuta spedizione e del codice di tracciatura: euro 50,00. • Smarrimento posta registrata o pacchi : € 30,00 per ogni plico smarrito. • Irregolarità servizio di tracciatura elettronica degli invii registrati: € 50,00. • Smarrimento e/o mancata consegna e/o irregolare notifica dell’A.G., imputabile a colpa dell’appaltatore: valore dell’atto + euro 30,00 per ogni atto. Le penalità sono notificate all’impresa e per essa al soggetto di cui all’art. 13, a mezzo pec come indicata nel contratto, che avrà 10 giorni di tempo per eventuali ulteriori deduzioni che la stazione appaltante valuterà. L’ammontare della penalità deve essere scorporata dalla fattura successiva all’evento cui le penalità si riferiscono. Qual’ora ciò non avvenga o non sia sufficiente la penalità sarà incamerata dalla cauzione definitiva; in tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire, a pena di risoluzione del contratto e incameramento (anche a seguito di escussione parziale) dell’intero ammontare della cauzione definitiva, entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo limite del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 510% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)valore annuo del contratto, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del risolvere il contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

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Samples: www.comune.agropoli.sa.it

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel In caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattualenell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentol’Istituzione Scolastica, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva , avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)seguito descritte, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione applicherà le seguenti manchevolezzepenali: - rilievi sulla carente Inadempienza Importo penale (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici 30,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di ritardo nell ’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o incompleta esecuzione colpa dell’OEA 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia Prima infrazione 50,00 € Infrazioni successive 70,00 € D Mancata corresponsione del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme Contributo annuo entro le scadenze stabilite 5,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo E Xxxxxxx ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio 200,00 € per ogni violazione accertata F Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardoregolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e sicurezza degli alimenti, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare tali da compromettere la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattualequalità, la Stazione appaltante si riserva regolarità e la facoltà continuità del Servizio 300,00 € per ogni violazione accertata G Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Bando e dalla normativa vigente 50,00 € per ogni violazione accertata H Presenza nei Distributori di risolvere Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il contrattoprodotto deve essere consumato 10,00 € per ogni violazione accertata I Presenza nei Distributori di bevande, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando 50,00 € per ogni violazione accertata

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Samples: Bando Di Gara Con Procedura Aperta Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Distribuzione Di Bevande Calde, Fredde E Snack Mediante Distributori Automatici Nell’istitutodi Istruzione Superiore “L. Costanzo”, Decollatura (Cz)

INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il servizio Fornitore non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolatoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera sarà dovuta, per ogni giorno di contestazione via PECritardo, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentopari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile nuova procedura concorsuale. Un ritardo di aggiudicazione 15 (importo quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto : 24 mesi)relativamente al lotto di riferimento. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si accertino inadempienze riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o carenze nell’esecuzione caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o nella qualità del servizio prestatodanno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora l’importo dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale sia superiore cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale presente articolo, non esonera la Ditta il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempientereso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Saranno considerate inadempienzeRelativamente agli emoderivati estrattivi e da RNA ricombinante, a titolo esemplificativo ma qualora gli organismi competenti (AIFA, Ministero della Salute, ecc..) dovessero evidenziare difficoltà di produzione o commercializzazione di uno o più prodotti oggetto della fornitura di gara, non esaustivoverranno applicate le penali previste dalle norme di gara; le Aziende si riservano comunque, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino periodo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattualeindisponibilità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti acquistare i danni patitimedicinali sul libero mercato.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel In caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattualenell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimentol’Istituzione Scolastica, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva , avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi)seguito descritte, qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione applicherà le seguenti manchevolezzepenali: - rilievi sulla carente Inadempienza Importo penale (in euro) A Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici (Art. 7 del presente Capitolato) 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo B In caso di ritardo nell’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o incompleta esecuzione colpa dell’OEA (Art. 7 del presente Capitolato) 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo C Mancato rispetto delle prestazioni tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia (Art. 22 del presente Capitolato). Prima infrazione 50 Infrazioni successive 100 D Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione da parte del Concessionario (Art. 20 del presente Capitolato). 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo E Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici (Art.12 del presente Capitolato). 100 per ogni giorno di ritardo F Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite (Art. 6 del presente Capitolato). 150 per ogni giorno lavorativo di ritardo G Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio (Titolo VII del presente Capitolato). 150 per ogni violazione accertata H Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio (Art. 16 del presente Capitolato). 200 per ogni violazione accertata I Mancato rispetto della normativa vigente e richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIOArt. 23 del presente Capitolato); - inosservanza degli orari concordati . 200 per ogni violazione accertata Inadempienza Importo penale (in euro) L Rifornimento dei Distributori Automatici con gli Uffici Giudiziari Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente (Art.15 del presente Capitolato). 100 per lo svolgimento ogni violazione accertata M Presenza nei Distributori di Prodotti scaduti (Art. 15 del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme presente Capitolato). 200 per ogni violazione accertata N Presenza nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati di bottigliette di acqua naturale e/o lattine di acqua frizzante non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del cartellino presente Capitolato). 100 per ogni violazione accertata O Presenza nei Distributori di riconoscimento; - ritardobevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del presente Capitolato). 100 per ogni violazione accertata Le penalità, oltre i 10 giorni naturali e consecutivicumulativamente, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatonon possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art.113 bis, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione comma 2 del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patitiD.Lgs 50/2016).

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in cui il servizio non venga svolto caso di gravi azioni a regola d’arte e comunque danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera caso di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro fissando un termine non superiore inferiore a 5 giorni dalla stessa contestazione7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale. Xxx, Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in esito sede di liquidazione delle fatture in corso al procedimento momento del ricevimento della nota di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior dannoaccredito. La Stazione appaltante si riserva Resta salva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegatoinsindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di stipulazione del contratto e avvio ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio; - ritardo. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, oltre i 10 giorni naturali e consecutiviin caso di grave inadempimento, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perdurialla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti28.

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INADEMPIMENTI E PENALI. Nel Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - per ogni 5 minuti o frazione di ritardo nello svolgimento del servizio di vigilanza di cui all’art. 3, esclusi i primi 5 minuti, si applicherà una penale di € 25,00 (euro venticinque/00); - nel caso in cui il servizio venga svolto con un numero inferiore di unità rispetto a quelle stabilite nelle tabelle di cui al precedente art. 3, per ciascuna unità in meno si applicherà una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00); - per ogni giorno di ritardo, escluso il primo, nella trasmissione a Zètema dei resoconti settimanali della contazione effettuata, rispetto a quanto previsto nell’art. 4, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00); - per ogni giorno di ritardo, escluso il primo, nel versamento dei valori ritirati, rispetto alla tempistica di versamento prevista nell’art. 4, si applicherà una penale per un importo giornaliero che sarà commisurato ad un tasso annuo del 10% degli importi non versati, ferma restando l’applicazione di una penale giornaliera di € 50,00; - nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque con diligenza né in maniera non modo conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal stabilito nel presente Capitolato e a presentareo nel Contratto, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva Zètema avrà la facoltà di applicare nei confronti dell’Appaltatore una penale penalità, variabile da un importo minimo del 1% in relazione alla gravità, fino ad un importo massimo per ciascuna contestazione di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da detrarsi sul corrispettivo della mensilità successiva; Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 510% (dieci per cento) del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestatocorrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Ai fini del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Società appaltante – nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della penale Società appaltante ovvero non vi sia superiore stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimentosua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. L’applicazione della penale La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio pagamento della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della medesima penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito Società appaltante a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo richiedere il risarcimento di tutti i danni patitidegli eventuali maggiori danni.

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