INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente: 1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine); 2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva; 3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Nel caso in cui il servizio non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti venga svolto a regola d’arte e o comunque in maniera non conforme a quanto offerto costituiscono previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti soggetti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al pagamento procedimento di penalicui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il cui importo – profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1. nel caso % ad un importo massimo del 5% del canone mensile di ritardi di consegnaaggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), di manchevolezze e/qualora si accertino inadempienze o deficienze carenze nell’esecuzione o nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, del servizio prestato. Qualora l’importo della penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente sia superiore al 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del singolo ordinecontratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO);
2. ; - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non conformità inerenti gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale un importo pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a quelle previste per il primo intervento ritardo reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzionirisoluzione del contratto. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il termine assegnato per la loro formulazionecontratto, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà salvo il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerisarcimento di tutti i danni patiti.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel presente Capitolato; - ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’ordine emesso, fino al 0,5 ad un valore massimo del 10% (dieci per mille dell’ammontare netto contrattuale ed cento) del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. in Nel caso di consegna di prodotto non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioniconforme alle modalità indicate nel contratto, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 sarà dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale da 100,00 Euro a 500,00 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro mille) del valore dei prodotti difettosi: penale pari al 2risultati non conformi, fino ad un valore massimo del 10% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata(dieci per cento) del valore dell’ordine emesso fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatarioavverrà previo contraddittorio con l’Appaltatore. L’APSS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Fornitura Di Farmaci, Fornitura Di Farmaci
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento Qualora l'impresa ometta di penalieseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, il cui importo – competente ufficio camerale provvederà a contestare per iscritto i disservizi, le irregolarità e le mancanze riscontrate. L’impresa deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. In mancanza di risposta nel suddetto termine, ovvero qualora le controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti o non accoglibili ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio, verranno applicate le penali di seguito elencate. Per quanto riguarda il Servizio di vigilanza fissa mattutina: €. 100,00 per ogni mancata effettuazione del servizio ed €. 50,00 per ogni mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura. Per quanto riguarda il Servizio di Pronto Intervento si allarme: €. 50,00 per ogni mancato intervento dopo segnalazione di allarme. Per quanto riguarda il Servizio di ronda ispettiva interna: €. 80,00 per ogni mancata effettuazione del servizio. Per quanto riguarda il Servizio di ronda ispettiva esterna (sia notturna che diurna): €. 10,00 per ogni mancata effettuazione del servizio. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali raggiunga il seguente:
1limite del 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione camerale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze La richiesta e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’impresa dall’adempimento dell’obbligazione per ogni giorno la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di ritardopagamento della medesima penale, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti facoltà per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo Camera di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi Commercio di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente risolvere il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, contratto nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione raccin cui questo è consentito. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneesclude il risarcimento dell’eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora il Responsabile Tecnico nominato dalla Società appaltante accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento. Nel caso di inadempimenti alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e disposizioni previste nel presente Capitolato d’oneri, nel Contratto stipulato tra le parti o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di penaligara, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguenteZètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate:
1. a) per la mancata esecuzione, nel caso di ritardi di consegnamanutenzioni ordinarie, di manchevolezze e/una qualsiasi revisione programmata, riparazione o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intervento, con le tempistiche e modalità indicate nel presente Capitolato, sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio della Società appaltante, fino a un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed infrazione accertata in proporzione relazione alla oggettiva gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine)della stessa;
2. in b) nel caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi delle tempistiche di intervento previsti per le manutenzioniesecuzione delle prestazioni affidate relativamente alla manutenzione urgente, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: come indicate al punto 5 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a € 100,00 ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 accertata;
c) per ogni giorno naturale di ritardo oltre quelli previsti nell’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura, così come concordati tra le Parti, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00);
d) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, negli atti di gara o nell’offerta presentata in sede di gara, ove migliorativa per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3società appaltante, Zètema, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino a un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. nel caso Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritiratacontrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine congruo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per la formulazione di trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il termine assegnato pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la loro formulazione, quale si applicheranno le è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali o, nei casi previsti, si risolverà non preclude il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti diritto di Zètema a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Le La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non conformità esclusa la facoltà di risolvere il contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle prescrizioni indicate ai punti precedenti norme previste dal presente Capitolato Speciale ed, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all’Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, l’ASL, a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento prima tutela di penaliciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., il cui importo – salvo ed impregiudicato qualora le stesse vengano, in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguentetutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
1. nel ) in caso di ritardi ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà dovuta - per ogni giorno di consegnaritardo - una penale pari ad € 200,00 (duecento/00);
2) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di manchevolezze e/o deficienze ritardo nella qualità consegna dei beni forniti o dei materiali impiegati: prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale fino pari ad € 100,00 (cento/00). Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l’applicazione della pena anzidetta. Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l’Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in caso di non conformità inerenti danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzionidiritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Aggiudicatario con comunicazione scritta, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. inoltrata con Raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatarioo mezzo posta elettronica certificata (PEC). L’ammontare delle Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l’Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariopreviste, ovveroo comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionedandone comunicazione all’Aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Di Gara
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto, il seguenteDirettore dell’esecuzione del contratto procederà alla contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto. Ove ne ricorrano i presupposti l’Azienda potrà applicare le seguenti penali:
1a) in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. nel caso 7 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di ritardi volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di consegnamateriale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, penale fino pari al 0,5 € 70,00 e, pari a € 100,00, per mille dell’ammontare netto contrattuale ed le consegne in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine)urgenza;
2. b) in caso di non conformità inerenti il consegna di prodotti difformi da quelli aggiudicati e/o oggetto di ordine di consegna, è prevista una penale pecuniaria pari al € 200,00 oltre a quanto indicato nei punti che precedono;
c) in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dei tempi prodotti in caso di intervento previsti per le manutenzioniinnovazione tecnologica, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: è prevista una penale pecuniaria pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione300,00.
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, EUR S.p.A. invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Appaltatore, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti da EUR S.p.A., si procederà all'applicazione delle seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel : In caso di ritardi ritardata pubblicazione della rassegna stampa senza giustificato motivo verrà applicata la penale di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno ora di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in A tal fine farà fede l’invio della mail di notifica. In caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi omessa pubblicazione di intervento previsti articoli contenenti le “keywords” concordate verrà applicata, per le manutenzioniciascun articolo o clip, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 30,00 (trenta/00) per ogni ora articolo o clip non pubblicata. In casi di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; particolare gravità la penale potrà essere aumentata fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00). In caso di ulteriori inadempimenti, verrà applicata una penale di € 1.000,00 importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, XXX xxxxxxx, EUR S.p.A. potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni giorno caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora le controdeduzioni formulate dette deduzioni non siano valutate insufficienti accoglibili a giudizio dell’EUR S.p.A. ovvero decorso inutilmente il non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato per la loro formulazioneindicato, si applicheranno potranno essere applicate le penali osopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione raccEUR S.p.A. provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo penalità non vanti crediti sufficienti esclude la richiesta del maggior danno subito a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionecausa del disservizio verificatosi.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. ) in caso di ritardo nella consegna del materiale e nella costituzione del “conto deposito”, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioniprovveda alla consegna entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’ordine, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
2) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato “in conto deposito”, da effettuarsi entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’ordine di reintegro, sarà dovuta – per ogni giorno di ritardo – una penale pari al 5% dell’importo complessivo dell’ordine emesso, al netto di IVA e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento rispetto al valore contrattuale. Nel caso l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la consegna dell’apparecchiatura sostitutivapenale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
3. ) in caso di ritardo che si protrae per oltre 7 giorni l’Azienda Xxxx potrà procedere ad ordinare la merce nel “libero mercato”, addebitando alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda.
4) in caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 2 giorni lavorativi. In caso di rifiuto l’Azienda procederà come nell’ipotesi di cui al punto 3); Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1). L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. - Ritardi e incompletezza nell’assistenza tecnica: € 200,00 per ogni giorno in caso di ritardi o inadempienze. In caso di inadempimento/inosservanza anche lieve o parziale di tutti gli altri obblighi contrattuali l’Appaltatore contravvenente alle norme del presente capitolato, nonché a quelle altrimenti stabilite dalla normativa vigente in materia e dal Codice Civile in genere, dovrà pagare la somma di € 1.000,00 (mille) per ogni constatata inosservanza, elevabile fino a € 2.000,00 (duemila), in caso di recidiva. L’Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 210% calcolato sull’importo del corrispettivo globale del contratto, l’Azienda sanitaria destinataria della fornitura non ritirataha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi previste dal presente capitolato non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito. della Impresa inadempiente, in favore dell’Affidatarioconformità a quanto disposto dall’art. 113- bis, ovveroco. 3, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionedel Codice.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti Il fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e o le modalità previste dal presente capitolato. È comunque previsto un sistema di controllo dell'esecuzione del contratto. La metodologia applicata prevede che, al rilevamento anche di un solo controllo negativo, secondo le modalità di cui all’art. 5, l’importo delle penali venga trattenuto sul corrispettivo per attività a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento canone mensile dovuto e fatturato applicando la seguente formula: con: N = numero di penalicontrolli con esito negativo registrati nel mese di riferimento Cm = corrispettivo mensile dovuto per il servizio P = 10% Per la quota trattenuta, il cui importo – salvo ed impregiudicato fornitore deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura del mese in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1corso di un valore pari all’importo della penale stessa. Oltre alle penali dianzi indicate verranno applicate penali nel caso di: Per ogni rapporto giornaliero (o frazione giornaliera di ritardi rapporto) mancante, incompleto o erroneamente compilato Euro 150,00 (centocinquanta/00). Qualora il servizio sia espletato in modo difforme da quanto previsto dal presente capitolato, in modo da causare danno ai beni o agli interessi di consegnaATAP S.p.A. Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni difformità accertata, di manchevolezze e/oltre all’integrale risarcimento dei danni eventualmente patiti. Attrezzature o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatiprodotti previsti non conformi, ad esempio: indisponibili, non pienamente efficienti, non sottoposti ad adeguata manutenzione, non idonei al servizio. Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni attrezzatura e prodotto per ogni giorno di ritardonon conformità. Mancato reperimento del responsabile di cantiere al recapito telefonico fornito, penale fino contestato a mezzo pec o fax, dopo 90 minuti dalla pec o fax medesimi. Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni reperimento mancato. Qualora un addetto al 0,5 servizio non tenga buona condotta. Euro 150,00 (centocinquanta/00) per mille dell’ammontare netto contrattuale ed ogni evento accertato. Le penali di cui alla precedente tabella verranno accertate in proporzione alla gravità dell’inadempimento contraddittorio tra ATAP S.p.A., nella figura del responsabile di esecuzione del contratto o dell’inesatto adempimento (di un dipendente incaricato, e la ditta appaltatrice, nella figura del coordinatore di cantiere. Qualora i relativi rapportini riportassero la regolare effettuazione delle operazioni, e queste risultassero, invece, all'esito dei controlli di ATAP S.p.A., gravemente carenti o non effettuate, la penale non sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del danno ulteriore. ATAP S.p.A. potrà essere complessivamente superiore risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore, qualora si abbia l'applicazione delle penali per tre mesi consecutivi. ATAP S.p.A. potrà, altresì, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche qualora l'impresa si renda colpevole di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio tali da determinare una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica. ATAP S.p.A., inoltre, potrà, altresì, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche qualora l'impresa si renda colpevole di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio, tali da dare luogo a penali a carico di ATAP S.p.A., comminate dagli Enti preposti al 10% dell’ammontare controllo del singolo ordineservizio di trasporto pubblico locale (TPL);
2. A tal proposito, l'impresa appaltatrice, all'atto della presentazione dell'offerta, si dichiara espressamente consapevole di tale condizione e si impegna a farsi integralmente carico delle penali in questione derivanti da un'errata, mancata, lacunosa, inidonea esecuzione del servizio in questione. Il contratto si risolverà di diritto ex articolo 1456 del codice civile per fatto e colpa dell'impresa, con incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore, qualora l'iscrizione dell'impresa aggiudicataria al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane venga cancellata o sospesa ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. 274/1997, salva, in caso di sospensione, l'autorizzazione a proseguire l'esecuzione dello specifico contratto in corso con ATAP S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative precitate. Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso del servizio non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi darà diritto all'impresa di intervento previsti per le manutenzioniassumere decisioni unilaterali quali la sospensione, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile riduzione o la modificazione del servizio. In caso di mancata esecuzione del servizio, ATAP S.p.A. si riserva di affidare a negligenza dell’affidatario: penale pari terzi l'esecuzione dello stesso, procedendo a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo copertura del costo all’incameramento della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionecauzione che dovrà essere prontamente ripristinata.
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Samples: Capitolato d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Le L’Appaltatore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel presente Capitolato; - ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui l’Appaltatore non provvede alla consegna nel giorno pattuito, è dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’ordine emesso, fino al 0,5 ad un valore massimo del 10% (dieci per mille dell’ammontare netto contrattuale ed cento) del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (cui l’ordine è stato solo parzialmente evaso, la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. in Nel caso di consegna di prodotto non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioniconforme alle modalità indicate nel contratto, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 è dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, è dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro mille) del valore dei prodotti difettosi: penale pari al 2risultati non conformi, fino ad un valore massimo del 10% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata(dieci per cento) del valore dell’ordine emesso fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatarioavviene previo contraddittorio con l’Appaltatore. L’APSS può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti difetto, avvalersi della cauzione definitiva. Rimane inteso che al parziale incameramento della cauzione definitiva ad opera dell’APSS consegue l’obbligo di reintegro della stessa a compensare l’ammontare carico dell’Appaltatore che vi deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta della APSS. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: • Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; • Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti non imputabile alla ASL capofila, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: una penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non ritirataconformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioniResta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare La ASL Capofila potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità 20.1 Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento in esso contenute.
20.2 Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Xxxxxx si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel a) in caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche previste per gli interventi urgenti ai sensi dell’art. 11.2 lett. a), si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo. In caso di ritardo superiore alle 3 ore, la Committente – fermo restando l’applicazione della penale di cui al presente punto - si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo in graduatoria. In caso di nr. 3 ritardi consecutivi, la Committente si riserva la facoltà di consegnarisolvere il contratto;
b) in caso di ritardo nell’invio del preventivo nei termini richiesti dalla committente così come previsto ai sensi dell’ art. 11.2 lett. b), si applica una penale di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: € 50,00 ad evento;
c) in caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento di riparazione secondo le tempistiche concordate così come previsto all’art. 11.2 lett. b), si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo superiore a nr. 3 giorni, la Committente – fermo restando l’applicazione della penale fino di cui al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione presente punto - si riserva la facoltà di rivolgersi all’Appaltatore classificatosi secondo alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare riapertura del singolo ordine)confronto competitivo. Nell’ipotesi in cui si verifichino 5 ritardi consecutivi nell’esecuzione di interventi affidati, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
2. d) in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi consegna e/o installazione di intervento previsti per le manutenzioniricambio privo delle caratteristiche di cui al precedente art. 12, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; si applica una penale di € 1.000,00 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutivaciascun evento;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Carpenteria Metallica
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il ri- sarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessi- vo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corri- spondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non ri- chiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. nel Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura l’applicazione delle penali non ritirata. Al verificarsi di una preclude il diritto delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzionisingole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le controdeduzioni formulate inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda con- traente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni al- tra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ra- gioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Forni- tore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l’Accordo quadro per il lotto medesimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata conse- gna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano co- munque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In as- senza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore ina- dempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo ri- spetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le pro- prie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette dedu- zioni non siano valutate insufficienti accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero decorso inutilmente il non vi sia stata ri- sposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato per la loro formulazioneindicato, si applicheranno sono applicate al Fornitore le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al pre- sente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi matu- rati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente articolo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Appalto Specifico
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale fino al pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. in Nel caso di consegna di prodotto non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per le manutenzioniogni singolo prodotto non conforme, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,5 per ogni ora mille del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo Stazione Appaltante di ritiro non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi contestati e di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo rivolgersi a terzi per la formulazione fornitura, laddove ragioni di controdeduzioniurgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente Resta inteso che il termine assegnato per la loro formulazionemateriale non conforme sarà comunque restituito, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccon spese a carico del Fornitore. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora il Direttori Lavori accerti l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento. Zètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono relative ad eventuali inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento concernenti attività specifiche del maggior danno – è il seguente:presente capitolato.
1. a) nel caso di ritardi mancato o parziale svolgimento delle prestazioni affidate o di consegnaprestazioni non eseguite a perfetta regola d’arte, sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio della Società appaltante, per un importo compreso tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ed Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata in relazione alla oggettiva gravità della stessa;
b) nel caso di manchevolezze e/mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni affidate, come indicate al punto 7) del presente Capitolato o deficienze del singolo ordinativo ovvero entro le tempistiche inferiori eventualmente offerte dall’Appaltatore in sede di gara, sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo accertata;
c) in caso di mancato invio o ritardo nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: consegna del foglio di lavoro controfirmato da un addetto di Zètema contenente il riepilogo in formato elettronico dell’intervento eseguito, nei termini e secondo le modalità di cui al punto 8), sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. d) in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi invio o ritardo nella consegna del rendiconto, in formato elettronico e cartaceo, nei termini e secondo le modalità di intervento previsti per le manutenzionicui al punto 8), ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo ritardo;
e) in caso di mancata reperibilità del Responsabile di cui al punto 4) sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna infrazione;
f) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, negli atti di gara o nell’offerta presentata in sede di gara, Zètema, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino a un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, da intendersi quale plafond complessivo a disposizione per l’esecuzione del presente accordo quadro. Qualora si ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre quelli previsti il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente Società appaltante a richiedere il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerisarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Piccola Manutenzione Edile
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel La Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardi ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il For- nitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta alla Stazione appaltante, per ogni giorno di ritardo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di consegna, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contesta- zione al netto di manchevolezze e/IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale), la penale sarà calcolata per ogni giorno di ritardo sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
3. Nel periodo di indisponibilità, la Stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di ac- quistare i medicinali sul libero mercato, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: re- sterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o deficienze nella qualità danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni, oltre all’applicazione della penale, la Stazione appaltante potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni forniti o dei materiali impiegati: oggetto dell’Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
4. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti della merce per difformità quali/quantitativa, la Stazione appaltante applicherà al Fornitore una penale fino al 0,5 pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed (uno per mille) del valore della merce ritenuta non idonea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Ca- pitolato Tecnico, la Stazione appaltante potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore ad- debitandogli ogni spesa sostenuta.
6. Nei casi in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (cui, causa l’inadempimento del Fornitore, la Stazione appaltante sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore a mezzo PEC; il Fornitore dovrà co- municare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non potrà possano essere complessivamente superiore accolte, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante che ha chiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno appli- cate al 10% dell’ammontare del singolo ordine);Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
28. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e È fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti facoltà per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;Stazione appaltante Ospedaliera di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restitui- to, con spese a carico dell’aggiudicatario.
39. nel La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso inadempimenti il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non pre- clude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati a fronte dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi emissione di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione apposita nota di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatarioaccredito, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
12. L’importo complessivo delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di riso- luzione del contratto.
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Samples: Capitolato Tecnico
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tali eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda contraente. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura Resta inteso che il materiale non ritirataconforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare Le Aziende potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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Samples: Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel In caso di ritardi di consegnamancato rispetto delle condizioni del presente capitolato, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatil’Impresa è soggetta all'applicazione delle penali sotto indicate, graduate in relazione alla importanza delle irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Impresa appaltatrice per eventuali danni subiti. In particolare: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2l’esecuzione delle prestazioni richieste dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti. in caso di non conformità inerenti il Il mancato rispetto dei tempi termini concordati per l’esecuzione delle prestazioni richieste comporta l’applicazione di intervento previsti per le manutenzioniuna sanzione pecuniaria di: − Il mancato aggiornamento periodico dei registri, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: come previsto al punto 4.1, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni ora 50,00; − La mancata esecuzione delle procedure di prevenzione relative ai rischi connessi alla terapia iperbarica che riguardano i pazienti comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00; − La mancata esecuzione delle procedure previste ai precedenti punti 4.2, 4.3 e 4.6, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 50,00. In caso di reiterazione delle inadempienze di cui alle sopraccitate penalità in numero maggiore di due nell’arco di un mese, l’AORN ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Le inadempienze rilevate, con l’applicazione delle relative penali, saranno notificate tramite pec. L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi al presente servizio. In caso di ritardo rispetto dell’esecuzione del servizio, quando l'urgenza lo richieda, l'AORN di Xxxxxxx potrà ordinare pari intervento ad altra impresa, addebitandone il maggior costo sui crediti della Società aggiudicataria fatta salva la facoltà per l'AORN di Caserta di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionecausa del ritardo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti 6.1 Terna con cadenza mensile rileva la potenza media assorbita dal singolo carico interrompibile di emergenza, nella disponibilità dell’Assegnatario e o asservito all’ UPDC, valutata sulla base delle misure rilevate dalla medesima UPDC e determina la Potenza media mensile per ciascun sito. Qualora in esito a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti tali rilevazioni la Potenza media mensile del singolo sito interrompibile risulti essere inferiore alla Potenza media mensile minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all’Articolo 5. In particolare, riconosce all’Assegnatario, per la potenza assegnata al pagamento di penalisingolo sito interrompibile per quel mese, il pagamento, se positivo, del corrispettivo unitario mensile di cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi all’ Articolo 5, moltiplicato per un coefficiente di riduzione, dato dal rapporto tra la Potenza media rilevata e la Potenza media mensile minima.
6.2 Per gli impianti che prestano sia il risarcimento servizio di interrompibilità a remunerazione piena che il servizio di interrompibilità assegnata con offerte al ribasso su prezzo base d’asta, quanto previsto ai precedenti commi si applica alla Potenza media mensile riferita alla specifica tipologia di remunerazione secondo quanto previsto all’articolo 5.2.
6.3 Qualora per un sito assegnatario su base mensile la “Potenza media mensile” scenda al di sotto del maggior danno – è il seguente70% della “Potenza media mensile minima”, fermo restando quanto previsto all’articolo 7:
1. nel caso a) all’Assegnatario non sarà consentita la partecipazione alle assegnazioni della potenza interrompibile con validità mensile nella sessione di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: assegnazione immediatamente successiva per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine)il sito considerato;
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva b) la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale remunerazione della capacità assegnata su base mensile sarà pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionezero.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. - mancata consegna. Per quanto riguarda le consegne di radiofarmaci marcati con fluoro, in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: -1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento fornire entro 120 minuti backup da altro sito; -dal 2° ritardo (oltre i 60 min): penale di penali€ 1000; -per ogni mancata consegna: penale di € 2000; -dopo 5 mancate consegne, l’ IRCCS CROB potrà procedere alla rescissione del contratto Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella sostituzione dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: una penale pari al 2% calcolato sull’importo del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. E’ fatta salva la facoltà, per l’IRCCS CROB , di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non ritirata. Al verificarsi richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo rivolgersi a terzi per la formulazione fornitura, laddove ragioni di controdeduzioniurgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente Resta inteso che il termine assegnato materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. In caso di ritardi reiterati, l’IRCCS CROB, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la loro formulazionequota parte di fornitura, si applicheranno le penali oai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi previstiaddebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, si risolverà salvo il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatariorisarcimento degli ulteriori danni subiti. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà penalità sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariosui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, nell’ipotesi qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’IRCCS CROB, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare al precedente art. 4. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti nel contratto; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Per quanto riguarda le consegne di FDG, in caso di ritardata consegna, tale da non consentire lo svolgimento di tutta l’attività programmata nei tempi previsti, si procederà all’applicazione delle seguenti penali: -1° ritardo (oltre 60 min): disponibilità a fornire entro 120 minuti backup da altro sito; -dal 2° ritardo (oltre i 60 min): penale di € 1500; -per ogni mancata consegna: penale di € 2500; -dopo 5 mancate consegne, l’ IRCCS CROB potrà procedere alla rescissione del contratto La Ditta ha l’obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell’aggiudicazione. La UOC di Medicina Nucleare rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati. Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all’atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo. Nel caso in cui il fornitore non provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e che risulti difettoso durante l’utilizzo o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti l’impiego, l’Istituto potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l’Istituto avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al pagamento fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di penaligara. In modo analogo si procederà in caso di reiterata mancata consegna. Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’operatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il cui importo – fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. In caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l’Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla da eccepire e salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1danno. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze Subentrerà nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (fornitura la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneditta risultata seconda aggiudicataria.
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Samples: Contract for Supply of FDG
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e La mancata o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento parziale esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di penaliqualità e, in generale, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, darà luogo all'applicazione delle penali da parte del Comune di Agropoli, fermo il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile. In particolare si procederà per le seguenti violazioni all’applicazione delle penali indicate a fianco di ciascuna fattispecie: • Mancato ritiro della corrispondenza in partenza dall’Ufficio Protocollo: € 500,00 oltre il seguente:
1rimborso del costo sostenuto dal Comune di Agropoli per l’invio della corrispondenza a mezzo del fornitore del Servizio Universale. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze • Xxxxxxx nella consegna della posta registrata e/o deficienze nella qualità atti giudiziari rispetto ai termini di capitolato e sino a 30 giorni di ritardo (il ritardo verrà calcolato sulla base dei beni forniti o dati esposti nel sistema di tracciatura con verifica sui corrispondenti avviso di ricevimento) : Tariffa dell’invio moltiplicata per il numero dei materiali impiegati: plichi e per ogni giorno di ritardo. • Mancata consegna entro il giorno lavorativo successivo all’accettazione della copia delle distinte di consegna e con l’attestazione dell’avvenuta spedizione e del codice di tracciatura: euro 50,00. • Smarrimento posta registrata o pacchi : € 30,00 per ogni plico smarrito. • Irregolarità servizio di tracciatura elettronica degli invii registrati: € 50,00. • Smarrimento e/o mancata consegna e/o irregolare notifica dell’A.G., penale fino imputabile a colpa dell’appaltatore: valore dell’atto + euro 30,00 per ogni atto. Le penalità sono notificate all’impresa e per essa al 0,5 soggetto di cui all’art. 13, a mezzo pec come indicata nel contratto, che avrà 10 giorni di tempo per mille dell’ammontare netto contrattuale ed eventuali ulteriori deduzioni che la stazione appaltante valuterà. L’ammontare della penalità deve essere scorporata dalla fattura successiva all’evento cui le penalità si riferiscono. Qual’ora ciò non avvenga o non sia sufficiente la penalità sarà incamerata dalla cauzione definitiva; in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire, a pena di risoluzione del contratto e incameramento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al anche a seguito di escussione parziale) dell’intero ammontare della cauzione definitiva, entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2valore annuo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo pagamento della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionemedesima penale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, si riserva di applicare le seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1) in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 24 del presente capitolato, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
2) in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, fino al 10% del valore del contratto;
3) in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4) nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) l’Azienda Ulss si riserva di ritardi acquistare il prodotto nel libero mercato e di addebitare alla Ditta i maggiori costi sostenuti dall’Azienda fino al 10% del valore contrattuale netto;
1) ritardo nella consegna, installazione, interfacciamento e collaudo delle attrezzature: sarà applicata una penale nella misura di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale e comunque complessivamente non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine)valore contrattuale;
2. ) ritardo per gli interventi di manutenzione ordinaria: in caso di non conformità inerenti il mancato ritardi rispetto dei tempi al cronoprogramma degli interventi di intervento previsti per le manutenzionimanutenzione ordinaria, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale nella misura di € 1.000,00 30,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutivaritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
3. ) ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso inadempimenti dell’obbligo in cui l’intervento di ritiro dei prodotti difettosi: manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto verrà applicata una penale pari nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 210% calcolato sull’importo del valore contrattuale;
4) qualora, in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto, non fosse garantita, entro 24 ore, la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione, l’Azienda X.X.XX. procederà ad acquisire nel “libero mercato” il sistema oggetto della fornitura non ritiratagara e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità necessarie fino alla sostituzione dell’apparecchiatura. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora L’Azienda X.X.XX., addebitate le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazionepenali sopra descritte, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà riserva di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione racccon incameramento della cauzione, ai sensi dell’art. A/R indirizzata 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione contrattuale, anche determinata dall’esito negativo del collaudo, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla sede legale dell’aggiudicatarioDitta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le quantità residue poste in gara. L’ammontare La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in favore dell’Affidatariovia prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, ovverose non sufficiente, nell’ipotesi mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
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Samples: Delibera a Contrarre
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e o a correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di penaligara, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i nonché nel contratto stipulato tra le parti. In considerazione di quanto sopra, Zètema, nei casi il risarcimento del maggior danno – è il seguentesotto riportati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:
1a) una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per la consegna delle card, rispetto alla tempistica prevista all’art. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 4 del presente Capitolato;
b) una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, penale fino successivo al 0,5 termine di 15 giorni naturali e consecutivi, per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale mancato ripristino del numero minimo di esercizi commerciali convenzionati come richiesto all’art. 6 del presente Capitolato, salvo che ciò non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine)dipenda da forza maggiore;
2. in c) nel caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi mancata accettazione del buono pasto elettronico, o di intervento previsti per le manutenzioniassenza del relativo POS, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: presso uno degli esercizi convenzionati indicati dall’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
d) una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora giorno di ritardo rispetto a quelle previste ritardo, successivo al termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, per il primo intervento ritardo mancata attivazione di almeno 3 convenzioni in via Xxxxxxx Xxxxxxx e/o inadempienza; penale di € 1.000,00 viale Kant (cap 00156), nei pressi degli Uffici della società appaltante, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore;
e) per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutivarisoluzione delle non conformità rilevate, ai sensi del successivo art. 21, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00);
3. f) nel caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). Gli eventuali inadempimenti dell’obbligo cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a Zètema nel termine massimo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non ritiratasiano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo Zètema per la formulazione riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di controdeduzionicui sopra potrà procedere alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione, ovvero potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine assegnato di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la loro formulazione, quale si applicheranno le è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali o, nei casi previsti, si risolverà non preclude il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti diritto di Zètema a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel caso per la fornitura oggetto del contratto di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatisomministrazione: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di ritardo nella consegna del materiale, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi provveda alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di intervento previsti per le manutenzioniinvio dell’ordine, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 cui all’ art. 5 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
2. per la fornitura oggetto del contratto estimatorio: in caso di ritardo nella costituzione del “conto deposito”, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’ordine (vedi art. 5), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: consegna parziale; in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato “in conto deposito”, da effettuarsi entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’ordine di reintegro (vedi art. 5), sarà dovuta – per ogni giorno di ritardo – una penale pari al 25% calcolato sull’importo della fornitura dell’importo complessivo dell’ordine emesso, al netto di IVA e comunque complessivamente non ritiratasuperiore al 10 per cento rispetto al valore contrattuale. Al verificarsi Nel caso l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo; In caso di una delle condizioni suindicate ritardo che si protrae per oltre 7 giorni l’Azienda Xxxx potrà procedere ad ordinare la merce nel “libero mercato”, addebitando alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato: assegnerà alla Ditta un termine congruo di 24 ore per effettuare la formulazione consegna se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di controdeduzioniacquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente deciderà se risolvere il termine assegnato per contratto e procederà all’annullamento dell’ordine con l’annullamento dell’ordine cessa la loro formulazionecorresponsione delle penali, si applicheranno fatti salvi i maggiori danni l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali ofino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, nei casi previstia titolo di risarcimento danni, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccosto maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara. AIn caso di fornitura di materiali difettosi/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatarionon conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 24 ore. L’ammontare In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1). Agli importi delle penali eventualmente applicate verrà addebitato penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionelibero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale prestazionale e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel ogni caso di ritardi tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di consegnamaggiori ed ulteriori danni, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardoapplicherà al Concessionario penalità variabili a seconda della gravità della violazione, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale da un minimo di € 1.000,00 per ogni giorno 450,00 ad un massimo di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario€ 5.000,00. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi sarà determinato, di volta in favore dell’Affidatariovolta, ovveroad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, nell’ipotesi entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue: In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione. Nel caso in cui quest’ultimo il Concessionario si adegui alla diffida l’Amministrazione Comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 450,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, la ditta non vanti crediti sufficienti fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e xx.xx.) l’esecuzione del servizio alla Ditta e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste carico dell’inadempiente. Non verranno addebitate applicate penalità e relative spese nel caso in cui la ditta dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla Ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sulla cauzionepolizza fidejussoria. In tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.
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Samples: Contratto Per L’affidamento in Concessione Dei Servizi Turistici Comunali
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e o correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento contenuto nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di penaligara. In difetto, il si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - per ogni 5 minuti o frazione di ritardo nello svolgimento del servizio di vigilanza di cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti all’art. 3, esclusi i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. primi 5 minuti, si applicherà una penale di € 25,00 (euro venticinque/00); - nel caso in cui il servizio venga svolto con un numero inferiore di ritardi unità rispetto a quelle stabilite nelle tabelle di consegnacui al precedente art. 3, per ciascuna unità in meno si applicherà una penale giornaliera di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: € 500,00 (euro cinquecento/00); - per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti escluso il mancato rispetto primo, nella trasmissione a Zètema dei tempi di intervento previsti per le manutenzioniresoconti settimanali della contazione effettuata, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; quanto previsto nell’art. 4, si applicherà una penale di € 1.000,00 50,00 (cinquanta/00); - per ogni giorno di ritardo, escluso il primo, nel versamento dei valori ritirati, rispetto alla tempistica di versamento prevista nell’art. 4, si applicherà una penale per un importo giornaliero che sarà commisurato ad un tasso annuo del 10% degli importi non versati, ferma restando l’applicazione di una penale giornaliera di € 50,00; - nel caso in cui il servizio non venga svolto con diligenza né in modo conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato o nel Contratto, Zètema avrà la facoltà di applicare nei confronti dell’Appaltatore una penalità, variabile in relazione alla gravità, fino ad un massimo per ciascuna contestazione di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da detrarsi sul corrispettivo della mensilità successiva; Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo oltre quelli previsti dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Ai fini del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3Società appaltante – nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al 2% calcolato sull’importo della fornitura presente articolo non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la formulazione quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di controdeduzionipagamento della medesima penale. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà diritto della Società appaltante a richiedere il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerisarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento Qualora nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali ovvero difformità dalle vigenti disposizioni di legge in materia, la Fondazione-Idis applicherà nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: a) € 500,00 euro per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione interruzione anche parziale del servizio non preventivamente comunicata alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie Fondazione-Idis e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora cause di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di forza maggiore;
b) € 1.000,00 per ogni inosservanza delle norme vigenti nella conservazione/preparazione dei cibi; ogni inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei pasti; ogni dipendente in servizio attivo non regolarmente assunto;
c) € 500,00 per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto previsto dai limiti di carica batterica (oltre alle spese di analisi); mancata realizzazione dei menu regionali e/o internazionali
d) € 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli utilizzo di vasellame e posateria “usa e getta” in assenza delle giustificazioni e/o autorizzazioni di cui all’art. 11 del presente capitolato; mancata fornitura dei prodotti BIO, DOP, IGP, equosolidali etc. previsti per dal Capitolato o offerti in sede di gara, in assenza della preventiva comunicazione di cui all’art. 23, ovvero la consegna dell’apparecchiatura sostitutivaripetuta indisponibilità degli stessi; ogni infrazione dei requisiti qualitativi delle derrate alimentari previste all’art. 21 (ad esempio, mancata somministrazione di pesce fresco); ogni violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale del presente capitolato; ogni altra infrazione alle norme contrattuali;
3. nel e) in caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro ripetuta indisponibilità dei prodotti difettosi: piatti fissi e/o delle preparazioni gastronomiche previste dal menù giornaliero si applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura di 1.000 euro.
f) In caso di ripetuta non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazioneconformità del menù, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneapplicherà una penale di 100,00 euro.
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Samples: Contratto d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale fino al pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. in Nel caso di consegna di prodotto non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per le manutenzioniogni singolo prodotto non conforme, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,5 per ogni ora mille del valore dell’ordine emesso , fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo Stazione Appaltante di ritiro non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi contestati e di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo rivolgersi a terzi per la formulazione fornitura, laddove ragioni di controdeduzioniurgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente Resta inteso che il termine assegnato per la loro formulazionemateriale non conforme sarà comunque restituito, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccon spese a carico del Fornitore. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente paragrafo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti attività oggetto del presente appalto devono essere pienamente e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nel Contratto. nel In caso di ritardi eventuali inadempimenti da parte dell’Appaltatore, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di consegna, applicare le penali di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatiseguito individuate: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 - per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti nella consegna del progetto ultimato, rispetto alla tempistica di 20 giorni naturali e consecutivi indicata nel presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 300,00 (euro trecento); - per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3ogni ora lavorativa di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione dei componenti rispetto alle tempistiche indicate nell’offerta presentata in sede di gara e a quanto previsto nel presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale oraria di importo pari a: o € 15,00 (euro quindici) in caso di malfunzionamenti non bloccanti; o € 50,00 (euro cinquanta) in caso di malfunzionamenti bloccanti. - fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, la Società appaltante, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritiratacontrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine congruo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per la formulazione di trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il termine assegnato pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la loro formulazione, quale si applicheranno le è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali o, nei casi previsti, si risolverà non preclude il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti diritto di Zètema a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato d'Oneri
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. nel Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura l’applicazione delle penali non ritirata. Al verificarsi di una preclude il diritto delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzionisingole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le controdeduzioni formulate inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute e Servizi di risolvere l’Accordo quadro per il lotto medesimo. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano valutate insufficienti accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero decorso inutilmente il non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato per la loro formulazioneindicato, si applicheranno sono applicate al Fornitore le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente articolo, queste verranno addebitate sulla cauzionenon esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento puntuale adempimento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di prestazione stabiliti nel presente Capitolato. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze L’Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità da inadempimento e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatida ritardo: - per mancata consegna entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura è prevista penale dello 0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine; - per scadenza prodotto ravvicinata, ossia inferiore a 2/3della validità è prevista penale dello 0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine; -per consegna non conforme è prevista penale dell’0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine; Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Istituto, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Si precisa, altresì, che per ogni giorno eventuale ritardo nell’esecuzione del presente appalto, si procederà, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice, ad applicare penali commisurate ai giorni di ritardo, penale fino al 0,5 ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra il 0,3% per mille e il 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati in proporzione alla gravità dell’inadempimento forma scritta al Fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o dell’inesatto adempimento (la penale stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso la fornitura non avvenga entro i termini previsti, l’Istituto potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo incrementato del 10% nonché le penalità al Fornitore. Ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice, l’ammontare delle penali non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2sull’ammontare netto contrattuale. in In caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi applicazione di intervento previsti per le manutenzionipenali al di sopra di tale limite, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariorisolto di diritto, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionecon incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Istituto medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora il Direttori Lavori accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento. Zètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono relative ad eventuali inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento concernenti attività specifiche del maggior danno – è il seguente:presente capitolato.
1. a) nel caso di ritardi mancato o parziale svolgimento del servizio o di consegnaprestazioni non eseguite a perfetta regola d’arte, sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio della Società appaltante, per un importo compreso tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ed Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione accertata in relazione alla oggettiva gravità della stessa;
b) nel caso di manchevolezze e/mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni affidate, come indicate al punto 7 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo accertata;
c) in caso di mancato invio o deficienze ritardo nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: consegna del foglio di lavoro controfirmato da un addetto di Zètema contenente il riepilogo in formato elettronico dell’intervento eseguito, nei termini e secondo le modalità di cui al punto 8), sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. d) in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi invio o ritardo nella consegna del rendiconto, in formato elettronico e cartaceo, nei termini e secondo le modalità di intervento previsti per le manutenzionicui al punto 8), ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo ritardo;
e) in caso di mancata reperibilità del Responsabile di cui al punto 4) sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna infrazione;
f) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, negli atti di gara o nell’offerta presentata in sede di gara, Zètema, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino a un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, da intendersi quale plafond complessivo a disposizione per l’esecuzione del presente accordo quadro. Qualora si ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre quelli previsti il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente Società appaltante a richiedere il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerisarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Piccola Manutenzione in Pronto Intervento
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conformità conforme alle prescrizioni modalità indicate ai punti precedenti e nel contratto medesimo; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1della consegna. nel Nel caso di ritardi di consegnaritardo nella consegna dei prodotti, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: una penale pari a € 100,00 allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni ora singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. nel Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura l’applicazione delle penali non ritirata. Al verificarsi di una preclude il diritto delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzionisingole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le controdeduzioni formulate inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l’Azienda medesima di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all’Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l’Azienda Sanitaria di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento. Fermo restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano valutate insufficienti accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero decorso inutilmente il non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato per la loro formulazioneindicato, si applicheranno sono applicate al Fornitore le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racccome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatariodi cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali irrogate nei suoi confrontidi cui al presente articolo, queste non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Relativamente agli emoderivati estrattivi e da RNA ricombinante, qualora gli organismi competenti (AIFA, Ministero della Salute, ecc..) dovessero evidenziare difficoltà di produzione o commercializzazione di uno o più prodotti oggetto della fornitura di gara, non verranno addebitate sulla cauzioneapplicate le penali previste dalle norme di gara; le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato.
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Samples: Fornitura Di Farmaci
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Nel caso in cui la fornitura non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti venga svolta a regola d’arte e o comunque in maniera non conforme a quanto offerto costituiscono previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando l’Operatore Economico ad ovviare alle negligenze e inadempimenti soggetti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che la fornitura venga espletata con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Ove, in esito al pagamento procedimento di penalicui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il cui importo – profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del la fornitura e del danno d’immagine provocato alla Stazione Appaltante, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1danno. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la L’applicazione della penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti esonera l’Operatore Economico dall’adempimento dell’obbligazione per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3quale si è reso inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle forniture indicate nel caso inadempimenti dell’obbligo presente Capitolato; Qualora nel corso di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per inadempimento contrattuale, la formulazione Stazione appaltante si riserva la facoltà di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente risolvere il termine assegnato per la loro formulazionecontratto, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà salvo il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerisarcimento di tutti i danni patiti.
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Samples: Fornitura Di Materiale Per La Realizzazione Di Un if Distributor
INADEMPIMENTI E PENALI. Le Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e sia garantito il livello dei servizi richiesto o a quanto offerto costituiscono si siano verificati degli inadempimenti soggetti al pagamento di penalio delle inefficienze, il cui importo – singolo Consorzio chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dall’Aggiudicatario entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è danno, il seguente:
1. nel caso Consorzio potrà irrogare, previa contestazione all'Aggiudicatario, una penale parametrata al livello di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino gravità dell'inadempimento e sino al 0,5 2 per mille dell’ammontare dell’importo netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il singolo Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell’Aggiudicatario. L'Aggiudicatario solleva il singolo Consorzio da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Consorzio, oltre quelli previsti al pagamento del corrispettivo contrattuale. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo il Consorzio di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà risolvere il contratto mediante semplice comunicazione raccstesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatarioIl Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneIn tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.
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INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto e negli atti di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1gara. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegatiQueste le possibili penali applicabili: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 - per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti nella consegna degli apparati o dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 100,00 (euro cento); - per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparati rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 6 o in altre parti del presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta); - per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00); - fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, negli atti di gara o nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, Zètema, per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritiratacontrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine congruo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per la formulazione di trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il termine assegnato pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la loro formulazione, quale si applicheranno le è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali o, nei casi previsti, si risolverà non preclude il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti diritto di Zètema a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzionerichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato d'Onere
INADEMPIMENTI E PENALI. Le L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del maggior danno – è il seguente:
1contratto. nel caso La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino procedere direttamente al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale servizio non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile eseguito a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatariospese dell'aggiudicataria. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al precedente art. A.4. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione al lotto, alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e da altri soggetti incaricati, operanti presso il canile/gattile e vengono inoltrate al Comune, che provvede in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo): - richiamo scritto in caso di : • primo pagamento successivo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando); - applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio : • mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. A3; • mancata fornitura dei dati di cui all'art. A7; • mancata apposizione cartelli nei box; • mancata comunicazione di variazione dell'organico; • ritardo nelle adozioni degli animali; • uso di guinzagli inidonei; • somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato; • mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando; - applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio : • ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta); • mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; • mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta; • ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati (es. inidonea decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, ingresso e uscita di animali secondo modalità difformi da effettuarsi quanto previsto all'art. A.1; • animali provenienti da altri canili o da altri territori; • mancata o non corretta somministrazione di terapie o in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo modo continuato/sistematico; • somministrazione di alimenti avariati; • mancato rispetto di indicazioni veterinarie; • uscita di animali non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzioneconcordata con AUSL e/o Direttore Sanitario; • mancata manutenzione del bene affidato; • materiale abbandonato al termine del servizio.
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