Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento sala...
Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: • per le aree professionali: 88% della voce stipendio; • per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; • per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; • per il 4° livello dei quadri direttivi: ❑ 79% della voce stipendio; ❑ 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Indennità di vacanza contrattuale. 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione.
2. L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti.
3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità.
6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.
Indennità di vacanza contrattuale. I. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
II. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
III. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
IV. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata.
Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66, 10° comma, del presente contratto nazionale; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione programmata. L indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Indennità di vacanza contrattuale. In assenza di Accordo dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della Piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un’indennità di vacanza contrattuale.
Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferi- mento a quanto stabilito all’articolo che precede, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piat- taforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, ver- rà corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribu- zione denominato indennità di vacanza contrattuale.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazio- ne programmato, applicato alla voce stipendio.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
4. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto na- zionale l’indennità cessa di essere erogata.
Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a due mesi dalla data di scadenza del C.C.U.G.L., ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% dell’aumento erogato nell’anno precedente.
Indennità di vacanza contrattuale. I. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
II. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Indennità di vacanza contrattuale. L’accordo interconfederale del luglio 1993 ha introdotto una particolare indennità di vacanza contrattuale da corrispondere in via provvisoria in caso di eccessivo ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi scaduti. L’accordo prevede che, dopo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi, sia corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti. La percentuale passa al 50% dopo sei mesi di vacanza contrattuale. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. Se il contratto nazionale scade il 31dicembre, con la retribuzione relativa al mese di aprile dell'anno seguente, le aziende sono tenute ad applicare l’indennità di vacanza contrattuale, prevista sulla base del Protocollo del luglio 1993, parte seconda, e dell’articolo 37, disciplina generale, sezione terza del Ccnl. Il calcolo di tale indennità viene effettuato applicando il 30% del tasso d’inflazione programmato al minimo contrattuale di categoria e alla contingenza. Con l’accordo sul costo del lavoro del 31/7/1992 si é stabilito che viene a cessare il sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13/7/1990, n. 90 già scaduta il 31/12/1991. Inoltre si é stabilito l’erogazione di una somma forfettaria a titolo di Elemento distinto della retribuzione (Edr), di lire 20 mila mensili, pari a lire 115,61 orarie (tale importo é frazionabile a giornata e a ora, sulla base dei coefficienti previsti e sarà proporzionalmente ridotto in caso di prestazioni part-time), per 13.ima mensilità, a partire dall’1/1/1993. Dell’importo in questione si deve tenere conto per: - il lavoro straordinario (esclusa la maggiorazione); - le ferie godute, le Rol e le ex festività, le festività godute, le festività lavorate (esclusa la maggiorazione); - le festività cadenti in domenica; - il preavviso e l’indennità sostitutiva del medesimo; - il trattamento di fine rapporto (Tfr); - i permessi retribuiti (ad esempio quelli per allattamento, per i donatori di sangue, per motivi di studio, per motivi sindacali, per assemblee in orario di lavoro ecc.).