Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura Il presente lavoro si propone di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee trattare la relazione particolare tra il tempo e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78il contratto, in particolare particolar modo nelle relazioni a lungo termine. Nel primo capitolo si parlerà di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione un aspetto comune a molti contratti ma più accentuato all’interno dei contratti di importi inferiori durata, l’incompletezza: si analizzeranno le cause che portano ad essa, le varie tipologie e le modalità di completamento del contratto incompleto, con particolare attenzione alla tipologia dell’incompletezza deliberata, le sue modalità di completamento e le possibili conseguenze in caso di mancato completamento in relazione alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomalevarie modalità. Nel fissare secondo capitolo si affronterà più specificamente la disciplina comune categoria dei contratti di durata, trattando dell’evoluzione che ha portato ad una maggiore concentrazione su essi, degli elementi fondamentali della categoria messi in luce dall’economia, delle principali patologie come l’hold up e l’eccessiva onerosità sopravvenuta e della ricerca di un efficiente diritto dei contratti di durata (esponendo le teorie elaborate in merito); infine si è tenuta farà un breve accenno alla teoria dei contratti relazionali, utile per comprendere ciò che verrà esposto nel successivo capitolo. Nel terzo capitolo si tratterà, all’interno della prima parte, di una recente evoluzione (non ancora accreditata) elaborata in particolare considerazione la regolamentazione introdottamateria di contrattazione di durata, con riferimento al sottosogliacioè dei cd. life time contracts, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi evidenziando il modo in cui la “determina categoria è venuta sempre più ad attirare l’attenzione degli studiosi ed esaminando i principi elaborati per tali contratti; nella seconda parte si parlerà poi di uno studio (precedente rispetto a contrarre o altro atto quello dei life time contracts, ma che si ricollega ad essi e potrebbe esserne stato uno spunto) che è stato elaborato riguardo i problemi di avvio povertà e accesso alle risorse, che prospetta per questi problemi una soluzione contrattuale (i cd. inclusive contracts), riportando come esempio di presenza di elementi inclusivi quello del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertecredito al consumo.
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Samples: Contract, Academic Thesis
Introduzione. Già la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dettava una disciplina per così dire “speciale” per i contratti di consumo, con il dichiarato proposito di assicurare una tutela rafforzata al consumatore in quanto contraente debole. Xxx xxxxx dall’esprimere una sorta di solidarietà paternalistica, la tutela del consumatore era, al contrario, rivolta a riequilibrare le posizioni contrattuali nello svolgimento dei rapporti di scambio transfrontalieri all’interno dell’allora mercato comune europeo, così da evitare sopraffazioni del contraente più forte (il professionista) a tutto vantaggio di un ordinato dispiegarsi dell’iniziativa economica con indubbie ricadute positive sul mercato e, più in generale, sulla società nel suo complesso con il conseguimento di un più elevato benessere sociale. La Parte I protezione del Libro II contieneconsumatore (contraente debole) si è progressivamente affermata come valore fondante dell’azione delle Istituzioni comunitarie. Non a caso, raccolte unitariamenteall’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è previsto espressamente che «nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori» e, l’insieme parimenti, all’art. 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 153 del Trattato CE) si indica come finalità dell’azione comunitaria quella di «assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori». Questa logica di protezione del consumatore, che è espressione – come si dirà diffusamente infra - della politica comunitaria di strutturazione e regolazione del mercato unico interno, ha ispirato un’ampia produzione normativa, nel cui ambito sono presenti anche disposizioni di diritto internazionale privato, volte ad individuare la legge applicabile nella disciplina delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura fattispecie che presentino elementi di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)estraneità rispetto all’ordinamento nazionale. Si tratta per lo più di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 disposizioni che impongono l’applicazione delle norme imperative di diritto comunitario anche quando le parti abbiano scelto come applicabile la legge di uno Stato terzo, sempre che il contratto presenti uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri. La svolta si è avuta con il Trattato di Amsterdam che ha attribuito alle Istituzioni comunitarie nuove e più ampie competenze nel settore del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticadiritto internazionale privato, che consente hanno portato alla c.d. “comunitarizzazione” della materia. Nell’esercizio di dette competenze è stato adottato, inter alias, il regolamento n. 593/2008 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che ha segnato la trasformazione della convenzione di Roma in strumento normativo comunitario. Nelle pagine che seguono se ne analizzeranno le ragioni di opportunità e i diversi momenti che ne hanno caratterizzato il percorso formativo. In occasione dell’adozione del regolamento Roma I, il legislatore comunitario non ha mancato di prendere in considerazione l’esigenza di protezione dei consumatori, tant’è che il regolamento dedica una più agevole individuazione della normativa applicabile specifica disciplina ai contratti di importo inferiore alle soglie europee consumo, ricalcando essenzialmente l’impostazione della convenzione di Roma, seppur con taluni adattamenti resi necessari dalla evoluzione delle tecniche di negoziazione e un di commercializzazione. Nella proposta di regolamento del 2005, la soluzione ritenuta più diretto apprezzamento congrua per la tutela del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticaconsumatore era stata quella di negare ai contraenti la facoltà di scegliere la legge applicabile, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi indicando come tale la legge dello Stato di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomaleresidenza abituale del consumatore. Nel fissare testo definitivo del regolamento approvato dal Parlamento e dal Consiglio, invece, viene nuovamente riconosciuta, anche se con alcuni temperamenti, la disciplina comune si è tenuta libertà di scelta della legge applicabile in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 quanto principio fondante del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte sistema delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come conflitto in materia di elenchi obbligazioni contrattuali. Considerato che di fatto la scelta della legge regolatrice del contratto non potrà che essere imposta dal professionista, il problema che ne discende e indagini che sarà oggetto di mercato e indagine nella presente trattazione, è se la disciplina dettata dal regolamento risponda effettivamente all’esigenza di metodi rafforzare la tutela materiale del consumatore (garantendo l’applicazione della legge che gli sia oggettivamente più favorevole) o se, invece, la ratio vada più correttamente ricercata altrove. E’ pur vero che nei contratti di consumo l’autonomia delle parti, sul piano della scelta della legge applicabile, è soggetta a talune limitazioni che ne comprimono il libero esercizio a tutto vantaggio del consumatore, è però altrettanto vero che la disciplina nel suo complesso non pare approdare a risultati soddisfacenti sotto il profilo dell’adeguata protezione del consumatore, soprattutto nel caso di consumatore “mobile”. Sempre in materia consumeristica, ha trovato conferma nel regolamento anche il criterio di collegamento per la determinazione individuazione della soglia legge applicabile in mancanza di anomalia scelta delle offerteparti. Si tratta del criterio della residenza abituale che presta il fianco a talune obiezioni, risultando non del tutto appropriato (e non solo nel caso di contratti stipulati online) a garantire adeguata protezione al consumatore sul piano della disciplina materiale del rapporto contrattuale. Sotto altro profilo, il regolamento sembra privilegiare l’obiettivo di assicurare la certezza del diritto in termini di prevedibilità della legge applicabile e non, invece, l’esigenza di rafforzare la tutela del consumatore, con ciò confermando che la finalità dell’intervento normativo non possa restare circoscritta nell’alveo della protezione consumeristica.
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Samples: Dottorato Di Ricerca
Introduzione. La Parte I L’ipotesi di contratto collettivo oggetto del Libro II contienepresente parere, raccolte unitariamentepervenuta all’Organismo di valutazione il 6 agosto 2020 in allegato a email della Direzione generale, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliacon successivo aggiornamento il 12 agosto, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamentoriguarda il personale dell’intercomparto, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)come definito dall’art. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 14, comma 2, lett. e)della l. p. 19 maggio 2015, n. 6, che indica l’obiettivo ha percepito indennità di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti funzione, di importi inferiori coordinamento o sostituzione, pur in assenza del relativo incarico, in quanto trasformate in assegno personale pensionabile. La proposta di contratto è attualmente in forma di bozza, sottoposta alle soglie europee, organizzazioni sindacali in data 27 luglio e lettin attesa di sottoscrizione da parte di queste ultime. t), sui meccanismi L’espressione del parere da parte dell’Organismo di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta valutazione avviene in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte prima applicazione delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1dell’articolo 24, comma 1, decreto-legge lettera h), della l.p. 23 aprile 1992, n. 76 del 10, recentemente aggiunta dall’art. 6, comma 2, della l.p. 27 marzo 2020), n. 2. La disciplina dei In base a tale lettera, l’Organismo esprime un parere sulle proposte di contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come collettivi in materia di elenchi personale.
1.1 Le ragioni alla base dell’ipotesi di contratto
1 Il fondamento normativo della trasformazione graduale in assegno personale pensionabile dell’indennità di funzione mensile corrisposta a dirigenti, coordinatori e indagini sostituti era costituito dall’art. 22 della legge provinciale n. 10 del 1992, che, a seguito della cosiddetta delegificazione della materia, è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di mercato comparto 6 agosto 2001. Così, a partire dal biennio 1999-2000, la fonte di disciplina di quest’istituto era costituita solamente dai contratti collettivi intercompartimentali e di metodi comparto, che hanno ripreso integralmente l’art. 22. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, la Provincia2 ha deciso di sospendere cautelativamente l’erogazione degli emolumenti di cui trattasi a partire dal mese di giugno 2019 e di approfondire le questioni giuridiche connesse al recupero delle somme già erogate.
1.2 Gli elementi a supporto dell’ipotesi di contratto
i. che consente una sorta di ‘recupero strutturale’ in modo da assicurare il riequilibrio delle poste di bilancio, atteso che la norma richiamata prevede sia la nullità delle clausole contrattuali “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ..” sia le rispettive ‘sanzioni’ (“… obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per la determinazione un numero massimo di annualità corrispondente a quella in cui si è verificato il superamento di tali vincoli…”). 2 Cfr. decreto del Direttore della soglia di anomalia delle offerteRipartizione Personale n. 11378 del 26 giugno 2019.
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Introduzione. La Parte I Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di intervento legislativo da parte dell’Unione Europea e la normativa nazionale deve necessariamente essere analizzata ed interpretata alla luce della disciplina comunitaria. Nel corso degli anni l'evoluzione del Libro II contienemercato del lavoro, raccolte unitariamentedovuta anche alle sempre più diversificate esigenze sia dei datori di lavoro che degli stessi lavoratori, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliae la volontà da parte degli Stati europei di formare una normativa giuslavoristica sempre più omogenea, riguardanti ha portato all'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, di nuove tipologie contrattuali di lavoro spesso foriere di problemi attuativi ed interpretativi. Certo, includere il contratto di lavoro a termine tra i punti qualificanti della procedura di affidamento“nuovi contratti” non è corretto data la sua presenza nel nostro ordinamento già nel Codice Civile del 1942, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara anche se al tempo presentava caratteristiche molto differenti da quelle attuali. Del resto è anche vero che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al il decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 20226 settembre 2001, n. 78368, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1recependo la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi non solo ha abrogato la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come previgente normativa in materia di elenchi contratto di lavoro a termine, ma ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina del tutto innovativa, imponendo così agli interpreti una nuova linea di pensiero rispetto a tale istituto. L’analisi giuridica ha due ampi profili d’indagine, il primo relativo all’interpretazione del d.lgs. n. 368/2001 con riguardo alla divergenza e indagini convergenza tra il vecchio e il nuovo sistema normativo al fine di mercato valutare se il d.lgs. n. 368/2001 abbia rispettato o meno il divieto di “reformatio in peius” contenuto nella Direttiva 1999/70/CE. Il secondo profilo relativo ai rapporti tra il d.lgs. n. 368/2001 e la direttiva comunitaria di metodi cui il decreto costituisce l’atto traspositivo nel diritto interno. Il principio della prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale impone non solo di dare attuazione adeguata alle direttive comunitarie, ma anche di interpretare le norme nazionali alla luce della lettera e dello scopo della direttiva. In presenza, dunque, di più interpretazioni possibili del d.lgs. 368/2001, deve privilegiarsi il significato del testo normativo nazionale conforme alla direttiva comunitaria, in caso contrario si potrebbe giungere all'eventuale incostituzionalità del disposto normativo per eccesso di delega e quindi per violazione dell’art. 76 Cost. in quanto il legislatore delegato non avrebbe rispettato i principi che sorreggono la determinazione della soglia delega di anomalia delle offertepotere legislativo.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Introduzione. La Parte I Nel 1993 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato una direttiva per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (Dir. 93/36/CEE del Libro II contiene14 giugno 1993) con lo scopo principale di chiarire i dettami delle previgenti direttive in materia, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura modificate a più riprese nel corso degli anni e di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità sottolineare la necessità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi allineare le procedure nazionali di gara che sono aggiudicazione degli stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)membri. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione Obbiettivo principale della normativa applicabile ai contratti comunitaria in materia di importo inferiore alle soglie europee appalti pubblici è la piena realizzazione del mercato europeo, intesa nel senso di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore di sviluppo della contrattualisticaconcorrenza effettiva, settore cheraggiungibile, a conferma stando alla direttiva, anche mediante la pubblicità comunitaria dei bandi di gara. Altro elemento portante della sua rilevante importanza anche praticadirettiva, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per riconosciuto quale principio, è la “par condicio” raggiungibile instaurando pari condizioni di partecipazione agli appalti e concessioniin tutti gli Stati membri. La disciplina Direttiva 93/36/CEE è stata elaborata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 402/98: “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione dei principi delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE” che apporta modifiche al Decreto Legislativo 358/92 il quale recepiva le direttive previgenti in materia. Ad oltre 10 anni dall’emanazione della direttiva in questione, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2004/18/CE “COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI” al fine di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo rispondere alle esigenze di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti e di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi modernizzazione formulate sia dalle Amministrazioni aggiudicatici che dagli operatori economici ed anche al fine di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si conformare le procedure di acquisizione alla realtà attuale di un mercato che in Europa è tenuta stimato in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 circa 1400 miliardi di euro (16% del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020PIL dell’Unione Europea). La disciplina prima considerazione è che la direttiva, diversamente da quelle precedentemente emanate, ha lo scopo di unificare, in una sorta di codice unico degli appalti, discipline sino ad oggi separate (forniture, servizi, lavori). La nuova direttiva conferma i principi del trattato e delle precedenti disposizioni in tema di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da cui derivano altri principi quali: la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità, la riservatezza e la trasparenza. Le novità reperibili sono riconducibili principalmente alla elaborazione di nuovi metodi di aggiudicazione ed all’utilizzazione delle tecniche elettroniche finalizzate all’ampliamento della concorrenza ed alla scorrevolezza delle procedure di acquisizione. La Direttiva 2004/18/CE è stata recepita dall’ordinamento italiano, dapprima solo formalmente con la Legge 18/04/2005, n. 62 che ha delegato il Governo all’attuazione della Direttiva stessa e quindi in maniera sostanziale con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti sottosoglia si completa poi pubblici di lavori, servizi, forniture” in vigore dal 1° luglio 2006. La legge 12 luglio 2006, n. 228 con la quale è convertito il D.L. 12 maggio 2006, n. 173 ha apportato le norme prime modifiche al codice ed ha prorogato l’entrata in vigore di portata generalealcune disposizioni. Ulteriori disposizioni correttive sono state apportate con il D.Lgs. 31 luglio 2007, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerten. 113.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Introduzione. L’adozione da parte del Consiglio della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole contrattuali abusive, il 5 aprile 1993, ha costituito un enorme passo avanti per la politica dei consumatori. La Parte necessità di un’iniziativa a livello europeo volta a garantire la protezione dei consumatori in relazione alle clausole contrattuali abusive era già stata affermata sin dal primo programma comunitario per una politica dei consumatori adottato nel 19751 e l’anno successivo erano stati subito elaborati i primi progetti di direttiva, discussi in modo informale con i rappresentanti degli Stati membri. I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme due anni e otto mesi di lavori a livello delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti diverse istituzioni trascorsi tra l’adozione formale da parte della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta Commissione di una significativa innovazione proposta di direttiva, avvenuta il 27 luglio 19902, e la sua adozione definitiva da parte del Consiglio non sono quindi che una minima parte dell’intero processo e il risultato di un lungo periodo di gestazione del testo comunitario3. Non sorprende che il testo infine adottato all’unanimità dal Consiglio, frutto di delicati compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri4, sia stato per molti una delusione. Il Parlamento europeo è stato particolarmente critico nei confronti della posizione comune del Consiglio (che, con modifiche minori, corrisponde al testo adottato), minacciando persino di respingerla. Comunque, la direttiva adottata, malgrado le sue lacune5 e imperfezioni, costituiva all’epoca un progresso sostanziale rispetto al decreto legislativo n. 50 alla legislazione della maggioranza degli Stati membri e, per il suo carattere di prescrizione «minima» (cfr. articolo 8 della direttiva), non impediva loro di mantenere o adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Il testo è stato così adottato dal Consiglio, con l’appoggio di una larga maggioranza dei membri del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticaParlamento europeo, che consente tuttavia ha sottolineato l’importanza della relazione prevista all’articolo 9 della direttiva, che recita: «Entro cinque anni dalla data di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una più agevole individuazione relazione sull’applicazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionipresente direttiva». La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022data indicata all’articolo 10, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. paragrafo 1, comma 2è il 31 dicembre 1994, lettlimite massimo accordato agli Stati membri per conformarsi al testo comunitario. e)Essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla direttiva, che indica l’obiettivo è giunto il momento di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi presentare la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lettrelazione. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune La Commissione si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento preparata al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50)riguardo sin dall’adozione della direttiva. In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinamodo inedito e innovativo, si è ha infatti prevista l’estensione a regime creato uno strumento per verificare l’applicazione della direttiva negli Stati membri: la base di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertedati CLAB.
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Samples: Directive Evaluation Report
Introduzione. Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 verrà a scadenza l’incarico di revisione legale per il novennio 2013 - 2021, affidato alla Deloitte & Touche S.p.A.. Secondo l’attuale normativa in materia di revisione legale dei conti, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n. 537/2014 e dal d.lgs. n. 39/2010 integrato dal d.lgs. n. 135/2016: • • l’incarico non può essere nuovamente conferito alla Deloitte & Touche S.p.A., se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell’attuale incarico; • • il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un’apposita procedura di selezione. Al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne tra il revisore uscente e il nuovo revisore incaricato nonché per garantire il rispetto dei limiti temporali posti a salvaguardia dell’indipendenza del revisore, il Collegio Sindacale, agendo in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 39/2010, d’intesa con le funzioni aziendali competenti, ha avviato e portato a termine la procedura di selezione per l’assegnazione dell’incarico di revisione legale per il novennio 2022-2030. Il Collegio Sindacale ha così predisposto la presente raccomandazione (la “Raccomandazione”) da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti secondo le finalità prescritte dalla normativa vigente. La Parte I del Libro II contieneproposta prevede due possibili alternative per il conferimento dell’incarico e indica la preferenza debitamente giustificata per una delle due, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti scaturita dalla valutazione finale assegnata al termine della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniselezione. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi Società ha l’individuato le società di cui revisione destinatarie delle richieste di offerta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, così come richiesto dalla normativa di riferimento, aprendo la partecipazione agli offerenti dotati di adeguata competenza ed esperienza e di strutture adeguate alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare revisione di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo Geox S.p.A. (di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui seguito anche la “determina a contrarre Società” o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023“Geox”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia Gruppo Geox (di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteseguito anche il “Gruppo”).
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Samples: Relazione Illustrativa
Introduzione. La Parte I 1.1.Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma). 0.0.Xx Protocollo intende dare attuazione alla Delibera CSM n. 186 dell’11.3.2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell’avvocatura, ed è stato predisposto all’esito di una interlocuzione dell’ufficio con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; tiene conto altresì della proposta di protocollo “generale” predisposta dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura. 1.3.Le indicazioni contenute nel Protocollo sono state predisposte tenendo conto delle specificità del Libro II contieneTribunale di Torino, raccolte unitariamentedel livello di innovazione tecnologica, l’insieme dei tempi e delle norme riferite ai contratti sottosogliacapacità di intervento della assistenza tecnica, riguardanti i punti qualificanti della procedura delle concrete modalità di affidamentotrattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai principi applicabilimagistrati dell’ufficio. 1.4.Le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, alle modalità il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di individuazione dell’affidatarioriferimento per i procedimenti, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati in termini difformi dal soprasoglia da norme speciali (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)p. es. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali il Tribunale si riserva di mercato e di metodi per concordare ulteriori “protocolli speciali”, che rispetteranno comunque la determinazione della soglia di anomalia delle offertestruttura del presente Protocollo.
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Introduzione. La Parte I Cassazione, con una recente e copiosa produzione giurisprudenziale, è ritornata sulla questione della forma scritta richiesta ad substantiam per gli atti negoziali in materia bancaria e finanziaria. Lungi dal consolidare il precedentemente orientamento (invero del Libro II contienetutto disatteso), raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura la Suprema Corte ha optato per una diversa impostazione riprendendo e rivalutando una serie di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore chegià, a conferma suo tempo, sanciti. Definita non a caso “dirompente” la nuova visione della sua rilevante importanza anche praticagiurisprudenza comporta e comporterà ricadute di notevole rilievo sull’intero panorama del contenzioso bancario e finanziario tenuto conto della costanza con la quale si presenta la questione del contratto o della pattuizione privata sottoscritta da una sola delle parti. Per quanto riguarda in questa sede, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi si cercherà di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78tracciare un’approfondita analisi sugli aspetti salienti del contratto di conto corrente e, in particolare di quelli contenuti nell’artspecie, sul combinato degli artt. 1117 TUb e 1284 c.c. inserito, comma 2adesso, lett. e), in una dimensione interpretativa molto più consona a quelle finalità protettive del contraente debole che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi trovano la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come loro ragion d’essere sia nell’obbligo della forma scritta sia nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artdei casi di invalidità di contratti e clausole come la nullità di protezione. 50). In considerazione Tra le nuove certezze che la giurisprudenza ci consegna vi è sicuramente il “rilancio” della funzione della forma scritta ad substantiam come mezzo idoneo sia a manifestare con certezza la volontà negoziale delle parti sia ad assolvere le funzioni di informazione e conoscenza per il consumatore; la maggiore consapevolezza del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento cliente – consumatore dovrebbe essere finalmente garantita da una sua acquisita coscienza circa l’operazione economica e negoziale alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertequale intende vincolarsi.
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Samples: Contratti Bancari
Introduzione. 1.1. La Parte I riforma dell’O.C.M. relativa al settore vitivinicolo, adottata con Regolamento CE n. 1493/1999 del Libro II contieneConsiglio, raccolte unitariamenteprevede, l’insieme tra l’altro, che gli Stati membri procedano alla costituzione dell’Inventario del potenziale viticolo. L’articolo 16, paragrafo 2 del citato Regolamento prevede che l’Inventario nazionale possa essere articolato su base regionale, ma ne richiede il completamento per tutte le Regioni entro il 31 dicembre 2001.
1.2. L’applicazione della nuova O.C.M. può già avviarsi dal 1 agosto 2000. Tale applicazione è possibile solo nelle Regioni che avranno completato l’Inventario.
1.3. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 16, l’inventario deve /contenere almeno le seguenti informazioni:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino;
b) le varietà di uve da vino coltivate;
c) il totale dei diritti di impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate per l’applicazione delle norme riferite misure strutturali. Per la costituzione degli inventari regionali, che concorrono alla formazione dell’inventario nazionale, è necessario operare un’efficace strategia sinergica tra amministrazione centrale e amministrazioni locali, sia per quanto riguarda gli strumenti già a disposizione, sia per le diverse fasi organizzative. Pertanto l'Amministrazione centrale e le Regioni si impegnano a stipulare apposite convenzioni che tengano conto anche delle specificità dei sistemi informatici delle singole amministrazioni. In particolare il modello organizzativo deve saper utilizzare al meglio tutti gli strumenti già disponibili. Deve tener conto quindi di quanto già realizzato da AIMA ai contratti sottosogliafini della costituzione e dell’aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, riguardanti i punti qualificanti della procedura in attuazione del Reg. UE 2392/86 e 649/87 (dati grafici e alfanumerici di affidamentotutte le superfici vitate disponibili sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, dai principi applicabilimodello di dichiarazione delle superfici vitate per l’aggiornamento dello stesso Schedario) e dei dati e delle strutture disponibili presso le Amministrazioni regionali (banche dati sulle imprese viticole, alle modalità di individuazione dell’affidatariogestione dei diritti in portafoglio, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.personale e sedi). Si tratta Inoltre è necessario che tutte le fasi organizzative vengano programmate tenendo conto di una significativa innovazione rispetto quanto previsto nello schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative al decreto legislativo n. 50 settore vitivinicolo definito di intesa con la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2016, nel quale le previsioni proprie 5 agosto scorso ed all’esame del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti Consiglio di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniStato.
1.4. La disciplina realizzazione dell’inventario è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, posta come condizione imprescindibile per l’accesso a tutti i benefici previsti dal regolamento CE n. 781493/99, in particolare sintesi: - possibilità di quelli contenuti nell’art. procedere alla regolarizzazione dei vigneti impiantati antecedentemente al 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo ° settembre 1998; - assegnazione di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti nuovi diritti di importi inferiori impianti alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi riserve; - possibilità di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo accedere ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi fondi previsti per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
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Samples: Accordo Ministero/Regioni
Introduzione. La Parte I del Libro II contieneDopo che nei capitoli precedenti sono state presentate le normative olandese, raccolte unitariamenteitaliana ed europea riguardo ai diritti a contatti con il mondo esterno per i detenuti, l’insieme nel presente capitolo prima ci si soffermerà su alcune differenze nel diritto penitenziario dei due paesi in tal ambito. Quindi si verificheranno la compatibilità delle norme riferite ai contratti sottosoglianazionali relativi a questi diritti con le disposizioni dell’art. 3 CEDU, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)art. 8 CEDU e art. 13 CEDU con art. 6 CEDU. Si tratta cercherà di dare una significativa innovazione risposta al quesito se la pena dei detenuti è effettivamente limitata allo scopo della sanzione: la reclusione.397 Come sottolineato nel par. IV.2, dagli stati membri ci si aspetta un’attitudine attiva che va oltre la mera osservanza delle norme minime. Su tutti gli stati membri grava l’obbligazione positiva di garantire l’attuazione dei diritti inclusi nelle disposizioni CEDU. Riguardo alla tutela del diritto al rispetto al decreto legislativo n. 50 della vita privata dei detenuti ciò venne confermato in una sentenza della Corte EDU del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi 2000 in cui la “determina a contrarre o altro atto Corte giudicò che l’amministrazione doveva offrire sostegno ai detenuti al fine di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro agevolare il 30 giugno 2023”mantenimento dei contatti con i congiunti.398 Per i contatti con il mondo esterno anche la Regola 24.5 delle RPE comprende un’obbligazione positiva degli stati membri ad assicurare la realizzazione di questi contatti. Il sindacato giurisdizionale viene intralciato da due fattori. In primo luogo le disposizioni CEDU sono vaghe, per cui non c’è un punto di riferimento chiaro per determinare i confini di ogni diritto. Non ci sono indicazioni precise sui diritti dell’uomo (e dunque anche dei detenuti) e da chi e in quale misura tali diritti possono essere limitati. In secondo luogo nella giurisprudenza esistente della Corte EDU non viene data risposta chiara per ogni norma nazionale e per ogni situazione immaginabile. I diritti dell’uomo garantiti nella CEDU che come menzionato nel Capitolo I, secondo l’approccio di filosofia del diritto sono diritti inalienabili che non possono essere tolti, per due motivi sono essenziali per il sindacato giurisdizionale della legislazione nazionale e delle garanzie ivi offerte contro limitazioni ingiustificate di tali diritti nei due paesi. Ciò vale tanto più per persone che sono tagliate fuori dal mondo esterno. In primo luogo i diritti fondamentali dell’uomo costituiscono l’estrema risorsa dei detenuti che si trovano in uno stato di totale dipendenza dalla direzione del carcere. Dove si interferisce in modo ingiustificato in tali diritti e di questi i detenuti ne sono interamente o parzialmente privati, si avrà una perdita di dignità umana, e allora non si può più parlare di trattamento umano. In secondo luogo ogni cittadino degli stati membri, tra cui i Paesi Bassi e l’Italia, in ultimo può invocare individualmente le disposizioni convenzionali presso la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020)Corte EDU. La disciplina Corte di Strasburgo verifica se sono state violate le disposizioni CEDU interessate e cerca i limiti minimi delle norme CEDU. Gli stati membri sono obbligati a rispettare e ad eseguire le sentenze.399 Nella sentenza Enea del 2009 la Corte 397 Secondo una famosa espressione del Britannico Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Paterson (1884 – 1947) “men go to prison as punishment, not for punishment”. 398 Corte EDU, 28 settembre 2000, n. 13803/88, Messina vs. Italia, par. 61. 399 Art. 46 CEDU. espresse la necessità di tutela giuridica dei contratti sottosoglia si completa poi detenuti in modo conciso ma chiaro: “justice cannot stop at the prison gate”.400 Oltre alla verifica di compatibilità con la CEDU le norme normative nazionali dei Paesi Bassi e dell’Italia sono sottoposte a verifica in base alle Regole Penitenziarie Europee. Infine saranno chiamati in causa i risultati delle relazioni dell’organo europeo indipendente di portata generaleispezione CPT, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegatiche visita regolarmente i paesi ed esegue ispezioni nelle carceri, cui nonché le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.relazioni dell’ispettorato olandese ISt. In Italia non è previsto un organo nazionale d’ispezione.401
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Samples: Thesis
Introduzione. La Parte I dissertazione che segue ha ad oggetto l’analisi del Libro II contienepotere di segregazione concesso ai privati e dei relativi limiti posti all’autonomia privata dagli artt. 2740 e 2741 c.c., raccolte unitariamentecon contestuale approfondimento dell’istituto degli atti di destinazione ex art. 2645 ter in relazione ai recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza. La trattazione è divisa in due parti. La Prima Parte, l’insieme di natura compilativa, concerne lo studio dei patrimoni destinati nella legislazione vigente nonché nelle elaborazioni della dottrina. La disamina si concentra sullo studio delle norme riferite elaborazioni dottrinali in ordine alla definizione dei patrimoni destinati con i limiti posti dall’ordinamento al potere di segregazione dei privati, a tutela delle ragioni dei terzi e dei creditori. Nel Secondo Capitolo, invece, vengono passate in rassegna una serie di ipotesi normative, positivamente previste dal nostro ordinamento in tema di patrimoni destinati. La Seconda Parte, invece, concerne la disamina della nozione di patrimoni destinati ai contratti sottosogliasensi dell’art. 2645 ter c.c., riguardanti i punti qualificanti quale risultato delle più recenti speculazioni dottrinali e delle più attuali applicazioni giurisprudenziali dell’istituto in parola. L’art. 2645-ter, rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, pone, infatti, una serie di questioni giuridiche dogmatiche e pratiche su cui il presente lavoro è incentrato. In particolare, l’inserimento nel Codice civile dell’art. 2645-ter, in vigore dal 1° marzo 2006, è il risultato di un complesso iter parlamentare, che, attraverso numerosi rimaneggiamenti del testo della procedura norma, ha portato alla formulazione attuale, fonte di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara numerose diatribe dottrinali e giurisprudenziali. La norma prevede che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticail vincolo non possa avere durata superiore a novanta anni, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile debba risultare da atto avente forma pubblica e che possa essere trascritto ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticafini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Per la realizzazione dello scopo può agire, settore cheoltre al disponente, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniqualsiasi altro interessato. La disciplina conseguenza normativamente prevista dell’apposizione del vincolo è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento beni destinati alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto finalità ed i loro frutti possono essere oggetto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’artesecuzione – salvo quanto previsto dall’art. 12915, comma 1, decreto-legge n. 76 c.c. – per i soli debiti contratti per tale scopo. L’indagine teorica condotta si è incentrata, in primis, sulla nozione e sulla funzione degli atti di destinazione, in virtù dei quali un soggetto, definito “conferente”, può sottrarre uno o più “beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri” appartenenti al suo patrimonio alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riguardanti beneficiari determinati, a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere impiegati. Alla luce dell’analisi svolta, ben può affermarsi che attorno a questi cardini si strutturino le grandi direttrici delle questioni più problematiche della normativa in parola. Al riguardo, tra le questioni giuridiche di maggiore problematicità si pongono il tema del 2020significato del termine “destinazione”, il rapporto tra la liceità e la meritevolezza dell’interesse perseguito, le ricadute sul piano della validità e dell’opponibilità ai terzi, gli aspetti redazionali, l’attuazione dell’interesse perseguito. Altro tema che, in virtù degli immediati effetti operativi che sortisce, merita un approfondimento è il valore precettivo di una norma inserita nel titolo dedicato alla trascrizione pur avendo riguardo indubbiamente ad elementi di diritto sostanziale (durata del vincolo soggetti beneficiari, azione di adempimento). Al riguardo, in assenza di un dato normativo certo, le difficoltà incontrate dalla dottrina nell’esprimere posizioni dotate di un certo grado di stabilità, hanno influenzato in modo determinante l’orientamento delle corti che, in mancanza di una griglia concettuale entro cui elaborare i rapporti tra atti di destinazione, vincoli all’autonomia patrimoniale e il principio di tassatività dei diritti reali hanno proceduto secondo propri percorsi alla predisposizione di regole e modelli giudiziali da seguire. La circolazione di tali regole e di tali modelli, affidata alla forma e ai limiti dei precedenti giurisprudenziali costituisce un dato estremamente significativo a disposizione dell’interprete, onde una ricognizione preliminare ne appare tutt’altro che inutile, anche al fine di evidenziare, oltre alle numerose aporie che la materia esibisce nelle sue applicazioni pratiche, anche i problemi più rilevanti sui quali si è soffermata la riflessione teorica. Ai fini dell’indagine in oggetto non si prescinderà, infine, da un’analisi comparata della disciplina di cui all’art 2645 ter c.c. con istituti affini di diversi sistemi giuridici europei, che suscitano gli spunti di riflessione maggiormente interessanti ai fini delle questioni giuridiche sollevate. L’intenzione del legislatore sottesa all’emanazione dell’art. 2645- ter c.c., con riguardo al tenore letterale della norma stessa, infatti, sembra quello di non aver voluto introdurre nel nostro ordinamento l’istituto del trust, proveniente dai Paesi di common law, bensì qualcosa di diverso. Da un confronto, anche sommario, tra le due figure giuridiche emergono, infatti, numerose differenze sostanziali non trascurabili. Ciò non esclude, tuttavia, che, in casi particolari, i due istituti possano presentare caratteristiche talmente simili da divenire pressoché equiparabili. Il Capitolo conclusivo, invece, tenta di fornire una disamina sistematica dell’istituzione dei contratti sottosoglia si completa poi patrimoni destinati così come congeniati dal Legislatore, al fine di verificarne la compatibilità con le norme esigenze di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme elasticità del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.mercato. POTERE DI SEGREGAZIONE E LIMITI POSTI ALL’AUTONOMIA PRIVATA DAGLI ARTT. 2740 E 2741 C.C.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Introduzione. La Parte I In questo capitolo viene presentato il bilancio riclassificato di ONBanca al 31 dicembre 1999 e la situa- zione patrimoniale ed economica del Libro II contienetrimestre chiuso al 31 marzo 2000, raccolte unitariamentenonché l’informativa ad essi con- nessa. Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per la redazione della situazione trimestrale al 31 marzo 2000 si è fatto riferimento, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliaper la determinazione, riguardanti tramite utilizzo di stime, degli importi relativi alle commissioni attive e passive, al documento n. 34 predisposto dallo I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee) che prevede, per la redazione di situazioni contabili infrannuali, un utilizzo di stime in misura maggiore rispetto al bilancio. Le stime sono state, successivamente all’approvazione della situa- zione trimestrale, riscontrate con i punti qualificanti dati a consuntivo risultando differenze di ammontare trascurabile. Il bilancio 1998, anno di costituzione della procedura Società, non viene presentato in quanto in tale anno ONBanca non era ancora operativa. Tale bilancio, chiuso con una perdita di affidamentoLire 120 milioni, dai principi applicabilipresenta unicamente l’impiego del capitale sociale in depositi interbancari. Tuttavia, nelle Appendici del Prospetto Informativo (si veda la Sezione Terza, Capitolo XIII, Paragrafo 13.1) viene presentato lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 in forma di tabella comparativa con il bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 ed alla situa- zione trimestrale al 31 marzo 2000. Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e la situazione trimestrale chiusa al 31 marzo 2000 sono state oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione Reconta Xxxxx & Young S.p.A.; le relazioni sono allegate in appendice al presente Prospetto Informativo. E’ inoltre allegata in appendice al presente Prospetto Informativo la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 1999. Per quanto riguarda la comparabilità fra il conto economico relativo alla situazione trimestrale al 31 marzo 2000 e quello relativo all’intero esercizio 1999 segnaliamo che un confronto non è significativo per le voci di conto economico relative agli interessi attivi e passivi, alle modalità di individuazione dell’affidatario, spese amministrative ed agli snodi dei meccanismi di gara che ammortamenti in quanto il dato dell’esercizio 1999 si riferisce ad una attività svolta nel corso dell’intero anno. Tale comparabilità è invece ipotizzabile relativamente alla voce “Commissioni” in quanto le commissioni dell’esercizio 1999 sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, eccsostanzialmente riferibili all’ultimo trimestre dell’esercizio stesso.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.
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Samples: Offerta Pubblica Di Sottoscrizione
Introduzione. La Parte I trattazione ha quale obiettivo preminente quello di evidenziare i limiti e le velleità del Libro II contienecontratto collettivo nel pubblico impiego. In particolare, raccolte unitariamenteattraverso l’analisi delle principali riforme normative si vuole dare luce agli espetti più rilevanti del contratto collettivo nell’ambito pubblico; orbene, l’insieme delle norme riferite ai a tal fine, nel primo capitolo, come approccio preliminare, si rappresenteranno i principi costituzionali e internazionali relativi alla disciplina del lavoro pubblico nonchè i profili storici della disciplina giuridica inerente il contratto collettivo, evidenziando per le linee essenziali le principali riforme normative che hanno portato alla disciplina attuale vigente in materia. Nel secondo capitolo viene analizzato il contratto collettivo nel pubblico impiego, relativamente agli aspetti di comparto e dei livelli che danno luogo ad una estrema decentralizzazione della stipula dei contratti sottosoglianell’ambito del diritto del lavoro pubblico; inoltre, riguardanti viene analizzato approfonditamente anche il contratto collettivo integrativo. Relativamente a tale ultimo aspetto, anche grazie all’ausilio della giurisprudenza, vengono evidenziati i punti qualificanti tratti caratterizzanti come, ad esempio, quelli relativi alla nullità della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione clausola difforme ovvero la giurisprudenza relativa alla enucleazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)c.d. danno da contrattazione collettiva. Si tratta di evidenzia che una significativa innovazione rispetto al delle principali riforme recenti in materia si è avuta con il decreto legislativo n. 50 150 del 20162009; ed invero, nel quale le previsioni proprie verranno anche evidenziati raffronti normativi al fine di mettere in luce l’odierna volontà del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticalegislatore finalizzata a subordinare fortemente la materia della contrattazione collettiva pubblica ai dettami legislativi, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti riducendo i margini di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomaleautonomia. Nel fissare terzo capitolo, invece, vengono approfonditi i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva nel pubblico impiego; in particolare, l’ARAN, le rappresentanze sindacali, comitati di settore. Ed ancora, viene analizzata la disciplina comune procedura con la quale si è tenuta in particolare considerazione perviene alla stipula del contratto collettivo. Con riferimento a tale aspetto, vengono richiamati gli orientamenti giurisprudenziali che sono andati radicandosi relativamente a ciascuna singola fase della procedura che termina con la regolamentazione introdottastipula del contratto collettivo nel pubblico impiego e la sua conseguente pubblicazione. Nell’ultimo capitolo, con riferimento dedicato esclusivamente ad aspetti giurisprudenziali, vengono focalizzati problematiche giurisprudenziali relative al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa contratto collettivo nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertepubblico impiego.
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Samples: Contratto Collettivo
Introduzione. La Parte I L’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia è una struttura di transizione, istituita temporaneamente (dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022) a seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale e del Libro II contienemandato conferito al Commissario straordinario per la pandemia da COVID-19. Il Direttore dell’Unità, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno nominato con DPCM 29 marzo 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’artagisce con i poteri attribuiti al citato Commissario dall’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal 122 del decreto-legge n. 76 18 del 20202020 e si avvale di una parte del personale della struttura commissariale, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 nonché di un Direttore Vicario del 2021Ministero della Salute e di un’aliquota di personale del menzionato dicastero che sarà progressivamente incrementata entro la fine dell’anno, connotata al fine di consentire il passaggio definitivo di competenze dall’Unità al Ministero della Salute medesimo. Pertanto, in continuità con la struttura commissariale, l’Unità dispone di adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione dell’epidemia da COVID-19 (nel prosieguo sarà utilizzato indifferentemente il temine Unità e/o Struttura). Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ha lo scopo di prevenire il rischio di corruzione e, più in generale, le condotte illecite e la mala gestione, evidenziando finalità e linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anticorruzione che in tema di trasparenza. Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di ampia semplificazione con connesse previsioni prevenzione individuate verranno, di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artvolta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche sostituite in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio attuato, tenendo conto della vigenza di un assetto normativo ancora in divenire, in attesa dell’emanazione delle disposizioni di dettaglio previste dall’art. 50). In considerazione 6 del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 80 del 20202021 che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che integra il PTPCT insieme agli altri strumenti di pianificazione, in un documento di programmazione unitario che ciascun ente dovrà adottare. La disciplina In tale contesto, va inserito il presente PTPCT che potrà costituire altresì una sezione del citato PIAO ed è rivolto a tutto il personale che presta attività presso l’Unità, nonché agli eventuali consulenti e collaboratori e che sarà aggiornato qualora saranno apportati cambiamenti alla Struttura medesima che, allo stato attuale è in grado di: - gestire, ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, programmando e organizzando le attività, individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei contratti sottosoglia si completa poi dispositivi medici e di protezione individuale, in raccordo con la Protezione Civile; - provvedere al potenziamento delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, alla requisizione di beni mobili e immobili e attua interventi utili per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza; - valutare la costruzione di nuovi stabilimenti e la riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza; - organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee e tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure; - provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato all’emergenza; - collaborare con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come regioni nell’esercizio delle relative competenze in materia di elenchi salute. Su richiesta delle regioni stesse adotta, in via d’urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza, operando in ogni frangente con celerità, efficacia e indagini trasparenza, nel rispetto degli strumenti di mercato prevenzione della corruzione e di metodi per la determinazione a tutela della soglia di anomalia delle offertetrasparenza.
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Samples: Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza
Introduzione. La Parte I Legge n. 190 del Libro II contiene2012 ha segnato un punto fondamentale nella repressione del fenomeno corruttivo nelle pubbliche amministrazioni, raccolte unitariamentespostando il baricentro della lotta alla corruzione dalla repressione alla prevenzione. Centrale, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliaa tal proposito, riguardanti i punti qualificanti è stata l’introduzione dell’art. 54bis nel D. Lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, con il quale sono state previste specifiche forme di garanzia per il dipendente che decide di informare l’amministrazione di appartenenza su condotte illegali o irregolari. In tale ambito operativo, il Gran Sasso Science Institute, conformemente al proprio Piano Integrato 2021-2023, contenente il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021-2023 (di seguito PTPC), ha adottato ed implementato la procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei gestione delle segnalazioni e i relativi meccanismi di gara tutela. Altresì, sul tema in oggetto, vanno rammentate le Linee Guida emanate da ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraentesegnala illeciti, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 Determinazione n. 469 del 9 giugno 20222021, e il già citato art. 54- bis nel D. Lgs. n. 78165 del 2001; il quale è stato novellato per opera della L. n. 179 del 2017, che ha introdotto significative innovazioni, quali l’ampliamento dell’ambito soggettivo, con l’inclusione dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese che realizzano beni, servizi o lavori in favore della PA. Di tutto ciò tiene conto il PTPC, in particolare cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di quelli contenuti nell’artseguito RPCT) suggerisce, previe opportune verifiche con il DPO di Ateneo, l’implementazione della piattaforma “xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx”. 1La presente procedura sorge pertanto nella necessità sia di dare atto della nuova piattaforma adottata, comma 2oltre che, lettdi tener compiutamente conto delle modifiche normative intervenute. e)Il quadro è, peraltro, soggetto a continui aggiornamenti in materia, tanto che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi vanno menzionati, in tal senso, la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeDirettiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, emanata il 23 ottobre 2019, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte17 dicembre 2021.
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Introduzione. La Parte I possibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione anche ai fini delle ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, diverse dall’I.V.A, era stata introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 2-ter, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, successivamente regolamentato dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 ora abrogato dal D.Lgs. n. 218/1997. L’art. 1 del Libro II contieneD.Lgs. 218/1997, raccolte unitariamenteprevedendo al comma 2 la nuova disciplina dell’accertamento con adesione per le altre imposte indirette, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa introduce la prima importante innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016alla richiamata previgente disciplina, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti poiché prevede la possibilità di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza concordare anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da con l’adesione di uno solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionidei soggetti obbligati. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78Questa novità scaturisce, in particolare particolare, dall’evidente peculiarità e particolarità dei tributi in esame, in relazione ai quali è possibile e frequente la presenza di quelli contenuti nell’artpiù obbligati allo stesso titolo50, per cui risulta ormai superato quanto disposto dall’art. 13, comma 2co. 3, lettdel citato D.P.R. n. 460/1996, laddove prevedeva la necessaria partecipazione all’atto di adesione di tutte le parti contraenti, nonché di tutti i soggetti obbligati. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza Le imposte concordabili sono: ❖ IMPOSTA DI REGISTRO; ❖ IMPOSTE DI DONAZIONE E SUCCESSIONE; ❖ IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI; ❖ IMPOSTA COMUNALE SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50INVIM). In considerazione armonia con il sistema disegnato per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto, l’art. 3, D.Lgs. 218/97, disciplina i presupposti e gli effetti dell’adesione nelle altre imposte indirette. In particolare il comma 1 del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinacitato art. 3 precisa che, si poiché da un unico atto può derivare l’obbligo al pagamento di più tributi, la definizione ha effetto per tutti i tributi dovuti dal contribuente relativamente al complesso dei beni e dei diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Quindi, in virtù del medesimo fine di eliminazione o sensibile riduzione del potenziale contenzioso, è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteesclusa l’adesione parziale.
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Samples: Not Applicable
Introduzione. La Parte ▪ Riferimenti normativi I D.Lgs 502/92 e 517/93 e successive modificazione ed integrazioni stabiliscono tra i compiti della Regione l'organizzazione del Libro II contienesistema sanitario, raccolte unitariamentel'individuazione dei criteri di finanziamento e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. Inoltre il D.M. 15 aprile 1994 all'articolo 4 prevede che la Regione vigili sulla corretta applicazione da parte delle Aziende sanitarie del sistema di remunerazione ed in particolare sulla corretta compilazione delle SDO, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliasulla frequenza dei ricoveri anomali, riguardanti i punti qualificanti della procedura sulla documentazione attestante prestazioni di affidamentoricovero, dai principi applicabili, alle modalità ambulatoriali e di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)diagnostica strumentale. Si tratta deve poi ricordare che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all' art 88 secondo comma da indicazione circa l'attivazione di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016un controllo analitico annuo di almeno il 2% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti SDO in conformità a specifici protocolli di valutazione. di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione a salvaguardia della relativa appropriatezza. Sempre ai fini della completa attuazione della normativa applicabile ai contratti relativa alla gestione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché delle Zone territoriali e dei Presidi di importo inferiore alle soglie europee alta specializzazione, si dovrà applicare il combinato disposto dell'art 52 comma 4, lettera d della Legge 289/2002 e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore art 3 comma 2 lettera c della contrattualisticaLegge 405/2001. Per quanto concerne la normativa regionale, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 269 dell’08.03.2005 è stato approvato il “Protocollo d’intesa per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi le verifiche ispettive” (di cui alla legge delega 21 giugno 2022DGR n. 753 del 30.08.2004 – 7.Allegato A1 – punto 3.3.2) e, con DGR n. 78831 del 29.08.2005, in particolare sono state apportate esplicitazioni ed integrazioni al suddetto protocollo. ▪ Razionale A seguito della crescita continua, negli ultimi decenni, della spesa sanitaria, le strategie di quelli contenuti nell’artcontenimento dei costi sono spesso state basate su una logica di razionamento delle risorse, ovvero su una riduzione diffusa dei servizi erogati a prescindere dall’utilità di questi ultimi per la collettività. 1Tuttavia, comma 2vi è unanime consenso sulla necessità di superare tale modello ed applicare una logica di razionalizzazione delle risorse, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeovvero concentrare gli investimenti su quelle attività a maggiore efficacia o costo-efficacia, e lettdepotenziare invece i servizi la cui utilità non risulta altrettanto elevata. t)Poiché una parte rilevante della spesa sanitaria è allocata alle attività ospedaliere, e dato che numerosi studi nazionali ed internazionali hanno documentato che una quota non indifferente dei ricoveri ospedalieri può essere considerata non necessaria 1 , la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri rappresenta un passaggio essenziale, prioritario, per poter conseguire il duplice obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e contribuire a ridurre i costi senza incidere sui meccanismi servizi a disposizione del paziente, ovvero per poter mettere in atto un appropriato sistema di determinazione ed esclusione razionalizzazione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerterisorse.
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Samples: Protocollo Di Appropriatezza Dell’assistenza Ospedaliera
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti Il recepimento della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera nuova disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi fornitura di servizi e indagini contenuti digitali è avvenuto nell’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2019/770/UE. Il decreto in questione, entrato in vigore l’11 dicembre 2021, ha introdotto nel codice del consumo il capo I-bis Dei contratti di mercato fornitura di contenuto digitale e di metodi servizi digitali, all’interno del Titolo III (Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo) della Parte IV (Sicurezza e qualità) del Codice. È stata ritenuta irragionevole59 la determinazione della soglia scelta di anomalia delle offertecollocare la nuova disciplina nel Titolo III poiché sarebbe stato più opportuno dedicare un apposito titolo a tale materia sia perché i servizi, seppure parimenti idonei a soddisfare bisogni, non rientrano nella categoria dei beni, tantomeno di consumo, in quanto non suscettibili di appropriazione, sia per evidenziare maggiormente la distanza con la disciplina relativa ai beni con elementi digitali. Più in generale però vi sarebbe da interrogarsi se sia stata ragionevole o meno, per le motivazioni di cui si dirà in seguito, la scelta di inserire la disciplina in questione proprio all’interno del Codice del consumo, poiché tale scelta comporta l’esclusione dell’applicabilità di una disciplina del tutto inedita a tutti quei soggetti che non sono qualificabili come consumatori. Le nuove disposizioni (gli articoli dal 135 octies al 135 vicies ter) sono entrate in vigore il 1˚ gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel – relativi rispettivamente al diritto di regresso e alla modifica del contenuto digitale o del servizio digitale – che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data60.
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Introduzione. Invesco Markets III public limited company è una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile strutturata come fondo multicomparto con responsabilità giuridica separata tra i Fondi. La Parte Società è stata autorizzata dall’Autorità di Vigilanza a operare come OICVM ai sensi delle Normative. La Società di Gestione è anche il Promotore della Società. La Società è strutturata come fondo multicomparto, nel senso che possono essere creati più Fondi previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza. Inoltre, ciascun Fondo può avere una o più Categorie di Azioni. Ciascuna Categoria di Azioni sarà equiparata in tutto e per tutto alle altre, fatta eccezione per i seguenti aspetti o per uno di essi o salvo quanto diversamente stabilito dagli Amministratori: ◾ valuta di denominazione; ◾ politica di distribuzione dei dividendi; ◾ livello delle commissioni e delle spese da addebitare; e ◾ sottoscrizione minima, rimborso minimo e partecipazione minima applicabili. Il patrimonio di ciascun Fondo sarà separato dagli altri e sarà investito in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento applicabili a ciascun Fondo. Il capitale azionario di ciascun Fondo sarà sempre pari al Valore Patrimoniale Netto. La Valuta di Base di ciascun Fondo sarà stabilita dagli Amministratori e indicata nell’Allegato IV relativo a ciascun Fondo. Lo Statuto prevede che ciascun Fondo sia costituito da un distinto portafoglio di investimenti. A sua volta, ciascun Fondo può essere ulteriormente suddiviso in diverse categorie I del Libro II contieneFondi esistenti della Società cui il presente Prospetto fa riferimento sono elencati nell’Allegato IV. Inoltre, raccolte unitariamente, l’insieme un elenco di tutti i Fondi e delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraentecategorie sarà riportato nella Relazione Annuale e nella Relazione Semestrale. Di norma, le offerte anomaleAzioni di qualsiasi categoria di un Fondo potranno essere sottoscritte o rimborsate solamente in consistenti multipli di Azioni (Pacchetti Minimi di Azioni), come stabilito nell’Allegato IV. I Fondi saranno attivi solo se le rispettive Azioni sono quotate presso le borse valori indicate dagli Amministratori. Una volta quotate, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta Azioni di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti ciascuna categoria saranno liberamente trasferibili senza vincoli di importo inferiore alle soglie europee in conformità con i principi e un più diretto apprezzamento le procedure stabiliti nel capitolo 8.9 “Trasferimento di Azioni”. L’obiettivo operativo di ciascun Fondo si limita all’investimento e all’amministrazione delle attività del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticaFondo stesso per conto degli investitori congiuntamente considerati, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniintendendosi così esclusa una gestione imprenditoriale attiva del patrimonio. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi Società può decidere di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare creare all’interno di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo ciascun Fondo diverse Categorie di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020Azioni aventi caratteristiche specifiche, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021ad esempio differenti valute, connotata da misure politiche di ampia semplificazione con connesse previsioni distribuzione, politiche di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artcopertura valutaria e relative commissioni e spese. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinaPer le possibili combinazioni di caratteristiche delle Categorie di Azioni, si è infatti prevista l’estensione rimanda alla tabella a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertetergo.
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Samples: Prospectus
Introduzione. La Parte I normativa sulle clausole vessatorie nasce con un’impronta eminentemente privatistica, coincidente con l’introduzione delle regola di cui agli artt. 1341, 1342 e 1370 nel codice civile del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai 1942. Originariamente il sistema era basato sull’esercizio di un’azione individuale diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della clausola abusiva. Si parla in proposito di controllo giudiziale successivo dei contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)consumatori. Si tratta di un rimedio tuttora vigente, sostanzialmente potenziato a fronte del recepimento della direttiva comunitaria 93/13 sui contratti dei consumatori e che esprime la propria utilità in una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 dimensione microindividuale di tutela del 2016singolo consumatore. Il problema del controllo delle condizioni generali di contratto non si esaurisce, tuttavia, in una pura e semplice questione di tutela del contraente debole. Il carattere di “massa” del regolamento contrattuale iniquo o vessatorio ha come naturale conseguenza il fatto che il contenuto negoziale abusivo sia naturalmente destinato a ripetersi in una serie indefinita di contratti. Si manifesta perciò l’esigenza di contrastare l’abusiva inserzione di clausole vessatorie nei modelli contrattuali uniformi attraverso l’elaborazione di meccanismi di controllo diretti ad incidere sull’attività di predisposizione del regolamento contrattuale e perciò a favorire la circolazione nel mercato di contratti standard equi e trasparenti, intervenendo così alla radice del problema. Per tali ragioni, in linea con il compito attribuito agli Stati membri dalla direttiva 93/13 sui contratti dei consumatori di “fare in modo che nei contratti dei consumatori non siano inserite clausole abusive”, il legislatore nazionale, oltre che potenziare il controllo giudiziale successivo, è intervenuto sul piano della prevenzione, affidando alle Camere di Commercio una competenza trasversale di controllo dei modelli contrattuali diffusi dalle imprese. Alle tradizionali funzioni di sostegno del sistema imprenditoriale di cui sono investite da anni le Camere di Commercio, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica1993 si sono aggiunti ulteriori compiti istituzionali accomunati dal fatto di essere diretti a garantire correttezza, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali tra imprese e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti tra imprese e concessioniconsumatori. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi legge di cui alla legge delega 21 giugno 2022, riforma dell’ordinamento camerale 29 dicembre 1993 n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza 580 (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.oggi
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Samples: Dottorato Di Ricerca
Introduzione. La Parte I In esecuzione della D.G.R. n. 6418 del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme 23.11.2001 con il presente documento si fornisce riscontro ai numerosi quesiti pervenuti da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi disposizioni di cui alla legge delega 21 giugno 2022D.G.R. n. 3958/2001, allo scopo di agevolare l’applicazione di quanto disposto con la D.G.R. n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 3958 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come 7.8.2001 stessa in materia di elenchi definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da possedersi da parte delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche e indagini private della Regione, nonché delle relative procedure autorizzative. Si recepiscono, altresì, alcune richieste di mercato modifiche, pervenute contestualmente ai citati quesiti, che senza alterare i contenuti sostanziali del provvedimento né, ovviamente, contrastare con le prescrizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, lo rendono non solo di metodi più facile lettura ma, soprattutto, di più semplice applicazione. Si provvede infine alla necessaria rettifica di alcuni errori materiali. Pertanto, il documento si articola in due parti l’una dedicata a fornire chiarimenti sull’interpretazione di alcune statuizioni contenute nell’originario documento approvato con la più volte citata D. G.R. n. 3958/2001 ed a meglio esplicitarne alcuni passaggi, l’altra contenente le modifiche e le necessarie rettifiche di errori materiali, integrate in un nuovo testo che sostituisce il precedente, ove per maggiore trasparenza e trasferibilità, modifiche e rettifiche vengono evidenziate con l’uso di un carattere diverso. I quesiti pervenuti riguardano sia problematiche di carattere generale che temi più specifici. Le problematiche di carattere generale ineriscono, nella maggior parte dei casi, al regime autorizzativo ed ai conseguenti adempimenti dei soggetti destinatari; le problematiche emerse, invece, su temi più specifici riguardano la determinazione della soglia esplicitazione del senso di anomalia alcuni requisiti minimi previsti nel documento originario sia per tutte le categorie che per particolari categorie di soggetti. Di seguito si riportano, pertanto, le corrette interpretazioni delle offerteparti del documento originario oggetto di quesiti.
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Samples: Modifiche Ed Integrazioni Alla Delibera Di Giunta Regionale N°3958
Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti Il 18 giugno 2008 il Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE ha deciso di estendere l’istituto della procedura amichevole stabi– lito dall’articolo 25 Modello OCSE, concedendo al contribuente la possibilità di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta richiedere l’avvio di una significativa innovazione procedura d’arbitrato in modo da eliminare un’imposizione non conforme ad una delle disposizioni contenute nella convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione pattuita dagli Stati contraenti. Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 25 Modello OCSE riguardante la clau– sola arbitrale non costituisce un meccanismo di risoluzione del– le controversie fiscali né alternativo né supplementare rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016alla procedura amichevole, bensì ne rappresenta un prolunga– mento che il contribuente può richiedere nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticamomento in cui, che consente una più agevole individuazione dopo due anni dall’avvio della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticaprocedura amichevole, settore che, i due Stati contraenti non sono ancora riusciti a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionitrovare un’intesa atta a risolvere la questione sollevata dal contribuente stesso. La disciplina necessità da parte della Svizzera di rivedere con gli Stati del– la Comunità internazionale la disposizione sullo scambio di in– formazioni fiscali tra le autorità, al fine di adeguarsi all’articolo 2G Modello OCSE, è stata elaborata anche l’occasione per richiedere l’in– serimento della clausola arbitrale nelle convenzioni bilaterali. Dal 13 marzo 200R, quando il Consiglio federale decise di ri– nunciare al segreto bancario svizzero nei confronti delle au– torità fiscali degli Stati esteri, la Svizzera ha sempre richiesto alla sua controparte, quale “indennizzo” a questa importante rinuncia, la facoltà di adire un collegio arbitrale sovranazio– nale per eliminare i casi di doppia imposizione sulla base della clausola arbitrale stabilita all’articolo 25 paragrafo 5 Modello OCSE. Questa novità apporterà sicuramente dei benefici alla piazza economica elvetica poiché, oltre a rafforzare la certezza del diritto, andrà a colmare quello svantaggio competitivo nei confronti degli Stati membri dell’UE, i cui contribuenti residenti, già da qualche tempo, possono adire una commissione consul– tativa per eliminare i casi di doppia imposizione che si verifica– no nell’ambito delle rettifiche degli utili di imprese associate in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, conformità della Convenzione arbitrale n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteR0/43G/CEE.
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Samples: Arbitration Clause
Introduzione. Questa parte della trattazione si profila l’obiettivo di analizzare quello che, forse, costituisce l’elemento più interessante della disciplina in esame e, certamente, il più pratico: la tutela dell’investitore dalle pratiche scorrette degli emittenti strumenti finanziari. È proprio in questo capitolo che opereremo una serrata comparazione con un ordimento giuridico notevolmente differente dal nostro, quello inglese, che si basa sulle logiche della common law. Il confronto sarà di notevole utilità considerando, in particolare, quanto dispone il legislatore comunitario. Nella c.d. direttiva prospetti1, infatti, viene esplicitato il fondamentale principio per cui la responsabilità (e quindi le forme di tutela) derivante dalle attività di emissione di strumenti finanziari si conforma alle norme di natura civile di ciascun stato membro. Ne deriva che, nonostante la disciplina sull’informazione societaria sia, sostanzialmente, fortemente armonizzata, sotto il profilo della tutela 1 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, Art. 6, Comma 2. effettiva delle posizioni soggettive degli investitori, gli stati membri sono liberi di individuare le migliori forme di protezione, sanzione ed intervento conformemente ai principi generali di ciascun ordinamento. Xxxx, dunque, spiegato come, in questo specifico settore, una comparazione tra ordinamenti con frameworks molto differenti, si profila particolarmente utile in quanto consentirà di evidenziare come, da punti di partenza lontani, si possa giungere a tutelare similmente un identico interesse. La Parte I del Libro II contienetrattazione partirà dall’analisi delle prerogative di vigilanza e controllo della CONSOB per poi scendere nello specifico delle responsabilità per emittenti, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)intermediari e la CONSOB medesima per l’omesso controllo. Si tratta prenderà ad esempio, la disciplina in merito di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016prospetto d’offerta in quanto, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticanell’opinione di chi scrive, che consente una è la più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee significativa. Lo scritto proseguirà con la comparazione con l’ordinamento inglese ponendo l’attenzione sulle specifiche azioni a tutela degli investitori previste e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore sul caso giurisprudenziale che, a conferma della sua rilevante importanza anche praticatutt’ora, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), massima guida nelle controversie che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione riguardano le carenze informative dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeinvestimento: il caso Caparo2. Infine, alla luce delle considerazioni effettuate, il presente scritto si soffermerà sugli aspetti evolutivi e lett. t), sui meccanismi limiti della disciplina con particolare riguardo agli effetti dell’innovazione tecnologica sulle odierne tecniche di determinazione ed esclusione trading con il conseguente e progressivo mutamento delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 esigenze che dovrebbero porsi alla base delle norme a tutela del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertemercato.
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Samples: Tesi in Diritto Delle Società
Introduzione. La Parte I del Libro II contieneIl Decreto Legislativo 8 novembre 2021, raccolte unitariamenten. 198, l’insieme delle adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/633, contiene norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti dirette al contrasto di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionifiliera agroalimentare. La disciplina si è stata elaborata resa necessaria per contrastare le pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale, subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in attuazione violazione dei principi di buona fede e correttezza. L’ICQRF, in veste di autorità nazionale di contrasto, è responsabile dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo e dell’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge delega 21 giugno 202224 novembre 1981, n. 78689. Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo individuano le attività proprie dell’ICQRF: - indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri; - richieste di informazioni a fornitori e acquirenti; - ispezioni (in loco e senza preavviso); - accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981; - cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri; - pubblicazione delle sanzioni e del report annuale; - trasmissione di relazioni alla Commissione Europea. Per quel che riguarda il report annuale, in particolare particolare, l’articolo 8 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 prevede che l’ICQRF pubblichi una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso, l’esito dell’indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di quelli contenuti nell’art. 1riservatezza di cui all’articolo 9, comma 23. Ai fini della relazione annuale di cui sopra si riportano di seguito le attività esperite nel corso del 2022 dall’ICQRF, lett. e), che indica l’obiettivo in qualità di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti Autorità nazionale di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come contrasto in materia di elenchi pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e indagini fornitori di mercato prodotti agricoli e di metodi alimentari, competente per la determinazione della soglia di anomalia l’accertamento delle offerterelative violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
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Samples: Relazione Attività Di Contrasto Alle Pratiche Sleali 2022
Introduzione. La Parte I Da quando è stata costituita, con decreto del Libro II contiene25 novembre 2004, raccolte unitariamentela Commissione di Certificazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari ha ricevuto 82 istanze di certificazione di contratti di lavoro, l’insieme attinenti, nella maggioranza, a collaborazioni a progetto. Un numero contenuto rispetto alla intrinseca portata innovativa della certificazione dei contratti nell’ambito degli strumenti di composizione extragiudiziale delle norme riferite ai contratti sottosogliaquestioni di lavoro. E’ utile ricordare, riguardanti i punti qualificanti infatti, che quasi vent’anni fa l’llustre Xxxxx Xxxxx già l’aveva in mente, quale sistema di prevenzione delle controversie di lavoro da attivare al momento genetico della procedura formulazione di affidamentoun contratto individuale di lavoro, dai principi applicabilial fine di fare chiarezza e dare certezza sulla tipologia scelta dalle parti. In presenza di un contratto certificato da un organo terzo e super partes, alle modalità eventuali, successive questioni avrebbero riguardato solo la difformità dell’esecuzione concreta del rapporto rispetto alla tipologia certificata. Nell’Ipotesi di individuazione dell’affidatariolavoro per la predisposizione di uno Statuto dei lavori del 1997, agli snodi dei meccanismi la certificazione doveva avere il fine pratico di gara che sono stati disciplinati “stoppare” le controversie sulla qualificazione ex post del rapporto stesso prima del giudice ordinario, secondo quanto fanno, in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraenterealtà, le offerte anomaleCommissioni di conciliazione ex articolo 410, comma 3, c.p.c. presso le garanzie Direzioni Provinciali del lavoro1. L’intuizione di Xxxxx fu grande, perché sia ieri che oggi la stragrande maggioranza delle offerte, ecc.). Si tratta cause di una significativa innovazione rispetto lavoro pendenti davanti al decreto legislativo n. 50 giudice ha ad oggetto proprio l’esatta qualificazione della natura del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti rapporto di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78lavoro, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdottasenso autonomo o subordinato, con riferimento al sottosogliatutte le conseguenze contrattuali e contributive del caso. L’effetto deflativo del contenzioso giudiziario era ulteriormente ribadito, dal decreto-legge n. 76 del 2020sempre nell’idea di Xxxxx, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1dell’obbligo per le parti, comma 1in ipotesi di controversia successiva, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti esperire prima un tentativo obbligatorio di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.conciliazione davanti
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Samples: Certificazione Dei Contratti