Common use of Introduzione Clause in Contracts

Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

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Samples: Consiglio Di Stato, Consiglio Di Stato, Consiglio Di Stato

Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura Il presente lavoro si propone di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee trattare la relazione particolare tra il tempo e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78il contratto, in particolare particolar modo nelle relazioni a lungo termine. Nel primo capitolo si parlerà di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione un aspetto comune a molti contratti ma più accentuato all’interno dei contratti di importi inferiori durata, l’incompletezza: si analizzeranno le cause che portano ad essa, le varie tipologie e le modalità di completamento del contratto incompleto, con particolare attenzione alla tipologia dell’incompletezza deliberata, le sue modalità di completamento e le possibili conseguenze in caso di mancato completamento in relazione alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomalevarie modalità. Nel fissare secondo capitolo si affronterà più specificamente la disciplina comune categoria dei contratti di durata, trattando dell’evoluzione che ha portato ad una maggiore concentrazione su essi, degli elementi fondamentali della categoria messi in luce dall’economia, delle principali patologie come l’hold up e l’eccessiva onerosità sopravvenuta e della ricerca di un efficiente diritto dei contratti di durata (esponendo le teorie elaborate in merito); infine si è tenuta farà un breve accenno alla teoria dei contratti relazionali, utile per comprendere ciò che verrà esposto nel successivo capitolo. Nel terzo capitolo si tratterà, all’interno della prima parte, di una recente evoluzione (non ancora accreditata) elaborata in particolare considerazione la regolamentazione introdottamateria di contrattazione di durata, con riferimento al sottosogliacioè dei cd. life time contracts, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi evidenziando il modo in cui la “determina categoria è venuta sempre più ad attirare l’attenzione degli studiosi ed esaminando i principi elaborati per tali contratti; nella seconda parte si parlerà poi di uno studio (precedente rispetto a contrarre o altro atto quello dei life time contracts, ma che si ricollega ad essi e potrebbe esserne stato uno spunto) che è stato elaborato riguardo i problemi di avvio povertà e accesso alle risorse, che prospetta per questi problemi una soluzione contrattuale (i cd. inclusive contracts), riportando come esempio di presenza di elementi inclusivi quello del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertecredito al consumo.

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Samples: Contratto Deliberatamente Incompleto, Contratto Deliberatamente Incompleto

Introduzione. La Parte I Nel 1993 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato una direttiva per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (Dir. 93/36/CEE del Libro II contiene14 giugno 1993) con lo scopo principale di chiarire i dettami delle previgenti direttive in materia, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura modificate a più riprese nel corso degli anni e di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità sottolineare la necessità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi allineare le procedure nazionali di gara che sono aggiudicazione degli stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)membri. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione Obbiettivo principale della normativa applicabile ai contratti comunitaria in materia di importo inferiore alle soglie europee appalti pubblici è la piena realizzazione del mercato europeo, intesa nel senso di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore di sviluppo della contrattualisticaconcorrenza effettiva, settore cheraggiungibile, a conferma stando alla direttiva, anche mediante la pubblicità comunitaria dei bandi di gara. Altro elemento portante della sua rilevante importanza anche praticadirettiva, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per riconosciuto quale principio, è la “par condicio” raggiungibile instaurando pari condizioni di partecipazione agli appalti e concessioniin tutti gli Stati membri. La disciplina Direttiva 93/36/CEE è stata elaborata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 402/98: “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione dei principi delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE” che apporta modifiche al Decreto Legislativo 358/92 il quale recepiva le direttive previgenti in materia. Ad oltre 10 anni dall’emanazione della direttiva in questione, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2004/18/CE “COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI” al fine di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo rispondere alle esigenze di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti e di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi modernizzazione formulate sia dalle Amministrazioni aggiudicatici che dagli operatori economici ed anche al fine di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si conformare le procedure di acquisizione alla realtà attuale di un mercato che in Europa è tenuta stimato in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 circa 1400 miliardi di euro (16% del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020PIL dell’Unione Europea). La disciplina prima considerazione è che la direttiva, diversamente da quelle precedentemente emanate, ha lo scopo di unificare, in una sorta di codice unico degli appalti, discipline sino ad oggi separate (forniture, servizi, lavori). La nuova direttiva conferma i principi del trattato e delle precedenti disposizioni in tema di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da cui derivano altri principi quali: la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità, la riservatezza e la trasparenza. Le novità reperibili sono riconducibili principalmente alla elaborazione di nuovi metodi di aggiudicazione ed all’utilizzazione delle tecniche elettroniche finalizzate all’ampliamento della concorrenza ed alla scorrevolezza delle procedure di acquisizione. La Direttiva 2004/18/CE è stata recepita dall’ordinamento italiano, dapprima solo formalmente con la Legge 18/04/2005, n. 62 che ha delegato il Governo all’attuazione della Direttiva stessa e quindi in maniera sostanziale con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti sottosoglia si completa poi pubblici di lavori, servizi, forniture” in vigore dal 1° luglio 2006. La legge 12 luglio 2006, n. 228 con la quale è convertito il D.L. 12 maggio 2006, n. 173 ha apportato le norme prime modifiche al codice ed ha prorogato l’entrata in vigore di portata generalealcune disposizioni. Ulteriori disposizioni correttive sono state apportate con il D.Lgs. 31 luglio 2007, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerten. 113.

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Samples: Bando Di Gara

Introduzione. La Parte I Storico limite all’attività sovrana dello Stato, il principio del Libro II contienene bis in idem, raccolte unitariamentenella sua duplice accezione sostanziale e processuale, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliacostituisce oggi un tema centrale sia nell’ordinamento interno che a livello sovranazionale. Sotto tale secondo aspetto, riguardanti i punti qualificanti della procedura il divieto di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità doppio giudizio assume implicazioni nuove e di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione notevole rilievo – sollevando peraltro questioni anche estranee alla sua ratio tradizionale – se analizzato nella prospettiva del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50)diritto internazionale159. In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinaambito internazionale, si è infatti prevista in primo luogo posto il problema di stabilire se e a quali condizioni la sentenza definitiva emessa da uno Stato possa precludere ad altro Stato di procedere e sanzionare lo stesso soggetto per il medesimo comportamento. Il presupposto fondamentale per l’operatività di una simile preclusione, è all'evidenza la volontà dei singoli Stati, che possono stipulare accordi bilaterali o multilaterali volti a stabilire i casi di riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie straniere e l’estensione della loro forza preclusiva. L’analisi della portata intraordinamentale del ne bis in idem si sostanzia dunque nell'indagine della normativa pattizia risultante dagli accordi internazionali – bilaterali o multilaterali – tra Stati, aventi ad oggetto l’estensione extraterritoriale delle sentenze160. Ne è dimostrazione il fatto che con l’evoluzione delle organizzazioni internazionali, si è registrato il tentativo di regolamentare in modo adeguato, tra i diritti fondamentali dell’individuo in rapporto con la potestà punitiva statuale, proprio il ne bis in idem: sia nella sua accezione di divieto di doppio procedimento che in relazione al divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto. 159 G. DELLA XXXXXX, Ne bis in idem, in I principi europei del processo penale, (a regime cura di) A. XXXXX, Xxxx, 0000, 325 ss. 160 Ibidem. Inoltre, richiamando quanto già osservato in merito alle connotazioni del divieto di gran parte doppio giudizio stabilito dalle disposizioni di diritto interno, occorre segnalare che sul piano internazionale il principio del ne bis in idem è annoverato tra i diritti fondamentali dell’individuo anche da diverse Carte internazionali ed assume in tal modo i caratteri di principio sovraordinato ai sistemi punitivi domestici, cui questi ultimi sono obbligati a conformarsi161. Giova ricordare, tra gli altri, l’art. 14 paragrafo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’ONU nel 1966 e l’art. 8 paragrafo 4 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969. Un ruolo di prim’ordine rispetto alla tutela di tale principio fondamentale è inoltre svolto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano libertà fondamentali (CEDU) adottata nel 1950 nell'ambito del Consiglio di Europa. A livello comunitario, con esclusivo riferimento alla fase emergenziale l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la garanzia ha ricevuto solenne riconoscimento e formale tutela dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre CDFUE o altro atto Carta di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020Nizza). La Al fine di comprendere a fondo la portata e le ricadute applicative del principio d’interesse sulla disciplina statale degli illeciti di market abuse, appare dunque indispensabile analizzare nel dettaglio i contenuti delle fonti sovranazionali del divieto di doppio giudizio, in abbinamento con l'ermeneutica dei contratti sottosoglia si completa poi con le Giudici legittimati a fornire un’interpretazione di tali norme di portata generale, applicabili a tutti vincolante per gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteordinamenti nazionali.

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Samples: www.giurisprudenzapenale.com

Introduzione. La Parte I tutela dei consumatori in materia contrattuale e il « codice del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)consumo ». Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniA norma dell’art. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 23, lett. e)t) del suo Trattato istitutivo, che indica l’obiettivo la Comunità Europea contribuisce, con la propria azione, al « rafforzamento della protezione dei consumatori ». Allo scopo di semplificazione assicurare ai consumatori europei un livello uniforme ed elevato di protezione e di promuoverne gli interessi, la CE deve, in particolare, intervenire (art. 153 del Trattato) per « tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori », nonché i principi cui deve ispirarsi « promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la regolazione salvaguardia dei contratti di importi inferiori alle soglie europeepropri interessi », e lettdeve perseguire tali obbiettivi soprattutto attraverso misure di « ravvicinamento » (e cioè di armonizzazione) delle legislazioni nazionali dei Paesi membri, adottate nel quadro del processo di realizzazione del mercato interno a norma dell’art. t)95 del Trattato. Numerosi sono i provvedimenti normativi (quasi sempre si tratta di direttive) adottati dalla CE nell’ambito della politica di protezione dei consumatori, sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomalein vista della realizzazione degli scopi individuati nell’art. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta 153 del Trattato. Vanno in particolare considerazione segnalati: — la regolamentazione introdottadirettiva 85/374/CEE del 1985, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi responsabilità per danno da prodotti difettosi (attuata con il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sul quale cfr. sub § 409), — la direttiva 84/450/CEE (modificata dalla direttiva 1997/55/CE) in materia di pubblicità ingannevole e indagini comparativa (attuata con il d. legisl. 25 gennaio 1992, n. 74, modificato dal d. legisl. n. 67 del 2000 e ancora dalla l. n. 49 del 6 aprile 2005), — la direttiva 92/59/CEE del 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (attuata con il d. legisl. 17 marzo 1995, n. 115), recentemente abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/95/CE del 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, recepita con il d. legisl. 21 maggio 2004, n. 172 (che a sua volta ha abrogato il d. legisl. n. 115 del 1995), — la direttiva 98/6/CE del 1998, in materia di mercato indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, attuata con d. legisl. n. 84 del 25 febbraio 2000. Fra di essi, spicca un gruppo di direttive emanate a partire dagli anni ’80, specificamente concernenti la materia contrattuale, a seguito della cui attuazione nell’ordinamento italiano si è venuto a creare, all’interno del nostro sistema generale dei contratti, un vero e di metodi proprio « sottosistema » dei c.d. « contratti dei consumatori ». In ordine cronologico, possiamo in particolare ricordare: — la direttiva 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la determinazione tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali; — la direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, in materia di credito al consumo, successivamente modificata dalla direttiva 90/88/CEE e dalla direttiva 98/7/CE; — la direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »; — la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; — la direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; — la direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; — la direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; — la direttiva 99/44/CE del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della soglia vendita e delle garanzie dei beni di anomalia delle offerteconsumo; — la direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; — il regolamento CE n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; — la direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

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Samples: www.fe.camcom.it

Introduzione. Invesco Markets III public limited company è una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile strutturata come fondo multicomparto con responsabilità giuridica separata tra i Fondi. La Parte Società è stata autorizzata dall’Autorità di Vigilanza a operare come OICVM ai sensi delle Normative. La Società di Gestione è anche il Promotore della Società. La Società è strutturata come fondo multicomparto, nel senso che possono essere creati più Fondi previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza. Inoltre, ciascun Fondo può avere una o più Categorie di Azioni. Ciascuna Categoria di Azioni sarà equiparata in tutto e per tutto alle altre, fatta eccezione per i seguenti aspetti o per uno di essi o salvo quanto diversamente stabilito dagli Amministratori: ◾ valuta di denominazione; ◾ politica di distribuzione dei dividendi; ◾ livello delle commissioni e delle spese da addebitare; e ◾ sottoscrizione minima, rimborso minimo e partecipazione minima applicabili. Il patrimonio di ciascun Fondo sarà separato dagli altri e sarà investito in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento applicabili a ciascun Fondo. Il capitale azionario di ciascun Fondo sarà sempre pari al Valore Patrimoniale Netto. La Valuta di Base di ciascun Fondo sarà stabilita dagli Amministratori e indicata nell’Allegato IV relativo a ciascun Fondo. Lo Statuto prevede che ciascun Fondo sia costituito da un distinto portafoglio di investimenti. A sua volta, ciascun Fondo può essere ulteriormente suddiviso in diverse categorie I del Libro II contieneFondi esistenti della Società cui il presente Prospetto fa riferimento sono elencati nell’Allegato IV. Inoltre, raccolte unitariamente, l’insieme un elenco di tutti i Fondi e delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraentecategorie sarà riportato nella Relazione Annuale e nella Relazione Semestrale. Di norma, le offerte anomaleAzioni di qualsiasi categoria di un Fondo potranno essere sottoscritte o rimborsate solamente in consistenti multipli di Azioni (Pacchetti Minimi di Azioni), come stabilito nell’Allegato IV. I Fondi saranno attivi solo se le rispettive Azioni sono quotate presso le borse valori indicate dagli Amministratori. Una volta quotate, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta Azioni di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti ciascuna categoria saranno liberamente trasferibili senza vincoli di importo inferiore alle soglie europee in conformità con i principi e un più diretto apprezzamento le procedure stabiliti nel capitolo 8.9 “Trasferimento di Azioni”. L’obiettivo operativo di ciascun Fondo si limita all’investimento e all’amministrazione delle attività del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticaFondo stesso per conto degli investitori congiuntamente considerati, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniintendendosi così esclusa una gestione imprenditoriale attiva del patrimonio. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi Società può decidere di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare creare all’interno di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo ciascun Fondo diverse Categorie di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020Azioni aventi caratteristiche specifiche, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021ad esempio differenti valute, connotata da misure politiche di ampia semplificazione con connesse previsioni distribuzione, politiche di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artcopertura valutaria e relative commissioni e spese. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinaPer le possibili combinazioni di caratteristiche delle Categorie di Azioni, si è infatti prevista l’estensione rimanda alla tabella a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertetergo.

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Introduzione. La Parte I In questo capitolo viene presentato il bilancio riclassificato di ONBanca al 31 dicembre 1999 e la situa- zione patrimoniale ed economica del Libro II contienetrimestre chiuso al 31 marzo 2000, raccolte unitariamentenonché l’informativa ad essi con- nessa. Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per la redazione della situazione trimestrale al 31 marzo 2000 si è fatto riferimento, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliaper la determinazione, riguardanti tramite utilizzo di stime, degli importi relativi alle commissioni attive e passive, al documento n. 34 predisposto dallo I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee) che prevede, per la redazione di situazioni contabili infrannuali, un utilizzo di stime in misura maggiore rispetto al bilancio. Le stime sono state, successivamente all’approvazione della situa- zione trimestrale, riscontrate con i punti qualificanti dati a consuntivo risultando differenze di ammontare trascurabile. Il bilancio 1998, anno di costituzione della procedura Società, non viene presentato in quanto in tale anno ONBanca non era ancora operativa. Tale bilancio, chiuso con una perdita di affidamentoLire 120 milioni, dai principi applicabilipresenta unicamente l’impiego del capitale sociale in depositi interbancari. Tuttavia, nelle Appendici del Prospetto Informativo (si veda la Sezione Terza, Capitolo XIII, Paragrafo 13.1) viene presentato lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 in forma di tabella comparativa con il bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 ed alla situa- zione trimestrale al 31 marzo 2000. Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e la situazione trimestrale chiusa al 31 marzo 2000 sono state oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione Reconta Xxxxx & Young S.p.A.; le relazioni sono allegate in appendice al presente Prospetto Informativo. E’ inoltre allegata in appendice al presente Prospetto Informativo la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 1999. Per quanto riguarda la comparabilità fra il conto economico relativo alla situazione trimestrale al 31 marzo 2000 e quello relativo all’intero esercizio 1999 segnaliamo che un confronto non è significativo per le voci di conto economico relative agli interessi attivi e passivi, alle modalità spese amministrative ed agli ammortamenti in quanto il dato dell’esercizio 1999 si riferisce ad una attività svolta nel corso dell’intero anno. Tale comparabilità è invece ipotizzabile relativamente alla voce “Commissioni” in quanto le commissioni dell’esercizio 1999 sono sostanzialmente riferibili all’ultimo trimestre dell’esercizio stesso. Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 641 51 Crediti verso banche 130.825 60.220 Crediti verso clientela 681 144 Immobilizzazioni:- immateriali 12.846 9.136 - materiali 2.439 2.183 Altre attività 7.229 3.834 Ratei e risconti attivi 2.753 400 Debiti verso clientela 114.775 46.969 Altre passività 8.980 6.197 Ratei e risconti passivi 2.779 965 Fondi diversi:- Trattamento di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi fine rapporto di gara che sono stati disciplinati lavoro subordinato 157 116 Capitale sociale 40.000 40.000 Perdita portata a nuovo (1.970) (120) Perdita dell’esercizio (7.307) (18.159) (in termini difformi dal soprasoglia milioni di lire) 31.03.2000 31.12.1999 Interessi attivi e proventi assimilati 770 1.002 Interessi passivi e oneri assimilati (oltre alle modalità 333) (101) Commissioni attive 1.967 1.141 Commissioni passive (2.825) (1.929) Altri proventi di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta gestione 52 395 Spese amministrative:- spese per il personale (2.245) (5.021) - altre spese amministrative (3.658) (10.201) Rettifiche di una significativa innovazione rispetto valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (953) (3.446) Utile (perdita) straordinario (82) 1 Rendiconto finanziario relativo all’esercizio chiuso al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti 31 dicembre 1999 ed al trimestre chiuso al 31 marzo 2000 Perdita dell’esercizio 7.307 18.159 - Rettifiche di importo inferiore alle soglie europee valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali (953) (3.446) Accantonamenti a: - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (106) (228) Utilizzo di: - Fondo di trattamento di fine rapporto 65 112 Cassa e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti disponibilità nette presso Banche centrali ed Uffici Postali 590 52 Crediti verso banche 70.606 22.638 Crediti verso clientela 537 144 Immobilizzazioni materiali e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi immateriali 4.920 9.930 Altre attività 3.394 3.828 Ratei e risconti attivi 2.353 395 Debiti verso la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, clientela 67.806 46.969 Altre passività 2.783 3.653 Ratei e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.risconti passivi 1.815 962 Reintegro Capitale Sociale 16.309 0

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Introduzione. La Parte tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea riveste notevole importanza nel rapporto intercorrente tra le Istituzioni europee e i singoli Stati membri, con particolare riguardo alla disciplina dei fondi europei. L’atto che ha dato impulso ai processi legislativi, giudiziari ed amministrativi, finalizzati alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione è rappresentato dalla Convenzione del 26 luglio 1995, ratificata dall’Italia con la l. n. 300/2000 ed entrata in vigore il 17 ottobre 2002. Nell’ambito del settore della politica agricola comune, la tutela degli interessi finanziari viene esercitata in più direzioni ed attraverso la cooperazione di vari soggetti istituzionali, tra i quali proprio gli Organismi pagatori. All’ARCEA, quale Organismo pagatore riconosciuto con D.M. MIPAAF del 15 ottobre 2009, è demandata la cura di tutte le procedure finalizzate al recupero degli importi indebitamente percepiti. In ordine ai debiti l’O.P. ha, dunque, l’obbligo di: • procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti al paragrafo 3 dell’art. 54 Reg. (UE) n. 1306/2013 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato); • annotare in un Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I lettera E del Libro II contieneReg. UE n. 907/2014) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso; • comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 29 lett. f) e g) del Reg. UE n. 908/2014). Il recupero delle somme può avvenire secondo le seguenti modalità: • ove sia previsto, raccolte unitariamentecome, l’insieme per esempio nell’ipotesi di revoca di finanziamenti per i quali sia possibile richiedere l’erogazione di una anticipazione sul contributo, mediante escussione delle norme riferite ai contratti sottosogliagaranzie prestate, riguardanti previa richiesta dei dati relativi alle polizze alla Funzione Esecuzione che riferisce prontamente; • trascorsi 30 giorni dall’escussione della polizza o immediatamente in assenza di garanzia, mediante richiesta al beneficiario di restituzione diretta delle somme dovute tramite pagamento su apposito conto corrente; Nel caso in cui non sia stata effettuata la restituzione diretta entro i punti qualificanti della termini: • mediante procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati recupero in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie via amministrativa o giudiziaria ovvero mediante riscossione coattiva con iscrizione a ruolo e affidamento della relativa procedura all’Agenzia delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto Entrate – Riscossione con cui l’ARCEA ha stipulato apposita convenzione; • mediante compensazione effettuata da ARCEA delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionidebitore. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, previsione della compensazione quale strumento privilegiato per il recupero degli indebiti trova esplicito riconoscimento nella normativa comunitaria all’art. 28 del Reg. (UE) n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020)908/2014. La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi conclusione della fase di recupero coincide quindi con le norme il recupero coattivo o con lo spontaneo versamento da parte del debitore di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertequanto integralmente richiesto.

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Introduzione. L’adozione da parte del Consiglio della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole contrattuali abusive, il 5 aprile 1993, ha costituito un enorme passo avanti per la politica dei consumatori. La Parte necessità di un’iniziativa a livello europeo volta a garantire la protezione dei consumatori in relazione alle clausole contrattuali abusive era già stata affermata sin dal primo programma comunitario per una politica dei consumatori adottato nel 19751 e l’anno successivo erano stati subito elaborati i primi progetti di direttiva, discussi in modo informale con i rappresentanti degli Stati membri. I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme due anni e otto mesi di lavori a livello delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti diverse istituzioni trascorsi tra l’adozione formale da parte della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta Commissione di una significativa innovazione proposta di direttiva, avvenuta il 27 luglio 19902, e la sua adozione definitiva da parte del Consiglio non sono quindi che una minima parte dell’intero processo e il risultato di un lungo periodo di gestazione del testo comunitario3. Non sorprende che il testo infine adottato all’unanimità dal Consiglio, frutto di delicati compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri4, sia stato per molti una delusione. Il Parlamento europeo è stato particolarmente critico nei confronti della posizione comune del Consiglio (che, con modifiche minori, corrisponde al testo adottato), minacciando persino di respingerla. Comunque, la direttiva adottata, malgrado le sue lacune5 e imperfezioni, costituiva all’epoca un progresso sostanziale rispetto al decreto legislativo n. 50 alla legislazione della maggioranza degli Stati membri e, per il suo carattere di prescrizione «minima» (cfr. articolo 8 della direttiva), non impediva loro di mantenere o adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore. Il testo è stato così adottato dal Consiglio, con l’appoggio di una larga maggioranza dei membri del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticaParlamento europeo, che consente tuttavia ha sottolineato l’importanza della relazione prevista all’articolo 9 della direttiva, che recita: «Entro cinque anni dalla data di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una più agevole individuazione relazione sull’applicazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionipresente direttiva». La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022data indicata all’articolo 10, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. paragrafo 1, comma 2è il 31 dicembre 1994, lettlimite massimo accordato agli Stati membri per conformarsi al testo comunitario. e)Essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla direttiva, che indica l’obiettivo è giunto il momento di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi presentare la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lettrelazione. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune La Commissione si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento preparata al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50)riguardo sin dall’adozione della direttiva. In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinamodo inedito e innovativo, si è ha infatti prevista l’estensione a regime creato uno strumento per verificare l’applicazione della direttiva negli Stati membri: la base di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertedati CLAB.

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Samples: Commissione Delle Comunità Europee

Introduzione. Questa parte della trattazione si profila l’obiettivo di analizzare quello che, forse, costituisce l’elemento più interessante della disciplina in esame e, certamente, il più pratico: la tutela dell’investitore dalle pratiche scorrette degli emittenti strumenti finanziari. È proprio in questo capitolo che opereremo una serrata comparazione con un ordimento giuridico notevolmente differente dal nostro, quello inglese, che si basa sulle logiche della common law. Il confronto sarà di notevole utilità considerando, in particolare, quanto dispone il legislatore comunitario. Nella c.d. direttiva prospetti1, infatti, viene esplicitato il fondamentale principio per cui la responsabilità (e quindi le forme di tutela) derivante dalle attività di emissione di strumenti finanziari si conforma alle norme di natura civile di ciascun stato membro. Ne deriva che, nonostante la disciplina sull’informazione societaria sia, sostanzialmente, fortemente armonizzata, sotto il profilo della tutela 1 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, Art. 6, Comma 2. effettiva delle posizioni soggettive degli investitori, gli stati membri sono liberi di individuare le migliori forme di protezione, sanzione ed intervento conformemente ai principi generali di ciascun ordinamento. Xxxx, dunque, spiegato come, in questo specifico settore, una comparazione tra ordinamenti con frameworks molto differenti, si profila particolarmente utile in quanto consentirà di evidenziare come, da punti di partenza lontani, si possa giungere a tutelare similmente un identico interesse. La Parte I del Libro II contienetrattazione partirà dall’analisi delle prerogative di vigilanza e controllo della CONSOB per poi scendere nello specifico delle responsabilità per emittenti, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)intermediari e la CONSOB medesima per l’omesso controllo. Si tratta prenderà ad esempio, la disciplina in merito di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016prospetto d’offerta in quanto, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticanell’opinione di chi scrive, che consente una è la più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee significativa. Lo scritto proseguirà con la comparazione con l’ordinamento inglese ponendo l’attenzione sulle specifiche azioni a tutela degli investitori previste e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore sul caso giurisprudenziale che, a conferma della sua rilevante importanza anche praticatutt’ora, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), massima guida nelle controversie che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione riguardano le carenze informative dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeinvestimento: il caso Caparo2. Infine, alla luce delle considerazioni effettuate, il presente scritto si soffermerà sugli aspetti evolutivi e lett. t), sui meccanismi limiti della disciplina con particolare riguardo agli effetti dell’innovazione tecnologica sulle odierne tecniche di determinazione ed esclusione trading con il conseguente e progressivo mutamento delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 esigenze che dovrebbero porsi alla base delle norme a tutela del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertemercato.

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Introduzione. La Parte I del Libro II contieneIl Decreto Legislativo 8 novembre 2021, raccolte unitariamenten. 198, l’insieme delle adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/633, contiene norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti dirette al contrasto di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionifiliera agroalimentare. La disciplina si è stata elaborata resa necessaria per contrastare le pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale, subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in attuazione violazione dei principi di buona fede e correttezza. L’ICQRF, in veste di autorità nazionale di contrasto, è responsabile dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo e dell’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge delega 21 giugno 202224 novembre 1981, n. 78689. Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo individuano le attività proprie dell’ICQRF: - indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri; - richieste di informazioni a fornitori e acquirenti; - ispezioni (in loco e senza preavviso); - accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981; - cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri; - pubblicazione delle sanzioni e del report annuale; - trasmissione di relazioni alla Commissione Europea. Per quel che riguarda il report annuale, in particolare particolare, l’articolo 8 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 prevede che l’ICQRF pubblichi una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso, l’esito dell’indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di quelli contenuti nell’art. 1riservatezza di cui all’articolo 9, comma 23. Ai fini della relazione annuale di cui sopra si riportano di seguito le attività esperite nel corso del 2022 dall’ICQRF, lett. e), che indica l’obiettivo in qualità di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti Autorità nazionale di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come contrasto in materia di elenchi pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e indagini fornitori di mercato prodotti agricoli e di metodi alimentari, competente per la determinazione della soglia di anomalia l’accertamento delle offerterelative violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

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Introduzione. La Parte I del Libro II contienedisciplina della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche è stata introdotta con la Legge 13 agosto 2010, raccolte unitariamenten. 1362 (entrata in vigore il 7 settembre 2010) recante “Piano straordinario contro le mafie”, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura che prevede appunto – oltre alla delega al Governo per l’adozione di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi un codice antimafia e per rivedere la documentazione antimafia da produrre in sede di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità artt. 1 e 2) – l’introduzione di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.un meccanismo di controllo dei flussi finanziari negli appalti pubblici (art. 3). Si tratta Con l’obiettivo di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticala norma prevede infatti che tutti i movimenti finanziari legati a contratti di appalto (e relativi subappalti e subcontratti da esso derivati) debbano essere effettuati secondo modalità, stabilite nella medesima norma, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionine garantiscono la piena tracciabilità. La disciplina è stata elaborata norma ha suscitato, sin dalla sua entrata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022vigore, n. 78numerose perplessità e forti dubbi applicativi, dovuti in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte alla scarsa chiarezza delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi disposizioni in cui la “determina a contrarre o altro atto essa contenute. A seguito delle pressioni effettuate da ANIE e dalle maggiori associazioni di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro Confindustria, il 30 giugno 2023”Governo ha inserito nel Decreto Legge 12 novembre 2010 n, secondo la previsione dell’art. 1187, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi sicurezza, disposizioni interpretative e indagini modificative (artt. 6 e 7) della norma sulla tracciabilità, che lasciavano però aperte alcune importanti questioni, quali l’eccessiva onerosità dell’adeguamento dei contratti stipulati prima della data di mercato entrata in vigore della Legge n. 136/2010. In sede di conversione in legge del citato decreto, ANIE è quindi intervenuta, insieme con Confindustria, per proporre emendamenti al D.L. 187/2010, in parte accolti nella Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del decreto (entrata in vigore il 19 dicembre 2010), con cui si completa il quadro delle integrazioni e delle modifiche alla norma sulla tracciabilità. Sulla tracciabilità dei flussi finanziari è poi intervenuta anche l’Autorità di metodi Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, fornendo prime indicazioni operative a stazioni appaltanti ed operatori economici con la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, successivamente integrate, dopo la pubblicazione della Legge n. 217/2010, con la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010. Dopo mesi di incertezze, il nuovo quadro normativo e le indicazioni dell’Autorità garantiscono ora una maggiore chiarezza sulle disposizioni in tema di tracciabilità, senza introdurre eccessivi oneri per la determinazione i soggetti tenuti all’applicazione della soglia di anomalia delle offertenorma.

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Introduzione. La Parte I Legge n. 190 del Libro II contiene2012 ha segnato un punto fondamentale nella repressione del fenomeno corruttivo nelle pubbliche amministrazioni, raccolte unitariamentespostando il baricentro della lotta alla corruzione dalla repressione alla prevenzione. Centrale, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliaa tal proposito, riguardanti i punti qualificanti è stata l’introduzione dell’art. 54bis nel D. Lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, con il quale sono state previste specifiche forme di garanzia per il dipendente che decide di informare l’amministrazione di appartenenza su condotte illegali o irregolari. In tale ambito operativo, il Gran Sasso Science Institute, conformemente al proprio Piano Integrato 2021-2023, contenente il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021-2023 (di seguito PTPC), ha adottato ed implementato la procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei gestione delle segnalazioni e i relativi meccanismi di gara tutela. Altresì, sul tema in oggetto, vanno rammentate le Linee Guida emanate da ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraentesegnala illeciti, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 Determinazione n. 469 del 9 giugno 20222021, e il già citato art. 54- bis nel D. Lgs. n. 78165 del 2001; il quale è stato novellato per opera della L. n. 179 del 2017, che ha introdotto significative innovazioni, quali l’ampliamento dell’ambito soggettivo, con l’inclusione dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese che realizzano beni, servizi o lavori in favore della PA. Di tutto ciò tiene conto il PTPC, in particolare cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di quelli contenuti nell’artseguito RPCT) suggerisce, previe opportune verifiche con il DPO di Ateneo, l’implementazione della piattaforma “xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx”. 1La presente procedura sorge pertanto nella necessità sia di dare atto della nuova piattaforma adottata, comma 2oltre che, lettdi tener compiutamente conto delle modifiche normative intervenute. e)Il quadro è, peraltro, soggetto a continui aggiornamenti in materia, tanto che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi vanno menzionati, in tal senso, la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeDirettiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, emanata il 23 ottobre 2019, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte17 dicembre 2021.

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Introduzione. La Parte I Il Vademecum si compone di due parti, la prima a carattere generale, la seconda relativa ad aspetti specifici. In particolare, nella prima parte sono presentate le finalità del Libro II contieneVademecum quale strumento di ausilio nella gestione e nell’esecuzione degli interventi del FSE innanzitutto per le Autorità di gestione dei PO, raccolte unitariamentenonché per gli altri organismi interessati (es. OI, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliaAdA, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerteAdC, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016Sono inoltre contenute le principali definizioni ed interpretazioni condivise, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee necessarie e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore imprescindibili che, a conferma della sua rilevante importanza anche praticapartendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell’esperienza attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 costituiscono il fondamento per cento l’individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell’amministrazione delle risorse finanziarie dei PO. Nella parte generale sono, altresì, sviluppati sia i principi generali connessi all’ammissibilità della spesa complessiva dei fondi in senso lato sia altri elementi, sempre correlati alla natura della spesa, ma peculiari al FSE come ad esempio la classificazione dei costi, le macrocategorie di spesa, nonché le modalità per appalti e concessionil’eventuale riconoscimento forfetario dei costi indiretti. La disciplina seconda parte è stata elaborata in attuazione dedicata, invece, allo sviluppo di alcuni dei principi principali aspetti caratteristici e peculiari del FSE che non hanno trovato completa trattazione nella “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa”. Alcuni di cui alla legge delega 21 giugno 2022questi aspetti sono spesso complessi e problematici a livello gestionale (ad es. affidamento di parte delle attività a terzi, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. eutilizzo dei revisori contabili), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché altri ancora sono stati sperimentati durante i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeprimi anni della passata programmazione, e letttrovando poi un ampio consenso tra tutti gli attori coinvolti (ad es. tvoucher), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomalealtri invece sono innovativi e probabilmente saranno sperimentati nei primi anni della programmazione 2007-2013 (ad es. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdottaricorso alla complementarietà, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50transnazionalità). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplinaI diversi aspetti speciali individuati sono comunque accomunati da un’unica esigenza, più volte manifestata anche dalle Regioni e condivisa dalle Autorità centrali e comunitarie, ovvero quella di precisare modalità e procedure il più possibile comuni ai vari sistemi regionali. Pertanto, attraverso l’analisi approfondita dell’esperienza regionale, tenendo inoltre conto dei lavori condotti da altri tavoli a livello interregionale, si è infatti prevista l’estensione giunti alla definizione di modalità gestionali operative che, seppur talvolta differenti, garantiscono il rispetto dei principi generali a regime fondamento della programmazione dei fondi strutturali, primo tra tutti la sana gestione finanziaria in termini di gran efficienza ed efficacia. Nell’ultima parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento del Vademecum sono, poi, raccolti una serie di allegati funzionali alla fase emergenziale finalità di supporto tecnico operativo del presente strumento (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto ad es. l’“Esempio di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023Conto economico preventivo e consuntivo, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

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Introduzione. La Parte ▪ Riferimenti normativi I D.Lgs 502/92 e 517/93 e successive modificazione ed integrazioni stabiliscono tra i compiti della Regione l'organizzazione del Libro II contienesistema sanitario, raccolte unitariamentel'individuazione dei criteri di finanziamento e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. Inoltre il D.M. 15 aprile 1994 all'articolo 4 prevede che la Regione vigili sulla corretta applicazione da parte delle Aziende sanitarie del sistema di remunerazione ed in particolare sulla corretta compilazione delle SDO, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliasulla frequenza dei ricoveri anomali, riguardanti i punti qualificanti della procedura sulla documentazione attestante prestazioni di affidamentoricovero, dai principi applicabili, alle modalità ambulatoriali e di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.)diagnostica strumentale. Si tratta deve poi ricordare che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all' art 88 secondo comma da indicazione circa l'attivazione di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016un controllo analitico annuo di almeno il 2% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti SDO in conformità a specifici protocolli di valutazione. di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione a salvaguardia della relativa appropriatezza. Sempre ai fini della completa attuazione della normativa applicabile ai contratti relativa alla gestione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché delle Zone territoriali e dei Presidi di importo inferiore alle soglie europee alta specializzazione, si dovrà applicare il combinato disposto dell'art 52 comma 4, lettera d della Legge 289/2002 e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore art 3 comma 2 lettera c della contrattualisticaLegge 405/2001. Per quanto concerne la normativa regionale, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 269 dell’08.03.2005 è stato approvato il “Protocollo d’intesa per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi le verifiche ispettive” (di cui alla legge delega 21 giugno 2022DGR n. 753 del 30.08.2004 – 7.Allegato A1 – punto 3.3.2) e, con DGR n. 78831 del 29.08.2005, in particolare sono state apportate esplicitazioni ed integrazioni al suddetto protocollo. ▪ Razionale A seguito della crescita continua, negli ultimi decenni, della spesa sanitaria, le strategie di quelli contenuti nell’artcontenimento dei costi sono spesso state basate su una logica di razionamento delle risorse, ovvero su una riduzione diffusa dei servizi erogati a prescindere dall’utilità di questi ultimi per la collettività. 1Tuttavia, comma 2vi è unanime consenso sulla necessità di superare tale modello ed applicare una logica di razionalizzazione delle risorse, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europeeovvero concentrare gli investimenti su quelle attività a maggiore efficacia o costo-efficacia, e lettdepotenziare invece i servizi la cui utilità non risulta altrettanto elevata. t)Poiché una parte rilevante della spesa sanitaria è allocata alle attività ospedaliere, e dato che numerosi studi nazionali ed internazionali hanno documentato che una quota non indifferente dei ricoveri ospedalieri può essere considerata non necessaria 1 , la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri rappresenta un passaggio essenziale, prioritario, per poter conseguire il duplice obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e contribuire a ridurre i costi senza incidere sui meccanismi servizi a disposizione del paziente, ovvero per poter mettere in atto un appropriato sistema di determinazione ed esclusione razionalizzazione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerterisorse.

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Introduzione. La Parte I Il seguente schema di contratto è tratto dalla Circolare n. 17796 del Libro II contiene9 gennaio 2004 di Confindustria(1), raccolte unitariamenteillustrativa della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità cd. a progetto. Lo schema prevede, l’insieme nell’ambito delle norme riferite ai contratti sottosogliasingole clausole, riguardanti i punti qualificanti della procedura alcune soluzioni alternative che, talora, possono essere applicate congiuntamente. Il punto 1 delimita l’area entro la quale il lavoro si svolge (il progetto o il programma o la fase di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.esso). Si tratta Il punto 2 descrive le possibili forme di coordinamento dell’attività del collaboratore con quella del committente, che possono essere più di una significativa innovazione rispetto e di vario tipo purché da queste forme non derivi alcun elemento di eterodirezione della prestazione del collaboratore, la cui autonomia deve essere rispettata. Il punto 3 individua la durata del contratto in considerazioni delle due ipotesi previste dall’art. 62, lett. A, D.lgs 276/2003. Il punto 4 disciplina le ipotesi di recesso. Il punto 5 disciplina gli obblighi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione della prestazione. Il punto 6 attiene alla disciplina del compenso. Il punto 7 riguarda la disciplina delle trasferte. I punti 8 e 9 attengono alla disciplina previdenziale applicabile al decreto legislativo n. 50 rapporto. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale del 2016, nel quale rapporto si rimanda alla nota al testo. I punti 10 e 11 riguardano l’assicurazione Inail e la disciplina della legge 626/1994. In proposito si richiamano le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticadegli artt. 62, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee comma 1 lett. A, e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica66, settore comma 4, D.lgs 276/2003 che, a conferma della sua rilevante importanza anche praticaloro volta, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori nel rinviare alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come normative vigenti in materia di elenchi salute e indagini sicurezza sul lavoro, subordinano l’obbligatorietà degli adempimenti prevenzionali da queste stabiliti alle caratteristiche della collaborazione oggetto del contratto (svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di mercato lavoro del committente ed esposizione del collaboratore a specifici rischi lavorativi). Il punto 12 attiene alla disciplina della privacy, in relazione alla quale si acclude il modello di dichiarazione per il rilascio del consenso da parte del lavoratore interessato, ferme restando le ipotesi di esonero dal consenso di cui agli artt. 24 e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte26 del D.lgs n. 196/2003.

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Introduzione. La Parte I L’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia è una struttura di transizione, istituita temporaneamente (dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022) a seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale e del Libro II contienemandato conferito al Commissario straordinario per la pandemia da COVID-19. Il Direttore dell’Unità, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno nominato con DPCM 29 marzo 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’artagisce con i poteri attribuiti al citato Commissario dall’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal 122 del decreto-legge n. 76 18 del 20202020 e si avvale di una parte del personale della struttura commissariale, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 nonché di un Direttore Vicario del 2021Ministero della Salute e di un’aliquota di personale del menzionato dicastero che sarà progressivamente incrementata entro la fine dell’anno, connotata al fine di consentire il passaggio definitivo di competenze dall’Unità al Ministero della Salute medesimo. Pertanto, in continuità con la struttura commissariale, l’Unità dispone di adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione dell’epidemia da COVID-19 (nel prosieguo sarà utilizzato indifferentemente il temine Unità e/o Struttura). Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ha lo scopo di prevenire il rischio di corruzione e, più in generale, le condotte illecite e la mala gestione, evidenziando finalità e linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anticorruzione che in tema di trasparenza. Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di ampia semplificazione con connesse previsioni prevenzione individuate verranno, di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artvolta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche sostituite in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio attuato, tenendo conto della vigenza di un assetto normativo ancora in divenire, in attesa dell’emanazione delle disposizioni di dettaglio previste dall’art. 50). In considerazione 6 del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 80 del 20202021 che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che integra il PTPCT insieme agli altri strumenti di pianificazione, in un documento di programmazione unitario che ciascun ente dovrà adottare. La disciplina In tale contesto, va inserito il presente PTPCT che potrà costituire altresì una sezione del citato PIAO ed è rivolto a tutto il personale che presta attività presso l’Unità, nonché agli eventuali consulenti e collaboratori e che sarà aggiornato qualora saranno apportati cambiamenti alla Struttura medesima che, allo stato attuale è in grado di: - gestire, ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, programmando e organizzando le attività, individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei contratti sottosoglia si completa poi dispositivi medici e di protezione individuale, in raccordo con la Protezione Civile; - provvedere al potenziamento delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, alla requisizione di beni mobili e immobili e attua interventi utili per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza; - valutare la costruzione di nuovi stabilimenti e la riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza; - organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee e tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure; - provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato all’emergenza; - collaborare con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come regioni nell’esercizio delle relative competenze in materia di elenchi salute. Su richiesta delle regioni stesse adotta, in via d’urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza, operando in ogni frangente con celerità, efficacia e indagini trasparenza, nel rispetto degli strumenti di mercato prevenzione della corruzione e di metodi per la determinazione a tutela della soglia di anomalia delle offertetrasparenza.

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Introduzione. La Parte I Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato oggetto di intervento legislativo da parte dell’Unione Europea e la normativa nazionale deve necessariamente essere analizzata ed interpretata alla luce della disciplina comunitaria. Nel corso degli anni l'evoluzione del Libro II contienemercato del lavoro, raccolte unitariamentedovuta anche alle sempre più diversificate esigenze sia dei datori di lavoro che degli stessi lavoratori, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosogliae la volontà da parte degli Stati europei di formare una normativa giuslavoristica sempre più omogenea, riguardanti ha portato all'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, di nuove tipologie contrattuali di lavoro spesso foriere di problemi attuativi ed interpretativi. Certo, includere il contratto di lavoro a termine tra i punti qualificanti della procedura di affidamento“nuovi contratti” non è corretto data la sua presenza nel nostro ordinamento già nel Codice Civile del 1942, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara anche se al tempo presentava caratteristiche molto differenti da quelle attuali. Del resto è anche vero che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al il decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 20226 settembre 2001, n. 78368, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1recependo la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi non solo ha abrogato la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come previgente normativa in materia di elenchi contratto di lavoro a termine, ma ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina del tutto innovativa, imponendo così agli interpreti una nuova linea di pensiero rispetto a tale istituto. L’analisi giuridica ha due ampi profili d’indagine, il primo relativo all’interpretazione del d.lgs. n. 368/2001 con riguardo alla divergenza e indagini convergenza tra il vecchio e il nuovo sistema normativo al fine di mercato valutare se il d.lgs. n. 368/2001 abbia rispettato o meno il divieto di “reformatio in peius” contenuto nella Direttiva 1999/70/CE. Il secondo profilo relativo ai rapporti tra il d.lgs. n. 368/2001 e la direttiva comunitaria di metodi cui il decreto costituisce l’atto traspositivo nel diritto interno. Il principio della prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale impone non solo di dare attuazione adeguata alle direttive comunitarie, ma anche di interpretare le norme nazionali alla luce della lettera e dello scopo della direttiva. In presenza, dunque, di più interpretazioni possibili del d.lgs. 368/2001, deve privilegiarsi il significato del testo normativo nazionale conforme alla direttiva comunitaria, in caso contrario si potrebbe giungere all'eventuale incostituzionalità del disposto normativo per eccesso di delega e quindi per violazione dell’art. 76 Cost. in quanto il legislatore delegato non avrebbe rispettato i principi che sorreggono la determinazione della soglia delega di anomalia delle offertepotere legislativo.

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Introduzione. La Parte I In esecuzione della D.G.R. n. 6418 del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme 23.11.2001 con il presente documento si fornisce riscontro ai numerosi quesiti pervenuti da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi disposizioni di cui alla legge delega 21 giugno 2022D.G.R. n. 3958/2001, allo scopo di agevolare l’applicazione di quanto disposto con la D.G.R. n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 3958 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come 7.8.2001 stessa in materia di elenchi definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da possedersi da parte delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche e indagini private della Regione, nonché delle relative procedure autorizzative. Si recepiscono, altresì, alcune richieste di mercato modifiche, pervenute contestualmente ai citati quesiti, che senza alterare i contenuti sostanziali del provvedimento né, ovviamente, contrastare con le prescrizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, lo rendono non solo di metodi più facile lettura ma, soprattutto, di più semplice applicazione. Si provvede infine alla necessaria rettifica di alcuni errori materiali. Pertanto, il documento si articola in due parti l’una dedicata a fornire chiarimenti sull’interpretazione di alcune statuizioni contenute nell’originario documento approvato con la più volte citata D. G.R. n. 3958/2001 ed a meglio esplicitarne alcuni passaggi, l’altra contenente le modifiche e le necessarie rettifiche di errori materiali, integrate in un nuovo testo che sostituisce il precedente, ove per maggiore trasparenza e trasferibilità, modifiche e rettifiche vengono evidenziate con l’uso di un carattere diverso. I quesiti pervenuti riguardano sia problematiche di carattere generale che temi più specifici. Le problematiche di carattere generale ineriscono, nella maggior parte dei casi, al regime autorizzativo ed ai conseguenti adempimenti dei soggetti destinatari; le problematiche emerse, invece, su temi più specifici riguardano la determinazione della soglia esplicitazione del senso di anomalia alcuni requisiti minimi previsti nel documento originario sia per tutte le categorie che per particolari categorie di soggetti. Di seguito si riportano, pertanto, le corrette interpretazioni delle offerteparti del documento originario oggetto di quesiti.

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Introduzione. La Parte I Cassazione, con una recente e copiosa produzione giurisprudenziale, è ritornata sulla questione della forma scritta richiesta ad substantiam per gli atti negoziali in materia bancaria e finanziaria. Lungi dal consolidare il precedentemente orientamento (invero del Libro II contienetutto disatteso), raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura la Suprema Corte ha optato per una diversa impostazione riprendendo e rivalutando una serie di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore chegià, a conferma suo tempo, sanciti. Definita non a caso “dirompente” la nuova visione della sua rilevante importanza anche praticagiurisprudenza comporta e comporterà ricadute di notevole rilievo sull’intero panorama del contenzioso bancario e finanziario tenuto conto della costanza con la quale si presenta la questione del contratto o della pattuizione privata sottoscritta da una sola delle parti. Per quanto riguarda in questa sede, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi si cercherà di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78tracciare un’approfondita analisi sugli aspetti salienti del contratto di conto corrente e, in particolare di quelli contenuti nell’artspecie, sul combinato degli artt. 1117 TUb e 1284 c.c. inserito, comma 2adesso, lett. e), in una dimensione interpretativa molto più consona a quelle finalità protettive del contraente debole che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi trovano la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come loro ragion d’essere sia nell’obbligo della forma scritta sia nella previsione ripresa nel comma 9 dell’artdei casi di invalidità di contratti e clausole come la nullità di protezione. 50). In considerazione Tra le nuove certezze che la giurisprudenza ci consegna vi è sicuramente il “rilancio” della funzione della forma scritta ad substantiam come mezzo idoneo sia a manifestare con certezza la volontà negoziale delle parti sia ad assolvere le funzioni di informazione e conoscenza per il consumatore; la maggiore consapevolezza del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento cliente – consumatore dovrebbe essere finalmente garantita da una sua acquisita coscienza circa l’operazione economica e negoziale alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertequale intende vincolarsi.

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Introduzione. La Parte I dissertazione che segue ha ad oggetto l’analisi del Libro II contienepotere di segregazione concesso ai privati e dei relativi limiti posti all’autonomia privata dagli artt. 2740 e 2741 c.c., raccolte unitariamentecon contestuale approfondimento dell’istituto degli atti di destinazione ex art. 2645 ter in relazione ai recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza. La trattazione è divisa in due parti. La Prima Parte, l’insieme di natura compilativa, concerne lo studio dei patrimoni destinati nella legislazione vigente nonché nelle elaborazioni della dottrina. La disamina si concentra sullo studio delle norme riferite elaborazioni dottrinali in ordine alla definizione dei patrimoni destinati con i limiti posti dall’ordinamento al potere di segregazione dei privati, a tutela delle ragioni dei terzi e dei creditori. Nel Secondo Capitolo, invece, vengono passate in rassegna una serie di ipotesi normative, positivamente previste dal nostro ordinamento in tema di patrimoni destinati. La Seconda Parte, invece, concerne la disamina della nozione di patrimoni destinati ai contratti sottosogliasensi dell’art. 2645 ter c.c., riguardanti i punti qualificanti quale risultato delle più recenti speculazioni dottrinali e delle più attuali applicazioni giurisprudenziali dell’istituto in parola. L’art. 2645-ter, rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, pone, infatti, una serie di questioni giuridiche dogmatiche e pratiche su cui il presente lavoro è incentrato. In particolare, l’inserimento nel Codice civile dell’art. 2645-ter, in vigore dal 1° marzo 2006, è il risultato di un complesso iter parlamentare, che, attraverso numerosi rimaneggiamenti del testo della procedura norma, ha portato alla formulazione attuale, fonte di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara numerose diatribe dottrinali e giurisprudenziali. La norma prevede che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticail vincolo non possa avere durata superiore a novanta anni, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile debba risultare da atto avente forma pubblica e che possa essere trascritto ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticafini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Per la realizzazione dello scopo può agire, settore cheoltre al disponente, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniqualsiasi altro interessato. La disciplina conseguenza normativamente prevista dell’apposizione del vincolo è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento beni destinati alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto finalità ed i loro frutti possono essere oggetto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’artesecuzione – salvo quanto previsto dall’art. 12915, comma 1, decreto-legge n. 76 c.c. – per i soli debiti contratti per tale scopo. L’indagine teorica condotta si è incentrata, in primis, sulla nozione e sulla funzione degli atti di destinazione, in virtù dei quali un soggetto, definito “conferente”, può sottrarre uno o più “beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri” appartenenti al suo patrimonio alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riguardanti beneficiari determinati, a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere impiegati. Alla luce dell’analisi svolta, ben può affermarsi che attorno a questi cardini si strutturino le grandi direttrici delle questioni più problematiche della normativa in parola. Al riguardo, tra le questioni giuridiche di maggiore problematicità si pongono il tema del 2020significato del termine “destinazione”, il rapporto tra la liceità e la meritevolezza dell’interesse perseguito, le ricadute sul piano della validità e dell’opponibilità ai terzi, gli aspetti redazionali, l’attuazione dell’interesse perseguito. Altro tema che, in virtù degli immediati effetti operativi che sortisce, merita un approfondimento è il valore precettivo di una norma inserita nel titolo dedicato alla trascrizione pur avendo riguardo indubbiamente ad elementi di diritto sostanziale (durata del vincolo soggetti beneficiari, azione di adempimento). Al riguardo, in assenza di un dato normativo certo, le difficoltà incontrate dalla dottrina nell’esprimere posizioni dotate di un certo grado di stabilità, hanno influenzato in modo determinante l’orientamento delle corti che, in mancanza di una griglia concettuale entro cui elaborare i rapporti tra atti di destinazione, vincoli all’autonomia patrimoniale e il principio di tassatività dei diritti reali hanno proceduto secondo propri percorsi alla predisposizione di regole e modelli giudiziali da seguire. La circolazione di tali regole e di tali modelli, affidata alla forma e ai limiti dei precedenti giurisprudenziali costituisce un dato estremamente significativo a disposizione dell’interprete, onde una ricognizione preliminare ne appare tutt’altro che inutile, anche al fine di evidenziare, oltre alle numerose aporie che la materia esibisce nelle sue applicazioni pratiche, anche i problemi più rilevanti sui quali si è soffermata la riflessione teorica. Ai fini dell’indagine in oggetto non si prescinderà, infine, da un’analisi comparata della disciplina di cui all’art 2645 ter c.c. con istituti affini di diversi sistemi giuridici europei, che suscitano gli spunti di riflessione maggiormente interessanti ai fini delle questioni giuridiche sollevate. L’intenzione del legislatore sottesa all’emanazione dell’art. 2645- ter c.c., con riguardo al tenore letterale della norma stessa, infatti, sembra quello di non aver voluto introdurre nel nostro ordinamento l’istituto del trust, proveniente dai Paesi di common law, bensì qualcosa di diverso. Da un confronto, anche sommario, tra le due figure giuridiche emergono, infatti, numerose differenze sostanziali non trascurabili. Ciò non esclude, tuttavia, che, in casi particolari, i due istituti possano presentare caratteristiche talmente simili da divenire pressoché equiparabili. Il Capitolo conclusivo, invece, tenta di fornire una disamina sistematica dell’istituzione dei contratti sottosoglia si completa poi patrimoni destinati così come congeniati dal Legislatore, al fine di verificarne la compatibilità con le norme esigenze di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme elasticità del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.mercato. POTERE DI SEGREGAZIONE E LIMITI POSTI ALL’AUTONOMIA PRIVATA DAGLI ARTT. 2740 E 2741 C.C.

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Introduzione. La Parte I del Libro II contiene, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti Il 18 giugno 2008 il Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE ha deciso di estendere l’istituto della procedura amichevole stabi– lito dall’articolo 25 Modello OCSE, concedendo al contribuente la possibilità di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta richiedere l’avvio di una significativa innovazione procedura d’arbitrato in modo da eliminare un’imposizione non conforme ad una delle disposizioni contenute nella convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione pattuita dagli Stati contraenti. Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 25 Modello OCSE riguardante la clau– sola arbitrale non costituisce un meccanismo di risoluzione del– le controversie fiscali né alternativo né supplementare rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016alla procedura amichevole, bensì ne rappresenta un prolunga– mento che il contribuente può richiedere nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticamomento in cui, che consente una più agevole individuazione dopo due anni dall’avvio della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticaprocedura amichevole, settore che, i due Stati contraenti non sono ancora riusciti a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessionitrovare un’intesa atta a risolvere la questione sollevata dal contribuente stesso. La disciplina necessità da parte della Svizzera di rivedere con gli Stati del– la Comunità internazionale la disposizione sullo scambio di in– formazioni fiscali tra le autorità, al fine di adeguarsi all’articolo 2G Modello OCSE, è stata elaborata anche l’occasione per richiedere l’in– serimento della clausola arbitrale nelle convenzioni bilaterali. Dal 13 marzo 200R, quando il Consiglio federale decise di ri– nunciare al segreto bancario svizzero nei confronti delle au– torità fiscali degli Stati esteri, la Svizzera ha sempre richiesto alla sua controparte, quale “indennizzo” a questa importante rinuncia, la facoltà di adire un collegio arbitrale sovranazio– nale per eliminare i casi di doppia imposizione sulla base della clausola arbitrale stabilita all’articolo 25 paragrafo 5 Modello OCSE. Questa novità apporterà sicuramente dei benefici alla piazza economica elvetica poiché, oltre a rafforzare la certezza del diritto, andrà a colmare quello svantaggio competitivo nei confronti degli Stati membri dell’UE, i cui contribuenti residenti, già da qualche tempo, possono adire una commissione consul– tativa per eliminare i casi di doppia imposizione che si verifica– no nell’ambito delle rettifiche degli utili di imprese associate in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, conformità della Convenzione arbitrale n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteR0/43G/CEE.

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Introduzione. La Parte I dissertazione che segue ha ad oggetto l’analisi del Libro II contienepotere di segregazione concesso ai privati e dei relativi limiti posti all’autonomia privata dagli artt. 2740 e 2741 c.c., raccolte unitariamentecon contestuale approfondimento dell’istituto degli atti di destinazione ex art. 2645 ter in relazione ai recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza. La trattazione è divisa in due parti. La Prima Parte, l’insieme di natura compilativa, concerne lo studio dei patrimoni destinati nella legislazione vigente nonché nelle elaborazioni della dottrina. La disamina si concentra sullo studio delle norme riferite elaborazioni dottrinali in ordine alla definizione dei patrimoni destinati con i limiti posti dall’ordinamento al potere di segregazione dei privati, a tutela delle ragioni dei terzi e dei creditori. Nel Secondo Capitolo, invece, vengono passate in rassegna una serie di ipotesi normative, positivamente previste dal nostro ordinamento in tema di patrimoni destinati. La Seconda Parte, invece, concerne la disamina della nozione di patrimoni destinati ai contratti sottosogliasensi dell’art. 2645 ter c.c., riguardanti i punti qualificanti quale risultato delle più recenti speculazioni dottrinali e delle più attuali applicazioni giurisprudenziali dell’istituto in parola. L’art. 2645-ter, rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, pone, infatti, una serie di questioni giuridiche dogmatiche e pratiche su cui il presente lavoro è incentrato. In particolare, l’inserimento nel Codice civile dell’art. 2645-ter, in vigore dal 1° marzo 2006, è il risultato di un complesso iter parlamentare, che, attraverso numerosi rimaneggiamenti del testo della procedura norma, ha portato alla formulazione attuale, fonte di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara numerose diatribe dottrinali e giurisprudenziali. La norma prevede che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicisticail vincolo non possa avere durata superiore a novanta anni, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile debba risultare da atto avente forma pubblica e che possa essere trascritto ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualisticafini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Per la realizzazione dello scopo può agire, settore cheoltre al disponente, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniqualsiasi altro interessato. La disciplina conseguenza normativamente prevista dell’apposizione del vincolo è stata elaborata in attuazione dei principi di cui alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento beni destinati alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui la “determina a contrarre o altro atto finalità ed i loro frutti possono essere oggetto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”, secondo la previsione dell’artesecuzione – salvo quanto previsto dall’art. 12915, comma 1, decreto-legge n. 76 c.c. – per i soli debiti contratti per tale scopo. L’indagine teorica condotta si è incentrata, in primis, sulla nozione e sulla funzione degli atti di destinazione, in virtù dei quali un soggetto, definito “conferente”, può sottrarre uno o più “beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri” appartenenti al suo patrimonio alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riguardanti beneficiari determinati, a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere impiegati. Alla luce dell’analisi svolta, ben può affermarsi che attorno a questi cardini si strutturino le grandi direttrici delle questioni più problematiche della normativa in parola. Al riguardo, tra le questioni giuridiche di maggiore problematicità si pongono il tema del 2020significato del termine “destinazione”, il rapporto tra la liceità e la meritevolezza dell’interesse perseguito, le ricadute sul piano della validità e dell’opponibilità ai terzi, gli aspetti redazionali, l’attuazione dell’interesse perseguito. Altro tema che, in virtù degli immediati effetti operativi che sortisce, merita un approfondimento è il valore precettivo di una norma inserita nel titolo dedicato alla trascrizione pur avendo riguardo indubbiamente ad elementi di diritto sostanziale (durata del vincolo soggetti beneficiari, azione di adempimento). Al riguardo, in assenza di un dato normativo certo, le difficoltà incontrate dalla dottrina nell’esprimere posizioni dotate di un certo grado di stabilità, hanno influenzato in modo determinante l’orientamento delle corti che, in mancanza di una griglia concettuale entro cui elaborare i rapporti tra atti di destinazione, vincoli all’autonomia patrimoniale e il principio di tassatività dei diritti reali hanno proceduto secondo propri percorsi alla predisposizione di regole e modelli giudiziali da seguire. La circolazione di tali regole e di tali modelli, affidata alla forma e ai limiti dei precedenti giurisprudenziali costituisce un dato estremamente significativo a disposizione dell’interprete, onde una ricognizione preliminare ne appare tutt’altro che inutile, anche al fine di evidenziare, oltre alle numerose aporie che la materia esibisce nelle sue applicazioni pratiche, anche i problemi più rilevanti sui quali si è soffermata la riflessione teorica. Ai fini dell’indagine in oggetto non si prescinderà, infine, da un’analisi comparata della disciplina di cui all’art 2645 ter c.c. con istituti affini di diversi sistemi giuridici europei, che suscitano gli spunti di riflessione maggiormente interessanti ai fini delle questioni giuridiche sollevate. L’intenzione del legislatore sottesa all’emanazione dell’art. 2645- ter c.c., con riguardo al tenore letterale della norma stessa, infatti, sembra quello di non aver voluto introdurre nel nostro ordinamento l’istituto del trust, proveniente dai Paesi di common law, bensì qualcosa di diverso. Da un confronto, anche sommario, tra le due figure giuridiche emergono, infatti, numerose differenze sostanziali non trascurabili. Ciò non esclude, tuttavia, che, in casi particolari, i due istituti possano presentare caratteristiche talmente simili da divenire pressoché equiparabili. Il Capitolo conclusivo, invece, tenta di fornire una disamina sistematica dell’istituzione dei contratti sottosoglia si completa poi patrimoni destinati così come congeniati dal Legislatore, al fine di verificarne la compatibilità con le norme esigenze di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme elasticità del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offertemercato.

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Introduzione. Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 verrà a scadenza l’incarico di revisione legale per il novennio 2013 - 2021, affidato alla Deloitte & Touche S.p.A.. Secondo l’attuale normativa in materia di revisione legale dei conti, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n. 537/2014 e dal d.lgs. n. 39/2010 integrato dal d.lgs. n. 135/2016: • • l’incarico non può essere nuovamente conferito alla Deloitte & Touche S.p.A., se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell’attuale incarico; • • il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un’apposita procedura di selezione. Al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne tra il revisore uscente e il nuovo revisore incaricato nonché per garantire il rispetto dei limiti temporali posti a salvaguardia dell’indipendenza del revisore, il Collegio Sindacale, agendo in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 39/2010, d’intesa con le funzioni aziendali competenti, ha avviato e portato a termine la procedura di selezione per l’assegnazione dell’incarico di revisione legale per il novennio 2022-2030. Il Collegio Sindacale ha così predisposto la presente raccomandazione (la “Raccomandazione”) da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti secondo le finalità prescritte dalla normativa vigente. La Parte I del Libro II contieneproposta prevede due possibili alternative per il conferimento dell’incarico e indica la preferenza debitamente giustificata per una delle due, raccolte unitariamente, l’insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti scaturita dalla valutazione finale assegnata al termine della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell’affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difformi dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.). Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legislativo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell’intera disciplina codicistica, che consente una più agevole individuazione della normativa applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore della contrattualistica, settore che, a conferma della sua rilevante importanza anche pratica, dai dati Eurostat disponibili vale da solo all’incirca l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioniselezione. La disciplina è stata elaborata in attuazione dei principi Società ha l’individuato le società di cui revisione destinatarie delle richieste di offerta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, così come richiesto dalla normativa di riferimento, aprendo la partecipazione agli offerenti dotati di adeguata competenza ed esperienza e di strutture adeguate alla legge delega 21 giugno 2022, n. 78, in particolare revisione di quelli contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. e), che indica l’obiettivo Geox S.p.A. (di semplificazione nonché i principi cui deve ispirarsi la regolazione dei contratti di importi inferiori alle soglie europee, e lett. t), sui meccanismi di determinazione ed esclusione delle offerte anomale. Nel fissare la disciplina comune si è tenuta in particolare considerazione la regolamentazione introdotta, con riferimento al sottosoglia, dal decreto-legge n. 76 del 2020, come successivamente modificata dal decreto- legge n. 77 del 2021, connotata da misure di ampia semplificazione con connesse previsioni di maggiore trasparenza (come nella previsione ripresa nel comma 9 dell’art. 50). In considerazione del riscontrato buon esito conseguito dalla suddetta disciplina, si è infatti prevista l’estensione a regime di gran parte delle previsioni che i decreti legge richiamati dettavano con esclusivo riferimento alla fase emergenziale (limitatamente cioè all’ipotesi in cui seguito anche la “determina a contrarre Società” o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023“Geox, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020). La disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia Gruppo Geox (di elenchi e indagini di mercato e di metodi per la determinazione della soglia di anomalia delle offerteseguito anche il “Gruppo”).

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