Common use of Introduzione Clause in Contracts

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo è, senza ombra di dubbio, quella concernente il profilo causale. La causa costituisce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000.

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Samples: Research Thesis, Dottorato Di Ricerca

Introduzione. L’articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo norma in questione coniuga il principio personalistico e il dovere di solidarietà: il primo consente di affermare che la tutela delle formazioni sociali, e della famiglia, che ne costituisce, per così dire, il prototipo, si giustifica non in vista di un interesse superiore, ma in funzione della tutela dei diritti delle persone; il secondo, invece, impone il superamento di un atteggiamento meramente egoistico ed individualistico per far spazio alla condivisione dei bisogni e delle esigenze altrui97 Nella solidarietà, dunque, i diritti delle persone trovano piena realizzazione. La dimensione solidaristica, infatti, permea tutti i rapporti di rilevanza costituzionale: quelli etico sociali (la famiglia, la salute, l’istruzione),quelli economici (il lavoro e i diritti sindacali,la proprietà,l’impresa) e quelli politici (il diritto di associarsi in partiti,il diritto di voto,il dovere di contribuire alle spese dello Stato). La Costituzione italiana rafforza la dimensione solidaristica con la 97 XXXXXXXX X., voce Alimenti, in Dig. disc. priv.( Sez. civ.), aggiornamento, 2003, Utet. previsione di obblighi senza i quali la solidarietà rimarrebbe su di un piano extragiuridico. Nell'ambito della famiglia, in particolare, all’attuazione del principio in questione spetta un posto in primo piano accanto alla valorizzazione dei diritti del singolo98: è, senza ombra infatti, la solidarietà tra i membri di dubbiotale formazione sociale che alimenta la «comunione materiale e spirituale» in cui si sostanzia l'unione coniugale, quella concernente il profilo causalee caratterizza lo svolgersi delle relazioni tra genitori e figli (art. 30, I e II comma, Cost.)99. La causa costituiscefamiglia, da semprepertanto, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia rappresenta una comunità fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, ognuno dei quali è portatore di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accolloautonomi diritti soggettivi, la cui struttura tutela è condizione primaria “per la piena e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichelibera realizzazione della persona umana nell’ambito della formazione sociale “famiglia”, pur nel limite dell’esigenza di una convivenza fondata, appunto, sulla parità e solidarietà”100. Giova precisareIl principio solidaristico trova applicazione anche nella materia successoria101. In particolare, fin da orail principio in questione trova la sua massima espressione, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa successione dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000legittimari o successione necessaria102.

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Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Dei Contratti, Tesi Di Dottorato

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èIl lavoro tramite agenzia non trova ancora nel nostro Paese una precisa identità concettuale e normativa a differenza di altri ordinamenti europei. I recenti interventi del legislatore, senza ombra si pensi al d.lgs. n. 24/2012, al d.lgs. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), al c.d. decreto sviluppo e in ultimo al decreto n. 76/2013 (c.d. decreto Letta), hanno apportato numerose e significative modifiche alla disciplina della somministrazione di dubbiolavoro così come formulata dalla legge Biagi. Il d.lgs. n. 276/2003, rispondendo alle esigenze di un mutato contesto produttivo caratterizzato dalla destrutturazione dell’impresa e dal fenomeno dell’esternalizzazione aveva il pregio di superare le limitazioni esistenti per l’interposizione di prestazioni di lavoro poste dalla legge n. n. 1369/1960, che si erano rilevate anacronistiche e obsolete a regolarizzare, da un punto di vista normativo, quella concernente che era, oramai, una prassi contrattuale. Nonostante i rigidi divieti posti dalla l. n. 1369/1960, gli operatori del settore avevano dato luogo da una parte a quella che Xxxx Xxxxxx chiamava l’”economia del cespuglio”, polverizzando il profilo causalesistema produttivo e alimentando l’economia sommersa e, dall’altra parte, favorendo la nascita di pseudo- fornitori di manodopera, spesso nella forma della cooperazione spuria. La causa costituiscelegge Biagi prendendo atto di questo fenomeno fece sua l’idea di rendere la somministrazione un’importante leva di specializzazione produttiva e organizzativa, da sempredestinata a operare sia sul versante della flessibilità in entrata sia su quello della modernizzazione dell’apparato produttivo, uno degli aspetti più affascinanti mediante modelli di integrazione contrattuale tra imprese1. In realtà, è noto, che, nonostante la legge Xxxxx, il lavoro tramite agenzia è sempre stato sottoutilizzato in Italia e ciò per diverse ragioni. In primo luogo per una normativa di non facile interpretazione e in continuo mutamento. In secondo luogo per l’imponente contenzioso che si è sviluppato sull’art. 21 del decreto Biagi ove si prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”. L’ostinazione con cui parte della disciplina privatistica in materia giurisprudenza ha sanzionato agenzie e utilizzatori, ritenendo lecito l’utilizzo della somministrazione di obbligazioni lavoro solo per ragioni temporanee, ha portato le agenzie e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanoloro associazioni a rigettare l’ambizioso progetto della Xxxxx Xxxxx, per definizionedirigersi verso l’idea della piena acausalità della somministrazione. In tale contesto si sono, poi, inserite anche le recenti modifiche legislative che, introducendo sempre maggiori deroghe alla necessaria causalità della somministrazione, sembrano snaturare il progetto iniziale di estrema difficoltà tecnico giuridicatale istituto, esse diventano così come pensato nella Legge Biagi oltre a rendere ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000incerto il quadro normativo.

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Samples: Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi, Somministrazione Di Lavoro E Appalti Di Servizi

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èsentenza qui annotata affronta un problema di grande attualità, senza ombra di dubbiocui si stanno occupando molti tribu- nali italiani. Negli ultimi anni si sono verificati alcuni gravi episodi di emittenti che non sono stati in grado di onorare gli impegni assunti con gli investitori. Le princi- pali vicende di riferimento sono Argentina, quella concernente Xxxxx e Par- malat. Questi casi hanno portato alla pronuncia di di- verse sentenze, mentre numerose altre cause sono tutto- ra pendenti. Tutte queste vicende pongono con forza il problema della tutela degli investitori (1). L’esame della casistica giurisprudenziale mostra come i risparmiatori fanno valere la responsabilità non tanto degli emittenti quanto piuttosto degli intermediari finanziari (2). La sentenza in commento concerne in modo parti- colare le obbligazioni emesse da Parmalat. Il Tribunale di Milano dichiara la nullità del contratto per difetto di for- ma, con il conseguente obbligo di restituire quanto ori- ginariamente prestato. Al fine di conservare attinenza con la materia esaminata dall’autorità giudiziaria mila- nese ci si occuperà in questa nota solamente della nullità dei contratti di investimento derivante da inosservanza di forma. Il cortese lettore deve tuttavia essere consape- vole che i possibili rimedi a disposizione dell’investitore nei confronti dell’intermediario sono numerosi. A se- conda dei casi si può far valere l’annullamento del con- tratto, la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno (3). Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Milano fu- rono stipulati due distinti contratti di gestione. Il primo contratto, dell’anno 2000, era intestato ai figli dell’atto- re (anche se il padre agiva come mandatario), il secon- do, dell’anno 2002, all’attore stesso. Nel novembre 2003, un mese prima del default Parmalat (verificatosi nel dicembre 2003), il genitore sottoscrisse un nuovo contratto. Si trattava di un “contratto di cambio linea”, con il quale venne mutato il profilo causaledi rischio della ge- stione. La causa costituiscebanca comprò poi obbligazioni Parmalat, da semprestru- menti finanziari rischiosi. Nel processo si discute se il pa- dre abbia mutato il profilo di rischio del primo contrat- to, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contrattiagendo come mandatario dei figli, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa oppure del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il secon- do contratto, Xxxxxx, 0000.agendo in proprio. Nel contratto di cam-

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Samples: Gestione Di Portafogli Di Investimento, Contratti in Generale

Introduzione. La problematica Nell’affrontare il tema di ciò che nella prassi legale, assai in uso nell’oggi 1, si designa con il termine ‘escrow’ o con la locuzione ‘contratti di escrow’, in via pre- liminare, muoverei dalle parole: parole che evocano, all’evidenza, un elemento di e s t r a n e i t à all’ordinamento giuridico domestico, innestando in esso consoli- dati istituti (come sintesi di fattispecie e disciplina) stranieri. E così, in primo luogo, dal lemma ‘escrow’ che, stando al Black Law Dictio- nary (ed. 2002), designa un documento legale o una proprietà consegnata da un promittente ad una terza parte per essere tenuta da quest’ultimo per un periodo di tempo definito o fino al verificarsi di una condizione, occorsi i quali la terza parte deve consegnare il documento o la proprietà al promissario; in un senso più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èristretto, senza ombra si tratta di dubbioun conto tenuto in trust o in garanzia. Si avverte poi che si tratta di termine che, quella concernente il profilo causalecome ‘scroll’ o ‘scrawl’, è di deriva- zione normanna e francese che isola uno strumento ‘scritto’ o ‘reso per iscritto’. La causa costituisce* Questo lavoro riproduce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad con un istituto, qual è l’accolloapparato bibliografico minimo, la relazione presentata al convegno Dagli argentarii ai contratti escrow. Diritto romano e nuove pratiche notarili, tenuto il 23 giugno 2023, presso la Facoltà di Giurisprudenza ‘Sapienza’ Università di Roma. Da qui l’anda- mento colloquiale del discorso. 1 Ma a cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisarela dottrina ha dedicato, fin da oraa quanto mi consti, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generalepoca o punto riflessione: per tutti, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XXv. X.X. Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000in Contr. Impr., 2005, p. 801 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici. Cfr. anche il bel saggio di F. Xxxxx Xxxxx, Disciplina applicabile al contratto ‘escrow account’. Origine, funzione e caso concreto, in questa Rivista, 1, 2023 (online). Infine, da un canto, l’escrow agreement è definito come ‘istruzione dato alla terza parte depositario di un escrow’; FERRIe, Causa dall’altro, l’escrow contract è un accordo tra acquirente, venditore e tipo detentore dell’escrow che prevede i diritti e le respon- sabilità di ciascuno. Sempre da un punto di vista lessicale, mi pare interessante evidenziare che, in uno dei pochissimi provvedimenti giudiziari italiani in cui si parla di escrow, a fronte di un contratto prodotto nel solo testo inglese, si avverte un problema ‘ter- minologico atteso che il giudizio deve essere svolto in italiano e alcuni termini, a seconda della traduzione, potrebbero influire sulla decisione; per esempio il ter- mine escrow potrebbe indicare tanto penale che caparra, che acconto, che garan- zia, con riferimento agli istituti italiani, ma poiché le parti non danno a questo alcun significato in italiano non potrà trarsi dall’utilizzo di quel termine alcuna conclusione. Si tratta solo di somme di cui le parti chiedono di venire in possesso e pagate nell’ambito della acquisizione, non a portata a termine’ 2. Ne ricaverei, ancora in via preliminare, che: a) il fenomeno di cui stiamo parlando è un fenomeno squisitamente p a t t i - zi o; b) è un fenomeno ‘c a n g i a n t e’, nel senso che racchiude diversi regolamenti tesi a soddisfare diverse esigenze delle parti; c) tale diversità di regolamenti richiama, almeno, t i p i c i t à dei c o n t r a t - t i, collegamenti tra contratt i, aticipicità dei contratti e c o m m i s t i o n e tra contratti. Dovendo l’interprete di volta in volta, in sede di applicazione della regola o di contestazione della regola, appurarne condizioni e pre-condizioni; d) in questo, per così dire, p o l i m o r f i s m o dell’escrow, si possono tuttavia fissare alcuni profili stabili; e, cioè, e) l’escrow coinvolge (almeno) t r e p a r t i (contrattuali); f) nel conflitto, attuale o potenziale, di due parti, queste affidano il governo di quel conflitto ad un t e r z o, pre-determinandone diritti, obblighi e, così, responsabilità. Notazione, quest’ultima, in grado di giustificare, esemplarmente, il perché, nella teoria del negozio giuridicoprassi italiana, quel terzo sia (normalmente) un n o t a i o 3, se si condivide l’idea che la riserva notarile sia sistematicamente giustificata dalla funzione (anti- 2 Trib. Milano, 196625 febbraio 2013, n. 2612, in banca dati De Jure. 3 Con la l. n. 147/2013, modificata poi con la l. n. 124/2017, sono state introdotte nell’or- dinamento giuridico italiano alcune regole, eteronome, sulla predisposizione, presso un notaio, di un conto corrente dedicato a specifiche operazioni: con una funzione socio-economica non lonta- na, appunto, dall’escrow. In tema, dall’angolo visuale notarile ma con una prospettiva sistematica, v. X. Xxxxxxxx, Compravendita immobiliare e deposito del prezzo, in Consiglio Nazionale del Nota- riato, Studio n. 418-2017/C; BESSONE E ROPPOnonché X. Xxxxxxxxxxx, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese conto corrente dedicato e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causai conseguenti ob- blighi in capo al notaio, in Raccolta di scrittiConsiglio Nazionale del Notariato, MilanoStudio n. 419-2017/C; saggi, 1980; BIANCAquesti, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000entrambi reperibili all’indirizzo elettronico <xxxxx://xxxxxxxxx.xx/>.

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Samples: Escrow Agreements, Escrow Agreements

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo ècrisi dell'economia italiana affonda le sue radici nella crisi economico- finanziaria del 2007 verificatasi negli Stati Uniti, senza ombra in seguito alla quale le conseguenze furono visibili in tutta Europa e dettarono la necessità di dubbiointrodurre misure politiche per far fronte ai problemi di spesa pubblica ed occupazionali. Se infatti, quella concernente in Italia, nell'ambito pubblico, con la l. Costituzionale del 20 aprile 2012 n.1 verrà sancito l'obbligo di pareggio di bilancio, e l'ambito delle pensioni verrà riorganizzato con la l. 22 dicembre 2011, n. 214, il profilo causaleproblema occupazionale verrà arginato attraverso gli ammortizzatori sociali, e gli interventi di sostegno rispetto alla complessa situazione del mercato del lavoro saranno definiti dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 ovvero la riforma del mercato del lavoro, e successivamente dalla riforma Fornero . Tali evoluzioni normative verranno esaminate nel corso di questo studio, ponendo attenzione su di un ammortizzatore sociale in particolare, ovvero i contratti di solidarietà. Questi ultimi, regolati dalla legge n. 863 del 1984, si differenziano in difensivi ed estensivi, secondo l'obiettivo che si propongono, ed hanno come caratteristica il fatto che i lavoratori siano legati da una reciproca solidarietà, in quanto accettano di ridurre il proprio orario di lavoro e di conseguenza il proprio reddito, in nome dell'interesse comune. “Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale, che a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l’orario di lavoro a fronte del mantenimento dell’occupazione. La causa costituisceriduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori avviene al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi) - art. 1, da sempreLegge 863/84 – art. 5, Legge 236/93); oppure favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà espansivi - art. 2, Legge 863/84 -)1”. In particolare, “il contratto di solidarietà difensivo è un contratto collettivo aziendale stipulato dall'impresa con i sindacati aderenti alle Confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale2”. Nell'interesse di questo studio, risulta sicuramente doveroso volgere uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia sguardo alle esperienze di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanowelfare dei vari paesi europei, per definizionegenerare un confronto tra le diverse misure adottate e i diversi tipi di economia dei vari paesi, anche per 1xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx/Xxxxx-XXX-xxxxxxxx.xxx, consultazione del 20/06/2017 2Lezioni di diritto della previdenza sociale di Xxxxxxx Xxxxx, edizioni Cedam, 2008 comprendere quanto le misure assistenziali si siano rivelate efficaci nelle differenti esperienze e nei differenti contesti. È inoltre importante comprendere come la situazione economico sociale stia affrontando dei cambiamenti così repentini e complessi, tali da rendere utile verificare se i modelli di welfare applicati fino ad oggi non necessitino di una modernizzazione. L'evoluzione normativa dei contratti di solidarietà, che parte con l'art.1, comma 2, della legge n. 863/1984, proseguirà con l'art. 5 della legge n. 236/1993 comma 2, per arrivare alle più recenti riforme, quali l'art. 41 del d.lgs. n. 148 del 2015, ed infine il d.lgs n. 185 del 2016. Le diverse riforme, nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i contratti di solidarietà, dal momento che questo strumento era stato spesso utilizzato in misura inferiore rispetto ad altri ammortizzatori sociali; pertanto si era cercato di incentivarne l'uso attraverso misure di sostegno più corpose. Si tenterà dunque di comprendere quali siano i punti di forza e punti di debolezza dello strumento in questione, e a tal proposito risulterà interessante porlo a confronto con la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; il raffronto riguarderà gli obblighi procedurali dell'azienda, e la misura in cui, in relazione alla specifica situazione aziendale, possa convenire optare per uno dei due ammortizzatori sociali, tentando di comprendere quali aspetti abbiano reso i contratti di solidarietà più o meno appetibili rispetto all'altro istituto. In tal senso, anche un'analisi delle rispettive verifiche ispettive può chiarire la rilevanza degli obblighi procedurali in entrambi i casi, e le criticità che potrebbero far propendere alla scelta della CIGS o dei contratti di solidarietà. La parte conclusiva di questo studio si soffermerà su alcuni casi italiani di applicazione dei contratti di solidarietà in alcune realtà aziendali, per poter valutare l'importanza dell'istituto ai fini del superamento della crisi e della tutela dell'occupazione. A tale scopo verrà esaminata una ricerca compiuta da Xxxxx Xxxxxxxxxx e pubblicata dalla Xxxxxxx nella rivista Diritto delle Relazioni Industriali. Nel suddetto lavoro, viene considerato un campione di 350 contratti integrativi applicati all'interno della realtà lombarda nelle aziende del settore metalmeccanico tra il 2008 il 2013. Sarà interessante rilevare quanti dei 20 accordi concessi studiati riguardino contratti di solidarietà, e quanti invece riguardino misure differenti nell'ambito della contrattazione aziendale concessiva. Sarà così possibile individuare come la scelta della misura di sostegno sia determinata dall'esigenza di incremento di produzione, di estrema difficoltà tecnico giuridicaristrutturazione e di tutela dell'occupazione. Verrà inoltre preso in considerazione il caso pratico dell'Ifoa, esse diventano ancora per valutare l'efficacia dello strumento nello scenario di riferimento, all’interno del quale era stato necessario realizzare un accordo di solidarietà tra lavoratori dipendenti storici e i nuovi assunti a tempo indeterminato. Un'altra rilevante realtà aziendale italiana che ha beneficiato dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, è la Telecom Italia, che nel 2015 sottoscrive con le organizzazioni sindacali di categoria più ostiche allorquando attengono rilevanti un contratto di solidarietà per far fronte a 2600 esuberi. Altre aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensiva e che sono state ammesse allo sgravio previsto dall'art. 6 del d.l. n. 510/1996 e successive modifiche relative all'anno 2016, sono state: -LITOSUD S.r.l. ad Unico Socio - unità produttiva di ROMA ;-JACUZZI EUROPE SPA;-TEKNO CISALL SRL; - ELECTROLUX Italia Spa; -MONDUS SERVICE SRL -XXXXXXX & XXXXXXX MEDICAL SPA -INNSE XXXXXXX SPA -ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA -HALLEY CONSULTING SPA -GAMMASTAMP S.P.A. - NATUZZI SPA-ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Luogosano (AV) -ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA - stabilimento di Piombino (LI)3. Infine, verrà esaminato il caso Electrolux; l'azienda svedese possiede l'Italia cinque stabilimenti è un importante centro di ricerca, ma si trova ad affrontare una grave crisi già dal 2013, che riguarderà tutte le aziende produttrici di 3 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx/00000-xxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-0000-xx-xxxxxxx- ammesse-.html, consultazione del 16/06/2017 elettrodomestici italiane; tale crisi e' stata determinata dai minori costi della produzione nei paesi esteri e dell'elevato standard qualitativo che questi riuscivano a sostenere. Gli stabilimenti di Susegana (Treviso), Porcia (PN), Solaro (Milano) e Forlì, si troveranno a gestire un esubero di personale molto elevato fino al 2015; in seguito alla scadenza del 31 marzo 2013 dei due anni di Cassa Integrazione Guadagni si opterà per i contratti di solidarietà ai fini di affrontare la crisi dettata dalle negative previsioni di produzione per tutti gli stabilimenti. L'applicazione della misura di solidarietà si protrarrà per diversi anni, ed è tuttora in vigore per alcuni stabilimenti, dunque l'osservatorio su tale rilevante realtà aziendale italiana renderà possibile comprendere in quale misura i contratti di solidarietà si siano rivelati fondamentali per affrontare la crisi, e se la stessa possa considerarsi superata. Si può in conclusione affermare che l'analisi dell'evoluzione normativa dell'ammortizzatore sociale oggetto di questo studio, il confronto con le misure di sostegno e i modelli di welfare applicati nei diversi paesi europei, il confronto con l'utilizzo della Gigs e le relative criticità connesse all'applicazione dei due istituti, oltre che l'analisi dell'applicazione pratica dei contratti di solidarietà nelle più rilevanti realtà aziendali italiane, possano restituirci un quadro rappresentativo del valore di questo ammortizzatore sociale sia nel corso degli anni che nella fase più recente della crisi; inoltre, l’insieme di questi elementi può mettere in luce le eventuali problematiche legate alla scelta di questo istituto, qual è l’accolloin modo tale da ritenerle possibili punti su cui lavorare in vista di una futura riforma, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da oraal fine di rendere più appetibile per gli imprenditori questo importante strumento, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura ha permesso di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto salvaguardare migliaia di causa, in Raccolta posti di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000lavoro.

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Samples: Not Applicable

Introduzione. Il servizio di fognatura comprende essenzialmente la fase di raccolta delle acque reflue domestiche, assimilate, industriali e piovane ed il loro allontanamento dalle abitazioni verso un recapito finale. Secondo la normativa, prima della restituzione nell’ambiente, vi deve essere un trattamento depurativo, commisurato da un lato alla quantità convogliata (espressa in termini non solo volumetrici bensì anche di carico inquinante organico - ovvero BOD5) e dall’altro lato alle caratteristiche del ricettore ambientale. Di conseguenza, a seconda della “dimensione dell’agglomerato” (vedasi Paragrafo 2.5) e della matrice ambientale ricevente (acqua, suolo, sottosuolo), il servizio di depurazione dovrà rispettare i diversi dettami normativi di dimensione e natura dei trattamenti. Questi aspetti verranno approfonditi nei capitoli dedicati al servizio di depurazione ed agli agglomerati. A livello normativo, viene definito con il termine fognatura “il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da un complesso urbano le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere.” (Circolare Ministero LL. PP. n. 11633 del 7/1/1974). Le fognature si distinguono in due tipologie: miste (acque bianche e nere nei medesimi tubi) e separate (acque bianche distinte dalle acque nere, ognuna con apposite tubazioni). Nell’ATO di Brescia il S.I.I. si occupa della gestione delle fognature miste e nere, la gestione delle fognature bianche è invece ancora in capo ai Comuni. Il funzionamento delle fognature può essere a pelo libero oppure in pressione e si distinguono i tratti principali, detti “collettori” (“…quelle canalizzazioni che costituiscono l’ossatura principale della rete, che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelli ad esse direttamente addotte dai fognoli e/o caditoie”), da quelli secondari, dette “fogne” (“….quelle canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o da caditoie, convogliandole ai collettori”; (Circolare Ministero LL. PP. n. 11633 del 7/1/1974). La problematica costruzione ed il dimensionamento dei manufatti di fognatura deve rispettare gli standards costruttivi previsti dalla normativa di settore (Circolare Ministero LL.PP. n°11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”, Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 G.U. 21/02/1977 n° 48 suppl. - “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”), le diverse prescrizioni in determinate zone di particolare tutela, ad esempio le zone di rispetto delle captazioni (secondo i dettami del R.R. n. 2/2006), e adeguarsi alla normativa di tutela delle acque nel senso più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èampio del termine, senza ombra osservando prescrizioni e indicazioni più generiche ma altrettanto importanti. I Piani di dubbiosettore ne sintetizzano i dettami (ad esempio a livello regionale il vigente Piano di Tutela ed Uso delle Acque, quella concernente attualmente in fase di revisione), i quali da un lato forniscono una “traduzione” della normativa comunitaria e dall’altro offrono un ventaglio di “buone pratiche”. In questo senso, vi è il principio di privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie che separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in corpi d’acqua superficiali. Tale indicazione di carattere generale, è peraltro da valutare in relazione alle aree di risalita della falda individuate dal P.T.U.A. e alle specifiche situazioni locali, con possibile diverso approccio sotto il profilo causaledella scelta del ricettore più opportuno. La causa costituisceLe indicate soluzioni sono da applicare alle aree di ampliamento e di espansione, attualmente caratterizzate da sempreuna circolazione naturale delle acque meteoriche, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia evitando sostanziali aggravi per le reti fognarie situate a valle, e costituiscono un importante riferimento nel caso di obbligazioni e contrattiristrutturazione o rifacimento delle reti esistenti. Tuttavia, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo visti i notevoli problemi legati alla circolazione di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanoacque non contaminate nelle fognature esistenti, per definizione, è importante dedicare una parte di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura risorse umane ed economiche alle indagini ed agli interventi di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto eliminazione di causa, in Raccolta immissione di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000tali acque nelle fognature comunali.

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Samples: Infrastructure Report

Introduzione. La problematica Anche dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, ed anzi forse ancor più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èper l’effetto dell’entrata in vigore di questo, senza ombra ci si interroga sull’opportunità di dubbioredigere in forma scritta il contratto di lavoro occasionale. Molteplici sono le ragioni di tale ricorrente interrogativo. Xxx è vero, quella concernente anzitutto, che la fattispecie contrattuale in argomento trova ora la propria collocazione normativa, nel diritto positivo, all’interno dell’art. 61, comma 2, del menzionato decreto legislativo, laddove, per excludendum il profilo causale. La causa costituisce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della Legislatore stabilisce che sono sottratte alla disciplina privatistica dettata in materia di obbligazioni e contrattilavoro a progetto le prestazioni occasionali, cui raffinati giuristi appunto, vale a dire, secondo la definizione legale, i rapporti di lavoro che hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanodurata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, per definizionei quali il compenso complessivamente percepito, nello stesso anno solare di riferimento, non è superiore a cinquemila euro (sempre tenendo conto dell’identità del committente). Alla luce della scarna disposizione richiamata, dunque, deve senza dubbio ritenersi confermata la assoluta libertà di forma per la stipula del contratto di lavoro occasionale, non essendo previsti obblighi specifici in tal senso. Ciò premesso consulenti del lavoro ed avvocati, generalmente, suggeriscono ai datori di lavoro dagli stessi assistiti di non procedere alla stipula in forma scritta del contratto in argomento in primo luogo per le possibili ripercussioni processuali della attestazione, formalmente documentata, di estrema difficoltà tecnico giuridicaun “vincolo” (seppure senza vincoli) negoziale fra le parti. In seconda battuta, esse diventano ancora guardando al momento ispettivo, la prestazione di lavoro occasionale trasferita su un contratto in forma scritta viene vista tradizionalmente con sfavore da parte degli organismi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza sociale, sul presupposto (non sempre errato...) di una strutturale colleganza fra il lavoratore e il datore di lavoro/committente. D’altro canto, alla luce dell’odierna previsione dell’art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003, che ammette a certificazione anche il lavoro occasionale, si ritiene che la redazione del tipo negoziale autonomo in forma scritta ab initio, consenta più ostiche allorquando attengono agevolmente di ricorrere alla commissione preposta onde certificare il contratto. Peraltro, anche senza impegnarsi in una certificazione, pare opportuno superare le descritte perplessità e consigliare, in ogni caso, di redigere il contratto scritto, proprio nell’ottica di documentare una prestazione lavorativa caratterizzata a norma di legge, sia nell’eventualità di una ispezione, sia per far fronte ad un istitutosuccessivo contenzioso. La formula che si propone, qual è l’accolloda adeguare a seconda della concreta fattispecie negoziale, viene didatticamente descritta per punti. Il punto 1 individua e delimita l’area all’interno della quale si colloca la prestazione lavorativa del collaboratore occasionale. Il punto 2 ribadisce la natura autonoma del rapporto e l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. Il punto 3 descrive il luogo dove saranno svolte le prestazioni lavorative occasionali dedotte nel contratto. Il punto 4 dispone in ordine all’inserimento organico e al coordinamento eventuale con il personale del committente. Il punto 5 disciplina la durata del rapporto di lavoro occasionale, nei termini massimi di cui struttura all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Il punto 6 riguarda la disciplina del compenso, con riferimento all’importo, alla determinazione e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichealla corresponsione dello stesso, nei limiti stabiliti dal Legislatore. Giova precisareIl punto 7 attiene all’obbligo di riservatezza in capo al collaboratore occasionale. Il punto 8 concerne le ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto. Il punto 9 contiene la scelta di rimettere ogni contenzioso ad un collegio arbitrale. Il punto 10 riguarda la manifestazione di volontà comune alle parti di sottoporre il contratto alla procedura di certificazione di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Il punto 11, fin da orainfine, che lo studio riguarda la tutela della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa privacy del negozio giuridico, in Enccollaboratore occasionale ai sensi del D.Lgs. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000n. 196/2003.

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Samples: Contratto Di Lavoro Occasionale

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo è1.1 Il presente Capitolato disciplina il servizio di gestione della mensa e del bar della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate situata presso l’immobile di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, senza ombra 60 - Roma. Il corrispettivo per l’erogazione dei servizi mensa e bar verrà versato direttamente dai dipendenti anche a mezzo di dubbiobuoni pasto. 1.2 Con riferimento al servizio mensa, quella concernente il profilo causalepasto completo è composto da un 1° piatto, un 2° piatto, un contorno, la frutta, dolce, bevanda (6 pezzi in tutto, tipologia di menù A). E’ prevista la possibilità di erogare pasti composti da un numero di “pezzi” inferiore a 6 (vedi schema pag. 31 del Disciplinare di gara) secondo quanto segue: tipologia di menù B - n. 5 pezzi: secondo + 4 a scelta tra: primo, contorno, frutta, dolce, bevanda tipologia di menù D - n. 3 pezzi: secondo + 2 a scelta tra: primo, contorno, frutta, dolce, bevanda tipologia di menù E - n. 2 pezzi: 1 tra primo o secondo + 1 a scelta tra: contorno, frutta, dolce, bevanda Tutti i Menù sono da intendersi comprensivi del pane. La causa costituiscesocietà formulerà l’offerta economica per ciascuna tipologia di menù (A, B, C, D e E). La società si impegna ad accettare, in luogo del pagamento in denaro, i buoni pasto, concessi al personale dipendente dall'Agenzia, attualmente del valore facciale di Euro 7,00 (sette/00), sia per la fruizione del servizio mensa che del servizio bar, procurandosi gli opportuni strumenti per consentire l’utilizzo anche parziale, da sempreparte del personale, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica del buono pasto giornaliero. Si precisa che durante la validità contrattuale potrà essere necessario cambiare la società emittente il buono pasto e/o il valore facciale del buono stesso; in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati tale ipotesi la ditta sarà obbligata ad accettare i nuovi buoni pasto. 1.3 Con riferimento al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, servizio bar la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente società formulerà l’offerta economica in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa al contenuto indicato nel Disciplinare di gara (vedi pagg. 32 - 33 del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura Disciplinare di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000gara).

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Samples: Service Agreement

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èdisciplina giurisprudenziale: il di- stacco come fenomeno interpositorio. Tradizionalmente concepito come un’importante « zona franca» all’interno dell’area dell’interposizio- ne (1), senza ombra il distacco nel settore privato e` stato a lungo qualificato come fenomeno interpositorio lecito, « che comporta un cambio nell’esercizio del potere direttivo ed eventualmente disciplinare, per cui il di- pendente di dubbioun datore» di lavoro (cosiddetto distac- cante) « viene dislocato presso un altro, quella concernente con conte- stuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest’ultimo. Il datore-distaccante, tuttavia, conti- nua ad essere il profilo causaletitolare del rapporto di lavoro e soprattutto dell’obbligo retributivo e contributi- vo» (2). In assenza di una disciplina legale, introdot- ta per la prima volta dal d.lg. n. 276/2003, il distacco era stato delineato dalla giurisprudenza nei suoi trat- ti caratteristici, nella regolamentazione e nell’indivi- duazione dei requisiti costitutivi della fattispecie (3). La causa costituiscefigura era emersa dalla prassi, da sempresoprattutto nel- l’ambito del lavoro prestato all’interno di un’impre- sa di gruppo (4). Secondo l’affermazione piu` ricor- rente, uno degli aspetti più affascinanti della infatti, l’istituto trae origine e ricava la sua denominazione dalla disciplina privatistica del fenomeno in materia se- de amministrativa, nell’ambito dell’impiego statale (artt. 56 e 57, del d.p.r. 10-1-1957, n. 3) (5), che la giurisprudenza ha adattato al rapporto di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanolavoro pri- vato, per definizionefar fronte alla complessita` di alcuni rappor- ti di lavoro prestati soprattutto in strutture societarie complesse (6). Qui, con riferimento all’inquadramento sistematico generale, il distacco veniva individuato come una si- tuazione lecita di dissociazione temporanea tra il da- tore di lavoro e il soggetto che beneficia della pre- stazione, tale da escludere l’operativita` del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dalla legge n. 1369/1960, rispetto al quale il fenome- no si presentava in posizione di tendenziale incom- patibilita` (7). Lo sforzo interpretativo volto a superare tale la- tente contraddizione si e` sostanzialmente proietta- to sulla figura del distaccante, dotato, in linea con il piu` tradizionale approccio giurisprudenziale alla legge n. 1369/1960, di estrema difficoltà tecnico giuridicaautonomi requisiti di impren- ditorialita` (8). Secondo una massima ricorrente, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad quindi, il distacco o comando di un istitutolavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generaledestinatario delle pre- stazioni lavorative, si vedano DI MAJOsarebbe configurato in presen- za: della natura imprenditoriale del datore di lavoro distaccante; del suo interesse a che il lavoratore pre- stasse la propria opera presso il soggetto distaccata- rio; della temporaneita` del distacco, Causa intesa non come brevita`, ma come non definitivita`; della permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del negozio giuridicopotere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, sia del potere di determinare la cessazione del di- stacco (9). Di fatto, pero`, il ruolo decisivo nella deli- mitazione del distacco dall’area dell’interposizione illecita e` stato affidato alla nozione di interesse. Le applicazioni giurisprudenziali di tale concetto sono state tuttavia profondamente condizionate dalla va- rieta` delle situazioni emerse dalla casistica; e perfi- Garattoni, Comando, distacco e altri strumenti di mobilita` tem- poranea nel pubblico impiego tra organizzazione ed esigenze di flessibilita`, XXX, 0000, 845 ss.; Battini, Il personale, in Cassese, Trattato di diritto amministrativo, I, Milano, 2003, 520 ss.; Ales- se, « Comando (dir. pubbl.)», in Enc. giur. Xxxxxxxx., XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, XxxxxxXxxx, 0000.

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Samples: Distacco (Ordinamento Interno)

Introduzione. Il contratto telematico è un accordo, come disciplinato dall’art. 1321 c.c., in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso la rete Internet. È possibile distinguere tale categoria di contratti dal punto di vista soggettivo in contratti tra imprese (cd. Business to Business, B2B); tra imprese e consumatori (cd. Business to Consumer, B2C); tra consumatori (cd. Consumer to Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e Pubblica Amministrazione (cc.dd. Business to Administration, B2A); tra soggetti privati mediante determinate figure professionali (cd. Peer to Peer, P2P). Dal punto di vista oggettivo, invece, la distinzione trova il proprio fondamento in due teorie. Secondo la teoria della c.d. oggettivazione dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto o, addirittura, dello scambio senza accordo. La problematica teoria consensualistica sostiene la natura comunque negoziale dei contratti telematici in ragione della libertà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente tale accordo negoziale non tanto in difetto di trattative – che sono solo una fase eventuale del procedimento di formazione del contratto – ma esclusivamente del potere dell’oblato di rifiutare. Il contratto telematico può avere ad oggetto un bene materiale o un servizio tradizionale – e quindi costituire semplicemente un accordo concluso per via telematica – oppure avere ad oggetto un bene o un servizio digitale, quindi dematerializzato (software, opera letteraria, musicale, audiovisiva, etc.). Dal punto di vista sistematico, tali contratti rientrano nella categoria dei “contratti a distanza”, i quali – a seguito della Direttiva 83/2011 UE e del d.lgs. n. 21/2014 di recepimento – dovrebbero, almeno nelle intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, rappresentare una specie del più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èampio genus dei “contratti del consumatore”, senza ombra assieme ai contratti conclusi in presenza o fuori dei locali commerciali. Infatti, il nuovo Capo I (Titolo III, Parte III) – come introdotto dal d.lgs. n. 21/2014, a decorrere dal 13 giugno 2014 – viene ambiziosamente ridenominato “Dei diritti dei consumatori nei contratti” e le nuove quattro Sezioni si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore” (art. 46, comma 1°), ad esclusione del diritto di dubbiorecesso (di pentimento o ad nutum), quella concernente che ha ragione di trovare applicazione solo nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza, come strumento di tutela contro le vendite aggressive (art. 52). Tuttavia, l’art. 46, comma 2, in caso di conflitto fa salve le normative settoriali di derivazione europea e l’art. 47 esclude dall’ambito di applicazione della novella ben 13 fattispecie contrattuali nonché gli affari c.d. bagatellari, di valore inferiore (unitario o complessivo) ai 50 euro tra le medesime parti. Sotto il profilo causalenormativo, dunque, la materia dei contratti telematici è senz’altro più ampia di quella disciplinata dal Codice del Consumo, che trova una delle sue principali fonti normative nel d.lgs. La causa costituisce9 aprile 2003, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti n. 70 (di attuazione della disciplina privatistica Direttiva 2000/31/CE) in materia di obbligazioni e contratticommercio elettronico, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanorinvia il Codice del Consumo, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollogli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale consumeristica. Come anticipato, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichedisciplina è stata completata dalla Direttiva 25 ottobre 2011/83/UE 4 – recepita in Italia con d.lgs. Giova precisare21 febbraio 2014, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente n. 21 in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000vigore dal 13 giugno 2014.

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Samples: Contratto Telematico

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èAi sensi e per gli effetti del D.M. 463/98, senza ombra l’INPS (d’ora in poi, anche solo l’“Istituto”) ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di dubbioprestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficien za si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, quella concernente da cui la denominazione del Progetto: Home Care Premium, ovvero di prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili - cosiddette prestazioni prevalenti - in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’Istituto assicura, altresì, servizi di assistenza alla persona - cosiddette prestazioni integrative - chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (d’ora in poi, anche solo “ATS”) - di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia -, ovvero, nei casi di inerzia degli ATS, degli Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi. Attraverso il profilo causaleProgetto HCP, l’INPS mira a favorire la creazione di una rete che, a fronte di un’unica domanda del disabile, assicuri a quest’ultimo, mediante un unico soggetto pubblico interlocutore, la piena e completa informazione di tutte le opportunità e le tutele che la Pubblica Amministrazione, intesa come sistema articolato ma unitario, riconosce, ed eroghi tutti i servizi, nei limiti del suo bisogno, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività e di prestazioni. La causa costituiscevigente convenzione tra Comune di Venezia – Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale dei Comuni di Venezia, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni Marcon e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanoQuarto D’Altino - e l’INPS, per definizionela realizzazione del progetto Home Care Premium 2019 ai sensi dell’Avviso pubblico “Adesione al Progetto HCP 2019”, ha validità dal 01/07/2019 al 30/06/2022 e prevede in sintesi le seguenti attività: • la realizzazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di estrema difficoltà tecnico giuridicaun numero di telefono dedicato, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana sia per rendere informazioni e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridicoconsulenza familiare, in Encordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza, sia per interloquire con i referenti della Direzione Credito Welfare dell’INPS. giur. XxxxxxxxIl servizio telefonico, XXfacendosi anche parte attiva, Xxxxxxdovrà informare in merito ad ogni iniziativa, 0000opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza; FERRI, Causa • la presa in carico dei beneficiari del progetto da parte del Servizio Sociale; • la progettazione e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966la verifica dell’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione (servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale servizi e strutture a carattere extra domiciliare; prestazioni di sollievo; supporti; percorsi di integrazione scolastica); • la rendicontazione delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000rese.

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Samples: Affidamento Diretto Per La Gestione Home Care Premium

Introduzione. La problematica Il contratto di “gestione di portafogli di investimento” può dirsi ormai accreditato come schema negoziale tipico.1 Le peculiarità legate sia all’oggetto dell’attività che, soprattutto e in via decisiva, alla causa contrattuale, inducono, infatti, a ripudiare i tralatizi riferimenti al mandato e/o alla gestione fiduciaria che hanno caratterizzato i primi anni del dibattito dottrinale e le prime pronunce giurisprudenziali.2 È noto, in proposito, che la gestione bancaria di portafogli di investimento in nulla si differenzia rispetto alla gestione posta in essere da un’impresa di investimento-s.i.m. All’interno di uno statuto speciale che regola un’attività certamente riservata, il legislatore ha istituito, infatti, una parità di trattamento tra queste due tipologie di operatori abilitati.3 D’altra parte, quelle stesse peculiarità di causa e oggetto dell’attività svolta alle quali si è fatto poc’anzi cenno servono a distinguere nettamente la gestione di portafogli non solo dal mandato e dalla gestione fiduciaria ma anche dal deposito titoli in amministrazione, ossia dal contratto bancario tipico di cui all’art. 1838 c.c.4 Torna utile a comprendere le peculiarità di questo considerare che realizza l’affidamento di un patrimonio5 in vista di una gestione dinamica e diversificata,6 là dove la diversificazione attiene al contenuto dell’oggetto del contratto stesso, e quindi alle singole utilità che lo compongono. Le più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èsvariate operazioni di investimento e disinvestimento si compongono, senza ombra dunque, entro la prospettiva assiologicamente unitaria di dubbioun’amministrazione profittevole, quella concernente mentre il profilo causale“patrimônio” conserva una costante unitarietà nonostante queste ininterrotte mutazioni di struttura e dimensioni (XXXXXXXX, 1988, p. 735; COSSU, 2002-A, p. 199 ss.). La causa costituiscegiurisprudenza ha spesso fatto riferimento al mandato,7 ma invero al di là della indiscussa elasticità del 1 In questo senso, da sempregià nella disciplina previgente il Testo Unico della finanza contenuto nel d. lgs. 24 febbraio 1998, uno degli aspetti più affascinanti n. 58 (sul quale v. infra, nt. 9), Xxxxxxxx (1988, p. 698 ss.), il quale già nel quadro normativo imperniato sulla l. 23 marzo 1983, n. 77, istitutiva dei fondi comuni di investimento aperti, riteneva emerso un concetto assiologicamente autonomo di gestione patrimoniale; Carbonetti (1992, p. 106); Lener (1994, p. 3) della voce. Con riferimento alla disciplina privatistica in materia di obbligazioni attualmente vigente x. Xxxxx (2002-A, passim e contrattispec. 25 ss.); Cossu (2002-B, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza1471 ss.) della voce; Cossu (2011, p. 769 ss.); nella stessa direzione Xxxxx-Xxxxxxxx (2004, p. 373). Se le riflessioni sulla causa risultanoIn senso parzialmente diverso Xxxxx (2011, per definizionep. 927), di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura testo e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichent. Giova precisare, fin da ora24, che lo studio ribadisce l’afferenza del contratto di specie al mandato, pur tuttavia osservando che tale schema negoziale non può adeguatamente spiegare le peculiarità della causa dell’accollo conduce nella gestione di portafogli. 2 Per una casistica delle problematiche applicative emerse con riferimento alla natura del rapporto gestorio, specie in ipotesi di insolvenza del gestore- s.i.m., nel corso del primo decennio di esperienza giurisprudenziale a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generalepartire dalla l. 2 gennaio 1991, si vedano DI MAJOn. 1, Causa x. Xxxxx (2003, II, p. 303), testo e nt. 2-3. Anche nella giurisprudenza di merito più recente compaiono tralatizi riferimenti al mandato, peraltro poco utili a interpretare le obbligazioni nascenti a carico del negozio giuridicogestore dal contratto di gestione di portafogli: x. xx xxxxxx Xxxx. Xxxx, 0 marzo 2017, n. 4393, in Encxxxx://xx xxxx.xx. giurOvviamente il “ritorno all’antico” é stato provocato anche dal fatto che nella più recente definizione sintetica di gestione di portafogli che si ritrova nell’elenco dei servizi di investimento di cui all’art. Xxxxxxxx1, XXcomma 5-quinquies del testo unico della finanza (v. infra, Xxxxxxnt. 9), 0000; FERRIé ricomparso il riferimento al mandato discrezionale che caratterizza l’incarico del gestore nella gestione di portafogli (che però non é un semplice mandato, Causa come si vedrà sopra nel testo, e tipo nella teoria sta qui l’equivoco della giurisprudenza). Per la disciplina della gestione di portafogli v. infra, nt. 9. 3 Lo osservava con riferimento all’art. 2 d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, o decreto “Euro- sim” (poi abrogato dal testo unico della finanza) Xxxx (1997, I, p. 714). L’articolo in questione stabiliva infatti, al comma 1º, che “l’esercizio professionale nei confronti del negozio giuridicopubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche [...].”. Quanto al t.u.f., Milanol’art. 1, 1966; BESSONE E ROPPOcomma 1o, Il controllo sociale lett. r), inserisce nel novero dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività privatedi investimento, oltre a cura s.i.m. (rectius: imprese di Xxxxxinvestimento nel nuovo lessico del legislatore) e banche (se) autorizzate, Cassese s.i.c.a.v., società di gestione del risparmio e Rodotàintermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d. lgs. 1o settembre 1993, Genovan. 385, 1971o t.u.b. Soltanto le imprese di investimento e le banche, tuttavia, dispongono di una abilitazione generale allo svolgimento di tutti i servizi di investimento, mentre gli altri operatori sono abilitati solo rispetto ad alcune attività di intermediazione. Sul punto x. Xxxxx (2002-B, p. 76 ss.). 4 Dispone l’art. 1838, comma 1o, c.c., che ‘‘la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante’’. Sulla differenza tra la fattispecie in questione e la gestione di portafogli di investimento x. Xxxxx (2002-A, p. 148 ss.). 5 Si ha un’ipotesi di destinazione di (parte di) un patrimonio ad uno scopo: fra gli altri cfr. Xxxxxx (1996, p. 154 ss.). 6 Il t.u.b., pervero, non opera una scelta concettuale definit(iv)a tra patrimonio autonomo e patrimonio separato: sul punto v. X. Xxxxx (nt. 1), 56, testo e nt. 147. In argomento si rinvia ex pluris a Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (1968, p. 86); CARUSIBiondi (1956, La causa dei negozi giuridici p. 121 ss.). Per un’opinione che svaluta la distinzione tra l’una e l’autonomia della volontà nel diritto privato italianol’altra categoria concettuale ritenendo che sia scarsamente significativa dal punto di vista dogmatico-ricostruttivo v. Xxxx (1950, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000p. 2).

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Samples: Portfolio Management Contract

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èL’Assessorato alla Cultura e allo Sport, senza ombra con delega alla gestione delle attività rivolte alla città a misura dei bambini e delle bambine, in accordo con l’Assessorato al Turismo, qualità della vita e dialogo interreligioso, in vista del Giubileo straordinario della Misericordia del 2016, ritiene utile per i cittadini e per i turisti italiani e stranieri una guida della città indirizzata a un pubblico in età scolare recante contenuti relativi alla Roma antica e contemporanea, con racconti ed aneddoti sulla città, sulla sua storia nonché su usi, costumi, luoghi di dubbiointeresse per adulti e bambini come parchi e giardini. Pertanto, quella concernente in esecuzione delle Direttiva dell’Assessore alla Cultura e allo Sport e dell’Assessore al Turismo, qualità della vita e dialogo interreligioso n. 1 del 22 settembre 2015, prot. QD/36328/2015, al fine di produrre il profilo causale. La causa costituiscetesto di cui trattasi, da sempreil Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00186 Roma, ha la necessità di individuare un soggetto cui affidare la realizzazione, la pubblicazione, la fornitura e la distribuzione della guida per ragazzi sulla città di Roma, con edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, e di due pdf, uno degli aspetti più affascinanti per ciascuna delle due predette lingue, pronti per la stampa di opuscoli riassuntivi che saranno stampati a carico dell’Amministrazione e distribuiti gratuitamente presso i PIT (Punti Informativi Turistici) della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000città.

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Samples: Public Notice for Tender

Introduzione. Il presente documento, denominato Codice Etico (di seguito il “Codice”), esprime l’impegno di Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. ad operare nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, oltre che nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, anche in conformità a determinati principi e norme comportamentali di carattere etico. Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. (di seguito la “Società”), appartenente al gruppo Swedish Orphan Biovitrum AB, per il nome di quest’ultima e l’importanza delle sue attività, deve costruire la sua crescita su una reputazione solida e fedele a valori di onestà e correttezza in ogni processo di lavoro quotidiano. Il Codice rappresenta l’insieme dei valori perseguiti da Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. nello svolgimento della propria attività di impresa, definendo i principi ispiratori della sua condotta. Il Codice si pone come obiettivi una gestione aziendale secondo criteri di etica e di correttezza professionale e l’efficienza economica nei rapporti interni (vertice aziendale, management, dipendenti) ed esterni all’azienda (impresa e mercato), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dal consolidamento di una positiva reputazione aziendale. L’applicazione dei principi che seguono è assicurata dalla presenza all’interno della Società di procedure finalizzate ad assicurare che i dipendenti, gli organi della stessa ed i soggetti terzi che agiscono per suo conto, operino effettivamente nel rispetto dei principi etici. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo presente versione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione della rev. 2 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, in data 29/04/2019. Esso costituisce un documento ufficiale della Società ed è, senza ombra di dubbioconseguentemente, quella concernente il profilo causale. La causa costituiscevincolante, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni nei limiti delle rispettive competenze e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanofunzioni, per definizionetutti gli Organi, di estrema difficoltà tecnico giuridicai dipendenti, esse diventano ancora i consulenti, i collaboratori, gli agenti e, più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJOper tutti i terzi che agiscono per conto della Società (di seguito “i destinatari”). L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni della Società ai sensi e per gli effetti di legge. Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. pone in essere le proprie attività coerentemente alla strategia del gruppo Swedish Orphan Biovitrum AB a cui appartiene e la cui mission è quella di divenire un network globale al servizio dei pazienti, Causa del negozio giuridicopersonale sanitario e del settore farmaceutico specializzato nello sviluppo, nella promozione e nella distribuzione di prodotti orfani per il trattamento di malattie rare e prodotti e servizi che soddisfino le esigenze mediche nei casi in Enccui non esistano trattamenti medici o i trattamenti esistenti siano inadeguati. giurNell’operare al fine di realizzare questa mission di gruppo, Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. Xxxxxxxxintende alimentare un rapporto di fiducia con tutti i suoi stakeholders, XXcioè con tutti coloro (dai possessori di quote ai collaboratori, Xxxxxxdalle istituzioni ai clienti, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura dai fornitori ai partners di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, affari in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000generale) il cui apporto è essenziale per realizzare la suddetta mission.

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Samples: Codice Etico

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èNel luglio 2013, senza ombra studiosi che si occupano di dubbiovarie lingue e letterature si sono riuniti a Londra in occasione di un seminario intitolato Code-switching in Literature.1 L’obiettivo degli organizzatori era quello di incoraggiare la collaborazione tra linguisti e studiosi di letteratura xxx xxxxx di ricerca interdisciplinare che ha come oggetto la commutazione di codice (code- switching, CS) nella sua forma letteraria, ovvero la giustapposizione di due lingue in un testo teatrale, poetico o narrativo: «we broadly define CS as the juxtaposition of two languages within the same text, such as a play, poem or novel».2 Il seminario si xxxxxx sul presupposto secondo cui la commutazione di codice xxxx’oralità e nella scrittura condividono la stessa configurazione di fondo, pur riconoscendo la diversità di convenzioni e restrizioni che ne influenzano gli esiti concreti: Il paragone con l’oralità è dovuto alla stabilità raggiunta negli ultimi 50 anni dagli studi sul contatto linguistico, sul bilinguismo e sulla commutazione di codice nella lingua parlata. In riferimento all’oralità bi- o plurilingue, sono stati sviluppati numerosi modelli e teorie per spiegarne le funzioni pragmatiche e individuarne le forme grammaticali. Al contrario, l’attenzione posta alla commutazione di codice nei testi scritti, e in quelli letterari in particolare, fino a tempi relativamente recenti è stata marginale, rivolta semmai a singoli autori, generi o contesti storici e xxxxx di un quadro teorico comune. Eppure, proprio come la commutazione di codice orale permette di osservare le dinamiche che governano l’interazione delle lingue nel repertorio di un parlante, quella concernente il profilo causale. La causa costituisce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia scritta fa emergere le strutture composizionali del testo e le motivazioni sottostanti di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo chi scrive.3 Prima di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, valutare la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000.scelta terminologica succitata,4 occorre subito notare la

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Samples: Dissertation

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èIl Decreto introduce il principio della c.d. responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, senza ombra di dubbiola disciplina prevede all’art. 5, quella concernente il profilo causalecomma 1, del D. Lgs. La causa costituiscen. 231/2001 che gli enti1 possano essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da sempreesponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali” di cui all’art. 5 comma 1 lett. a2) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “soggetti sottoposti all’altrui direzione” di cui all’art. 5 comma 1 lett. b). Si specifica che, uno tuttavia, l'ente non risponde se i soggetti prima indicati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità amministrativa dell’ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Il Decreto, mediante l’irrogazione di precise sanzioni, colpisce direttamente l’ente e non solamente, come previsto invece dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.). Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta caratteri di una responsabilità c.d. “mista” con aspetti propri di una responsabilità di tipo penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è originata, ed essendo esteso all’ente il medesimo trattamento processuale riconosciuto alla persona fisica indagata o imputata nel processo penale. Il Decreto richiede ovviamente anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile al concetto di “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al paragrafo successivo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. L’ente non risponde se i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (difettando in questo caso l’interesse o vantaggio) e aggirando fraudolentemente il Modello e l’assetto organizzativo dell’ente stesso. Inoltre, la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo o l’autore del reato non sia stato identificato. Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto. In particolare, per le ipotesi di reato commesse da Soggetti Apicali, affinché l’ente benefici dell’esimente stabilita nel Decreto, è necessario che l’ente dimostri che: • sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della medesima tipologia rispetto a quello commesso; • sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’aggiornamento e sull’osservanza del Modello; 1 Art. 1, c. 2, enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 2 Possono essere qualificati come soggetti apicali i componenti degli aspetti più affascinanti organi di amministrazione e controllo dell’ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, il Direttore Generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della disciplina privatistica normativa prevenzionistica vigente in materia di obbligazioni salute e contrattisicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo sia da altri rapporti di individuarne l’essenza147natura privatistica (ad es. Se le riflessioni sulla causa risultanomandato, per definizioneagenzia, preposizione institoria, ecc.). • non vi sia stata omessa o insufficiente3 vigilanza da parte dell’Organismo stesso; • l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello4. In ipotesi di reati commessi da Soggetti Sottoposti sarà, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollocontro, la pubblica accusa a dover fornire la prova (i) che non sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire simili reati e (ii) che il verificarsi del reato sia dipeso dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali. Dunque, nel caso di Reati commessi da Soggetti Apicali, la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello darà potenzialmente luogo alla responsabilità amministrativa dell’ente. Qualora, invece, i reati presupposto siano stati commessi da Soggetti Sottoposti, l’ente si presume innocente, essendo necessario che venga provato giudizialmente che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e che l’ente non abbia vigilato adeguatamente. In tale ultimo caso, dunque, dovrà essere provato che vi è stata la cosiddetta “colpa di organizzazione in vigilando”. Un Modello è ritenuto efficace se soddisfa le seguenti esigenze: • individua le attività nel cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale ambito possono essere potenzialmente commessi i reati presupposto (cosiddetta “mappatura” delle attività privatea rischio); • prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai Reati da prevenire; • definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati; • prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a cura vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello; • introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; • prevede i canali di Xxxxxsegnalazione interni di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Relativamente a tale ultimo aspetto, Cassese il Modello deve prevedere, proprio ai sensi del citato D. Lgs. n. 24/2023 (attuativo della Direttiva UE 2019/1937), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e Rodotàil sistema disciplinare. Infine, Genovaè da ritenere che un Modello sia efficacemente attuato se prevede: • la verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso, 1971qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; CARUSI• irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello; • adeguate iniziative di informazione e formazione del personale. La Fondazione, La causa dei negozi giuridici al fine di assicurare maggiore effettività al Modello ha, altresì, predisposto internamente un proprio Sistema Disciplinare a cui si rimanda e l’autonomia della volontà di cui si dirà meglio infra. 3 Si precisa che, secondo la giurisprudenza, la vigilanza condotta dall’Organismo deve risultare anche efficace. 4 Si precisa che, secondo la giurisprudenza, devono essere tenuti in considerazione anche gli eventuali presidi organizzativi predisposti ed in vigore seppur non necessariamente richiamati nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000Modello.

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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Ex D. Lgs. N. 231/2001

Introduzione. La problematica più spinosa L’Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM) ha concluso un accordo con la SUISA riguardante l’istituto dell’accollo èil versamento dei diritti d’autore per le esecuzioni musicali e determi- nati utilizzi online da parte delle scuole di musica. L’ASSM versa alla SUISA un importo forfetario annuale. Di seguito rispondiamo alle principali domande relative ai diritti d’au- tore per le scuole di musica e riportiamo i principali punti dell’accordo ASSM-SUISA: Il termine «diritto d‘autore» descrive il diritto di compositori, senza ombra autori, ecc. di dubbiopoter decidere in merito all’utilizzo delle proprie opere. Tutte le opere che rappresentano una creazione letteraria o artistica e hanno un carat- tere individuale sono protette. Ne fanno parte in particolare opere letterarie, quella concernente il profilo causalescientifiche e altre del settore linguistico, opere musicali, opere di arte figurativa e fotografia, opere cinematografiche, visive e audiovisive (vedi art. La causa costituisce2 della Legge sui diritti d’autore). Pos- sono essere protetti dal diritto d’autore anche schizzi e parti di opere. In Svizzera le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Una società di gestione collettiva di diritti d'autore gestisce su mandato degli autori i loro diritti sulle loro opere. Si tratta di un consorzio o di un’associazione di cui fanno parte gli autori. Le società di gestione collettiva di diritti d'autore sono soggette al controllo dello Stato. In Svizzera esistono le seguenti società di gestione collettiva di diritti d'autore: SUISA, da sempreSUISSIMAGE, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni ProLitteris, SSA e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000Swissperform.

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Samples: Accordo Assm Suisa Per I Diritti d‘Autore

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èprevidenza complementare (o di secondo pilastro) è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 21 aprile 1993, senza ombra n. 124. Scopo della previdenza complementare è quello di dubbiointegrare la previdenza di base obbligatoria (o di primo pilastro). Attualmente, quella concernente la materia è regolata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e prevede un sistema di contribuzione volontaria e a capitalizzazione. Con il profilo causale. La causa costituiscemedesimo decreto legislativo 124/1993 è istituita la Covip, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contrattiun'autorità amministrativa indipendente, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati spetta il compito di regolare il mercato della previdenza complementare. Esistono quattro diversi tipi di fondi: fondi pensione negoziali (istituiti dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva), i fondi pensione aperti (gestiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare), i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti (già esistenti, cioè, al solo scopo di individuarne l’essenza14715 novembre 1992). Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridicoIl lavoratore e, in Enccaso di rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro alimentano con i propri versamenti la posizione individuale del lavoratore. giurL'ammontare delle prestazioni dipenderà, oltre che dai contributi versati, dai rendimenti netti ottenuti attraverso l'investimento sui mercati finanziari. XxxxxxxxL’adesione alla previdenza complementare è altresì incentivata da agevolazioni fiscali, XXriconosciute anche a favore dei familiari dei lavoratori che siano fiscalmente a carico. I lavoratori dipendenti, Xxxxxxentro sei mesi dall’assunzione, 0000possono, inoltre, decidere di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo al quale hanno aderito. In alternativa, possono decidere di lasciarlo presso il datore di lavoro. Ancora, essi possono non decidere nulla, nel qual caso, vale una forma di silenzio-assenso. In particolare, In particolare, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di compresenza di diverse forme pensionistiche, il datore di lavoro trasferisce il TFR al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare residuale istituita appositamente presso l'INPS (FondINPS). Infine, i lavoratori possono scegliere di decidere la destinazione del TFR in un secondo momento; FERRIin questo caso, Causa il TFR resta presso il datore di lavoro e tipo nella teoria sarà liquidato al momento della risoluzione del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura rapporto di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000lavoro.

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Samples: Position Paper

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo è, senza ombra Il Passeggero ha diritto alla prestazione del servizio di dubbio, quella concernente il profilo causale. La causa costituisce, trasporto da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica parte di NTV solo laddove sia in materia possesso di obbligazioni un valido titolo di trasporto a suo nome e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanocognome (“nominativo”) per la tratta, per definizionela data di partenza, per l’orario di estrema difficoltà tecnico giuridicapartenza e di arrivo del treno e per l’ambiente di viaggio con posto assegnato. Il Passeggero ha diritto alla prestazione dei servizi accessori previo pagamento in anticipo rispetto alla fruizione degli stessi. I titoli di trasporto consistono in una registrazione elettronica di dati resi disponibili al Passeggero sotto forma di scrittura leggibile e stampabile (promemoria del titolo di trasporto) da parte dello stesso Xxxxxxxxxx. Nelle stazioni, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono in cui sono presenti varchi di accesso ai binari, il Passeggero sarà tenuto ad esibire il promemoria del titolo di trasporto al personale di stazione preposto al controllo. Al momento dell’acquisto del titolo di trasporto, il Passeggero è tenuto a verificare immediatamente l’esattezza dei dati in esso riportati, con particolare riferimento al nominativo indicato, al prezzo corrisposto, al numero di persone, alla tratta, all’ambiente di viaggio, alla data ed orario di partenza e di arrivo del treno, nonché ai servizi accessori eventualmente acquistati. Il Passeggero ha l’obbligo di comunicare al Personale NTV presente a bordo treno il Codice Biglietto. Il Personale NTV presente a bordo treno potrà richiedere al Passeggero l’esibizione di un istitutovalido documento di identità al fine di verificare, qual è l’accolloin conformità alla normativa vigente, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichetitolarità del titolo di trasporto. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce È fatto divieto al Passeggero di salire a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura bordo treno senza un valido titolo di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000trasporto.

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Samples: Contratto Di Trasporto

Introduzione. La problematica L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito indicato con il termine Codice) ha comportato una storica riforma della materia, tradizionalmente disciplinata da norme “settoriali”, rivolte, in altre parole, a regolare separatamente i lavori, le forniture e i servizi. Si è registrato, infatti, l’intervento di una disciplina d’ampio respiro che ha dettato le regole per tutti i tipi di contratto, sia di rilevanza comunitaria (sopra soglia) sia d’interesse nazionale (sotto soglia), stipulati dalle pubbliche Amministrazioni (più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èavanti denominate P.A.), senza ombra per acquisire beni o servizi o per provvedere alla realizzazione di dubbiolavori o di opere. Tale innovazione si è verificata dopo tanti decenni di sostanziale inerzia, quella concernente interrotta da sporadiche novità normative. In verità, per quanto riguarda specificamente il profilo causalesettore dei lavori pubblici, occorre precisare che dal 1994 il legislatore ha dato inizio ad una profonda e sistematica riforma dei vari istituti, alcuni dei quali esistenti sin dal lontano 1865. con il recepimento delle varie direttive, ha spinto il legislatore nazionale ad intervenire sempre più profondamente, con la Legge n. 584/1977 e il Decreto Legislativo n. 406/1991, che hanno disciplinato gli appalti di lavori pubblici d’importo pari o superiore alla soglia d’interesse comunitario. Nel 1994, sotto lo stimolo dei fatti collegati alla vicenda conosciuta come “mani pulite”, il legislatore nazionale ha attuato un’autentica rivoluzione nel campo dei lavori pubblici, scrivendo la Legge n. 109, denominata Merloni. Da questo momento, si è assistito ad una produzione normativa frenetica, che ha ripetutamente modificato il quadro generale del sistema. La causa costituiscecitata disposizione normativa è stata, da sempreinfatti, uno degli aspetti reiteratamente modificata con numerosi interventi, tra i più affascinanti importanti dei quali si possono ricordare il Decreto Legge n. 101/1995, la Legge di conversione n. 216/1995, la Legge n. 415/1998 e la Legge n. 166/2002. Il sistema normativo creato dalla legge Xxxxxxx, e dalle sue diverse integrazioni e modificazioni, è stato completato con la pubblicazione del Regolamento sui lavori pubblici, dettato col Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che ha totalmente modificato il metodo della qualificazione delle imprese, abolendo l’Albo Nazionale Costruttori e sostituendolo con le Società Organismo di Attestazione, e con il Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato col Decreto del Ministro del Lavori Pubblici n. 145/2000. Le forniture e i servizi pubblici hanno avuto vicende meno travagliate. Entrambi questi settori hanno ricevuto regolamentazione con i Regi Decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, rispettivamente legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, che, in ogni modo, hanno disciplinato l’attività contrattuale pubblica nella sua interezza. Soltanto molti anni dopo, le forniture sono state fatte nuovamente oggetto dell’attenzione del legislatore, prima con il Decreto Legislativo n. 358/1992 (successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 402/1998) e poi con la Legge n. 573/1994, disciplinanti, rispettivamente, le forniture di rilievo comunitario e quelle in ambito esclusivamente nazionale. La regolamentazione dei servizi d’interesse comunitario è avvenuta con il Decreto Legislativo n. 157/1995, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 65/2000. Il Decreto Legislativo n. 163/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006, nel dettare una disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratticomune, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultanopur con inevitabili distinzioni, per definizionelavori, servizi e forniture, sia di rilievo comunitario sia di mero interesse nazionale, consente oggi all’operatore di poter disporre di uno strumento finalmente unico, pur nella sua ovvia complessità. Occorre precisare che questo sforzo sistematico e di semplificazione del legislatore nazionale, peraltro imposto dalla necessità di recepire nell’ordinamento interno i contenuti delle direttive CE numeri 17 (per i settori speciali) e 18 (per i settori ordinari) del 2004, non ha sicuramente esaurito il suo slancio, in quanto si attende, nel prossimo futuro, l’emanazione d’altre norme, ad integrazione di quelle dettate dal Codice: prime tra tutte quelle che saranno introdotte nell’ordinamento col nuovo regolamento di attuazione del Codice. Il presente lavoro, aggiornato al 30 giugno 2008, vorrebbe porsi come strumento, certamente non esaustivo, d’orientamento e supporto operativo per coloro che a vario titolo devono confrontarsi, particolarmente presso le amministrazioni centrali e le strutture decentrate delle Università, con una realtà sempre complessa (e “insidiosa”) come quella finalizzata all’acquisizione di servizi o prodotti, all’esecuzione di lavori o alla realizzazione di un’opera. Ci si soffermerà, pertanto, su quegli aspetti che sembrano rivestire maggior rilievo in vista delle suddette finalità. La trattazione che segue si atterrà quanto più possibile allo schema metodologico adottato dal Codice, allo scopo, ci si augura, di estrema difficoltà tecnico giuridicafacilitarne la lettura. Quando vi è l’indicazione di un articolo senza l’ulteriore specificazione del testo di legge, esse diventano ancora ci si riferisce al Codice dei contratti pubblici. Alla fine di questa introduzione ritengo doveroso esprimere il mio più ostiche allorquando attengono ad un istitutocordiale ringraziamento ai colleghi dott.ssa Xxxxx Xxxxx, qual è l’accolloResponsabile dell’Area Attività Negoziali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Università di Brescia, per i preziosi spunti tratti dai loro scritti. fattiva Un particolare ringraziamento va anche, nell’ambito dell’Università di Palermo, alla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifichepaziente, attenta ed efficace collaborazione, al sig. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxx Xxxxxxxx, XX, per il pregevole supporto informatico e all’arch. Xxxxxxxx Xxxxxx, 0000; FERRIper la cortese revisione delle bozze. Da ultimo, Causa ma non certo per importanza, desidero esprimere un deferente ringraziamento al xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Ordinario di Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali, già componente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e tipo nella teoria del negozio giuridicoPro-Rettore agli affari di edilizia universitaria, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000alla cui scienza questo lavoro deve tantissimo.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Introduzione. La problematica Nel presente manuale di buone prassi “Norme generali per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” sono recepiti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In riferimento alla vigente legislazione in materia, la concessionaria/committente, esige da tutti i soggetti (es.: dipendenti della concessionaria/committente, Imprese Appaltatrici, Imprese subappaltatrici e Lavoratori autonomi, compresi eventuali fornitori e noli a caldo, etc.) che operano in autostrada la più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èpuntuale osservanza delle istruzioni contenute nel presente documento, senza ombra ricordando che ogni violazione delle stesse può configurarsi passibile di dubbiosanzioni così come individuate e definite dalla normativa vigente. Il personale neoassunto o in cambio mansione che non abbia già maturato esperienza ad intervenire su strada in presenza di traffico veicolare dovrà (dopo essere stato adeguatamente formato ed informato) superare il periodo di addestramento di almeno due mesi in affiancamento con colleghi esperti. I datori di lavoro di tutti i soggetti che operano in autostrada, quella concernente il profilo causaleferme restando le previsioni del D.Lgs. La causa costituiscen. 81/08 e s.m.i., da sempreassicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica formazione e addestramento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di obbligazioni salute e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generale, si vedano DI MAJO, Causa del negozio giuridico, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000sicurezza.

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Samples: Concession Agreement

Introduzione. La problematica più spinosa Con l’entrata in vigore dell’art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010, il legislatore ha introdotto nel Nostro ordinamento una fattispecie contrattuale, riguardante l’istituto dell’accollo le aggregazioni di imprese, che consente alle aziende che decidono di aggregarsi di beneficiare di particolari tipologie di “agevolazioni fiscali”. Il nucleo fondamentale di tale disciplina è, senza ombra quindi, dal punto di dubbiovista imprenditoriale il beneficio economico. Ma tale utilità è stata prevista dalla legge come “ricompensa” alle forme di aggregazione che costruiscono un legame fra di esse con il fine di far “accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Ciò vuol dire che non tutti i contratti di rete possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge, quella concernente ma solo quegli accordi che siano effettivi portatori di un progetto (programma di rete) che sia al tempo stesso il profilo causalerisultato di una idea innovativa collettiva in grado da consentire ai partecipanti di arrivare ad aumentare singolarmente il loro valore sul mercato. La causa costituisceTale indicazione risulta molto chiara laddove si pone l’attenzione sulla modalità di operatività del beneficio ( sospensione d’imposta per gli utili accantonati dalle singole aziende per gli investimenti che verranno effettuati dalla rete). Il raggiungimento di questa agevolazione passa, da sempreperò, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia dalla stipulazione di obbligazioni e contrattiun atto, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo il contratto di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da orarete appunto, che lo seppur indicato in maniera puntuale dal legislatore con la legge sopra citata ha aperto grossi dubbi interpretativi ed applicativi. Questa sintetica Guida Operativa è quindi il risultato di un anno di studio della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generalee di applicazione pratica del nuovo strumento al fine di fornire alle aziende tutti i chiarimenti su chi, si vedano DI MAJOcome e quando, Causa costituire un Contratto di rete affinché sia funzionale da un lato ai retisti per il raggiungimento del negozio giuridicoprogetto e dall’altro per poter beneficiare dei vantaggi fiscali. Talune delle informazioni quivi riportate sono, quindi, in Enc. giur. Xxxxxxxxparte il risultato di risposte ai quesiti delle tante aziende che hanno chiesto consulenza in questo anno ed in parte considerazioni giuridiche riportate nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato ( Studio n.1-2011/I- approvato dalla Commissione studi d’impresa il 20 aprile 2011) riassunte in forma di indicazioni operative/consigli al fine di consentire di avere delle prime semplici informazioni da utilizzare per iniziare ad impostare, XXladdove ce ne fosse la necessità, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura un Contratto di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 0000Rete.

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Samples: Contratto Di Rete

Introduzione. La problematica più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èCosta Edutainment S.p.A. crede fermamente che sia necessario uniformarsi a comportamenti eticamente corretti, senza ombra di dubbiosia relativamente al rispetto delle leggi e degli statuti. Per questo Costa Edutainment S.p.A. sottoscrive il presente Codice, quella concernente il profilo causalein linea con quanto previsto dal D.Lgs. La causa costituisce, da sempre, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica in materia di obbligazioni e contratti, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo di individuarne l’essenza147. Se le riflessioni sulla causa risultano, per definizione, di estrema difficoltà tecnico giuridica, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istituto, qual è l’accollo, la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro che pacifiche. Giova precisare, fin da ora231/2001, che lo studio ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’attenzione alla promozione di una condotta etica si è concretizzata, innanzitutto, nella costituzione e redazione del presente documento, che è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Codice Etico è un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività di Costa Edutainment S.p.A. ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali la Società entra in contatto nel corso della causa dell’accollo conduce a conclusioni sua attività, con l’obiettivo di far sì che variano sensibilmente all’efficienza e alla serietà della medesima si accompagni anche una condotta etica. Nel redigere il Codice Etico si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite da Confindustria che ha elaborato delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare in base 147 Per approfondimenti relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla causa in generaledisciplina della responsabilità amministrativa delle società. Tali Linee Guida prevedono, tra le componenti più rilevanti del sistema di controllo, l’adozione di un Codice Etico e raccomandano che le componenti del sistema di controllo siano uniformate ad una serie di principi di cui, nella predisposizione del presente Xxxxxx, si vedano DI MAJOè tenuto conto. Il presente Codice Etico, Causa pertanto, risulta una componente fondante del negozio giuridicomodello organizzativo e del sistema di controllo adottato da Costa Edutainment S.p.A., stante il convincimento che l’etica nella conduzione del business sia alla base del successo dell’attività della Nostra Società. Questo codice di comportamento etico è distribuito a tutti i dipendenti ed integra il rispetto delle norme civili e penali cui tutti gli individui sono tenuti, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Per tale ragione sono riportati qui di seguito i concetti generali da considerare come principi fondamentali per il Nostro comportamento. Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Costa Edutainment S.p.A. in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria data 22.12.2009 ed è stato successivamente revisionato con delibera del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura Consiglio di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici Amministrazione del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 000016/2/2016.

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Samples: Codice Etico

Introduzione. La problematica Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Si tratta di una nuova e più spinosa riguardante l’istituto dell’accollo èestesa forma di responsabilità, senza ombra di dubbioche colpisce l’Ente per i reati commessi, quella concernente il profilo causale. La causa costituiscenel suo interesse o vantaggio, da sempresoggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro). Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, uno degli aspetti più affascinanti della disciplina privatistica e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (i cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di obbligazioni responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito1. Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: ciò significa che la responsabilità dell’Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e contratticoncreto dell’obiettivo. L’Ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, cui raffinati giuristi hanno dedicato studi appassionati al solo scopo dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’Ente. Tali soggetti infatti possono essere: 1 Quali la Convenzione di individuarne l’essenza147Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. ▪ soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente); ▪ soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Se le riflessioni sulla causa risultanopiù soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, per definizionema è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso. La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero dall’Ente, di estrema difficoltà tecnico giuridicaalle seguenti condizioni: ▪ il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’Ente: apicale o subordinato, esse diventano ancora più ostiche allorquando attengono ad un istitutocome sopra illustrato; ▪ l’Ente ha la propria sede principale in Italia; ▪ l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, qual è l’accollo8, 9, 10 c.p. e qualora la cui struttura e natura giudica appaiono tutt’altro legge preveda che pacifiche. Giova precisare, fin da ora, che lo studio la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della causa dell’accollo conduce a conclusioni che variano sensibilmente in base 147 Per approfondimenti sulla causa in generaleGiustizia, si vedano DI MAJO, Causa procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso; ▪ l’Ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del negozio giuridico, luogo in Enccui è stato commesso il reato. giurLa responsabilità amministrativa dell’Ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000; FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; BESSONE E ROPPO, Il controllo sociale delle attività private, a cura di Xxxxx, Cassese e Rodotà, Genova, 1971; CARUSI, La causa dei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Napoli, 1947; XXXXXX, Aspetti pratici del concetto di causa, in Raccolta di scritti, Milano, 1980; BIANCA, Diritto civile, 4, Il contratto, Xxxxxx, 000056 c.p.).

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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo