Mobilità ordinaria Clausole campione

Mobilità ordinaria. La mobilità ordinaria verrà regolamentata da appositi accordi locali.
Mobilità ordinaria. In caso di trasferimento disposto dall’Azienda a un’unità operativa più distante dalla residenza/domicilio abituale del Dipendente, rispetto all’attuale sede di lavoro vengono definiti i seguenti importi di indennità una tantum da erogare in un’unica soluzione:  Oltre 40 e fino a 55 km (A/R) - € 1.400  Oltre 55 e fino a 70 km (A/R) - € 1.600  Oltre 70 e fino a 85 km (A/R) - € 1.800  Oltre 85 e fino a 100 km (A/R) - € 2.000
Mobilità ordinaria. Fasce UBI Banca 30% importo
Mobilità ordinaria. La mobilità ordinaria fra i Presidi dell’Azienda distanti oltre i 10 Km. comprende la mobilità volontaria e la mobilità coatta ed è regolamentata come segue: I° Mobilità volontaria in occasione di copertura di posti già vacanti o che si rendano tali, la Direzione Aziendale per il tramite dell’Ufficio Personale – Settore Giuridico – attua misure di mobilità ordinaria interna per favorire le richieste del personale in servizio che voglia trasferirsi. a) il personale interessato deve presentare all’Ufficio Personale – Xxxxxxx Xxxxxxxxx – una formale domanda scritta, producendo in allegato ogni documentazione – eccezion fatta per quella riguardante il servizio reso presso l’Azienda – ritenuta utile ai fini della sua valutazione, anche mediante autocertificazione. Le domande avranno una validità illimitata; b) la graduatoria di merito, conseguente alla valutazione delle situazioni personali e di servizio del dipendente effettuata secondo i criteri ed i parametri più avanti determinati viene effettuata <<solo>> in caso di necessità fra le domande giacenti; c) Il dipendente informato della graduatoria, può prendere visione della stessa presso il competente Ufficio della modalità applicative per la valutazione della propria posizione e proporre, in presenza di accertato danneggiamento per errore o omissione, le proprie osservazioni allo stesso Ufficio; d) l’avente titolo dà conferma della disponibilità o meno alla mobilità entro 7 giorni dal ricevimento della formale comunicazione da parte dell’Ufficio preposto; scaduto il termine senza alcuna risposta lo stesso s’intende rinunciatario con annullamento della domanda; e) la mobilità può essere effettuata dallo stesso dipendente più volte con permanenza minima di anni due nel posto conseguente alla prima mobilità, salvo casi eccezionali valutati direttamente dal Direttore Generale; f) la mobilità è comunque vincolata alla idoneità alle funzioni del nuovo posto effettuatasi da parte della Direzione di Presidio; g) in caso di accertata inabilità parziale e permanente da parte di un dipendente, attraverso l’apposita Commissione per invalidità di lavoro o attraverso certificazione del medico competente, la Direzione di Presidio o i Responsabili delle Aree e Unità Operative centralizzate dovranno provvedere ad effettuare mobilità a richiesta degli interessati, per garantire l’effettuazione della prestazione (anche non strettamente connesse alla qualifica posseduta) compatibile con la sua residua capacità lavorativa; tale...
Mobilità ordinaria. 1. La mobilità ordinaria precede l'istituto del Comando e/o Distacco e l'attivazione delle procedure concorsuali. 2. In caso di posti di nuova istituzione o resisi vacanti a vario titolo, prima di procedere alla loro copertura dall’esterno, l’Amministrazione Comunale effettuerà una verifica, tra il personale dipendente, in possesso della stessa qualifica funzionale e dei titoli per il posto in questione, di eventuali situazioni di disponibilità alla copertura della stessa. 3. Qualora vi fossero più istanze per lo stesso posto si attiverà una procedura di valutazione basata sui seguenti criteri: -Anzianità di servizio nella categoria e nel profilo professionale punti 1 per anno; -Anzianità di servizio nella categoria e diverso profilo professionale punti 0,75 per anno; - Anzianità di servizio nella categoria inferiore punti 0,50 per anno. -Scuola dell’obbligo punti 1 -Scuola media superiore punti 3 -Diploma di laurea breve punti 5 -Diploma di laurea specialistica punti 8 4. In caso di parità di punteggio tra più lavoratori si applicano le regole previste per l’accesso al pubblico impiego; 5. Il personale beneficiario dell’art.3 della Legge 104/92 ha precedenza nella formulazione della graduatoria. 6. La mobilità che comporti cambiamenti nella tipologia di prestazione professionale richiesta, deve essere accompagnata da una adeguata formazione.
Mobilità ordinaria. Si è tenuta ieri la prima seduta della Commissione incaricata di esaminare le istanze di mobilità ordi- naria. In ordine alla mobilità interna alla città saranno necessari all’incirca due mesi per la conclusione dei lavori. Successivamente si passerà ad esaminare le domande relative alla mobilità nazionale. BANDO CONCORSO “500” Per quanto riguarda il bando del concorso dei 500 funzionari, la FLP ha annunciato l’intenzione di pre- sentare una diffida in riferimento all’esclusione di una riserva di posti per il personale interno ritenendo inaccettabile l’esclusione dalla procedura di concor- so del personale che da anni svolge le medesime mansioni previste dal bando con competenza e abnegazione. La nostra Organizzazione, oltre a ribadire nuova- mente l’irritualità della predisposizione del bando al di fuori della nostra Amministrazione e il carattere iniquo di un bando che, prevedendo un eccezionale livello di specializzazione, di fatto impedisce la par- tecipazione alla stragrande maggioranza dei cittadini “solamente” laureati, ha segnalato ancora una volta l’assenza all’interno dello stesso di profili xxxxxx- xxxxxxxx, pur essendo da tempo acclarata nella quasi totalità degli Uffici del Mibact l’assoluta carenza di tali professionalità. Peraltro la richiesta che la FLP aveva a suo tempo avanzato per un incontro con il Prof. Casini allo scopo di contribuire ad una stesura equilibrata dello stesso bando è caduta nel vuoto. Le scelte unilaterali che la parte politica dell’Amministrazione continua a compiere stanno determinando un gravissimo attrito nelle relazioni sindacali. Nessuno si meravigli se presto sarà necessario ricorrere a nuove eclatanti iniziative per segnalare all’opinione pubblica le criticità del settore e l’utilizzo improprio delle risorse pubbliche. Il bando sarà pubblicato a metà maggio e conterrà tutte le materie oggetto del concorso. Per la parteci- pazione non è previsto limite di età. La Commissione esaminatrice sarà composta da due professori uni- versitari e da un dirigente del Mibact in qualità di Presidente.

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  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet: