Tutele. Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo: • in considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro subordinato, l’azienda - a titolo di erogazione straordinaria - si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso; • nel caso di malattia o infortunio, che costituisca motivo di impedimento allo svolgimento dell’incarico di cui al contratto, l'agente dovrà comunicare per iscritto alla Banca la sussistenza di tale impedimento, al solo fine di attivare le previsioni di cui al presente articolo. In caso di malattia o infortunio il rapporto di cui al contratto resterà sospeso per un periodo non superiore a otto mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che durante tale periodo la Banca si asterrà dal procedere al recesso del rapporto, fermo restando il diritto della stessa a gestire direttamente i clienti assegnati all'agente o di assegnarli ad altri agenti. Decorso tale periodo, la Banca potrà recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso. Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso di gravidanza e puerperio dell'agente, ma in tale ipotesi il rapporto potrà restare sospeso per un periodo non superiore a nove mesi. In caso di sospensione dell'attività di agente dovuta a gravidanza e puerperio, ovvero di assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, sarà corrisposto a richiesta dell'agente per un massimo di 5 mesi, l'importo maggiore rilevato mensilmente tra: o le provigioni dovute; o un anticipo pari al 20% mensile di quanto erogato nell'ultimo mese in cui ha svolto l'Incarico. Detto anticipo potrà essere recuperato, a richiesta della Banca, all'atto della cessazione del rapporto di cui al contratto. Nei casi di provvedimenti di sospensione comunicati dall'Autorità di Xxxxxxxxx non saranno corrisposte le provvigioni.
Tutele. Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo: • In considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale, l’azienda si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso, a titolo di erogazione straordinaria ● in caso di sospensione dell’attività di consulente finanziario dovuta a maternità o ad assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, a richiesta della lavoratrice/lavoratore, sarà corrisposto, per un massimo di 5 mesi, un anticipo sulle provvigioni pari al 20% mensile di quanto erogato nell’ultimo mese lavorato, da recuperare, a richiesta dell’azienda, alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo.
Tutele. Le Parti richiamano quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo 08/02/2017 in tema di tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni e responsabilità civile verso terzi.
Tutele. 75. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ambiente di lavoro - Le parti, nella consapevolezza della rilevanza che le tematiche della sicurezza confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano nell’elaborazione e attuazione di tutte le mi- sure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di preve n- zione. Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omis- sioni. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione col- lettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi di- rettamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti du- rante il lavoro.
Tutele. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO • SOSTEGNO AI LAVORATORI IMMIGRATI • SOSTEGNO AI LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI • PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ • TUTELA DELLA MATERNITA’ • CONGEDO PER MATRIMONIO • DIRITTO ALLO STUDIO • CONTRASTO AL MOBBING • FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA • ORGANISMO BILATERALE ITALIANO LAVORO – OBIL • ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE – OPAN • PREVIDENZA COMPLEMENTARE • ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA • PATRONATI • CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE • ACCESSO AL CREDITO • SVILUPPO DEI SERVIZI PER I LAVORATORI E PER LE IMPRESE Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'OBIL ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003. Per il finanziamento delle attività e dei servizi previsti dall'OBIL in relazione al CCNL è fissato un versamento nella misura complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui a carico dei lavoratori da versare mensilmente (10,00 euro mensili per 12 mensilità) tramite Modello di Pagamento Unificato F24 riportando la causale “OBIL” da apporre nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l’OBIL sono i seguenti:
Tutele. Il lavoratore in regime di XXX ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa che sono state individuate dal Dirigente/Responsabile. Si applicano le norme dettate in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni del d.lgs. n. 81/2018 e della legge n. 81/2017. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni sulle eventuali situazioni di rischio e curare un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Tutele. Se previste per la legge vigente a favore del lavoratore occasionale nel caso di a) malattia o infortunio, b) gra- vidanza, c) indennità di maternità e di xxxxx- za ospedaliera ed assegni al nucleo familiare,
d) indennità giornaliera di malattia e di con- gedo parentale, e) indennità una tantum in caso di fine lavoro, f) processo del lavoro,
g) salute e sicurezza: si applicano le norme del d.lgs. 81/08, che ha sostituito il d.lgs. 626/94, quando il lavoratore occasionale si rechi nel luoghi di lavoro del committente.
Tutele. Obblighi delle Parti (art. 41) Disconnessione (art. 44)
Tutele. Con riguardo alla mobilità territoriale derivante da trasferimenti, nel periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, che non comporti un avvicinamento, il comprovato preventivo consenso, attestato da comunicazione aziendale con riscontro del lavoratore/lavoratrice su apposita modulistica, sarà necessario – oltre che nei casi previsti dal CCNL e dalla normativa vigente – anche da parte del personale, che si trovi nelle seguenti condizioni: - lavoratrici in stato di gravidanza; - genitori/affidatari con figli e/o equiparati di età inferiore a 2 anni; se entrambi i genitori sono dipendenti del Gruppo Bper il preventivo consenso deve essere richiesto solo ad uno dei due a scelta dei dipendenti; - lavoratrici/affidatarie con figli e/o equiparati di età pari o superiore a 2 anni e fino a 3 anni di età; - lavoratori separati/divorziati/single/affidatari con figli e/o equiparati di età pari o superiore a 2 anni e fino a 3 anni di età; se entrambi i genitori sono dipendenti del Gruppo BPER il preventivo consenso deve essere richiesto solo ad uno dei due a scelta dei dipendenti; - lavoratrici/affidatarie con figli e/o equiparati di età superiore ai 3 anni e fino agli 8 anni, il cui trasferimento comporti una percorrenza uguale o maggiore a 30 km a tratta, calcolata secondo quanto previsto al punto 4 del presente articolo; - lavoratori separati/divorziati/single/affidatari con figli e/o equiparati di età superiore ai 3 anni e fino agli 8 anni, il cui trasferimento comporti una percorrenza uguale o maggiore a 30 km a tratta, calcolata secondo quanto previsto al punto 4 del presente articolo; se entrambi i genitori sono dipendenti del Gruppo BPER il preventivo consenso deve essere richiesto solo ad uno dei due a scelta dei dipendenti; - genitori titolari di assegno aziendale per figli portatori di handicap o comunque con certificazione di invalidità superiore al 70% e/o con riconoscimento di L.104/92 per i figli; - portatori di handicap e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92); - genitori o familiari che assistano un parente o affine entro il secondo grado (terzo, laddove ne sussistano i requisiti) portatore di handicap grave e come tale riconosciuto dalla vigente normativa (L. 104/92); - lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale se il trasferimento è ad una distanza superiore ai 25 km (tratta). Se a seguito di eccezionali esigenze di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assenza di unità produttiva nel raggio di 2...