Modalità di corresponsione della retribuzione Clausole campione

Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente. 2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1. 2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. 2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 32 e 77, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 81 - Inizio e fine del lavoro
Modalità di corresponsione della retribuzione. I. Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consue- tudini dell’Azienda, mediante busta o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenu- te con l’indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono. II. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonché sulla qualità della moneta, dovrà esse- re fatto all’atto del pagamento. III. Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere conte- stati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione. IV. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, al lavoratore sarà corrisposta la parte di retribu- zione non contestata. X. Xxxxxxx l’Azienda ne ritardi di oltre 10 giorni l’erogazione rispet- to al normale periodo di paga decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facol- tà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione delle indennità di anzianità e di mancato preavviso.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per xxxxx, per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto all’ art. 87, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 47, escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo. b) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alle retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo operaio): ore contrattuali del mese Per ore contrattuali si intendono quelle lavorative o retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere. In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane, come previsto al primo comma dell’art. 35, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all’orario di quaranta ore settimanali; pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 20 del mese successivo a quello corrente per la parte di retribu- zione di cui al precedente punto 1.1 e alle lettere c) e d) del precedente punto 1.2. La retribuzione di cui al precedente punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo. Le aziende che per effetto di quanto previsto ai due ca- poversi precedenti, modifichino le modalità di correspon- sione in atto alla data di stipula del presente CCNL, ne daranno comunicazione ai propri dipendenti entro 60 giorni dalla data medesima. La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 di- cembre di ogni anno. La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno. Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retribuzione.
Modalità di corresponsione della retribuzione. Al fine di evitare fenomeni di “caporalato” e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene che: 1. le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati saranno il bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la “tracciabilità” del pagamento stesso; 2. per le imprese inquadrate nel settore edile, fino al completamento della messa in rete delle Casse edili del sistema CNCE, l’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza del personale operaio dovrà avvenire a partire dal primo giorno di lavoro, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell’applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06. La dichiarazione a verbale allegata, sottoscritta dalle XX.XX. di categoria e da Assimpredil Ance, con l’adesione delle Associazioni Provinciali dell’Artigianato, costituisce parte integrante del presente Protocollo. 3. Il Tavolo paritetico permanente (TPP) di cui all’art. 7, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, procederà alla verifica degli effetti dei contenuti del precedente comma 2.
Modalità di corresponsione della retribuzione. ART. 80 (Periodo di addestramento)
Modalità di corresponsione della retribuzione. Per gli operai a tempo indeterminato, la corresponsione dei salario deve avvenire, posticipatamente, alla fine di ogni mese. Alla stessa data devono essere liquidati i compensi loro spettanti per eventuali prestazioni eccedenti le normali, fornite nel corso del mese (ore straordinarie, ecc.). Per gli operai a tempo determinato la retribuzione deve avvenire normalmente a fine settimana o a fine quindicina o a fine mese, e per periodi più brevi, quando l’operaio non abbia lavorato per un’intera settimana. All’atto della corresponsione della paga verranno liquidate e pagate le ore straordinarie eseguite ed eventuali altre spettanze. A decorrere dal 2009, in adeguamento a quanto previsto dall’art. 48 CCNL del 6 luglio 2006, la quattordicesima mensilità sarà corrisposta ad aprile e sarà pari ai dodicesimi effettivamente maturati in base ai mesi di servizio prestati al 30 aprile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la stessa azienda. Le parti hanno concordato che per il personale già in forza nel 2008, il quale ad aprile 2008 ha percepito la 14°mensilità per il periodo g ennaio- dicembre 2008, ad aprile 2009 saranno corrisposti 4/12 di 14° mensilità, in modo tale che ad aprile 2010 percepiranno l’intera mensilità aggiuntiva che copre il periodo maggio 2009- aprile 2010.
Modalità di corresponsione della retribuzione. La normale retribuzione agli operai sarà corrisposta mensilmente in ragione delle giornate lavorate e, nell'ambito delle giornate, in ragione delle ore lavorate. Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l'intera retribuzione mensile; questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per festività, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre assenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonché le festività, le ferie, i permessi retribuiti, con l'esclusione soltanto delle festività cadenti di domenica o nel giorno di riposo compensativo per quei lavoratori che prestano la loro opera di domenica. Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopra indicate, verrà detratta una quota pari ad un 174mo della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate.