Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto di appalto è stipulato a misura. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.
7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento.
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sul- la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumen- to o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti pro- gettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia nego- ziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a cor- po, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già prev...
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 1 del presente capitolato e redatto mediante scrittura privata ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed in modalità elettronica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L’importo ribassato dei lavori “a corpo”, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri della manodopera ed oneri per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.
3. Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell’offerta “a corpo” da parte dell’aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. L’offerta determinata sul Computo metrico estimativo, redatta dall’Aggiudicatario in sede di gara è vincolante esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, e che siano estranee ai lavori “a corpo” già previsti.
5. I lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d...
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 163/06 e del D lgs 152/08, del DPR 5/10/2010 n.207 (d’ora in poi Reg. n. 207/10).
2. La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell’offerta.
3. La stipulazione del contratto, per le motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, non impegna l’Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l’Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l’importo dei lavori di manutenzione dei porti stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall’Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Possono essere ordinate dall’Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli “Ordini d’intervento”.
Modalità di stipulazione del contratto. Il contratto sarà stipulato A CORPO. L’importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza, quando questo sia previsto per legge. L’importo del contratto può variare nei limiti di cui all’articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/10. L’importo contrattuale è determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131,comma 3, del D.lgs. 163/2006. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza (laddove previsti). L’importo del contratto può variare nei limiti di cui all’articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e s.m.i. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/10.
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa vigente. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di stipulazione del contratto. 6 Art. 4. Categorie dei lavori 6
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Modalità di stipulazione del contratto. 9 Art. 4 - Prezziario di riferimento - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 9
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.