Motivazioni Clausole campione

Motivazioni. Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di mascherine FFP3, appare legittimo e necessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Oggetto del contratto esecutivo è la fornitura di n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di un prezzo unitario di euro 0,188 (zero/188) oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di stipula al giorno 27 settembre 2023, data di scadenza dell’accordo quadro. La normativa vigente in materia di appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 44 del 13 novembre 2018
Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. C...
Motivazioni. La presente iniziativa è stata classificata da AgID come acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica nell’ambito Piano Triennale ICT di AgID ai sensi del art. 1 commi 513, 514 e 514bis della Legge n. 208/2015 e s.m.i. apportate dalla Legge n. 232/2016. La gara è stata suddivisa in due lotti funzionali distinti, trattandosi di merceologie diverse, al fine di ottimizzare l’erogazione della fornitura e supportare al meglio la governance complessiva del sistema informativo. In considerazione della natura dell’oggetto contrattuale dei rispettivi lotti che mira ad una logica di controllo e coordinamento tra chi eseguirà i servizi di supporto e chi eseguirà i servizi di natura prettamente informatica, si introduce il vincolo di partecipazione mutuamente esclusiva. I servizi di natura infrastrutturale verranno erogati al di fuori della presente procedura tramite accordo di servizio con soggetto esterno. Non è prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto l’iniziativa ha ad oggetto attività svolte principalmente presso il fornitore o presso le sedi del Ministero della Salute a Roma. In deroga alla versione delle Linee Guida n. 6 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, in linea con la posizione espressa dall’AGCM con la segnalazione n. AS1473, pubblicata sul Bollettino n. 6 del 19.2.2018 e del documento di revisione delle medesime Linee Guida recentemente inviato dall’ANAC al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere di competenza, Consip valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Motivazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti la presente procedura giacché le prestazioni oggetto del contratto (acquisto di licenze software e relativa manutenzione) costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico. Trattandosi di fornitura di beni immateriali e non essendo previsti servizi a valore aggiunto, la suddivisione non è necessaria e potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
Motivazioni. L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso. L’articolo 7, comma 5, del decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione e l’individuazione, rispettivamente, delle modalità di applicazione del regime e dell’ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per i controlli e le attività relative allo stesso. A tale riguardo, in applicazione dell’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto sabilito all’articolo 1, comma 3, lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l’ufficio Cooperative compliance della Direzione Centrale Accertamento la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto. La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in m...
Motivazioni. Il presente provvedimento, che completa i contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, è emanato per ripartire tra diverse articolazioni dell’Agenzia delle Entrate la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (istanze di “Patent Box”). In considerazione dell’elevato numero di istanze presentate successivamente all’emanazione del provvedimento tale ripartizione è attuata per consentire una gestione più efficiente delle procedure connesse alle istanze medesime. In particolare, la competenza alla gestione delle istanze nonché la sottoscrizione degli accordi preventivi connessi all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuita a specifiche articolazioni dell’Agenzia delle entrate, individuate con il presente provvedimento nella Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, nelle Direzioni Regionali e nelle Direzioni provinciali di Bolzano e Trento. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; Legge 23 dicembre 2014 n. 190 articolo 1, commi da 37 a 45; Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, articolo 5; Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell'articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Motivazioni. Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. L’approvazione del nuovo modello RLI si rende necessaria per recepire le disposizioni normative e le indicazioni di prassi pubblicate dopo l’approvazione del precedente modello, nonché per tener conto delle esigenze manifestate dagli operatori che utilizzano tale modello. Con il presente provvedimento vengono approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nel modello RLI. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Motivazioni. − Si tratta di un contratto di rinnovo di manutenzione e non di acquisto ex novo di SW. Sulla piattaforma SAP-BO, è stato effettuato un elevato numero di personalizzazioni non sempre ottenibili in modo standard tramite parametrizzazioni utente, con la conseguenza che i prodotti di cui è richiesto il rinnovo non utilizzano versioni standard. Tali parametrizzazioni e l’elevato numero di reportistica ad hoc per ciascuna fascia di utenza rendono non economico il trasferimento/rifacimento verso altre piattaforme. Inoltre non sono al momento disponibili SW in riuso che possano sostituire i prodotti proprietari ad oggi utilizzati come consigliato nelle linee guida AGID. − Il 24 settembre 2019 è stato pubblicato il questionario di consultazione del mercato, volto ad acquisire informazioni relative al rinnovo oggetto della presente procedura, nonché informazioni relative al rinnovo di analoghi servizi su ulteriori prodotti SAP in uso presso Sogei. − A seguito di tale pubblicazione e dei successivi incontri tenuti con SAP e con Italware, attuale fornitore dei servizi relativi ai Sistemi conoscitivi basati SAP-BO, sono state acquisite le seguenti dichiarazioni: • Dichiarazione, rilasciata da Italware S.r.l. il 27/11/2019 (Prot. 44125), di possesso di diritti di esclusiva per la prestazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva per la “SOLUZIONE APPLICATIVA PER AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE” basata sui prodotti SAP-BO e utilizzata dai Sistemi Conoscitivi SAP Business Objects della Pubblica Amministrazione Centrale, in particolare dai Sistemi Conoscitivi SAP Business Objects di Sogei S.p.A. e di Consip S.p.A., in ragione della modalità OEM/ISV tramite la quale sono state acquisite le licenze dei prodotti SAP- BusinessObjects; • Dichiarazione, rilasciata il 26/11/2019 (Prot. 45424) da Business Objects Software Limited (controllata di proprietà di SAP SE di cui fa parte la divisione OEM), che afferma che Italware, nell’ambito dell’OEM License Agreement, è autorizzata a commercializzare e distribuire prodotti SAP ai suoi utenti finali solo integrati come parti di propri prodotti e che il Partner è l’unico responsabile della fornitura dei servizi di manutenzione agli utenti finali di tali prodotti bundled. − È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015.
Motivazioni. Con la presente procedura si intende aderire alla Convenzione “Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement 8 – Lotto 1” al fine di rinnovare il parco di prodotti client e server di tecnologia Microsoft, ausilio della produttività del personale aziendale Consip. Fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip “Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement 8 – Lotto 1” NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO Telecom Italia S.p.A.
Motivazioni. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, non sussistendo elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti.