Motivazioni Clausole campione

Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal DM n. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura). Il presente provvedimento definisce le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre che descrivere i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso. Le regole tecniche definite nel presente provvedimento assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, previste dall’articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed effettuate a partire dal 1° luglio 2018. C...
Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per ...
Motivazioni. La presente iniziativa è stata classificata da AgID come acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica nell’ambito Piano Triennale ICT di AgID ai sensi del art. 1 commi 513, 514 e 514bis della Legge n. 208/2015 e s.m.i. apportate dalla Legge n. 232/2016. La gara è stata suddivisa in due lotti funzionali distinti, trattandosi di merceologie diverse, al fine di ottimizzare l’erogazione della fornitura e supportare al meglio la governance complessiva del sistema informativo. In considerazione della natura dell’oggetto contrattuale dei rispettivi lotti che mira ad una logica di controllo e coordinamento tra chi eseguirà i servizi di supporto e chi eseguirà i servizi di natura prettamente informatica, si introduce il vincolo di partecipazione mutuamente esclusiva. I servizi di natura infrastrutturale verranno erogati al di fuori della presente procedura tramite accordo di servizio con soggetto esterno. Non è prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto l’iniziativa ha ad oggetto attività svolte principalmente presso il fornitore o presso le sedi del Ministero della Salute a Roma. In deroga alla versione delle Linee Guida n. 6 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, in linea con la posizione espressa dall’AGCM con la segnalazione n. AS1473, pubblicata sul Bollettino n. 6 del 19.2.2018 e del documento di revisione delle medesime Linee Guida recentemente inviato dall’ANAC al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere di competenza, Consip valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Motivazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti la presente procedura giacché le prestazioni oggetto del contratto (acquisto di licenze software e relativa manutenzione) costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico. Trattandosi di fornitura di beni immateriali e non essendo previsti servizi a valore aggiunto, la suddivisione non è necessaria e potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
Motivazioni. La Direzione regionale della Lombardia ha in dotazione 5 multifunzione a colori RICOH AFICIO AF MPC 2500 PS, acquistate nel 2007. L’utilizzo sia per la funzione di fotoriproduzione che di stampa ha condotto le suddette macchine ad una condizione di notevole logorio, che potrebbe creare situazione di guasti difficilmente gestibili. Poiché tali multifunzione sono in dotazione ad uffici che necessitano della costante disponibilità delle funzioni di stampa e fotoriproduzione a colori (centro stampa, segreteria del Direttore Regionale, ecc.), si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una loro sostituzione in via precauzionale. La sostituzione presenta notevoli vantaggi anche sotto il profilo economico, in quanto a fine del mese di febbraio 2019 è stata attivata la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”, nell’ambito della quale il lotto dedicato alle multifunzione a colori presenta prezzi di approvvigionamento estremamente favorevoli ( notevolmente inferiori ai prezzi delle precedenti convenzioni Consip per prodotti di analoghe caratteristiche, i quali rendevano economicamente vantaggiosa l’opzione rappresentata dalla prosecuzione dell’utilizzo delle multifunzione di proprietà, in quanto i medesimi erano notevolmente superiori ai costi di approvvigionamento del servizio di manutenzione e del materiale di consumo). Considerate le motivazioni sopra addotte, si rende necessario procedere alla formalizzazione di un ordine di noleggio in convenzione Consip del suddetto numero di macchine. Sulla base delle previsioni di utilizzo, si è ritenuto opportuno scegliere il modello di multifunzione a colori KYOCERA modello TASKalfa 4052ci, il cui canone trimestrale (comprensivo del dispositivo opzionale di finitura con pinzatura) è pari ad euro 153,47 (centocinquantatre/47) oltre I.V.A, per un periodo di utilizzo pari a 60 (sessanta) mesi. Pertanto, l’affidatario della fornitura in oggetto è KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A., Partita I.V.A. 02973040963, Codice Fiscale 01788080156, avente sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 00, aggiudicataria del Lotto 5 “Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni” della convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 30”. Il valore complessivo del contratto è pari ad euro 15.347,00 (quindicimilatrecentoquarantasette/00) oltre I.V.A., e pertanto rientra nelle competenze di spesa del funzionario delegato dal Dirigente ad interim dell...
Motivazioni. L’articolo 1, comma 1101, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo. In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative per il pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter); Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (artt. 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169); Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (art. 1 comma 1101); Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX
Motivazioni. − Si tratta di un contratto di rinnovo di manutenzione e non di acquisto ex novo di SW. Sulla piattaforma SAP-BO, è stato effettuato un elevato numero di personalizzazioni non sempre ottenibili in modo standard tramite parametrizzazioni utente, con la conseguenza che i prodotti di cui è richiesto il rinnovo non utilizzano versioni standard. Tali parametrizzazioni e l’elevato numero di reportistica ad hoc per ciascuna fascia di utenza rendono non economico il trasferimento/rifacimento verso altre piattaforme. Inoltre non sono al momento disponibili SW in riuso che possano sostituire i prodotti proprietari ad oggi utilizzati come consigliato nelle linee guida AGID. − Il 24 settembre 2019 è stato pubblicato il questionario di consultazione del mercato, volto ad acquisire informazioni relative al rinnovo oggetto della presente procedura, nonché informazioni relative al rinnovo di analoghi servizi su ulteriori prodotti SAP in uso presso Sogei. − A seguito di tale pubblicazione e dei successivi incontri tenuti con SAP e con Italware, attuale fornitore dei servizi relativi ai Sistemi conoscitivi basati SAP-BO, sono state acquisite le seguenti dichiarazioni: • Dichiarazione, rilasciata da Italware S.r.l. il 27/11/2019 (Prot. 44125), di possesso di diritti di esclusiva per la prestazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva per la “SOLUZIONE APPLICATIVA PER AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE” basata sui prodotti SAP-BO e utilizzata dai Sistemi Conoscitivi SAP Business Objects della Pubblica Amministrazione Centrale, in particolare dai Sistemi Conoscitivi SAP Business Objects di Sogei S.p.A. e di Consip S.p.A., in ragione della modalità OEM/ISV tramite la quale sono state acquisite le licenze dei prodotti SAP- BusinessObjects; • Dichiarazione, rilasciata il 26/11/2019 (Prot. 45424) da Business Objects Software Limited (controllata di proprietà di SAP SE di cui fa parte la divisione OEM), che afferma che Italware, nell’ambito dell’OEM License Agreement, è autorizzata a commercializzare e distribuire prodotti SAP ai suoi utenti finali solo integrati come parti di propri prodotti e che il Partner è l’unico responsabile della fornitura dei servizi di manutenzione agli utenti finali di tali prodotti bundled. − È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015.
Motivazioni. Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. L’approvazione del nuovo modello RLI si rende necessaria per recepire le disposizioni normative e le indicazioni di prassi pubblicate dopo l’approvazione del precedente modello, nonché per tener conto delle esigenze manifestate dagli operatori che utilizzano tale modello. Con il presente provvedimento vengono approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nel modello RLI. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Motivazioni. L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
Motivazioni. Non si prevede la ripartizione in lotti geografici in quanto la struttura dell’Accordo Quadro Multi-aggiudicatario (con appalti specifici scelti sulla base del miglior offerente sulle province di interesse) consente l’affidamento a diversi operatori sulla base della convenienza territoriale. - Non si prevedono lotti funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni per la loro unicità non sono scindibili.