Norma programmatica Clausole campione

Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 come modificata dalla legge n. 335/95 e successive integrazioni e o modificazioni, in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire entro tre mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti in materia. Le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali, in relazione all’adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi nazionali, tesi ad evitare l’insorgenza di crisi aziendali. Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendale denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (n. 223/91) durante il periodo di vigenza del presente contratto.
Norma programmatica. Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
Norma programmatica. Le parti, pur prendendo atto che nell’art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l’istituto del part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di affrontare il problema dell’utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulta comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta.
Norma programmatica. 1. Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere la deferibilità delle controversie individuali in materia di classificazione a collegi di conciliazione e a collegi arbitrali stabili ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere regole più flessibili, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, in favore degli enti che presentano condizioni di gestione economica e finanziaria coerenti con parametri di riferimento predeterminati ed accertati in sede di consuntivo dell'esercizio finanziario o che, pur non presentando pienamente tali condizioni, abbiano comunque conseguito un significativo avvicinamento ai predetti parametri.
Norma programmatica. 1. Le Amministrazioni promuovono ogni utile azione atta a favorire l'allineamento delle situazioni in essere alle percentuali di cui all'art. 086 comma 4 anche al fine di garantire la più ampia fruibilità delle previsioni contenute nel contratto.
Norma programmatica. 1. Le parti concordano sull'opportunità che le Amministrazioni di Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta gestione. 2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1999 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
Norma programmatica. 1. Le parti concordano sull’opportunità che l’amministrazione verifichi possibili soluzioni tecniche al fine di pervenire a forme di copertura assicurativa a favore del personale operativo, in particolare per quello infortunato sul lavoro o affetto da malattie comunque riconosciute dipendenti da motivi di servizio. 2. A tale scopo dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare - oltre alle risorse della contrattazione integrativa - anche gli stanziamenti messi a disposizione dell’amministrazione tramite gli enti di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del Fuoco. 3. Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 31 maggio 2000 per valutare gli esiti dell’accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie. Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di specifiche istruzioni e prassi, svolgono operazioni e lavori qualificati richiedenti specifiche capacità e conoscenze tecniche; ovvero lavoratori che svolgono attività ausiliarie. Tale area prevede due posizioni economiche.
Norma programmatica. 1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l’anno scolastico 2004-05, saranno impiegate con le modalità da definirsi in una sequenza contrattuale da aprirsi entro 60 giorni dalla certificazione delle risorse stesse. Collaboratore 1 2 Coordinatore Direttori dei Docente scuola Docente Docente laureato Collaboratore Assistenti servizi generali Docente scuola scolastico scolastico amministrativi amministrativo e ed xxx.xx e materna ed diplomato istituti media istituti sec. II dei servizi tecnico amministrativi elementare sec. II grado grado da 0 a 2 22,92 23,51 25,68 29,36 33,95 33,64 33,64 36,51 36,51 da 3 a 8 23,37 23,94 26,26 30,16 34,94 34,55 34,55 37,52 38,58 da 9 a 14 24,98 25,55 28,32 32,60 38,00 37,35 37,35 40,82 41,89 da 15 a 20 26,49 27,05 30,27 35,46 41,58 40,62 40,62 44,61 45,98 da 21 a 27 27,97 28,58 32,23 38,23 45,40 43,79 45,35 48,29 51,18 da 28 a 34 29,09 29,67 33,63 40,96 49,33 46,92 48,46 51,91 54,58 da 35 29,87 30,47 34,70 43,00 53,15 49,26 50,81 54,58 57,30 AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità) 1 Collaboratore Collaboratore Assistenti 2 Coordinatore Direttori dei Docente scuola Docente Docente scuola Docente laureato scolastico scolastico amministrativi amministrativo e servizi generali materna ed diplomato istituti media istituti sec. II dei servizi tecnico ed xxx.xx elementare sec. II grado grado da 0 a 2 29,63 30,39 33,19 37,95 43,88 39,58 39,58 42,96 42,96 da 3 a 8 30,21 30,95 33,94 38,98 45,16 40,65 40,65 44,15 45,40 da 9 a 14 32,29 33,02 36,60 42,14 49,12 43,95 43,95 48,02 49,29 da 15 a 20 34,24 34,97 39,12 45,83 53,74 47,79 47,79 52,49 54,09 da 21 a 27 36,15 36,94 41,66 49,41 58,68 51,53 53,36 56,82 60,21 da 28 a 34 37,60 38,34 43,47 52,94 63,76 55,21 57,01 61,07 64,22 da 35 a 38,61 39,39 44,86 55,58 68,70 57,95 59,79 64,22 67,42 (1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.
Norma programmatica. Art. 74: Buoni pasto
Norma programmatica. Le Parti si danno reciprocamente atto che la trattativa avviata con la lettera del 9 luglio 2007 si trova in un positivo stato di avanzamento che consente di definire il presente Accordo avente carattere di immediata operatività in tutte le aziende del nuovo Gruppo (indicate in allegato). Le Parti si impegnano a proseguire il confronto sul complesso più generale delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali e sulle misure previste nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici in relazione alla fusione delle due Capogruppo ed al correlato processo di integrazione dei due Gruppi, verificando in tale contesto l’efficacia dei provvedimenti assunti. In relazione a quanto sopra, le Parti - allo scopo di realizzare la piena ed immediata integrazione, oltre che delle funzioni, dei processi e delle attività, anche delle risorse umane – condividono quindi la necessità di approfondire gli argomenti in discussione sopra evidenziati al fine di individuare congiuntamente le più idonee soluzioni, con l’intento di pervenire in tempi brevi (e comunque entro il 21 settembre 2007) ad una specifica intesa concernente la fusione delle due Capogruppo, con particolare riguardo ai profili di razionalizzazione dei differenti trattamenti normativi e retributivi. Sul punto da parte aziendale si intende procedere alla razionalizzazione dei differenti trattamenti in essere mediante l'applicazione - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze di natura aziendale - della normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, del personale di UniCredit. In tale ambito, le Parti definiranno, in riferimento al più generale processo di aggregazione dei due Gruppi, un sistema di regole comuni ed uniformi da applicare nelle fasi attuative del piano di integrazione ed in occasione degli altri confronti negoziali conseguenti alle procedure di legge e/o contrattuali richieste dalle ulteriori fasi di realizzazione del processo stesso. Le Parti si danno infine atto che a valle della presentazione del Piano Industriale – prevista per l’inizio del 2008 – si incontreranno per valutarne gli impatti, attivando le previste procedure di confronto funzionali all’adozione di ulteriori misure per la gestione delle ricadute sul Personale. Il presente Protocollo, unitamente alle intese dianzi citate ed agli allegati costituisce una normativa unitaria e inscindibile redatta con criteri coerenti ed omogenei da applicare nei confronti del Personale di tutte le aziende del nuovo Gru...