Obblighi del collaboratore. Sono a carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare...
Obblighi del collaboratore. Il collaboratore opera in piena autonomia tecnica e organizzativa. Il collaboratore potrà avvalersi, nello svolgimento della sua funzione , in piena autonomia, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, della collaborazione di esperti in materia e può partecipare, su invito, alle riunioni del CUG senza diritto di voto. È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.
Obblighi del collaboratore. Orario e sede di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali.
2. La ripartizione sull’arco della settimana e dell’anno, come pure la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della direzione amministrativa.
3. I collaboratori sono tenuti a svolgere l’intera prestazione lavorativa nella sede di servizio, tranne quando i compiti lo richiedono.
Obblighi del collaboratore. 3.1 Il Collaboratore si impegna a:
3.2 Il Collaboratore è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività oggetto del presente accordo sarà trattata dal Collaboratore, da un lato, e dal GAL, dall’altro, come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 8.
Obblighi del collaboratore. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
a. a svolgere l’attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dal Direttore;
b. a svolgere l’attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all’Ente per adempiere le obbligazioni che nascono dal Progetto “Adriaticaves”;
c. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
d. a rispettare i principi etici fondamentali e le raccomandazioni e decisioni emanate dai competenti Comitati etici;
e. a comunicare all’Ente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere direttamente sull’esecuzione dell’attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;
f. a comunicare fino a tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;
2. le disposizioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
3. le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
Obblighi del collaboratore. Il collaboratore si obbliga: • ad organizzare l'Opera indicata all’art. 1) del presente contratto; • a pattuire e corrispondere autonomamente al proprio personale artistico i corrispettivi richiesti per l'esecuzione dell'Opera comprensivi di oneri contributivi; • a fornire anticipatamente la data dello spettacolo la copia del certificato agibilità ENPALS e tutto il materiale necessario alle pratiche SIAE; • a rimborsare all'ente proprietario gli eventuali danni causati all'immobile e agli impianti in caso di inadempienza alle direttive impartite dal responsabile tecnico.
Obblighi del collaboratore. 1. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 6, con la speciale diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare farà buon uso della sua professionalità e farà ricorso alla propria creatività, che non subirà limitazioni da parte del Committente; il Collaboratore lavorerà in assoluta autonomia operativa senza vincoli di orario di lavoro e di presenza senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte del Committente;
b) a redigere tutte le relazioni richieste dal Committente sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dal Committente;
c) a rispettare le direttive di massima del Responsabile;
d) a rispettare le regole organizzative del Committente e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro;
e) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
f) a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo art. 10.
Obblighi del collaboratore. 1. Nell’espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve :
a) Partecipare ai momenti formativi organizzati dal committente;
b) Rispettare le disposizioni contenute nel Manuale di rilevazione messo a disposizione dal committente in occasione della formazioni di cui al precedente punto a);
c) Rendere nota la propria identità mediante esibizione del proprio cartellino di riconoscimento fornito dal committente;
d) Esplicitare la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati;
e) Fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo da permettere una compilazione consapevole ed adeguata del questionario di censimento.
Obblighi del collaboratore. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il Collaboratore deve altresì prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, attenendosi alle procedure in uso nell’ASST. Il Collaboratore è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, è ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali personalmente svolte. Il Collaboratore si impegna all’osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi può comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell’eventuale danno. Il Collaboratore si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica / documentazione sanitaria (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali e dell’ASST), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica / documentazione sanitaria può legittimare l’ASST ad agire per il risarcimento danni. Il Collaboratore è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio presso il quale svolge la prestazione di eventuali assenze o impedimenti qualunque ne sia la causa. Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all’ASST qualsiasi variazione, che possa intervenire nel periodo di validità del presente incarico, rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto in sede di conferimento dello stesso.
Obblighi del collaboratore. Nell’espletamento del suo incarico la Collaboratrice sarà soggetta alla direttive impartite dal Direttore dell’Agenzia al quale farà riferimento ed al quale dovrà periodicamente rendicontare il proprio operato.