Obblighi del Collaboratore Clausole campione

Obblighi del Collaboratore. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
Obblighi del Collaboratore. Sono a carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare...
Obblighi del Collaboratore. 3.1 Il Collaboratore si impegna a:
Obblighi del Collaboratore. Orario e sede di lavoro
Obblighi del Collaboratore. Il collaboratore opera in piena autonomia e risponde esclusivamente all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020. È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.
Obblighi del Collaboratore. 1. Nell’espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve :
Obblighi del Collaboratore. 3.1. Il Collaboratore dichiara di non essere attualmente vincolato da alcun patto di non concorrenza e di non aver comunque assunto qualsivoglia impegno che possa pregiudicare, anche indirettamente, l’adempimento delle obbligazioni previste in questo contratto.
Obblighi del Collaboratore. Ferma restando la discrezionalità ed autonomia nell'espletamento dell'incarico, il Collaboratore si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale. In particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fomite dalla Regione Calabria. Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a fornire dietro richiesta della Regione Calabria ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico ed a consegnare specifiche relazioni. Il Collaboratore conforma la propria attività al perseguimento dell'interesse generale, ispirando la propria azione ai principi di imparzialità e di buon andamento; esegue la propria prestazione in modo diligente e con perizia professionale. Il Collaboratore assume ogni responsabilità per i danni provocati, anche nei confronti di terzi, comunque connessi allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto.
Obblighi del Collaboratore. Il Collaboratore nello svolgimento dell'incarico offrirà la propria opera senza vincolo di subordinazione alcuno, ma si impegna a rendersi disponibile ad eventuali incontri che venissero richiesti dalla Società o dovessero essere necessari, ed inoltre a collaborare per la veloce soluzione di eventuali difficoltà che dovessero sollevarsi nell'espletamento dell'incarico.
Obblighi del Collaboratore. Il Collaboratore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto con diligenza e competenza adeguate alle complessità dell’incarico e nel rispetto delle modalità concordate. Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi e consulenze né a svolgere attività lavorative che possano configurare l’insorgere di incompatibilità per il corretto svolgimento dell’incarico. Il Collaboratore si impegna a conservare ed utilizzare i dati raccolti in esecuzione dell’incarico conferito esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 2016/679. Il Collaboratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, a qualunque titolo, nello svolgimento della propria attività di collaborazione, fermo restando il divieto di farne uso, oltre che di riferire o permettere l’accesso a terzi senza l’espresso consenso scritto dell’Amministrazione.