OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI Clausole campione

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. Qualora a carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla S.A. nel rispetto della normativa vigente. L’Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e/o eventuali accordi locali in vigore per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori, purché più favorevoli al contratto nazionale di categoria. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento danni. Nell’espletamento del servizio e nell’uso delle apparecchiature e dei materiali, la Ditta è tenuta all’osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed igiene del lavoro. A tale riguardo deve provvedere a sua cura e spese alle necessarie dotazioni in maniera rispondente alle norme su indicate e in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. La Ditta è obbligata:
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. L’Appaltatore garantisce che al proprio personale, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate. A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, la Committente richiede il DURC in corso di validità dell’Appaltatore nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti. L’Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti in merito all’osservanza delle norme in tema di retribuzione, contribuzione assicurativa e previdenziale relativa ai rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del presente appalto.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare l’Impresa dovrà rispettare il C.C.N.L. di categoria vigente durante lo svolgimento dell'appalto. Nel caso di accertata inottemperanza a tali obblighi l'Xxx.xx Comunale segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. L’impresa deve garantire il pagamento del personale anche in difetto di pagamento da parte della Stazione Appaltante sino ad un massimo di 6 mesi. In caso di ritardi nei pagamenti del personale da parte dell’impresa si procede ai sensi dell’Art. 30, comma 6 del Dlgs 50/2016 così come meglio specificato al successivo Art. 18.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. L’appaltatore salvaguarderà l’attuale occupazione nei limiti delle unità di lavoratori (massimo n.99) che hanno effettivamente espletato il servizio affidato dall’Amministrazione con le mansioni oggetto del presente appalto,procedendo al passaggio immediato e diretto in analogia alle modalità previste per il personale dipendente da imprese esercenti servizi del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo dall’ ex art.34 del C.C.N.L. cooperative sociali “ipotesi di cambio di gestione” (passaggio diretto ed immediato del personale dall’impresa cessante a quella subentrante). L’accertamento dei requisiti sarà effettuato dall’impresa subentrante sulla base degli elenchi nominativi che saranno all’uopo forniti alla stessa dall’Impresa cessante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell’appalto (ausiliari assistenti -3° livello- e cuoche -4° livello-), in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, dovrà rispettare il C.C.N.L. del settore socio-assistenziale-educativo vigente durante lo svolgimento dell’appalto e dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori tutte le disposizioni contrattuali normative e retributive. L’ appaltatore ha l’obbligo, altresì, di corrispondere la retribuzione dovuta al personale adibito all’espletamento del servizio entro e non oltre il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento della prestazione. L’Impresa, dovrà inoltre, assicurare il rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza nel lavoro (D. X.xx 81/2008), sull’introduzione al metodo HACCP (D. X.xx 155/97) e comunicare il nome dei responsabili dei servizi di prevenzione e/o protezione. Nel caso di accertata inottemperanza a tale obblighi, l’Amministrazione Comunale segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e/o Azienda U.S.L. n.3, Servizio Ispettivo per la prevenzione e protezione della salute nei luoghi di lavoro.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. L’impresa esecutrice, le eventuali imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI. Riguardo ai rapporti con il personale dipendente, Air System si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a provvedere alle dovute assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e a mantenere ogni altra assicurazione obbligatoria per legge. Si impegna a retribuire i lavoratori secondo i contratti collettivi di categoria e ad adottare le misure di sicurezza fisica previste dalla vigente normativa, attenendosi ad ogni prescrizioni di legge applicabile.

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  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: