Progressione economica all’interno della categoria Clausole campione

Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
Progressione economica all’interno della categoria. (Art.56 CCNL 9.8.2000 e art.10, lett.B, CCNL 28.03.2006)
Progressione economica all’interno della categoria. Ai sensi dell’art.16 c.2 CCNL 21.5.2018, la progressione economica all’interno della categoria si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del Fondo Risorse decentrate. L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle PEO viene annualmente definito dalle parti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Le progressioni orizzontali sono uno strumento per premiare in modo selettivo l'acquisizione di livelli distintivi di professionalità dei dipendenti dell'ente e presuppongono la disponibilità di risorse stabili destinate ad una quota limitata di dipendenti. Le progressioni vengono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla valutazione. Per il triennio 2021/23, le parti si impegnano a dare attuazione alle PEO in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente. Alle selezioni delle PEO 2021/23 partecipano tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti:
Progressione economica all’interno della categoria. Il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale per il triennio 2013 2015. In ossequio alla posizione espressa a più riprese dalla corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia (1015/2010/par. 69/2011/par), le parti prendono atto che le progressioni orizzontali sono da ricomprendersi nelle “progressioni di carriera comunque denominate” di cui all’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 che, pertanto, producono, nel triennio 2011-2013, effetti esclusivamente giuridici e non economici. Di conseguenza, si conviene che il trattamento economico relativo ad eventuali progressioni, effettuate in detto triennio (2011/2013), avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014, analogamente a quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della ragioneria Generale dello Stato. A mente del disposto dell’art. 23 del D. Lgs n. 150/2009 le amministrazioni pubbliche riconoscono, selettivamente, le progressioni economiche all’interno della categoria di appartenenza secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. La disciplina del C.C.N.L. prevede che: • La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali, con l’acquisizione, in sequenza, degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel CCNL, dando origine ai seguenti percorsi individuali: - Per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; - Per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 alla B7 - Per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; Per la categoria D1 alla D6 e dalla D3 alla D6; • Il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai CCNL vigenti nel tempo; Le parti si danno atto reciprocamente atto che, ogni anno in sede di costituzione del fondo destinato alle progressioni economiche, l’amministrazione potrà prevedere somme destinate a finanziare nuove progressioni, che fino al 31/12/2013, avranno effetti solo giuridici. Il riconoscimento al personale delle progressioni avverrà a seguito di formazione di una graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti dai soggetti competenti ad effettuare la valutazione, così come individuati dal sistema di valutazione della performance, approvato dall’Ente con deliberazione di Giunta. La graduatoria verrà stilata utilizzando le schede di valutazione previste dal sistema di valutazione permanen...
Progressione economica all’interno della categoria. Con la sottoscrizione in data 14.12.2017 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città Metropolitana di Milano relativo alla definizione e all’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche, si è provveduto ad effettuare la selezione per il riconoscimento delle P.E.O. con decorrenza 1.1.2017. Come peraltro confermato dall’art. 16 comma 3 del CCNL 21.5.2018, le progressioni economiche sono state attribuite per l’anno 2017, in relazione alle risultanze della valutazione della performance del triennio antecedente alla data dell’1.1.2017, tenendo conto dell’esperienza maturata e della maggiore anzianità negli ambiti professionali di riferimento, solo in caso di parità della valutazione della performance individuale. Le parti concordano di proseguire anche per gli anni 2018 – 2019 – 2020 il percorso di valorizzazione delle risorse umane della Città Metropolitana di Milano, anche attraverso l’applicazione dell’istituto contrattuale delle progressioni economiche orizzontali, secondo le disposizioni di cui all’accordo sindacale sottoscritto in data 14.12.2017, che trova integrale applicazione e a cui le parti fanno rinvio. L’istituto delle progressioni economiche troverà applicazione nel 2018, per i dipendenti in servizio alla data dell’1.1.2018 e alle dipendenze dell’Ente alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Il personale dipendente della Città metropolitana distaccato in Afol o comandato presso l’Agenzia Regionale del Trasporto pubblico locale concorrerà alle selezioni per l’attribuzione delle p.e.o. con il riconoscimento della relativa anzianità in comando/distacco. I contingenti di personale e i limiti percentuali di accesso sono rideterminati, ai fini delle progressioni orizzontali per gli anni 2018- 2019 e 2020, secondo la Tabella Allegata n.2. parte integrante del presente Contratto. A seguito dell’introduzione di una ulteriore posizione (di cui alla tabella C del CCNL 21.5.2018) in corrispondenza delle categorie A, B, C e D, il personale interessato alle progressioni nella categoria massima di appartenenza concorrerà alla selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche a partire dal 2020. l personale stabilizzato nel 2018 potrà concorrere alle p.e.o. a partire dalle selezioni da definirsi nel 2021. L’erogazione degli effetti delle progressioni economiche orizzontali relative al 2018 avverranno entro febbraio 2019, mentre quelle del 2019 avverranno entro il mese di maggio, co...
Progressione economica all’interno della categoria. 1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella tabella E.
Progressione economica all’interno della categoria. 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, ovvero dopo la posizione economica acquisita ai sensi del successivo art. 57, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 5.
Progressione economica all’interno della categoria. 1. La partecipazione alle selezioni per la progressione economica orizzontale è riservata al personale dell’Azienda collocato nelle fasce dell’A.O.U. di cui all’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nei due anni precedenti l’avviso di selezione non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
Progressione economica all’interno della categoria. Sostanzialmente confermate le procedure per le progressioni economiche all’interno delle singole categorie d’inquadramento per le quali si applicano le disposizioni del CCNL e del Contratto Collettivo Integrativo del 12.12.2017, è stato invece introdotto un nuovo criterio valutativo riferito ai titoli valutabili. Sostanzialmente invariate sono rimasti gli altri istituti contrattuali. In particolare:
Progressione economica all’interno della categoria. Nell’ambito di ciascuna categoria i passaggi alla posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di cui all’art. 82 del CCNL 2006/2009. La selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, in relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie: Formazione certificata e pertinente Arricchimento professionale Qualità delle prestazioni individuali Anzianità di servizio Titoli culturali e professionali secondo la tabella come di seguito riportata: Formazione certificata e 25 20 20 20 Arricchimento professionale 20 25 20 15 Qualità delle prestazioni 20 20 25 25 Anzianità di servizio 20 15 15 10 Titoli culturali e professionali 15 20 20 30 Si determina che il bando, con riferimento ai titoli valutabili, preveda che il punteggio utilizzato in precedenza sia preceduto dallo 0,…. (es. 10, diventa 0,10), con esclusione dell’indicatore dell’anzianità di servizio, all’interno della quale va attribuito il punteggio seguente: 3,5 punti per ogni anno di anzianità nella posizione economica, senza alcun punteggio per la categoria. Il finanziamento della progressione economica all’interno di ciascuna categoria, avverrà nell’ambito delle risorse a ciò destinate nel fondo costituito ai sensi dell’art. 88, del CCNL 2006/2009, determinato sulla base dei seguenti parametri: