RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE Clausole campione

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. Modalità di rendicontazione dei costi Articolo 27 Liquidazione dell’anticipo del sostegno Articolo 28 Liquidazione a saldo del sostegno
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all’allegato A, e devono essere riferite alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell’anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio. Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da Xxx e Regione a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche. Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva). La liquidazione dei contributi concessi dal Mic avviene in due quote: un anticipo del 60% della somma assegnata e un saldo fino al restante 40% a seguito della rendicontazione compatibilmente con le disposizioni finanziarie di bilancio vigenti. La liquidazione relativa alla prima annualità sarà a saldo, previa rendicontazione, nel 2022, entro e non oltre il 31 dicembre. La rendicontazione delle annualità 2023 e 2024 dovrà essere presentata dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024 con le modalità stabilite. In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20% Nell’ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell’intero contributo e al recupero dell’eventuale anti...
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. 1. La rendicontazione e la domanda di liquidazione devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione, o di imputazione della spesa se diverso, pena la revoca del beneficio. 2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali. 3. Il rendiconto, consistente in una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da redigersi sull’apposito modulo predisposto dall’Agenzia per la famiglia, deve riportare: a) le ore di servizio fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento; b) le entrate suddivise tra la quota dovuta in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e l’eventuale quota ulteriore a carico delle famiglie che hanno usufruito del servizio al di fuori del proprio territorio comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, dei presenti criteri. 4. Per le microstrutture il Comune deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per singola struttura e Comune di provenienza dei bambini e delle bambine, e dichiarare l’avvenuto pagamento all’ente gestore delle ore di assistenza rendicontate. 5. Per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia l’ente gestore deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per Comune di competenza. Alla rendicontazione l’ente gestore deve allegare anche il report annuale delle ore erogate inviato ad ogni Comune. Nel corso dell’anno, l’ente gestore informa regolarmente i singoli Comuni in merito alle ore di assistenza erogate e fatturate in base al sistema tariffario agli utenti residenti o aventi stabile dimora nel rispettivo territorio. 6. Non devono essere rendicontati i costi e le entrate relativi alle ore di assistenza non cofinanziate dagli enti pubblici. Queste ore vengono comunque rilevate separatamente a fini amministrativi e statistici. 7. Il contributo spettante viene rideterminato, nei limiti dell’importo del contributo concesso, sulla base delle ore fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento e tenuto conto della effettiva com...
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. In occasione della consegna periodica presso il Presidio Territoriale, l’operatore di quest’ultimo: • firma il documento di trasporto riportante la dizione “Fornitura inclusa in contratto full-service” • ne trattiene e conserva un originale, del quale allega immagine alla pratica AssistantRL. Entro il giorno 09 del mese successivo, ciascun Presidio Territoriale verifica i dati AssistantRL relativi alle attività di competenza del mese precedente e ne garantisce la correttezza. Entro il giorno 15 del mese successivo il SUPI – Servizio Unificato Protesica e Integrativa - estrae da AssistantRL il report mensile del servizio erogato e ne trasmette la parte di competenza a ciascuna Ditta fornitrice. Quest’ultima, verificatane la correttezza, lo restituisce validato in parallelo alla fattura che emette entro il giorno 20 del mese successivo. Ai fini della liquidazione delle forniture mensili, con riferimento alle tariffe di cui all’Allegato 2.e, ed in base al report inviato dall’Ufficio Liquidazioni, entro 10 giorni dalla ricezione il Presidio Territoriale restituisce (eventualmente anche in forma di silenzio assenso) il parere alla liquidazione ovvero la proposta di emissione di nota di credito/debito.
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. In base alle forniture mensili e con riferimento ai costi unitari di cui all’Allegato 2.e, la Ditta fornitrice emette le fatture. L’Ufficio Liquidazioni controlla la coerenza tra fatture e ordini presenti nel sistema contabile aziendale e provvede alla liquidazione. A fine esercizio è possibile il controllo di coerenza generale tra fatture, ordini presenti nel sistema contabile aziendale, erogazioni registrate in AssistantRL ed eventuali giacenze presso il magazzino aziendale e/o i Presidi Territoriali. DICHIARAZIONE PER L’AVVIO E IL PROSEGUIMENTO ANNUALE DEL MONITORAGGIO CON RT-CGM – (real time continuos glucose monitoring) CENTRO DIABETOLOGICO ……………………………………………… (Da allegare alla prescrizione da parte del prescrittore) La sig.ra/Il sig. ……………………………………………………………affetta/o da diabete mellito di tipo ……. , codice fiscale ……………..…………………………………… n. tel. di riferimento …..………………… necessita di monitoraggio in continuo del glucosio interstiziale tramite RTCGM. L’assistito ha effettiva esperienza di automonitoraggio della glicemia capillare ed è in grado di gestire l’utilizzo in continuo del RTCGM essendo stato adeguatamente informato e formato per l’interpretazione delle informazioni prodotte nell’ambito di un piano di trattamento specifico redatto dal sottoscritto medico specialista. Detto piano prevede il monitoraggio dell’assistito da parte di questo Centro diabetologico con controlli programmati per la verifica dell’impatto sugli obiettivi di ottimizzazione metabolica personalizzata, della corretta applicazione delle indicazioni d’uso del RTCGM, della regolare assunzione della terapia e del corretto utilizzo dei presidi per l’automonitoraggio della glicemia. L’assistito rientra nella seguente tipologia di pazienti (barrare la/le casella/e appropriata/e): Pazienti con Diabete Tipo 1 Adulti (dispositivi ad ago sottocutaneo e dispositivi impiantabili sottocute) ◻ Emoglobina glicata persistentemente superiore al target desiderabile per il paziente, nonostante terapia insulinica intensiva e ottimizzata ◻ Ipoglicemia severa o inavvertita o problematica per la vita del paziente [N.B.: per ipoglicemia problematica si intende: ≥2 episodi di ipoglicemia severa negli ultimi 12 mesi o 1 episodio di ipoglicemia severa negli ultimi 12 mesi associato a ipoglicemia inavvertita o a estrema labilita glicemica o a paura delle ipoglicemie ricorrenti tale da impattare negativamente sulla gestione della vita quotidiana] ◻ Donne con diabete tipo 1 in gravidanza, per migliorare il com...
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. 10.1 La rendicontazione deve fare riferimento a tutte le spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma. 10.2 A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di spese ammissibili: a) spese per il personale, dipendente o altrimenti contrattualizzato, rapportate al tempo da questo impiegato nel progetto; b) spese di ospitalità sostenute per compagini e singoli artisti destinatari delle attività progettuali; c) spese di promozione e comunicazione (servizi di ufficio stampa, stampa, distribuzione e affissione di locandine e manifesti, riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici); d) spese per la gestione di spazi (locazione di spazi per l’attività di residenza e altre spese correlate e strettamente riconducibili al progetto); e) spese generali (nel limite massimo del 25% delle spese complessive di progetto); f) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo se rappresenta un costo a carico e non è recuperabile dal beneficiario (ai fini della valorizzazione dell’IVA, in sede di rendicontazione andrà dichiarato se la stessa è detraibile oppure non detraibile). 10.3 Non sono ammissibili spese di investimento del Titolo II, spese per oneri finanziari, per xxxxxxx, sanzioni, penali ed interessi e, in generale, ogni spesa non specificamente imputata al progetto e/o non sostenuta dal beneficiario e/o non documentata e tracciabile e/o non riferita al suo arco temporale. 10.4 La documentazione giustificativa delle spese è costituita, nel rispetto della vigente normativa fiscale, dalla documentazione contabile intestata al proponente e quietanzata (giustificativi delle spese rendicontate: fatture ed equivalenti, cd. “scontrini parlanti”) e dai correlati titoli giustificativi dei pagamenti effettuati (bonifico bancario, assegno con relativa distinta, estratto conto dal quale si evinca l’effettivo pagamento), corredati dalla certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e ss.mm.ii.. 10.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti secondo l’allegato “Schema di Bilancio”, e devono essere riferiti al totale delle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa ...
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  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Criteri di liquidazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’ Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza, entro il termine di 20 giorni lavorativi, salva la necessità di ulteriori accertamenti in caso di presentazione di documentazione non completa, a partire dalla data di ricevimento della seguente documentazione : a) per le assicurazioni del rimborso delle spese di cura e delle rette dell'accompagnatore: cartella clinica, notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate; b) per ottenere l'indennità sostitutiva giornaliera è necessario produrre : documenti rilasciati dall'istituto di cura, da cui risultino la natura e l'esito della malattia o dell'infortunio e le date di inizio e termine del ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura o degenza ultimata. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale della documentazione richiesta ad un ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, a parziale deroga di quanto precede la Società effettua il pagamento dietro presentazione dl copia della documentazione suddetta e del documento comprovante il rimborso da parte dell'ente assistenziale. I rimborsi per le spese sostenute all'estero vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi. Gli importi dovuti a fronte dell'indennità sostitutiva giornaliera per ricoveri verranno sempre corrisposti in Italia ed in valuta italiana, nella misura da determinarsi a termini di polizza, anche se il ricovero sia avvenuto all'estero.

  • Rendicontazione I soggetti beneficiari dovranno rendicontare entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti/interventi secondo le procedure previste dal Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti allegato alla Convenzione operativa che dovrà essere sottoscritta per ogni progetto/intervento ammesso a finanziamento. Dopo l’assegnazione del contributo, i beneficiari saranno invitati a partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione, che sarà organizzato dal CNR e Regione Lombardia. Le risorse finanziarie previste nel piano finanziario della Convenzione operativa verranno erogate agli Istituti del CNR, per il tramite dell’Amministrazione Centrale del CNR, con le modalità e secondo i termini definiti nella Convenzione operativa medesima. Si precisa che la rendicontazione finanziaria dovrà indicare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività.Tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo. Le spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 15% delle spese di personale, e le spese di formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 5% delle spese di personale, a differenza delle altri voci di spesa, non dovranno essere supportate da giustificativi di spese. Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d’acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate. Ai fini dell’erogazione finale, per “spese effettivamente sostenute” si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dagli Istituti del CNR comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture dovranno presentare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sull’Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”, unitamente al codice CUP del progetto e nome del progetto. Le spese dovranno essere effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicon- tazione finale. Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanziate per ciascuna attività dovranno essere di importo almeno pari all’investimento originario previsto o eventualmente rimodulato; nel caso in cui le spese riconosciute in seguito a verifica risultino inferiori, il contributo verrà conseguentemente rideterminato, purché le spese complessive ammissibili sostenute risultino superiori all’investimento minimo previsto per i progetti. Eventuali variazioni in aumento del costo com- plessivo dell’investimento non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo regionale concesso.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.