Responsabilità del Broker Clausole campione

Responsabilità del Broker. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante. Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Città metropolitana di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
Responsabilità del Broker. Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Azienda. Il Broker è altresì responsabile qualora non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell’Azienda e/o dei dirigenti e/o dei funzionari. Il Broker è responsabile dei danni derivanti dalla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Azienda tramite la sua consulenza ed intermediazione, anche se verificatisi dopo la scadenza del contratto di brokeraggio.
Responsabilità del Broker. Il broker è esclusivo responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Cuneo competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Comune di Cuneo avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell’espletamento del servizio. Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Responsabilità del Broker. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Uffici Provinciali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio. La Provincia avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia alla Provincia al momento della stipula del contratto di affidamento . Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto. A tal fine, prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000,000,00.
Responsabilità del Broker. Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, da presentare in sede di stipula del contratto.
Responsabilità del Broker. Il broker risponde secondo le regole della migliore diligenza della propria attività come indicata all'art. 2 del presente capitolato e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione Provinciale, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Provinciale, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti ai Servizi e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità. Resta fermo il diritto della Provincia di Sassari al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori e omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.
Responsabilità del Broker a) Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Villa Minozzo e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Responsabilità del Broker. Il Broker assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. Si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi. Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l’attività di cui al presente incarico, i cui estremi vengono di seguito indicati:
Responsabilità del Broker. Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità. Il broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale. Il broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, destinata al risarcimento di eventuali danni nei confronti del Comune, stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00. Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l’Amministrazione comunale. La sospensione del servizio per decisionale unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.
Responsabilità del Broker. Il Broker è responsabile: • del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Parma e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. • qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio, il Comune di Parma avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista di cui all'art. 9 del presente capitolato. • dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.