Rischi di sostenibilità Clausole campione

Rischi di sostenibilità. È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della Banca (xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx).
Rischi di sostenibilità. Groupama Assicurazioni integra nella sua politica d'investimento la gestione dei rischi di sostenibilità (eventi extra- finanziari che possono influenzare il valore del portafoglio), e sviluppa una strategia per limitare gli impatti negativi sulla sostenibilità (impatto del portafoglio su fattori di sostenibilità: questioni ambientali, sociali e del personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione).
Rischi di sostenibilità. La Gestione Separata, ai sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088 non ha obiettivi di sostenibilità, ma è comunque esposta a rischi di sostenibilità. Questi rischi costituiti dalla Lista dei Grandi Rischi ESG e dalla politica del carbone sono integrati nel processo decisionale d’investimento e nel monitoraggio dei rischi da parte di Groupama Asset Management come di seguito meglio descritto. I rischi di sostenibilità, costituiti dall'elenco dei Grandi Xxxxxx ESG e dalla politica del carbone, sono presi in considerazione nelle decisioni gestionali come segue: - Elenco dei Grandi Rischi ESG: costituito dalle società per le quali i rischi ESG potrebbero pregiudicarne la sostenibilità economica e finanziaria o potrebbero avere un impatto significativo sul valore dell'azienda, del marchio e quindi causare una perdita di valore significativa in borsa o un significativo downgrade da parte delle agenzie di rating. Gli investimenti in questi titoli sono oggetto di un alert per giustificare la pertinenza di questa decisione.
Rischi di sostenibilità il “rischio di sostenibilità” è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti realizzati da Eurofundlux. Questo rischio è legato principalmente a eventi fisici potenziali derivanti dal cambiamento climatico (c.d. rischi fisici), ad esempio il rischio di danni importanti dovuti all’intensificarsi di fenomeni metereologici irregolari e potenzialmente catastrofici quali siccità, inondazioni e forti precipitazioni, ondate di calore/freddo e cambi di temperatura o tempeste. Più aumenta la frequenza di questi fenomeni metereologici estremi, più cresce l’esposizione degli attivi di Eurofundlux a questi eventi. Il rischio di sostenibilità è legato anche, direttamente o indirettamente, alla risposta della società al cambiamento climatico (c.d. rischi di transizione), in particolare attraverso il processo di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sul piano ambientale, che può determinare perdite impreviste suscettibili di incidere sugli investimenti e la situazione finanziaria o sugli attivi di Eurofundlux. La perdita finanziaria può essere dovuta, ad esempio, a cambiamenti intervenuti nel quadro normativo, come meccanismi di tariffazione del carbone, norme più rigorose in materia di efficacia energetica o rischi politici e giuridici legati a controversie. La transizione energetica può anch’essa avere un impatto negativo sulle organizzazioni in ragione di sviluppi tecnologici od opinioni pubbliche che determinano la sostituzione di prodotti e servizi esistenti con opzioni a minori emissioni. Gli eventi sociali (ad esempio, la disuguaglianza, l’integrazione, i rapporti di lavoro, l’investimento nel capitale umano, la prevenzione degli infortuni, il cambio di comportamento dei clienti, ecc.) o le lacune in materia di governance (ad esempio la violazione significativa e ricorrente di accordi internazionali, i problemi di corruzione, la qualità e la sicurezza dei prodotti, le pratiche di vendita, ecc.) possono a loro volta tradursi in rischi di sostenibilità.
Rischi di sostenibilità. (articolo 6 SFDR) 192 ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI 195 ALLEGATO - INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI DEI COMPARTI 197
Rischi di sostenibilità. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. La Banca, nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo, esamina la documentazione resa dai produttori in merito ai rischi di sostenibilità e l’impatto degli stessi sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell’ambito del processo distributivo alla clientela. Per maggiori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla sezione dedicata alla “Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari” sul sito internet della Banca, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato (“Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento”); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al Cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell’Informativa Precontrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al Cliente. La normativa in materia di incentivi (di cui agli artt. 6, comma 2, 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del TUF e al Titolo V, Parte II, Libro III, del Regolamento Intermediari) è finalizzata a garantire che il pagamento e/o la percezione di compensi o commissioni ovvero benefici non monetari da parte di intermediari ed imprese di investimento: • abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente; • non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del Cliente; • soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 53 del Regolamento Intermediari; Il regime degli incentivi si applica: - a tutte le tipologie di compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione all...
Rischi di sostenibilità. CNP Partners Italia, identifica i rischi di sostenibilità come qualsiasi evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (di seguito anche, fattori ESG) in grado di provocare un potenziale o effettivo impatto negativo sul valore dell’investimento1. La Compagnia ha intrapreso un percorso virtuoso volto all’identificazione e alla gestione di tali rischi, implementando per ciascun prodotto offerto una serie di azioni che tendono all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento: • Esclusione di investimenti in settori controversi: adozione di criteri di selezione e gestione degli investimenti che prevedono l’esclusione dei sottostanti alle Gestioni Separate e dei fondi gestiti dalla Compagnia per i prodotti di Xxxx XXX. In particolare, si escludono gli investimenti in società operanti nei settori del tabacco, delle armi, del carbone o particolarmente esposte a rischi di carattere ambientale, sociale o di governance. • Questionario di due diligence ESG: presentazione di un questionario di due diligence per la comprensione del profilo e delle pratiche di sostenibilità degli OICR. CNP Partners Italia richiede informazioni in merito all’adozione di politiche di investimento responsabile, all’integrazione dei fattori di sostenibilità nell’assetto organizzativo aziendale, alle pratiche di engagement e alla reportistica di sostenibilità. • Attività di mappatura degli OICR aderenti ai Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite: Al fine di ampliare la propria consapevolezza e di identificare i fattori di sostenibilità già presenti nelle scelte di selezione degli investimenti, CNP Partners Italia porta avanti un’attività di mappatura degli OICR firmatari degli Principles for Responsible Investment (UNPRI).
Rischi di sostenibilità. Groupama Assicurazioni integra nella sua politica d'investimento la gestione dei rischi di sostenibilità (eventi extra- finanziari che possono influenzare il valore del portafoglio), e sviluppa una strategia per limitare gli impatti negativi sulla sostenibilità (impatto del portafoglio su fattori di sostenibilità: questioni ambientali, sociali e del personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione). La società si affida alla gestione e alla competenza di Groupama Asset Management per integrare i rischi di sostenibilità nella gestione del portafoglio, in particolare per: ▪ valutare la capacità delle aziende e delle organizzazioni di innovare e adattarsi ai cambiamenti ambientali e sociali, con una prospettiva a lungo termine (analisi finanziaria ed extra-finanziaria integrata di Groupama Asset Management); ▪ utilizzare un approccio finanziario strutturale ed extra-finanziario per l'analisi dei "bond sovrani", integrando i principi di un'economia sostenibile (innovazione, istruzione e formazione, stabilità sociale, transizione energetica) nella valutazione del merito di credito degli Stati; ▪ proibire l'investimento o il reinvestimento in società: - la cui redditività economica e finanziaria potrebbe essere compromessa a causa di un'elevata esposizione a fattori ambientali, sociali e di governance; - i cui modelli economici sono più esposti ai rischi associati al cambiamento climatico (rischio fisico e rischio di transizione -analisi ambientale specifica); ▪ sganciarsi dalle aziende il cui fatturato o mix di produzione energetica si basa su carbone termico per più del 20%, o la cui produzione annuale supera i 20 Mt o la cui capacità installata delle centrali a carbone supera i 10GW. L'analisi ESG utilizzata per la gestione del portafoglio della Società comprende lo studio degli impatti negativi o positivi delle aziende o delle organizzazioni sui fattori di sostenibilità (impatti ambientali e sociali, rispetto dei diritti umani, etica degli affari); per ogni settore, vengono selezionati gli indicatori considerati rilevanti e materiali. In questo quadro, si misurano i seguenti impatti ambientali negativi: intensità di carbonio (t CO2/M€CA), quota verde (secondo la tassonomia europea), NEC (Net Environmental Contribution, contributo negativo o positivo a 5 obiettivi ambientali). Nell'ambito del monitoraggio delle esposizioni del portafoglio, questi indicatori ambientali sono misurati e completati dal calcolo dell'allineamento con l'obiettivo del por...
Rischi di sostenibilità. (articolo 6 SFDR) 184 ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI 187 ALLEGATO - INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI DEI COMPARTI 189 ALLEGATO: AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE, SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN UN OICVM LA CUI SOCIETÀ DI GESTIONE È CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG 431

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10; e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati; f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti; c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario - Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone - Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Esclusione e decadenza Il candidato è ammesso alla selezione con riserva. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata A.R., o telegramma, o P.E.C., per le seguenti motivazioni: ● la trasmissione telematica della domanda di ammissione oltre il termine perentorio di cui all'articolo 4 del bando; ● la mancata sottoscrizione del riepilogo relativo alla domanda di partecipazione; ● la mancanza del curriculum vitae scientifico professionale redatto in lingua italiana o inglese; ● la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità; ● la mancanza del versamento del contributo di partecipazione entro il termine di scadenza; ● il difetto dei requisiti indicati all'articolo 3 del bando; ● situazioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del bando; ● ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Responsabile del Procedimento dispone la decadenza da ogni diritto connesso alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.