Rischio reputazionale Clausole campione

Rischio reputazionale. L’Emittente svolge l’attività di intermediazione creditizia in conformità ai principi ispiratori della Finanza Etica e in coerenza con i valori dell’economia sociale e civile, volti al perseguimento di uno sviluppo economico e sociale equo e rispettoso dei diritti umani, fondato sulla ricerca dell’interesse comune e dell’inclusione dei più deboli, sulla protezione e rigenerazione dei beni comuni e sull’equilibrio ambientale. La reputazione dell’Emittente come soggetto operante nel rispetto dei suddetti principi è un fattore chiave per l’Emittente con riferimento ai rapporti con i soci, i clienti, i partner commerciali. Pertanto, qualsiasi atto o fatto posto in essere o relativo all’Emittente e/o a Etica Sgr ovvero ad altre società con cui l’Emittente ha sviluppato strette relazioni commerciali che leda la reputazione dell’Emittente in quanto non coerente con i suesposti principi potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Rischio reputazionale. Il rischio reputazionale è definito come il rischio derivante da un effetto economico negativo sugli utili causato da reazioni indesiderate da parte di gruppi di interesse (stakeholder) in conseguenza della loro mutata percezione di HVB. Tale mutata percezione può essere determinata da un rischio primario come il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio d'impresa, il rischio strategico o altri rischi primari. Tra i principali gruppi di interesse figurano clienti, dipendenti, autorità regolamentari, agenzie di rating e creditori, Il verificarsi di un rischio reputazione potrebbe avere conseguenze anche in termini di rischio commerciale o rischio di liquidità.
Rischio reputazionale. Rischi connessi alle strategie di espansione dell’Emittente
Rischio reputazionale. Il rischio reputazionale è il rischio che un evento, interno o esterno, influisca negativamente sulle percezioni degli stakeholder della Compagnia o quando vi sia un gap tra le aspettative degli stakeholder e i comportamenti, gli atteggiamenti, i valori, le azioni o le eventuali inadempienze della Compagnia. Il Gruppo AXA ha definito un modello globale con un duplice approccio per proteggere e monitorare in modo reattivo, gestire e mitigare problemi di reputazione da un lato e dall’altro per minimizzare la diminuzione di valore e creare e mantenere equità del brand e fiducia tra i soggetti interessati. Il Gruppo ha infatti creato un Global Reputation Network, il cui scopo è quello di implementare localmente un modello di gestione dei rischi reputazionali. Gli obiettivi dell'approccio di gestione di tali rischi sono in linea con l'approccio complessivo del Gruppo per la gestione dei rischi aziendali che ha lo scopo di sviluppare una cultura del rischio reputazionale in tutta l'impresa. Tre obiettivi principali guidano l’approccio alla gestione del rischio reputazionale: - gestire in modo proattivo i rischi reputazionali, evitare o minimizzare problematiche che possano impattare la reputazione del Gruppo AXA e creare fiducia tra tutti gli stakeholder; - definire la responsabilità per i rischi reputazionali all’interno dell’organizzazione (Marketing, HR, Finanza / Investor Relations, etc.) a livello locale e di gruppo; - implementare un quadro comune di gestione dei rischi reputazionali in tutta l'organizzazione.
Rischio reputazionale. Il rischio Reputazionale rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della Società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o Organo di Vigilanza. La percezione negativa dell’immagine della Società può anche essere indotta dalla diffusione di notizie negative, siano esse vere o false, concernenti le relazioni con altri soggetti o al suo coinvolgimento involontario, come strumento o vittima, in attività illecite compiute dai propri clienti. È necessario, pertanto, garantire adeguati presidi di mitigazione esercitando una vigilanza costante. Il rischio Reputazionale, data la sua natura, non risulta facilmente quantificabile e per tale ragione il governo dello stesso viene, quindi, assoggettato a un processo di valutazione qualitativa, necessaria al fine di indirizzare le azioni gestionali e le eventuali azioni di mitigazione. I rischi Reputazionali possono derivare:  dallo svolgimento delle attività aziendali, dalla mancata osservanza delle disposizioni normative, dai rischilegali (rischi operativi);  dalle modalità di definizione e implementazione delle strategie aziendali (rischi strategici) e dall’instaurazionedi rapporti di natura commerciale con controparti soggette a rischio reputazionale (rischi commerciali).
Rischio reputazionale. Il Gruppo, in coerenza con la normativa di riferimento, definisce il rischio reputazionale come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale – con possibili impatti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Banca e/o del Gruppo – derivante da una percezione negativa dell’immagine della Banca da parte di clienti, dipendenti, controparti, azionisti della Banca, investitori o Autorità di Vigilanza. Al 30 giugno 2020, sulla base del framework di gestione del rischio reputazionale adottato dall’Emittente, sono stati identificati 110 eventi con potenziale rischio reputazionale, di cui la maggior parte è stata valutata con rischio potenziale basso. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede e della propria struttura di governance, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza. Il Gruppo, con riferimento al rischio reputazionale, considera il pieno rispetto delle norme che regolano i propri mercati di riferimento e la correttezza, formale e sostanziale, nell’operatività nei confronti di tutti i propri stakeholder come principi fondamentali nello svolgimento della propria attività; ogni deviazione da tali principi è ritenuta inaccettabile ed il risk appetite nei confronti di tale rischio risulta nullo. Sebbene alla Data del Documento di Registrazione non si ravvisino criticità in ordine al profilo di rischio reputazionale dell’Emittente, il Gruppo ritiene fisiologica la possibilità che occorrano eventi (a titolo esemplificativo, con riferimento alla gestione delle relazioni con i dipendenti o i clienti, ovvero agli impatti sociali e ambientali derivanti della propria operatività) che, per visibilità e percezione da parte dei diversi portatori di interessi (c.d. stakeholders), siano suscettibili di avere conseguenze negative sulla reputazione della Banca, né si può escludere che l’eventuale percezione negativa del Gruppo causi una perdita di clientela, con possibili impatti negativi sui ricavi, ovvero un incremento delle vendite del titolo con possibile impatto negativo sulla performance del titolo azionario dell’Emittente. Per informazioni in merito al rischio reputazionale si rinvia alle pp. 82 e 422 del Bilancio Consolidato 2019 e alla pag. 86 della Rel...

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Rischi Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (compensi dovuti ad Amex e spese dei servizi). • Riaddebito totale o parziale all’Esercizio degli importi delle operazioni irregolari in quanto effettuate senza osservanza delle disposizioni previste nell’Accordo ovvero qualora il Titolare contesti l’operazione e l’Esercizio operi in settori che, in base all’Accordo, sono soggetti al riaddebito totale o parziale in caso di contestazione delle operazioni da parte del Titolare. • Malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle operazioni tramite terminale POS (ad esempio, mancanza della linea telefonica) che possono causare sospensioni o ritardi nell’erogazione del servizio.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell’articolo denominato “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

  • Deposito cauzionale A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.