RISOLUTIVA ESPRESSA. L’INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel disciplinare di gara. In particolare l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora nei seguenti casi:
1. frode e grave negligenza nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;
2. stato di insolvenza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
3. manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto;
4. inadempienza accertata alle norme in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
5. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
6. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità e/o inadempimenti.
7. penali applicate per il 10% del valore annuale dell’appalto. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni; nel caso in cui il broker non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio, l’INPDAP considererà risolto di diritto il contratto. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario non sia più iscritto all’Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito. Tutte le prestazioni fornite dal Broker non sono soggette a remunerazione diretta da parte dell’Azienda, ma verranno remunerate dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze, nella misura indicata in sede di gara nell’offerta economica . Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Istituto al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Ente, alle debite scadenze senza soluzione di continuità e nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all’Istituto l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Non sono imputabili all’Istituto gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicuraz...
RISOLUTIVA ESPRESSA. 20.1 In caso di violazione degli articoli 3. IDENTIFICAZIONE -CONCLU- SIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI; 7. SOPRALLUOGO TECNICO E APPARATI; 9.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento anche nel seguente caso:
A) violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità sottoscritto con questa Stazione Appaltante INAIL. 13.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. A parziale deroga di quanto previsto dall’art 18 delle Condizioni Generali di Contratto il Fornitore contraente è tenuto a comunicare al Punto Ordinante i dati afferenti al Conto dedicato e le altre informazioni di legge prima della stipula del Contratto, su richiesta di questa Stazione Appaltante.
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx L’Azienda USL e l’Ospedale Xxxxxxx si impegnano a dare piena attuazione delle regole e principi in essi contenuti. L’Ospedale Privato, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall’art. 5 lett. E) dell’Accordo RER/AIOP n. 2329/16, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio. Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche in seno all'organico, la Ospedale Privato si impegna a fornire all' Azienda USL l’elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori. Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la struttura ai fini dell'accertamento di quanto previsto dal presente articolo. L’accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall’Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell’applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell’esecuzione del contratto da parte dell’Ospedale Privato. Inoltre, l’Ospedale Privato si impegna: - all’osservanza di quanto previsto dall’'art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito a...
RISOLUTIVA ESPRESSA. Le parti concordano espressamente che Vita ha la facoltà di risolvere immediatamente uno qualsiasi degli Ordini, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) mediante avviso da inviare al Venditore con le modalità di cui alla clausola 19.3, se il Venditore è inadempiente ai propri obblighi, e in particolare, agli obblighi di cui alle clausole 9.5, 16.2, 17.4 nonché ai sensi della clausola 14.3. Il diritto di Vita al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento del Venditore rimane impregiudicato. 14.6La cessazione dell'Ordine non pregiudica i diritti e i doveri di entrambe le parti maturati prima della cessazione. Le Condizioni che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la cessazione continueranno ad essere applicabili nonostante la cessazione.
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Acquirente avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine mediante semplice comunicazione scritta (anche via e-mail) in caso di:
a) violazione da parte del Fornitore della clausola di riservatezza e non concorrenza o del MOG;
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consorzio RFX, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
RISOLUTIVA ESPRESSA. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all’Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il SUBCONDUTTORE si impegna espressamente ad ottemperare agli obblighi contenuti all’interno dell’allegato D), che sottoscritto da entrambe le parti, forma parte integrante del presente contratto, condizione necessaria affinché il presente contratto si perfezioni e rimanga in essere tra le parti. Con la conseguenza che, in caso di inadempimento del SUBCONDUTTORE alle obbligazioni ivi assunte nei confronti del SUBLOCATORE il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza che il SUBCONDUTTORE possa avanzare alcuna pretesa (anche economica) nei confronti del SUBLOCATORE.
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente+ , la continuità del servizio nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
d) grafi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);
e) cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva;
f) in relazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa;
g) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’integrità;