RISOLUTIVA ESPRESSA. 1) Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
a. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
c. venir meno in capo al Fornitore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara.
2) Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
a. esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
b. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
c. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare;
d. mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
e. reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
x. xxxxx o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
g. violazione dell'obbligo di riservatezza;
h. cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
i. sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.
3) Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, oltre il risarcimento del maggior danno.
4) In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006, con addebito ad esso, ove possibile,dei maggiori costi sostenuti.
RISOLUTIVA ESPRESSA. 20.1 In caso di violazione degli articoli 3. IDENTIFICAZIONE -CONCLU- SIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI; 7. SOPRALLUOGO TECNICO E APPARATI; 9.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consorzio RFX, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate: - qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto; - qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente. Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta. I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto. Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Acquirente avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine mediante semplice comunicazione scritta (anche via e-mail) in caso di:
a) violazione da parte del Fornitore della clausola di riservatezza e non concorrenza o del MOG;
RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx L’Azienda USL e l’Ospedale Xxxxxxx si impegnano a dare piena attuazione delle regole e principi in essi contenuti. L’Ospedale Privato, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall’art. 5 lett. E) dell’Accordo RER/AIOP n. 2329/16, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio. Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche in seno all'organico, la Ospedale Privato si impegna a fornire all' Azienda USL l’elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori. Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la struttura ai fini dell'accertamento di quanto previsto dal presente articolo. L’accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall’Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell’applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell’esecuzione del contratto da parte dell’Ospedale Privato. Inoltre, l’Ospedale Privato si impegna: - all’osservanza di quanto previsto dall’'art. 41, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito a...
RISOLUTIVA ESPRESSA. 16.1 ±)DWWR VDUOYHR ULOV¶XDUOFWHLUPHLQRWR GHO GDQQR H R O¶D mora nella misura legale a carico della Parte inadempiente, il Contratto si intenderà risolto di diritto, DL VHQVL GHOO¶DUW GHO ligFhi staFbi liti ne i sQegHueOnti aFrticDolVi: R LQ ±Art. 10 (Importo minimo e condizioni di pagamento);
RISOLUTIVA ESPRESSA. Le parti concordano espressamente che Vita ha la facoltà di risolvere immediatamente uno qualsiasi degli Ordini, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) mediante avviso da inviare al Venditore con le modalità di cui alla clausola 19.3, se il Venditore è inadempiente ai propri obblighi, e in particolare, agli obblighi di cui alle clausole 9.5, 16.2, 17.4 nonché ai sensi della clausola 14.3. Il diritto di Vita al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento del Venditore rimane impregiudicato. 14.6La cessazione dell'Ordine non pregiudica i diritti e i doveri di entrambe le parti maturati prima della cessazione. Le Condizioni che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la cessazione continueranno ad essere applicabili nonostante la cessazione.
RISOLUTIVA ESPRESSA. DWWR VDOYR O¶XOWHULRUH ULVDUFLPHQWR GHO nella misura legale a carico della parte inadempiente, il presente Contratto si intenderà risolto di GLULWWR DL VHQVL QG HFOXOL¶ DOU¶W$ G H U H Q W HF YFL R OQLH OD QFFDKVHR di cui agli Articoli: ±3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori); ±4 (Rispetto delle condizioni di adesione e verifiche); ± &RUULVSHWWLYL SHU O¶DGHVLRQH HG DOWUL VHU ± 2EEOLJKL GHOO¶$GHUHQWH ± 8OWHULRUL REEOLJKL GHOO¶$GHUHQWH ±13 (Proprietà industriale ed intellettuale); ± ,QFHGLELOLWj GHO FRQWUDWWR GD SDUWH GH ± 5HVSRQVDELOLWj GHOO¶$GHUHQWH - 7XWHOD GH-OmaOrk¶eteLr);PPDJLQH GHOO¶H ±21 (Obblighi di riservatezza).
RISOLUTIVA ESPRESSA. 11.1. Fatto salvo ogni ulteriore diritto di Camì ai sensi di legge e del contratto, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi di propria spettanza ai sensi degli articoli: