Common use of Risoluzione e recesso Clause in Contracts

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Ente provvederà a incamerare l’importo della garanzia definitiva – di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in altre parti conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione contratto avverrà di diritto nel caso di: • fallimento del fornitore; • subappalto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti degli obblighi di brevetto eriservatezza; • nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/o R. Il mancato rispetto del termine di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale preavviso di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016sopra comporterà, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorsoa carico della parte inadempiente, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o l’aggravio di altra legge applicabile in materia una penale pari al periodo di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltomancato preavviso. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare recesso l’aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltanteda parte dell’Ente, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole quest’ultimo terrà indenne l’aggiudicatario delle prestazioni eseguite rese a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Consulenza E Supporto in Materia Di Lavoro E Gestione Del Personale Per La Durata Di Un Anno, Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Consulenza E Supporto in Materia Fiscale Contabile Della Durata Di Un Anno

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Stazione presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante potrà avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ✓ accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; ✓ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; ✓ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Stazione l’Amministrazione Appaltante; • affidamento ✓ accoglimento di attività una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in subappalto materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in sede di garapossesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • cessione, ✓ cessione - totale o parziale, diretta o indirettaindiretta - del Contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione dell’Amministrazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento ✓ azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto appalto. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e accertata con sentenza passata in giudicatole modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Stazione L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata✓ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, successivamente alla stipula sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del contrattocodice di procedura penale, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione dell’Amministrazione Appaltante, l’Esecutore avrà il l’Appaltatore ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturatosecondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appaltocodice civile.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimentodanno dell'aggiudicatario, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con tutti i creditoricasi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode si verifichino gravi inadempienze o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutorenell'offerta di seguito indicati: • per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente; • venga intentatain caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell’aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali; • in ragione del presente appaltocaso di cessazione dell'attività, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di autore e in genere di privativa altruipignoramento a carico dell’aggiudicatario; • sopraggiungano concrete ragioni in caso di interesse pubblicocancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005; • in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi; • qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, debitamente documentate e ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di prosecuzione dell’appaltogg. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio15 dal ricevimento. In caso di risoluzione o per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto cui al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite successivo art. 11 che verrà incamerata a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche titolo di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso penale e/o indennizzo e/o rimborso di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'IVASS. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle spese sostenute in esecuzione delle attività prestazioni oggetto del presente appaltocontratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker. L’Ente si riserva inoltre facoltà di recedere dal contratto stipulato, senza diritto ad alcuna indennità per il broker fatto salvo il corrispettivo spettante per i premi relativi all’annualità in corso secondo quanto previsto dal precedente art. 4, nei seguenti casi: • per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei Servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta; • in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Jesi ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti alle ipotesi già indicate in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante Società Concedente potrà dichiarare la risoluzione risolvere di diritto del il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, nelle ipotesi di nei seguenti casi: • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; • accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e oneri oppure: venga incaricato della gestione degli affari del Gestore; • mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incassoSocietà Concedente; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione AppaltanteSocietà Concedente; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti dopo due segnalazioni per anno solare relative alla presenza di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione prodotti scaduti; • dopo 5 segnalazioni per anno solare relative a difformità nell’esecuzione del Contratto rispetto al contenuto del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicatoCapitolato; • qualora il Gestore rifiuti i controlli di cui al punto 3.3 del presente documento. La Stazione AppaltanteSocietà Concedente, nel caso di giusta causa, ha altresì avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste sussisterà una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi 50/2016 nel corso dell’esecuzione del della presente appaltoConcessione; • venga depositato proposta una domanda ovvero un ricorso, ricorso nei confronti o contro l’Esecutoreil Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione AppaltanteSocietà Concedente, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltodella concessione. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Concedente con raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve il Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ulteriori danni alla Società Appaltante e/o alla Regione LazioConcedente. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltantecausa, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso risarcitoria, allo scopo di ottenere indennizzi e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del rimborsi. In caso di risoluzione, comunque, la Società Concedente avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dal concessionario ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento della presente appaltoconcessione.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai In tutti i casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolatodi inottemperanza ad uno degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione l'Amministrazione si riserva il diritto di diritto del Contratto, risolvere il contratto ai sensi dell’artdell’art 1456 C.C., mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi con lettera raccomandata A/R. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 1456 Il diritto unilaterale di risoluzione del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento contratto potrà essere adottato nei seguenti casi: - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Affidatario anche a seguito di xxxxxxx formali ad adempiere; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); - ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; - abituale deficienza e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimentonegligenza nell’esecuzione del servizio, anche quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; - subappalto non grave, autorizzato; - perdita del possesso dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàrequisiti prescritti dalla vigente normativa; - fallimento. Ai sensi dell'art 1671 C.C. l’Amministrazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con ha avuto inizio la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, prestazione del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di servizio. La risoluzione comporterà tutte le attività contrattualiconseguenze di legge e di contratto, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti compresa la facoltà di brevetto e/o di autore affidare il servizio a terzi. All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e in genere di privativa altruii danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltantel’Amministrazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzionenonché sulla cauzione, senza necessità bisogno di preavvisodiffide formali. In particolarePer quanto non previsto dal regolamentato, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 83 agli articoli 1453 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltoCodice Civile.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti L'Asl procede alla risoluzione del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione contratto di diritto del Contrattodiritto, ai sensi dell’artdell'articolo 1456 Cod. 1456 del codice civileCiv., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppureseguenti ipotesi: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, relativa richiesta da parte del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incassocommittente; • mancata completa reintegrazione proroga della cauzione definitiva eventualmente escussa validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 10 (dieci) 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltantedel committente in caso di proroga o rinnovo del contratto; • sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria della fornitura da parte del Fornitore affidatario; • gravi e reiterate inadempienze rispetto a quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto; • qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta della stazione appaltante, il possesso della copertura assicurativa dei rischi da a garanzia della responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di brevetto occorrenza per la corretta esecuzione della fornitura. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni liberi e consecutivi dal suo ricevimento, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, nelle seguenti ipotesi: l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione della fornitura entro i termini contrattualmente definiti; l'impresa aggiudicataria non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; l'impresa aggiudicataria non si conformi, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento, all'ingiunzione del Direttore dell'esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti; l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di gravi comportamenti consistenti nella frode grave e/o nella negligenza e/o nel mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel capitolato, dopo l'applicazione delle penali; l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad essa imputabili; qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di autore fiducia tra il Fornitore e la stazione appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento all'ipotesi in genere cui il Fornitore venga meno agli obblighi di privativa altruiriservatezza assunti con la stipula del contratto); qualora nel corso della vigenza contrattuale mutino le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, commessa dall’Esecutore oltre alla decadenza del brevetto si fa riferimento alle ipotesi di registrazione delle stessa molecola da parte di altra azienda, ecc.ecc. ), e l'Azienda Sanitaria, una volta esercitata la facoltà di procedere ad una nuova procedura di gara per lo specifico prodotto, ottenga al suo esito un risultato migliorativo rispetto alle preesistenti condizioni contrattuali; in ragione caso di applicazione di penali superiori al 10% (dieci percento) del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltantevalore contratto di fornitura; per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di giusta causaconcordato preventivo, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo fallimento, di stato di esecuzione, senza necessità moratoria e di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa conseguenti atti di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare sequestro o di altra pignoramento a carico del contraente; per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati; in ogni altro caso previsto dalle legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel dal contratto. Nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionil’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il quale entri contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda committente si riserva la facoltà di escutere, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Fornitore aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentatadanno, in ragione del presente appaltoogni caso, un’azione giudiziaria non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per violazioni dei diritti di brevetto i fatti e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblicole circostanze che hanno motivato la risoluzione del contratto o, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltantecomunque, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Laziosua anticipata conclusione. In caso di eventuali aggiudicazioni da parte della centrale di committenza CONSIP relative a prodotti comparabili, successive all’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., ad adeguare il prezzo alle condizioni di maggior favore eventualmente ottenute da CONSIP. La stazione appaltante esercita il recesso nelle seguenti ipotesi: - sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – la stazione appaltante procederà con il Fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico; - in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara in comunione d'acquisto con altre aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore una gara unica regionale ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa. Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Fornitore avrà il diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del e le condizioni fissate nel contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso eod indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. . Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del codice civile, con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il gestore avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle forniture/o indennizzo e/o rimborso servizi già eseguiti fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso oltre al decimo dell'importo delle spese sostenute forniture non ancora eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara – con riferimento al quantitativo presunto relativo all'Azienda sanitaria che recede – depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare delle forniture già eseguite. Rimane in esecuzione delle attività ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere al Fornitore aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto del presente appaltodi recesso.

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Samples: portal.asl.taranto.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolatodocumento, la Stazione Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, nelle ipotesi di seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione AppaltanteSocietà Appaltante e/o con la Regione Lazio; • affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel oggetto del presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di garaappalto; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, mancato rispetto nei confronti del Contratto proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in violazione materia di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata salute e sicurezza dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incassolavoratori; • mancata completa reintegrazione della cauzione garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Società Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. ; La Stazione Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’artall’ art. 83 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutoredell’Appaltatore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve l‘Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Società Appaltante, l’Esecutore l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattosecondo le modalità di quantificazione, fermo restando fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto in relazione all’approvazione dall’art. 1671 del maturatoCodice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Samples: Atto Di Costituzione 2015034257 Resistente

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Stazione presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante potrà avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: − accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; − reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; − cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Stazione l’Amministrazione Appaltante; • affidamento − accoglimento di attività una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in subappalto materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in sede di garapossesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • cessione, − cessione - totale o parziale, diretta o indirettaindiretta - del Contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione dell’Amministrazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento − azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto appalto. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e accertata con sentenza passata in giudicatole modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Stazione L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata− taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, successivamente alla stipula sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del contrattocodice di procedura penale, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione dell’Amministrazione Appaltante, l’Esecutore avrà il l’Appaltatore ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturatosecondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appaltocodice civile.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolatodocumento, la Stazione Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, nelle ipotesi di seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione AppaltanteSocietà Appaltante e/o con la Regione Lazio; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e documento ed eventualmente nell’offerta presentata dall’Esecutore dall’Appaltatore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Società Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. ; La Stazione Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 38 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi 163/2006 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutoredell’Appaltatore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Società Appaltante, l’Esecutore l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattosecondo le modalità di quantificazione, fermo restando fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto in relazione all’approvazione dall’art. 1671 del maturatoCodice Civile e dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Samples: www.laziocrea.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto e, ove compatibili, con la Stazione Appaltante potrà presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’INPDAP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattocontratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a/r, nei seguenti casi: - accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; - reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto; - cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei lavori, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con l’INPDAP; - accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la Stazione Appaltanteliquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, - cessione totale o parziale, diretta o indirettaindiretta del contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; - mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dell’INPDAP. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’INPDAP nell’eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione, l’Amministrazione ritenga non più conveniente l’affidamento dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione lavori oggetto del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicatocapitolato. La Stazione Appaltantevolontà di recesso viene comunicata all’impresa aggiudicataria con almeno tre mesi di preavviso. L’INPDAP, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale - l’aggiudicatario incorra nella situazione di cui all’art. 83 38 comma 1 lettera c) del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto163/2006 s.m.i.; - venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’aggiudicatario. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’INPDAP. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltantedell’INPDAP, l’Esecutore avrà il l’aggiudicatario ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e a ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appaltocodice civile.

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Samples: servizi2.inps.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti In caso di inadempimento del presente Capitolatofornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi che verrà assegnato dall’Amministrazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la Stazione Appaltante potrà dichiarare medesima Amministrazione ha la risoluzione facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione. In tal caso, l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà a dar corso alla esecuzione in danno mediante l’affidamento della fornitura ad altra società con diritto di rivalsa, nei confronti della Società, delle penali previste nel presente articolo, del Contrattomaggior onere eventualmente sostenuto e del risarcimento degli eventuali danni subiti, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In particolare, l’Amministrazioni potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civilecod. civ., nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimentoraccomandata a/r, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppurenei seguenti casi: • accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa, come indicati nel Bando; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto; • cessazione o delle attività ovvero qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdella fornitura e/o dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Stazione Appaltantel’Amministrazione appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto subappalto, non rispondente alle condizioni espresse nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di garacontratto; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, mancato rispetto del Contratto in violazione piano di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incassoconsegna delle apparecchiature informatiche e delle sue eventuali modificazioni; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltantedell’Amministrazione appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso intentate contro l’Amministrazione appaltante; • qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero gli accertamenti antimafia presso la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltoPrefettura competente risultino positivi; • venga depositato in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto. L’Amministrazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, con un ricorsopreavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da inviare al fornitore con raccomandata a/r, nei confronti casi di: • giusta causa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; • reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende: • il deposito di un ricorso contro l’Esecutore, il fornitore ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutoredel fornitore; • venga intentatala condanna, con sentenza passata in ragione giudicato, ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del presente appaltofornitore, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio; • ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di brevetto fiducia sottostante il contratto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltoogni singolo rapporto attuativo dello stesso. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltantedell’Amministrazione, l’Esecutore avrà il fornitore ha diritto al corrispettivo relativo alle pagamento delle sole prestazioni eseguite eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltoderoga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civile.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Del Servizio Di Locazione Operativa Di Materiale Informatico

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Stazione presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante potrà avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi: ▪ accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; ▪ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; ▪ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Stazione l’Amministrazione Appaltante; • affidamento ▪ accoglimento di attività una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in subappalto materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in sede di garapossesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • cessione, ▪ cessione - totale o parziale, diretta o indirettaindiretta - del Contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione dell’Amministrazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento ▪ azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto appalto. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e accertata con sentenza passata in giudicatole modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Stazione L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata▪ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, successivamente alla stipula sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del contrattocodice di procedura penale, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione dell’Amministrazione Appaltante, l’Esecutore avrà il l’Appaltatore ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturatosecondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appaltocodice civile.

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Samples: www.comunas.it

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la Stazione Appaltante potrà dichiarare regolarità e la risoluzione di diritto continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto, • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1456 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, regolare funzionamento del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicatoservizio. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente Qualora si addivenga alla stipula risoluzione del contratto, l’insussistenza dei requisiti per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016tutti i danni, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o l’amministrazione dovrà sostenere per il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltorimanente periodo contrattuale.

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Samples: www.pugliasviluppo.eu

Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Stazione presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante potrà avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: − accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; − reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto; − cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con la Stazione l’Amministrazione Appaltante; • affidamento − accoglimento di attività una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in subappalto materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in sede di garapossesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • cessione, − cessione - totale o parziale, diretta o indirettaindiretta - del Contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione dell’Amministrazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento − azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto appalto. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e accertata con sentenza passata in giudicatole modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Stazione L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata− taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, successivamente alla stipula sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del contrattocodice di procedura penale, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione dell’Amministrazione Appaltante, l’Esecutore avrà il l’Appaltatore ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturatosecondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del presente appaltocodice civile.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile, nelle ipotesi di seguenti ipotesi: • grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione AppaltanteSocietà Appaltante e/o con la Regione Lazio; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Esecutore dall’Appaltatore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, mancato rispetto nei confronti del Contratto proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in violazione materia contributiva e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata salute e sicurezza dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incassolavoratori; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Società Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altruidell’Appaltatore; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Società Appaltante, l’Esecutore l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattosecondo le modalità di quantificazione, fermo restando fatturazione e pagamento previste nel presente Capitolato e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto in relazione all’approvazione dall’art. 1671 del maturatoCodice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto spese. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.

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Risoluzione e recesso. Oltre a) La COMMITTENTE avrà diritto a risolvere l’ORDINE D’ACQUISTO dandone comunicazione scritta al FORNITORE: ✓ qualora, ove applicabile, non venga consegnata la seguente documentazione: ⮚ Piano di sicurezza specifico; ⮚ Certificato valido attestante l’iscrizione del FORNITORE alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; ⮚ Dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai casi specificatamente previsti lavoratori dipendenti; ⮚ Dichiarazione in altre parti merito al rispetto da parte del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di grave inadempimento FORNITORE degli obblighi assicurativi e degli oneri assunti con previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; ✓ qualora il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche FORNITORE sia inadempiente relativamente alle norme previste dal D. Lgs. 81/08 e ssmmii; ✓ qualora il FORNITORE non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto proceda nei tempi e/o con la sequenza che la COMMITTENTE ritiene siano necessari al fine di autore e in genere evitare l’interferenza con altre attività o di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto completare la fornitura scadenze stabilite; ✓ qualora in qualsiasi momento e qualunque l’esecuzione della fornitura non avvenga secondo le disposizioni della COMMITTENTE; ✓ qualora il FORNITORE rifiuti o non provveda a risolvere eventuali NON CONFORMITÀ in corso; ✓ qualora il FORNITORE sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti; ✓ qualora il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di FORNITORE commetta qualsiasi altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate violazione contrattuale e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia vi ponga rimedio entro 3 giorni dalla comunicazione scritta della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltoCOMMITTENTE.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente CapitolatoIn caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la Stazione Appaltante potrà presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi e consecutivi, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. In particolare, l’Amministrazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: ✓ accertamento della non veridicità del contenuto di grave inadempimento degli obblighi una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa; ✓ reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto e/o nei relativi allegati; ✓ cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale delle attivitàdell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’esistenza dall’eventuale esistenza di controversie con l’Amministrazione appaltante; ✓ accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la Stazione Appaltanteliquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, ✓ cessione - totale o parziale, diretta o indirettaindiretta - del Contratto, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltantedell’Amministrazione appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento ✓ azioni giudiziarie per violazioni di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e ed in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore intentate contro l’Amministrazione appaltante in ragione del presente appalto appalto. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e accertata con sentenza passata in giudicatole modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. La Stazione AppaltanteL’Amministrazione appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata✓ taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Coordinatore del progetto dell’Appaltatore, successivamente alla stipula sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del contrattocodice di procedura penale, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appaltosia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutorel’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltocreditori dell’Appaltatore. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazioall’Amministrazione. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltantedell’Amministrazione appaltante, l’Esecutore avrà il l’Appaltatore ha diritto al corrispettivo relativo ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturatosecondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria e ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute spese, anche in esecuzione delle attività oggetto deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del presente appaltocodice civile.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in altre parti del presente Capitolatomaniera difforme da quanto stabilito. La Asl, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contrattosi riserva, ai sensi dell’art. 1456 1453 e ss. del codice civileCodice civile di esercitare l’azione di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria, nelle ipotesi nei specifici casi di grave inadempimento seguito riportati e previa comunicazione scritta alla stessa, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento: -ritardo nell’inizio del servizio superiore a 10 giorni; -sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità della ditta aggiudicataria e debitamente documentati alla stazione appaltante; -mancata osservanza dell’obbligo di corretto comportamento del personale nonché di diligente osservanza delle norme di legge e disposizioni della Asl; -mancato pagamento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, stipendi o versamento di contributi previdenziali del proprio personale anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltanteun solo mese; • affidamento -in caso di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, cessione totale o parziale, diretta parziale del contratto o indiretta, subappalto non autorizzati; -impiego di personale insufficiente o inadeguato a garantire il livello di efficacia ed efficienza del Contratto in violazione servizio; -in caso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, mancata fornitura di procure all’incassomerende e bevande per più di 3 giorni consecutivi o del mezzo di trasporto per più di una settimana; • mancata completa -mancata reintegrazione della cauzione definitiva delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione AppaltanteAsl; • mancata -inosservanza degli obblighi di riservatezza (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) Come conseguenza della risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di risarcire la Asl di tutti i danni che fossero già derivati o stessero per derivare. A tale titolo sarà incamerata, mediante emissione da parte della Asl, la cauzione, fino a concorrenza della somma dovuta. Nel caso in cui l’importo del deposito definitivo non fosse sufficiente alla copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civiledelle stesse, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto; • violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicatola Asl potrà rivalersi sui crediti vantati dalla ditta fino a concorrenza delle spese stesse. La Stazione AppaltanteAsl si riserva, nel caso di giusta causaaltresì, ha altresì diritto la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidell’art.1456 c.c., che possa determinare lo scioglimento(clausola risolutiva espressa) qualora la ditta aggiudicataria, per almeno 3 volte, non adempia ad una delle obbligazioni previste nel presente capitolato. In tal caso la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso Asl sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti viene comunicato l’atto di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appaltorecesso. Dalla data di efficacia della risoluzione o comunicazione del recesso, l‘Esecutore deve l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltoAsl.

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Risoluzione e recesso. Oltre ai casi specificatamente previsti in altre Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del Contrattocontratto in uno dei seguenti casi: - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 1456 nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del codice civile, nelle ipotesi servizio; - in caso di grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure: • cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza obbligo della RSD di controversie con garantire la Stazione Appaltante; • affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto continuità del servizio nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Esecutore in sede di gara; • cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; • mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; • mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento rispetto di tutte le attività contrattualiobbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, per l’intera durata dell’appaltooggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti; • violazione dei diritti - in caso di brevetto revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di autore e revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento; - in genere di privativa altrui, commessa dall’Esecutore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento grave e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: • venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, l’insussistenza dei requisiti di ordine generale reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 83 del D.Lgs8; - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto. n. 50/2016Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della RSD a degli eventuali danni patiti e patiendi. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • venga depositato con un ricorso, nei confronti preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisti o contro l’Esecutore, ai sensi della legge fallimentare determinati da forza maggiore o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, gravità tale da rendere impossibile anche solo la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; • venga intentata, in ragione prosecuzione temporanea del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui; • sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Stazione Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando quanto previsto in relazione all’approvazione del maturato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appaltorapporto contrattuale.

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