RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi: a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4; b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi; c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”; d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”; e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34; f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali; h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente; i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5; l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice; m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto. 3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21: a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario. b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario. 4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. 6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto. 7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 19 e 3922, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabileresponsabile ], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] …………………………………… del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera delle strutture o dell’erogazione dei Servizi;
cb) perimento totale o parziale dell’Opera delle strutture ovvero grave danneggiamento della delle stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
ec) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 17 e 3418;
fd) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
ge) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
if) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 58;
lg) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
mh) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoridell’esecuzione, apposito verbale entro [•] 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
74. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestioned’oneri” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi (a)Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, presente contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto mediante raccomandata A.R. al Concessionario e ai Finanziatori , del codice civile con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora: - il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamenti o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti; - - il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatto in conformità al progetto definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato dal Concedente e in particolare alle condizioni tecniche riportate nella relativa delibera di approvazione; - il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - il Concessionario superi di consentire al 180 giorni il termine per il completamento dell’opera previsto dal cronoprogramma definito in sede di offerta tecnica, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente; - il Concessionario superi di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale 180 giorni il termine è sospeso nei casi per la messa in esercizio previsto nel cronoprogramma definito in sede di cui all’articolo 39offerta tecnica, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata ove l'inosservanza del termine non consegua a [indicare l’ufficio e evento destabilizzante o fatto del Concedente; - - il nominativo Concessionario sia incorso in violazioni del responsabile], all’indirizzo capitolato di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera gestione: · tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera dell’opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta; - il Concessionario non abbia applicato in tutto o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative in parte le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme al D.Lgs 163/2006 in materia di sicurezza e tutela del lavoroaffidamento dei lavori o dei servizi a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, contributiveove previsto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 dell’art. 2.5 del presente contratto; - il Concessionario abbia commesso reati accertati ai sensi dell’art. 135 del codice; - il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
iseguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste ai successivi artt. 10.1 (Fideiussioni e garanzie) grave violazione delle obbligazioni e 10.2 (Assicurazioni); - - il Concessionario versi in stato di cui all’articolo 11conclamata insolvenza, comma 5;
l) perdita ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità soci del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contrattoper deliberarne la liquidazione o scioglimento.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 28 e 3931, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 3932, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 2220, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 27 e del Documento denominato dell’Allegato “Meccanismo Capitolato di rettifica del CorrispettivoGestione”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 28 e 3429;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3032, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 118, comma 5;
li) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
mj) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; ;
(ii) tutti i costi necessari affinchè affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; );
(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; ;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; ;
(ii) tutti i costi necessari affinchè affinché l’Opera sia ripristinata conformenente conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; );
(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; ;
(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione Gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, (a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 11.4 (Intervento dei Finanziatori), del codice civile con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore inferiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casigiorni, qualora:
a(i) superamento dell’importo massimo dovuto dal il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22[•] giorni, comma 4ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
b(ii) gravi vizi il Concessionario superi di [•] giorni il termine per il completamento delle Opere previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o difformità dell’Opera Fatto del Concedente;
(iii) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione - tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera del Cimitero o dell’erogazione dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; - corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, a Euro [•] per ciascun anno, ovvero a Euro [•], complessivamente;
c(iv) perimento totale il Concessionario abbia dato luogo o parziale dell’Opera partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero grave danneggiamento della stessa a causa con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di inadeguata o carente manutenzione reati accertati ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 dell’art. 135 del Codice;
m(v) rilevata grave incapacità o impossibilità il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al successivo art. 13 (Assicurazioni), salvo quanto previsto all’art. 13 (f);
(vi) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contrattoper deliberarne la liquidazione o scioglimento, ovvero
(vii) [●].
3. In caso (b) La diffida di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, cui al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
precedente paragrafo (a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di Collaudo o non abbia superato cui all’art. 1456, x. 0, x.x.
(x) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Collaudo con esito positivoConcedente:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente non potrà in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità nessun caso sospendere l’adempimento dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento propri obblighi ai sensi della risoluzione; presente Convenzione
(ii) tutti non potrà dar corso alla risoluzione;
(iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente relativi Corrispettivi;
(iv) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi agli utenti e di incasso dei Ricavi.
(d) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla Documentazione Progettuale approvata nei casi precedente lettera (a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'Agente ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 2successivo articolo 11.4 (Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.
(e) Alla scadenza del Periodo di Sospensione, lettere ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 11.4 (Intervento dei Finanziatori), dil Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.
(f) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate presente art. 11.1, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudoancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari:
(i) i danni direttiai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario (ove le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo), indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; ovvero
(ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvataal valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, nei casi al netto degli ammortamenti (ove le Opere abbiano superato la fase di cui al comma 2, lettere ccollaudo), d) ed e) [e/al netto degli eventuali costi di riparazione o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico effetto dell'inadempimento del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito (g) L’efficacia della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi risoluzione della Concessione sarà subordinata al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto pagamento da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato Concedente di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce tutti gli importi previsti al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo paragrafo (f).
(h) Si applicano le modalità disposizioni di cui al comma 1agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.
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Samples: Concessione Del Servizio
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà Il contratto è risolto di risolvere lo stesso diritto ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, dell’art. 1456 c.c. in caso di:
a. riscontro di gravi vizi nella progettazione o esecuzione degli investimenti;
b. applicazione di prezzi difformi da quelle convenuti;
c. gravi violazioni degli obblighi di manutenzione;
d. violazione del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine divieto di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi sub concessione;
e. mancato pagamento dei premi assicurativi per le assicurazioni di cui all’articolo 39all’art. 23, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e che comportano il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio venir meno della diffida stessavalidità delle stesse.
2. La facoltà volontà di avvalersi della clausola di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto precedente è dichiarata con provvedimento motivato emesso dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di Comportano la risoluzione per inadempimento della concessione per colpa del Contrattoconcessionario, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori previo accertamento dell’Amministrazione Comunale e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21contestazione della medesima:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase a. La mancata attivazione dei servizi entro i termini stabiliti nel cronoprogramma allegato al contratto senza giustificato motivo;
b. Il mancato pagamento di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua un’annualità del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi canone di cui al comma 2all’art. 17, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
c. Il mancato rispetto del piano di promozione indicato nell’offerta;
d. Le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
e. la gara mancata rendicontazione per un annualità;
f. la selezione mancata presentazione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.programma culturale per 2 semestri consecutivi;
b) qualora l’Opera abbia superato la fase g. La dichiarazione di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzioneinsolvenza, la gara per messa in liquidazione, la selezione cessazione di attività del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate concessionario;
h. L’inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e non pagate dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del Concessionarioloro favore;
i. L’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi effettuati.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigereLa risoluzione comporterà, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoriogni caso, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrispostil’incameramento di diritto della cauzione.
5. Le eventuali somme spettanti Non spetterà al Concessionario sono destinate prioritariamenteconcessionario alcun indennizzo, salvo i privilegi per nessun titolo, neppure sotto il profilo di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti creditirimborso spese.
6. Nelle more dell’individuazione In tutti i casi di un Concessionario subentranterisoluzione per colpa del concessionario, qualora l’Opera abbia superato esso ha l’obbligo di effettuare il Collaudo pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all’Amministrazione Comunale dalla stipula di una nuova concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle medesime modalità e condizioni del Contrattoprestazioni oggetto della concessione medesima.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato assunti con la presente concessione, l’Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per corretta esecuzione delle prestazioni. La comunicazione dovrà essere inviata anche agli enti finanziatori.
8. Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause entro i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1venti giorni successivi alla contestazione.
9. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la risoluzione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39all’articolo 24, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto e del Capitolato, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) trenta giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessaConcessionario.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34all’art. 23;
fb) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
c) inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dei servizi/attività;
d) mancato rispetto degli standard prestazionali del servizio di cui all’art. 9 del Capitolato, qualora l’inadempimento degli obblighi persista dopo espressa contestazione da parte del Comune;
e) qualora al termine della fase sperimentale di cui all’art. 6 c. 2 del Capitolato non risulti in servizio la flotta della dimensione definita nel Capitolato al medesimo art. 6 c. 2, secondo capoverso, risultante dagli atti di gara;
f) inadempimento degli obblighi relativi al sistema tariffario previsti nell’Art. 10 del Capitolato e nel Contratto;
g) violazioni delle norme in materia inadempimento degli obblighi relativi al sistema di sicurezza monitoraggio e tutela rendicontazione, flussi informativi ed interoperabilità previsti nell’Art. 12 del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscaliCapitolato;
h) mutamento in tutti i casi di persistente inadempimento delle prescrizioni del Capitolato che possano comportare perdita di efficacia, riduzione dei livelli prestazionali e qualitativi del servizio, conseguenze negative sull’utenza e sulla cittadinanza, alterazione dei parametri di equilibrio economico finanziario, riduzione dei rischi in capo al Concessionario, riduzione della compagine sociale possibilità di controllo e monitoraggio della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 concessione da parte del Concedente ed ogni altra conseguenza considerata pregiudizievole del Concedente rispetto alle finalità della Concessione in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contrattooggetto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente Contratto ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni direttidel presente articolo, indiretti si applica quanto previsto al precedente art. 24 commi 5, 6 e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario7.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi Il Concedente può chiedere la risoluzione del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] per inadempimento del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario a titolo dei servizi di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4cui al presente capitolato;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizimora;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa esercizio di inadeguata o carente manutenzione ai sensi attività commerciale all’interno del Documento denominato “Capitolato di Gestione”Cimitero;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario impiego di personale non sufficiente a titolo garantire il livello di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione efficienza dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”servizi;
e) mancata sottoscrizione violazione grave e reiterata per 3 (tre) volte nell’arco di 12 (dodici) mesi della disciplina legislativa o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo regolamentare in materia di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34polizia mortuaria;
f) violazione violazioni gravi e reiterate alla buona pratica nei rapporti con i dolenti e i fruitori dei protocolli di legalità e dei patti di integritàservizi cimiteriali;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela gravi azioni lesive della dignità della persona rivolte agli utenti, da parte del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscalipersonale incaricato;
h) mutamento della compagine sociale della Società omissioni gravi e reiterate nelle operazioni di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione manutenzione ordinaria o di pulizia degli spazi cimiteriali e di gestione e manutenzione del Concedenteverde;
i) grave violazione mancato versamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;
j) mancata integrazione della cauzione definitiva;
k) mancata stipula o rinnovo delle obbligazioni polizze assicurative di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 all’art. 8 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contrattopresente Capitolato.
32. In caso La richiesta di risoluzione del Contrattoè fatta in forma scritta, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per indicando i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali motivi per i quali si essa è verificato l’inadempimento, secondo le modalità presentata tra quelli di cui al comma 1, oppure i motivi derivanti dall’ordinamento giuridico applicabile. La richiesta di risoluzione indica un termine entro il quale il Concessionario deve far pervenire le proprie controdeduzioni. Fatte salve le ipotesi di avvio del contenzioso, la risoluzione acquista efficacia nel termine indicato nella richiesta di risoluzione medesima o in successivi atti del procedimento.
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Samples: Concessione Della Gestione Dei Servizi E Delle Attività Cimiteriali
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo al Legale Rappresentante del responsabile]Concessionario, all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del che il Concessionario stesso ha comunicato in sede di gara per l’affidamento e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 45;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera dei Lavori tali da pregiudicare in modo rilevante e significativo la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei ServiziServizi di Disponibilità;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di GestioneServizi di disponibilità”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione mancato rispetto del Codice etico del Concedente che comporta, inter alia, i seguenti impegni, estesi anche a tutte le Imprese che eseguiranno lavorazioni nel cantiere oggetto del presente contratto: - Non utilizzare lavoro minorile (intendendo tale quello prestato da persone al di sotto dei protocolli 15 anni); - Garantire il lavoro non obbligato, dando la facoltà al personale di legalità rescindere in qualsiasi momento il contratto; - Garantire un ambiente di lavoro in regola con le norme che tutelano la sicurezza sul lavoro; - Trattare i lavoratori con dignità e dei patti rispetto, escludendo ogni tipo di integrità;pratica disciplinare non prevista dai Contratti Collettivi di Lavoro; - Assicurare libertà di associazione e di contrattazione; - Garantire pari opportunità e trattamento non praticando discriminazioni per motivazioni razziali, religiose o politiche; - Garantire una retribuzione conforme alle norme in vigore, in funzione del tipo di inquadramento; - Garantire un orario di lavoro nel rispetto del CCNL e/o quello stabilito a livello decentrato.
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave e reiterata violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Contract
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il La Concedente, qualora senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso presente contratto ai sensi dell’articolo 1453dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire dichiarazione da comunicarsi al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39tramite pec, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo sono state superate le soglie di penale per ritardi in Fase cui all’art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 5 0/2016 relativamente alle fattispecie di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, cui al comma 41 lett. b) e c) del medesimo articolo;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizisono state superate le soglie fissate dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all’art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione, in una delle situazioni di inadeguata o carente manutenzione ai sensi cui all'articolo 80, comma 1, del Documento denominato “Capitolato di Gestione”D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal il Concessionario a titolo ha commesso, nella procedura di decurtazione aggiudicazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 29 80, comma 5, lett. c) e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”secondo le linee guida ANAC;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una delle cauzioni e/grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
f) violazione dei protocolli nell’ipotesi di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni non veridicità delle norme in materia di sicurezza e tutela dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del lavoro, contributiveD.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5dall’art. 71, del Codicemedesimo D.P.R. 445/2000;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 “Xxxxx, responsabilità civile e fiscalipolizza assicurativa”;
h) mutamento della compagine sociale della Società azioni giudiziarie per violazioni di Progetto diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedentesuccessivo articolo 27 “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
i) grave violazione delle obbligazioni nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui all’articolo 11al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 59, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
k) in caso di sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
l) perdita nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati “Canone e royalty di concessione”, “Obblighi e adempimenti del Concessionario”, “Verifiche e controlli”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritti d’autore”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione per inadempimento del Concessionario”, “Condizione particolare di risoluzione”, “Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, “Trattamento dati personali”. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge ivi inclusa la decadenza dell’autorizzazione per l’attività di ordine generale somministrazione di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contrattoalimenti e bevande.
3. In caso di risoluzione in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del ContrattoConcessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso controdeduzioni ovvero scaduto il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa termine senza che il Concedente Concessionario abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzionerisposto, la gara per Concedente ha la selezione facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del nuovo Concessionariocontratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionarioresta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e Qualora il Concessionario provvederanno ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 10 (centoventidieci) giorni dalla risoluzione del Contrattogiorni, entro i quali il quale gli importi dovuti dovranno essere corrispostiConcessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi In caso di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al completo soddisfacimento dei detti creditirisarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Nelle more dell’individuazione Con specifico riferimento alle verifiche di un cui al paragrafo 24 del Capitolato T e c n i c o , nell’ipotesi in cui, per quattro trimestri consecutivi, siano state applicate penali in esito alle verifiche effettuate, la Concedente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario subentranteha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, qualora l’Opera abbia superato decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario concessionario si impegna, sin d’ora, a garantire esigenze fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di continuità provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del servizio pubblicopresente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad assicurare altra impresa le prestazioni ove la gestione stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime modalità e condizioni del Contrattogià proposte dal Concessionario in sede di offerta.
711. Con specifico riferimento ai Servizi CommercialiResta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1in quanto compatibile.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1454, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni qualora:
a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
b) il Concessionario superi di 180 (centottanta) giorni il termine per il completamento dei lavori nell’Impianto previsto dal Cronoprogramma offerto in sede di gara, ove l’inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
c) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Impianto o dell’Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
d) il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste dal presente capitolato, ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;
e) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l’assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
f) il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1455 del Codice civile potrà risolvere la Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del presente capitolato.
3. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, del Codice civile.
4. In pendenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo, il Concedente:
a) non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Capitolato;
b) non potrà dar corso alla risoluzione;
c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
d) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi Aggiuntivi e di incasso dei Ricavi Commerciali.
5. Alla scadenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo del presente art. 6,1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la Concessione, di cui al presente Capitolato, al Concessionario.
6. Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l’Amministrazione - ai sensi del comma 8 dell’art. 176 del Codice - comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
7. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
8. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi quant’altro espressamente indicato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2all’art. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo 176 del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessaD.Lgs. n. 50/2016.
29. La facoltà di cui al comma 1 precedente può essere esercitata esercitata, nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale penali per ritardi in Fase di Costruzione Progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4dell'art. 3.9 del presente capitolato;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizidell’opera;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa dell’opera dovuto a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”manutenzione;
d) grave danneggiamento dell’opera dovuto aa inadeguata o carente manutenzione;
e) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo penali per l’indisponibilità dell’Opera indisponibilità dell’opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”servizi;
ef) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 5.1 e 345.2;
fg) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
gh) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, dall’art.30 comma 5, 5 del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
310. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le Parti valutano le seguenti voci:
a) qualora non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
1) danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
2) tutti i costi necessari affinché l’opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al netto dei comma 9, lettere c), d) ed e);
3) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
4) costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:;
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv5) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera 11. Qualora l’opera abbia superato la fase di Collaudocollaudo:
(i1) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii;
2) tutti i costi necessari affinchè l’Opera affinché l’opera sia realizzata/ripristinata conformenente conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al precedente comma 29, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii);
3) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv;
4) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
5) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
412. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, Lavori apposito verbale entro [•] 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 60 (centoventisessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
513. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo e fino al completo soddisfacimento dei di detti crediti.
614. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera l’opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”manutenzione;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
fe) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
gf) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
hg) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 38 e 3941, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto Contratto, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) trenta giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessaai Finanziatori].
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all’articolo 8;
b) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale penali per ritardi in Fase di Costruzione Progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 46;
bc) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizidell’Opera;
cd) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa dovuto a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”manutenzione;
de) grave danneggiamento dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”31, comma 5;
eg) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 35 e 3436;
fh) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
gi) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11. [Essendo indicati i casi a titolo esemplificativo e non esaustivo, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.le Parti possono disciplinarne altri]
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le Parti valutano le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21; (v) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma comam 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 e al netto dell’ammortamento; (v) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Di Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di Il Concedente potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453la Concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire comunicazione scritta al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39intimazione all’adempimento, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata trascorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo in caso di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4frode del Concessionario;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizinei casi previsti dall’art. 25 del presente Capitolato speciale d’appalto;
c) perimento totale fallimento del Concessionario o parziale dell’Opera suoi aventi causa, ovvero grave danneggiamento quando nella struttura imprenditoriale concessionaria si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della stessa a causa di inadeguata capacità tecnico- finanziaria e/o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”patrimoniale;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo applicazione di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34tariffe difformi da quelle convenute;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integritàchiusura totale o parziale, anche temporanea delle strutture oggetto della Concessione senza giustificato motivo;
g) violazioni delle norme in materia violazione del divieto di sicurezza e tutela del lavoroutilizzare, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscalianche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della Concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
h) mutamento violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o programmata delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;gestione
i) grave violazione delle obbligazioni violazioni degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti dello stesso Concessionario ed operanti presso la struttura cimitariale. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l’adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di cui all’articolo 11risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3la convezione si intenderà risolta. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario della Concessione per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico inadempimento del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad assicurare evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della Concessione. Il Concedente dovrà comunicare ai soggetti finanziatori la gestione alle medesime modalità e condizioni contestazione intimata al Concessionario della causa di risoluzione del Contrattocontratto di Concessione, ai fini dell’applicazione del successivo art. 44.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Project Financing Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 32 e 3935, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 3935, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], alla mandataria Hera Luce S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e per conoscenza a quello dei Finanziatori della mandante S.I.M.E.T. S.r.l. e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4rispetto al Cronoprogramma;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera degli Impianti tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera degli Impianti o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera degli Impianti ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di GestioneSpecificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera degli Impianti ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivocorrispettivo e applicazione delle penali”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 30 e 3431;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 118, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 38 e 3941 e quanto indicato negli articoli specifici del Capitolato Prestazionale e dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionario sia Concessionariosia inadempiente agli obblighi del Contratto Contratto, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, 1454 del codice civile e civilee decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) trenta giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad diffidaad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] pec del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessaxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all’articolo 36
b) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale penali per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4un importo complessivo superiore al 10% dell’importo della cauzione definitiva;
bc) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizinella manutenzione dell’impianto sportivo;
cd) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa dell’impianto sportivo dovuto a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”manutenzione;
de) grave danneggiamento dell’impianto sportivo dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”31, comma 5;
eg) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 35 e 3436;
fh) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
gi) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto salvoquanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoridell’Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro [•30] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) [30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
54. Le eventuali somme spettanti Non è dovuto al Concessionario sono destinate prioritariamenteconcessionario alcun indennizzo per le cause di risoluzione contrattuale contemplate nel presente articolo , salvo i privilegi di Leggese non quanto è necessario ove, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti creditine ricorra il caso per evitare l’indebito arricchimento per effetto della realizzazione delle opere, a condizione che queste siano state regolarmente collaudate; in tal caso il concedente potrà rivalersi, per ogni danno e/o maggiore onere derivante sulla polizza fidejussoria rilasciata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.
65. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato abbiasuperato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: General Conditions
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 38 e 3941, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto Contratto, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) trenta giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessaai Finanziatori].
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all’articolo 8;
b) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale penali per ritardi in Fase di Costruzione Progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 46;
bc) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizidell’Opera;
cd) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa dovuto a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”manutenzione;
de) grave danneggiamento dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”31, comma 5;
eg) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 35 e 3436;
fh) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
gi) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoridell’Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro [•30] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) [30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
54. Le eventuali somme spettanti Non è dovuto al Concessionario sono destinate prioritariamenteconcessionario alcun indennizzo per le cause di risoluzione contrattuale contemplate nel presente articolo , salvo i privilegi di Leggese non quanto è necessario ove, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti creditine ricorra il caso per evitare l’indebito arricchimento per effetto della realizzazione delle opere, a condizione che queste siano state regolarmente collaudate; in tal caso il concedente potrà rivalersi, per ogni danno e/o maggiore onere derivante sulla polizza fidejussoria rilasciata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.
65. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 10. 6 (a) (Intervento dei Finanziatori), del codice civile con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore inferiore a 60 (sessanta) 15 giorni, al fine qualora: il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio Fattibilità e il nominativo dalle Caratteristiche del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario servizio e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera gestione: • tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera degli immobili e relativi impianti o dell’erogazione dell'Erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa , e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; • corrispondenti a causa penali di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione importo superiore, complessivamente, al 10% del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero i servizi per la mancata erogazione ciascun anno;
A. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
B. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida che precede, il Concedente:
1. non potrà sospendere l'adempimento dei Servizi propri obblighi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”della presente Convenzione;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 342. non potrà dar corso alla risoluzione della presente Convenzione;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso dovrà versare i Corrispettivi, a fronte di risoluzione servizi correttamente erogati;
C. Alla scadenza del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova termine per l'adempimento indicato nella diffida di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente cui alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
precedente lettera (a) qualora l’Opera del presente art. 10.1, ove il Concessionario non abbia raggiunto la fase ingiustificatamente posto rimedio alla causa di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza alla Banca Agente ai fini dell'esercizio del Direttore diritto di cui al successivo articolo 10.6 (b) (Intervento dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventiFinanziatori) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrispostiPeriodo di Sospensione.
5D. Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano designato un Sostituto ai sensi del successivo art. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente10.6 (Intervento dei Finanziatori), salvo i privilegi il Concedente avrà facoltà di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti creditirisolvere la presente Convenzione.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto E. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato Concedente di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali tutti gli importi per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo attività rese o servizi erogati.
F. Si applicano le modalità disposizioni di cui al comma 1all’art. 108, commi 3-9 del Codice.
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Samples: Concessione Del Servizio Energia E Gestione Integrata Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39all'articolo 31, il Concedentel’Unione, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori concessionario e deve contenere l’inadempimento l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata oltre che in tutti i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente anche nei seguenti altri casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto : − sospensione o abbandono dal Concessionario servizio; − l’attivazione di procedure concorsuali; − subappalto del servizio non autorizzato; − ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all’art. 13 comma 7 superiore a titolo 45 giorni; − per mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi cui all’art. 11 del Documento denominato “presente Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) d’oneri; − mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) all'articolo 16; − per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni; − gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) degli obblighi contrattuali; − perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) D. Lgs 50/2016; − violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; − rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedentedell’Unione e dei suoi Comuni, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le in base alle seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) : − i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente da ciascun Comune e l’Unione, in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) − tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) − le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente l’Unione (anche a nome e per conto di ciascun Comune) e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoriloro, apposito verbale entro [•] 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente dell’Unione (in nome e per conto di ciascun Comune) che dichiara ha dichiarato la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Accertamento E Riscossione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Il Concedente, qualora il Concessionario sia si renda gravemente inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersidi seguito specificati, nei casi previsti al comma 2, potrà avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2fissato nella diffida stessa. La diffida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario @XXX.xx e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2ai Finanziatori. • La facoltà di cui al comma 1 può potrà essere esercitata nei seguenti casi:
a) : - superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale della soglia massima per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori; - gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione riscontrati nella fase di esecuzione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi lavori; - gravi violazioni del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo Gestione che comportino l’applicazione di decurtazione del Corrispettivo penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) Servizi; - la mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) previste dal presente contratto; - violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni ; - gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, contributive e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società . • Il Concedente si riserva altresì diritto di Progetto risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 7 1454 del Codice Civile in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave caso di violazione delle obbligazioni previsioni di cui all’articolo 11alla Legge n.136/2010, comma 5;
l) perdita dei requisiti nonché in caso di ordine generale sussistenza di cui all’articolo 80 elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3D. Lgs n.159/2011. • In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del Contrattopresente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui ovvero al comma 1.Concessionario:
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Samples: Convention
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi Il Contratto disciplina la facoltà del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà Concedente di risolvere lo stesso stesso, ai sensi dell’articolo 14531454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concessionario, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente il termine in esso essa fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e Il Contratto deve contenere l’inadempimento contestato nonché l’elencazione dettagliata delle fattispecie che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma non l’obbligo) di risolvere il Contratto medesimo. Tra queste, si annoverano: la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta dal Contratto; i vizi o le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale o totale o il relativo grave danneggiamento; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale penali per ritardi ritardo in Fase fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera costruzione ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo canone per l’indisponibilità indisponibilità dell’Opera ovvero per la o mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) servizi; la violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributivecontributiva e fiscale; il fallimento del Concessionario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento se non ne è possibile la sostituzione; la violazione dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 del Concessionario e/o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni conservazione del Contratto.
3, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. In caso di risoluzione per inadempimento del ContrattoConcessionario, le somme dovute dal Concessionario ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore del Concedente, fatta salva la prova il Contratto disciplina le voci di ulteriori danni da risarcirecomputo di cui è necessario tener conto, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora distinguendo l’ipotesi in cui l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo collaudo o non abbia superato il Collaudo collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente positivo dall’ipotesi in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contrattocollaudo.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Di Concessione