Common use of Sanzioni Clause in Contracts

Sanzioni. LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro, Accordo Di Programma Quadro, Accordo Di Programma Quadro

Sanzioni. LE PARTI1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, da ultimosu domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, disciplinano come seguefermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. A. Negli allegati tecnici sono stabilite 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia del giudice. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le sanzionimodalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi un’ulteriore somma a titolo di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare risarcimento del danno pari al Comitato di Verifica le sanzioni applicate20% della retribuzione stessa. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi 3. Le ore di filiera entro 90 giorni dalla richiesta lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia 50 per cento della retribuzione oraria globale di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente efatto, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi oltre che l’applicazione delle sanzioni comminate vengono utilizzate previste dal Comitato D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di Coordinamento per attività violazione dei limiti di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”durata massima dell’orario di lavoro. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche 4. Il lavoratore a carico dei Consorzi tempo parziale ha il diritto di filiera ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale; i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale possono stabilire criteri e modalità per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritirosuo esercizio. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Riforma Dei Contratti E Dei Rapporti Di Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro

Sanzioni. LE PARTI1. L’azione disciplinare è promossa dal direttore. Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero scritto (censura); b) sospensione dall'insegnamento fino a un mese; c) sospensione dall'insegnamento da ultimo, disciplinano come segueoltre un mese a sei mesi; d) licenziamento con preavviso; e) licenziamento senza preeavviso. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni2. Le Istituzioni non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a carico dei convenzionati inadempientisua difesa, il dipendente medesimo, eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando il direttore sia venuto a conoscenza del fatto e comunque non oltre 30 giorni dal fatto stesso. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. I procedimenti disciplinari vengono rimessi dal direttore alla Direzione Generale competente del MIUR, che, qualora ritenga che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Corte di disciplina del CNAM. Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina un rappresentante dell’amministrazione, che i Consorzi nel corso delle indagini può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dal professore, e può avvalersi della cooperazione di filiera applicano in autonomiaaltri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e al direttore. 5. La Corte di cui al precedente comma, sentito l’incolpato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento approvato dal CNAM nell’adunanza del 10 gennaio 2002, esprime un parere circa la sanzione da adottare. Tale parere è trasmesso alla Direzione generale competente del MIUR che irroga la relativa sanzione. 6. Al docente, o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito qualora comporti la sanzione della censura. In tutti gli altri casi il procedimento deve concludersi nel termine di 180 giorni dalla data della contestazione. Qualora non sia stato portato a termine entro tali termini, il procedimento si estingue. 8. I Consorzi provvedimenti di filiera sono tenuti a comunicare cui al Comitato comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di Verifica le sanzioni applicatealtro genere nelle quali egli sia incorso. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sanzioni. LE PARTI1. La Soprintendenza applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall’articolo 1, da ultimocomma 7, disciplinano come seguedel presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura fissa del 5% dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto o del subcontratto. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni2. La Soprintendenza, con l’adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell’esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Soprintendenza gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a carico dei convenzionati inadempientiqualunque titolo, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicateall’esecuzione delle opere. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni 3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte della Soprintendenza nei casi indicati dal presente Protocollo. 4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell’affidamento e dell’autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Soprintendenza, né a carico dell’appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata. 5. Le somme discendenti dall’applicazione delle penali andranno affidate in custodia alla Soprintendenza per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del Comune subcontraente o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoriafornitore. La sanzioneparte residua delle penali è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”sentito il CCASGO. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Protocollo Di Legalità, Protocollo Di Legalità

Sanzioni. LE PARTI1. L’inosservanza, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pari pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni all’AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria). 2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al montante fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. 3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi danni subiti dalla Società e dalle Controllate. 4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del soggetto richiedente nella fascia Consiglio di qualità più remunerata per Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. 5. Se la violazione è stata commessa da un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccoltegravi, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiropuò dare luogo a licenziamento. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Internal Dealing Procedure, Internal Dealing Procedure

Sanzioni. LE PARTIQualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, da ultimoil servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le sanzionifattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a carico dei convenzionati inadempientirimuoverle immediatamente ed a presentare, che i Consorzi entro il termine massimo di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 15 giorni dalla richiesta del Comune data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o del soggetto delegato comporta disservizi contestati, verrà applicata una sanzione penale pari al montante 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di qualità più remunerata per un periodo gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di tre mesiriferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente ecomporta, quindioltre all' applicazione delle penali, la consistenza dell’inadempienza risoluzione del Consorzio servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di filiera e trasmette al Comitato liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di Coordinamento la relativa istruttoriafatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi richiesta e/o il pagamento delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato penali di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, cui al presente articolo non esonera in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la stima dei rifiuti quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista l’applicazione delle penali previste dal presente Accordo. Il Comitato articolo non preclude il diritto di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità Roma Capitale di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Convenzione, Convenzione

Sanzioni. LE PARTIIn caso di inadempienza degli obblighi contrattuali tale da compromettere il buon andamento dei servizi, la UMVB contesterà alla Ditta le infrazioni e/o omissioni. In particolare, la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, accertata dagli uffici della UMVB, comporterà l’applicazione di una penale. La UMVB provvederà alla formale contestazione scritta, da ultimoinviarsi anche mediante telefax alla Ditta, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioniche avrà facoltà di controdedurre nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. La Ditta dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatole. Ove la Ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la UMVB avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, a carico dei convenzionati inadempientispese della Ditta stessa, che i Consorzi di filiera applicano in autonomialavori necessari per il regolare andamento del servizio. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni L’applicazione della penale non estinguerà eventuali rivalse, da parte dei Consorzi della UMVB e/o di filiera entro 90 giorni terzi, per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse, né la rivalsa per gli eventuali servizi sostitutivi assunti direttamente o indirettamente dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesiUMVB. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi L'ammontare delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato sarà dedotto dalla rata del canone in scadenza, previa emissione di Coordinamento apposita nota d’accredito da parte della Ditta. Le penali previste, che saranno cumulabili, sono riportate nella tabella seguente. N. DESCRIZIONE SANZIONE ESTREMI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1 Servizio completamente non svolto per attività l’intera giornata prevista in calendario, escluse cause di comunicazione, formazione forza maggiore €. 500,00 per ogni giorno di ritardo Xxxxxxx 3 (tre) volte in un anno 2 Inefficienze e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni disfunzioni che possono avere conseguenze negative per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolarela salute pubblica: - manutenzione, sostituzione dei contenitori danneggiati - movimentazione dei contenitori - pulizia dei dintorni dei contenitori - trasporto cassoni scarrabili - € 50,00 al giorno nel caso di mancata sostituzione o manutenzione di contenitori danneggiati che si prolunghi oltre il terzo giorno dalla segnalazione via fax. Tale limite si riduce alle 36 (trentasei) ore dall’avvenuto accertamento in caso di incendio, atto vandalico, furto (fa fede la data di invio telefax) - € 50,00 al giorno nel caso di mancata movimentazione di contenitori, richiesta dalla UMVB, oltre il terzo giorno dal ricevimento del sollecito - € 50,00 al giorno nel caso di mancata pulizia delle aree circostanti i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata contenitori che si prolunghi oltre tre giorni dal ricevimento del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.sollecito N. DESCRIZIONE SANZIONE ESTREMI PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale d'Appalto

Sanzioni. LE PARTIa. Il Dipartimento Tutela Ambientale, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi in caso di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni inadempienze alle previsioni contrattuali da parte di AMA SpA, dovrà applicare, su proposta dell’Organismo di Controllo previsto dall’art. 18 del presente Contratto, specifiche sanzioni. L’entità delle sanzioni è stabilita in misura proporzionale allo scostamento negativo degli indicatori quali-quantitativi dagli standard contrattualmente stabiliti, sulla base di un sistema sanzionatorio e di una specifica analisi elaborata dall’Organismo di Controllo, fino ad un massimo del 3% del valore complessivo del Contratto; b. l’Organismo di Controllo di cui all’art. 18, dovrà elaborare un modello di calcolo di valorizzazione economica degli scostamenti negativi degli indicatori quali-quantitativi dagli standard contrattualmente definiti dei Consorzi servizi monitorati; c. qualora lo scostamento negativo degli indicatori quali-quantitativi dagli standard contrattualmente definiti superi il 20%, l’Organismo di filiera entro 90 giorni dalla richiesta Controllo di cui all’art. 18 ne da comunicazione alle Strutture Capitoline competenti, al fine della valutazione di quanto previsto al successivo comma 4 del Comune o del soggetto delegato comporta una presente articolo; d. la sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente verrà applicato annualmente all’Azienda in unica soluzione, non potrà corrispondere a maggiori servizi extra TARI e non potrà comunque incidere in alcun modo sul bilancio capitolino; e. AMA SpA, nella fascia sua autonomia aziendale, dovrà determinare un meccanismo di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi ripartizione delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo incidendo sulle parti variabili delle quantità retribuzioni del management e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dirigenza e tenendo conto dell’effettivo andamento dei servizi erogati e delle sanzioni applicate; f. nelle more della piena attuazione di raccolta un sistema sanzionatorio collegato alla parte variabile delle retribuzioni, le penali comminate dovranno essere tradotte in efficientamenti rispetto ai costi effettivamente consuntivati su base annua; g. nel caso di inadempienze relative alle previsioni contrattuali riguardanti la consegna all’Amministrazione Capitolina dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista documenti prescritti dal presente Accordo. Il Comitato Contratto (report, rapporti periodici, analisi merceologiche, etc), l’Amministrazione applicherà una penale di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità €250 per ogni giorno di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06ritardo dopo il quinto rispetto alla scadenza fissata dal presente Contratto. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Sanzioni. LE PARTINon precisa la disposizione dell’art. 6 “Dec. L.vo” quali siano le conseguenze della mancanza nel preliminare di taluno degli elementi sopra indicati (nullità, da ultimoannullabilità, disciplinano facoltà per l’acquirente di recedere, risoluzione ecc.). Sul punto le opinioni manifestate, in prima battuta, dai commentatori della nuova normativa sono le più disparate, e non si registra una convergenza di vedute. Appare opportuno pertanto, prima di illustrare tale proposta, dare conto delle varie posizioni manifestate sul tema, riproducendo quanto già riportato al paragrafo 5.4 del precedente studio dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (19) : Per aversi nullità per contrarietà a norme imperative non occorre quindi che la sanzione della nullità sia specificatamente prevista (20). Il che tuttavia non esclude che sia possibile una differenziazione tra le singole previsioni contenute nell'articolo 6 in esame, alcune soltanto delle quali sono definibili come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano norme imperative in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindisenso tecnico: ad esempio, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio nullità relativa non opererebbe per la mancata indicazione dei termini massimi di filiera esecuzione della costruzione, in quanto ciò non costituisce un grave pregiudizio dell'interesse dell'acquirente tenuto conto dell'esistenza di una norma suppletiva in materia, dettata dall'art. 1183 c.c., attivabile dall'interessato; o ancora, per la mancata indicazione degli estremi della fideiussione, menzione di natura formale e trasmette al Comitato che è prevista a tutela - più che dell'acquirente, il cui interesse è in realtà salvaguardato dall'effettiva consegna della fideiussione - dei terzi subacquirenti ed in genere della certezza dei traffici, per cui si tratterebbe di Coordinamento la relativa istruttoria. La prescrizione di natura meramente ordinatoria, in quanto priva di autonoma sanzione, qualora applicatasalvo affermare, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione nei casi in cui l'omessa menzione non consenta di accertare l'anteriorità o contestualità della convenzionefideiussione rispetto al contratto, la nullità relativa di quest'ultimo - sulla base, però, della previsione dell'art. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 2202, comma 21, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito (22). Anche accedendo alla tesi che rinviene nella violazione del contenuto dell’art. 6 un’ipotesi di nullità virtuale relativa, sembrano doversi escludere eventuali riflessi sul successivo contratto traslativo, perché pur essendo l’azione di nullità imprescrittibile, questa non potrebbe essere esercitata, in quanto, dopo che il Comitato fabbricato è stato ultimato, e/o dopo che lo stesso è stato alienato a terzi, vi osterebbe la mancanza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.. Per altri ancora, laddove esista una norma di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindicarattere suppletivo, la consistenza dell’inadempienza stessa potrebbe essere utilmente impiegata al fine di colmare la "lacuna" venutasi a creare in conseguenza dell'omessa previsione contrattuale richiesta dalla norma protettiva. In secondo luogo l'integrazione del contratto potrebbe operare, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., grazie all'equità, o alla clausola generale di buona fede (23). Sarebbe così possibile, in mancanza di una dettagliata regolamentazione degli obblighi del costruttore, integrare il contratto con quanto derivante dagli ordinari principi del diritto dei soggetti contratti e trasmette al Comitato delle obbligazioni, salvo il limite costituito dall’ipotesi in cui difettino elementi essenziali del negozio, circostanza che dà luogo a nullità. valutare, in maniera consapevole e completa, l'opportunità o meno di Coordinamento addivenire alla conclusione del contratto (24). Queste le varie posizioni emerse nei primi commenti e quali già “fotografate” nel precedente studio. Partendo dalle varie possibili ricostruzioni sopra illustrare, si è ora cercato di giungere ad una nuova possibile ricostruzione di “sintesi” che da un lato non sia costretta ad avvalersi di categorie sulla cui ammissibilità ancora di discute in dottrina (infatti è ancora aperto il dibattito circa la relativa istruttoria.configurabilità o meno della cd. “nullità virtuale relativa”) e dall’altro sia in grado di offrire rimedi che operino sul piano “contrattuale” (e non esclusivamente su un piano extracontrattuale come nel caso della responsabilità di cui all’art. 1337 c.c. (25)) Sulla base di queste premesse, appare plausibile prospettare queste conseguenze per il caso di violazione dell’art. 6 del decreto in commento a) la nullità

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Samples: Preliminary Contract

Sanzioni. LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi 1. In ogni momento l’Università può compiere verifiche sulle modalità di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato soggetti accreditati. 2. L’eventuale violazione delle norme contenute nel Regolamento comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesil’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. 3. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente eL'Amministrazione si riserva, quindicon provvedimento motivato, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio facoltà di filiera e trasmette al Comitato sospendere temporaneamente l’accreditamento ovvero di Coordinamento dichiarare la relativa istruttoriadecadenza dell’operatore che dovesse rendersi responsabile di turbative all’interno dei locali universitari, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri economici o di qualsiasi natura. 4. La sanzionesospensione o la decadenza possono essere disposte anche in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione commisurando il provvedimento alla gravità della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”violazione. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche 5. La decadenza comporta la cancellazione del professionista dall’elenco degli operatori accreditati ed è disposta nel caso in cui lo stesso: a. si sia reso responsabile di fatti o atti di particolare gravità o abbia tenuto comportamenti tali da compromettere il regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo; b. abbia richiesto prezzi superiori rispetto a carico dei Consorzi quelli indicati nel listino pubblicato sul sito web; c. sia già incorso in un provvedimento di filiera per il mancato ritiro dei materiali, sospensione temporanea; d. ne faccia egli stesso richiesta all’Amministrazione; e. sia dichiarato fallito o l’attività risulti comunque cessata o in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiroliquidazione. D. 6. La mancata collaborazione dei soggetti che operano sospensione temporanea comporta l’impossibilità di operare per una o più sessioni di laurea ed è disposta nel settore dei rifiuti caso in cui il professionista: a. presti attività in un’area diversa da quella assegnata a seguito del sorteggio di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio cui all’art. 6; b. abbia disatteso le indicazioni fornite dalle singole Strutture e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente AccordoPresidente della sessione d’esame. 7. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti ritardo o la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, consegna del decreto legislativo 152/06tesserino di riconoscimento sono causa di esclusione da successive procedure indette per l'accreditamento. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Per L’accesso Di Fotografi Professionisti

Sanzioni. LE PARTIIn caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, di legge o contrattuali da parte del Professionista, sulla base dei riscontri effettuati dai Responsabili delle funzioni di vigilanza e controllo, è prevista la sospensione dell'esercizio dell'attività libero professionale, da ultimograduarsi temporalmente in relazione alla gravità delle inosservanze, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite o la revoca, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le sanzioniparti. Si richiamano di seguito, a carico titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi in cui si applica la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria, graduata a seconda della gravità: a) volumi istituzionali inferiori ai volumi di attività libero professionale nel periodo di valutazione; b) inosservanza delle regole relative alle procedure concernenti i pagamenti; c) ritardi o mancata collaborazione nella definizione delle Agende di libera professione; d) mancato rispetto delle indicazioni organizzative e procedurali impartite dall’Ufficio ALPI. Si richiamano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi in cui si applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività intramuraria: - infrazioni o inosservanze riportate ai punti che precedono di particolare gravità o reiterate nel tempo; - conflitto di interessi, anche potenziale, o situazioni che implichino forme di concorrenza sleale. L’esecuzione irregolare delle attività come sopra descritte e connesse alla libera professione costituisce violazione del codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei convenzionati inadempientidipendenti pubblici, che i Consorzi a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ed è pertanto elemento di filiera applicano in autonomiavalutazione del dirigente ai fini del rinnovo dell’incarico, ai sensi dell’art. I Consorzi 32 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8/06/2000 e dell’art. 32 del CCNL della Dirigenza SPTA Del Servizio Sanitario Nazionale dell’8/06/2000, nonché elemento di filiera sono tenuti valutazione per il personale di comparto. Il Direttore Sanitario, a comunicare al Comitato fronte di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni notizia di presunta infrazione da parte dei Consorzi responsabili delle funzioni di filiera entro 90 giorni dalla richiesta vigilanza e controllo, procede formalmente alla contestazione delle irregolarità riscontrate, accerta nel contradditorio la fondatezza del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta caso, propone la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente eeventuale misura sanzionatoria, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera dandone comunicazione alla Commissione Paritetica Aziendale per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, prescritto parere non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordovincolante. Il Comitato Direttore Generale provvede alla conclusione del procedimento applicando la sanzione ovvero con l’archiviazione. Per i professori e i ricercatori universitari si applica il relativo regolamento di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità Sapienza Università di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06Roma. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Attività Libero Professionale Intramuraria

Sanzioni. LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia1. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesiAi sensi dell’art. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, 7-bis del decreto legislativo 152/0618 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ a 500€. 2. La determinazione dei comportamenti sanzionati e delle corrispondenti sanzioni, ai sensi del Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 34/2018), è fissata come segue: TABELLA CON SANZIONI Eventuali successive modifiche e/o integrazioni di tale elenco recepite nel presente Regolamento secondo le regole stabilite dal Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. Art. 52 - Sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ a 500€. 2 La determinazione dei I comportamenti sanzionati e l’ammontare delle corrispondenti sanzioni, ai sensi del Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 20/2020 34/2018), è fissata sono fissati come segue: TABELLA CON SANZIONI AGGIORNATE COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO N. 20/2020 DEL 3.6.2020 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni del prospetto delle sanzioni e del loro ammontare di cui al Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio sostituiscono automaticamente il prospetto sopra riportato di tale elenco recepite nel presente Regolamento secondo le regole stabilite dal Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani

Sanzioni. LE PARTII Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, da ultimodalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, disciplinano come segue.dal Codice Etico confederale, dalla Carta dei Valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni: A. Negli allegati tecnici sono stabilite a) censura dal Presidente dell’Associazione comunicata per iscritto e motivata; b) sospensione temporanea del diritto a ricevere le sanzioniprestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati dall’Associazione e dal Sistema Confederale; c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all’attività associativa; d) sospensione temporanea dall’elettorato attivo e passivo; e) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi associativi interni o esterni all’Associazione; f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal codice etico confederale e conseguente risoluzione del rapporto associativo; Le sanzioni potranno essere applicate dalla Giunta, singolarmente o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell’inadempimento perpetrato, a norma di regolamento e sentita l’Articolazione territoriale interessata. In caso di grave e ripetuta morosità, la Giunta, fatta salva l’azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre la cancellazione d’ufficio dell’impresa morosa. Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l’esercizio dei diritti, ma non esime l’impresa morosa dall’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà all’Associazione di agire secondo legge per il loro recupero. Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico dei convenzionati inadempientidelle imprese associate morose. In ogni caso, che avverso i Consorzi provvedimenti adottati dalla Giunta, è data facoltà di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera ricorso ai Probiviri, entro 90 quindici giorni dalla richiesta notifica del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito provvedimento applicato; il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”ricorso non ha effetto sospensivo. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Statuto

Sanzioni. LE PARTI1. L’inosservanza, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pari pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni ad AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria). 2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al montante fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. 3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi danni subiti dalla Società e dal Gruppo. 4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del soggetto richiedente nella fascia Consiglio di qualità più remunerata per Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. 5. Se la violazione è stata commessa da un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccoltegravi, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiropuò dare luogo a licenziamento. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Internal Dealing Procedure

Sanzioni. LE PARTI1. L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 2. L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da ultimoparte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, disciplinano come seguecomunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela decisoria. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni3. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a carico dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicatedanni. B. La mancata formalizzazione 4. L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle convenzioni procedura ed all’esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale. 5. L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei Consorzi lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di filiera entro 90 giorni affidamento. 6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni: a. esclusione dalla richiesta procedura ovvero risoluzione del Comune o contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli c. esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre mesi. A tal proposito anni d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi lavoro a causa dell’applicazione delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”predette sanzioni. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo7. Il Comitato presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06scadenza delle garanzie prestate. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Patto Di Integrità E Disposizioni in Materia Di Prevenzione E Repressione Della Corruzione E Dell’illegalità Nella Pubblica Amministrazione

Sanzioni. LE PARTI1) Chiunque proceda o effettui comunque interventi sulle reti pubbliche di fognatura senza aver rispettato le procedure contenute nel Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa. Sono punite con sanzione amministrativa le violazioni al presente regolamento per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative da norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, e precisamente: - chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognature senza il "benestare allo scarico" in conformità al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da ultimoEuro 100,00 ad Euro 300,00; - chiunque effettui allacciamenti in pubblica fognatura senza rispettare le prescrizioni stabilite agli articoli 41 e 42 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 500,00; - l'inottemperanza all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 63 è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00; 2) Le violazioni, disciplinano come segueche comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, nonché da personale abilitato del Gestore, secondo quanto stabilito negli atti normativi in materia di sanzioni amministrative dei Comuni. L'applicazione delle sanzioni medesime e l'introito dei relativi proventi spettano al Comune competente per territorio 3) Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa: • art.7-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), • D. Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi, • L.689 del 24/11/1981. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni4) Per quanto non espressamente normato al comma 1), si dovrà fare riferimento a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento in materia di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicateamministrative vigenti presso l’Amministrazione Comunale territorialmente competente. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi 5) Resta fermo l’obbligo di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata risarcimento, ai sensi dell’art.2043 c.c., per il contravventore che ha cagionato ad altri un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”danno ingiusto. C. Gli allegati tecnici prevedranno 6) Le sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera penali per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritirocontravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento vengono disciplinate dalla normativa vigente. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a 7) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06dall'art.650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Del s.i.i.

Sanzioni. LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi Entro 5 gg. dalla conclusione delle prove di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti idoneità l’Ente richiedente è tenuto a comunicare al Comitato CPI i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia. Qualora il candidato convocato non si presenti nel giorno e nell’ora fissate per sostenere la prova di Verifica idoneità e non produca alcuna giustificazione ovvero produca una giustificazione non accoglibile dall’Ente richiedente sono comminate le seguenti sanzioni: 1. impossibilità di partecipare per 6 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che commina la sanzione) alla chiamata a selezione nell’intera Regione anche a seguito di trasferimento del domicilio o della residenza. Tale sanzione comporta, per il periodo di vigenza della stessa, l’esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata in caso il lavoratore sanzionato presenti la domanda di partecipazione; 2. cancellazione dalla graduatoria. Qualora il candidato dichiarato idoneo rinunci all’opportunità di assunzione e non abbia prodotto alcuna giustificazione ovvero la giustificazione presentata non sia stata accolta dall’Ente richiedente si applicano le medesime sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni previste dai punti 1 e 2 che precedono. Qualora il candidato non abbia accettato l’assunzione, ma abbia presentato dei motivi che sono stati ritenuti dall’Ente richiedente giustificativi della rinuncia, non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione in quanto sussistono i motivi che giustificano la rinuncia. A termini della D.G.R. n.15/12 del 30/03/2004 e del vigente Regolamento ASPAL, costituiscono casi di giustificato motivo: - il mancato rispetto, da parte degli Enti richiedenti, dei Consorzi termini di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia comunicazione ed effettuazione delle prove di qualità più remunerata per un periodo idoneità; - la tardiva effettuazione delle prove medesime; - i motivi di tre mesisalute comprovati da idonea certificazione medica. A tal proposito il Comitato In tutte le ipotesi di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolteassenza/rinuncia, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca lavoratore abbia presentato una giustificazione per tali condotte l’Ente richiedente dovrà specificare espressamente che ciò la giustificazione addotta è avvenuto per dolo stata ritenuta valida e sufficiente ovvero non è stata accolta. La valutazione della ricorrenza o colpa grave dei Consorzi meno del giustificato motivo in caso di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato assenza alla prova d’idoneità o in caso di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritirorinuncia all’assunzione compete all’Ente richiedente. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Determinazione Del Direttore Del Servizio

Sanzioni. LE PARTIL’articolo 8, da ultimocomma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In difetto di prova, disciplinano relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, contratto a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal propositoparziale, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato lavoratore potrà chiedere che il rapporto di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verificalavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi fermo restando il diritto alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX retribuzione per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordoprestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220L’articolo 46, comma 21, lettera r), del decreto legislativo 152/06. E. n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l’assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell’ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell’ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione. A fronte dell’abrogazione dell’obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, avente ad oggetto violazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina, troveranno applicazione le sanzioni riferite alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindiriguardo è significativa la decisione della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti quale stabilisce che “in materia di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di legalità, di irretroattività e trasmette al Comitato di Coordinamento divieto di applicazione dell’analogia, risultante dall’articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”; inoltre la relativa istruttoriamedesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non opera “limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge, atteso che l’ordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già per effetto della violazione commessa”.

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Samples: Legislative Support for Part Time Work

Sanzioni. LE PARTII casi di violazione delle disposizioni del presente Codice Etico, tenuto conto della sua intensità ed eventuale recidiva, costituiranno illecito disciplinare ed inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto. Daranno quindi diritto alle aziende di applicare le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, nonché quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da ultimoSAT S.p.A.. Per i Destinatari non dipendenti l’osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale o di collaborazione esistente. Si precisa che il presente Codice Etico spiega automaticamente i suoi effetti nei confronti dei dipendenti di SAT S.p.A. in quanto lo stesso costituisce un atto di autoregolamentazione dell'impresa, disciplinano previa un’opportuna fase di formazione e diffusione in merito ai contenuti del Modello Organizzativo e delle regole vigenti. La giurisprudenza tende comunque a ritenere responsabile di illecito disciplinare il lavoratore che abbia violato il c.d. “minimo etico”, ossia nel caso in cui il dipendente abbia tenuto una grave condotta tale da violare norme comportamentali o di rilevanza penale percepite dalla persona comune come segueilleciti, e ciò a prescindere dalla divulgazione e pubblicizzazione del comportamento corretto. Per quanto concerne i rapporti con soggetti esterni all’organizzazione di SAT S.p. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioniquali, a carico dei convenzionati inadempientititolo esemplificativo, i collaboratori liberi professionisti, è previsto che i Consorzi di filiera applicano nei contratti sottoscritti con la società sia inserita ed accettata una specifica clausola risolutiva (come indicato a pag. 5 del Modello Organizzativo) in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni riferimento all’inadempimento da parte dei Consorzi dell’altro contraente; in ogni caso, nel momento della stipula del contratto sarà cura della Funzione Responsabile Gare/Acquisti, di filiera entro 90 giorni dalla richiesta volta in volta, determinare chiaramente le violazioni del Comune o Codice Etico e del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca Modello Organizzativo che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzionecostituiscono inadempimento, non comunicano essendo sufficiente un mero rinvio generico ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata principi del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06Codice Etico nella sua interezza. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Codice Etico

Sanzioni. LE PARTI1. Chiunque esegua lavori in assenza di autorizzazione, con autorizzazione decaduta o violi le disposizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e in difformità da ultimoquanto prescritto dal presente Regolamento, disciplinano come segueè soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge. A. Negli allegati 2. Chiunque esegua lavori senza tenere nel luogo dei lavori la specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all‘art. 27 c. 10,11 e 12 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge. 3. Qualora il soggetto autorizzato non adempia al proprio obbligo di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino al rilascio del benestare finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art.9 comma 2 del presente Regolamento, il Comune, tramite i propri tecnici sono stabilite o tramite soggetti espressamente autorizzati, ordinerà via pec al soggetto autorizzato, di eseguire immediatamente i suddetti interventi finalizzati ad eliminare le sanzionipotenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale). Nel caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune, con addebito di ogni onere e spesa a carico dei convenzionati inadempientidel titolare dell’autorizzazione, che i Consorzi con escussione della cauzione prestata, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni salvo comunque ulteriore danno. 4. Qualora il soggetto autorizzato, omettesse di filiera applicano comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dell‘intervento autorizzato e la durata dell‘intervento stesso, disattendendo in autonomiatal modo le prescrizioni di cui all‘art. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica 7 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso verranno applicate le sanzioni applicatepreviste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi 5. Qualora i soggetti concessionari di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materialipubblici servizi, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi caso di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi interventi urgenti dovuti a causa di altri impianti per evitare il blocco delle raccolteforza maggiore, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi omettessero di comunicare tempestivamente e comunque l’intervento urgente a sanatoria entro 5 giorni al Comitato 10 gg dall’inizio, disattendendo in tal modo le prescrizioni di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione cui all‘art. 8 del presente AccordoRegolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta tal caso verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 21 c. 4 e avvio a recupero 5 del D.Lgs. n°285/92 e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06successive modificazione. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Per l'Esecuzione Di Scavi Su Aree Pubbliche

Sanzioni. LE PARTIIn caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, da ultimoil FOOI Soc. Cons. a r.l. procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso del Marchio collettivo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioniin ragione della gravità delle violazioni constatate. In caso di irregolarità per errori formali nella compilazione della documentazione , il FOOI Soc. Cons. a carico r.l. dispone la sospensione della licenza d’uso del Marchio collettivo fino al ripristino della piena conformità. In caso d’infrazioni per violazione delle specifiche tecniche di prodotto o delle norme vigenti, il FOOI Soc. Cons. a r.l. può disporre: • una sospensione temporanea della licenza d’uso del Marchio collettivo in caso di infrazione lieve. L'infrazione è lieve quando la non conformità può essere sanata. Il licenziatario ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della conformità. • la revoca definitiva della licenza d’uso del Marchio collettivo in caso di infrazione grave ovvero che riguardi il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e dei convenzionati inadempientirequisiti della normativa vigente in materia di commercializzazione ed etichettatura dell’olio extra vergine di oliva. Il licenziatario è tenuto a dare evidenza di una adeguata segregazione del prodotto non conforme, che i Consorzi ancora non immesso sul mercato o, qualora lo sia stato, fornire evidenza di filiera applicano un piano di ritiro-richiamo del prodotto. In caso di violazione della disposizione sul costo del prodotto contenuta nel presente Regolamento, il FOOI Soc. Cons. a r.l. procederà a richiamare la azienda e a sospendere la concessione di uso del Marchio collettivo. Nel caso in autonomiacui tale violazione dovesse ripetersi, il FOOI Soc. I Consorzi di filiera sono tenuti Cons. a r.l. può procedere a revocare la concessione d'uso del Marchio collettivo, in ragione della gravità delle violazioni constatate. Il licenziatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato di Verifica le sanzioni applicateFOOI Soc. Cons. a r.l. eventuali significative variazioni che possono pregiudicare il soddisfacimento dei requisiti inziali che hanno comportato il rilascio della concessione d’uso del Marchio collettivo. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento D’uso Del Marchio Collettivo Fooi

Sanzioni. LE PARTIL’assegnazione delle palestre è da intendersi temporanea riferita alla durata dell’anno scolastico e può essere revocata dall’Amministrazione comunale in qualunque momento, con provvedimento motivato, dando un preavviso di almeno dieci giorni, senza che le Società assegnatarie possano avanzare richieste di danni o altro. L’Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l’assegnazione degli spazi a Società che perdano i requisiti per l’utilizzo degli spazi o che non ottemperino alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, senza che le Società possano avanzare richiesta di danno o altro. L’Amministrazione comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente l’assegnazione delle palestre o di modificare orari e turni, con preavviso non inferiore a quarantotto ore, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, di interventi di manutenzione o per ragioni di carattere eccezionale, senza che le Società assegnatarie possano avanzare richieste di danni o altro. A seconda della gravità ed alternativamente alla misura di sospensione o revoca dell’assegnazione In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’ufficio sport, sentito l’assessore competente e/o la Giunta Comunale, potrà applicare le seguenti sanzioni: - da ultimo€ 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità per la violazione dei punti 1, disciplinano come segue. A. Negli allegati 2, 3, e 8. In tal caso l’Amministrazione contestualmente alla comminazione della sanzione assegnerà anche un termine massimo per l’adeguato contraddittorio, decorso inutilmente il quale potrà decidere se comminare un’ulteriore sanzione ovvero revocare l’assegnazione; - da € 50,00 a € 400,00 per ogni singolo episodio di violazione. In caso di reiterazione del comportamento l’Amministrazione potrà decidere se comminare un’ulteriore sanzione ovvero revocare l’assegnazione. Per eventuali danni arrecati alle attrezzature e infrastrutture messe a disposizione, qualora non sia possibile risalire a chi li ha causati, tutte le Società che utilizzano la struttura oggetto del danneggiamento saranno tenute, in proporzione al numero di ore di utilizzo dell’impianto, al risarcimento dei danni. La stima dei danni sarà effettuata dai tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, del Comune che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti provvederanno a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordoalle Società interessate l’ammontare dell’importo dovuto. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione Comune e le Autorità Scolastiche sono esentati da responsabilità connesse ad incidenti, infortuni, danni a quanto previsto dall’articolo 220persone o cose, comma 2furti e smarrimenti, del decreto legislativo 152/06ammanchi o danneggiamenti vari, correlati allo svolgimento delle attività; le suddette responsabilità ricadono eventualmente sulle Società. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Per La Concessione Degli Impianti Sportivi

Sanzioni. LE PARTI1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il il funzionario responsabile del tributo, da ultimose trattasi di entrata tributaria, disciplinano come seguee il funzionario responsabile dell’ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia2. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta Il funzionario responsabile del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta tributo determina la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicatala stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 472\97, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn° 471, 472, 473 del 1997, e successive modificazioni. 3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto. 4. le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. Tali esimente non trova applicazione nei casi di omessa denuncia o comunicazione (ai fini IMU - TA.S.I.) oppure quando il contribuente, seppure sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie. 5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. 6. Nel caso di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, oltre alla metà del massimo della sanzione edittale, si protrae nel tempo applica la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate a quello in cui l’ingiunzione è firmata dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”Responsabile dell’Entrata. C. Gli allegati tecnici prevedranno 7. Le sanzioni specifiche a carico dei Consorzi sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione cui all'articolo 9 del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06regolamento. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Regolamento Per l'Accertamento E La Riscossione Delle Entrate Tributarie Ed Extra Tributarie Comunali

Sanzioni. LE PARTI1. L’inosservanza, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pari pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni ad AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria). 2. L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001. 3. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al montante fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. 4. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi danni subiti dalla Società e dal Gruppo. 5. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del soggetto richiedente nella fascia Consiglio di qualità più remunerata per Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. 6. Se la violazione è stata commessa da un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccoltegravi, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiropuò dare luogo a licenziamento. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Internal Dealing Procedure

Sanzioni. LE PARTIL'articolo 8, da ultimocomma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In difetto di prova, disciplinano relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, contratto a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal propositoparziale, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato lavoratore potrà chiedere che il rapporto di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verificalavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi fermo restando il diritto alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX retribuzione per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordoprestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220L'articolo 46, comma 21, lettera r), del decreto legislativo 152/06. E. n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è previsto un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, per il periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. Le controversie relative alla mancanza della forma scritta, ovvero alla omessa o imprecisa indicazione della collocazione oraria della prestazione o della sua durata, possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative. L'articolo 46, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha inoltre introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000 il comma 2 bis. In base a tale norma lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. A fronte della nuova regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, non più previsto per legge, ma eventualmente solo sulla base del contratto individuale, la sanzione prevista dall'articolo 8 comma 3, che prevede la corresponsione, in caso di violazione del diritto, di un risarcimento pari alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, integra il contratto individuale qualora le parti, introducendo il diritto, abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione. A fronte dell'abrogazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro deve ritenersi implicitamente abrogata anche la relativa sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Per le violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003, trova applicazione il principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981. Ne consegue che, anche nel caso di emissione di ordinanza di ingiunzione, avente ad oggetto violazioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, troveranno applicazione le sanzioni riferite alla violazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindiriguardo è significativa la decisione della Suprema Corte n. 16699 del 26 novembre 2002, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti quale stabilisce che "in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e trasmette al Comitato di Coordinamento divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'articolo 1 della L. n. 689/1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole"; inoltre la relativa istruttoriamedesima pronuncia chiarisce che la nuova disciplina non opera "limitatamente ai rapporti non esauriti, per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già per effetto della violazione commessa".

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Samples: Legislative Support for Part Time Work

Sanzioni. LE PARTIInfine, da ultimoil ministero si è occupato delle sanzioni che sono state irro- gate dagli Uffici del Lavoro tra il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 30 gennaio (data di emanazione delle prime istruzioni), disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite per irregolarità connesse ai nuovi adempimenti previsti dal D.lgvo 234/2007; in particolare, tenuto conto dell’incertezza che regnava tra le sanzioniimprese sul conte- nuto dei predetti adempimenti, il ministero ha invitato i propri uffici a carico valutare con estrema attenzione le difese proposte dai trasgressori, ai fini di una possibile archiviazione dei convenzionati inadempientirelativi procedimenti. Il 5 aprile scorso è entrato in vigore il meccanismo della decurtazione dei punti sulla carta di qualificazione del conducente (CQC). In virtù delle nuove disposizioni gli autisti già mu- niti della menzionata CQC possono, in caso di violazione al codice della strada (che prevede la decurtazione dei punti) commessa alla guida pro- fessionale di un autoveicolo adibito al trasporto merci, farsi detrarre i Consorzi punti dalla CQC, anziché dalla pa- tente di filiera applicano guida, con un indubbio van- taggio rispetto a quanto avveniva in autonomiaprecedenza. I Consorzi Poiché l’obbligo della CQC non è ancora scattato, si suggerisce ai con- ducenti in possesso della carta di filiera sono tenuti qualificazione di indicare espressa- mente alle forze dell’ordine di appli- care la detrazione del punteggio alla propria carta anziché alla patente di guida. Per cui, in caso di decurtazione annotata con il verbale di contesta- zione dell’infrazione, sarà opportuno che nello stesso verbale sia indicato il numero di CQC del conducente inte- ressato, mentre in caso di decurtazione operata con la notifica del verbale di accertamento, l’impresa potrà indi- care, unitamente al conducente autore dell’infrazione, il numero della CQC di quest’ultimo. Ai conducenti che non avessero an- cora richiesto la CQC si consiglia di Riguardo al rilascio della CQC in esenzione dalla qualificazione iniziale (per documentazione), si segnala in- fine una novità. Il Capo Dipartimento ha infatti sottoscritto recentemente un provvedimento che modifica l’at- tuale decreto dirigenziale 07.02.2007, consentendo a comunicare al Comitato tutti coloro che con- seguiranno la patente C entro il 9 settembre 2009 di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi ottenere la men- zionata carta di filiera entro 90 giorni dalla qualificazione per sola documentazione, cioè a sem- plice richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesiagli Uffici Provinciali della Motorizzazione. A In tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente emodo, quindi, anche coloro che hanno ottenuto la consistenza dell’inadempienza del Consorzio patente C dal 5 aprile 2007 e che la otterranno nei prossimi 21 mesi (sino al menzionato 9 settembre 2009) potranno avere la CQC senza sottoporsi alla forma- zione iniziale e all’esame di filiera e trasmette merito, al Comitato di Coordinamento pari degli altri loro colleghi dei paesi comunitari, poiché la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate direttiva comunitaria 2003/59 decorre dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”10 settembre 2009. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Sanzioni. LE PARTI1. Si ricorda che: 2. Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, da ultimoquali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate, disciplinano come seguela SGR ha disciplinato, nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni nei confronti dei Destinatari del Modello stesso – che coincidono con i Destinatari del presente Codi- ce – che abbiano tenuto comportamenti non conformi alle relative previsioni. A. Negli allegati tecnici sono stabilite 3. In riferimento ai soggetti interni, le sanzionisanzioni per comportamenti non conformi al Modello e al Co- dice possono essere irrogate – nel rispetto della disciplina di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e s.m.i., e alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro – secondo il criterio di pro- porzionalità, in base alla gravità e intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendo anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR ha definito altresì le modalità di contestazione e di contradditorio per pervenire all’accertamento delle violazioni e del- le relative responsabilità. 4. Le disposizioni del presente Xxxxxx si applicano anche a carico dei convenzionati inadempienti, eventuali prestatori di lavoro temporaneo che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono saranno tenuti a comunicare al Comitato rispettarne i precetti. Le violazioni del Codice da parte degli stessi sono sanzio- nate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di Verifica sommini- strazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento in virtù dell’impegno contrattuale as- sunto con la SGR, secondo le sanzioni applicatespecifiche previsioni contrattuali di volta in volta sottoscritte. B. La mancata formalizzazione 5. Per quanto riguarda i soggetti esterni, la violazione dei precetti del presente Xxxxxx può essere sanzionata anche con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà della SGR di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti. 6. Le sanzioni per la violazione delle convenzioni da parte dei Consorzi norme del Codice sono irrogate dall’organo amministrativo per il tramite del Responsabile della SGR a tal fine delegato, competente in ragione di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune legge o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta rapporto contrattuale esistente tra chi abbia violato le norme e la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”SGR. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Codice Interno Di Comportamento

Sanzioni. LE PARTI1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, da ultimosu domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, disciplinano come seguefermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. A. Negli allegati tecnici sono stabilite 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia del giudice. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le sanzionimodalità tem- porali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi un’ulteriore somma a titolo di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare risarcimento del danno pari al Comitato di Verifica le sanzioni applicate20% della retribuzione stessa. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi 3. Le ore di filiera entro 90 giorni dalla richiesta lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia 50 per cento della retribuzione oraria globale di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente efatto, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi oltre che l’applicazione delle sanzioni comminate vengono utilizzate previste dal Comitato D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di Coordinamento per attività violazione dei limiti di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”durata massima dell’orario di lavoro. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche 4. Il lavoratore a carico dei Consorzi tempo parziale ha il diritto di filiera ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale; i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale possono sta- bilire criteri e modalità per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritirosuo esercizio. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

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Samples: Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro