Scelta e nomina del mediatore Clausole campione

Scelta e nomina del mediatore. 1. Le parti possono indicare nell’istanza il mediatore scelto tra le persone inserite nella lista di OMCI, consultabile anche sul sito xxx.xxxx.xxx, ed il Presidente dell’Organismo, Verificherà se dare il consenso o meno.
Scelta e nomina del mediatore. 5 Indipendenza, Incompatibilità, Riservatezza, Imparzialità, Sostituzione del mediatore o Avvocati, Conflitto di Interessi, introdotti e aggiornati al D.M. 139/14 e ordinanza consiglio di stato del 22/04/2015; 5-A Lo Svolgimento del 1° incontro (C.D. Di Programmazione) e Poteri del Mediatore 6 Svolgimento della mediazione - 6°) Ausilio Dispositivi Videoconferenza;
Scelta e nomina del mediatore. 4.1Il mediatore è designato dal Responsabile di Camera Risoluzione Controversie s.r.l., o da un suo delegato ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del presente regolamento. 4.2Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le pa...
Scelta e nomina del mediatore. 3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore
Scelta e nomina del mediatore. 1. ME. AR. CON. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx, ove saranno suddivisi per specifiche competenze professionali e per tipologia di laurea universitaria posseduta. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ed il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180, modificato con D.L. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3lett. b, del D.L. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori - tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell’art. 4 del presente regolamento, e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto della ME.AR.CON. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche la ME.AR.CON. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di 6 imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 3.2 del presente regolamento. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussis...
Scelta e nomina del mediatore. 1. Per ciascun caso, il responsabile di INMEDIAR nomina il mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori INMEDIAR.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: