SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: - soggetti indicati all’art. 45 34 del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, n.163 nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto raggruppamenti temporanei di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI concorrenti non ancora costituiti e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se ex art.2602 del Codice Civile regolarmente iscritti alla Camera di tipo orizzontale4Commercio nei settori di attività di “ Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”, “ Attività creative, artistiche e di intrattenimento” o equivalenti che operino nel campo della produzione o della gestione di attività teatrali/spettacolari o nella gestione di strutture teatrali; - Fondazioni, Enti, Associazioni, altre Cooperative Teatrali con personalità giuridica che abbiano, tra le proprie finalità istituzionali, le seguenti attività: promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e valorizzazione del relativo patrimonio culturale o equipollenti. E’ consentita la partecipazione in RTI. Non sono ammessi pertanto è consentito che un concorrente partecipi alla gara aggregazioni tra singolarmente nel caso in cui sia componente di un raggruppamento di imprese. Se si verifica questa situazione sono escluse le imprese aderenti al contratto che partecipano singolarmente. I componenti l’RTI devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo “dichiarazioni”. I moduli “dichiarazioni” di retetutte le imprese raggruppate devono essere inseriti in un unica busta. Il titolare/legale rappresentante della concorrente indicata quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, RTI o consorzi ordinari deve compilare e sottoscrivere il modulo “dichiarazioni” che deve essere sottoscritto anche dai titolari/legali rappresentanti delle altre imprese raggruppate. L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. In caso di concorrenti verticali o mistiaggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Ai fini Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti comunicazione di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010aggiudicazione.
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Samples: Concessione Di Infrastruttura Artistica Per Servizi Ricreativi E Culturali Cineteatro E Cinema All'aperto, Concessione Di Infrastruttura Artistica Per Servizi Ricreativi E Culturali Cineteatro E Cinema All'aperto
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artpresente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteinclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’UE, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai costituiti con- formemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e autorizzati a fornire il bene/servizio in pa- rola in base alla normativa dello Stato nel quale sono stabiliti. Ai sensi dell’art. 4837 D.L. 31/05/2010, comma 8n. 78, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia convertito in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)legge con modificazioni dalla L. 30/07/2010, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reten. 122, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Paesi inseriti nelle c.d. nel- le black list list, di cui al decreto del Ministro delle finanze Finanze del 4 maggio 1999 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia dell’Economia e delle finanze Finanze del 21 novembre 2001 devono21/11/2001, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso, possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata rila- sciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze ai sensi (artFinanze. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai Ai sensi dell’art. 1 comma 3 80, co. 5, lett. m, X.Xxx. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla presente proce- dura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione ri- levasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della ga- ra stessa o dopo l’affidamento del DM 14 dicembre 2010.contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell’affidamento. Per la disciplina specifica della partecipazione di raggruppamenti temporanei di Imprese e di Con- sorzi alla presente gara si veda l’Allegato C.
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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici Partecipanti Alle Procedure Di Affidamento Contrattuale, Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artdi cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 6. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, incluse i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate. Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2), lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdi cui all’art. 4845, comma 82, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese aderenti al contratto retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto partecipare in qualsiasi altra forma alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
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Samples: www.enti33.it, www.comune.giovinazzo.ba.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti indicati all’artdi cui all'Art. 45 45, comma 2., lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni stabiliti in Italia ed in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Ai sensi dell’Art. 48 comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell’Art. 48 comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi fra società cooperative di produzione lavoro, i consorzi tra le imprese aderenti al contratto artigiane ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di reteofferta, nonché i soggetti per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'Art. 353 del Codice Penale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell’Art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdell’Art. 48, comma 8, D.Lgs8 del medesimo X.Xxx. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sedegenerale, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonosuccessivo Art. 5, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
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Samples: Polizza Di Responsabilita' Civile (Rct Rco), www.provincia.re.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)gara gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione che intendono riunirsi nonché ulteriori categorie di operatori/prestatori di servizi, non contemplate nel citato articolo che alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati partecipazione prescritti nel prosieguosuccessivo art.13 del presente disciplinare di gara. Sono altresì ammessi operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi in Paesi inseriti nelle c.d. “black list list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoall’art.37, DL n.78/2010, convertito nella legge 122/2010, a pena l’esclusione dalla garadi esclusione, devono essere in possesso, possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 DM 14/12/2010 del Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze Finanze, ovvero in alternativa, della prova di presentazione dell’apposita domanda di cui all’art.4 del suindicato decreto ministeriale entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. Gli operatori economici riuniti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016, non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione. I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare (formulario DGUE) per quale società consorziata il consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale (art. 37 48, comma 7 del d.lD.Lgs.50/2016). 3 maggio 2010 n. 78 convI concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara, non devono trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art.80, comma 5, lettera m), del D.Lgs.50/2016). in l. 122/2010) oppure della domanda Non è ammessa la partecipazione alla gara di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui all’art.53, comma 3 16-ter del DM 14 dicembre 2010D.Lgs.165/2001 o altri divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio “Soggiorno Estivo Per La Terza Eta’ Anno 2018”, www.regione.sardegna.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i I soggetti indicati di cui all’art. 45 del D.LgsD.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retecommi 1 e 2 del “Codice” , nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i soggetti raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che intendano riunirsi in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o consorziarsi persone giuridiche, ai sensi dell’artdel presente “Codice”. 48È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui alle lettere d) , e) di cui all’art. 45 comma 82 del “Codice”, D.Lgsanche se non costituiti. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI e raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se e contenere l’impegno che, in caso di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché le imprese aderenti che intendano avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del “Codice”, che hanno presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7/08/1990, n. 241 al contratto Comune nel quale si svolge l’attività di rete, RTI o consorzi ordinari rimessa di concorrenti verticali o mistiveicoli (D.P.R. 19/12/2001 n. 480). Ai Si precisa che saranno ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. A fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso il legale rappresentante di validità rilasciata ciascuna ditta concorrente deve produrre apposita istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.DPR 445/2000 nella quale viene attestato il possesso dei seguenti requisiti:
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Samples: www.comunevittoria.gov.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara Possono presentare offerta i soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché . Non possono partecipare alla gara i soggetti che intendano riunirsi si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino di aver formulato autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, da inserire nella Busta Economica. Ai concorrenti che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o consorziarsi in altro raggruppamento. I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di Qualifica” che deve, pena esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale capogruppo. Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, dovranno inoltre essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di “Risposta di Qualifica”, tranne le ipotesi previste dall’art. 48 D.lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 89 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della 50/2016 e s.m.i., e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)in proprio, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali associato o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata consorziato ai sensi dell’art. 1 45 del succitato X.Xxx. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO elettronico (DGUEe) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando l’apposita sezione del portale di gara “prepara risposta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito. Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), le consorziate esecutrici (in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 3 del DM 14 dicembre 20102, lettere b) e c)), e le eventuali imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'avvalimento) dovranno compilare, oltre al DGUEe, il modulo “ETRA Template_Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” e “ETRA Template Dichiarazioni Integrative Mandanti Consorziate”.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti indicati di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, n. 50/2016 nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs49 del D. Lgs. 50/201650/2016 alle condizioni di cui all’art. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale462 del D.P.R. 207/2010. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i I soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Paesi inseriti nelle c.d. “black list list” di cui al decreto del Ministro delle finanze Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono2001, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata finanze, ai sensi dell’art. 1 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010. Per gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi (extracomunitari), la partecipazione alla presente procedura è consentita solo in presenza di accordi internazionali di reciprocità conclusi dalla UE o dall’Italia con il Pese terzo in cui l’operatore economico è stabilito. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 3 2, lett. d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del DM 14 dicembre 2010medesimo decreto. E’ ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE, in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituti. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono 2.1.Sono ammessi alla gara i soggetti indicati elencati all’art. 45 34 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4163/2006. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della è ammessa la partecipazione alla gara di un’impresa in forma singola se vi partecipi in quanto membro di un raggruppamento o di un consorzio e viceversa, né la partecipazione di una medesima impresa a più raggruppamenti e/o consorzi o in qualità di ausiliario di altro concorrente, pena l’esclusione dell’impresa singola e dei raggruppamenti/consorzi cui partecipi; i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti consorzi descritti all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell’istanza di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sedepartecipazione per quali imprese consorziate concorrono; alle imprese consorziate designate per l’esecuzione del contratto è fatto divieto di partecipare, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto in qualsiasi altra forma, alla gara, a pena dell’esclusione del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia consorzio e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoimprese consorziate e designate. In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di imprese coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, pena l’esclusione dalla gara. In caso di imprese partecipanti appartenenti a paesi U.E. la dichiarazione farà riferimento ai corrispondenti attestati rilasciati dalle amministrazioni, essere in possessoenti, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010registri o albi competenti, secondo le normative dello Stato d’appartenenza.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 21, co. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e i soggetti indicati all’art. 45 34 del D.Lgs. 50/2016163/2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti operanti nel settore dei servizi alla persona e alla comunità e che abbiano nel proprio statuto e/o nell’oggetto sociale i servizi di cui al contratto di retepresente disciplinare, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artconcorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 4847 del Dlgs 12.04.2006, comma 8nel rispetto delle condizioni ivi poste, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i possesso dei requisiti sottondindicati: - requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoprevisti dall’art. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d38 del D.Lgs. black list 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoalla legge 18.10.2001 n. 383, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso a meno che il periodo di validità rilasciata emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del d.md.lgs 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; - idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, a dimostrazione della capacità economica e solvibilità della ditta; - che hanno gestito per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, attività uguali a quelle oggetto del presente disciplinare oggetto del presente affidamento per un importo complessivo non inferiore ad € 500.000,00. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai - possesso della certificazione di qualità. Ai sensi (artdell'art. 37 del d.lD.Lgs. 3 maggio 2010 n. 78 conv163/2006, i concorrenti possono partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in l. 122/2010più di una associazione temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, co.1, lett. b) oppure e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorzi dovranno attestare il possesso, da parte dei propri consorziati designati per l'esecuzione della domanda prestazione, dei requisiti di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.ordine generale previsti dalla vigente normativa
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006. Sono ammessi alla gara i soggetti indicati costituiti da imprese con idoneità individuale e da quelle con idoneità plurisoggettiva previste dall’art. 34 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: - le cause di esclusione di cui all’art. 45 38 del D.LgsD.lgs. 50/2016n. 163/2006; - l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; - eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, incluse individuate dalla Commissione Giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteofferte ad un unico centro decisionale con conseguente violazione del principio della libera concorrenza, nonché della segretezza delle offerte e della par condicio fra i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi concorrenti; - la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 4837, comma 87, D.Lgsdel D.lgs. 50/2016n. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI34, comma 1, lettera b), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4del D.lgs. Non sono ammessi pertanto n. 163/2006, partecipante alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della gara; - la contemporanea partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale come autonomo concorrente e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sedecome consorziato indicato, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 36, comma 3 5, del DM 14 dicembre 2010D.lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara; - la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; - la partecipazione alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - le cause di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. È vietata l’associazione in partecipazione. I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’artdi cui all’articolo 34 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. 45 del D.Lgsoperanti,da almeno cinque anni, nel settore della somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e i dei consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se è ammessa secondo le modalità di tipo orizzontale4cui all’art. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le 37 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. Il raggruppamento temporaneo di imprese aderenti al (R.T.I.) che risultasse aggiudicatario dovrà assumere antecedente all’assegnazione e mantenere per tutta la durata della concessione la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione Esecuzione di almeno n. 1 contratto svolto in favore di retePP.AA. o Organismi di diritto pubblico per prestazioni di servizi analoghi per forma e durata a quelli oggetto della gara. Ai sensi dell’art. 37, RTI o comma 4 e 13, del D.lgs n. 163/06 e s.m.i., i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti verticali e i G.E.I.E. sono tenuti ad indicare la quota di partecipazione dei singoli partecipanti (mandatario e mandanti) al raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. e ad eseguire la prestazione in misura corrispondente. Nel caso di R.T.I., consorzio, o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere G.E.I.E., i requisiti di ordine generale capacità economica e speciale indicati tecnica dovranno essere posseduti nel prosieguoloro complesso dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E.; la misura e la modalità di dimostrazione del possesso dei predetti requisiti da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E., sono indicate nel successivo punto I.3. Gli operatori economici aventi sedeIl mandatario del raggruppamento temporaneo di impresa, residenza consorzio ordinario di concorrenti o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoG.E.I.E., deve, in ogni caso, pena la non ammissione o l’esclusione dalla gara, essere sia possedere ogni requisito richiesto, sia eseguire la prestazione indicata in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artdi cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, incluse i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 3 ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate. Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2), lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdi cui all’art. 4845, comma 82, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese aderenti al contratto retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. L’impresa singola e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteche intendono riunirsi in associazione temporanea, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sedeper partecipare all’appalto, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list possono utilizzare la facoltà associativa di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.mall’art. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 201092 co. 5 D.P.R. 207/2010.
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Samples: www.impreservice.net
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 34, 35, 36 e all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, incluse nei limiti e con le aggregazioni tra le modalità di cui all’art. 275 e ss del D.P.R. 207/2010, imprese aderenti al contratto di retesingole o imprese riunite o consorziate ovvero imprese che intendono riunirsi e consorziarsi, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artconcorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 48, comma 8, 47 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto E' fatto divieto ai concorrenti di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto partecipare alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto in più di rete, RTI un Raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari Consorzio di concorrenti verticali o misticui all'art. Ai fini della partecipazione 34 comma 1 lett. d) - e) e f) del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in Raggruppamento o Consorzio, in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti partecipanti che si trovano in dette condizioni. In caso di ordine generale partecipazione di Consorzi di cooperative di produzione e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list lavoro e Consorzi stabili di cui al decreto all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Ministro delle finanze D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, per quale/i consorziata/i il Consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara; la violazione di tale divieto oltre alle sanzioni di cui all’articolo 36 comma 5 del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena Decreto comporterà l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi gara sia del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010Consorzio che dell’impresa consorziata.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 34, comma 1, del Codice dei Contratti, nonchè le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 38 del D.lg. 163/2006 (requisiti generali) e delle norme del presente disciplinare di gara (capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale). La presentazione dell’offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell’art. 37 comma 8 del D.lg. 163/2006. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto è fatto divieto ai concorrenti di retepartecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nonché i soggetti che intendano riunirsi ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorziarsi ai consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell’art. 4838 lett. m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 non possono partecipare i concorrenti che si trovino, comma 8rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, D.Lgsin una situazione di controllo di cui all’art. 50/2016. Tuttavia 2359 C.C. o in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti offerte sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoimputabili ad un unico centro decisionale. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonodevono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 2010, n. 78 conv. in l. 122/201078) oppure della In caso di RTI, la domanda di autorizzazione presentata ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l’indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. Per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 la domanda di ammissione deve contenere l’indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 1 comma 3 34 del DM 14 dicembre 2010D. Lgs. n. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati di cui all’articolo 34 del D.lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito RTI) o Consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (in seguito GEIE), ovvero di partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in RTI o Consorzio o GEIE. Ai Consorzi di cui all’art. 45 34, comma, 1, lettera b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane) e lettera c) (Consorzi stabili) del D.LgsD.lgs. 50/2016163/2006, incluse si applica l’art. 35 del citato decreto; ai Consorzi stabili si applica altresì l’art. 36 del D.lgs. 163/2006. Ai RTI, ai Consorzi di cui all’art.34, comma, 1, lettera d) (Consorzi ordinari) e ai concorrenti in GEIE si applica l’art. 37 del D.lgs. 163/2006. E’ pertanto posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le aggregazioni tra le imprese aderenti offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.lgs. 163/2006). I partecipanti devono dimostrare la propria situazione giuridica, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 a pena di esclusione, mediante dichiarazioni e/o documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente con i moduli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al contratto presente Disciplinare. Tali dichiarazioni devono necessariamente, a pena di reteesclusione, nonché essere accompagnate da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. I Consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare alla gara in alcuna altra forma e non possono partecipare alla gara come parti di più di un Consorzio stabile. In caso di violazione di tali disposizioni, saranno esclusi dalla gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti che intendano riunirsi con essi raggruppati o consorziarsi consorziati e il fatto può costituire reato, ai sensi dell’art. 48353 c.p. In caso di partecipazione in RTI, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti Xxxxxxxxx ordinario o GEIE non ancora costituito al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure momento della domanda di autorizzazione partecipazione, questa deve contenere, pena l’esclusione, l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo/mandataria e delle mandanti, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.lgs. 163/2006, e deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o dal soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, di tutti i soggetti raggruppandi / consorziandi. In caso di partecipazione in RTI, Xxxxxxxxx ordinario o GEIE già costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare, legale rappresentante o soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, della capogruppo / mandataria e deve essere presentata ai sensi dell’artcopia autentica del mandato conferito. 1 comma 3 In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE, saranno esclusi i soggetti partecipanti individualmente alla procedura o a facenti parte di più un raggruppamento / consorzio; saranno altresì esclusi tutti i soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento / consorzio del DM 14 dicembre 2010.quale fa parte il soggetto che ha commesso tale violazione. Per la partecipazione alla gara, il concorrente deve poter dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipare alla gara i soggetti indicati gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti sottoindicati, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata autocertificati ai sensi del d.mD.P.R. n.445 del 28.12.2000. 14 dicembre 2010 del Possono altresì partecipare alla gara associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale e di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente le strutture e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva ivi prevista. Qualora trattasi di associazioni queste non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci. A tal fine si precisa che il Ministero dell’economia dello Sviluppo economico ha precisato che “...ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle finanze ai sensi (artnotizie economiche ed amministrative”. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. Pertanto, considerando il caso di un’associazione la quale svolge, in l. 122/2010) oppure della domanda modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi, come per esempio la gestione di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010un punto di ristoro, essa al fine di poter prestare tale servizio deve possedere un numero di partita IVA, ed effettuando attività di tipo commerciale è anche obbligata ad iscriversi al REA.
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Samples: enteparchi.bo.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti indicati gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. È fatto divieto ad un’impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario di concorrenti, rete o G.E.I.E. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppa- mento, consorzio ordinario di concorrenti, rete o G.E.I.E. Si precisa che è previsto l’obbligo di mantenere, da parte del concorrente, la stessa forma giuridica nel caso di partecipazione a più lotti (c.d. formazione bloccata). Fermo tale ob- bligo, è facoltà del concorrente plurisoggettivo modificare le quote e il ruolo di partecipa- zione di ciascuna impresa a seconda del Lotto cui partecipa. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento tempo- raneo sono in possesso dei requisiti di partecipazione, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo comples- sivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della atte- stazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggrup- pamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato. Per dette im- prese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, incluse con eccezione – in forza dell’art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 – dei requisiti di cui all’art. 80, citato, comma 5, lett. h),i) ed l), da com- provare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdi cui all’art. 4845, comma 8co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto reti di rete (qualora assimilabili ai RTI)imprese, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della la partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list progettazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 successivo Punto II c) devono, pena l’esclusione dalla garaalternativamente: • associare, essere quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possessopossesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, dell’autorizzazione lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in corso dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di validità rilasciata cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010requisiti posseduti).
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara presente procedura i soggetti indicati all’artindividuati dall’art. 45 34 del D.LgsDecreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le E’ ammessa la partecipazione di imprese aderenti al contratto temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) e di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se con l’osservanza della disciplina di tipo orizzontale4cui all’art. Non sono ammessi pertanto 37 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. ovvero per le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia ed in possesso dei requisiti equivalenti previsti dall’art. 47 del medesimo decreto, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo n.163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al contratto quale l’impresa partecipa. I consorzi di retecui all’art. 34, RTI comma 1 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza del divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti verticali rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d'offerta. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o mistila nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini In caso di R.T.I. o consorzio, devono essere specificate le parti della partecipazione fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i presente procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoequivalenti previsti dall’art. 47 del Decreto Legislativo n.163/2006, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata possesso dei requisiti equivalenti ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (citato art. 37 47 del d.lCodice dei contratti sono tenuti a qualificarsi alla procedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente Capitolato per la partecipazione degli operatori economici italiani. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai Ai sensi dell’art. 1 comma 3 118 del DM 14 dicembre 2010Decreto Legislativo n.163/2006, è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118 del suddetto decreto, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre la relativa dichiarazione. Si applicano le altre disposizioni di cui all’art.118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
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Samples: Disciplinare d'Appalto
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artconcorrenti di cui all'art. 45 34, comma 1, del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 163/2006 e ss.mm.ii., incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retecostituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i soggetti degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdell'art. 4837, comma 8, D.Lgsdel D. Lgs. 50/2016n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), i RTI del D. Lgs. 163/2006 e i consorzi ordinari s.m.i. e nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione escludere dalla gara, essere previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in possessoquanto, dell’autorizzazione in corso base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di validità rilasciata comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione dei contratti affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. E’ fatto divieto ai sensi concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del d.mD. Lgs. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 163/2006 e delle finanze ai sensi s.m.i. (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in l. 122/2010) oppure della domanda sede di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti indicati (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) nei termini di cui all’art. 45 46 e dell’art. 24 comma 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016. Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applica l’art. 48 del citato D. Lgs. 50/2016. I soggetti di cui sopra, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 14 del presente Disciplinare. E’ fatto divieto, ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto ai concorrenti di retepartecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTP, nonché i soggetti che intendano riunirsi Consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTP o consorziarsi Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTP o Consorzi ai quali l’impresa partecipa. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, ai sensi dell’art. 4824, comma 85, D.LgsD. Lgs 50/2016 l'incarico andrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni Inoltre, deve essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le imprese aderenti varie prestazioni specialistiche, come meglio specificato al contratto successivo art. 13 del presente Disciplinare. Il soggetto concorrente o, nel caso di rete (qualora assimilabili ai RTI)soggetti raggruppati, i RTI e i consorzi ordinari almeno un componente del raggruppamento, incaricato di concorrenti sono ammessi solo se svolgere l’incarico di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retecoordinatore della sicurezza, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguocui all’art. Gli operatori economici aventi sede98, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.ddel D. Lgs. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010n.81/2008.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara presente procedura i soggetti indicati all’artindividuati dall’art. 45 del 34 D.Lgs. 50/2016163/2006. Sono legittimati a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ed in possesso dei requisiti equivalenti previsti dall’art. 47 D.Lgs. 163/2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici in possesso dei requisiti equivalenti ai sensi del citato art. 47 del Codice dei contratti sono tenuti a qualificarsi alla procedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di rete, nonché tutti i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai requisiti prescritti dal presente Capitolato per la partecipazione degli operatori economici italiani. Ai sensi dell’art. 4837 D.L. 31.05.2010, comma 8n. 78, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia convertito in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)legge con modificazioni dalla L. 30.07.2010, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reten. 122, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze ai sensi (artFinanze. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai Ai sensi dell’art. 1 comma 3 38, co. 1, lett. m-quater, del DM 14 dicembre 2010Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la lazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell’affidamento. Per la disciplina specifica della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e di Consorzi alla presente gara si veda l’Allegato 10.
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Samples: my.liuc.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati privati, con o senza finalità di lucro, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto che operino nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità, in possesso dei requisiti di retecui agli artt. 80, 81, 82 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del d.lgs.n.50/2016, che siano, pena l’esclusione, in possesso dei requisiti, indicati nel presente bando e disciplinare di gara. In tale caso la busta documenti, pena l’esclusione, deve contenere una Dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art.48 del d.lgs.n.50/2016. Inoltre, l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che intendano riunirsi costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorziarsi il consorzio ordinario di concorrenti. (La Stazione concedente richiede tale adempimento quale minima garanzia di serietà dell’offerta congiunta). Nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) [raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti] è espressamente richiesto, a pena di esclusione, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.48 del d.lgs.n.50/2016, in originale o copia resa conforme nei modi di legge. In conformità alle previsioni di cui all’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 gli operatori economici riuniti o consorziati, pena l’esclusione, devono specificare nella documentazione amministrativa, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. A norma dell’art.48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985 n.443) e lett. c) (Consorzi Stabili) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. A norma dell’art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n.50/2016, è consentito, ai soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. In conformità alle previsioni di cui all’art. 47 comma2 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. NOTA BENE: I Consorziati per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti a presentare la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” di cui all’allegato A) al presente, conformemente alla propria posizione in gara. Ai sensi dell’art.48, comma 9, D. Lgs. n.50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto, ai commi 17 e 18 del predetto art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Stazione Appaltante procede, altresì, ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 48, comma 819, del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia n.50/2016 ss.mm.ii., previa istruttoria della Stazione Appaltante, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere rimanenti abbiano i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoqualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list In ogni caso la modifica soggettiva di cui al decreto primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. L’inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010medesimo appalto.
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Samples: www.comune.lecce.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’artconcorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le costituiti da imprese aderenti al contratto di retesingole o riunite o consorziate, nonché i soggetti ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del citato D.Lgs. nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea. Ulteriori tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura, a condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza. Ai sensi dell’art. 48, 48 comma 8, 7 primo periodo del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto , è fatto divieto ai concorrenti di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto partecipare alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto in più di reteun raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, RTI o consorzi ordinari ovvero di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione partecipare alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoconcorrenti. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list I consorzi di cui al decreto all’articolo 45, co. 2, lettera b) e c) del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoD.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, nel DGUE, Parte II, Sez. A, “Forma della partecipazione”, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010gara sia il consorzio sia il consorziato.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipare alla gara Ie persone fisiche, Ie società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata, giusto art. 7 L. 362/91 e ss.mm.ii., nonché le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, giusto art. 100, comma 1 bis del D.Lgs 219/2006 e ss.mm.ii.. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016predetti operatori anche riuniti o consorziati, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti o che intendano riunirsi o consorziarsi e consorziarsi, ai sensi dell’artdegli artt. 4847 e ss. del D.Lgs n. 50/2016, comma 8noché concorrenti con sede in altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia alle condizioni ivi poste, in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i possesso del requisiti di ordine generale generale, professionale e speciale indicati di qualificazione previsti nel prosieguopresente bando. Gli operatori economici aventi sedeLa documentazione da produrre per Ia partecipazione è indicata nel presente disciplinare di gara. A pena di esciusione, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, i soggetti partecipanti devono essere in possessopossesso dei requisiti previsti dalla L. 475/1968 e ss.mm.ii. e dalla L. n.362/1991 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione in corso oltre che di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia quelli di ordine generale (capacità giuridica), e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.ordine speciale qui di seguito elencati:
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4seguito indicati. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti quali sussistano le cause di ordine generale e speciale indicati nel prosieguoesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonodevono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. d. l. 3 maggio 2010 2010, n. 78 conv78). I suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia in l. 122/2010) oppure forma singola che associata. Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio), ivi inclusi i concorrenti di altro Stato membro residenti in Italia dovrà, a pena di esclusione della domanda procedura, essere in possesso, ed a tal fine rendere specifica dichiarazione, dei requisiti generali e di autorizzazione presentata ai sensi dell’artidoneità previsti dall’art. 1 80 e 83, comma 3 1, del DM 14 dicembre 2010D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato di seguito. Il mancato possesso dei predetti requisiti è causa di esclusione dalla Gara.
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Samples: www.comune.decimomannu.ca.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipazione alla gara gara: - le imprese singole; - le imprese che partecipano in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero i soggetti indicati Consorzi d’imprese; in tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 45 10 del D.Lgs. 50/201624 luglio 1992, incluse le aggregazioni tra n. 358 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese aderenti stabilite in altri paesi membri dell’Unione europea, le forme previste nei rispettivi paesi. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al contratto quale l’impresa partecipa. Altresì, non è ammessa la partecipazione di reteimprese, nonché i soggetti anche in raggruppamento temporaneo o consorzio, che intendano riunirsi o consorziarsi abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 482359 del Codice Civile, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le con altre imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto che partecipano alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto singolarmente o quali componenti di rete, RTI altri raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoconsorzi, pena l’esclusione dalla garagara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Il requisito minimo in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione dovrà essere posseduto da tutte le imprese che partecipano in possessoR.T.I., dell’autorizzazione in corso costituiti o costituendi, nonché nel caso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia Consorzio, dal Consorzio e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010dalle imprese consorziate che partecipano.
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Samples: www.regione.sardegna.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara, purché siano in possesso dei requisiti richiesti e in condizione di esercitare l’attività oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. 276/2003, i seguenti soggetti giuridici: • Imprese singole • Raggruppamenti di imprese R.T.I. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara i in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.LgsD. Lgs n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. 50/2016In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI o dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi testo integrale dell’art. 4837 del D. Lgs n. 163/2006. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia è vietata qualsiasi modificazione alla composizione in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI raggruppamenti temporanei e i dei consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di tipo orizzontale4offerta. Non sono ammessi pertanto alla Verranno altresì esclusi dalla gara aggregazioni tra i concorrenti per i quali venga accertato che le imprese aderenti al contratto relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o mistiunivoci elementi. Ai fini Per quanto riguarda l’istituto del subappalto nell’ambito della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti presente procedura di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possessosi fa rinvio a quanto prevede l’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo d’imprese, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010questo dovrà presentare la documentazione sopraindicata con riferimento a ciascuna impresa riunita.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artgli operatori economici di cui all'art. 45 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retecostituiti da imprese, nonché i soggetti società o consorzi singoli o riuniti, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, 8 del D.Lgs. 50/2016, purché non sussistano a loro carico le cause di esclusione di cui al punto 5 e siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6. Tuttavia E' vietata l'associazione in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili partecipazione. Salvo quanto disposto ai RTI)commi 18 e 19, i RTI dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e i dei consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di tipo orizzontale4gara. Non sono ammessi pertanto E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto in più di rete, RTI un raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari consorzio ordinario. E' fatto altresì divieto ai concorrenti di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorziati per i soggetti quali il consorzio stabile o tra cooperative o tra imprese artigiane concorre non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale. In ragione di quanto sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list consorzi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 comma 2, lett. b) e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010c) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 45 del DM 14 dicembre 2010D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo più avanti indicati; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. I consorzi sono ammessi tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara i soggetti indicati in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016). In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 45 48 del d.lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da ciascun soggetto. Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/201650/2016 ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande, incluse le aggregazioni tra le imprese consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia dovrà essere in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010idoneità professionale.
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Samples: www.acqualodigiana.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati di cui all’art. 45 45, commi 1 e 2 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti anche riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede d’offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l’applicabilità dell’art. 353 del Codice Penale. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 48 del medesimo Decreto. E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 87, D.Lgsdel D. Lgs. n. 50/2016, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. È fatto altresì divieto di partecipare alla gara in forma individuale qualora il concorrente abbia già partecipato alla gara medesima in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario. Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione o situazione di controllo, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia concorrenti che versino in considerazione situazioni di conflitto di interesse come disciplinato dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevi le precedenti condizioni (presenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. e/o presenza di una situazione di conflitto di interessi ex art. 42, D. Lgs. n. 50/2016) in capo al concorrente, provvederà ad escluderlo e, nel caso di concorrente aggiudicatario della peculiarità dell’oggetto della procedura, non darà corso alla stipula del contratto con quest’ultimo, procedendo di conseguenza; qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevi le precedenti condizioni in capo all’aggiudicatario dopo l’affidamento del contratto, procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’aggiudicatario. In linea con quanto disposto dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016, il concorrente dovrà munirsi del documento PASSOE di cui alla delibera ANAC del 20 dicembre 2012, n. 111, come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, ed inserirlo nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al punto 5 del presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)Disciplinare, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i per consentire la verifica da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice del possesso dei requisiti di ordine generale carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario di cui ai seguenti punti 3.2 e speciale indicati nel prosieguo3.3 tramite il sistema AVCpass. Gli operatori economici aventi sedenon stabiliti in Italia che intendano partecipare alla presente procedura dimostrano il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare producendo documentazione conforme alla normativa vigenti nei rispettivi Paesi ai fini della verifica tramite il sistema AVCpass, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata purché idonea ai sensi dell’art. 1 comma 3 86 del DM 14 dicembre 2010.D. Lgs. n. 50/2016. Per ciascun Progetto, a pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla presente gara tutti i soggetti che attestino, secondo le modalità applicabili alla forma soggettiva di partecipazione alla procedura (singola o associata), il possesso dei seguenti requisiti, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Saranno ammessi alla gara gara, i soggetti indicati all’artall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara. La partecipazione può essere singola o associata. Tutte le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto prescrizioni indicate in tale articolo sono previste a pena di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artesclusione dalla gara. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della La partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti da parte dei Consorzi è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice. Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di ordine generale raggruppamenti di imprese o di un Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e speciale indicati del raggruppamento o del Consorzio al quale l'impresa partecipa. Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del Consorzio al quale l'impresa partecipa. ln sede di offerta devono essere presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione previste nel prosieguodisciplinare di gara. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui al decreto all'articolo 2359 del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 Codice Civile e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoverranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali l'amministrazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso sulla base di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010univoci elementi.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara Xxxxxxx presentare offerta i soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016163/2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/06, in combinato disposto con le norme del D.P.R. 34/2000 e del D.P.R. 554/1999, nelle forme e nei limiti ivi previsti. Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 ed ai sensi del D.P.R. 34/2000 e D.P.R. 554/1999. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. A norma dell’art. 4838, comma 81, D.Lgslett. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTIf), i RTI del D. Lgs. 163/2006 e i consorzi ordinari nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione escludere dalla gara, essere previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in possessoquanto, dell’autorizzazione in corso base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di validità rilasciata comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. E’ fatto divieto ai sensi concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del d.mD. Lgs. 14 dicembre 2010 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del Ministero dell’economia D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in l. 122/2010) oppure della domanda sede di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’artConcorrenti di cui all'art. 45 del 34 D.Lgs. 50/2016163/06, incluse le aggregazioni tra le costituiti da imprese aderenti al contratto di retesingole, nonché i soggetti imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artex art. 4837, comma 8, D.LgsX.Xxx.163/06 e nel rispetto dell’art. 50/2016275 del D.P.R. 207/2010. Tuttavia Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)Stati diversi dall’Italia, i RTI alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06, e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retef-bis, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale 38, commi 4 e speciale indicati nel prosieguo5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza o domicilio nei paesi inseriti presenti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia D.M. Economia e delle finanze del Finanze 21 novembre 2001 devonoe successive modifiche, pena l’esclusione dalla gara, essere sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso, possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (artattuazione dell’art. 37 del d.ldecreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione 122/2010. 3 maggio 2010 n. 78 convAi sensi dall’art.36, comma 5, del D. Lgs. 163/06, e dell’art.37, comma 7 è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art.37, comma 7, D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in l. 122/2010) oppure della domanda più di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.
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Samples: www1.comune.fi.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara Possono presentare la domanda tutti i soggetti indicati di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. n°50/2016 (“Codice dei Contratti”), sia singolarmente che raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti (non è prevista la dichiarazione delle quote di partecipazione ed esecuzione), in possesso dei seguenti requisiti: capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. N°50/2016; i partecipanti non devono avere contenziosi con l’Ente e non devono essere in mora con l’Ente né avere debiti di alcuna natura con l’Ente; iscrizione alla Camera di Commercio per attività assimilabili alle attività oggetto della concessione; possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della stessa, incluse le aggregazioni segnatamente dall'art. 71 del D. Lgs. n°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii. ed uno tra quelli contemplati dall’art. 2 commi 4, 5 e 6 della L. R. n°5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.; si specifica che sia per le imprese aderenti al contratto individuali che in caso di retesocietà, nonché i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante (nei casi di partecipazione plurima) e, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale (nei casi di partecipazione plurima, il “preposto” deve essere indicato sempre per ciascuna impresa) ai sensi dell'art. 71 comma 6-bis del D. Lgs. N°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii.; esperienza triennale documentata e sottoscritta nella gestione di pubblici esercizi per la ristorazione e/o somministrazione di bevande e alimenti, con un fatturato specifico medio annuo relativo all'oggetto della concessione di 100.000,00 euro all’anno negli ultimi due esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione dell'offerta. E’ ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex. art. 89 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. esclusivamente per l'esperienza e per il fatturato medio annuo specifico, in quanto gli altri requisiti tecnico-professionali previsti per l'esercizio dell'attività, segnatamente dall'art. 71 del D. Lgs. n°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii. ed uno tra quelli contemplati dall’art. 2 commi 4, 5 e 6 della L. R. n°5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii., sono chiaramente di tipo soggettivo e non ausiliabili. Appare inoltre necessario richiamare l'obbligo soprattutto nel caso di dichiarazioni o partecipazioni plurime, che tutti i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48firmatari devono possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione scrivente, come precedentemente descritto, al secondo e terzo comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della del presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010articolo.
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Samples: www.regione.sardegna.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’artAlla procedura possono concorrere, secondo quanto disposto dall’art. 45 6 del D.Lgs. 50/2016Regolamento Impianti Sportivi, incluse le aggregazioni tra Società e/o le imprese aderenti al contratto Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di retePromozione Sportiva, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48le Discipline sportive associate e le Federazioni Sportive Nazionali, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia anche in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)forma associata, i RTI cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della presentazione della istanza di partecipazione. Le Società e le Associazioni Sportive devono risultare affiliate a Federazioni Sportive e/0 a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero devono produrre una dichiarazione d'impegno all'affiliazione entro i consorzi ordinari 30 (trenta) giorni successivi all'atto di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4concessione. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti a partecipare al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara presente bando: - i soggetti sopra indicati dovranno possedere gestori di altro impianto sportivo di proprietà comunale che alla scadenza del presente bando abbiano ancora almeno 6 mesi di gestione da svolgere. - I soggetti che alla scadenza del presente bando risultino già vincitori di altro bando pubblico per la gestione di altro impianto sportivo di proprietà comunale. - In ogni caso si applica la regola dell’unicità di gestione di impianto sportivo comunale per cui il soggetto che risultasse vincitore di più di un bando pubblico dovrà poi optare per la gestione di uno solo di questi. Non sono ammessi alla partecipazione al presente bando i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguosoggetti che abbiano, alla scadenza dello stesso, morosità pregresse o contenziosi tributari con l’Amministrazione Comunale (del. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto G.C. 29 del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.19/8/2014);
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Samples: www.comune.civitavecchia.rm.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’artgli operatori economici di cui all'art. 45 34 del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto n. 163 e ss. mm. e ii. – in possesso dei requisiti previsti dallo stesso e dal presente Disciplinare, da accertare da parte dell’Amministrazione appaltante – nel rispetto di retequanto stabilito dagli artt. 34, 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., nonché dall'art. 61, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. I concorrenti dovranno rientrare tra i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artdi cui all’art.153 del D.Lgs.163/2006 ed all’art.95 del D.P.R. 207/2010. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI Per quanto riguarda la disciplina dei raggruppamenti temporanei e i dei consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se si applicano le disposizioni di tipo orizzontale4cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006 e agli artt.92 e 93 del D.P.R. 207/2010. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto è ammessa la partecipazione di reteun soggetto come membro di più raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti; l’inosservanza di tale prescrizione dei raggruppamenti o consorzi comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, RTI nonché l’esclusione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui tale soggetto fa parte. Si evidenzia che, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs.163/2006, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.34 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applicherà l’art.353 del codice penale. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che non si sono ancora costituiti in raggruppamenti temporanei o misticonsorzi ordinari di concorrenti. Ai fini Tuttavia l’intenzione di costituirsi in R.T.I. dovrà essere specificata, indicando chiaramente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti rispetto alla realizzazione del progetto presentato. La costituzione formale del R.T.I. dovrà avvenire successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima della partecipazione stipula del contratto. L’impresa, se di nazionalità italiana, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999 n. 68) e deve inoltre essere esente dalle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.163/2006. I concorrenti stranieri stabiliti in altri paesi membri dell’UE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei paesi inseriti nelle c.d. black list di in cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonosono stabiliti, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010ovvero secondo quanto previsto dall’art.3 D.P.R. 445/2000.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a presentare l’offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese e/o consorzi, abilitati dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla gara categoria AL 96 SERVIZI SOCIALI, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; i soggetti indicati di cui all’art. 45 45, del D.LgsD.Lgs n. 50/2016 salvo i limiti espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs 50/2016, incluse e inoltre: le aggregazioni tra Cooperative sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell’appalto e in possesso dell’iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della Legge 381/91 (per le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi cooperative con sede in Sardegna è necessaria l’iscrizione all’Albo delle Regionale Istituito ai sensi dell’art. 482 della L.R. n. 16/97 sez. A; per le altre l’iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato estero di appartenenza dell’Unione Europea). Sono escluse dalla partecipazione le cooperative di tipo B. I Soggetti configurabili come Associazioni di promozione sociale (iscritte nel corrispondente registro ex L. 383/2000) iscritte al Registro Regionale art. 12 L.R 23/2005; I Soggetti configurabili come imprese sociali – art. 13 L.R. n. 23/2005; nonché gli Operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, comma 8costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, D.Lgsai quali si applica l’art. 45 del D.Lgs 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto È fatto divieto ai concorrenti di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto partecipare alla gara aggregazioni tra in più di un Raggruppamento o Consorzio a pena di esclusione di tutte le imprese aderenti al contratto di reteofferte presentate, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamenti o consorzi. I concorrenti, inoltre, dovranno dimostrare i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.seguenti requisiti:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici (Compagnie di Assicurazioni) di cui all’art. 45, del Codice, autorizzati, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per cui si concorre, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. In particolare, la partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie direzioni generali, rappresentanze generali, o gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. Per ciascun lotto, successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, è consentito alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione scritta, l’eventuale struttura operativa alla quale intende affidare la gestione del/i soggetti indicati all’art. 45 del contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 50/2016n. 209/2005. Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, incluse le o meno, tale designazione. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per cui si concorre. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione). Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione). Gli operatori economici regolarmente autorizzati, ai sensi del d.lgs. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo assicurativo/nei rami assicurativi oggetto del presente appalto, possono partecipare, oltreché in forma singola, anche in forma di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi anche GEIE), dell’art. 45, comma 2, del Codice, ancora, partecipare in forma associata ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgsdel Codice o sulla base di un accordo di coassicurazione, ai sensi dell’art. 50/20161911c.c., con le dovute limitazioni di seguito specificate. Tuttavia Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare, per ciascun lotto, alla gara in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTInel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), i RTI e i consorzi ordinari ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sono ammessi solo se o aggregazione di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra consorziati indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list per l’esecuzione da un consorzio di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 all’art. 45, comma 2, lett. b) e al decreto del Ministro dell’economia c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoconsorzi stabili), pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 48, comma 3 7, secondo periodo, del DM 14 dicembre 2010Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara in forma plurisoggettiva si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante. Si applica, in quanto compatibile con il particolare settore oggetto del presente appalto, l’art. 49 del Codice, salvo il regime autorizzatorio previsto dall’art. 28 del d.lgs. 209/2005.
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Samples: www.agenziaentrate.gov.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 Ai sensi del D.Lgs. 50/201650/2016 sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteb), c), d), e) e f), nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’artgli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 48A norma dell'art. 47, comma 82, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto 50/2016 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete selezione è costituita dalla stesura e dalla redazione del Piano Territoriale (qualora assimilabili ai RTIArt. 20 L.R. 19/1997), Piano Pluriennale economico sociale (Art. 21 L.R. 19/1997), Regolamento (Art. 22 L.R. 19/1997), l’aggiornamento del Piano Antincendio e la procedura VAS in quanto correlati tra loro. A norma dell'art. 47, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i RTI concorrenti riuniti in ATI (costituite e i consorzi ordinari costituende) o consorziati dovranno precisare nella propria domanda di concorrenti sono ammessi solo se partecipazione le parti di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aventi sederiuniti o consorziati. Per le persone giuridiche, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list per le associazioni, per i raggruppamenti temporanei / ATI e per i consorzi, la domanda deve individuare i soggetti/persone fisiche incaricati della prestazione del servizio, specificandone le generalità, la qualifica professionale nonché la specifica mansione/funzione cui saranno preposti nella redazione degli strumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010pianificazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara (B)
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati di cui all’art. 45 34, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-bis), f), f-bis) del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, incluse le aggregazioni tra nonché le imprese aderenti al contratto concorrenti con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti dal Bando e dal presente Disciplinare. Ai predetti soggetti, si applicano le disposizioni normative di retecui agli articoli 35, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 4836, comma 8, 37 e 47 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006 s.m.i. Tuttavia I consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti a indicare in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi tra le imprese aderenti al contratto società cooperative di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI produzione e lavoro e i consorzi ordinari tra imprese artigiane di concorrenti cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono ammessi solo se tenuti a indicare in sede di tipo orizzontale4offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Non sono ammessi pertanto A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione saranno esclusi sia il consorziato che il consorzio. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara aggregazioni tra in più di un R.T.I., o Consorzio o Rete di Imprese o GEIE, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di R.T.I., Consorzio, Rete di Imprese o GEIE). È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l’aggiudicazione della procedura o dopo l’affidamento del contratto, si procederà alla pronuncia della decadenza dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dalla procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei, reti di imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010all’interno dei quali lo stesso partecipi.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla presente gara i soggetti indicati all’artdi cui all’art.90 comma. 45 1 lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del D.LgsD.lgs. 50/2016n.163/2006 nei limiti di cui all’art.253 del D.P.R. 207/2010. Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri (né in raggruppamento temporaneo e né in consorzio stabile) o come amministratore, incluse le aggregazioni socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva del libero professionista, del raggruppamento temporaneo o consorzio stabile e della società di professionisti o di ingegneria di cui il soggetto è parte. È fatto altresì divieto di partecipare in più di un raggruppamento. I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art.253, comma 5, del D.P.R. n.207/2010. È obbligatoria inoltre, nel caso di partecipazione in forma plurima (Raggruppamenti, Consorzi) l’indicazione, a pena l’esclusione dalla gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 48dell’art.90, comma 87, D.Lgsdel D.lgs. 50/2016n.163/2006. Tuttavia Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico di progettazione deve essere svolto da un professionista in considerazione possesso di abilitazione all’esercizio della peculiarità dell’oggetto della presente procedura professione e iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero in possesso di idoneo titolo equipollente secondo le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoofferta, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono ammessi alla gara Possono presentare offerta i soggetti indicati all’artdi cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché . Non possono partecipare alla gara i soggetti che intendano riunirsi si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino di aver formulato autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, da inserire nella Busta Economica. Ai concorrenti che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o consorziarsi in altro raggruppamento. I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di Qualifica” che deve, pena esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale capogruppo. Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, dovranno inoltre essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di “Risposta di Qualifica”, tranne le ipotesi previste dall’art. 48 D.lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 89 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della 50/2016 e s.m.i., e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI)in proprio, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali associato o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata consorziato ai sensi dell’art. 1 45 del succitato X.Xxx. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO elettronico (DGUEe) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando l’apposita sezione del portale di gara “prepara risposta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito. (*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa compilazione. Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), le consorziate esecutrici (in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 3 del DM 14 dicembre 20102, lettere b) e c)), e le eventuali imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'avvalimento) dovranno compilare, oltre al DGUEe, il modulo “ETRA Template_Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” e “ETRA Template Dichiarazioni Integrative Mandanti Consorziate”.
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Samples: www.etraspa.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016n.50/2016 se in possesso dei re- quisiti generali, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti al contratto successivo paragrafo del presente disciplinare. È ammessa la partecipazione di reteoperatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni previ- ste dalla normativa vigente. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, nonché i soggetti comma 2, lett. d) e art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli ope- ratori economici che intendano riunirsi o consorziarsi costituiranno il raggruppamento temporaneo il consorzio ordinario. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai sensi commi 17, 18 e 19 dell’art. 48, comma 8, 48 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e i dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella ri- sultante dall'impegno presentato in sede di offerta. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte parte- cipanti in forma individuale alla gara. Ai fini della ammissione alla gara i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi solo se tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di tipo orizzontale4partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. Non sono ammessi pertanto a partecipare alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list controllo di cui al decreto all’art. 2359 del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonoCodice Civile o in una qualsiasi relazione, pena l’esclusione dalla garaanche di fatto, essere nel caso in possessocui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dell’autorizzazione in corso sulla base di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010univoci elementi.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 concorrenti di cui all'art.34, comma 1, del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, incluse le aggregazioni tra le n. 163 e s.m.i. che siano iscritti alla Sezione B - Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 16/10 2006 e s.m.i. ovvero che siano operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs.. In caso di imprese aderenti al contratto riunite o consorziate di retecui alle lettere d), nonché i soggetti e), e-bis), f) e f-bis) , o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48dell'articolo 37, comma 8, 8 del D.Lgs. 50/201612 aprile 2006, n. 163, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono avere l'iscrizione alla sezione B del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui sopra. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTIdi cui all'art. 34, comma 1, lett. e- bis), i RTI del D.Lgs. 163/2006 e i consorzi ordinari s.m.i., le stesse sono ammesse a partecipare alla procedura in base alle modalità dettate dal presente disciplinare per le R.T.I. nonché secondo le modalità di concorrenti sono cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili, e, in particolare in base alle modalità dettate dalla Determinazione AVCP n. 3 del 23/04/2013. Sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere precedente punto 7) in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.possesso dei seguenti requisiti:
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4orizzontale2. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sedePer ciascun lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.dconsorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti. black list I consorzi di cui al decreto all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devonopredetto decreto, pena l’esclusione dalla garaladdove non partecipino in proprio, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della sono tenuti ad indicare nella domanda di autorizzazione presentata partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell’art. 1 48, comma 3 7, del DM 14 dicembre 2010.D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale. Al fine di garantire la finalità pro-concorrenziale del vincolo di partecipazione ad un unico lotto di cui al precedente par. V, i suddetti divieti trovano applicazione anche con riferimento agli altri lotti. Pertanto, qualora un operatore presenti offerta in forma diversa (singola/associata) in più lotti verrà escluso dall’intera procedura. Diversamente, qualora presenti offerta, nella medesima forma, per più lotti si applicherà il criterio di cui al paragrafo V. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’artgli operatori economici di cui all'art. 45 45, lett. a, b, c, d, e, f del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti tra i quali, incluse le aggregazioni in particolare, quelli costituiti da: • operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane-, e c) -consorzi stabili; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) -raggruppamenti temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f -aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reterete- e g) -gruppo europeo di interesse economico; • operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della del presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto disciplinare di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguogara. Gli operatori economici aventi sedeche partecipano alla gara, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list pena l'esclusione, devono dichiarare di accettare tutte le clausole indicate nel presente disciplinare di gara e relative al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 7/09/2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2017, allegato al decreto del Ministro presente disciplinare. Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 prescrizioni contenute nel suddetto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della Ieqqe 6 novembre 2001 devono2012, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010190).
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. sono Sono ammessi alla gara a presentare offerta tutti i soggetti indicati all’artsingoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i. autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 385/1993, incluse iscritti agli Albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993. I soggetti appartenenti ai paesi membri dell’UE devono possedere analoghe iscrizioni agli albi ed autorizzazioni degli Stati Membri che rendono esercitabile il servizio di cui trattasi. Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo e dovranno produrre le aggregazioni tra certificazioni, le imprese aderenti al contratto di retedichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 del D.P.R. 445/2000. Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 4834, comma 81 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016163/2006. Tuttavia E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura più di un raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento/consorzio. In caso di raggruppamento/consorzio non ancora formalizzato, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di rete (qualora assimilabili ai RTI)concorrenti dovranno produrre, singolarmente i RTI dati e i consorzi ordinari documenti richiesti nel bando di concorrenti sono ammessi solo se gara, nonché scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di tipo orizzontale4capogruppo e mandataria. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteXxxx l’esclusione, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list ammissione di cui al decreto all’art. 38 del Ministro D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati , con le modalità di cui all’articolo seguente, da ciascuna delle finanze Imprese raggruppate/consorziate . L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del 4 maggio 1999 raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e al decreto del Ministro dell’economia e dovrà specificare le parti delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010attività che saranno eseguite dalle singole Imprese.
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