SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE Clausole campione

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (20) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. 24 CAPO 16 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE – PIANO DI QUALITA’ 24
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La sospensione e ripresa dei lavori nonché la proroga del termine utile per il compimento degli stessi sono discipli- nate dagli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010 e da- gli artt. 15, 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto. La risposta sull’istanza di proroga dell’esecutore è resa dal responsabile del procedimento entro giorni 30 (trenta) dal suo ricevimento.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. 1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento appalti qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che determinarono la sospensione. Per le ulteriori condizioni e modalità di attuazione della sospensione e ripresa dei lavori, si applicano i disposti dei sopra citati articoli del Regolamento appalti.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Per le proroghe, le sospensioni e la ripresa dei lavori si fa rinvio all’art.107 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. La sospensione e la ripresa dei lavori, inerenti qualsiasi intervento affidato, sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operative. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen.. Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima. Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen.. Salvo che l’Appaltatore dimostri che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data. In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 28, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori né ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il Direttore dei Lavori, altresì, sentito il Responsabile del Procedimento, può, a seconda delle esigenze, ordinare la sospensione dei lavori senza che l’Impresa appaltatrice possa formulare riserve. Il Direttore dei Lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (14) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del (11) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del D. L.vo 50/2016. Non possono essere date sospensioni parziali ai lavori senza che vengano individuate nel verbale di sospensione le lavorazioni sospese ed il loro importo e non venga comunque stabilito il tempo per concludere i lavori non sospesi e la relativa penale per l’eventuale ritardo o il prezzo di accelerazione per l’eventuale anticipo. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo dei lavori l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, in quanto esso è completamente responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto dei tempi contrattuali. Qualora l'Appaltatore in fase di esecuzione riscontri eventuali incongruenze o esigenze di maggior dettaglio del progetto, è tenuto a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori tutti gli elementi utili per le conseguenti decisioni, è comunque escluso che le dette circostanze possano costituire motivo di richiesta di sospensione dei lavori o di proroghe.