STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE Clausole campione

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE. Gli oneri della sicurezza sul lavoro -sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture- devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante in sede di DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con i rischi propri dell’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, commisurati all’entità e caratteristiche del lavoro, servizio, fornitura. I costi per la sicurezza per interferenza sono determinati in funzione dell’entità e delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, e delle misure di prevenzione protezione da adottare secondo le indicazioni del presente DUVRI. Tali importi vengono calcolati considerando la lista delle interferenze e l’elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze. L’importo viene ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti al momento di stesura dei documenti di gara. Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d’opera che richiedono la definizione o l’aggiornamento della presente stima sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze. L’Incaricato della ditta concorrente dovrà dichiarare di: - prendere, a seguito dell’aggiudicazione, completa visione di quanto indicato nel presente Xxxxx, durante la presa visione dei luoghi interessati dall’appalto e dei documenti di gara; - aver eseguita una analisi dei rischi interferenziali; -aver ricevuto dal Committente, tutte le informazioni necessarie per l’attività di cooperazione e coordinamento. Nel calcolo dei costi della sicurezza, in assenza di diverse indicazioni, si potranno seguire i criteri indicati al DPR 222/03,per i lavori opportunamente integrata con le riunioni di coordinamento e l’attività di informazione, formazione e addestramento specifici, e di ulteriori elementi specifici del tipo di appalto. Gli elementi da stimare sono definiti per tener conto della necessità o meno di ricorrere: a) all’uso di apprestamenti; b) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; c) a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli gi...
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE. Sono da considerare come costi per la sicurezza da interferenze tutti quelli connessi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze. Nel caso specifico non si rilevano oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, che pertanto sono pari a zero. La sottoscritta Società ***, codice fiscale n. ***, partita I.V.A. n. ***, con sede in *** via *** tel. ***, rappresentata dal Sig. *** nella sua qualità di ***, si impegna a fornire combustibile navale distillato simbolo NATO F-76, che deve avere le caratteristiche di cui alla Specifica Nazionale NAV–80–9140–0001–14–01B000, Ed. Marzo 2008 inclusa REV1 Maggio 2009, applicando le maggiorazioni per spese accessorie sulle quotazioni ricavate dalla Pubblicazione PLATTS European Marketscan, relativamente all’Area “Mediterranean cargoes FOB Med (Italy) - Gasoil 0.1% Area di rifornimento % stimata Prodotto da consegnare Spese accessorie palesi Spese accessorie offerte (1) a) b) c) d) % Euro/TM Euro/TM ALTO TIRRENO (Genova e Livorno) 2 360,00 JONIO – STRETTO DI SICILIA (Crotone, Xxxxxxxxxx Calabro, Messina, Siracusa, Augusta, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx) 00 400,00 Porti del Mediterraneo Orientale (compreso l’Adriatico ed esclusa l’Italia) 2,5 74,00 (1): Spesa accessoria per la singola destinazione da indicare in sede di offerta dalla Ditta partecipante alla gara ed invariabile per tutta la durata del contratto, che in ogni caso dovrà essere INFERIORE al prezzo palese delle singole spese accessorie (Colonna c).
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE. Si evidenzia che l’art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell’Appaltatore. Vengono invece considerati come costi della sicurezza diretti ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze: - le procedure contenute nel D.U.V.R.I. e previste per specifici motivi di sicurezza; - misure di coordinamento tra i datori di lavoro dei siti ospitanti e dell’impresa affidataria del servizio. Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio. Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti. Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio. A seguito della valutazione dei rischi interferenti sono stati stimati i costi delle misure necessarie alla eliminazione o riduzione degli stessi con particolare riferimento agli incontri di coordinamento ed informazione per la verifica e/o l’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione individuate. Il monte ore previsto per la effettuazione di tali riunioni è stato stabilito in base al numero e complessità dei s...

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

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  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

  • Sicurezza dei dati 8 Art. 15. Riservatezza 9

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.