Trasferimento del know-how‌ Clausole campione

Trasferimento del know-how‌. L’Aggiudicatario dovrà garantire ad AMA o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte al termine del contratto, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. In tale fase, l’Aggiudicatario dovrà supportare e facilitare il trasferimento del know-how verso altro soggetto in coerenza con un apposito piano che verrà concordato con AMA con un ragionevole margine di anticipo. Il completamento dei servizi in oggetto comporterà per l’Aggiudicatario le seguenti attività: • riesame della documentazione esistente; • integrazione della documentazione laddove venissero riscontrati dei deficit rispetto ai contenuti ed agli standard previsti; • produzione di ulteriore materiale applicativo (presentazioni, schemi ecc.); • partecipazione a riunioni, incontri e sessioni di lavoro congiunto, anche con terze parti indicate da AMA, finalizzate al trasferimento delle conoscenze. Per tale attività l’Aggiudicatario dovrà garantire un impegno di massimo 30 giorni lavorativi. Tale attività si intende ricompresa nelle attività a canone.
Trasferimento del know-how‌. Il know-how in senso ampio, che comprende “le conoscenze che nell’ambito della tec- nica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produt- tivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale” quando presenti il carattere della novità, un vantaggio d’ordine tecno- logico o competitivo e la segretezza (quando cioè non sia stato divulgato) assume rilie- vo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto “know-how” in senso stretto) anche se derivi da inven- zioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili. Ne consegue che il contratto cosiddetto di “know-how”, che è un contratto sinal- lagmatico atipico, è pienamente valido nel nostro ordinamento giuridico a norma dell’art. 1322 c.c. e consiste nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle cono- scenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corri- spettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto.11 Il trasferimento può assumere la forma giuridica di una cessione o di una licenza. In caso di cessione il know-how viene trasferito in capo al cessionario. Sotto questo profilo la cessione del know-how è assimilabile alla compravendita e trasferisce la titolarità in capo all’acquirente in via esclusiva privando contestualmente il cedente della facoltà di utilizzo, secondo quanto previsto dal contratto. Nell’ipotesi della licenza, non si trasferisce la proprietà del know-how, ma solo la fa- coltà di utilizzarlo, con o senza obbligo di rendere noti i successivi miglioramenti, al fine del suo sfruttamento in un determinato campo o territorio. Poiché il contratto di licenza è un contratto cd. atipico (cioè non rientra in una delle fattispecie previste espressamente dalla legge), le parti godono di ampia autonomia contrattuale nel determinarne il contenuto, sempre nel rispetto degli elementi essenziali dei contratti, previsti in generale dal codice civile.
Trasferimento del know-how‌. PIANO FORMATIVO”, “TRAINING ON THE JOB” E SESSIONE FORMATIVA
Trasferimento del know-how‌. Al termine del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, il Recapitista aggiudicatario si impegna a prestare alla Committente, e/o a terzi dallo stesso indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi. Il Recapitista, a seguito della richiesta della Committente, a partire dal penultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione della Committente, nelle modalità concordate con la medesima, risorse umane e documentazione ai fini del passaggio di consegne al nuovo contraente. Sempre durante tale fase finale, in particolare il Recapitista si impegna a garantire il proseguimento del servizio senza interruzioni e mantenendo gli SLA concordati. Tutte le attività che saranno svolte dall’Aggiudicatario in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel corrispettivo contrattuale, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate. Il Recapitista, poi, dovrà fornire al personale del nuovo contraente un’adeguata informazione al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile. Si allega il file indicante la distribuzione percentuale dei plichi in ambito regionale come da dato storicizzato
Trasferimento del know-how‌. Al termine delle diverse attività pianificate e, in ogni caso, negli ultimi due mesi solari di validità del contratto, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, nel periodo di preavviso, il contraente deve provvedere al trasferimento del know- how sulle attività condotte al personale individuato allo scopo dall’Amministrazione, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Pertanto, il Fornitore si impegna: • a trasferire il know how necessario, nonché l’eventuale supporto operativo; • a facilitare la presa in carico da parte dell’impresa subentrante a scadenza del contratto anche attraverso la disponibilità ad eseguire attività operative. Al termine delle attività contrattuali, la documentazione prodotta/modificata nell’ambito dell’appalto sarà consegnata alla Committente secondo le modalità che saranno concordate. Le attività di trasferimento del know how si intendono ricomprese nel corrispettivo dei servizi e termineranno al momento dell’effettiva verifica dell’avvenuto apprendimento da parte del personale incaricato dall’Agenzia e attestato dal DEC. Dal suddetto impegno è escluso Know-how e documentazione relativa a Software di proprietà del Fornitore, anche se oggetto di personalizzazioni richieste dal Committente. L’eventuale trasferimento del know-how sarà in tal caso limitato alle personalizzazioni specifiche realizzate, e relativo alle funzionalità implementate, con esclusione del codice sorgente e delle tecnologie utilizzate per la sua realizzazione.
Trasferimento del know-how‌. Al termine del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa si impegna a prestare all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi. L’Impresa, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione della stessa, nelle modalità con essa concordate, risorse umane e documentazione. Durante tale periodo, l’Impresa s’impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio richiesti dal presente capitolato. Sempre durante tale fase finale, in particolare l’Impresa si impegna a: ⮚ garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Amministrazione interruzioni o degrado degli SLA concordati. Tutte le attività che saranno svolte dall’Impresa in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel presente contratto, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate. A questo scopo, l’Impresa dovrà obbligatoriamente evidenziare, come intende affrontare la fase finale (metodologia, organizzazione, etc.). Si descrivono, di seguito, i principali impegni dell’Impresa relativi a questa fase: − predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne: l’Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo che elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura, nonché permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del sistema informatico fino al momento del subentro, e l’utilizzo di tale documentazione da parte del nuovo contraente; − trasferimento delle competenze: l’Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione un adeguato addestramento sull’utilizzo degli strumenti di gestione dei sistemi attivati durante la fase di regime, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile. Tale addestramento dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.). La pianificazione ...
Trasferimento del know-how‌. Il mancato rispetto dei termini concordati tra l’Impresa e il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’esecuzione dei servizi, di cui al precedente articolo 7, Paragrafo 7.2, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.

Related to Trasferimento del know-how‌

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.