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Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Clausole campione

Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 112 - Permessi
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 11 - Servizio militare
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. Nel periodo di congedo di maternità (cinque mesi) alla lavoratrice sarà corrisposta una integrazione del trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato, è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo le norme vigenti. Per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei, tale normativa decorre dal 1º dicembre 2008
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima - ovvero nel mese prima del parto - e nei tre mesi - ovvero quattro mesi - ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 15, Disciplina Speciale, Parte Prima a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. A decorrere dal 1 luglio 1989 verrà estesa alle lavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto dall'articolo 13 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello territoriale.
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale. 2. In caso di estensione, a norma di legge, oltre i termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente Contratto previsto dalla legge. 3. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno, rispettivamente, le disposizioni di cui al paragrafo “Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro", a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata. 4. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro: a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b. per tre mesi dopo il parto; c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c); e. per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 04 maggio 1983, n° 184; 5. Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. 6. Il riposo è uno solo, quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall’Impresa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Impresa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 53 Congedi parentali
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.  [121] ART. 111 PERMESSI  [122] ART. 112 PREAVVISO  [123] ART. 113 NORME PARTICOLARI PER LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE O DI CAPO UFFICIO  [124] CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PER I QUADRI  [125] ART. 114 NORME PER I QUADRI  [126] ART. 115 ATTIVITÀ FORMATIVA  [127] ART. 116 INDENNITÀ DI FUNZIONE  [128] CAPITOLO VI - PARTE ECONOMICA  [129] A) ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE  [130] B) IMPORTI PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE  [131] C) UNA TANTUM  [132] D) NORME SPECIFICHE  [133] CAPITOLO VII - INQUADRAMENTO  [134] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI  [135] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA  [136] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA  [137] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA  [138] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO  [139] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO BATTUTO  [140] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ARTICOLI DA CACCIA  [141] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE  [142] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI:  [143] PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL COTONE, DEL LINO E DELLE FIBRE AFFINI  [144] PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI  [145] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE  [146] CAPITOLO VIII - NORME SPECIFICHE DI COMPARTO  [147] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA  [148] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI  [149] FINIMENTO COTONIERO  [150] FINIMENTO SERICO  [151] NORME PARTICOLARI PER GLI OPERAI SUPERSPECIALIZZATI  [152] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA LANIERA  [153] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SERICA ...
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. 1 - Nel caso di gravidanza e puerperio di una lavoratrice, questa ha diritto al trattamento previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. 2 - Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente Sezione quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. 3 - L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto. 4 - Per i cinque mesi di astensione obbligatoria (artt. 16 e 20, T.U. n. 151/2001) l'Azienda assicurerà, alle lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato, la retribuzione globale netta ordinaria mediante opportuna integrazione del trattamento previsto dalla legge per la lavoratrice madre.