Common use of Xxxxxxxx broker Clause in Contracts

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.

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Samples: Estratto Di Convenzione, Estratto Di Convenzione

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio Brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.INSUBRIASS SRL, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI P.I./C.F. Sezione B – con il n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. Il Contraente e n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società si danno reciprocamente atto INSUBRIASS SRL, e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato . Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà alla emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltre, riconosce che dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento dei premi ver- rà fatto dal effettuato dalla Contraente tramite al Broker costituisce quietanza per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoContraente stesso. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale o la data di Assicurazione.invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. - Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks, Polizza Di Assicurazione Oggetti D’arte

Xxxxxxxx broker. EMAPI La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione e l’esecuzione della pre- sente presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.Brokeraggio A.M.A. S.A.S. – CAGLIARI. Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 419 P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B00005935909123 CAGLIARI. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Società stessa e viceversaCompagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/ Contraente/Assicurato stesso. Il contratto, fermo restando che a scelta del Contraente d’intesa con il Broker Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria. La misura del compenso provvisionale, a carico dell’Agenzia, è tenuto ad inoltrare tempestivamente dato dalla percentuale corrispondente a ciascuna quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti. Al solo fine di garantire la “par condicio” delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, Società offerenti e la cessa- zione del rapporto assicurativodeterminazione delle offerte, che le stesse dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue: con una provvigione pari al 10% del premio lordo annuo richiesto dalla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimentoaggiudicatrice. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda Tale compenso sarà costituito da una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di AssicurazioneAssicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.

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Samples: Capitolato Di Polizza Per L’assicurazione, Capitolato Di Polizza Per L’assicurazione Della Responsabilita’ Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.aslnuoro.it, www.aslnuoro.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.aslnuoro.it, www.aslnuoro.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di aver affidato essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Bologna – Xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 -Tel. 051/0000000 Fax: 051/ 251083 con incarico in scadenza il 31.03.2020; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, fino alla data sopra indicata, per conto della Stazione Appaltante dal broker. Per l’ipotesi in cui l’Ente affidi nuovamente la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza delle proprie polizze alla Società medesima società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.o ad un’altra, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che riconosce sin d’ora che, previa tempestiva informazione da parte del Comune di Portomaggiore ogni co- municazione inerente l’esecuzione della comunicazione relativa alla presente assicurazione po- trà anche avvenire avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato; agli effetti delle condizioni medesimo. Ai sensi della presente polizzalegislazione vigente, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando dichiara che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker broker è autorizzato ad incassare i premipremi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazioneogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di aver affidato la gestione consulenza e l’esecuzione della pre- sente polizza brokeraggio assicurativo. Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE). Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 08536311007– Matricola RUI: B0000593595 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati nei conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi. Il Contraente compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente. La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni. La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta. In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta. Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara. A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto precisa che ogni co- municazione inerente l’esecuzione i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente assicurazione po- trà anche avvenire gara di appalto. La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del Broker broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dettaglio dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento sinistri così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.suddiviso:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 1% (uno per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.apespisa.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker IGB Insurance Gold Brokers srl il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.unicampania.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 9 % (nove per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis attraverso le Consorziate esecutrici Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 61122 Xxxxxx srl Rivale Castelvecchio 1 31100 Treviso . Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale S.p.a., e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: • il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; • è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e interesse della Compagnia; • la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato darà preventiva comunicazione al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversaaffinché questi possa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stessoove lo ritenga, fermo restando che essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il Broker è tenuto rapporto assicurativo presso il Contraente; • ad inoltrare tempestivamente a ciascuna eccezione delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, durata e la cessa- zione cessazione del rapporto assicurativoassicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, che dovranno essere necessariamente le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente all’Agenzia stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; • le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; • la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; • le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento; • le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; • il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato); • la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che saranno effica- ci si impegna a termini versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di legge solo dalla incasso; • il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di ricevimentoeffetto prevista nei documenti contrattuali. Si precisa Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che ogni modifica si impegna a versare alla Società entro il 10 del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativomese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker è autorizzato ad incassare sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima; • in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Xxxxxx, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; • la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. • la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano a esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari al 3,5% dei premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il “Codice delle Assicurazioni”), relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:  che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker;  che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza all’art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;  che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker sopra designatotrasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine  che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell’art. 1901 cc 1.6 “Pagamento del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle premio e decorrenza della garanzia”];  che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;  che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;  che il Broker ha ottemperato, inter alia, agli obblighi assicurativi di legge di cui all’art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Alla Società di aver affidato Brokeraggio “B&S Italia spa”, ufficio in Udine, via del Cotonificio n. 41, è affidata la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione l'esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. Lgs 07.09.2005 n. 209 e successivi modificazioni e integrazioni. Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizzaquale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA, la Società dà atto che stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker broker si intenderà come fatta agli Assicuratori. Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla Società stessa e viceversavigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativogiusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che dovranno essere necessariamente fatte provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente all’Agenzia o al broker. Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto al quale verrà corrisposta la provvigione del 10% (dieci per cento) del premio lordo. Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla Compagnia propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che saranno effica- ci tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA, la stessa si impegna a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La Società inoltresocietà si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, riconosce che il pagamento dettaglio dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento sinistri così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.suddiviso:

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Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 13% (tredici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:  che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker;  che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;  che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.  che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;  che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.  che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;  che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio Brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.GPA SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359209/2005. Il Contraente e Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società si danno reciprocamente atto GPA SpA, e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato . Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà alla emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltre, riconosce che dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento dei premi ver- rà fatto dal effettuato dalla Contraente tramite al Broker costituisce quietanza per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoContraente stesso. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale o la data di Assicurazioneinvio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5% per la garanzia RCA e nella misura del 12% per le garanzie accessorie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:  che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker;  che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;  che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.  che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;  che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 8 % (otto per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.  che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;  che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto VERSPIEREN ITALIA Srl, con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxx, 35, iscritta al RUI – Sezione B – con il nr B000323054, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società VERSPIEREN ITALIA Srl, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: • il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e • qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. • ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. • la Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. • s’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. • i premi ver- rà fatto incassati dal Contraente tramite Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. • il Broker sopra designatoprovvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’artla Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). 1901 cc • la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione5,00% (cinque percento) sul premio imponibile.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Patrimonio

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 13 % (tredici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 5 % (cinque per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro (PU), Xxxxxx srl Rivale Castelvecchio 1 31100 Treviso . Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'inca - rico al Broker. Il Contraente e - Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rap- porto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessaria - mente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effet- tuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc commi 2 e 3 dell’Art.118 del pagamento così effettuatoD.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, PEC, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale, dalla ricevuta di Assicurazioneconsegna della PEC o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della li - quidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12,00%.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker GBSAPRI SPA il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Si precisa quanto segue: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 7% (sette per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.provincia.or.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0/X, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.000487552, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e - Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. - I premi ver- rà fatto incassati dal Contraente tramite Broker verranno versati alla Società entro il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche giorno 10 del mese successivo a termine dell’artquello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. 1901 cc del pagamento così effettuato. - Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazionerepertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10,00%.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rischio Terremoto

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: ▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; ▪ che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; ▪ Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. ▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle Compagnie un premio aggiuntivo, i termini di Assicurazioneeffetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”; ▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; ▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. ▪ Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: ferrovieappulolucane.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto: per ATS Brianza: Società di Brokeraggio assicurativo Inser SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 36, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. per ATS Insubria Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare: Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.consulenza del broker. Pertanto, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione comunicazione inerente l’esecuzione della del presente assicurazione po- trà anche avvenire contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizzaBroker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, la in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando al Contraente. Resta inteso che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente all’Agenzia di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premicompagnia. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria l'efficacia liberatoria, anche a termine dell’artdell'art. 1901 cc del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dalla data di Assicurazioneinvio del telefax. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

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Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara di aver affidato Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.consulenza del Broker incaricato. Pertanto, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire la polizza di cui trattasi - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza. Per effetto di tale pattuizione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/ Contraente/Assicurato stesso, fermo restando . Resta inteso che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, possa riguardare il Broker è autorizzato ad incassare i premipresente contratto. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoC.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo. La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 12% (dodici percento) del premio imponibile dell’assicurazione Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; Assicurazione: il contratto di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.assicurazione;

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Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx in ATI con AON SPA xxx Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: • Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e • Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. • Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. • La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premieffetto li farà avere al Broker. La Società inoltreprovvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, riconosce che almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. • In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. • La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. • S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. • I premi ver- rà fatto incassati dal Contraente tramite Broker verranno versati alla Società entro il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche giorno 10 del mese successivo a termine dell’artquello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazionerepertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). • La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 3,00% calcolato sui premi finiti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita’ Ambientale

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Di Offerta

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Soc. CON.S.A.I. srl, con sede legale in Roma, Via Aquilonia, n.4, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.000137250, che agisce in quanto Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società suindicata, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e - Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. - I premi ver- rà fatto incassati dal Contraente tramite Broker verranno versati alla Società entro il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche giorno 10 del mese successivo a termine dell’artquello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. 1901 cc del pagamento così effettuato. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, previsti dagli accordi di collaborazione oppure, in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazioneassenza, nella misura del 9% (noveperecento).

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks (Patrimonio)

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto: per ATS Brianza: Società di Brokeraggio assicurativo Inser SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 36, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. per ATS Insubria Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare: Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.consulenza del broker. Pertanto, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione comunicazione inerente l’esecuzione della del presente assicurazione po- trà anche avvenire contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizzaBroker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, la in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando al Contraente. Resta inteso che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente all’Agenzia di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premicompagnia. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria l'efficacia liberatoria, anche a termine dell’artdell'art. 1901 cc del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dalla data di Assicurazioneinvio del telefax. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

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Samples: www.ats-brianza.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio Brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI16 - C.F. e P.I. 01805380563. Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare: B000059359. Il  il Broker gestirà per conto del Contraente e il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;  è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;  la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato darà preventiva comunicazione al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversaaffinché questi possa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stessoove lo ritenga, fermo restando che essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il Broker è tenuto rapporto assicurativo presso il Contraente;  ad inoltrare tempestivamente a ciascuna eccezione delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, durata e la cessa- zione cessazione del rapporto assicurativoassicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, che dovranno essere necessariamente le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente all’Agenzia stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;  le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;  la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;  le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;  le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;  il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);  la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che saranno effica- ci si impegna a termini versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di legge solo dalla avvenuto incasso;  il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di ricevimentoeffetto prevista nei documenti contrattuali. Si precisa Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che ogni modifica si impegna a versare alla Società entro il 10 del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativomese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker è autorizzato ad incassare sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i premigiorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;  in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;  la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.  la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.  La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi ver- rà fatto (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc Provvedimento Isvap n. 2720 del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione02.07.2009).

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Samples: www.difesa.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker ATI IGB SRL il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:  che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker;  che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;  che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o che le Parti si impegnano a formalizzare successivamente alla avvenuta aggiudicazione della procedura, e, comunque, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.  che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;  che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura dell’11 % (undici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.  che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;  che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Prospetto Riepilogativo

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla società Curtis Srl con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000487552, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e - Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato . Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà alla emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltre, riconosce che dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento dei premi ver- rà fatto dal effettuato dalla Contraente tramite al Broker costituisce quietanza per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoContraente stesso. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale o la data di Assicurazione.invio della PEC. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10,00%

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Samples: Polizza Di Assicurazione CVT Veicoli Di Amministratori E Dipendenti Veicoli Ente Cig XXX

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 13% (tredici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 3 % (tre per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: web.units.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina di cui al punto 3.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n. 5 del 16/10/2006.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura dell’1% (uno per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Atto Di Terrorismo E Sabotaggio

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 4,90% (quattro virgola novanta per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.arpacal.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Assicurazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione della pre- sente presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS all’ATI costituita da AON S.p.A.A, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx Xxxxx 8/10, 20143 Milano (delegataria) e MAG JLT SPA, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 74 P.I./C.F. 80121 Napoli (mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente 209/05 e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà gli Assicuratori danno atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/ Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Xxxxx, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società gli Assicuratori inoltre, riconosce riconoscono che il pagamento dei premi ver- rà sia fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a termine dell’artproprio carico. 1901 cc L’opera del pagamento così effettuatoBroker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura dell’11% del premio imponibile. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazionebrokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.

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Samples: www.comune.ap.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver avere affidato la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società Spett. RELA Broker s.r.l. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx00/00 – 16121 GENOVA e, di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla RELA Broker s.r.l. la quale tratterà con l’Impresa - Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; agli effetti A.- Ad eccezione delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, durata e la cessa- zione cessazione del rapporto assicurativo, che dovranno debbono necessariamente essere necessariamente fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente all’Agenzia o stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla Compagnia condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e che saranno effica- ci a termini avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all’Impresa di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scrittaassicurazione, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’artai sensi dell’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoD. Lgs 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli Artt. 120 e 121, del D. Lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in questione verrà remunerato secondo consuetudine data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di mer- cato ovvero dalle Compagnie effetto nei confronti dell’Impresa. L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di Assicurazioneeffetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla società Curtis Srl, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000487552, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e l’esecuzione della pre- sente polizza in particolare: Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. Il Contraente e Qualora la Società si danno reciprocamente atto intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato . Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. La Società stessa provvederà alla emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltre, riconosce che dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. Il pagamento dei premi ver- rà fatto dal effettuato dalla Contraente tramite al Broker costituisce quietanza per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoContraente stesso. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale o la data di Assicurazione.invio della PEC. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5,00%

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Samples: Polizza Di Assicurazione CVT Veicoli Di Amministratori E Dipendenti Veicoli Ente Cig XXX

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUIper tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente : B000059359. Il che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici; che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricatoe sia liberatorio per l’Ente stesso; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli effetti delle condizioni assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente polizzacomma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che l’opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l’aliquota provvigionale del 9% da calcolarsi sul premio imponibile La Società Assicuratrice, la Società dà atto che di Brokeraggio, nonché ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato altra qualsiasi titolo interessata al Broker si intenderà come fatta presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Società stessa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e viceversariportate, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente relativamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006transazione, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltreCodice iI Identificativo di Gara [CIG] o, riconosce che qualora previsto, il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoCodice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

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Samples: Camera Di Commercio Di Napoli

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: ▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; ▪ che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; ▪ Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. ▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle Compagnie un premio aggiuntivo, i termini di Assicurazioneeffetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”; ▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. ▪ Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: www.area.sardegna.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara (se operante) Il Contraente U.I.A. SRL INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI EX ARTICOLO 13 DEL CODICE PRIVACY HCC International Insurance Company plc Rappresentanza Generale per l’Italia (qui di aver affidato seguito l’Assicuratore), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (qui di seguito il Codice Privacy), informa di quanto segue. Il trattamento dei dati personali dell’Assicurato sarà necessario per l’adempimento del contratto di assicurazione. Più in particolare, nel quadro delle finalità assicurative, tali dati saranno trattati, tra le altre cose, per la gestione dei sinistri, pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del contratto di assicurazione, adempimento di obblighi di legge, gestione e l’esecuzione controllo interno dell’Assicuratore nonché per l’invio da parte dell’Assicuratore di propri materiali e servizi di natura commerciale. L’Assicurato autorizza, altresì, espressamente il trasferimento dei propri dati personali ad altre società del gruppo HCC, ivi incluse società del gruppo HCC costituite in Stati extracomunitari – trasferimento per il quale l’Assicurato esprime fin d’ora il proprio consenso mediante la sottoscrizione della pre- sente polizza alla Società presente informativa -, società di brokeraggio assicurazione o riassicurazione, brokers di assicurazione o riassicurazione, per ragioni di coassicurazione, riassicurazione, cessione o gestione del portafoglio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.o prevenzione di frodi, ciascuno dei quali opererà quale autonomo titolare del trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’Assicurato avverrà entro i limiti strettamente necessari per lo svolgimento delle predette finalità. Il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità e procedure informatiche e telematiche, necessarie per l’espletamento delle summenzionate finalità. Analoghe modalità saranno rispettate dai soggetti indicati quali autonomi titolari del trattamento. L’Assicurato potrà far valere in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione con riferimento ai propri dati personali, come previsto dall’Articolo 7 del Codice Privacy, mediante richiesta a HCC International Insurance Company PLC Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B0000593590, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, in conformità a quanto stabilito nel Codice Privacy. Il Nel caso in cui il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire / o l’Assicurato fornisca a HCC International Insurance Company PLC Rappresentanza Generale per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizzal’Italia informazioni, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversarispettivamente, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stessosull’Assicurato, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia danneggiati o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006terzi, il Broker è autorizzato ad incassare Contraente o l’Assicurato, dichiarano che tutti i premidati relativi a tali soggetti sono comunicati all’Assicuratore con il consenso dei rispettivi titolari per la finalità di adempiere al contratto di assicurazione. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.Data: ASSICURATO (Timbro e Firma) L’ASSICURATORE

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale: Avvocati

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il “Codice delle Assicurazioni”), relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza all’art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo; • che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker sopra designatotrasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell’art. 1901 cc 1.6 “Pagamento del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle premio e decorrenza della garanzia”]; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 7% (sette per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il Broker ha ottemperato, inter alia, agli obblighi assicurativi di legge di cui all’art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

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Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: - che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; - che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; - che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. - che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; - che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura pari alla media di mercato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. - che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; - che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: stella.regione.lazio.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto all’ATI tra la Società di Brokeraggio assicurativo, European Brokers Srl con sede in Via Ludovisi, 16 – 00000 Xxxx (P.IVA 01805380563) e l’esecuzione della pre- sente polizza GBA Granara & C. Broker di assicurazione Srl con sede in Cagliari (09124) a Xxx Xxxxxxxxxx 0 . Xx conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:  il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;  è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e interesse della Compagnia;  la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal Contraente/Assicurato darà preventiva comunicazione al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversaaffinché questi possa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stessoove lo ritenga, fermo restando che essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il Broker è tenuto rapporto assicurativo presso il Contraente;  ad inoltrare tempestivamente a ciascuna eccezione delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, durata e la cessa- zione cessazione del rapporto assicurativoassicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, che dovranno essere necessariamente le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente all’Agenzia stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;  le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;  la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;  le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;  le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;  il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);  la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che saranno effica- ci si impegna a termini versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di legge solo dalla avvenuto incasso;  il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di ricevimentoeffetto prevista nei documenti contrattuali. Si precisa Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che ogni modifica si impegna a versare alla Società entro il 10 del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativomese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker è autorizzato ad incassare sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i premigiorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;  in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;  la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.  la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.  La Società inoltre, riconosce accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009). Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che il pagamento dei restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 8,5% calcolate sui premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di Assicurazioneimponibili.

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Samples: Polizza All Risks

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 ed s.m.i., la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio Brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.Centrale Spa, Xxx con sede legale in Pesaro Via degli Abeti 80, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 00098697, Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359209/2005. Il Contraente e Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società si danno reciprocamente atto Centrale Spa, e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc commi 2 e 3 dell’Art.118 del pagamento così effettuatoD.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, PEC, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale, dalla ricevuta di Assicurazioneconsegna della PEC o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, xxxxx restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12,00% dei premi imponibili.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks (Patrimonio Opere D’arte)

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine Contraente ai sensi dell’art. 1901 cc C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del pagamento così effettuatopremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il Broker presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in questione verrà remunerato secondo consuetudine forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di mer- cato ovvero dalle un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura pari alla media di mercato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Samples: Atto Di Terrorismo

Xxxxxxxx broker. EMAPI L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società afferente all’oggetto del contratto, previa apposita procedura di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS selezione, al broker incaricato GBSAPRI S.p.A., Xxx A. - Sede legale viale Xxxxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxx n. 9 - 00142 Roma (RM) - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI P.I./C.F. 12079170150 - Registro Unico Intermediari: B000054892 ai sensi del D.lgs. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente 209/05 Codice delle Assicurazioni e la s.m.i.. La Società si danno reciprocamente atto riconosce pertanto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della comunicazione relativa alla presente assicurazione po- trà anche avvenire avverrà per il tramite del Broker incaricato; agli effetti delle condizioni broker e tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker, ad esclusione della presente polizza, la Società dà atto comunicazione di recesso e di risoluzione che ogni comu- nicazione dovranno essere comunicate direttamente senza l’intermediazione del Broker. Ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato Broker nel nome e per conto dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevutedall’Assicuratore all’Assicurato. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce L’Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite al Broker è liberatorio per l’Assicurato e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il Broker sopra designatomedesimo ha incassato i relativi premi. La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nelle seguenti misure: - per il ramo RCT/RCO (AdE e AdeR), nella misura dell’1,20% per AdE e dell’1,50% per AdeR sul premio imponibile; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc - per il ramo All Risks Property (AdE e AdeR), nella misura dell’1,00% per AdE e dell’1,50% per AdeR sul premio imponibile; - per il ramo All Risks Elettronica (AdE e AdeR), nella misura dell’1,00% per AdE e del pagamento così effettuato. Il Broker 2,00% per AdeR sul premio imponibile; - per il ramo Cyber Risks (AdE e AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile; - per il ramo Infortuni Dipendenti in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle Compagnie di AssicurazioneMissione (solo AdE), nella misura dell’1,30% sul premio imponibile; - per il ramo Kasko (AdE), nella misura dell’1,30% sul premio imponibile; - per il ramo BBB (Bankers Blanket Bond, solo AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile; - per il ramo D & O (Directors & Officers, solo AdeR), articolato in 3 layers, nella misura dell’1,50% sul premio imponibile; - per il ramo Tutela Legale (solo AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile; - per i rami Infortuni/IPM e Infortuni Organi dell’Ente (solo AdeR), rispettivamente nelle misure dell’1,00% e dell’1,50% sul premio imponibile; - per il ramo Kasko (AdeR), nella misura dell’1,50% sul premio imponibile.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio Brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A.ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx Xxxxxxx 00, iscritta al RUI P.I./C.F. Sezione B – con il n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359114889, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. Il Contraente e n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società si danno reciprocamente atto ASSITECA SpA, e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato . Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà alla emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltre, riconosce che dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento dei premi ver- rà fatto dal effettuato dalla Contraente tramite al Broker costituisce quietanza per il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc del pagamento così effettuatoContraente stesso. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale o la data di Assicurazioneinvio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5%.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione

Xxxxxxxx broker. EMAPI Il Contraente dichiara di aver affidato affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.pCentrale S.p.a.A., Xxx xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359(XX). Il Contraente e Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società si danno reciprocamente atto Centrale Spa, e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire per il tramite del Broker incaricato; suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'inca - rico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rap- porto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessaria - mente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti delle condizioni della presente polizzadei termini fissati dalle norme di assicurazione, la Società dà atto che ogni comu- nicazione comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente/Assicurato , si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società stessa provvederà all’emissione del contratto e viceversadelle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, come pure ogni comunicazione fatta dal almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società si intenderà come fatta i documenti entro 30 giorni dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che termine contrattualmente previsto per il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la durata, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società inoltredopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, riconosce che pertanto iI pagamento effet- tuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il pagamento Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei premi ver- rà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 cc commi 2 e 3 del- l’Art.118 del pagamento così effettuatoD.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, PEC, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di mer- cato ovvero dalle Compagnie spedizione risultante dal timbro postale, dalla ricevuta di Assicurazioneconsegna della PEC o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della li - quidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 4,5% del premio imponibile.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Xxxxxxxx broker. EMAPI dichiara Ad ogni effetto di aver affidato la legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il “Codice delle Assicurazioni”), relativamente alla conclusione ed alla gestione e l’esecuzione della pre- sente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 Xxxxxx – P.I./C.F. n. 08536311007– Matricola RUI: B000059359. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni co- municazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione po- trà anche avvenire e per tutto il tramite del Broker incaricatotempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:  che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; agli effetti delle condizioni della presente polizza di riconoscere che tutte le comunicazioni che, la Società dà atto che ogni comu- nicazione fatta dal per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare tempestivamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute. Fanno eccezione le comunicazioni riguardanti la duratafare alla Società, e la cessa- zione del rapporto assicurativo, che dovranno essere necessariamente fatte dal Contraente all’Agenzia o alla Compagnia e che saranno effica- ci a termini di legge solo dalla data di ricevimento. Si precisa che ogni modifica del contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna la Società solo dopo la firma dell’atto relativo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si pre- cisa che, con riferimento all’art. 118 del Dlgs 209/2005 intendono valide ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce efficaci anche se notificate al Broker;  che il pagamento dei premi ver- rà fatto dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza all’art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;  che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker sopra designatotrasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine  che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1901 cc 1.6 “Pagamento del pagamento così effettuato. Il Broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mer- cato ovvero dalle premio e decorrenza della garanzia”;  che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 6% (sei per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;  che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;  che il Broker ha ottemperato, inter alia, agli obblighi assicurativi di legge di cui all’art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

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Samples: www.sardegnaambiente.it