AGGIUDICATARIO CIG: Z5E299319E
Investimenti La Società sostiene, a seguito dell’affidamento del servizio idrico integrato a partire dall 1 gennaio 2016, investimenti rilevanti per opere ed impianti (condotte, reti, impianti di depurazione, potabilizzazione, etc.) funzionali alle esigenze del SII ed al miglioramento della qualità del servizio erogato ai propri clienti. Gli investimenti complessivamente realizzati nel corso del 2016 da Lario reti holding ammontano a 12,5 milioni di euro e la loro suddivisione è proposta nella tabella che segue: Si ricorda che nel precedente esercizio la società non gestiva il SII direttamente, ma tramite la propria controllata Idroservice. Reti e impianti acquedotto 4.272 35 - - Impianti di depurazione 2.945 24 - - Reti e impianti fognatura 2.581 22 - - Attrezzature 524 4 - - Allacciamenti e posa contatori 436 3 - - Sistema informativo 417 3 218 39 Telecontrollo 278 2 260 47 Interventi immobiliari 242 2 60 11 Fabbricati industriali 210 2 - - Sistema cartografico 211 2 - - Altri investimenti 393 1 14 3 Tra i cantieri avviati rivestono particolare importanza quelli risolutivi delle infrastrutture oggetto di infrazione comunitaria, in particolare l’impianto di depurazione di Calco Toffo e il rifacimento delle reti fognarie nel Comune di Brivio. La Società è impegnata nel contenimento e la riduzione dei volumi d’acqua non contabilizzati attraverso le seguenti principali attività: - Ricerca delle perdite della rete acquedotto, attività che sarà resa sistematica nel 2017; - Sostituzione e ammodernamento dei contatori installati, volto a risolvere i problemi relativi alle perdite apparenti, ovvero alle perdite che non si configurano come vere e proprie dispersioni di acqua, ma come errori di misura in difetto dei volumi di acqua prelevata; - Individuazione consumi impropri e/o abusivi; - Corretto monitoraggio e misurazione degli autoconsumi. Nel 2016 è proseguita l’attività relativa al telecontrollo degli impianti, che ha interessato oltre al SII anche quella relativa alle attività svolte dalle società controllate. I nuovi impianti telecontrollati avviati nell’esercizio sono stati pari a 60, portando il parco di installazioni effettuate a 543, come dimostra la tabella sottostante. Impianti distribuzione gas (numero) 125 115 95 77 Impianti fotovoltaici (numero) 14 14 14 13 Impianti Gestione calore (numero) 17 8 5 1 Impianti servizio idrico integrato (numero) 450 405 369 298 Dalla tabella si evidenzia un continuo incremento delle nuove periferiche installate gestite tramite telecontrollo. Il sistema di telecontrollo rileva i principali parametri di funzionamento degli impianti. La suddivisione per tipologia di servizio dei parametri relativi al SII è la seguente: Impianti di acquedotto (numero) 315 290 Impianti di adduzione acquedotto (numero) 42 34 Impianti di fognatura (numero) 82 61 Impianti di depurazione (numero) 11 8 Per quanto riguarda il sistema informativo, le attività nel corso del 2016 sono state indirizzate verso una serie di interventi di adeguamento e sviluppo del sistema informativo per renderlo compatibile e funzionale alle normative emanate dall’AEEGSI. Infatti la delibera 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", ha imposto a tutte le aziende operanti nel nostro settore, di attuare tutta una serie di interventi, sia in termini organizzativi che informatici, al fine di garantire il mantenimento di nuovi e più stringenti parametri qualitativi nella fornitura dei servizi da parte delle stesse. Altro intervento effettuato è stato quello relativo alla implementazione nel sistema cartografico delle informazioni rilevate sul campo, quale le perdite, questo aumenterà la capacità di pianificazione degli investimenti di risanamento delle reti. Si è inoltre avviato il processo di dematerializzazione dei documenti e delle fatture e alla loro archiviazione sostitutiva nonché alla tracciabilità dei flussi documentali e autorizzativi. L'adeguamento tecnologico delle infrastrutture sia hardware che software è stato ulteriormente perfezionato dalla sostituzione del centralino telefonico e dall’adozione di una piattaforma di call center che consentirà l’internalizzazione del servizio, attualmente affidato all’esterno. Il sistema informativo sta raggiungendo sempre di più una importanza strategica nella gestione aziendale e nel monitoraggio dei parametri aziendali anche in funzione delle sempre più pressanti richieste dall’Autorità per l’energia e il gas per misurare il livello di servizio erogato ai clienti.
Rappresentanza Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.
Trasferta Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3), un'indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall'art. 19, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 12. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato
Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.
Trasferte Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettiva- mente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell’indennità in Euro dal 1° gennaio 2009 dal 1° gennaio 2014 Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 È possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spe- se vive necessarie per l’espletamento della missione con l’aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell’indennità di trasferta saranno riferiti ai trat- tamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l’importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell’indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di nor- mali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ra- gioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizio- ne dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produt- tive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato coman- dato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabi- limento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavo- ratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.
Rappresentanze sindacali 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.; 2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa. 3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. 4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. 6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.