APPROFONDIMENTO Clausole campione

APPROFONDIMENTO alla loro naturale scadenza. In tal caso non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso, fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti. In caso di violazione dei limiti percentuali previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 31 del d.lgs. n. 81/2015, all’utilizzatore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.250 euro, prevista dall’articolo 40, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2015. Da non dimenticare che l’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora il lavoratore somministrato venga utilizzato al di fuori dei limiti previsti dall’art. 31, commi 1 e 2, lo stesso può chiedere, nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo. Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, trattandosi di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento . della stipula del contratto. Dai limiti quantitativi rimangono escluse, ai sensi del c.2 dell’art. 31 del d.lgs. n.81/2015, le assunzioni a tempo determinato tramite lavoro somministrato effettuate nei confronti di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
APPROFONDIMENTO somministrato o l’inserimento delle c.d. causali in caso di xxxxxxx o proroga (dopo i primi 12 mesi) del contratto.
APPROFONDIMENTO. In particolare, il Ministero ha chiarito che a seguito dell’abolizione dei limiti costituiti dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 20 comma 4 del d.lgs. n. 276/2003, è possibile la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività parallelamente a quanto avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato. Resta fermo che alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 81/2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20%, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro si ribadisce la disciplina contenuta al c.4 dell’art. 34 del d.lgs. n.81/2015, secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di . lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della Legge n. 604/1966.
APPROFONDIMENTO flessibilità applicativa all’introduzione delle nuove norme, con una posizione condivisibilmente pragmatica e di ampio respiro. Operazione che soltanto l’origine autentica della provenienza del provvedimento amministrativo rende plausibile, essendo altrimenti ragionevole – e prudente come avvenuto con la circolare n. 16/2018 di Fondazione Studi – ritenere sottratta a tutti gli altri interpreti della dottrina la possibilità di fornire tale apprezzabile chiave di lettura, a fronte del dato testuale.
APPROFONDIMENTO. Il nome di dominio (ovvero domain name ovvero host name) è l’indirizzo di un sito in formato alfabetico (ad esempio, xxx.xxxxxxxxxx.xx), dunque potenzialmente assai semplice da ricordare, al contrario dell’indirizzo IP (IP Address), che è espresso in forma numerica. Invece, il marchio può consistere tanto in un emblema (c.d. marchio emblematico), quanto in una denominazione o in un segno, purché presenti carattere distintivo. Esso è tradizionalmente considerato il segno distintivo più importante, in quanto contraddistingue prodotti e servizi, e consente le scelte di mercato mediante la differenziazione e la individuazione dei prodotti. Da un punto di vista giuridico, possono sorgere delle controversie qualora la registrazione di un nome di dominio coincida con un marchio, soprattutto se tale marchio è molto conosciuto. Tutto ciò in considerazione del fatto che ad oggi, il principio base della registrazione di un nome di dominio è consistito nella tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato (first come - first served). In altri termini, l’essere proprietario di un marchio non è ragione sufficiente per essere parimenti proprietario del nome di dominio corrispondente. Attenzione Tuttavia, il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. La giurisprudenza ritiene che la registrazione di un nome di dominio che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contra"azione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Sulla base di quanto precede prima di utilizzare un nome di dominio, il soggetto che voglia aprire un sito web dovrà fare una verifica (due diligence) che tale nome di dominio non sia già in uso ovvero contenga un marchio già registrato. Altro aspetto da tenere in considerazione è la scelta del Top Level Domain (c.d. TLD), per meglio dire desinenze che si trovano alla fine del nome a dominio quali ad esempio .com, .it, .org, .net, e via dicendo. In Italia, generalmente, viene utilizzato il TLD .it. Tale TLD attiene i domini registrati in Italia, quindi, sottoposti alla giurisdizione italiana o alla procedura arbitrale dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute. Attenzione Ancorché la registrazione di un nome a dominio .it consenta una migliore gestione delle eventuali controversie che dovess...
APPROFONDIMENTO. In alternativa si possono utilizzare le combinazioni da tastiera [CTRL + X] per tagliare e [CTRL + V] per incollare oppure i comandi Taglia e Incolla dei menu contestuale. Eliminare file e cartelle
APPROFONDIMENTO. JOBS ACT - Nuovo contratto a termine
APPROFONDIMENTO. Al riguardo l’Inps ha inoltrato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro. In attesa della risposta appare plausibile ritenere che il contributo addizionale dello 0,5% non sia applicabile al contratto intermittente a tempo determinato. Ciò per i seguenti motivi. In primo luogo, per quanto emerge dal dato letterale della norma (art. 2, comma 28, legge n. 92/2012), secondo cui “Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato” si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”. Sembra chiara, quindi, la volontà legislativa di distinguere l’ambito applicativo dei due contributi addizionali: