Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai Il Concessionario è obbligato a produrre, ai sensi dell’art. 75 93, d.lgs. 50/2016, in fase di presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria d’importo non inferiore al 2% del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.valore dell’investimento, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare anche mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere fideiussione bancaria o assicurativa, assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgsd.lgs. 01.09.1993 n. 385385/1993, dei soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia del Tesoro, del Bilancio e delle finanze. 3della Programmazione Economica. La garanzia cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista di presentazione dell’offerta, e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Concedente, per la presentazione dell’offerta. 4durata ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2contratto. La fideiussione bancaria o assicurativaassicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, la 3co. 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. La mancata costituzione cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della Concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva, in favore del Concedente valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’artSono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 11393, comma 3co. 7, del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e s.m.i50/2016., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Project Financing Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, l’offerta è corredata da di una garanziacauzione provvisoria di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), pari al due 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, avente validità per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentealmeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. La garanzia Tale documentazione deve prevedere contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con nonché la dichiarazione di rinuncia all’eccezione un istituto bancario, ovvero di cui all’art. 1957una compagnia di assicurazioni, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 01.09.1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, contenente l’impegno a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussorerilasciare, in caso di aggiudicazioneaggiudicazione dell’appalto, a prestare la richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5concernente il Contratto normativo. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata raggruppamento temporaneo ovvero di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centoconsorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.ovvero già costituiti, la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata fideiussione provvisoria dovrà essere intestata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzionepena d’esclusione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori a tutti i componenti il raggruppamento o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileil consorzio. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanziacoordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria” per un importo pari al due per cento all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato). L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 93. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei lavori indicato nel bando o nell’invitorelativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerenteallegando la necessaria attestazione. La garanzia deve prevedere espressamente copre la rinuncia mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave ed è svincolata automaticamente al beneficio momento della preventiva escussione sottoscrizione del debitore principalecontratto medesimo. In caso di RTI o Consorzio costituendo, la rinuncia all’eccezione fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente. In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il raggruppamento. In caso di Consorzio di cui all’artalle lettere b) c) e) dell’art. 1957 comma 245 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. In caso di Consorzio costituendo, del codice civile, nonché l’operatività della la fidejussione dovrà essere prodotta da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. In particolare si precisa che la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione fideiussoria potrà essere: • rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385385/1993 che svolgono, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; • rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. La In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 180 365 giorni dalla data prevista di scadenza per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 dell’offerta e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, la 3. La mancata costituzione comma 2 del Codice Civile; • l’operatività della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda. La garanzia copre gli oneri provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per il fatto del concorrente; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla data presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di emissione richiedere l’originale del certificato documento che attesta i poteri del sottoscrittore della fidejussione. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla contestuale dichiarazione di collaudo provvisorio. 5. Ai disponibilità del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 113, comma 3, 103 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo...

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iGli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 1957 comma 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del codice civileD.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, nonché l’operatività mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia medesima entro quindici giorniper la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a semplice richiesta scritta favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della stazione appaltante. 2firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, cauzione così costituita può essere bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa, assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’art. 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e delle finanzec) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi. 3. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31; 4. avere validità efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data prevista di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche delle offerte, con le modalità indicate al comma 2 impegno del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare Garante a corredo rinnovare la dichiarazione di impegno di un fideiussore, garanzia nel caso in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16.momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944 del codice civile, lae la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 36. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). La mancata costituzione cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite versamento, mediante bonifico bancario, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della garanzia determina procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia copre gli oneri fidejussoria per il mancato l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 104 D. Lgs. 50/2016 (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione corrispondenza o mediante titoli del certificato di collaudo provvisorio. 5debito pubblico garantiti dallo Stato. Ai sensi dell’art. 11393, comma 36, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.codice, la garanzia fidejussoria provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui al all’art. 89, comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione1, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantitocodice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. Lo svincoloLa garanzia provvisoria copre, nei termini e per ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016, anche le entità anzidettidichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria, è automaticocostituita in uno dei modi sopra descritti, si intenderà automaticamente svincolata, senza necessità di benestare ulteriore comunicazione: - nei confronti del committenteconcorrente aggiudicatario, con la sola condizione all’atto della preventiva consegna all’istituto garantesottoscrizione del contratto, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai ai sensi dell’art. 123 93, comma 6, del DPR 05.10.2010 n. 207codice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, l’Amministrazione può avvalersi all’atto della garanzia fideiussoriacomunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, parzialmente o totalmenteai sensi dell’art. 76, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivicomma 5, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariadel codice. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Cauzione provvisoria. 1Il concorrente deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo presunto del servizio. Ai Tale importo è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 93 comma 7 del D.LgsD. Lgs.vo n. 50/2016, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 163/2006 e s.m.i.La cauzione può essere costituita, l’offerta è corredata da a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una garanziasezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civiledell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’art. all'articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia dell'economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri deve avere validità per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla almeno centottanta giorni dalla data di emissione del certificato presentazione dell'offerta. L'offerta è altresì corredata, a pena di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113esclusione, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al all’articolo 93 comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione8 del D. Lgs n. 50/2016, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalora l'offerente risultasse affidatario. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 75, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta DLgs n. 163/06 nel testo coordinato dalla L.R. n. 12/2011 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da di una garanzia, garanzia pari al due 2 per cento dell’importo dell'importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitolavori, da prestare anche mediante cauzione fideiussione bancaria o fideiussioneassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a scelta dell’offerenteciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima nonchè la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data prevista per la di presentazione dell’offertadell'offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l’offerta è corredata da richiesta una garanzia, cauzione provvisoria DI € 40975,24 pari al 2% (due per cento cento) dell’importo preventivato dei lavori indicato nel bando o nell’invitoda appaltare, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio momento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantepartecipazione alla gara. 2. La fideiussionecauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione in osservanza delle clausole di cui all’art. 1957allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, comma 2con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzedei contratti. 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offertafideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. La Sono vietate forme di cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate diverse da quelle di cui al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussoree, in caso di aggiudicazioneparticolare, a prestare è vietata la cauzione definitiva prestata mediante assegni di cui al successivo articolo A16conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento associazione temporanea di imprese la garanzia fideiussoria è aumentata deve riportare l’indicazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centotutte le imprese associate. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta DLgs n. 163/06 nel testo coordinato dalla L.R. n. 12/2011 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da di una garanzia, garanzia pari al due 2 per cento dell’importo dell'importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitolavori, da prestare anche mediante cauzione fideiussione bancaria o fideiussioneassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a scelta dell’offerenteciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima nonchè la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data prevista per la di presentazione dell’offertadell'offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163 del 2006, l’offerta l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia, cauzione pari al 2 per cento (due per cento dell’importo cento) dell'importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giornicauzione può essere costituita, a semplice richiesta scritta scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della stazione appaltante. 2quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilea scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. all’articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni gg. dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con Per le modalità indicate al comma 2 imprese in possesso della certificazione del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e successive modifichetra loro corredati del sistema di qualità, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussorel’importo della garanzia sopra richiamata , in caso di aggiudicazionepurché corredata da tale documentazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione è ridotta del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai 50% ai sensi dell’art. 11375 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, comma 1altresì, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.corredata, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso pena di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centol’esecuzione del contratto, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoqualora l’offerente risultasse affidatario. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. Ai 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo base dell’appalto e, pertanto, ammonta ad € 3.532,73 (tremilacinquecentotrentadue/73). L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., l’offerta : ⮚ per i concorrenti ai quali è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitostata rilasciata, da prestare mediante cauzione organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o fideiussionedichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a scelta dell’offerentepena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziecodice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3semplice richiesta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modificheL'offerta è altresì corredata, fermo restando l’obbligo a pena di presentare a corredo la dichiarazione di impegno esclusione, dall'impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazioneanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento rilasciare la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centol'esecuzione del contratto, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneagli articoli 103 e 104 del codice, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalora l'offerente risultasse affidatario. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. 1Le ditte concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari a €. Ai sensi dell’art139.000,00 con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e s.m.i.smi.. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: le generalità anagrafiche, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente partecipare alla gara; la rinuncia al la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni; l’obbligo di versare alla RAO, a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna o ritardi, l’ammontare della stazione appaltante. 2somma garantita. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può Inoltre l’offerta dovrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno corredata dall’impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, fideiussore a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 è progressivamente svincolata 7 dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, la concorrente dovrà contestualmente documentare il possesso dei requisiti. Tale garanzia sarà restituita, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, a misura dell’avanzamento dell’esecuzionetutte le ditte partecipanti ad eccezione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, nel limite massimo alle quali ultime sarà restituita all’acquisizione della cauzione definitiva. Nel caso di rinuncia all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata stipula del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, contratto o di non avvio del servizio nei termini e per le entità anzidettiprestabiliti, è automaticotale garanzia sarà incamerata a titolo di penale, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché fatta salva ogni azione legale per il rimborso recupero dei danni e delle eventuali maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaspese sostenute dall’Ente. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Cauzione provvisoria. 1. Ai L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, l’offerta è corredata da di una garanziacauzione provvisoria di € 30.000,00 (euro trentamila/00), pari al due all’1% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, avente validità per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentealmeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. La garanzia Tale documentazione deve prevedere contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con nonché la dichiarazione di rinuncia all’eccezione un istituto bancario, ovvero di cui all’art. 1957una compagnia di assicurazioni, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 01.09.1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, contenente l’impegno a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussorerilasciare, in caso di aggiudicazioneaggiudicazione dell’appalto, a prestare la richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva concernente il Contratto normativo nonché le successive cauzioni definitive relative ai contratti attuativi in favore dell’Università degli Studi di cui al successivo articolo A16. 5Palermo. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata raggruppamento temporaneo ovvero di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centoconsorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.ovvero già costituiti, la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata fideiussione provvisoria dovrà essere intestata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori tutti i componenti il raggruppamento o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileil consorzio. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai Si da atto che, ai sensi dell’art. 75 93, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.18 aprile 2016, l’offerta è corredata da n. 50, a cui si rinvia, l’Impresa in sede di gara ha presentato una garanzia, fidejussione bancaria o assicurativa pari al due [2] …… per cento (tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo dei lavori del prezzo base indicato nel bando o nell’invitonell’invito al momento della presentazione delle offerte, da prestare mediante cauzione con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (tale impegno tuttavia non è necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro ragruppamenti temporanei o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconsorzi stabili). 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario ed riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la revoca dell’affidamento sottoscrizione del contratto d’appalto e l’acquisizione la presentazione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, all’articolo che segue (anche nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità caso di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento inizio dei lavori o in via d’urgenza sotto riserve di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilelegge). 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 2.726,86, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleCodice, la rinuncia all’eccezione garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 1957 89 comma 21 del Codice, del codice civile, nonché l’operatività non comporterà l’escussione della garanzia medesima entro quindici giorniprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a semplice richiesta scritta scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 2b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. La fideiussione93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 1.1 tipo previsto dal Decreto del D.M. 12.03.2004 Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, debitamente integrato con dovrà essere integrata mediante la dichiarazione di previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui mentre ogni riferimento all’art. 107 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.Codice); 3. La garanzia deve 1.4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.; 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16.1.5) prevedere espressamente: 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, lavolendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 3b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. La mancata costituzione della garanzia determina 1957 del codice civile; c. la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.; 41.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 1.7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia copre gli oneri fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1131, comma 3, lett. p) del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve modalità previste dall’art. 1669 22, commi 1 e 2, del codice civile. 6d.lgs. Ai sensi dell’art82/2005. 123 In tali ultimi casi la conformità del DPR 05.10.2010 n. 207documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, l’Amministrazione può avvalersi comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmenteil concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, per provvedere al pagamento in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui al all’art. 93, comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà 7 del Codice. Per fruire di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di variazioni ai lavoripartecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in aumento caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in diminuzionepossesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione possesso da parte dell’Appaltatoredi una sola associata oppure, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non èper i consorzi di cui all’art. 45, invececomma 2, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligolett.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. 1La cauzione provvisoria di €. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia35.512,18 , pari al due 2% dell’importo complessivo dell’appalto, dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a pena di esclusione, ai sensi e per cento dell’importo gli effetti dell’art 75 del Codice dei lavori indicato nel bando Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate. La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: - a) cauzione costituita mediante versamento in contanti o nell’invitoin titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, da prestare mediante cauzione xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale o fideiussionepresso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) fidejussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 01.09.1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanzeFinanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria. 1. Ai A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria che deve, a pena di esclusione: - avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi; - essere rilasciata per un importo pari al 2% dell’entità totale dell’appalto (Euro 600.000,00); - essere prestata, ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere fidejussione (bancaria o assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero dell’Industria e del Commercio ai sensi della Legge 10/6/1982, n. 348, o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può 385/93); - essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno corredata dall’impegno di un fideiussorefideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, in caso di aggiudicazionequalora l’offerente risultasse Aggiudicatario, a prestare la cauzione definitiva per l’esecuzione del Contratto, di cui al successivo articolo A16. 5all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve .. - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, la 3. La mancata costituzione comma 2, c.c.; - avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5Regione. Ai sensi dell’art. 11375, comma 3, 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria il concorrente che disponga di Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di gara). Il concorrente, al fine di fruire di tale beneficio, è tenuto ad inserire all’interno del plico di cui all’art. 6 del presente documento copia conforme all’originale della certificazione rilasciata da un organismo accreditato ed in corso di validità. La cauzione provvisoria prestata dall’Aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria verrà svincolata al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionemomento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolola Regione tratterrà, nei termini e per le entità anzidettila cauzione provvisoria versata, è automatico, senza necessità fatto salvo il risarcimento di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6ulteriori danni. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento non aggiudicatari la cauzione verrà restituita contestualmente alla comunicazione di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaAggiudicazione definitiva. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’artLe ditte concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo globale annuo indicato all’art. 35 del presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità e secondo quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 163/2006. 2. Ai sensi dell’art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006, gli operatori economici, ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità, usufruiscono del beneficio che l’importo della garanzia è ridotta del 50%. 3. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) le generalità anagrafiche, la qualifica e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; b) validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente partecipare alla gara; c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante., nonché l’obbligo di versare all’Azienda Speciale l’ammontare della somma garantita; 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con d) la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 22 del codice civile. In ogni caso, del Codice Civilea pena di esclusione dalla gara, può la cauzione dovrà essere bancaria o assicurativaaccompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fideiussore verso l’impresa concorrente – d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385113 D. Lgs.163/2006, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offertaqualora l’offerente dovesse risultare affidatario. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento A.T.I. o Consorzio la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centopolizza deve essere riferita a tutte le mandanti oltre che alla mandataria. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Cleaning and Laundry Services Agreement

Cauzione provvisoria. 1E’ richiesta la presentazione di una garanzia, a pena di esclusione dalla gara, per un importo minimo di €. Ai 10.982,00 (diecimilanovecentoottantadue/00), pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo riferito alla durata certa (trenta mesi) dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, costituita a scelta dell’offerentedell’offerente secondo le modalità di seguito riportate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Si fa presente che per le Imprese certificate, ai sensi del predetto art. 75, comma 7, l’importo della preventiva escussione cauzione può essere ridotto del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 50%. Nel caso di cui all’artconcorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate ex art. 1957 comma 2, 2602 del codice civilecivile o da riunirsi o da consorziarsi, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniil possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da TUTTE le imprese. 1) mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna – Capoterra che rilascerà un certificato di deposito provvisorio, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteil quale dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere ) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanzeFinanze. N.B.: per le polizze assicurative, come previsto dall’art. 1888 c.c. 3, è necessaria la “prova scritta”. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita Il concorrente, pertanto, dovrà produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante, anche con le modalità indicate al comma 2 del citato qualora: - il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” (art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.3810, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 14, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.Regolamento ISVAP del 19 marzo 2010, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.34);

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Supporto

Cauzione provvisoria. 1. Ai In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 93 del D.LgsD.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, 50/2016 di importo pari al due 2% dell’importo posto a base d’asta. La cauzione dovrà avere validità per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore della Comune Sarroch – Area Tecnica, Xxx Xxxxxx, 0 – 09018 CAGLIARI - Codice fiscale: 80006310926. La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o nell’invitoassicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da prestare mediante cauzione o fideiussioneparte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a scelta dell’offerenten. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussionestazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Inoltre, redatta secondo lo schema 1.1 ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.M. 12.03.2004 D.Lgs. n. 12350/2016, debitamente integrato con la l’impresa concorrente deve, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di rinuncia all’eccezione impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 103 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 38550/2016, che svolgono in via esclusiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non è alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o prevalente attività di rilascio di garanzieconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia piccole e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4medie imprese. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, fideiussore a prestare rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sottoforma di cui al successivo articolo A16. 5documento informatico, ai sensi dell’art. La 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione copre dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/Consorzio la mancata sottoscrizione cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. L’importo della cauzione provvisoria e del contratto suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per fatto dell’aggiudicatario ed le imprese alle quali è svincolata automaticamente al momento stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della sottoscrizione serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1). Ai sensi dell’art. 11393 comma 7 del D.Lgs 50/2016, comma si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (Parametro R1). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (Parametro R2). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4). Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) Dove: C = cauzione Cb = cauzione base R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, V nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: • come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.7 marzo 2005, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria n. 82 sottoscritto con firma digitale; • in alternativa come scansione del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai documento cartaceo ai sensi dell’art. 11322 del X.Xxx. 7 marzo 2005, comma 3n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iconcorrente., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 dell’articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Codice dei contratti, l’offerta l'offerta è corredata da una garanziagaranzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" distinta per ciascun lotto cui intende partecipare pari al due per cento dell’importo dei lavori 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell’invitobando, da prestare mediante sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente: 1 69785891D3 € 3.256.351,00 65.127,02 2 69786070AE € 3.415.917,00 68.318,34 3 697863796D € 1.136.864,00 22.737,28 pari al 2% dell’ importo di ciascun lotto dell’appalto ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, per ciascun lotto, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione, di ciascuna garanzia/lotto, dovrà essere autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. Le medesime garanzie potranno essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia, di ciascun lotto dell’appalto, dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia deve copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria, dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. Nel caso di garanzia provvisoria in formato digitale, la stessa dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La fideiussione, inoltre, dovrà prevedere, espressamente, i dati identificativi dell’appalto (Stazione appaltante, oggetto, base d’asta dell’appalto, lotto, ecc.), dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ed essere operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussioneDeve, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123inoltre, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzieallegata, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifichepena di esclusione, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno l’impegno di un fideiussore, in caso anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di aggiudicazionecui sopra, a prestare rilasciare la cauzione garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui al successivo articolo A16. 5agli artt. 103 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Qualora le fideiussioni o polizze relative alla garanzia provvisoria si riferiscano a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi Ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, esse dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione d’Imprese di rete, il Consorzio o il GEIE od i partecipanti con idoneità plurisoggettiva. La cauzione copre mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 11393, comma 19, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Codice, la garanzia fidejussoria provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileavvenuta aggiudicazione. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Servizi Comunali

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.is.m., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A1616. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Contract for Works

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’artOgni offerta dovrà essere corredata da idonea garanzia come disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, . Pertanto dovrà essere versato un ammontare pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando 2% del prezzo a base d’asta Euro 160.000,00 (Iva esclusa), corrispondente a Euro 3.200,00, mediante versamento in contanti o nell’invitoin titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, da prestare mediante cauzione o fideiussionexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale BANCAINTESA – Via Libertà, Cinisello Balsamo (allegare quietanza del versamento), di durata non inferiore a scelta dell’offerente180 giorni che decorrono dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza originale). In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. E dovrà prevedere espressamente espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziesuddetta garanzia dovrà inoltre contenere, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifichepena di esclusione, fermo restando l’obbligo di presentare l’impegno a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 163/06 e s.m.i., nel caso in cui la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileditta concorrente risultasse aggiudicataria. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.7.1 Al fine di tutelare la Stazione Appaltante in merito alla serietà delle offerte presentate in sede di gara, l’offerta è la medesima (offerta) deve essere corredata da una garanziacauzione provvisoria per l’importo indicato nel Bando di gara o, in mancanza di tale indicazione sul Bando, per un importo pari al due 2%(due per cento cento) dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitoposto a base di gara, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 93 comma 27 del D.lgs. 50/16 recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso art. 93, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.così come previsto al seguente punto 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione 7.2 in uno dei modi di cui all’art. 1957, comma 2, 93 del Codice Civile, può D.lgs. 50/16. Il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria deve essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono accompagnato in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno ogni caso dall'impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5all'art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.3893, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 18, del D.LgsD.lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato 50/16 a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessipena di esclusione dalla gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La Tale impegno può essere contenuto direttamente ed esplicitamente nella fideiussione bancaria o assicurativaassicurativa ovvero essere assunto con atto ad hoc da un fideiussore che si assume esclusivamente questo impegno (opzione, redatta quest’ultima, obbligatoria quando la garanzia sia prestata con deposito cauzionale). Quanto sopra esposto non è da applicarsi alle micro, piccole e medie imprese e RTI o Consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese, secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia quanto stabilito al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi comma 8 dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs93 D.lgs. 163/2006 e s.m.i50/16., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Disciplinary Regulations and Contractual Norms

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.La cauzione, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’ammontare di euro 180,37 (centottanta/37) (2% dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitopresunto contrattuale risultante dalla somma degli interessi attivi introitati nell’ultimo quinquennio), da prestare mediante prestarsi in contanti a scelta dell’offerente - nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D. Lgs. 385/93 e autorizzati a sensi del D.P.R. 115/04, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o dal futuro capogruppo. In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente essa dovrà contenere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artprincipale ex art. 1957 comma 2, 1944 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con ; - la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziecodice civile; - l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia pena di esclusione. L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle finanze. 3della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta “A”, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per fideiussoria dovrà altresì essere corredata da: - dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del fideiussore attestante l’identità e i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario la presentazione dell’offerta. 4fideiussione, o - copia della procura rilasciata dal fideiussore al funzionario firmatario la fideiussione. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modificheNon sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in In caso di aggiudicazioneraggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 175, del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.163/06 dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessipena l’esclusione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai a sensi dell’art. 113, comma 375, del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i.163/06, dovrà essere prodotta dal capogruppo. Si ricorda che la garanzia fidejussoria mancanza della cauzione comporta l’esclusione dell’offerta. Nella busta “B” – offerta elementi valutazione automatica” – deve essere contenuta, a pena di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneesclusione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentel’offerta, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzioneriferimento a quanto previsto dalla allegata griglia relativa. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. (Allegato 3) In caso di variazioni ai lavoriraggruppamento temporaneo, nella busta A vi dovrà essere, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, specificante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenente l’impegno che in aumento caso di aggiudicazione gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. L’offerta dovrà essere, a pena di esclusione, redatta con riferimento ad ognuna delle voci dell’allegato al presente disciplinare e dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore. Sarà altresì causa di esclusione l’avvenuto inserimento dell’offerta all’interno della busta A anziché della busta B. Sarà inoltre causa di esclusione l’esplicitazione di indicatori (tassi, spread, valori ecc….) formulati in diminuzionemaniera diversa da quanto previsto, tenendo conto che eventuali indicazioni di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta decimali in misura proporzionale all’aumento insufficiente rispetto a quanto eventualmente richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un numero di zeri necessari a formare il numero di decimali previsti. In particolare gli spread per la determinazione dei vari tassi attivi e passivi saranno sommati algebricamente così come indicati in offerta per cui ove mancasse il segno + (più) o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo– (meno) si intenderà il valore dello spread comunque positivo (segno più + ).

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 13 Riferimenti: Codice art. 84 14 Riferimenti: Codice art. 46 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 Sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi e s.m.i., forniture l’offerta è deve essere corredata da una garanziacosiddetta cauzione provvisoria a garanzia dell’affidabilità dell’offerta medesima, nelle forme e con le modalità disciplinate dal Codice. 2. L’importo della cauzione provvisoria è pari al due per cento dell’importo dei lavori del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità Sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi e forniture le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono della riduzione del 50 per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offertacento dell’importo della cauzione provvisoria. 4. La cauzione può Sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi e forniture l’offerta deve essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifichecorredata, fermo restando l’obbligo altresì, a pena di presentare a corredo la dichiarazione di impegno esclusione, dall’impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, fideiussore a prestare rilasciare la cauzione garanzia definitiva di cui al successivo articolo A16per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risulti aggiudicatario. 5. La L’amministrazione ha l’obbligo di procedere allo svincolo della cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso provvisoria entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata definitiva anche quando non sia scaduto il termine di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio validità della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.garanzia.15

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Cauzione provvisoria. 1L’impresa partecipante alla gara in sede di presentazione dell’offerta dovrà versare una cauzione provvisoria paria a € 170.525,00 pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. Ai Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente: - versamento presso il conto di tesoreria intestato all’Università degli Studi di Urbino “Xxxxx Xx”: “Banca delle Marche s.p.a. Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 47, BBAN I 06055 68700 c.c.n. 000000013137”; - polizza fideiussoria assicurativa di pari importo rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private, che possiedano i requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348 e s.m.i.siano comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Industria in data 15/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di gara; - fideiussione bancaria di pari importo rilasciata da Aziende di Credito, l’offerta è corredata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizio avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di gara; - da una garanziagaranzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati dal Ministero del Tesoro, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, del Bilancio e della Programmazione Economica. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentequelle su indicate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4, con impegno a rinnovare la garanzia, per uguale periodo, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta aggiudicazione. La L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di soggetti plurimi la cauzione può potrà essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 dimezzata ai sensi del citato art. 75 D.Lgsalla condizione che tutti i partecipanti siano in possesso della prevista certificazione di sistema di qualità. 163/2006 e successive modifichePer fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la alternativamente: a) copia, con dichiarazione di impegno conformità Si accetta incondizionatamente…………..…………………. all’originale, della certificazione di un fideiussorequalità in corso di validità; b) dichiarazione ex DPR. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione, in caso con l’indicazione del suo oggetto e dalla data di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5scadenza. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6garanzia, inoltre, deve essere corredata, ai sensi dell’art. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.3875, comma 2bis del D.Lgs8, D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’artdell’impegno a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ex art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs113 X.Xxx. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo...

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai Si da atto che, ai sensi dell’art. 75 93, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.18 aprile 2016, l’offerta è corredata da n. 50, a cui si rinvia, l’Impresa in sede di gara ha presentato una garanzia, fidejussione bancaria o assicurativa pari al due 2 per cento (tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo dei lavori del prezzo base indicato nel bando o nell’invitonell’invito al momento della presentazione delle offerte, da prestare mediante cauzione con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (tale impegno tuttavia non è necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro raggruppamenti temporanei o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconsorzi stabili). 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatario ed riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la revoca dell’affidamento sottoscrizione del contratto d’appalto e l’acquisizione la presentazione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, all’articolo che segue (anche nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità caso di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento inizio dei lavori o in via d’urgenza sotto riserve di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilelegge). 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di € 53.400,00, corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. n. 50/2016 La garanzia deve provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve ; ⮚ avere validità per almeno 180 giorni giorni, decorrenti dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al , nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 5 del citato richiamato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione93; ⮚ essere corredata, a prestare pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui al successivo articolo A16. 5all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, 93 comma 2bis 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. Ai sensi E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 113, comma 1, 93 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a costituire una garanzia fideiussoria tutti gli soggetti facenti parte del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessiraggruppamento o del consorzio ordinario. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centotal caso, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.inoltre, la garanzia fidejussoria riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalità. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Caricamento E Trasporto Dei Rifiuti

Cauzione provvisoria. 1il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo dei lotti oggetto di gara, da costituirsi con le modalità previste dall’art. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, n. 50/2016. Gli importi relativi a scelta dell’offerente. ciascun lotto sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG 708218973E € 1.685,24 LOTTO 2 - CIG 70822043A0 € 1.431,67 LOTTO 3 - CIG 7082256E86 € 1.004,01 La garanzia deve provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve ; ⮚ avere validità per almeno 180 giorni giorni, decorrenti dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 93; ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. La cauzione può dovrà essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato artpresentata per ogni lotto cui l’impresa intende partecipare. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno fotocopia di un fideiussoredocumento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”). In alternativa alla dichiarazione di cui al successivo articolo A16. 5punto A.2 gli operatori economici potranno presentare il Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis 85 del D.Lgs. 163/2006 50/2016; il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni e s.m.i., 1i dati richiesti dall’ASM relativi ai requisiti di ammissione alla gara, con particolare riferimento all’art. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, 80 del D.Lgs. 163/2006 e s.m50/2016, pena l’avvio della procedura di regolarizzazione (soccorso istruttorio)., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.L’offerta è corredata, l’offerta è corredata a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito2% del valore massimo dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00), da prestare mediante sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 93 del debitore principaleCodice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, la rinuncia all’eccezione da parte di un istituto banca- rio o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 1957 93, comma 23 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del codice civileCodice, nonché l’operatività qualora il concorrente risulti affidatario. Tale di- chiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag- gruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la man- cata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della docu- mentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia medesima entro quindici giorniprovvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiara- zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a semplice richiesta scritta scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 2b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. La fideiussione93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante acces- so ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 10.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo rag- gruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa- mente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 1.1 sche- ma tipo previsto dal Decreto del D.M. 12.03.2004 Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, debitamente integrato con dovrà essere integrata mediante la dichiarazione di previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui mentre ogni riferimento all’art. 107 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.Codice); 3. La garanzia deve 10.1.4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta.giorni 410.1.5) prevedere espressamente: 1.1.1.a. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, lavolendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 31.1.1.b. La mancata costituzione la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazio- ne appaltante; 10.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione definitiva, ove rilasciata dal mede- xxxx xxxxxxx; 10.1.7) riportare l’autentica della cauzione da parte della stazione appaltante. 4sottoscrizione (NON DOVUTA SE DIGITALE). La garanzia copre gli oneri fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di- chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideius- xxxxx, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in so- stituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di pre- sentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il mancato possesso della certi- ficazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o inesatto adempimento GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e cessa c) del Co- dice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di avere effetto posses - so da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvi- xxxxx e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo alla a condizione che sia- no stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore econo- mico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5sca - denza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, 20 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e s.m.i.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in confor- mità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia fidejussoria di cui valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al comma 1 RTI, ca- renza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini sanabile - e per le entità anzidetti, quindi è automatico, senza necessità causa di benestare del committente, con esclusione - la sola condizione sottoscrizione della preventiva consegna all’istituto garante, garanzia provvisoria da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilenon autorizzato ad impe- gnare il garante. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1. Ai Ciascun concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 75 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, garanzia fideiussoria pari al due 2% dell’importo del lotto per cento dell’importo il quale partecipa. L’importo della cauzione provvisoria è di seguito espresso: ✓ Macro attività 1: per ognuno dei lavori indicato nel bando o nell’invitoLotti (1, da prestare mediante 2, 3 e 4) previste la cauzione o fideiussioneè pari ad € 310.000,00 (trecentodiecimila); ✓ Macro attività 2: per ognuno dei Lotti (5, a scelta dell’offerente6 e 7) previste la cauzione è pari ad € 60.000,00 (sessantamila). La garanzia provvisoria, deve essere costituita preferibilmente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve ; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni giorni, decorrenti dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al , nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 5 del citato richiamato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione75; ⎯ essere corredata, a prestare pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione presente punto può essere ridotto del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) cinquanta per cento dell’importo degli stessiper gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centoprovvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.inoltre, la garanzia fidejussoria riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalità. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1. Ai A garanzia della sottoscrizione del contratto, le imprese, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.93 D.Lgs.50/2016 in sede di gara, l’offerta è corredata da dovranno presentare, quale cauzione provvisoria, una garanzia, polizza fideiussoria pari al due 2% dell’importo complessivo netto dei lotti per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitoi quali si intende partecipare, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerenteche può essere ridotto ai sensi della normativa vigente. 2. La cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.107 del D.P.R. 554/99, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n.385. 3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: - che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia deve prevedere espressamente fideiussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario; - che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione dell’Ente appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa Nel caso di avere effetto solo alla data riunione di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai concorrenti ai sensi dell’art. 11393, comma 31, del D.LgsD. Lgs. 163/2006 50/2016 e s.m.i.successive modifiche ed integrazioni, la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata polizza fideiussoria dovrà essere intestata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per tutte le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileimprese. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Alla Persona

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.50 / 2016, l’offerta è corredata da richiesta una garanzia, cauzione provvisoria di Euro 3.012,84 pari al 2% (due per cento cento) dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, a base di gara da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio momento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantepresentazione dell’offerta. 2. La fideiussioneAi sensi dell’articolo 93, redatta secondo lo schema 1.1 commi 2 e 3, la cauzione provvisoria può essere prestata: a) in contanti o in titoli del D.M. 12.03.2004 n. 123debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, debitamente integrato presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del all’articolo 93 D.Lgs. 01.09.1993 n. 38550/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziecommi 3 e 4, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzess.mm.ii. 3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offertafideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. La Sono vietate forme di cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate diverse da quelle di cui al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussoree, in caso di aggiudicazioneparticolare, a prestare è vietata la cauzione definitiva prestata mediante assegni di cui al successivo articolo A16conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento associazione temporanea di imprese la garanzia fideiussoria è aumentata deve riportare l’indicazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centotutte le imprese associate. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Service Contract

Cauzione provvisoria. Per l'ammissione alla gara, oltre all'offerta ed ai documenti richiesti da inserire nella busta n. 1. Ai sensi dell’art, dovrà essere costituito un deposito cauzionale provvisorio ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. di EURO 27.800,00 da prestarsi preferibilmente in uno dei seguenti modi, l’offerta è corredata pena l'esclusione: a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da una garanziaun intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, di pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitoimporto, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere che contenga espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 comma 2c.c. del debitore principale, del codice civilee preveda altresì l’operatività, nonché l’operatività della garanzia medesima senza alcuna riserva o eccezione, entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia Committente e delle finanze. 3. La garanzia deve dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 4delle offerte. La Ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione può provvisoria è ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d'impresa, già costituiti o ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita presentata dall'impresa capogruppo ma dovrà essere intestata anche con a tutte le modalità indicate al imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 75, comma 2 8, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del citato artcontratto, di cui all’art. 75 113 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiches.m.i., fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Parcheggio Autobus

Cauzione provvisoria. 1. Ai Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 75 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, l’offerta è corredata da una garanziagaranzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del presente accordo quadro, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentead € 120.000,00. La garanzia deve provvisoria, dovrà essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve ; ⎯ avere validità per almeno 180 giorni giorni, decorrenti dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al , nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 5 del citato richiamato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione75; ⎯ essere corredata, a prestare pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione presente punto può essere ridotto del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) cinquanta per cento dell’importo degli stessiper gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo orizzontale la garanzia fideiussoria provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è aumentata consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di tanti punti percentuali quanti qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centoin possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 esse potranno godere del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina riduzione solo per la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltantequota ad esse riferibile. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'art. Ai 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad €. 5.714,29 cinquemilasettecentoquattordici/29). L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., l’offerta : ⮚ per i concorrenti ai quali è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitostata rilasciata, da prestare mediante cauzione organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o fideiussionedichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a scelta dell’offerentepena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziecodice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3semplice richiesta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modificheL'offerta è altresì corredata, fermo restando l’obbligo a pena di presentare a corredo la dichiarazione di impegno esclusione, dall'impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazioneanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento rilasciare la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per centol'esecuzione del contratto, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneagli articoli 103 e 104 del codice, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalora l'offerente risultasse affidatario. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.All'atto di partecipazione alla gara l'impresa concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto. La cauzione può essere costituita nelle forme di cui all'art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/2006. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione dell'Amministrazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La Tale garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la di presentazione dell’offerta. 4dell'offerta. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modificheDeve, fermo restando l’obbligo inoltre, prevedere, a pena di presentare a corredo la dichiarazione di impegno esclusione, l'impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva individuato tra i soggetti di cui al successivo articolo A16. 5all'art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 11375, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.163/2006, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civilequalora l'offerente risultasse aggiudicatario. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria. 1. Ai A garanzia della sottoscrizione del contratto, le imprese, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.93 D.Lgs.50/2016 in sede di gara, l’offerta è corredata da dovranno presentare, quale cauzione provvisoria, una garanzia, polizza fideiussoria pari al due per cento 2% dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invitocomplessivo d’appalto, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerenteche può essere ridotto ai sensi della normativa vigente. 2. La cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.107 del D.P.R. 554/99, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n.385. 3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: - che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia deve prevedere espressamente fideiussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario; - che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione dell’Ente appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa Nel caso di avere effetto solo alla data riunione di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai concorrenti ai sensi dell’art. 11393, comma 31, del D.LgsD. Lgs. 163/2006 50/2016 e s.m.i.successive modifiche ed integrazioni, la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata polizza fideiussoria dovrà essere intestata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per tutte le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civileimprese. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

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