Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai Il Concessionario è obbligato a produrre, ai sensi dell'articolo 75dell’art. 93, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente50/2016, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europeafase di presentazione dell’offerta, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussionecauzione provvisoria d’importo non inferiore al 2% del valore dell’investimento, a scelta dell’offerente, può essere anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgsd.lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993, dei soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia del Tesoro, del Bilancio e delle finanzedella Programmazione Economica. La garanzia cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Concedente, per la durata ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione è svincolata automaticamente al Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Concedente. La garanzia cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 ggessere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. dalla 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della Concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Concedente valida fino alla data di presentazione dell’offertaemissione del certificato di collaudo provvisorio. Per Sono fatte salve le imprese in possesso della certificazione riduzioni di cui all’art. 93, co. 7, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’artd.lgs. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario50/2016.

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Samples: Project Financing Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 751. Le ditte concorrenti dovranno prestare, comma 1a pena di esclusione, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi 2% del prezzo globale annuo indicato all’art. 35 del presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità e secondo quanto stabilito dall’art. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 75 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385163/2006. 2. Ai sensi dell’art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006, gli operatori economici, ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità, usufruiscono del beneficio che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l’importo della garanzia è ridotta del 50%. 3. In caso di rilascio di garanziefideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) le generalità anagrafiche, la qualifica e i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; b) validità non inferiore a ciò autorizzati 180 giorni dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente termine ultimo per partecipare alla gara; c) la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l’obbligo di versare all’Azienda Speciale l’ammontare della somma garantita; d) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredataIn ogni caso, a pena di esclusioneesclusione dalla gara, dall’impegno di la cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fideiussore verso l’impresa concorrente – d’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocauzione definitiva, di cui all’art. 113 D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse dovesse risultare affidatario. 4. In caso di A.T.I. o Consorzio la polizza deve essere riferita a tutte le mandanti oltre che alla mandataria.

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Samples: Cleaning and Laundry Services Agreement

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell'articolo 75dell’articolo 93, comma 1, del D.LgsD. Lgs. n. 163 del 200650 / 2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da richiesta una cauzione provvisoria di Euro 3.012,84 pari al 2 per cento 2% (due per cento) dell'importo dei lavori dell’importo a base di gara da prestarsi sotto forma prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di cauzione tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell’offerentetitolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016, commi 3 e 4, e ss.mm.ii. 3. La cauzione può provvisoria deve essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariodeve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.

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Samples: Service Contract

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 2.726,86, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'articolo 75dell’art. 93, comma 16 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del D.Lgscontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 163 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 2006possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione al di fuori dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma casi di cauzione o di fideiussionecui all’art. 89 comma 1 del Codice, a scelta dell’offerentenon comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La cauzione può essere garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerentedel concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere Tesoreria Comunale; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 107 all’art. 93, comma 3 del D.LgsCodice. 1° settembre 1993 n. 385In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che svolgono il soggetto garante sia in via esclusiva o prevalente attività di possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanziegaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 1.2) essere intestata a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle finanzeinfrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleRegolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 1.5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 1.7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia deve avere fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità per almeno 180 gg. dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per le imprese fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della serie UNI CEI ISO 9000 predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della dichiarazione della presenza dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di elementi significativi e tra loro corredati del sistema possesso da parte di qualitàuna sola associata oppure, l’importo della garanzia sopra richiamata per i consorzi di cui all’art. 45, purché corredata da tale documentazionecomma 2, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariolett.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75La cauzione provvisoria di €. 35.512,18 , comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione2% dell’importo complessivo dell’appalto, dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a scelta dell’offerentepena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art 75 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate. La cauzione prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituitacostituita in uno dei seguenti modi: - a) cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) fidejussione, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanze. La garanzia Finanze, autorizzazione che deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese essere presentata in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariocopia unitamente alla polizza.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75Per l'ammissione alla gara, comma oltre all'offerta ed ai documenti richiesti da inserire nella busta n. 1, del dovrà essere costituito un deposito cauzionale provvisorio ex art. 75 D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori 163/2006 e s.m.i. di EURO 27.800,00 da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussionepreferibilmente in uno dei seguenti modi, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere pena l'esclusione: a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/93, di pari importo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere contenga espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c. del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957e preveda altresì l’operatività, comma 2senza alcuna riserva o eccezione, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve del Committente e dovrà avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offertadelle offerte. Per le imprese Ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 9000. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d'impresa, già costituiti o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualitàancora da costituirsi, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo ma dovrà essere intestata anche a tutte le imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 75 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è8, altresì, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Parcheggio Autobus

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75All'atto di partecipazione alla gara l'impresa concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto. La cauzione può essere costituitacostituita nelle forme di cui all'art. 75, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. comma 1 – 12100 Cuneo)del D. Lgs. 163/2006. La fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia dell'Economia e delle finanzeFinanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione dell'Amministrazione appaltante. La Tale garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di presentazione dell’offertadell'offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualitàDeve, l’importo della garanzia sopra richiamata inoltre, purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredataprevedere, a pena di esclusione, dall’impegno l'impegno di un fideiussore fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatarioaggiudicatario.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, Ogni offerta dovrà essere corredata da idonea garanzia come disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione 163/2006 e s.m.i. Pertanto dovrà essere versato un ammontare pari al 2 per cento 2% del prezzo a base d’asta Euro 160.000,00 (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma Iva esclusa), corrispondente a Euro 3.200,00, mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale BANCAINTESA – Via Libertà, Cinisello Balsamo (allegare quietanza del versamento), di cauzione o durata non inferiore a 180 giorni che decorrono dalla data di fideiussione, a scelta dell’offerentepresentazione dell’offerta. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/93 (allegare polizza originale). In caso di associazioni temporanee di imprese, che svolgono le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in via esclusiva o prevalente attività nome e per conto di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzetutti i concorrenti. La garanzia deve E dovrà prevedere espressamente espressamente: ▪ la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La ▪ la suddetta garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredatadovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione cauzione definitiva di cui all’art. 113 del contrattoD.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente nel caso in cui la ditta concorrente risultasse affidatarioaggiudicataria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’art. 75 del D.LgsD. Lgs. n. 163 del 2006163/2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da di una cauzione provvisoria di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, versamento in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzeavente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. La garanzia Tale documentazione deve prevedere contenere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 107 del D. Lgs. 163/2006n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva concernente il Contratto normativo. La garanzia èNel caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, altresìovvero già costituiti, corredatala fideiussione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusioned’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariotutti i componenti il raggruppamento o il consorzio.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo dell’art. 75, comma 1, 1 del D.Lgs. DLgs n. 163 del 2006, 163/06 nel testo coordinato dalla L.R. n. 12/2011 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da di una cauzione garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori lavori, da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'articolo 107 del D.Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia del tesoro, del bilancio e delle finanzedella programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima nonchè la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariodell'offerta.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai 1. A garanzia della sottoscrizione del contratto, le imprese, ai sensi dell'articolo 75dell’art. 93 D.Lgs.50/2016 in sede di gara, comma 1dovranno presentare, del D.Lgs. n. 163 del 2006quale cauzione provvisoria, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione polizza fideiussoria pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione2% dell’importo complessivo d’appalto, a scelta dell’offerenteche può essere ridotto ai sensi della normativa vigente. 2. La cauzione può provvisoria dovrà essere costituitarilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.107 del D.P.R. 554/99, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell’ elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 38501.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzen.385. 3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: - che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia deve prevedere espressamente fideiussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario; - che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione dell’Ente appaltante. 4. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data Nel caso di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema riunione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% concorrenti ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del 1, D. Lgs. 163/2006. La garanzia è50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, altresì, corredata, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariotutte le imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006163/2006 e s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori l’offerta è corredata da una cauzione garanzia, pari al 2 due per cento (due per cento) dell'importo dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestarsi sotto forma di prestare mediante cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituitagaranzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia semplice richiesta scritta della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo)stazione appaltante. 2. La fideiussione, a scelta dell’offerenteredatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di prevista per la presentazione dell’offerta. 4. Per La cauzione può essere costituita anche con le imprese modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in possesso caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della certificazione sottoscrizione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 75 113, comma 7 1, del D. LgsD.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante. 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile. 6. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, altresìinvece, corredata, soggetta a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatarioquinto d’obbligo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 751. Si da atto che, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, l’Impresa in sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al [2] …… per cento (tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo del D. Lgs. 163/2006. La garanzia èprezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattofidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario (tale impegno tuttavia non è necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro ragruppamenti temporanei o consorzi stabili). 2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 3. Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di legge).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ai In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’art. 93 del D.LgsD.Lgs.n. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione 50/2016 di importo pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, 2% dell’importo posto a scelta dell’offerentebase d’asta. La cauzione può dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituitacostituita a favore della Comune Sarroch – Area Tecnica, a scelta dell’offerenteXxx Xxxxxx, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 0 12100 Cuneo)09018 CAGLIARI - Codice fiscale: 80006310926. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’articolo 107 106 del D.Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzen. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia deve avere validità per almeno 180 ggl’esecuzione del contratto di cui all’art. dalla data 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non è alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di presentazione dell’offertaimpegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. Per 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese in possesso alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 (Parametro R1). Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (Parametro R1). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (Parametro R2). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3). L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064- 1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4). Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) Dove: C = cauzione Cb = cauzione base R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, V nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della dichiarazione della presenza attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di elementi significativi e tra loro corredati certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di qualitàgestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’importo o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della garanzia sopra richiamata certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Le certificazioni di cui sopra, purché corredata da tale documentazionedevono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: • come documento informatico, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale; • in alternativa come scansione del D. Lgsdocumento cartaceo ai sensi dell’art. 163/200622 del X.Xxx. La garanzia è7 marzo 2005, altresìn. 82, corredata, a pena corredata da dichiarazione di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatarioconcorrente.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75Le ditte concorrenti dovranno prestare, comma 1a pena di esclusione, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2 a €. 139.000,00 con le modalità previste dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e smi.. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi: le generalità anagrafiche, la qualifica ed i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione; validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente partecipare alla gara; la rinuncia del la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni; l’obbligo di versare alla RAO, a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna o ritardi, l’ammontare della stazione appaltantesomma garantita. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché Inoltre l’offerta dovrà essere corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Per beneficiare della riduzione di cui al comma 7 dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, la concorrente dovrà contestualmente documentare il possesso dei requisiti. Tale garanzia sarà restituita, ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, a tutte le ditte partecipanti ad eccezione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, alle quali ultime sarà restituita all’acquisizione della cauzione definitiva. Nel caso di rinuncia all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute dall’Ente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’art. 75 del D.LgsD. Lgs. n. 163 del 2006163/2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da di una cauzione provvisoria di € 30.000,00 (euro trentamila/00), pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori all’1% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita alternativamente: - da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, versamento in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere Tesoreria Provinciale dello Stato; - da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzeavente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della gara. La garanzia Tale documentazione deve prevedere contenere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 107 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia èn. 385/1993, altresìcontenente l’impegno a rilasciare, corredatain caso di aggiudicazione dell’appalto, a pena richiesta del concorrente, fideiussioni o polizze, relative alla cauzione definitiva concernente il Contratto normativo nonché le successive cauzioni definitive relative ai contratti attuativi in favore dell’Università degli Studi di esclusionePalermo. Nel caso di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, dall’impegno di un fideiussore ovvero già costituiti, la fideiussione provvisoria dovrà essere intestata a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariotutti i componenti il raggruppamento o il consorzio.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da Gli offerenti dovranno presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2 2% dell’importo del primo contratto applicativo incrementato del quinto, e pertanto pari a € 14.503,68, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussionela quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, a scelta dell’offerenteviene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente rilasciata da imprese bancarie o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’articolo 107 all'articolo 106 del D.Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà: 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi. 3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31; 4. avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle finanzeofferte, con impegno del Garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 5. La garanzia deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; 6. La contenere l’impegno a rilasciare la garanzia deve avere validità definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi micro, piccole e tra loro corredati del sistema di qualitàmedie imprese, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 8, del D. LgsD.Lgs. 163/200650/2016). La garanzia ècauzione provvisoria potrà essere prestata tramite versamento, altresì, corredatamediante bonifico bancario, a pena favore di esclusione, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 104 D. Lgs. 50/2016 (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariodopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria, costituita in uno dei modi sopra descritti, si intenderà automaticamente svincolata, senza necessità di ulteriore comunicazione: - nei confronti del concorrente aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, all’atto della comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del codice.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 13 Riferimenti: Codice art. 84 14 Riferimenti: Codice art. 46 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Sia negli appalti di lavori è che in quelli di servizi e forniture l’offerta deve essere corredata da una cosiddetta cauzione provvisoria a garanzia dell’affidabilità dell’offerta medesima, nelle forme e con le modalità disciplinate dal Codice. 2. L’importo della cauzione provvisoria è pari al 2 due per cento (due per cento) dell'importo dei del prezzo base indicato nel bando o nell’invito. 3. Sia negli appalti di lavori da prestarsi sotto forma che in quelli di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia servizi e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per forniture le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o usufruiscono della dichiarazione riduzione del 50 per cento dell’importo della presenza cauzione provvisoria. 4. Sia negli appalti di elementi significativi lavori che in quelli di servizi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia èforniture l’offerta deve essere corredata, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, contratto qualora l’offerente risultasse affidatarioil concorrente risulti aggiudicatario. 5. L’amministrazione ha l’obbligo di procedere allo svincolo della cauzione provvisoria entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia.15

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Cauzione provvisoria. Ai L’impresa partecipante alla gara in sede di presentazione dell’offerta dovrà versare una cauzione provvisoria paria a € 170.525,00 pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente: - versamento presso il conto di tesoreria intestato all’Università degli Studi di Urbino “Xxxxx Xx”: “Banca delle Marche s.p.a. Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 47, BBAN I 06055 68700 c.c.n. 000000013137”; - polizza fideiussoria assicurativa di pari importo rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 163 del 2006209 – Codice delle assicurazioni private, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussioneche possiedano i requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 348 e siano comprese nell'elenco di cui all’articolo 107 al decreto del Ministero dell'Industria in data 15/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di gara; - fideiussione bancaria di pari importo rilasciata da Aziende di Credito, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono 385 – T.U. delle leggi in via esclusiva o prevalente attività materia bancaria e creditizio avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.7) del bando di rilascio di garanzie, a ciò gara; - da garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell’economia del Tesoro, del Bilancio e delle finanzedella Programmazione Economica. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da quelle su indicate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno a rinnovare la garanzia, per uguale periodo, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta aggiudicazione. Per le imprese L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di soggetti plurimi la cauzione potrà essere dimezzata ai sensi del citato art. 75 alla condizione che tutti i partecipanti siano in possesso della prevista certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, l’importo alternativamente: a) copia, con dichiarazione di conformità Si accetta incondizionatamente…………..…………………. all’originale, della garanzia sopra richiamata certificazione di qualità in corso di validità; b) dichiarazione ex DPR. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione, purché corredata da tale documentazionecon l’indicazione del suo oggetto e dalla data di scadenza. La garanzia, è ridotta del 50% inoltre, deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 75, comma 7 del D. Lgs8, D.lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.contratto ex art. 113 X.Xxx. 163/2006 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di € 53.400,00, comma 1corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 200650/2016 La garanzia provvisoria, l'offerta costituita preferibilmente da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere fideiussione bancaria o assicurativa o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 1° settembre 1993 2 del D.P.R. n. 385115/2004, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve dovrà: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve ; ⮚ avere validità per almeno 180 gg. giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, 93; ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocontratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente il concorrente risultasse affidatario. E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Caricamento E Trasporto Dei Rifiuti

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 757.1 Al fine di tutelare la Stazione Appaltante in merito alla serietà delle offerte presentate in sede di gara, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è la medesima (offerta) deve essere corredata da una cauzione provvisoria per l’importo indicato nel Bando di gara o, in mancanza di tale indicazione sul Bando, per un importo pari al 2 per cento (due 2%(due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma dell’importo posto a base di cauzione o di fideiussionegara, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante fatto salvo il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 93 comma 7 del D. LgsD.lgs. 163/200650/16 recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso art. La garanzia è93, altresìcosì come previsto al seguente punto 7.2 in uno dei modi di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/16. Il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria deve essere accompagnato in ogni caso dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all'art. 93, corredatacomma 8, del D.lgs. 50/16 a pena di esclusione, dall’impegno di esclusione dalla gara. Tale impegno può essere contenuto direttamente ed esplicitamente nella fideiussione bancaria o assicurativa ovvero essere assunto con atto ad hoc da un fideiussore a rilasciare che si assume esclusivamente questo impegno (opzione, quest’ultima, obbligatoria quando la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattosia prestata con deposito cauzionale). Quanto sopra esposto non è da applicarsi alle micro, qualora l’offerente risultasse affidatariopiccole e medie imprese e RTI o Consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese, secondo quanto stabilito al comma 8 dell’art. 93 D.lgs. 50/16.

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Samples: Disciplinary Regulations and Contractual Norms

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. DLgs n. 163 del 2006, 163/06 nel testo coordinato dalla L.R. n. 12/2011 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da di una cauzione garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori lavori, da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'articolo 107 del D.Lgs. 1° decreto legislativo 1 settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia del tesoro, del bilancio e delle finanzedella programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima nonchè la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariodell'offerta.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai E’ richiesta la presentazione di una garanzia, a pena di esclusione dalla gara, per un importo minimo di €. 10.982,00 (diecimilanovecentoottantadue/00), pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo riferito alla durata certa (trenta mesi) dell’appalto, ai sensi dell'articolo dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita a scelta dell’offerente secondo le modalità di seguito riportate. Si fa presente che per le Imprese certificate, ai sensi del predetto art. 75, comma 17, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La l’importo della cauzione può essere costituitaridotto del 50%. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate ex art. 2602 del codice civile o da riunirsi o da consorziarsi, a scelta dell’offerente, il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da TUTTE le imprese. 1) mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito o i titoli presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale EuropeaTesoreria Comunale – Banco di Sardegna – Capoterra che rilascerà un certificato di deposito provvisorio, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può il quale dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara. 2) mediante fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia dell’Economia e delle finanzeFinanze. La garanzia deve prevedere espressamente N.B.: per le polizze assicurative, come previsto dall’art. 1888 c.c., è necessaria la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale“prova scritta”. Il concorrente, la rinuncia all’eccezione pertanto, dovrà produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante, anche qualora: - il contratto di cui all’artassicurazione sia stato perfezionato “a distanza” (art. 195710, comma 24, del codice civileRegolamento ISVAP del 19 marzo 2010, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.n. 34);

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Supporto

Cauzione provvisoria. Ai A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria che deve, a pena di esclusione: - avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi; - essere rilasciata per un importo pari al 2% dell’entità totale dell’appalto (Euro 600.000,00); - essere prestata, ai sensi dell'articolo 75, dell’art. 75 comma 1, 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006163/2006 e s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata mediante fidejussione (bancaria o assicurativa, rilasciata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussionecompagnia autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero dell’Industria e del Commercio ai sensi della Legge 10/6/1982, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituitan. 348, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/93); - essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario, per l’esecuzione del Contratto, di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzecui all’art. La garanzia deve 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. - prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c.; - avere operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteRegione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 ggAi sensi dell’art. dalla data 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente che disponga di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione Certificazione del sistema Sistema di qualità Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente in una riduzione dell’importo della dichiarazione della presenza garanzia, e del suo eventuale rinnovo, in misura pari al 50% (pari quindi all’1% dell’importo netto posto a base di elementi significativi e tra loro corredati del sistema gara). Il concorrente, al fine di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da fruire di tale documentazionebeneficio, è ridotta tenuto ad inserire all’interno del 50% ai sensi dell’artplico di cui all’art. 75 comma 7 6 del D. Lgs. 163/2006presente documento copia conforme all’originale della certificazione rilasciata da un organismo accreditato ed in corso di validità. La garanzia ècauzione provvisoria prestata dall’Aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui l’Aggiudicatario rinunci all’affidamento dell’appalto, altresìla Regione tratterrà, corredatala cauzione provvisoria versata, a pena fatto salvo il risarcimento di esclusione, dall’impegno ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita contestualmente alla comunicazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatarioAggiudicazione definitiva.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Apparati Hardware E Software

Cauzione provvisoria. Ai Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori deposito cauzionale è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) 2% dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussionecomplessivo dell’appalto e, a scelta dell’offerentepertanto, ammonta ad €. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo5.714,29 cinquemilasettecentoquattordici/29). La fideiussioneL'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 comma 7 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016 e ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che svolgono in via esclusiva caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o prevalente attività in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di rilascio operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di garanziecui al primo punto); Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a ciò autorizzati pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal Ministero dell’economia e giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle finanzeofferte. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, L'offerta è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’articolo 75 del D.Lgs. D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 del 2006e s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da richiesta una cauzione provvisoria DI € 40975,24 pari al 2 per cento 2% (due per cento) dell'importo dell’importo preventivato dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussioneappaltare, a scelta dell’offerenteda prestare al momento della partecipazione alla gara. 2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere costituitaprestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a scelta dell’offerentetitolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europeaosservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 107 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzeCodice dei contratti. 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principalecauzione provvisoria, la rinuncia all’eccezione se prestata nelle forme di cui all’art. 1957, al comma 2, del codice civilelettera a), nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariodeve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.

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Samples: Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163 50/2016 e s.m.i., coordinato con quanto previsto dal Comunicato congiunto AGCM – ANAC del 200621/12/2016 e al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, l'offerta così come più volte annoverato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno costituire apposita “garanzia provvisoria” per un importo pari all’1% (uno percento) dell’importo posto a base d’asta (art. 2 del presente capitolato). L’importo della garanzia può essere diminuito secondo quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 93. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore economico concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente, allegando la necessaria attestazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dolo e colpa grave ed è corredata svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di RTI o Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendono costituirsi e pertanto, contestualmente, il prestatore della garanzia deve richiamare, nella stessa, la natura collettiva della partecipazione alla procedura di gara da parte di più imprese, identificandole singolarmente. In caso di RTI già costituito è ammissibile una garanzia rilasciata a favore della sola mandataria nelle cui premesse sia specificato che è stata rilasciata in funzione della partecipazione alla gara del RTI e siano indicate tutte le imprese componenti il raggruppamento. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fidejussione dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. In caso di Consorzio costituendo, la fidejussione dovrà essere prodotta da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. In particolare si precisa che la garanzia fideiussoria potrà essere: • rilasciata da prestarsi sotto forma imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività; • rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/1993 che svolgono, che svolgono in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; • rilasciata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell’A.S.S.T. della Franciacorta o a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno circolare, oppure mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia titolo di pegno a favore dell’A.S.S.T. della Franciacorta. In caso di pagamento con bonifico, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell’Azienda. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione, la stessa deve avere validità per almeno 365 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Azienda. La garanzia deve avere validità provvisoria potrà essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del contratto per almeno 180 ggfatto del concorrente; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’originale del documento che attesta i poteri del sottoscrittore della fidejussione. La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla data contestuale dichiarazione di presentazione dell’offerta. Per le imprese disponibilità del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo punto, in possesso caso di aggiudicazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualitàgara, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 103 del D. LgsD.Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo dei lotti oggetto di gara, comma 1, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 200650/2016. Gli importi relativi a ciascun lotto sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG 708218973E € 1.685,24 LOTTO 2 - CIG 70822043A0 € 1.431,67 LOTTO 3 - CIG 7082256E86 € 1.004,01 La garanzia provvisoria, l'offerta costituita preferibilmente da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere fideiussione bancaria o assicurativa o polizza assicurativa, ovvero da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD.Lgs n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 1° settembre 1993 2 del D.P.R. n. 385115/2004, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve dovrà: ⮚ prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve ; ⮚ avere validità per almeno 180 gg. giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, 93; ⮚ essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocontratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente il concorrente risultasse affidatario. E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà essere allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. La cauzione dovrà essere presentata per ogni lotto cui l’impresa intende partecipare. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente bando facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione che ricorre nel caso specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “oppure”). In alternativa alla dichiarazione di cui al punto A.2 gli operatori economici potranno presentare il Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016; il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni e i dati richiesti dall’ASM relativi ai requisiti di ammissione alla gara, con particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pena l’avvio della procedura di regolarizzazione (soccorso istruttorio).

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da Il concorrente deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma dell’importo presunto del servizio. Tale importo è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.vo n. 50/2016, come meglio specificato nel Disciplinare di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentegara. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerentedell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la una sezione di tesoreria dell’ente provinciale o Banca Regionale Europeapresso le aziende autorizzate, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo)a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'articolo 107 del D.Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offertadell'offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, L'offerta è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 93 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75La cauzione, comma 1dell’ammontare di euro 180,37 (centottanta/37) (2% dell’importo presunto contrattuale risultante dalla somma degli interessi attivi introitati nell’ultimo quinquennio), del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, in contanti a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia dell’offerente - nella forma della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 all’art. 107, del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/93 e autorizzati a sensi del D.P.R. 115/04, che svolgono con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in via esclusiva contanti dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o prevalente attività dal futuro capogruppo. In caso di rilascio cauzione provvisoria prodotta in forma di garanziefideiussione, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente essa dovrà contenere: - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ex art. 1944 del codice civile; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - l’indicazione dell’operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, a pena di esclusione. La garanzia deve avere validità L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta “A”, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria dovrà altresì essere corredata da: - dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del fideiussore attestante l’identità e i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario la fideiussione, o - copia della dichiarazione della presenza procura rilasciata dal fideiussore al funzionario firmatario la fideiussione. Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, In caso di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualitàraggruppamento costituendo, l’importo della la garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai fideiussoria a sensi dell’art. 75 comma 7 75, del D. Lgs. 163/06 dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria a sensi dell’art. 75, del D. Lgs. 163/06, dovrà essere prodotta dal capogruppo. Si ricorda che la mancanza della cauzione comporta l’esclusione dell’offerta. Nella busta “B” – offerta elementi valutazione automatica” – deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta, con riferimento a quanto previsto dalla allegata griglia relativa. (Allegato 3) In caso di raggruppamento temporaneo, nella busta A vi dovrà essere, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, specificante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredataL’offerta dovrà essere, a pena di esclusione, dall’impegno redatta con riferimento ad ognuna delle voci dell’allegato al presente disciplinare e dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore. Sarà altresì causa di esclusione l’avvenuto inserimento dell’offerta all’interno della busta A anziché della busta B. Sarà inoltre causa di esclusione l’esplicitazione di indicatori (tassi, spread, valori ecc….) formulati in maniera diversa da quanto previsto, tenendo conto che eventuali indicazioni di decimali in misura insufficiente rispetto a quanto eventualmente richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un fideiussore numero di zeri necessari a rilasciare formare il numero di decimali previsti. In particolare gli spread per la garanzia fideiussoria determinazione dei vari tassi attivi e passivi saranno sommati algebricamente così come indicati in offerta per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariocui ove mancasse il segno + (più) o – (meno) si intenderà il valore dello spread comunque positivo (segno più + ).

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai 1. Si da atto che, ai sensi dell'articolo 75dell’art. 93, comma 1, 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 163 del 200650, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da a cui si rinvia, l’Impresa in sede di gara ha presentato una cauzione fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentetenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 93 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016) dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia con l’impegno del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattofidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario (tale impegno tuttavia non è necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili). 2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 3. Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di legge).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai Ciascun concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 75e per gli effetti di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo del lotto per il quale partecipa. L’importo della cauzione provvisoria è di seguito espresso: ✓ Macro attività 1: per ognuno dei Lotti (1, del D.Lgs. n. 163 del 20062, l'offerta da presentare 3 e 4) previste la cauzione è pari ad € 310.000,00 (trecentodiecimila); ✓ Macro attività 2: per l'affidamento dell'esecuzione ognuno dei lavori Lotti (5, 6 e 7) previste la cauzione è corredata da una cauzione pari al 2 per cento ad € 60.000,00 (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneosessantamila). La fideiussionegaranzia provvisoria, a scelta dell’offerente, può deve essere costituita preferibilmente con fideiussione bancaria o assicurativa o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, 385/1993 e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sia sottoposto a revisione contabile da parte di rilascio una società di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzerevisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia deve dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve ; ⎯ avere validità per almeno 180 gg. giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. Per le imprese in possesso 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della dichiarazione certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della presenza di elementi significativi e tra loro corredati certificazione del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena Nel caso di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia fideiussoria per l’esecuzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del contrattoraggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, qualora l’offerente risultasse affidatarioinoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. Ai 1. A garanzia della sottoscrizione del contratto, le imprese, ai sensi dell'articolo 75dell’art. 93 D.Lgs.50/2016 in sede di gara, comma 1dovranno presentare, del D.Lgs. n. 163 del 2006quale cauzione provvisoria, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione polizza fideiussoria pari al 2 2% dell’importo complessivo netto dei lotti per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussionei quali si intende partecipare, a scelta dell’offerenteche può essere ridotto ai sensi della normativa vigente. 2. La cauzione può provvisoria dovrà essere costituitarilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.107 del D.P.R. 554/99, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell’ elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 38501.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzen.385. 3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: - che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia deve prevedere espressamente fideiussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario; - che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione dell’Ente appaltante. 4. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data Nel caso di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema riunione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% concorrenti ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del 1, D. Lgs. 163/2006. La garanzia è50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, altresì, corredata, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariotutte le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Alla Persona

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 163 del 2006Codice dei contratti, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" distinta per ciascun lotto cui intende partecipare pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi percento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente: 1 69785891D3 € 3.256.351,00 65.127,02 2 69786070AE € 3.415.917,00 68.318,34 3 697863796D € 1.136.864,00 22.737,28 pari al 2% dell’ importo di ciascun lotto dell’appalto ai sensi dell’art.93 del D.lgs. La 50/2016 prestata sotto forma di cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La di fideiussione, a scelta dell’offerenteper ciascun lotto, può conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione, di ciascuna garanzia/lotto, dovrà essere bancaria autenticata da notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o assicurativa o rilasciata l’impresa assicuratrice. Le medesime garanzie potranno essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’elenco nell’albo speciale di cui all’articolo 107 all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385Decreto leg.vo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n. 169/2012. In ogni caso, la garanzia, di ciascun lotto dell’appalto, dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. La cauzione può essere costituita, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzescelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia deve copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria, dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. Nel caso di garanzia provvisoria in formato digitale, la stessa dovrà essere presentata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La fideiussione, inoltre, dovrà prevedere, espressamente, i dati identificativi dell’appalto (Stazione appaltante, oggetto, base d’asta dell’appalto, lotto, ecc.), dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata per la ricezione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ed essere operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualitàDeve, l’importo della garanzia sopra richiamata inoltre, purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredataessere allegata, a pena di esclusione, dall’impegno l’impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui sopra, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contrattocontratto di cui agli artt. 103 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. Qualora le fideiussioni o polizze relative alla garanzia provvisoria si riferiscano a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi Ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, esse dovranno essere tassativamente intestate a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione d’Imprese di rete, il Consorzio o il GEIE od i partecipanti con idoneità plurisoggettiva. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

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Samples: Servizi Comunali

Cauzione provvisoria. Ai Il concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.LgsD. Lgs. n. 163 del 2006163/2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione garanzia fideiussoria pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione2% dell’importo del presente accordo quadro, a scelta dell’offerentepari ad € 120.000,00. La cauzione può garanzia provvisoria, dovrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza assicurativa, ovvero con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, 385/1993 e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sia sottoposto a revisione contabile da parte di rilascio una società di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanzerevisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia deve dovrà: ⎯ prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve ; ⎯ avere validità per almeno 180 gg. giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. Per le imprese in possesso 75; ⎯ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. L’importo della garanzia di cui al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o Uni Cei Iso 9000. Per fruire del beneficio di che trattasi, dovrà essere accertata, attraverso l’attestazione S.O.A. il possesso della dichiarazione certificazione in corso di validità. In assenza, il concorrente dovrà presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della presenza di elementi significativi e tra loro corredati certificazione del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena Nel caso di esclusione, dall’impegno costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di un fideiussore a rilasciare tipo orizzontale la garanzia fideiussoria provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari di tipo verticale la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito “in toto” se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione solo per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariola quota ad esse riferibile.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell'articolo dell’art. 75, comma 1commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006163/2006 e s.m., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori l’offerta è corredata da una cauzione garanzia, pari al 2 due per cento (due per cento) dell'importo dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestarsi sotto forma di prestare mediante cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituitagaranzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia semplice richiesta scritta della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo)stazione appaltante. 2. La fideiussione, a scelta dell’offerenteredatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di prevista per la presentazione dell’offerta. 4. Per La cauzione può essere costituita anche con le imprese in possesso della certificazione modalità indicate al comma 2 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’artcitato art. 75 comma 7 del D. LgsD.Lgs. 163/2006163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16. 5. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione copre la garanzia fideiussoria mancata sottoscrizione del contratto per l’esecuzione fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatariocontratto medesimo.

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Samples: Contract for Works

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75L’offerta è corredata, comma 1a pena d'esclusione, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione garanzia, pari al 2 per cento 2% del valore massimo dell’Accordo Quadro (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi € 500.000,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentedell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto banca- rio o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale di- chiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag- gruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri- zione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la man- cata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della docu- mentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La cauzione può essere garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiara- zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerentedel concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te- soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 00, xxxxx x xxx xx- xxxxx legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere del Comune di Napoli; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 107 all’art. 93, comma 3 del D.LgsCodice. 1° settembre 1993 n. 385In ogni caso, la garanzia fide- iussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che svolgono il soggetto garante sia in via esclusiva o prevalente attività di possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanziegaranzie mediante acces- so ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/In- termediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 10.1.2) essere intestata a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia tutti gli operatori economici del costituito/costituendo rag- gruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle finanzeinfrastrutture e dei trasporti e previa- mente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleRegolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo sche- ma tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività mentre ogni riferimento all’art. 30 della garanzia medesima l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 10.1.4) avere validità per 180 giorni 10.1.5) prevedere espressamente: 1.1.1.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 1.1.1.c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione stazio- ne appaltante; 10.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal mede- xxxx xxxxxxx; 10.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione (NON DOVUTA SE DIGITALE). La garanzia deve avere fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog- getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sot- toscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secon- do le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la con- formità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di- chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità per almeno 180 gg. dell’offerta e della garanzia fideius- xxxxx, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in so- stituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione pre- sentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le moda- lità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per le imprese fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione certi- ficazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della serie UNI CEI ISO 9000 predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Co- dice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o della dichiarazione della presenza dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di elementi significativi posses - so da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e tra loro corredati c) del sistema di qualitàCodice, l’importo da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai provvi- xxxxx e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia- no stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore econo- mico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di sca - denza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 20 del D. Lgsd.lgs. 163/200682/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in confor- mità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). La garanzia èÈ sanabile, altresì, corredatala presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, a pena ca- renza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione, dall’impegno esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un fideiussore soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatarioo non autorizzato ad impe- gnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria. Ai Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta ai sensi dell'articolo 75dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo base dell’appalto e, pertanto, ammonta ad € 3.532,73 (tremilacinquecentotrentadue/73). L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 1, 7 del D.LgsD. Lgs. n. 163 50/2016 e ss.mm.ii.: ⮚ per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 2006sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'offerta e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. ⮚ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari microimprese, piccole e medie imprese (non cumulabile con quella di cui al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione primo punto); Le fideiussioni bancarie o di fideiussionele polizze assicurative dovranno avere, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituitapena di esclusione, a scelta dell’offerenteuna validità minima di almeno 180 giorni, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e presentazione delle finanzeofferte. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, L'offerta è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto