Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. 2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia. 3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi. 4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax. 5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro (Rct/Rco)
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokersede operativa in Torino – Xxx Xxxxxx, 0. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce pertanto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 9%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale, Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax pec le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefaxdella pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Assicurazione Infortuni Cumulativa, Assicurazione Responsabilità Civile, Assicurazione Infortuni
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 dell'art.1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del Broker è a carico della società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.
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Samples: Assicurazione, Insurance Services Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxx - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerXxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, x.00. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx XxX , di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 6 %. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice
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Samples: Insurance Policy Agreement, Insurance Policy
Clausola Broker. 1Alla Società ASSIDOGE S.r.l. Il Contraente dichiara di avvalersi, per è affidata la gestione e l’esecuzione l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del presente contratto - ivi compreso d.lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – quale tratterà con la sola eccezione Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessaassicurazione, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in broker nel nome e per conto del Contraente, /Assicurato si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione inviata dalla Società fatta dal Contraente/Assicurato al Broker broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Contraentebroker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia l’efficacia liberatoria, anche a termine dell'arttermini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4effettuato dal Contraente al broker. Il Broker invierà alla broker sarà remunerato dalla/e Società delegatariaaggiudicatarie dell’appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell’aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l’Impresa riconosce all’Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla data documentazione ufficiale sotto forma di invio del telefaxdichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Assicurazione Auto, Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh SpA, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per avere affidato la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso al Broker DR SOCIAL BROKER e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il pagamento dei premi - dell’assistenza quale tratterà con l’Impresa. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà assicurativo, che debbono necessariamente essere trasmessafatte dal Contraente, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà intenderanno come fatta fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da quest’ultimo eparte del Broker, parimentile comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, ogni comunicazione inviata dalla Società le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si intenderà come fatta al Contraenteconsidera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. Resta inteso che il 118 del D.Lgs. 209/2005. Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell’Impresa nei confronti del Broker gestirà in esclusiva per nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker sul conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4separato. Il Broker invierà è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla Società delegatariavolontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa. L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di spedizione risultante dalla data effetto della cessazione di invio incarico o di quella di decorrenza del telefaxnuovo incarico.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Infortuni, Polizza Infortuni
Clausola Broker. 1. Il II Contraente dichiara di avvalersiavvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Bologna - Via Montebello, n 2. -Tel. 0000000000; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Contraente, dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n 33. La remunerazione del brokerbroker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4% sul premio imponibile. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del Broker, riconosce che nonché quanto eventualmente previsto all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Servizi Assicurativi
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersisi avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al dal Contraente/Assicurato stesso. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker invierà incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società delegataria, degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I alla corresponsione materiale dei premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo successivo. La remunerazione del Broker è a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali carico della coperturaSocietà nella misura percentuale pari al 13,00% (tredici percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro RCT O
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per avere affidato la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso al Broker AON S.p.A. via Ponti 8/10 – 20143 – Milano e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il pagamento dei premi - dell’assistenza quale tratterà con l’Impresa. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà assicurativo, che debbono necessariamente essere trasmessafatte dal Contraente, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà intenderanno come fatta fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da quest’ultimo eparte del Broker, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker ed ai suoi collaboratori si intenderà come fatta al Contraenteconsidera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto 118 del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contrattoD. Lgs. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4209/2005. Il Broker invierà è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006. Qualora il Contraente (o l’Azienda) revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla Società delegatariavolontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa. L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico. ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e degli artt. 15 e 16 del Reg. Ivass n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, UniSalute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati(1). Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(2) ci fornite; tra questi ci sono anche categorie particolari di dati personali(3) (in particolare, relativi alla Sua salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(4); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(5). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi ai Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Se deciderà di registrarsi all’“Area riservata” del nostro sito internet e/o di scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili, qualora previste dal Suo Piano Sanitario, utilizzeremo questi dati anche per identificarLa come nostro assicurato e per fornirLe i servizi previsti dalla Sua polizza ed inviarLe le comunicazioni necessarie alla gestione delle prestazioni garantite. Il conferimento di questi dati è necessario per permettere a Lei ed ai Suoi familiari eventualmente assicurati di ottenere i servizi online tramite l'"Area riservata" del nostro portale internet o direttamente tramite l’App UniSalute dal Suo smartphone, e per fornirLe, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data email, SMS o, limitatamente all’App, tramite notifiche push, informazioni sullo stato delle Sue prenotazioni, promemoria o conferme di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5appuntamento, riscontri sulla liquidazione dei sinistri, periodici estratti conto dei sinistri. I premi incassati dal Broker verranno versati dati relativi alla Società entro il giorno 10 Sua salute (come quelli riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, scontrini per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, ecc., inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell’“Area riservata” del mese successivo a quello dell’incassosito UniSalute, fermi restando o utilizzando la fotocamera dello smartphone per l’App) sono necessari per dare corso alle prestazioni previste dalla Sua polizza e per fornirLe i termini temporali della coperturaservizi richiesti, nonché per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite) e per adempimenti normativi5. Il conferimento di questi dati è necessario per poterLe fornire le prestazioni assicurative, ma potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso Suo o del Suo eventuale familiare/convivente interessato(1)(8).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sanitaria
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerD.Lgs. Pertanto209/2005, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazioneda parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto 00 L’Assicuratore riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, L’Assicuratore dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente all’Assicuratore. Qualora l’Assicuratore intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla compagnia.
3propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 1,73% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’ Assicuratore alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Cyber
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerTel. Pertanto00 000000 , a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la pec: xxxx.xx@xxxx.xxxxx.xx . La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersisi avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione all’esecuzione del presente contratto – - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al dal Contraente/Assicurato stesso. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker invierà incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società delegataria, degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I alla corresponsione materiale dei premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incassosuccessivo. La remunerazione del broker incaricato è stabilita nella misura percentuale pari al 4 (quattro) % del premio imponibile dell’assicurazione. In ogni caso, fermi restando i termini temporali della coperturatale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola Broker. 1Alla data di pubblicazione della presente procedura, l’Università di Siena non si avvale dell’attività di un intermediario assicurativo iscritto alla sez. Il Contraente dichiara b) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di avvalersicui all’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n° 209/2005. Tuttavia, qualora, successivamente alla data di stipulazione dei contratti, la Stazione Appaltante dovesse conferire incarico di brokeraggio assicurativo ad un soggetto iscritto al RUI per la gestione e l’esecuzione del ed esecuzione degli stessi, tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e gara potranno essere gestiti, per conto della consulenza Stazione Appaltante, dal broker così nominato. La remunerazione del broker, che eseguirà le attività di cui sopra, è comunque a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura massima, in percentuale sul premio imponibile, del: ✓ 10% per i rami NO RCA; ✓ 5% per ramo RCA; Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. PertantoQualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, a parziale deroga nondimeno garantirà il rispetto delle norme che regolano l’assicurazionemodalità e termini di rimessa premi previsti, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessagestione diretta o tramite gerenza, dall’una all'altra parteal fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, unicamente per il tramite del Brokerbroker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Public Procurement Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx XxX, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 8,5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Ancona - Via Xxx. X. Xxxxxxx, snc -Tel. 000.0000000 Fax: 000.0000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 10%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x. 00 La remunerazione del brokerbroker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4 % sul premio imponibile. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del Broker, riconosce che nonché quanto eventualmente previsto all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Xxxxxx ‐ Xxx Xxxxxx 0, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 6%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Xxxxxxx - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. PertantoXxx Xxxxxxxxxx, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la x 0 La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Mixxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokersede operativa in Torino – Vix Xxxxxx, 0. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce pertanto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 3,8%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxx - Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, x. 00 -Tel. 06/545161 Fax: 06/00000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza All Risks Patrimonio
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per avere affidato la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso per l’intera durata al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il pagamento dei premi - dell’assistenza quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà assicurativo, che debbono necessariamente essere trasmessafatte dal Contraente, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà intenderanno come fatta fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da quest’ultimo eparte del Broker, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderà intenderanno come fatta fatte all’Impresa. L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un’aliquota provvigionale del 13% (tredici per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoriaBroker, anche a termine dell'artper il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 118 del Codice Civile, del pagamento così effettuatoD. Lgs 209/2005. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
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Samples: Convenzione Multirischi Per l'Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerD.Lgs. Pertanto209/2005, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la da parte di Marsh SpA La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 6% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazionel’assicura- zione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente presen- te contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessatrasmes- sa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà in- tenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale l’even- tuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere cor- rispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 12% (dodici percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxx - Xxx Xxxxx, x.00, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 7%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - contratto, ivi compreso il pagamento dei premi - premi, dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – contratto, con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - assicurativo, dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civilec.c., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. L’operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura fissa annua lorda di € 9.953,00.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 10% (dieci percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersicontraente, per con il consenso dell’assicuratore, affida la gestione della polizza fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe tecniche o rinnovi, al broker: Xxxxx Xxxxxx Assicurazioni srl – iscrizione RUI/Ivass B000132804 – sede Xxx X. Xxxxxxxxx, 16 – 84123 Salerno. L’Assicuratore consegnerà al Broker copia dei contratti ed eventuali appendici di variazione, anche in caso di xxxxxxx e/o proroghe. I compensi del Broker, come di consuetudine di mercato e l’esecuzione del come definiti nell’Avviso Pubblico/Disciplinare, restano a intero ed esclusivo carico della Compagnia Assicurativa o dell’Agenzia aggiudicataria e non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il contraente. Agli effetti delle condizioni tutte della presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertantopolizza, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente Compagnia da atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessafatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società dal BrokerCompagnia, in nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo dal Contraente stesso. I premi di polizza potranno essere regolati dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Compagnia e, parimentiin caso di coassicurazione, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraenteprovvederà a ripartirli tra i coassicuratori. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine ai termini dell'art. 1901 del Codice CivileC.C., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Assicurazione
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiavvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di MarshSpA con sede operativa in Genova – Xxxxx Xxxxx Xxxxx, x. 0 – telefono 010/837391 fax 010/0000000, ovvero del Broker incaricato. La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la gestione presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il pagamento dei Broker è autorizzato ad incassare i premi - dell’assistenza e o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della consulenza del brokerSocietà stessa. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente e al Broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del presente contratto – con la sola eccezione Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità etermini di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessarimessa premi previsti, dall’una all'altra parteconvenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, unicamente al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.
2. Per effetto La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 12%del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Brokervendita Lotto 1 – Copertura Assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) e non potrà quindi, in nome e ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagniacontraente.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxx - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerXxxxx Xxxxx , x. 00. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente Contraente/Assicurato dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. L’opera del broker verrà remunerata dalle compagnie con le quali verrà stipulato il contratto nella percentuale del 1,486% di provvigione sul premio imponibile della polizza; tale remunerazione non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante.
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Samples: Assicurazione Vita Dirigenti
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersisi avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al dal Contraente/Assicurato stesso. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker invierà incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società delegataria, degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I alla corresponsione materiale dei premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo successivo. La remunerazione del Broker è a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali carico della coperturaSocietà nella misura percentuale pari al 9% (nove percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiavvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di MarshSpA con sede operativa in Genova – Xxxxx Xxxxx Xxxxx, x. 0 – telefono 010/837391 fax 010/0000000, ovvero del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 12%del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Dipendenti (Rct/Rco)
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxx - Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, x. 00 -Tel. 06/545161 Fax: 06/00000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Xxxxxxx - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. PertantoXxx Xxxxxxxxxx, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la x. 0 La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara L’ASSICURATO
a. Una definizione addizionale e’ inclusa all’Articolo 3: “Responsabilita’ Amministrativa”la responsabilita’ gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – servizio con la sola eccezione Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Ente di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessaAppartenenza, dall’una all'altra partead un altro Ente Pubblico o, unicamente per il tramite del Brokerpiú in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
2b. L’Articolo 5 si intende sostituito dal seguente: Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito nella Scheda di Copertura, prestano l’assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’articolo 4 e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato. Per effetto L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato che esercita l’attività professionale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e prevalentemente alle dipendenze di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Brokeruna struttura sanitaria pubblica, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in nome conformità alle norme e ai regolamenti vigenti, nonchè la responsabilità per conto del Contraente, si intenderà come fatta danni derivanti da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva interventi di primo soccorso per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagniamotivi deontologici.
3c. L’esclusione 10.2 p) e’da considerarsi eliminata. La Società inoltre, riconosce che Fermo ed invariato il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premiresto.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Professionale
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Ancona - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza Via Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, snc . La remunerazione del brokerbroker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del …%. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 11,99 % del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi xxxxx restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna - Via Montebello, n…2 di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraen te al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 9%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che Ad ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Brokerlegge, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società le Parti contraenti riconoscono al Broker si intenderà come fatta il ruolo di cui al ContraenteD. Lgs. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscrittoN. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il permanere in vigore dell’incarico tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di brokeraggiopubblica procedura, con l’impegno del Contraente la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicarne fare alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltreSocietà, riconosce si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fattodovuti alla Società, come di norma sarà effettuatoper qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artContraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del Codice Civilepremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società delegatariasecondo gli accordi vigenti o, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società in mancanza, entro il giorno 10 dieci del mese successivo a quello dell’incassodi incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, fermi restando in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini temporali di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della coperturagaranzia”; che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, per la gestione e l’esecuzione ai sensi del presente contratto D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerTel. Pertanto00 000000 , a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la pec: xxxx.xx@xxxx.xxxxx.xx . La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che nella misura del 0,0001% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Kasko Dipendenti in Missione
Clausola Broker. 1Con la sottoscrizione della presente Assicurazione, le Parti affidano la gestione della presente Assicurazione al Broker indicato nella Scheda di Polizza. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o la Persona Assicurata sono tenuti devono essere fatte per iscritto e indirizzate all’Assicuratore o all’intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker si intendono come fatte all’Assicuratore, parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intende come fatta al Contraente o alla Persona Assicurata. Il Contraente dichiara o la Persona Assicurata dichiarano di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - contratto, ivi compreso il pagamento dei premi - premi, dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato, ai sensi del D. Lgs. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il 209/2005 e ss. modifiche e integrazioni. Il Contraente e la Società l’Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra all’altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione Pertanto, ogni comunicazione fatta alla Società inviata dal Broker, in nome e per conto del Contraente, Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta da quest’ultimo all’Assicuratore e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società dall’Assicuratore al Broker incaricato, si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso , fatte salve quelle relative alla disdetta e al recesso, che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere devono essere comunicate direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagniada una all’altra parte.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/0000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 3%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Auto
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. – Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. – La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. – Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. – I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Assicurazione
Clausola Broker. 1Alla Società ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. Il Contraente dichiara di avvalersi, per è affidata la gestione e l’esecuzione l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del presente contratto - ivi compreso D.Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – quale tratterà con la sola eccezione Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessaassicurazione, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in broker nel nome e per conto del Contraente, /Assicurato si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione inviata dalla Società fatta dal Contraente/Assicurato al Broker broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Contraentebroker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia l’efficacia liberatoria, anche a termine dell'arttermini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4effettuato dal Contraente al broker. Il Broker invierà alla broker sarà remunerato dalla/e Società delegatariaaggiudicatarie dell’appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell’aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l’Impresa riconosce all’Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla data documentazione ufficiale sotto forma di invio del telefaxdichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1Alla Società Aon S.p.a in è affidata l’assistenza nella gestione e nell’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005, salvo annullamento e/o revoca della aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 3987/2016. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del della presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società /Assicurato al Broker si intenderà come fatta al alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente. Resta inteso /Assicurato stesso, fermo restando che il Broker gestirà in esclusiva per conto è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contrattoconsenso scritto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il Il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fattodovuti agli Assicuratori, come di norma sarà effettuatoper qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente tramite il agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoriaè a carico degli Assicuratori nella misura, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civilein percentuale sul premio imponibile, del pagamento così effettuato7%. Con ciò Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro oltre il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso. Le comunicazioni a quello dell’incassocui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, fermi restando i termini temporali della coperturaanche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. Le provvigioni riconosciute al Broker sono pari al 6%.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersicontraente, per con il consenso dell’assicuratore , affida la gestione della polizza fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe tecniche o rinnovi, al broker: Xxxxx Xxxxxx Assicurazioni srl – iscrizione RUI/Ivass B000132804 – sede Xxx X. Xxxxxxxxx, 16 – 84123 Salerno. L’Assicuratore consegnerà al Broker copia dei contratti ed eventuali appendici di variazione, anche in caso di xxxxxxx e/o proroghe. I compensi del Broker, come di consuetudine di mercato e l’esecuzione del come definiti nell’Avviso Pubblico/Disciplinare, restano a intero ed esclusivo carico della Compagnia Assicurativao dell’Agenzia aggiudicatariae non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il contraente. Agli effetti delle condizioni tutte della presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertantopolizza, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente Compagnia da atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessafatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società dal BrokerCompagnia, in nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo dal Contraente stesso. I premi di polizza potranno essere regolati dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Compagnia e, parimentiin caso di coassicurazione, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraenteprovvederà a ripartirli tra i coassicuratori. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine ai termini dell'art. 1901 del Codice CivileC.C., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Contract
Clausola Broker. 1. Il L’Ente Contraente dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione e l’esecuzione della presente POLIZZA alla Società: AON Spa XXXXXX XXXXXXXXXX 0/X, x. 0 - 00000 XXXXX. Di conseguenza , tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del presente contratto - ivi compreso Contraente dal Broker AON SPA il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerquale tratterà con l’Impresa. Pertanto, a parziale deroga Ad eccezione delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà assicurativo, che debbano necessariamente essere trasmessafatte dal Contraente, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del ContraenteContraente si intenderanno fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal contraente all’Impresa, prevarranno quest’ultime. Fermo restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte all’impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio potranno essere fatte all’impresa anche dal broker e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa. Per l’attività di gestione dei contratti, la Società si impegna a riconoscere alla AON Spa un compenso professionale calcolato sui premi imponibili (escluse le imposte di assicurazione), dei contratti e delle rate successive di rinnovo, pari al 10% quale importo minimo. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraenteconsidera effettuato direttamente all’impresa di assicurazioni ai sensi dell’Art. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia118 D.LGS 209/2005.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione e l’esecuzione della presente polizza al broker incaricato Xxxxx Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerD. Lgs. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la 209/2005. La Società si danno reciprocamente atto riconosce pertanto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 10,00 % su ogni premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersisi avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al dal Contraente/Assicurato stesso. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker invierà incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società delegataria, degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I alla corresponsione materiale dei premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della coperturasuccessivo.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e l’esecuzione P.IVA 03858060274, ai sensi del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerD. Lgs. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la 209/2005. La Società si danno reciprocamente atto riconosce pertanto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker, riconosce che il pagamento dei premi definita in misura del 12%, da calcolarsi sul premio imponibile di polizza, al netto delle imposte governative, è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il Broker in corso, il contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersisi avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerBroker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal BrokerBroker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce dà e prende atto che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente viene effettuato tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artincaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker invierà incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società delegataria, degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I alla corresponsione materiale dei premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo successivo.. La remunerazione del broker è a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali carico della coperturaSocietà nella misura percentuale pari al 9% (nove percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara di avvalersicontraente, per con il consenso dell’assicuratore, affida la gestione della polizza fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe tecniche o rinnovi, al broker: Xxxxx Xxxxxx Assicurazioni srl – iscrizione RUI/Ivass B000132804 – sede Xxx X. Xxxxxxxxx, 16 – 84123 Salerno. L’Assicuratore consegnerà al Broker copia dei contratti ed eventuali appendici di variazione, anche in caso di xxxxxxx e/o proroghe. I compensi del Broker, come di consuetudine di mercato e l’esecuzione del come definiti nell’Avviso Pubblico/Disciplinare, restano a intero ed esclusivo carico della Compagnia Assicurativo dell’Agenzia aggiudicatarie non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il contraente. Agli effetti delle condizioni tutte della presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertantopolizza, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente Compagnia da atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessafatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società dal BrokerCompagnia, in nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo dal Contraente stesso. I premi di polizza potranno essere regolati dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Compagnia e, parimentiin caso di coassicurazione, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraenteprovvederà a ripartirli tra i coassicuratori. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine ai termini dell'art. 1901 del Codice CivileC.C., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Contract
Clausola Broker. 1. Il Contraente Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersiessersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/0000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e conto della consulenza del Stazione Appaltante dal broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la La Società si danno reciprocamente atto riconosce che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del relativa alla presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome broker e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di formulare comunicazioni premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla compagnia.
3Società. Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La Società inoltreremunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, riconosce che il pagamento dei premi nella misura del 4%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e delle eventuali regolazioni non potrà essere fattoquindi, come di norma sarà effettuatoin ogni caso, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premirappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Auto
Clausola Broker. 1. Il Contraente Contraente, ad ogni effetto di legge, dichiara di avvalersi, per aver affidato la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del brokerpolizza di cui trattasi alla società di brokeraggio Vesta Broker srl. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente La conclusione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del gestione della presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscrittoassicurazione, per tutto il permanere in vigore dell’incarico tempo della durata dell’incarico, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società di brokeraggio. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
1) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, con l’impegno del Contraente per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicarne fare alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contrattoSocietà. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
3. La Società inoltre, riconosce 2) che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fattodovuti alla Società, come di norma sarà effettuatoper qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite il al Broker sopra designatoche provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l'efficacia liberatoria, l’efficacia liberatoria anche a termine dell'art. dell’articolo 1901 del Codice Civile, Civile del pagamento così effettuato. Con ciò ;
3) che la gestione dei sinistri, fino a che non è esclusa la possibilità diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente di corrispondere direttamente i premicontraente/assicurato dal Broker.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria) che l’opera del Broker, a mezzo telefax unico intermediario nei rapporti con le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data Compagnie di spedizione risultante dalla data di invio Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al 12% del telefaxpremio imponibile.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
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Samples: Insurance Policy
Clausola Broker. 1. Il Contraente dichiara Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si è avvalso e si avvale dell’assistenza del Broker BROKERITALY CONSULTING SRL in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di avvalersiconsulenza e brokeraggio, per la gestione ai sensi della normativa vigente e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nel Capitolato Tecnico e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che di seguito riportata: Ad ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Brokerlegge, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società le Parti contraenti riconoscono al Broker si intenderà come fatta il ruolo di cui al ContraenteD. Lgs. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscrittoN. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il permanere in vigore dell’incarico tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni una commissione del 3%. In conseguenza di brokeraggioquanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, con l’impegno del Contraente nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicarne fare alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltreSocietà, riconosce si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fattodovuti alla Società, come di norma sarà effettuatoper qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente tramite al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'artcontraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del Codice Civilepremio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D. Lgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegatariamedesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società in mancanza, entro il giorno 10 dieci del mese successivo a quello dell’incassodi incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, fermi restando in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini temporali di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”; che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della copertura.loro rendicontazione; che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del D. Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente
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