Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.comune.saronno.va.it, www.comune.inveruno.mi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le partiParti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 dell’art.7 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione all’articolo 25 ”Produzione di informazioni sui sinistri) ” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.10.polimi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente art. 5 (revisione della clausola “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ” tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’art 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente contraente non sia riuscito ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative nor- mative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 60 (trentasessanta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede contraente contestualmente prov- vede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione “Produzione di informazioni sui sinistri) sini- stri” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina, Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo tra le Parti ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)7, tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)7, presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 16 (produzione 33 “Produzione di informazioni sui sinistri) ”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società l’Assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.vcotrasporti.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente art. 5 (revisione della clausola “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ” tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’art 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente contraente non sia riuscito ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative nor- mative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 60 (trentasessanta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede contraente contestualmente prov- vede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione “Produzione di informazioni sui sinistri) ” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Clausola di recesso. In caso di mancato accordoaccordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’artdell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.conservco.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 ell’art.7 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione all’articolo 22 ”Produzione di informazioni sui sinistri) ” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.polimi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione 3( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’art 9 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) 27 ,riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recessodelrecesso.
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Samples: Polizza Infortuni
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 3 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 3 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente Contraente/Assicurato non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, /Assicurato contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 26 (produzione Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’artdell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società l’Assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.conservco.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordoaccordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.conservco.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 25 (produzione Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’art 6 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente contraente non sia riuscito ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice sempli- ce richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 60 (trentasessanta) giorni. Il Contraente, contestualmente, contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione corrispon- dere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 all’art 15 (produzione Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Capitolato Di Polizza Elettronica
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’artdell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.comune.inveruno.mi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le partiParti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 dell’art.3 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione all’articolo 31 ”Produzione di informazioni sui sinistri) ” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo tra le Parti ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)7, tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)7, presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 16 (produzione 29 “Produzione di informazioni sui sinistri) ”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.polimi.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo tra le parti ai sensi del precedente artdell’art. 5 14 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 14 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ” tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali)”, presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) tren- ta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente contraente non sia riuscito ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice sempli- ce richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 60 (trentasessanta) giorni. Il Contraente, contestualmente, contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione corrispon- dere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 all’art 15 (produzione Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 (revisione 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le partiParti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art. 5 dell’art.7 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: Contratto
Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’art. 5 1.4 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 1.4 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedella Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 120 (trentacentoventi) giorni. Il Contraente, contestualmente, Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premiopremio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione all’art 1.16 ( Obbligo di informazioni sui sinistrifornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.. Art. 1.6 -
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Samples: Prospetto Di Offerta
Clausola di recesso. In caso di mancato accordoaccordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’artdell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Samples: www.conservco.it
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, accordo ai sensi del precedente artdell’Art. 5 4 (revisione Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), ) tra le parti, la Società l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), 4 presentata dalla Societàdall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare un il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimoquest’ultima, la Società si impegna l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’eventuale integrazione l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’artal successivo art. 16 12 (produzione Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.di
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