Common use of Clausola di recesso Clause in Contracts

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Servizi Assicurativi, Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile, Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’ art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Polizza Assicurativa

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 17 (Revisione dei prezzi e clausola contrattuale di altre clausole contrattualirevisione del premio) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 17 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattualidel premio), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del ContraenteDipartimento. 3. Qualora in prossimità della Qualora, alla data di effetto del recesso il recesso, l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, quest’ultima l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’articolo 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) comma 3 tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La L’Assicuratore ha facoltà di esercitare il diritto di recesso si esercita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata accettazione della proposta di cui al comma 1 dell’art dell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 19 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: All Risks Property Insurance

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Clausola di recesso. 14. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 25. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 36. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Kasko Dipendenti in Missione (Mezzi Propri)

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Services Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’ art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile D&o

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.produzione di

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Samples: Insurance Policy Contract

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art 6 ell’art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3dell’Amministrazione. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (all’articolo 22 ”Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice sempli- ce richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 60 (novantasessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere corrispon- dere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 15 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le partiParti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma 1 dell’art 6 dell’art.3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3dell’Amministrazione. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (all’articolo 31 ”Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Assicurativi

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 17 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (dell’art ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo accordo, ai sensi dell’Artdel precedente art. 6 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) ), tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 17 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (della clausola “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative nor- mative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 60 (novantasessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede prov- vede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (all’art. “Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (dell’art ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 23 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedella Federazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il la Federazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il La Federazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente/Assicurato non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente Contraente/Assicurato contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 26 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione Obbligo di informazioni sui sinistrifornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Responsabilità Civile

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell’Artdell’art. 6 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti), l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3dell’Amministrazione. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 17 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy Contract

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’ art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 17 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy Contract

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraentedell’Amministrazione. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il l’Amministrazione contraente non sia riuscito riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 all’art. 18 (Produzione Obbligo di informazioni sui sinistrifornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Agreement

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Artdell’art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 (dell’art. “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta tren- ta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice sempli- ce richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 60 (novantasessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere corrispon- dere l’integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 16 15 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Insurance Policy

Clausola di recesso. 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 6 dell’ art. 5 (Revisione revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratoredalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. 3. Qualora in prossimità della alla data di effetto del recesso il contraente Contraente non sia riuscito ad affidare il un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimaquest’ultimo, l’Assicuratore s’impegna la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore vigore, per un periodo massimo di 90 30 (novantatrenta) giorni. Il contraente contestualmente Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’integrazione l’eventuale integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art all’art. 16 (Produzione produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

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Samples: Assicurazione