Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Consiglio di Amministrazione. a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sediciamministrazione sarà responsabile delle attività generali del- l’Agenzia e nell’assolvere tale impegno adotterà le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione.
b) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura amministrazione sarà composto da non meno di dodici ammini- stratori. Il numero degli amministratori potrà essere modificato dal Consiglio dei Governatori in carica tre anni e può essere riconfermatoconsiderazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. In Ogni amministratore potrà nominare un sostituto, che avrà piena facoltà di agire in sua vece in caso di cessazione sua assenza o di uno o più Componenti sua incapacità d’intervento. Il Presidente della Banca sarà d’ufficio Presidente del Consiglio di amministrazione, ma non avrà diritto di voto se non in presenza di parità di voti, nel qual caso il suo voto sarà determinante.
c) Il Consiglio (dei Governatori) stabilirà il mandato degli amministratori. Il primo Consiglio di amministrazione sarà istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. della sua riunione inaugurale.
d) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito amministrazione si riunirà su convocazione del suo Presidente che agirà di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/propria iniziativa o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca tre amministratori.
e) Fintanto che il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno(dei Governatori) non deciderà che l’Agenzia deve disporre di un Consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste amministrazione e per i componenti del Consiglio medesimol’assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell’Agenzia. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, Una volta istituito un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remu- nerati come stabilito dal Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice PresidenteGovernatori.
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Samples: Convenzione Istitutiva Dell’agenzia Multilaterale Per La Garanzia Degli Investimenti, Convention
Consiglio di Amministrazione. Il 1) L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione è amministrazione composto da n. 16 un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sedicisette) membri: n. 8 e non superiore a 15 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacaliquindici). Il L’assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dura volta in carica tre anni e volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l’assemblea può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti aumentare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata mandato del Consiglio di amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.
2) Gli amministratori restano in carica per il periodo residuo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
3) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su designazione delle rispettive Organizzazioni un mercato regolamentato italiano o di riferimento. Il altro stato membro dell’Unione Europea, la nomina del Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti.
4) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni La composizione del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti assicura l’equilibrio tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Contigeneri secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.
5) Un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, con le stesse modalità previste anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovverola Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., come di volta in caso volta in vigore (“Codice di impedimentoAutodisciplina”), un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – fermo restando che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti dovranno comunque far parte del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione almeno 2 (due) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e/o dal Codice di Autodisciplina. Il Consiglio Gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei requisiti di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza indipendenza nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenteincompatibilità.
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Samples: Merger Agreement, Merger Agreement
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali1. Il Consiglio di Amministrazione dura amministrazione è costituito da 10 componenti nominati dall’Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 5 su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 eletti in rappresentanza della Federmanager, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211. Di essi, per ciascuna parte istitutiva, almeno 3 devono essere dotati dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e può possono essere riconfermatoriconfermati. In caso di cessazione di uno o più Componenti Il Consigliere che, nel corso del mandato, la sostituzione cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è effettuata sostituito per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni della Organizzazione di riferimentoappartenenza.
3. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatoresuoi componenti lo richieda.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’EnteLe convocazioni, con lettera contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei componenti Revisori almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei In casi di particolare urgenza è ammessa la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
8. Per la validità delle sedute del Consiglio è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta necessaria la presenza di almeno i 2/3 sette decimi dei componenti allorché componenti.
9. Le deliberazioni sono in discussione modifiche statutarieprese a maggioranza dei presenti, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste salvo quanto indicato nell’articolo 8 per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione casi nei quali è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenterichiesta la maggioranza colà specificata.
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Samples: Fondo Di Previdenza, Fondo Di Previdenza a Capitalizzazione
Consiglio di Amministrazione. Il La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) non meno di cinque e non più di tredici membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali, scelti anche tra non soci. Il L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I membri del Consiglio di Amministrazione dura durano in carica per un periodo non superiore a tre anni esercizi e può scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere riconfermatoelencati mediante numero progressivo. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [2,5]% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare contestualmente al deposito della lista l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, mediante deposito di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare - o concorrere alla presentazione di - più di una lista. Il predetto divieto di presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs 58/98. Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs 58/98. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata come non presentata. Il singolo socio, nonché tutti i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, potranno votare una sola lista. Potranno inoltre votare una sola lista anche i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;
(b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, (i) i voti ottenuti da tali altre liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così via secondo il rimanente numero degli amministratori da eleggere, (ii) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle predette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, (iii) i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente, e (iv) risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea limitatamente all'amministratore o agli amministratori ancora da eleggere, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo - neppure indirettamente - con detta prima lista (di seguito la "Lista di Minoranza") sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto, in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello conseguito dalla Lista di Minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della Lista di Minoranza. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs 58/98, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti. In caso di cessazione presentazione di uno o più Componenti nel corso del mandatouna sola lista di candidati, gli amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per la sostituzione è effettuata nomina degli amministratori che, per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Entequalsiasi ragione, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, ivi inclusa la facoltà mancata presentazione di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidenteliste nei termini sopra indicati, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte non siano stati nominati con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarieprocedura prevista nei paragrafi che precedono, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea delibera con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso maggioranze di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentelegge.
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Samples: Statuto
Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell’assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea su designazione dei soci, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a X.X.XX. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
9. Nel caso di esclusione o di recesso del Socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso o receduto ai sensi dell’articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalivalidamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all’unanimità.
11. Il Nei casi a), b), c), d), del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermatonon possono assumere la qualifica di componenti dell’Assemblea.
13. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso Tutti i componenti del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito devono possedere i requisiti di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Entemoralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, nonché quello separato della Sezione Speciale ecomma 1, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività lett. d), del F.O.C.D.lgs. 10 settembre 2003, di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazionen. 276.
14. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo.
15. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione possono inoltre intervenire, altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
16. Il Al Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenzaspettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a condizione che sia rispettato ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
17. In particolare, il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovveroha le seguenti competenze:
a) sovrintende alla gestione di W.I.L.A. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna di W.I.L.A.. e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
d) predispone il progetto di bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, in mancanzaconformità alle normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai manuali di amministrazione e contabilità vigenti per W.I.L.A., al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
e) svolge attività di monitoraggio sull'andamento di W.I.L.A.;
f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
g) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
h) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico di W.I.L.A. in base alle esigenze operative;
i) approva e modifica il Regolamento amministrativo di W.I.L.A;
j) redige, approva e modifica i Regolamenti del Fondo;
k) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Nomenclatore delle prestazioni, nel pieno rispetto e applicazione delle norme dei fondi sanitari integrativi, di cui al D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni
l) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e l’inoltro dei documenti per l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari;
m) valuta le proposte di copertura assicurativa, delibera la stipula di contratti con le Società Assicurative prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
n) determina in sede di bilancio preventivo, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
o) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
p) nomina il Presidente, su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia; e il Vice Presidentepresidente, su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia;
q) propone all’Assemblea l’esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
r) convoca l’Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del Socio, affinché l’Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
s) sovraintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.
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Samples: Statuto
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio 5.1. La Società sarà gestita da un consiglio di Amministrazione è amministrazione composto da n. 16 3 (sedicitre) membri: n. 8 , di cui 2 (ottodue) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalida AMC ed il terzo designato da AMV.
5.2. Il Consiglio Se una delle Parti intende revocare prima della scadenza uno o più degli amministratori da essa designati, l’altra Parte si impegna a votare nell’assemblea della Società in modo da dare attuazione alla richiesta. In tal caso, la Parte che ha chiesto la revoca dell’amministratore dovrà garantire e manlevare la Società e l’altro socio contro qualsiasi domanda di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermatorisarcimento, indennizzo, pagamento di compensi futuri o altra domanda proposta dall’amministratore revocato.
5.3. In caso di cessazione dall’incarico di uno o più Componenti nel corso un consigliere di amministrazione, per qualsiasi causa, le Parti si impegnano ad eleggere un nuovo amministratore designato da AMC, se il consigliere cessato era stato indicato da essa, oppure un amministratore designato da AMV, se il consigliere cessato era stato indicato da quest’ultima.
5.4. Uno degli amministratori indicato da AMC ricoprirà la carica di Presidente del mandato, consiglio di amministrazione ed avrà la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentofirma sociale e la rappresentanza legale della Società.
5.5. Il Consiglio di Amministrazione ha amministrazione nominerà la persona designata da AMC come Direttore generale, assegnandogli le seguenti deleghe:
5.5.1. eseguire le delibere del consiglio di amministrazione;
5.5.2. sovraintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
5.5.3. adottare i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali e per assicurare il compito loro sviluppo organico;
5.5.4. sottoporre al consiglio di approvare amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;
5.5.5. formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
5.5.6. stare in giudizio, anche senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti derivanti dal normale esercizio dell’azienda;
5.5.7. adottare i provvedimenti relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
5.5.8. dirigere e coordinare il bilancio preventivo personale dipendente;
5.5.9. firmare gli ordini di pagamento e consuntivo dell’Entesottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
5.5.10. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente o di altri amministratori;
5.5.11. intervenire personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia oppure farsi rappresentare da un dipendente della Società, conferendogli la procura con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
5.5.12. essere responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5.5.13. eseguire tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo statuto, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato quelli assegnati dal consiglio di Gestione per amministrazione;
5.5.14. avere la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria rappresentanza legale e la straordinaria responsabilità gestionale della società per le funzioni a lui attribuite.
5.6. In mancanza del Direttore generale il Consiglio di amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatorenominerà una persona designata da AMC come responsabile operativo del servizio idrico integrato.
5.7. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Enteamministrazione assegnerà al responsabile operativo del servizio i compiti del Direttore generale previsti dall’art. 5.5, con lettera raccomandatache sono necessari o opportuni per il funzionamento della Società e per la corretta esecuzione del servizio idrico integrato.
5.8. All’amministratore designato da AMV spetterà la carica di Vice Presidente, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, quale potrà intervenire solo in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti assenza o impedimento del Consiglio di AmministrazionePresidente.
5.9. Il Consiglio compenso complessivo annuale spettante agli amministratori sarà stabilito dalle Parti entro il limite massimo di Amministrazione può Euro [•] (in lettere [•]). La ripartizione del compenso tra i singoli amministratori sarà approvata con delibera del consiglio di amministrazione, fermo restando che al Presidente e all’amministratore delegato (se nominato) spetterà un compenso maggiore, anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale in funzione dell’assegnazione di deleghe gestionali e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentecomunque rispettante i limiti stabiliti dalla legge.
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Samples: Partnership Agreement
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio l’organo centrale del sistema di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e la straordinaria della Società. Lo statuto prevede che Enav sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e gestione dell’Ente stessonon superiore a nove e indica nell’Assemblea degli azionisti l’organo competente a determinare tale numero, inclusa la facoltà entro i limiti suddetti. I componenti del Consiglio di dele- gare determinati poteri amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e funzioni scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In data 28 aprile 2023 l’Assemblea degli azionisti ha provveduto al Comitato rinnovo del Consiglio di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare amministrazione per il Coordinatoretriennio 2023-2025. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Enteamministrazione in carica per il triennio 2020-2022, con lettera raccomandatascadenza alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio era composto di nove membri, nominati dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 21 maggio 2020. In particolare, la predetta Assemblea degli azionisti ha: - determinato in nove il numero dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione amministrazione; - nominato il Consiglio di amministrazione; - nominato uno dei consiglieri Presidente del Consiglio di amministrazione; - determinato la durata del mandato in tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Sei consiglieri sono invitati tutti stati eletti sulla base della lista presentata dall’azionista di maggioranza Mef, mentre tre consiglieri sono stati eletti sulla base di lista presentata da investitori istituzionali. Sulla base delle verifiche periodiche circa il possesso in capo ai propri componenti dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio di amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, alla luce del Codice di Corporate governance e della policy relativa ai criteri e alla procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori di Enav, approvati con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2021, per l’esercizio 2022. Tale policy, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate governance, è finalizzata a predeterminare i componenti criteri quantitativi e qualitativi da applicare in sede di valutazione della significatività delle relazioni di cui alle lettere c) e d) della predetta raccomandazione, e a fornire guidance nel processo di verifica dei requisiti di indipendenza, implementando le previsioni del Codice di Corporate governance in base alle specifiche caratteristiche della Società. Oltre alla predeterminazione delle soglie di presumibile significatività, la predetta policy include i principi generali che presiedono al processo di valutazione dell’indipendenza, tra cui in particolare in materia di doveri informativi e di valutazione in capo a ciascun amministratore, di prevalenza della sostanza sulla forma; essi sono di natura non tassativa e non dirimente delle casistiche di sintomatica carenza di indipendenza ivi declinate, di cadenza e metodologia delle valutazioni di indipendenza e di disclosure della medesima al mercato. Sulla scorta delle valutazioni in merito alla sussistenza dei predetti requisiti in capo agli amministratori, effettuate dal Consiglio di amministrazione, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Contisindacale, per l’esercizio 2022 è risultato che 7 Consiglieri di Enav su 9 sono indipendenti tanto ai sensi del Testo Unico della Finanza (“TUF”) che del Codice di Corporate governance. La composizione del Consiglio di amministrazione è conforme alla normativa in materia di equilibrio tra i generi. La tabella di seguito riportata indica i principali dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione della Società in carica alla data del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità previste per evidenza, tra l’altro, delle liste dalle quali sono stati tratti i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente e degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso TUF e del Codice di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti Corporate governance.
Tabella 1 Consiglio di amministrazione Grafico 1 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.amministrazione
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermatoamministrazione è costituito da 18 componenti.
2. In caso attuazione del principio di cessazione pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri. I membri del Consiglio di amministrazione non devono trovarsi in una situazione per la quale l'articolo 2382 del codice civile prescriva la ineleggibilità o la decadenza, ovvero in una situazione per la quale l'art. 8, comma 8, del decreto del Ministero del tesoro n. 703/1996 prescriva la incompatibilità, e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati dalle aziende associate.
3. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, ha ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dei membri delle rispettive componenti. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
4. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione la perdita dei requisiti di onorabilità o il verificarsi di una delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile e, comunque, il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli amministratori che non intervengano a 3 riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono da considerarsi decaduti dall'incarico.
6. Qualora durante il mandato uno o più Componenti nel corso del mandatoamministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione amministrazione convoca entro 40 giorni l'Assemblea per la gestione dell’attività provvedere alla loro sostituzione. Gli Amministratori subentrati ai sensi del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatorepresente comma scadono contestualmente a quelli in carica.
7. Il Consiglio di Amministrazione Se vengono a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocato convocata d'urgenza l'Assemblea dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Contirevisori, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenteordinaria amministrazione.
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da così composto: - il Presidente - il Vice-Presidente; - n. 16 7 (sedicisette) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati componenti nominati dalle Organizzazioni sindacaliImprenditoriali; - n. 7 (sette) componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Il I componenti del Consiglio di Amministrazione dura durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo sostituito da altro componente nominato dall'Assemblea su designazione delle rispettive Organizzazioni dell'organizzazione di riferimentoappartenenza. Il L'Associazione che ha designato un componente del Consiglio di Amministrazione ha il compito facoltà di approvare il bilancio preventivo proporre di sostituirlo dando comunicazione scritta e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato motivata all'Assemblea. Al Consiglio di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., Amministrazione spettano i poteri di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà in particolare: - approvare le linee strategiche di dele- gare determinati poteri attività annuali del Fondo; - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi; - vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo; - predisporre il modello organizzativo e funzioni gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; - approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo; - approvare i progetti di formazione; - accedere ed accettare i finanziamenti pubblici destinati alle attività di competenza del Fondo; - provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo; - nominare il Direttore; - nominare il Comitato di Gestione e/o Indirizzo; - regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea; - approvare il regolamento interno del Fondo per la valutazione dei progetti; - riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere; - approvare il verbale delle proprie riunioni; - proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto ed al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatoreregolamento del Fondo. Il Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, sono assunte con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunionele modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso senza diritto di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentevoto.
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Samples: Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale Per La Formazione Continua in Agricoltura
Consiglio di Amministrazione. Il La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione è composto Amministrazione, com- posto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacaliun minimo di 3 ad un massimo di 15 membri nominati, anche tra non soci, dall'assemblea che ne determinerà di volta in volta il nume- ro, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi. Il Consiglio di Amministrazione dura I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni esercizi e può essere riconfermato. In caso scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandatoesercizio rela- tivo all'ultimo esercizio della loro carica, la sostituzione è effettuata ovvero per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentovolta in volta determinato dall'Assemblea stessa rispettata la norma dell'art.2383, II comma C.C.. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile protempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Il Consiglio Inoltre un numero di Amministrazione ha il compito amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato legge deve possedere i requisiti di Gestione per la gestione dell’attività indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipantiD. Lgs n. 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovveronominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre de- vono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in mancanzamodo che appar- tengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge (con arrotonda- mento all'unità superiore in caso di numero frazionario) in guisa da con- sentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell’Assemblea. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti che ai sensi dell'art 93 del Decreto Legislati - vo 58/98 si trovino in rapporto di controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere con altri a presenta - re più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le liste presen- tate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in violazio- ne di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sot- toscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'As- semblea in prima convocazione. All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le di- chiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatu- ra e dichiarano, sotto la propria responsabilità:
1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dal Vice Presidente- l'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet non- ché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell’art. 147-ter, comma 0-xxx, xxx x.xxx. 00/0000 xxxxxx 21 giorni pri- ma dell’Assemblea stessa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:
a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la to- talità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dal- l'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di mi- noranza;
b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a) o con i soci che hanno presentato o votato detta lista, saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordi- ne progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista minoranza. Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non ab- biano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione. Qualora così procedendo la composizione del Consiglio di amministra- zione non rispetti: - la disciplina inerente l'equilibrio fra i generi, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, del genere meno rappresentato non eletto/i della lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia suffi - ciente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e prose- guendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenu- ti; - la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al nume- ro complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali re- quisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha ri- portato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i della lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine dette procedure non assicurino il risultato da ultimo indi- cato, l'Assemblea provvede all'elezione con le maggioranze di legge, pre- via presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti re- quisiti e/o del genere meno rappresentato e da integrare. Le procedure sopra dettate dovranno comunque consentire il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi. Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si proce- derà al ballottaggio tra esse. In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente deter- minato dall'Assemblea, fermo il rispetto della disciplina inerente l'equili- brio fra i generi e la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tem- pore vigente. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista non si raggiunga il numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, ri- spettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assem- blea provvede in modo da rispettare la disciplina inerente l'equilibrio fra i generi e assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla nor- mativa pro-tempore vigente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod.- civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in pre- cedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o del genere da integra- re, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requi- siti previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 al- meno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tem- pore vigente, nonché il rispetto della normativa inerente l'equilibrio fra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inde- rogabili norme di legge o regolamentari.
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Samples: Verbale Di Assemblea
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) l’organo del GAL in cui risiede il potere decisionale inerente all’attuazione delle azioni e sub azioni previste nel PAL. La composizione e i poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità e le condizioni per l’approvazione delle decisioni, sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalistabiliti dallo Statuto, al quale si rimanda. Il Oltre ai compiti attributi per Statuto, al Consiglio di Amministrazione dura compete in carica tre anni particolare - l’elaborazione e l’approvazione del presente Regolamento - le eventuali varianti alla Pianificazione attuativa del GAL nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme che ne regolano il finanziamento; - lo schema dei bandi e/o avvisi di selezione del personale del GAL, dei fornitori del GAL nonché dei soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dai Piani e progetti di sviluppo attuati dal GAL; - la nomina dei componenti delle commissioni di selezione dell’Ufficio di Piano; - l’approvazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione avviate; - la ratifica delle rendicontazioni delle spese sostenute e dei rapporti sulle attività svolte; - ogni altro atto o provvedimento che, su richiesta dell’Amministrazione Regionale, debba essere sottoposto all’approvazione dell’organo decisionale del GAL. I componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno fare parte delle commissioni di selezione. Gli stessi componenti, nonché gli eventuali soggetti giuridici da essi rappresentati, non potranno beneficiare direttamente o indirettamente dei contributi erogabili a valere sui Piani di Sviluppo né potranno essere fornitori o locatari del GAL nell’ambito dell’attuazione degli stessi. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai loro coniugi ed ai loro parenti ed affini entro il quarto grado, è fatto divieto di assumere incarichi diretti in qualità di consulenti e/o di tecnici di progetti realizzati nell’ambito di Piani e progetti di sviluppo attuati dal Gal. Per l’attività del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi a valere sulle risorse del PAL. Tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese vive nei termini fissati dalla Regione ovvero dalle norme che regolano il finanziamento del PAL, per le attività connesse a ruoli di rappresentanza del GAL o all’attuazione dello stesso. Ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti con i soci, il Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato. In caso di cessazione delegare uno dei suoi membri, il Responsabile del Piano o il Responsabile Amministrativo e Finanziario, alla approvazione di uno o più Componenti atti o tipologia di atti di sua competenza direttamente connessi all’attuazione del PAL. L’atto di delega dovrà essere determinato nel corso del mandatocontenuto, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni nei limiti e nelle eventuali modalità di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato esercizio della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentedelega.
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Samples: Regolamento Interno
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione è amministrazione composto da n. 16 (sedici) 7 membri: n. 8 (otto) . Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno 3 amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF. Gli amministratori sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono designati dalle Organizzazioni sindacalirieleggibili. Il Consiglio Gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di Amministrazione dura in cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Gli amministratori decadono dalla propria carica tre anni e può essere riconfermatonei casi previsti dalla legge. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall’assemblea, l’intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge fra i suoi il presidente che dura in carica per l’intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio può nominare uno o più Componenti amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell’Unione Europea o in Svizzera o nel corso Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale. La convocazione del mandato, la sostituzione consiglio di amministrazione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Entedal presidente o, nonché quello separato della Sezione Speciale ein sua assenza o impedimento, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Entedall’amministratore delegato, con lettera raccomandataavviso da inviarsi – mediante lettera, tramite fax telegramma, telefax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare con prova del ricevimento – al domicilio dei componenti di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno dieci due giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere convocato effettuata il giorno prima di quello fissato per l’adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunionecarica ed i sindaci effettivi in carica. Le riunioni sono valide se vi è la presenza del consiglio di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste amministrazione si possono svolgere anche per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza audio conferenza o video conferenzavideoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia rispettato il metodo collegiale consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.proclamare i risultati della votazione;
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Samples: Admission Document
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- sentipresenti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato delegato dal medesimo – - che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 14 (sediciquattordici) membri: n. 8 7 (ottosette) sono designati dall’ABI; n. 8 7 (ottosette) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- sentipresenti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato delegato dal medesimo – - che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto costituito da n. 16 (sedicitre componenti, di cui due nominati dalla Federmanager ed uno nominato dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali. • Il Consiglio ha il compito di amministrare l’Assidai ed è investito dei più ampi po- xxxx per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:
a) membri: n. 8 (ottoelegge nel proprio ambito il Presidente;
b) sono designati dall’ABI; n. 8 (ottopredispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni eserci- zio ed alle attività svolte;
c) sono designati dalle con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sottopone all’Assemblea ri- spettivamente ordinaria e straordinaria eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell’Associazione, alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione dell’Associazione medesima;
d) sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti, determina annual- mente, in relazione alle presumibili esigenze dell’Associazione, l’ammontare della quota parte dei contributi di cui all’Art.12 da destinare alle spese di gestione dell’Associazione medesima, ai sensi del successivo Art.13;
e) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, decide gli investimenti di even- tuali fondi riserva ordinari e straordinari;
f) definisce l’organizzazione dell’ Associazione e ne cura la gestione;
g) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni sindacalirappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;
h) approva le opzioni, indicandone i destinatari, l’elenco delle prestazioni ed i re- lativi limiti e massimali;
i) con la maggioranza dei due terzi dei componenti, delibera la stipulazione di con- tratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle mo- dalità di pagamento dei relativi premi;
j) stabilisce le modalità di iscrizione all’Associazione;
k) stabilisce l’entità e le modalità di versamento dei contributi di cui al successivo Art.12;
l) stabilisce le modalità per la presentazione della richiesta di prestazione e ne ap- prova il modulo;
m) decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti. Il • I componenti del Consiglio di Amministrazione dura durano in carica tre anni e può pos- sono essere riconfermatorieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. In caso di cessazione di uno o più Componenti Il Consigliere, che nel corso del mandatomandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata sostituito per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni dell’Organizzazione di riferimentoappartenenza. Il • La carica di componente del Consiglio di Amministrazione ha è incompatibile con la posizione di dipendente dell’Associazione. • Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il compito di approvare Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo ri- chieda. • Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’even- tuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata a.r., da spedire ai com- ponenti il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o Consiglio ed al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio del Collegio dei componenti Revisori almeno dieci quindici giorni liberi prima della data della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei • In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o fax con- vocazione può essere fatta anche via faxtenente l’ordine del giorno, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare spedire almeno cinque giorni prima della riunione. • Le riunioni del Consiglio sono valide se vi presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età. • Per la validità delle sedute del Consiglio è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta necessaria la presenza di almeno i 2/3 due terzi dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazionecomponenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. • Il Consiglio di Amministrazione può tenersi anche svolgersi per teleconferenza a mezzo teleconferenza, conferenza telefonica o video conferenzaa mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente o dal Segretario e sia rispettato consentito ai partecipanti di identificarsi re- ciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, come dovrà risultare da verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi tali presupposti, il metodo collegiale Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riu- nione, onde consentire la stesura e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità la sottoscrizione del verbale. • Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei partecipantipresenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata. Il • I componenti il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentehanno il diritto di assistere alle riu- nioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dirigenti
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Art. 32 Composizione del consiglio di Amministrazione è composto da amministrazione
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 16 (sedici385;
c) membri: n. 8 (ottoi parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e può essere riconfermato. In caso decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di cessazione partecipazione, in società finanziarie di uno sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o più Componenti nel corso del mandatoin cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011;
f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la sostituzione carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è effettuata superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per il periodo residuo su designazione cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. La non ricorrenza delle rispettive Organizzazioni cause di riferimentoineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. Il Consiglio Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di Amministrazione ha il compito formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme cui all’art. 28 vengono disciplinate le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione modalità per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentepresentazione delle candidature.
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Samples: Statuto Sociale
Consiglio di Amministrazione. Il L’Assemblea degli azionisti, in prorogatio, il 23 dicembre 2021 ha nominato il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, ovvero fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Con successiva delibera dell’organo di amministrazione, tenutosi sempre in data 23 dicembre 2021, sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il state conferite, su indicazione dell’Assemblea, deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in amministrazione e si è proceduto alla nomina dell’Amministratore delegato della società, a cui è stata, altresì, attribuita la carica tre anni e può essere riconfermatodi Direttore generale ai sensi dell’art. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso 23 dello statuto sociale. Al Presidente del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha amministrazione sono state, nello specifico, attribuite deleghe in materia di: (i) relazioni istituzionali, in coordinamento con l’Amministratore delegato; (ii) coordinamento del sistema di controllo interno, garantendo anche il compito raccordo tra la funzione internal audit (ia) e il Consiglio di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Enteamministrazione (a cui la predetta funzione riferisce). All’Amministratore delegato sono stati attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute con esclusione soltanto di quelli delegati al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché delle materie che il Consiglio si è riservato, oltre, naturalmente, alle materie non delegabili a norma di legge. In sintesi, all’Amministratore delegato sono stati attribuiti poteri, inter alia, per il compimento di tutti gli atti inerenti all’oggetto sociale, entro il limite di importo 100 milioni di euro per operazione. Per quanto, invece, riguarda la facoltà carica di nominare e revocare Direttore generale è stata assegnata la responsabilità di garantire il Coordinatore. Il coordinamento delle Direzioni aziendali attraverso cui curare l’implementazione delle linee strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Enteamministrazione e, con lettera raccomandatanel rispetto delle autonome responsabilità giuridiche societarie, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare la promozione dello sviluppo di Anas, fornendo periodicamente al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima Consiglio informativa sull’attività svolta nell’esercizio della riunionefunzione. Il Nel corso del 2022 il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi amministrazione si è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenteriunito 15 volte.
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da n. 16 (sedici) tre membri: n. 8 (otto) , compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalinominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Venezia. Il I membri del Consiglio di Amministrazione dura d’Amministrazione restano in carica tre anni sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e può possono essere riconfermatoconfermati. In ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di Consigliere, il Fondatore Promotore deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentodella maggioranza dei Consiglieri decade l’intero Consiglio. Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: - stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di Amministrazione ha il compito di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; - approvare il bilancio preventivo di previsione e consuntivo dell’Enteil bilancio consuntivo; - approvare il regolamento della Fondazione; - deliberare in ordine all’accettazione di eredità, nonché quello separato della Sezione Speciale elegati e contributi; - delegare specifici compiti ai Consiglieri; - nominare, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di Gestione specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore rimane in carica per la gestione dell’attività durata del F.O.C.Consiglio che lo ha nominato; - deliberare eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione del Fondatore Promotore, sentita l’Assemblea dei partecipanti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrare l’Entevigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale; è investito - deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Codice Civile; - svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto. Per una migliore efficacia dell’operare il Consiglio d’Amministrazione può delegare parte dei più ampi poteri per la ordinaria suoi poteri, esclusivamente a tempo e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stessosolo in ordine agli aspetti organizzativi, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il CoordinatoreDirettore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere d’Amministrazione è convocato dal Presidente dell’Ente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componentiquello fissato per l’adunanza; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella di necessità o urgenza, la comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque avvenire tre giorni prima della riunionedata fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono valide se vi è la presenza presiedute dal Presidente o in caso di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- sentisua assenza o impedimento da persona dal medesimo designata. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di Amministrazione sono invitati telecomunicazione a condizione che tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Contipartecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenzasi considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, a condizione che sia rispettato se nominato, il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentesegretario della riunione.
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Samples: Atto Costitutivo E Statuto
Consiglio di Amministrazione. Il Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, 1° comma, per l’individuato periodo transitorio, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membridiciotto membri effettivi più tre supplenti senza diritto di voto, di cui: n. 8 (otto) sono - nove nominati da UniCredit; - otto designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati in via diretta dalle Organizzazioni sindacaliSindacali dei Lavoratori; - un effettivo e tre supplenti designati secondo il criterio riportato nell’Accordo di cui alla lett. Il ee) della Premessa allo Statuto fra i Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale. Ai sensi dell’art. 34, 1° comma, dello Statuto, a regime, il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o sarà composto da sedici membri effettivi più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C.nove supplenti, di amministrare l’Entecui: - otto nominati da UniCredit, di cui almeno uno appartenente alla categoria dei Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso- sette eletti dagli Iscritti attivi, inclusa la facoltà che eleggono anche sette supplenti; - uno eletto dai Pensionati fruenti di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato pensione diretta ovvero di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidenterendita a capitalizzazione individuale, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatoreche eleggono anche due supplenti. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio L’elezione dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avviene con le relative modalità previste dallo Statuto. incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Al Consiglio di Amministrazione sono invitati attribuiti tutti i componenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto: pertanto, ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Collegio dei Revisori dei ContiFondo che non siano attribuiti all’Assemblea degli Iscritti. In particolare, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.:
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Samples: Governance Document
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali1. Il Consiglio di Amministrazione dura amministrazione è costituito da 10 componenti nominati dall’Assemblea: in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso attuazione del principio di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandatopariteticità, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo 5 su designazione delle rispettive Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di riferimentocui all’articolo uno e 5 eletti in rappresentanza della FNDAI.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare amministrare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; Fondo ed è investito dei più ampi poteri per la ordinaria l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
3. In particolare il Consiglio:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
b) ricerca e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo e/o al Presidente dei comparti finanziari, a livello nazionale e/o internazionale;
c) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, delibera la stipulazione, con le società prescelte, di contratti assicurativi e/o finanziari anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento;
d) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al Vice PresidenteDecreto e promuove l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, sottoponendo le relative proposte all'approvazione dell'Assemblea;
e) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;
f) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente da’ preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto;
g) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
h) adotta le risoluzioni in materia di informazione agli iscritti e di eventuali opzioni sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo il contenuto delle conseguenti comunicazioni;
i) stabilisce le modalità di versamento dei contributi nonché della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;
l) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del Regolamento, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di nominare cui agli articoli 9 e revocare 10 del Regolamento;
m) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
n) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;
o) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il Coordinatoremodello gestionale prescelto per la determinazione dell’entità della posizione individuale dell’iscritto per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto;
p) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;
q) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti ed anche su sollecitazione dell’Assemblea, sottopone all'Assemblea stessa eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
r) con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 11 e/o dei rendimenti finanziari di essi da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 12, primo trattino;
s) sempre con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti può determinare, periodicamente, l’importo di partecipazione alle spese di gestione nell’ipotesi di cui all’articolo 8 del Regolamento.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che, nel corso del mandato, cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito per il periodo residuo su designazione della Organizzazione di appartenenza.
5. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
6. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente dell’Enteritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
7. Le convocazioni, con lettera contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei componenti Revisori almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.
8. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei In casi di particolare urgenza è ammessa la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
9. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
10. Per la validità delle sedute del Consiglio è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta necessaria la presenza di almeno i 2/3 sette decimi dei componenti allorché componenti.
11. Le deliberazioni sono in discussione modifiche statutarieprese a maggioranza dei presenti, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste salvo quanto sopra indicato per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione casi nei quali è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenterichiesta la maggioranza colà specificata.
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Samples: Fondo Di Previdenza
Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale del Consorzio ed è composto da n. 16 (sedicida:
a) membri: n. 8 (ottoil Presidente, che lo presiede;
b) sono quattro componenti, nominati con provvedimento del Presidente, di cui uno designato dal Ministro dell’Istruzione, uno e dal Ministrodell’Università e della Ricerca e due designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalidall’Assemblea tra gli altri soggetti di cui ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a).
2. Il Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dura in carica amministrazione devono possedere un’esperienza professionale di almeno tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno maturata in ambito organizzativo, gestionale o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/scientifico in Istituzioni pubbliche o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazioneprivate complesse.
3. Alle riunioni sedute del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovveroe il Direttore Generale, in caso che ne svolge le funzioni di impedimentoSegretario senza diritto di voto.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le competenze di amministrazione ordinaria e le proposte relative all’amministrazione straordinaria da sottoporre all’Assemblea Consortile.
5. Fermo quanto previsto all’art. 5, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del comma 5 bis, spetta al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio :
a) conferire l’incarico di Amministrazione può anche svolgersi Direttore Generale, acquisito il parere dell’Assemblea Consortile;
b) proporre i budget e i bilanci all’Assemblea Consortile per teleconferenza l’approvazione;
c) proporre all’Assemblea Consortile i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi;
d) esprimere parere sulle proposte di adesioni di nuovi soggetti Consorziati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile;
e) deliberare, su proposta del Direttore Generale, gli accordi contrattuali relativi al personale;
f) proporre all’Assemblea Consortile le determinazioni concernenti la straordinaria amministrazione, con particolare riferimento all’acquisto o video conferenzaalla vendita di immobili, alla contrazione di mutui, il trasferimento della sede legale, l’acquisizione o cessione di partecipazioni patrimoniali;
g) deliberare in merito all’affidamento all’esterno dei servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali e agli obiettivi indicati nella programmazione annuale e pluriennale per importi superiori alla soglia comunitaria;
h) attribuire al Direttore Generale specifici compiti oltre a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentequelli previsti dall’articolo 8.
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Samples: Statuto Del Consorzio
Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da n. 16 (sedici) sei membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali, di cui tre nominati da Confindustria e tre nominati da Federmanager.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni nomina, nel proprio ambito, il Presidente e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentoVice Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per amministrare la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per la realizzazione degli scopi statutari della stessa. A tal fine il Consiglio: - attua le linee strategiche delle attività annuali e predispone delle relazioni periodiche sulle attività svolte che presenta al Comitato Promotore; - definisce il modello organizzativo e le risorse professionali ritenute necessarie al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto; - definisce il Regolamento interno e le successive modifiche; - vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi; - definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di funzionamento della Fondazione e al finanziamento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dal Regolamento; - provvede alla redazione ed all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione; - nomina il Direttore su proposta del Presidente, definendone compiti, responsabilità e compenso; - decide in ordine alla gestione ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni del patrimonio; - propone al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il CoordinatorePromotore le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
4. Il Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, sono assunte con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare le modalità e le maggioranze di cui al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunioneterzo comma del successivo art. 10.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso senza diritto di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentevoto.
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Samples: Statuto Della Fondazione
Consiglio di Amministrazione. Il 0.Xx Consiglio di Amministrazione amministrazione è composto costituito da 10 componenti nominati dall’Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 5 su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 eletti in rappresentanza della Federmanager, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 16 (sedici211 ed eventuali sue modifiche e integrazioni. Di essi, per ciascuna parte istitutiva, almeno 3 devono essere dotati dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) membri: o b), del Decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali211.
2. Il I componenti del Consiglio di Amministrazione dura amministrazione durano in carica tre anni e può possono essere riconfermatoriconfermati. In caso di cessazione di uno o più Componenti Il Consigliere che, nel corso del mandato, la sostituzione cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è effettuata sostituito per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni della Organizzazione di riferimentoappartenenza.
3. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatoresuoi componenti lo richieda.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’EnteLe convocazioni, con lettera contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei componenti Revisori almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei In casi di particolare urgenza è ammessa la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
8. Per la validità delle sedute del Consiglio è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta necessaria la presenza di almeno i 2/3 sette decimi dei componenti allorché componenti.
9. Le deliberazioni sono in discussione modifiche statutarieprese a maggioranza dei presenti, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste salvo quanto indicato nell’articolo 8 per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione casi nei quali è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenterichiesta la maggioranza colà specificata.
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Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 tre a sette membri eletti dall’assemblea dei consorziati. Tale numero viene elevato di altri due membri qualora al consorzio aderiscano Persone Giuridiche, enti od organismi locali. L’Amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs 112/2017, l’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: -non devono essere stati condannati ad una pensa detentiva (sedici) membrionorabilità); -devono essere in possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate dall’esperienza pregressa acquisita nei settori in cui l’impresa sociale opera ovvero in quelli delle cooperative sociali o altri settori affini, ovvero assicurate dal possesso di specifici titoli abilitativi (professionalità); -non devono avere legami con Enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali ovvero che possano adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Consorzio (indipendenza); Non possono essere nominati componenti dell’organo amministrativo e se nominati decadono d’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacalil’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pesa che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi. Il I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione dura in che per un qualsiasi motivo cessino dalla carica tre anni e può essere riconfermatosono sostituiti dal primo dei non eletti. In caso di cessazione di uno impossibilità o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata qualora per effetto delle cessazioni dalla carica il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio numero dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio elettivi risulti ridotto a meno di Amministrazione può due terzi, l’assemblea dei consorziati dovrà essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio convocata entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste tre mesi per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti l’integrazione del Consiglio di Amministrazione. Il Gli amministratori durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro un Presidente ed un Vicepresidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il estraneo al Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice PresidenteAmministrazione.
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Samples: Statute
Consiglio di Amministrazione. Amministratori della Società Capogruppo
a) gli Amministratori con incarichi esecutivi percepiscono: • un compenso annuale composto da una componente fissa e da una componente variabile non superiore al 50% della componente fissa; • un gettone di presenza di € 155,00 a seduta (in caso di più sedute nel medesimo giorno e relative al Gruppo viene erogato un solo gettone); • il rimborso spese (spese di viaggio).
b) gli Amministratori non esecutivi percepiscono: • un compenso annuale fisso. Infatti, come prescritto dalla normativa vigente, per gli Amministratori non esecutivi sono di norma evitati meccanismi di incentivazione; • un gettone di presenza di € 155,00 a seduta (in caso di più sedute nel medesimo giorno e relative al Gruppo viene erogato un solo gettone); • il rimborso spese (spese di viaggio). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente rientrano tra gli Amministratori non esecutivi, e pertanto ad essi si applicano i principi sub b). Inoltre, si aggiungono le eventuali remunerazioni fisse per le particolari cariche ex. art. 2389 co. 3 c.c. stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I membri del Comitato Xxxxxx percepiscono: • un compenso integrativo annuo ex art. 2389 co. 3 c.c. stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; • un gettone di presenza di euro 155,00 a seduta (in caso di più sedute nel medesimo giorno e relative al Gruppo viene erogato un solo gettone); • il rimborso spese (spese di viaggio). Il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato nonché i membri del Comitato Xxxxxx percepiscono, a fronte del loro impegno e della responsabilità connessa a tali cariche, un compenso massimo ex art. 2389 co. 3 C.C. pari alla somma di tutti i compensi fissi degli Amministratori con incarichi esecutivi e degli Amministratori non esecutivi. Il compenso fisso deliberato dall’Assemblea Soci è ripartito in parti uguali fra gli Amministratori con incarichi esecutivi e Amministratori non esecutivi. L’ammontare della remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 determinato in misura non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell’organo con funzione di gestione (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandatoamministratore delegato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Entedirettore generale, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidenteecc.).
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Samples: Politiche Di Remunerazione E Incentivazione Di Gruppo
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio 14.1 La Società sarà amministrata da un consiglio di Amministrazione è amministrazione, composto da n. 16 tre (sedici3) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandatomembri, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione compresi gli amministratori responsabili per la gestione dell’attività ordinaria della Società (amministratori esecutivi) e gli amministratori privi di tale responsabilità (amministratori non esecutivi). Il consiglio di amministrazione considerato complessivamente sarà responsabile per le scelte strategiche della Società. La maggioranza dei membri del F.O.C.consiglio di amministrazione dovrà essere costituita da amministratori non esecutivi.
14.2 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14.1, il numero di amministrare l’Ente; amministratori è investito dei più ampi poteri determinato dallo stesso consiglio di amministrazione.
14.3 L’assemblea generale degli azionisti nomina gli amministratori e può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare qualsiasi amministratore. L’attribuzione della qualifica di amministratore esecutivo e di amministratore non esecutivo è deliberata dall’assemblea generale degli azionisti in sede di nomina. Gli amministratori restano in carica per un periodo di circa un (1) anno dalla nomina, con scadenza alla data della prima assemblea generale degli azionisti convocata nel successivo esercizio sociale, alla fine di tale assemblea. Qualora, a seguito di dimissioni o altre ragioni, la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea cessi dall’ufficio, dovrà essere convocata in via d’urgenza dai rimanenti amministratori un’assemblea generale degli azionisti per la ordinaria nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In tal caso, l’incarico di tutti gli amministratori in carica che non siano rinominati dall’assemblea generale degli azionisti si intenderà cessato al termine di tale assemblea. Ciascun amministratore può essere rieletto per un numero illimitato di volte.
14.4 La Società è tenuta ad adottare una politica di remunerazione per tutti i membri del consiglio di amministrazione. Tale politica di remunerazione deve essere adottata dall’assemblea generale degli azionisti e deve almeno illustrare e descrivere le materie di cui alla Sezione 2:383 dalla lettera (c) alla lettera (e) del Codice Civile Olandese, per quanto applicabili al consiglio di amministrazione.
14.5 In conformità a quanto previsto in tema di politica di remunerazione di cui all’Articolo 14.4 e ai sensi delle disposizioni di legge, ivi incluse quelle relative alla ripartizione di responsabilità tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, il consiglio di amministrazione può determinare i compensi degli amministratori tenendo conto delle funzioni a ciascuno attribuite; non esiste alcuna preclusione alla circostanza che qualunque amministratore della Società, delle sue controllate o delle sue società correlate presti attività a favore di tali Società a prescindere dalla qualifica di amministratore e riceva un compenso per tali attività, fermo restando che gli amministratori esecutivi non potranno partecipare al processo decisionale relativo alla determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi.
14.6 Il consiglio di amministrazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale degli azionisti ogni piano di incentivazione azionaria ovvero ogni delibera di emissione di diritti per la straordinaria amministrazione sottoscrizione di azioni. Tali piani devono specificare almeno il numero di azioni e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni diritti di sottoscrizione che possono essere assegnati al Comitato consiglio di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidenteamministrazione, nonché la facoltà i criteri per l’assegnazione ovvero ogni successiva modifica.
14.7 La mancata approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti richiesta ai sensi dell’Articolo 14.6 non produce alcun effetto sul potere di nominare rappresentanza del consiglio di amministrazione.
14.8 La Società non può concedere mutui personali, garanzie o simili ai suoi amministratori, salvo che ciò avvenga nell’ambito della gestione ordinaria, e revocare il Coordinatore. Il Consiglio secondo quanto previsto dalle condizioni applicabili al personale con riferimento agli amministratori esecutivi, dietro approvazione del consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
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Samples: Statuto
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto si compone da n. 16 un minimo di 3 (sedicitre) ad un massimo di 7 (sette) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di socio o di legale rappresentante di enti associati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso 3 (tre) esercizi, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentocorrettezza che si impongono all'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione ha nonché il compito Presidente dello stesso sono nominati ed eventualmente revocati dall'Assemblea. Il Consiglio di approvare Amministrazione: - nomina, nel proprio seno, il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme Vicepresidente; - attua le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Entedeliberazioni dell'Assemblea; - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione; - decide sulla destinazione e gestione dell’Ente stessosull'utilizzo, inclusa la facoltà parziale o totale, del Fondo di dele- gare determinati poteri dotazione; - predispone il programma e funzioni al Comitato il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore; - delibera sulla approvazione della domanda di Gestione ammissione presentata dai soci ordinari, ordinari sovventori e soci onorari - delibera sulla entità della quota annuale minima che si impegnano a versare tutti i soci ordinari, gli ordinari sovventori, i fondatori, nonché sui servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, riconosciuti in favore dei soci ordinari sovventori; - nomina il Direttore; - assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o al Presidente e/o al Vice Presidentedi collaboratori degli associati, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatoredai medesimi messi a disposizione; - nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 10; - può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso si riunisce tutte le volte che il Presidente convoca o il Consiglio entro dieci giorniDirettore lo ritengono opportuno e comunque almeno 2 (due) volte all'anno. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio provvede il Presidente con avviso scritto via posta elettronica o PEC, pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (due terzi) dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti membri del Consiglio medesimodi Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti. Alle suddette Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti consecutive del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa potranno essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidentedichiarati decaduti dalla carica.
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Samples: Statuto Dell'associazione
Consiglio di Amministrazione. Il L’amministrazione di Uni.C.A. è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, formato da 18 componenti. Di questi, 9 componenti sono designati dalle Aziende iscritte, dei quali: − 3 dal Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il della Capogruppo − 2 dal Consiglio di Amministrazione dura dell’Azienda aderente che ha il maggior numero di Dipendenti − i rimanenti 4 dai Consigli di Amministrazione delle Aziende aderenti che seguono quella di cui al punto precedente per numero di Dipendenti (un componente per Azienda). Gli altri 9 componenti sono eletti dall’Assemblea ordinaria di cui all’art. 10 con i seguenti criteri: − 8 componenti dai Dipendenti; − 1 componente dai Pensionati. Per la composizione del Consiglio di Amministrazione iniziale si fa riferimento all’Atto Costitutivo. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 4 gennaio 1997 n. 211 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 Cod. Civ. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni esercizi e può essere riconfermatosono eleggibili per non più di due mandati successivi al primo. In Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di cessazione di uno o più Componenti Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni nel corso del mandato:
a) se trattasi di componente nominato dalle Aziende aderenti, la sostituzione è effettuata per queste designano il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni sostituto;
b) se trattasi di riferimento. Il Consiglio componente elettivo, subentra il primo dei non eletti della lista di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività appartenenza del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovverocessato o, in mancanza, altra persona eleggibile secondo le previsioni del Regolamento Elettorale. Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle funzioni. Per i Consiglieri iscritti ad Uni.C.A. quali Dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica, salvi i casi di mobilità all’interno del Gruppo e, per i Consiglieri elettivi, di cessazione dal Vice Presidenteservizio per pensionamento.
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Samples: Statute
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto costituito da 12 componenti, di seguito Consigliere/i, compresi Presidente e Vicepresidente, pariteticamente espressi tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali.
2. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo, o per revoca della designazione, prima della fine del mandato subentra, su nuova designazione, un sostituto, nel pieno rispetto del principio di pariteticità.
3. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Presidente ovveroConsiglio di Amministrazione.
4. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in mancanzaconcreto attribuite ad uno o più Amministratori.
5. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) esercizi, dal Vice Presidentee comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. La carica è gratuita.
7. Il Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi del presente art. 14, decade all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora venissero a cessare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
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Samples: Statuto
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da n. 16 10 (sedicidieci) membri: n. 8 . Per l’elezione a componente del Consiglio di Amministrazione è richiesta l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’articolo 2382 del codice civile. In attuazione del principio di pariteticità i delegati di ambo le Parti, in seno all’Assemblea, provvedono disgiuntamente alla nomina dei rispettivi 5 (ottocinque) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacaliconsiglieri. Per le XX.XX di cui all’art. 4 del presente Xxxxxxx sarà nominato un consigliere per ogni sigla sindacale. Il Consiglio di Amministrazione dura elegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri eletti tra quelli designati dall’ANIA e il Vice Presidente tra quelli eletti tra quelli designati dalle XX.XX., e viceversa per i successivi tre anni. Il Presidente rappresenta il Fondo ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni per un triennio e può comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermatorieletti. Il Consiglio di Amministrazione:
A. approva il Regolamento di cui al successivo art. 16 del presente Statuto, nonché le eventuali modificazioni;
B. predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea dei delegati;
C. sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all’art. 3;
D. gestisce il Fondo in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente statuto ed osservando quanto previsto dal regolamento;
E. determina la prestazione, attraverso polizze assicurative, che sarà erogata per l’intera durata della vita dell’ affiliato-beneficiario;
F. nel determinare le prestazioni nei confronti degli Affiliati-beneficiari è tenuto ad adottare modelli che garantiscano la certezza della prestazione stessa e il costante equilibrio tecnico ed attuariale del Fondo. Nel caso di mancato equilibrio tecnico ed attuariale, debitamente accertato, dovrà adottare misure di riequilibrio o altri rimedi sottoponendoli a ratifica dell’Assemblea. In ogni caso le misure di riequilibrio e gli altri rimedi non produrranno effetti nei confronti dei soggetti già colpiti da evento;
G. delibera sull’ammissibilità delle richieste pervenute ai sensi del precedente art. 5 bis dello Statuto valutando, in particolare, l’impatto tecnico attuariale dell’estensione della copertura alle imprese richiedenti. In caso di cessazione ammissibilità della richiesta il Consiglio convoca l’Assemblea dei delegati competente a deliberare l’ammissione al Fondo;
H. esegue le deliberazioni Assembleari;
I. predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di uno o più Componenti nel corso previsione ed il bilancio annuale del mandatoFondo. Delibera le procedure di liquidazione del Fondo, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimentoprocede alla nomina dei liquidatori e alla destinazione degli eventuali fondi esistenti nonchè del patrimonio sociale residui. Le delibere adottate dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei delegati. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito potrà delegare parte dei poteri di approvare il bilancio preventivo cui alle precedenti lettere “D” e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o “H” al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega. Fino a che il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato non si avvalga di tale facoltà, il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti in via disgiunta dei poteri utili ad impedire dannose pause dell’attività gestionale corrente. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione, sono effettuate dal Presidente dell’Entea mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con e-mail con avviso di lettura, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei ai consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale almeno dieci 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. Nei casi di particolare urgenza le convocazioni potranno essere effettuate anche con telegramma o xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx 0 giorni prima della data della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giornoconsiglieri , l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine o del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunioneCollegio Sindacale. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati si possono svolgere anche per tele-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Contipartecipanti possano essere identificati, con le stesse modalità previste per i componenti del sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.; verificandosi tali requisiti il Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti ed il Segretario della riunione. Le deliberazioni del Consiglio di AmministrazioneAmministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio In caso di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione parità prevale la parte che sia rispettato comprende il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice voto del Presidente.
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Samples: Statuto Del Fondo Unico Nazionale Per L’assicurazione Contro I Rischi Di Non Autosufficienza
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto costituito da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali11 membri eletti dalla assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare una rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo aderenti al Consorzio. Ogni categoria deve avere minimo un rappresentante. Nella formazione del Consiglio di Amministrazione si deve riconoscere e rispettare il rapporto quantitativo fra le varie attività di filiera e deve prevedere una distribuzione dei seggi proporzionale e commisurata ai voti totali di ognuna delle categorie nella compagine sociale. Il Consiglio di Amministrazione dura , entro il mese di marzo dell’anno in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute cui si deve procedere al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti rinnovo del Consiglio di Amministrazione, provvede a determinare i seggi spettanti a ciascuna categoria in base ai voti spettanti alla stessa. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato porti la firma di almeno un socio della categoria stessa, non candidato e che non abbia presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire alla Commissione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea. I consiglieri eletti durano in carica il periodo determinato all’atto della loro nomina, ma non più di tre anni e gli stessi sono rieleggibili senza limiti. Tutti gli incarichi in seno al Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza Amministrazione, conferiti dal Consiglio stesso e dal Presidente scadono contestualmente con la nomina del nuovo Consiglio. Se nel corso del mandato elettorale vengono a mancare uno o video conferenzapiù amministratori, a condizione che qualunque sia rispettato la causa, il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto Amministrazione, nella prima riunione utile, determina la integrazione sulla base delle procedure previste dal Presidente ovveroregolamento interno di gestione e dal codice civile, in mancanzanel rispetto del secondo capoverso del presente articolo. I membri del Consiglio, dal Vice Presidentecompreso i sindaci effettivi, assenti senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive decadono dalla carica. I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.
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Samples: Statuto Sociale