Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 Clausole campione

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990. 2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990. 2. Secondo quanto previsto dalla L.146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo Integrativo Nazionale dell’8.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. i servizi amministrativi e generali devono essere garantiti esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni e nelle limitazioni sotto elencate: a) svolgimento di scrutini finali: n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico; b) procedimenti amministrativi la cui mancata esecuzione nei giorni dello sciopero determini danni patrimoniali per la scuola, il personale o terzi: il DSGA, n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico; c) in tutti gli altri casi non espressamente indicati, il DS riorganizzerà il servizio del personale Ata non scioperante. 3. Nel caso in cui non si abbiano indicazioni preventive certe relative alla quota di personale che aderisce allo sciopero, il servizio del personale che non partecipa allo sciopero può essere riorganizzato in modo da assicurare la vigilanza sugli alunni. 4. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale: a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico b. per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: Direttore SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico. 2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti. 3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 2.
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990: - per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 2 Collaboratori Scolastici; - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa, - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’accordo integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 assistente amministrativo. L’individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all’ordine alfabetico. Una volta verificate le adesioni, secondo libera ma non obbligatoria espressione da parte del personale, il Dirigente comunica alle famiglie l’entità del servizio che sarà possibile erogare o la sospensione totale/parziale dello stesso.
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. Si fa riferimento al Protocollo di Intesa stipulato in base all’art. 3 comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, che si allega alla lettera A del presente contratto.
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento delle singole classi. La comunicazione alle famiglie sarà curata dagli insegnanti di classe, a seguito specifico invito del Dirigente Scolastico. E' prevista la seguente casistica: a. sospensione delle lezioni (se aderiscono tutti i docenti della classe); b. attività per il solo turno antimeridiano (se aderisce solo una parte del team) c .regolare attività didattica (se l' intero team è presente);
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. L’esercizio del diritto allo sciopero, come affermato dal Consiglio di Stato con parere in data 27/01/1982, n.750/79, pone in conflitto due interessi – quello, inteso come inviolabile diritto, dell’insegnante che sciopera e quello concernente i doveri della scuola connessi alla salute e alla vigilanza sugli alunni, specie quelli minorenni, che il Supremo Organo giudica entrambi meritori di tutela sul piano giuridico e sociale. Da ciò discende una oggettiva responsabilità del Dirigente scolastico legata alla vigilanza sugli alunni che le parti, consapevolmente, vogliono tutelare con pressante invito, a tutti i lavoratori della scuola, di presentare, in ogni caso, la comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero, al fine di fornirgli i dati conoscitivi che gli permettano, poi, di comunicare alle famiglie la sospensione o le modalità di funzionamento del servizio scolastico nella/e giornata/e interessata/e allo sciopero. 2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà, con comunicazione di servizio, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tali termini, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, con il mezzo ritenuto più idoneo, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio scolastico alle famiglie. 3. Nell’eventualità che il Dirigente scolastico sia costretto a disporre una riduzione del servizio scolastico, può disporre la presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previste per ogni singolo docente che viene conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola. Occorrendo, alla stessa maniera, il Dirigente scolastico disporrà l’impiego dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo, non scioperanti, al fine di garantire agli alunni il diritto di vigilanza. 4. La dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. Pertanto, l’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazioni di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente scolastico. 5. Il Dirig...
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. Si veda il PROTOCOLLO DI INTESA che fa parte integrate del presente Contratto Integrativo di Istituto
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990 ed il Protocollo di intesa prot. N. 1058 del 12/2/2021 previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

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  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.